01972A0722(05) — IT — 01.09.2021 — 003.001


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►B

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda

(GU L 301 del 31.12.1972, pag. 2)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DEL COMITATO MISTON. 5/73 relativa ai certificati di circolazione delle merci A.IS.1 e A.W.1 di cui agli allegati V e VI del protocollo n. 3

  L 324

11

24.11.1973

 M2

DECISIONE DEL COMITATO MISTON. 6/73 che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

  L 324

13

24.11.1973

 M3

DECISIONEN. 9/73 DEL COMITATO MISTO che completa e modifica gli articoli 24 e 25 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

  L 347

19

17.12.1973

 M4

DECISIONEN. 10/73 DEL COMITATO MISTO del 12 dicembre 1973

  L 365

152

31.12.1973

 M5

DECISIONEN. 1/74 DEL COMITATO MISTO che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

  L 224

22

13.8.1974

 M6

DECISIONEN. 3/74 DEL COMITATO MISTO del 31 ottobre 1974

  L 352

12

28.12.1974

►M7

PROTOCOLLO COMPLEMENTARE all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

  L 106

8

26.4.1975

 M8

DECISIONEN. 1/75 DEL COMITATO MISTO del 2 dicembre 1975

  L 338

26

31.12.1975

 M9

DECISIONEN. 2/75 DEL COMITATO MISTO del 2 dicembre 1975

  L 338

28

31.12.1975

 M10

DECISIONEN. 1/76 DEL COMITATO MISTO del 12 aprile 1976

  L 215

6

7.8.1976

►M11

ACCORDO sotto forma di scambio di lettere che modifica il protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda - Modifiche da apportare al protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

  L 217

2

10.8.1976

►M12

ACCORDO sotto forma di scambio di lettere che modifica la tabella I allegata al protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

  L 298

16

28.10.1976

 M13

DECISIONEN. 2/76 DEL COMITATO MISTO che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché l’elenco di cui all’articolo 25 di tale protocollo

  L 328

18

26.11.1976

 M14

DECISIONEN. 3/76 DEL COMITATO MISTO che completa la nota 11 ad articolo 23 dell’allegato I del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

  L 328

24

26.11.1976

►M15

ACCORDO sotto forma di scambio di lettere che modifica l’allegato A del protocollo n. 1 dell’ accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda

  L 338

8

7.12.1976

 M16

DECISIONEN. 1/77 DEL COMITATO MISTO del 19 dicembre 1977

  L 346

2

29.12.1977

 M17

DECISIONEN. 1/78 DEL COMITATO MISTO del 6 dicembre 1978

  L 376

8

30.12.1978

►M18

ACCORDO sotto forma di scambio di lettere che modifica l’accordo tra la Comunità economicaeuropea e la Repubblica d’Islanda

  L 123

2

19.5.1980

 M19

DECISIONEN. 1/80 DEL COMITATO MISTO del 30 maggio 1980

  L 257

5

1.10.1980

 M20

DECISIONEN. 2/80 DEL COMITATO MISTO del 30 maggio 1980

  L 257

26

1.10.1980

 M21

DECISIONEN. 3/80 DEL COMITATO MISTO che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, per tener conto dell'adesione dellaRepubblica ellenica alla Comunità

  L 385

8

31.12.1980

 M22

DECISIONEN. 1/81 DEL COMITATO MISTO del 27 maggio 1981

  L 247

6

31.8.1981

 M23

DECISIONEN. 2/81 DEL COMITATO MISTO del 27 maggio 1981

  L 247

20

31.8.1981

 M24

DECISIONEN. 3/81 DEL COMITATO MISTO del 27 maggio 1981

  L 247

36

31.8.1981

 M25

DECISIONEN. 4/81 DEL COMITATO MISTO del 27 maggio 1981

  L 247

55

31.8.1981

 M26

DECISIONEN. 1/82 DEL COMITATO MISTO del 16 settembre 1982

  L 382

30

31.12.1982

 M27

DECISIONEN. 2/82 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 30 novembre 1982

  L 385

24

31.12.1982

 M28

DECISIONEN. 2/82 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 30 novembre 1982

  L 385

24

31.12.1982

 M29

ACCORDO in forma di scambio di lettere che codifica e modifica il testo del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

  L 323

375

11.12.1984

 M30

DECISIONEN. 1/85 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 10 giugno 1985

  L 301

6

15.11.1985

 M31

DECISIONEN. 2/85 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 5 dicembre 1985

  L 47

20

25.2.1986

 M32

DECISIONEN. 1/86 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 20 marzo 1986

  L 134

12

21.5.1986

 M33

DECISIONEN. 2/86 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 20 giugno 1986

  L 199

16

22.7.1986

 M34

DECISIONEN. 3/86 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 1o dicembre 1986

  L 100

32

11.4.1987

 M35

DECISIONEN. 1/87 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 1o luglio 1987

  L 236

6

20.8.1987

 M36

DECISIONEN. 2/87 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 30 novembre 1987

  L 388

24

31.12.1987

 M37

DECISIONEN. 3/87 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 25 fébbraio 1988

  L 100

8

19.4.1988

 M38

DECISIONEN. 1/88 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 25 febbraio 1988

  L 180

2

9.7.1988

 M39

DECISIONEN. 2/88 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 16 dicembre 1988

  L 379

12

31.12.1988

 M40

DECISIONEN. 3/88 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 16 dicembre 1988

  L 379

14

31.12.1988

 M41

DECISIONEN. 4/88 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 16 dicembre 1988

  L 379

15

31.12.1988

 M42

DECISIONEN. 5/88 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 16 dicembre 1988

  L 381

10

31.12.1988

►M43

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, relativo all'eliminazione e alla prevenzione delle restrizioni quantitative all'esportazione e misure di effetto equivalente

  L 295

9

13.10.1989

 M44

DECISIONEN. 1/90 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 15 maggio 1990

  L 176

6

10.7.1990

 M45

DECISIONEN. 5/90 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 18 giugno 1990

  L 187

16

19.7.1990

 M46

DECISIONEN. 3/90 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 18 giugno 1990

  L 199

6

30.7.1990

 M47

DECISIONEN. 2/90 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 15 maggio 1990

  L 210

10

8.8.1990

 M48

DECISIONEN. 4/90 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 18 giugno 1990

  L 210

30

8.8.1990

 M49

DECISIONEN. 1/91 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 18 settembre 1991

  L 311

14

12.11.1991

 M50

DECISIONEN. 2/91 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 18 settembre 1991

  L 311

15

12.11.1991

 M51

DECISIONEN. 3/91 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 20 dicembre 1991

  L 42

42

18.2.1992

 M52

DECISIONEN. 1/92 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 10 giugno 1992

  L 229

16

12.8.1992

 M53

DECISIONEN. 1/93 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 20 gennaio 1993

  L 43

40

20.2.1993

 M54

DECISIONEN. 2/93 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 27 gennaio 1993

  L 283

31

18.11.1993

 M55

DECISIONEN. 3/93 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 26 aprile 1993

  L 52

5

23.2.1994

 M56

DECISIONEN. 4/93 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 5 luglio 1993

  L 52

17

23.2.1994

 M57

DECISIONEN. 1/94 DEL COMITATO MISTO CE-ISLANDA del 8 marzo 1994

  L 204

62

6.8.1994

 M58

DECISIONEN. 2/94 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 21 dicembre 1994

  L 235

18

4.10.1995

►M59

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO all’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda a seguito dell’adesione all’Unione europea della Repubblica d’Austria, della Repubblica diFinlandia e del Regno di Svezia

  L 34

34

13.2.1996

 M60

DECISIONEN. 1/96 DEL COMITATO MISTO CE-ISLANDA del 19 dicembre 1996

  L 195

101

23.7.1997

 M61

DECISIONE N. 2/2005 DEL COMITATO MISTO CE-ISLANDA del 22 dicembre 2005

  L 131

1

18.5.2006

 M62

DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-ISLANDA N. 1/2016 del 17 febbraio 2016

  L 72

66

17.3.2016

►M63

DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO MISTO UE-ISLANDA del 16 luglio 2021

  L 381

1

27.10.2021




▼B

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda



LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

da un lato,

LA REPUBBLICA D’ISLANDA,

dall’altro,

DESIDEROSE di consolidare e di estendere, in occasione dell’ allargamento della Comunità economica europea, le relazioni economiche esistenti tra la Comunità e l’Islanda e di assicurare, nel rispetto di condizioni eque di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio, allo scopo di contribuire all’opera della costruzione europea,

RISOLUTE pertanto ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

DICHIARANDOSI pronte ad esaminare, in funzione di tutti gli elementi di valutazione ed in particolare dell’evoluzione della Comunità, la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni, quando si riveli utile estenderle, nell’interesse delle loro economie, a settori non contemplati dal presente accordo,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:



Articolo 1

Il presente accordo ha lo scopo di:

a) 

promuovere, mediante l’espansione degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda e di favorire in tal modo nella Comunità e in Islanda il progresso dell’attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l’aumento della produttività e la stabilità finanziaria,

b) 

assicurare condizioni eque di concorrenza negli scambi tra le Parti contraenti,

c) 

contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso ed all’espansione del commercio mondiale.

Articolo 2

L’accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e dell’Islanda:

i) 

compresi nei capitoli da 25 a 99 della Nomenclatura di Bruxelles, esclusi i prodotti di cui all’allegato I;

ii) 

compresi nei protocolli n. 2 e n. 6, tenuto conto delle modalità particolari ivi previste.

Articolo 3

1.  
Nessun nuovo dazio doganale all’importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunità e l’Islanda.
2.  

La Comunità nella sua composizione originaria e l’Irlanda sopprimono gradualmente i dazi doganali all’importazione secondo il calendario seguente:

— 
il 1o aprile 1973 ogni dazio è portato all’80 % del dazio di base;
— 
le successive quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, si effettuano:
il 1o gennaio 1974,
il 1o gennaio 1975,
il 1o gennaio 1976,
il 1o luglio 1977.
3.  
Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui al presente articolo ed al protocollo n. 1, è il dazio effettivamente applicato il 1o gennaio 1972.

Se, dopo il 1o gennaio 1972, si rendono applicabili delle riduzioni di dazi, derivanti dagli accordi tariffari conclusi al termine della conferenza per i negoziati commerciali di Ginevra (1964/1967), i dazi così ridotti si sostituiscono ai dazi di base di cui al paragrafo 1.

4.  
I dazi ridotti calcolati conformemente al presente articolo ed ►M7  ai protocolli nn. 1 e 2 ◄ , sono applicati, arrotondando al primo decimale.

Con riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell’articolo 39, paragrafo 5 dell’«atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» ►M7  ————— ◄ , per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, il presente articolo ed ►M7  i protocolli nn. 1 e 2 ◄ sono applicati, arrotondando al quarto decimale.

Articolo 4

1.  
Alle date indicate l’Islanda porterà i dazi doganali all’importazione nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria e dell’Irlanda alle aliquote dei vari dazi di base applicabili il 1o marzo 1970, qui sotto indicate.



Dazi di base

2

4

5

10

12

15

20

25

30

35

40

50

60

65

70

75

80

90

100

1o aprile 1973

2

4

4

7

8

11

14

18

21

25

30

35

40

45

50

55

55

65

70

1o gennaio 1974

0

3

3

6

7

9

12

15

18

21

24

30

35

40

40

45

50

55

60

1o gennaio 1975

0

3

3

5

6

7

10

13

15

17

20

25

30

30

35

35

40

45

50

1o gennaio 1976

0

2

2

4

5

6

8

10

12

14

16

20

24

25

30

30

30

35

40

1o gennaio 1977

0

2

2

3

4

4

6

7

9

10

12

15

18

20

21

22

25

25

30

1o gennaio 1978

0

0

0

2

2

3

4

5

6

7

8

10

12

13

14

15

16

18

20

1o gennaio 1979

0

0

0

2

2

2

2

2

3

3

4

5

6

6

7

7

8

9

10

1o gennaio 1980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.  
L’Islanda continua la riduzione dei dazi doganali nei confronti della Danimarca ►M7  ————— ◄ e del Regno Unito dal 1o gennaio 1974, secondo il calendario di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1.  
Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all’importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.

Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l’elemento fiscale di un dazio doganale.

2.  
L’Islanda può mantenere temporaneamente, rispettando le condizioni dell’articolo 19., dei dazi doganali a carattere fiscale per i prodotti di cui all’allegato II.

Nel momento in cui la produzione di un prodotto analogo a un prodotto figurante nell’allegato II è iniziata in Islanda, il dazio gravante su tale ultimo prodotto deve essere ridotto al livello che sarebbe stato raggiunto se la graduale riduzione di tale dazio avesse seguito il calendario di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dall’entrata in vigore dell’accordo. Se nei confronti di paesi terzi viene introdotto un dazio doganale più basso del dazio fiscale, le riduzioni tariffarie si effettuano in base a tale dazio.

Le riduzioni successive seguono il calendario stabilito dall’articolo 4, paragrafo 1.

3.  
La Danimarca, l’Irlanda ►M7  ————— ◄ e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1o gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l’elemento fiscale di un dazio doganale, in caso di applicazione dell’articolo 38 dell’«Atto relativo alle condi-zioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» ►M7  ————— ◄ .

Articolo 6

1.  
Nessuna nuova tassa di effetto equivalente a dei dazi doganali all’importazione è introdotta negli scambi tra la Comunità e l’Islanda.
2.  
Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all’importazione, introdotte negli scambi tra la Comunità e l’Islanda a partire dal 1o gennaio 1972 sono soppresse all’entrata in vigore dell’accordo.

Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all’importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1o gennaio 1972, viene portata al livello di quest’ ultima all’entrata in vigore dell’accordo.

3.  

Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all’importazione sono gradualmente soppresse secondo il calendario seguente:

— 
ogni tassa è portata, entro il 1o gennaio 1974, al 60 % dell’aliquota applicata il 1o gennaio 1972;
— 
le tre successive riduzioni, del 20 % ciascuna, sono effettuate:
il 1o gennaio 1975,
il 1o gennaio 1976,
il 1o luglio 1977.

Articolo 7

1.  
Nessun dazio doganale all’esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunità e l’Islanda.

I dazi doganali all’esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi entro il 1o gennaio 1974.

2.  
L’Islanda può mantenere il sistema dei prelievi all’esportazione per i prodotti della pesca, applicabile il 1o gennaio 1972 e di cui all’allegato III.

Le eventuali modifiche non debbono alterare il carattere e gli obiettivi del sistema. Esse sono notificate preventivamente al Comitato misto.

Articolo 8

Il protocollo n. 1 determina il regime tariffario e le modalità applicabili a taluni prodotti.

Articolo 9

Il protocollo n. 2 determina il regime tariffario e le modalità applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Articolo 10

1.  
Nel caso di adozione di una regolamentazione specifica, in conseguenza dell’attuazione della propria politica agricola o in caso di modificazione della regolamentazione esistente, la Parte contraente in causa può adattare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime risultante dall’accordo.
2.  
In tali casi, la Parte contraente in causa tiene opportunamente conto degli interessi dell’altra Parte contraente. Le Parti contraenti possono a tal fine procedere a consultazioni in sede di Comitato misto di cui all’articolo 30.

Articolo 11

Il protocollo n. 3 determina le regole di origine.

Articolo 12

La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospenderne l’applicazione, notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell’altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.

▼M18

Articolo 12 bis

In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali di una o di entrambe le parti contraenti, relative a prodotti contemplati nell'accordo, il comitato misto può adattare la nomenclatura tariffaria dell'accordo per tali prodotti a dette modifiche, tenendo conto del principio che devono essere mantenuti i vantaggi derivanti dall'accordo.

▼B

Articolo 13

1.  
Nessuna nuova restrizione quantitativa all’importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e l’Islanda.
2.  
La Comunità sopprime le restrizioni quantitative all’importazione il 1o gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione entro il 1o gennaio 1975.

L’Islanda sopprime le restrizioni quantitative all’importazione e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione entro il 1o gennaio 1975.

▼M43

Articolo 13 bis

1.  
Nessuna nuova restrizione quantitativa all’esportazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e d’Islanda.
2.  
Le restrizioni quantitative all’esportazione e le misure di effetto equivalente sono soppresse il 1o gennaio 1990, ad eccezione delle restrizioni in vigore alla data del 1o gennaio 1989 relative ai prodotti di cui al protocollo n. 7, che saranno eliminate in conformità delle disposizioni del protocollo stesso.

Articolo 13 ter

La parte contraente che intende modificare il regime da essa applicato alle esportazioni in paesi terzi notifica tale modifica al comitato misto per quanto possibile entro trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di eventuali osservazioni dell’altra parte contraente in merito alle distorsioni che ne possono risultare.

▼B

Articolo 14

1.  
La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci tariffarie nn. 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi e residui paraffinosi) e 27.14 della Nomenclatura di Bruxelles in occasione dell’adozione di una definizione comune dell’origine per i prodotti petroliferi in occasione di decisioni prese nel quadro della politica commerciale comune per i prodotti in questione o in sede di definizione di una politica energetica comune.

In questo caso la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi dell’Islanda; essa informa a tal fine il Comitato misto che si riunisce secondo le modalità di cui all’articolo 32.

2.  
L’Islanda si riserva di procedere in modo analogo se si verificano per essa situazioni comparabili.
3.  
Fermi restando i paragrafi 1 e 2, l’accordo non pregiudica le regolamentazioni non tariffane applicabili all’importazione dei prodotti petroliferi.

Articolo 15

1.  
Le Parti contraenti si dichiarano pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l’armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l’accordo.
2.  
In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano le loro regolamentazioni in modo non discriminatorio e si astengono dall’in-trodurre nuove misure aventi l’effetto di ostacolare indebitamente gli scambi.
3.  
Le Parti contraenti esaminano, secondo le modalità di cui all’articolo 33, le difficoltà che possono manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano nella ricerca delle soluzioni che potrebbero essere loro apportate.

Articolo 16

A partire dal 1o luglio 1977, i prodotti originari dell’ Islanda non possono beneficiare, all’importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della Comunità si accordano tra loro.

Articolo 17

Il protocollo n. 6 determina le disposizioni particolari applicabili all’importazione nella Comunità di taluni prodotti della pesca.

Articolo 18

L’accordo non osta al mantenimento o alla instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell’ accordo, ed in particolare le disposizioni concernenti le regole di origine.

Articolo 19

Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell’altra Parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne, che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate, direttamente od indirettamente.

Articolo 20

I pagamenti relativi agli scambi di merci, così come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Islanda, non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Articolo 21

L’accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l’oro e l’argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.

Articolo 22

Nessuna disposizione dell’accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

a) 

che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;

b) 

che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;

c) 

che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Articolo 23

1.  
Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell’accordo.
2.  
Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi dell’accordo.

Se una Parte contraente reputa che l’altra Parte ha mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell’ accordo, essa può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 28.

Articolo 24

1.  

Sono incompatibili con il buon funzionamento dell’accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e l’Islanda:

i) 

ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;

ii) 

lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;

iii) 

ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.

2.  
Se una Parte contraente reputa che una determinata pratica è incompatibile con il presente articolo, essa può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 28.

Articolo 25

Quando l’aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attività produttiva esercitata all’interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento è dovuto:

— 
alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista nell’accordo,
— 
ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono sensibilmente inferiori, ai dazi ed alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice,

la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all’ articolo 28.

▼M43

Articolo 25 bis

Quando l’applicazione dei provvedimenti degli articoli 7 e 13 bis:

1. 

implica la riesportazione in un paese terzo nei confronti del quale la parte contraente esportatrice applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione o misure di effetto equivalente, oppure

2. 

provoca o minaccia di provocare una grave penuria di un prodotto essenziale per la parte contraente esportatrice

e quando tali situazioni provocano o minacciano di provocare gravi difficoltà alla parte contraente esportatrice, quest’ultima può prendere adeguati provvedimenti nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 28.

▼B

Articolo 26

Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l’altra Parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all’accordo relativo all’ attuazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 28.

Articolo 27

In caso di serie perturbazioni in un settore dell’attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente la situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie, nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 28.

▼M43

Articolo 28

1.  
Se una parte contraente sottopone le importazioni o le esportazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà di cui agli articoli 25, 25 bis e 27 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l’evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l’altra parte contraente.
2.  
Nei casi di cui agli articoli 23-27, prima di adottare le misure ivi previste, oppure nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera e), la parte contraente in causa fornisce al comitato misto, appena possibile, tutti gli elementi utili per un esame approfondito della situazione, al fine di cercare una soluzione accettabile per le parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che implicano meno perturbazioni al funzionamento dell’accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato misto, il quale tiene periodiche consultazioni per esaminare la possibilità di abolire tali misure, non appena le condizioni lo permettano.

3.  

Per l’attuazione del paragrafo 2 si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

per quanto riguarda l’articolo 24, ciascuna parte contraente può adire il comitato misto se ritiene una determinata pratica incompatibile con il buon funzionamento dell’accordo ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1.

Le parti contraenti comunicano al comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l’assistenza necessaria per l’esame del caso e, se occorre, per l’eliminazione della pratica in questione.

Se la parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche suddette nel termine fissato in sede di comitato misto, oppure se quest’ultimo non raggiunge un accordo entro tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per far fronte alle gravi difficoltà risultanti dalle pratiche in questione e in particolare può revocare concessioni tariffarie;

b) 

le difficoltà derivanti dalla situazione a cui si fa riferimento nell’articolo 25 sono notificate per esame al comitato misto, che può prendere ogni decisione utile per porvi termine.

Se il comitato misto o la parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato.

Detta tassa di compensazione è calcolata in funzione dell’incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati;

c) 

le difficoltà derivanti dalla situazione a cui si fa riferimento nell’articolo 25 bis sono notificate per esame al comitato misto. Per quanto riguarda l’articolo 25 bis, punto 2), la minaccia di penuria deve essere debitamente provata con adeguate informazioni in materia di quantitativi e di prezzi.

Il comitato misto può prendere ogni decisione utile per risolvere le difficoltà. Se il comitato misto non prende una decisione entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente esportatrice è autorizzata ad applicare, a titolo provvisorio, adeguate misure all’esportazione del prodotto in causa;

d) 

per quanto riguarda l’articolo 26, si tengono consultazioni in sede di comitato misto prima che la parte contraente interessata adotti le misure appropriate;

e) 

quando circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato escludono la possibilità di un esame preventivo, la parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli. articoli 25, 25 bis, 26 e 27, nonché nel caso di aiuti all’esportazione aventi un’incidenza immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per ovviare alla situazione.

▼B

Articolo 29

In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o in quella dell’Islanda, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l’altra Parte contraente.

Articolo 30

1.  
È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l’accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall’accordo. L’applicazione di tali decisioni è effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.
2.  
Ai fini della corretta esecuzione dell’accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.
3.  
Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 31

1.  
Il Comitato misto è composto, da un lato, da rappresentanti della Comunità e, dall’altro, da rappresentanti dell’Islanda.
2.  
Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.

Articolo 32

1.  
La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalità che saranno previste nel suo regolamento interno.
2.  
Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all’anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell’ accordo.

Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessità particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3.  
Il Comitato misto può decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell’espletamento dei suoi compiti.

Articolo 33

1.  
Quando una Parte contraente ritiene utile, nell’ interesse comune delle due Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall’accordo, estendendole a dei settori non compresi in quest’ultimo, essa presenta all’altra Parte contraente una richiesta motivata.

Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

2.  
Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o alla approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Articolo 34

Gli allegati e i protocolli annessi all’accordo fanno parte integrante di quest’ultimo.

Articolo 35

Ogni Parte contraente può denunciare l’accordo con notifica all’altra Parte contraente. L’accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.

Articolo 36

L’accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il trattato che istituisce la Comunità economica europea è applicabile nei modi previsti dal trattato stesso e, dall’altro, al territorio della Repubblica d’Islanda.

Articolo 37

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, islandese, italiana ►M7  ————— ◄ , olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.

Il presente accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Esso entra in vigore il 1o gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Dopo questa data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica. La data ultima per tale notifica è il 30 novembre 1973.

Le disposizioni applicabili il 1o aprile 1973 sono applicate all’entrata in vigore del presente accordo, se quest’ultima ha luogo dopo tale data.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

▼M7 —————
▼B Gjört í Bruxelles, tuttugasta og annan dag júlímánaðar nítjánhundruð sjötíu og tvö

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

▼M7 —————

▼B

signatory

signatory

signatory

Fyrir hönd Lýðveldisins Íslands

signatory

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 2 dell’accordo



N. della Nomenclatura di Bruxelles

Designazione delle merci

35.02

Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:

A.  Albumine:

II.  altre:

a)  Ovoalbumina e lattoalbumina:

1.  essicate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

2.  altre

45.01

Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

54.01

Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)

57.01

Canapa («Cannabis sativa») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)

▼M18

ALLEGATO II



N. della tariffa doganale islandese

Designazione delle merci

Importo del dazio in %

25.01

Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare:

 

01

—  Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola in imballaggi di kg 5 o meno

5

09

—  altri

1 Ikr/ 1 000 kg

25.02.00

Piriti di ferro non arrostite

10

25.03.00

Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale

10

25.04.00

Grafite naturale

20

25.06.00

Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti gregge, sgrossate o semplicemente segate

20

25.07.00

Argille (caolino, bentonite, ecc.), escluse le argille espanse della voce n. 68.07, andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate;. mullite; terre di chamotte e di dinas

15

25.08.00

Creta

20

25.10

Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali, apatite e crete fosfatiche:

 

10

—  non macinati:

 

—  altri

20

20

—  macinati:

 

—  altri

20

25.11.00

Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario

20

25.12

Farine silicee fossili e altre terre silicee analoghe (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.) di densità apparente inferiore o uguale a 1, anche calcinate:

 

09

—  altri

20

25.13

Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente:

 

09

—  altri

20

25.14.00

Ardesia greggia spaccata, sgrossata o semplicemente segata

20

25.15.00

Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente superiore od uguale a 2,5 ed alabastro, greggi, sgrossati o semplicemente segati

20

25.18.00

Dolomite, greggia, sgrossata o semplicemente segata; dolomite, anche sinterizzata o calcinata; pigiata di dolomite

20

25.19.00

Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia completamente calcinata (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione, altri ossidi di magnesio, anche chimicamente puri

20

25.20

Pietra da gesso; anidrite; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria:

 

—  Pietra di gesso e anidrite:

 

11

—  Pietra di gesso greggia, anche macinata

10

19

—  altri

20

20

—  altri

20

25.21

Pietre da calce o da cemento e altre pietre calcaree da fonderia:

 

09

—  altri

20

25.22

Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio:

 

09

—  altri

20

25.24.00

Amianto (asbesto)

20

25.26.00

Mica, compresa la mica sfaldata ih lamine irregolari (splittings) e i cascami di mica

20

25.27.00

Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata; talco

20

25.28.00

Criolite e chiolite naturali

20

25.30.00

Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco

20

25.31.00

Feldspato; leucite, nefelina e nefelina-sienite; spato fluoro

20

25.32.00

Materie minerali non nominate né comprese altrove

20

26.01

Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):

 

10

—  Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti), anche agglomerate

10

20

—  Minerali di ferro non agglomerati, anche arricchiti

10

25

—  Minerali di ferro agglomerati (sinters, pellets, ecc.)

10

30

—  Minerali di rame, anche arricchiti

10

35

—  Minerali di nichelio, anche arricchiti

10

40

—  Minerali di alluminio, anche arricchiti

10

45

—  Minerali di piombo, anche arricchiti

10

50

—  Minerali di zinco, anche arricchiti

10

55

—  Minerali di stagno, anche arricchiti

10

60

—  Minerali di manganese, anche arricchiti, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 % o più in peso

10

65

—  Minerali di cromo, anche arricchiti

10

70

—  Minerali di tungsteno, anche arricchiti

10

75

—  Minerali di molibdeno, niobio, tantalio, titanio, vanadio o zirconio, anche arricchiti

10

80

—  Minerali di uranio o di torio, anche arricchiti

10

85

—  altri minerali di metalli comuni, anche arricchiti

10

90

—  Minerali di metalli preziosi, anche arricchiti

10

26.02.00

Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio

10

26.04.00

Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech

10

27.01

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili:

 

10

—  Antracite, anche polverizzata, ma non agglomerati di antraciti

2 Ikr/ 1 000 kg

20

—  altri carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati

2 Ikr/ 1 000 kg

30

—  Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili

2 Ikr/ 1 000 kg

27.02

Ligniti e agglomerati di ligniti:

 

10

—  Ligniti, anche polverizzati, ma non agglomerati di ligniti

2 Ikr/ 1 000 kg

20

—  Agglomerati di ligniti

2 Ikr/ 1 000 kg

27.03

Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba:

 

10

—  Torba, anche compressa in balle, ma non agglomerati di torba

2 Ikr/ 1 000 kg

20

—  Agglomerati di torba

2 Ikr/ 1 000 kg

27.04

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba, agglomerati o non; carbone di storta:

 

10

—  Coke e semi-coke di carbon fossile; carbone di storta

2 Ikr/ 1 000 kg

20

—  Coke e semi-coke di ligniti o torba

2 Ikr/ 1 000 kg

27.06.00

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti:

 

—  Catrami per reti e simili per la fabbricazione di reti in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze

2

—  altri

20

27.07

Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo:

 

10

—  Benzoli

15

20

—  Toluoli

15

30

—  Xiloli

15

40

—  altri

15

27.08

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali:

 

10

—  Pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

20

20

—  Coke di pece

20

27.09.00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

35 aurar/ 100 kg

27.10

Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:

 

—  Benzine per motori, comprese le benzine avio:

 

11

—  Benzine avio

15

19

—  altre

50

20

—  Benzina, tipo carburante per reattori

15

—  altri oli leggeri e preparazioni dei medesimi:

 

31

—  Acqua ragia minerale

15

39

—  altri

15

—  Petrolio lampante (cherosene) compreso il carburante per reattori:

 

41

—  Petrolio lampante raffinato, utilizzabile come carburante per lampade

15

42

—  Carburante per reattori

15

49

—  altri

15

50

—  altri oli medi e preparazioni dei medesimi

10

60

—  Oli da gas

35 aurar/ 100 kg

70

—  Oli combustibili

35 aurar/ 100 kg

—  Oli lubrificanti, altri oli pesanti e preparazioni dei medesimi:

 

81

—  Oli e grassi lubrificanti

2

82

—  Preparazioni antiruggine, compreso Polio antiruggine

20

89

—  altri:

 

—  Prodotti per impregnare gli attrezzi per la pesca

2

—  altri

10

27.11

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:

 

—  Propano e butano liquidi:

 

11

—  in confezioni da 1 kg o più

2

19

—  altri

20

20

—  Gas liquidi di idrocarburi diversi dal propano e dal butano

20

30

—  Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi allo stato gassoso

20

27.12.00

Vaselina

20

27.13.00

Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati

15

27.14

Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:

 

10

—  Coke di petrolio

20

20

—  altri

20

27.15.00

Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche

35

27.16.00

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)

35

27.17.00

Energia elettrica

2

28.01

Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio):

 

10

—  Cloro

18

20

—  Fluoro, bromo e iodio

18

28.02.00

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

18

28.03.00

Carbonio (in particolare, neri di carbonio)

18

28.04

Idrogeno; gas rari; altri metalloidi:

 

—  Ossigeno, azoto, idrogeno e gas rari:

 

19

—  altri

7

20

—  Selenio, tellurio, fosforo, arsenico, silicio e boro

18

28.05

Metalli alcalini e alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, ittrio e scandio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio:

 

10

—  Mercurio

18

20

—  Metalli alcalini e alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, ittrio e scandio, anche miscelati o in lega fra loro

18

28.06.00

Acido cloridrico; acido clorosolforico

18

28.08.00

Acido solforico; oleum

10

28.10.00

Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)

18

28.12.00

Acido borico e anidride borica

18

28.13

Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi:

 

02

—  Anidride solforica

18

09

—  altri

18

28.14.00

Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi

18

28.15.00

Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo

18

28.17

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio:

 

10

—  Idrossido di sodio (soda caustica), solido

10

20

—  Idrossido di sodio in soluzione acquosa

10

30

—  Idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio:

 

—  Idrossido di potassio (potassa caustica)

10

—  altri

18

28.18.00

Idrossido e perossido di magnesio; ossidi; idrossidi e perossidi di stronzio o di bario

18

28.19.00

Ossido di zinco; perossido di zinco

18

28.20

Ossido e idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali:

 

10

—  Ossido di alluminio (allumina)

18

20

—  Idrossido di alluminio

18

30

—  Corindoni artificiali

18

28.21.00

Ossidi e idrossidi di cromo

18

28.22.00

Ossidi di manganese

18

28.23.00

Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3)

18

28.24.00

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto commerciali

18

28.25.00

Ossidi di titanio

15

28.27.00

Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione

18

28.28.00

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici

18

28.29.00

Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali

18

28.30

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri:

 

01

—  Cloruro di calcio

10

09

—  altri:

 

—  Bromuri, ossibromuri; ioduri e ossioduri

18

—  altri

14

28.31.00

Ipocloriti; ipoclorito di calcio commerciale; cloriti; ipobromiti

18

28.32.00

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

18

28.35.00

Solfuri, compresi i polisolfuri

18

28.36.00

Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati

18

28.37.00

Solfiti e iposolfiti

18

28.38

Solfati e allumi; persolfati:

 

10

—  Solfato, bisolfato e pirosolfato di sodio

18

20

—  altri

18

28.39

Nitriti e nitrati:

 

01

—  Nitrite di sodio

10

09

—  altri

18

28.40.00

Fosfiti, ipofosfiti e fosfati

18

28.42

Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:

 

10

—  Carbonato neutro di sodio

10

20

—  Carbonati (diversi dal carbonato neutro di sodio) e percarbonati; carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

18

28.43.00

Cianuri semplici e complessi

18

28.44.00

Fulminati, cianati e tiocianati

18

28.45.00

Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio

18

28.46.00

Borati e perborati

18

28.47.00

Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.)

18

28.48.00

Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati

18

28.49.00

Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non

18

28.50.00

Elementi chimici e isotopi, fissili; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e «cermet» contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici

18

28.51.00

Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non

18

28.52.00

Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro

18

28.54.00

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida

18

28.55.00

Fosfuri, di costituzione chimica definita o non

18

28.56

Carburi, di costituzione chimica definita o non:

 

10

—  Carburo di calcio

18

20

—  altri

18

28.57.00

Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o non

18

28.58.00

Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgame diverse da quelle di metalli preziosi

18

29.01

Idrocarburi:

 

10

—  Etilene

18

20

—  Propilene

18

30

—  Butileni, butadieni e metilbutadieni

18

—  altri idrocarburi aciclici:

 

49

—  altri

18

50

—  Cicloesano

18

60

—  Benzene(benzolo):

 

—  conformemente alle regole e alle condizioni stabilite dal ministero delle finanze

15

—  altri

18

70

—  Toluene (toluolo):

 

—  conformemente alle regole e alle condizioni stabilite dal ministero delle finanze

15

—  altri

18

75

—  Xileni (xiloli):

 

—  conformemente alle regole e alle condizioni stabilite dal ministero delle finanze

15

—  altri

18

80

—  Stirene (stirolo)

18

85

—  Etilbenzene(etilbenzolo):

 

—  conformemente alle regole e alle condizioni stabilite dal ministero delle finanze

15

—  altri

18

90

—  altri idrocarburi ciclici:

 

—  Idrocarburi aromatici, conformemente alle regole e alle condizioni stabilite dal ministero delle finanze

15

—  altri

18

29.02

Derivati alogenati degli idrocarburi:

 

10

—  Cloruro di vinile (clorotilene)

18

20

—  Tricloroetilene

18

30

—  Tetracloroetilene

18

40

—  altri

18

29.03.00

Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi

18

29.04

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

 

10

—  Alcole metilico (metanolo)

18

20

—  Alcoli propilici o isopropilici (propanoli)

18

30

—  Alcoli butilici (butanoli)

18

40

—  Alcoli ottilici (ottanoli)

18

50

—  Glicole etilenico (etandiolo)

35

60

—  altri

18

29.05.00

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

18

29.06

Fenoli e fenoli-alcoli:

 

10

—  Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali

18

20

—  Cresoli e loro sali

18

30

—  altri

18

29.07.00

Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli

18

29.08.00

Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

18

29.09

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

 

10

—  Ossido di etilene (ossirano)

14

20

—  Ossido da propilene

14

30

—  altri

14

29.10.00

Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

18

29.11

Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:

 

01

—  Formaldeide e formalina

10

09

—  altre

18

29.12.00

Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11

18

29.13

Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

 

10

—  Acetone

18

20

—  Metiletilchetone

18

30

—  altri

18

29.14

Acidi monocarbossilici, loro anitridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

 

10

—  Acidi acetici e loro sali

18

20

—  Esteri dell'acido acetico

18

30

—  Acido metacrilico, suoi sali e suoi esteri

18

—  altri:

 

49

—  altri

18

29.15

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

 

10

—  Anidride maleica

18

20

—  Anidride ftalica

18

30

—  Ortoftalati di diottile

18

40

—  Esteri dell'acido tereftaltico

18

50

—  altri

18

29.16.00

Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

18

29.19.00

Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

18

29.21.00

Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

18

29.22.00

Composti a funzione ammina

18

29.23.00

Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse

18

29.24.00

Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfoamminolipidi

18

29.25.00

Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell'acido carbonico

18

29.26.00

Composti a funzione immide degli acidi carbossilici (compresa l'immide ortosolfobenzoica e i suoi sali) o a funzione immina (compresa l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina)

18

29.27

Composti a funzione nitrile:

 

10

—  Acrilonitrile

18

20

—  altri

18

29.28.00

Diazo-, azo- o azossi composti

18

29.29.00

Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina

18

29.30.00

Composti ad altre funzioni azotate

18

29.31.00

Tiocomposti organici

18

29.33.00

Composti mercurio-organici

18

29.34.00

Altri composti organo-minerali

18

29.35

Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:

 

10

—  Lattami

18

20

—  altri

18

29.36.00

Solfammidi

18

29.37.00

Sultoni e sultami

18

29.38.00

Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente

18

29.39

Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni:

 

10

—  Insulina

18

20

—  Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e simili

18

30

—  Ormoni cortico-surrenali

18

40

—  altri

18

29.41.00

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

18

29.42.00

Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

18

29.43.00

Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn 29 39, 29 41 e 29 42

18

29.44

Antibiotici:

 

10

—  Penicilline e loro derivati

10

20

—  Streptomicine e loro derivati

10

30

—  Tetracicline e loro derivati

10

40

—  altri

10

29.45.00

Altri composti organici

18

30.01.00

Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove

15

30.02

Sieri specifici di animali o di persone immunizzati, vaccini microbici tossine, colture di microrganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili

 

10

—  Sieri e vaccini microbici

15

20

—  altri

15

30.03

Medicamenti per la medicina o veterinaria

 

—  contenenti antibiotici o loro derivati

 

11

—  Specialità farmaceutiche registrate

15

12

—  Prodotti farmaceutici non registrati

15

19

—  altri

15

—  contenenti ormoni o prodotti a funzione ormonica, ma non contenenti antibiotici o loro derivati

 

21

—  Specialità farmaceutiche registrate

15

22

—  Specialità farmaceutiche non registrate

15

29

—  altri

15

—  contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni o prodotti a funzione ormonica, né antibiotici o loro derivati

 

31

—  Specialità farmaceutiche registrate

15

32

—  Specialità farmaceutiche non registrate

15

39

—  altri

15

—  altri

 

41

—  Specialità farmaceutiche registrate

15

42

—  Specialità farmaceutiche non registrate

15

44

—  Dolciumi aventi il carattere di medicamenti

70

49

—  altri

15

30.04.00

Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo

35

30.05.00

Altre preparazioni ed articoli farmaceutici

35

31.05

Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg:

 

—  altri concimi, non nominati altrove; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg:

 

41

—  Concimi in imballaggi per la vendita al minuto di un peso massimo di 10 kg, nonché concimi in tavolette ed altre forme simili

40

32.04.00

Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale:

 

—  Estratti di legni tintori per la tinta di attrezzi da pesca

2

—  altri

15

32.05

Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra; indaco naturale:

 

10

—  Sostanze coloranti organiche sintetiche

15

20

—  altre

15

32.06.00

Lacche coloranti

15

32.07.00

Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»

15

32.08.00

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

15

32.09

Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo:

 

—  altri, comprese le pitture all'acqua:

 

42

—  Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)

30

32.10.00

Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori

35

32.13

Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri:

 

10

—  Inchiostri da stampa

10

20

—  altri

50

33.01.00

Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

30

33.04

Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcole), costituenti materie prime per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie:

 

01

—  Sostanze aromatizzanti per l'industria

20

02

—  Profumi per l'industria

20

09

—  altri

20

33.06

Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali:

 

02

—  Cipria per il viso

100

04

—  Profumi

100

06

—  Creme da barba e depilatorie

100

08

—  Rossetti per labbra

100

12

—  Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati, confezionati in assortimenti

100

13

—  Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali

40

19

—  altri

100

34.03.00

Preparazioni lubrificanti e preparazioni del genere di quelle utilizzate per l'ensimaggio dei prodotti tessili, per oliare o per ingrassare cuoio o altri prodotti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

2

34.04.00

Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua; cere preparate non emulsionate e senza solvente

20

34.05

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per metalli, paste e polveri per pulire e preparazioni simili, escluse le cere preparate della voce n. 34.04:

 

03

—  Creme e lucidi per calzature e cuoio

80

04

—  Lucidi per metalli

20

09

—  altri

80

34.07.00

Paste per modelli, comprese quelle presentate in assortimento o per trastullo dei ragazzi; composizioni del genere di quelle dette «cere per l'odontoiatria », presentate in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili

35

35.02.00

Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine

25

35.03

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocolla solida:

 

09

—  altri

70

35.04.00

Peptoni ed altre sostanze proteiche (esclusi gli enzimi della voce n. 35.07) e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo

25

35.05.00

Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola

25

35.07.00

Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove:

 

—  Presame

10

—  altri

18

36.01.00

Polveri da sparo

18

36.02.00

Esplosivi preparati

35

36.04.00

Micce; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori

35

36.06.00

Fiammiferi

100

36.08.00

Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili:

 

—  Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma

100

—  altri

80

37.01

Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto:

 

01

—  Pellicole e lastre per radiografia, non impressionate

30

02

—  Pellicole piane e lastre

35

09

—  altri

35

37.02

Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce:

 

01

—  Pellicole per radiografia

30

02

—  Pellicole cinematografiche

35

03

—  Pellicole, di larghezza pari o superiore a 15 cm

35

04

—  Pellicole per la fotocomposizione

35

09

—  altri

35

37.03

Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati:

 

01

—  Carta per la fotocomposizione, in rotoli

35

09

—  altri

35

37.04.00

Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive

35

37.05

Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive:

 

09

—  altre

35

37.07

Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti o non la registrazione del suono o portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive:

 

01

—  portanti soltanto la registrazione del suono

35

09

—  altre

50Ikr/l kg

37.08.00

Prodotti chimici per usi fotografici, compresi i prodotti per la produzione della luce-lampo

35

38.01.00

Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio

25

38.03.00

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

25

38.05.00

Tallol

25

38.06.00

Lignosolfiti

25

38.07.00

Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino

25

38.08.00

Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina e oli di resina

25

38.09

Catrami di legno; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio; olio di acetone; peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali:

 

01

—  Alcole metilico greggio

25

02

—  Olio di acetone

25

09

—  altre

25

38.11

Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodenticidi, erbicidi, inibitori di germinazione, regolatori di crescita per piante, e prodotti simili, presentati allo stato di preparazioni o in forme, recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:

 

10

—  Disinfettanti

20

20

—  Insetticidi

20

30

—  Fungicidi

20

40

—  Erbicidi

20

50

—  altri:

 

—  Bagni parassitici, conformemente alle regole e alle condizioni stabilite da ministero delle finanze

20

—  Antiparassitari, conformente alle regole e alle condizioni stabilite dal ministero delle finanze

20

—  altri

25

38.12.00

Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili

25

38.13

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura:

 

01

—  Preparazioni per la saldatura

14

09

—  altre

25

38.14.00

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptiz-zanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali

25

38.15.00

«Acceleranti di vulcanizzazione» preparati

25

38.16.00

Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi

25

38.17.00

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

25

38.19

Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

 

10

—  Catalizzatori complessi

25

20

—  Cementi, malte e composizioni simili, refrattari

25

—  altri:

 

31

—  Liquidi per freni e preparazioni anticongelanti

35

32

—  Preparazioni minerali per la marcatura delle strade

20

34

—  Carboni per la fabbricazione di spazzole di carbone

21

35

—  Reattivi

25

36

—  Preparazioni indurenti composte

50

37

—  Naftenati

25

38

—  Preparazioni per la concia

50

39

—  Nitriti

50

41

—  Scambiatori di ioni

50

42

—  Policlorodifenili liquidi, cloroparaffine liquide, miscele di polietilenglicoli

50

43

—  Emulsionanti

50

44

—  Diluenti composti e diluenti ad effetto di ruvidezza, per pitture

25

45

—  Preparazioni chimiche usate nella placcatura dei metalli mediante elettrolisi

50

46

—  Pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni

25

47

—  Acqua ammoniacale e massa usata prodotte nella depurazione di gas di fossile

25

49

—  altri

50

39.01

Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):

 

10

—  Scambiatori di ioni

15

—  Fenoplasti:

 

—  nelle forme primarie:

 

21

—  Soluzioni, emulsioni e paste

15

22

—  altri

15

—  in forma di lastre, fogli, nastri o lamette:

 

25

—  altri

30

—  in altre forme, compresi cascami e rottami di lavoro:

 

29

—  altri:

 

—  Rottami e cascami di lavoro

15

—  altri

30

—  Amminoplasti:

 

—  nelle forme primarie:

 

31

—  Soluzioni, emulsioni e paste

15

32

—  altre

15

—  in forma di lastre, fogli, nastri o lamette:

 

35

—  altri

30

—  in altre forme, compresi cascami e rottami di lavoro:

 

39

—  altri:

 

—  Cascami e rottami di lavoro

15

—  altri

30

—  Alchidi e altri poliesteri:

 

—  nelle forme primarie:

 

45

—  Soluzioni, emulsioni e paste

15

42

—  altri

15

—  in forma di lastre, fogli, nastri o lamette:

 

44

—  Lastre ondulate

30

45

—  altri

30

—  in altre forme, compresi cascami e rottami di lavori:

 

47

—  Tubi con una resistenza alla rottura di 80 kg/cm2 e oltre

25

49

—  altri:

 

—  Cascami e rottami di lavori

15

—  altri

30

—  Poliammidi:

 

—  nelle forme primarie:

 

51

—  Soluzioni, emulsioni e paste

15

52

—  altri

15

—  in forma di lastre, fogli, nastri o lamette:

 

54

—  altri

30

—  in altre forme, compresi cascami e rottami di lavori:

 

56

—  Tubi con una resistenza alla rottura di 80 kg/cm2 e oltre

25

59

—  altri:

 

—  Cascami e rottami di lavori

15

—  altri

30

—  Poliuretani:

 

—  nelle forme primarie:

 

61

—  Soluzioni, emulsioni e paste

15

62

—  B occhi, espansi e non tagliati

15

63

—  altri

15

—  in altre forme, compresi cascami e rottami di lavori:

 

65

—  Tubi con una resistenza alla rottura di 80 kg/cm2 e oltre

25

69

—  altri:

 

—  Cascami e rottami di lavori

15

—  altri

30

—  Resine epossidiche:

 

—  nelle forme primarie:

 

71

—  Soluzioni, emulsioni e paste

15

72

—  altre

15

79

—  in altre forme, compresi cascami e rottami di lavori:

 

—  Cascami e rottami di lavori

15

—  altri

30

—  Siliconi:

 

—  nelle forme primarie:

 

81

—  Soluzioni, emulsioni e paste

15

82

—  altri

15

89

—  altri:

 

—  Profilati, tubi e monofili

25

—  Pellicole, lastre, guaine e simili, non colorate (trasparenti, senza decorazioni od iscrizioni) di spessore inferiore o uguale a 0,4 mm

15

—  Pellicole, lastre, guaine e simili, non impresse, trasparenti od opache, di spessore superiore a 0,4 mm e inferiore o uguale a 1,0 mm

20

—  altri

30

—  altri prodotti di condensazione, di policondensazione o di poliaddizione:

 

—  nelle forme primarie:

 

—  Soluzioni, emulsioni e paste:

 

91

—  Polieteri

15

92

—  altri

15

—  altri:

 

93

—  Polieteri

15

94

—  altri

15

—  in forma di lastre, fogli, nastri o lamette:

 

96

—  altri

30

99

—  altri:

 

—  Cascami e rottami di lavori

15

—  altri

30

39.02

Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):

 

01

—  Scambiatori di ioni

15

—  Polietilene:

 

—  nelle forme primarie:

 

11

—  Soluzioni, emulsioni e paste

10

12

—  altri

10

—  in forma di lastre, fogli, nastri o lamette:

 

16

—  altri

40

19

—  in forma di cascami e rottami di lavori

10

—  Polipropilene:

 

—  nelle forme primarie:

 

21

—  Soluzioni, emulsioni e paste

15

22

—  altri

15

—  in forma di lastre, fogli, nastri o lamette:

 

24

—  altri

40

—  in altre forme, compresi cascami e rottami di lavori:

 

29

—  altri:

 

—  cascami e rottami di lavori

15

—  altri

40

—  Polistirolo e suoi copolimeri:

 

—  nelle forme primarie:

 

31

—  Soluzioni, emulsioni e paste

21

—  altri:

 

32

—  espansibile

21

33

—  altri

21

—  in forma di lastre, fogli, nastri o lamette:

 

—  Lastre:

 

37

—  altri

40

39

—  in forma di cascami o rottami di lavori

21

—  Cloruro di polivinile:

 

—  nelle forme primarie:

 

41

—  Soluzioni, emulsioni e paste

15

42

—  altri

15

—  in forma di monofili, tubi ottenuti direttamente, verghe, bastoni o profilati:

 

43

—  Tubi con una resistenza alla rottura di 80 kg/cm2 e oltre

25

45

—  in forma di lastre, piastrelle o nastri dei tipi usati per la pavimentazione

35

—  in forma di lastre, fogli, nastri o lamette (diversi da quelli della sottovoce 45):

 

46

—  dei tipi usati per rivestimenti murali

40

48

—  Lastre ondulate

15

51

—  Lastre per fotoincisione

7

52

—  altri

40

54

—  in forma di cascami o rattami di lavori

15

—  Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:

 

—  nelle forme primarie:

 

56

—  Soluzioni, emulsioni e paste

15

57

—  altri

15

—  in forma di monofili, tubi ottenuti direttamente, verghe, bastoni o profilati:

 

58

—  Tubi con una resistenza alla rottura di 80 kg/cm2 e oltre

25

62

—  in forma di lastre, piastrelle o nastri dei tipi per la pavimentazione

35

—  in forma di lastre, fogli, nastri o lamette (diversi da quelli della sottovoce 62):

 

63

—  dei tipi usati per rivestimenti murali

40

65

—  Lastre ondulate

15

66

—  Lastre per fotoincisione

7

67

—  altre

40

69

—  in forma di cascami o rottami di lavori

15

—  Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici:

 

—  nelle forme primarie:

 

71

—  Soluzioni, emulsioni e paste

15

72

—  altri

15

—  in altre forme, compresi cascami e rottami di lavori:

 

79

—  altri:

 

—  Cascami e rottami di lavori

15

—  altri

40

—  Acetato di polivinile:

 

81

—  Soluzioni, emulsioni e paste

15

82

—  Blocchi, pezzi, granuli, fiocchi o polveri

15

89

—  altri:

 

—  Cascami e rottami di lavori

15

—  altri

40

—  altri prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione:

 

—  nelle forme primarie:

 

91

—  Soluzioni, emulsioni e paste

15

92

—  altri

15

—  in forma di lastre, fogli, nastri o lamette:

 

94

—  altri

40

—  in forma di monofili, tubi ottenuti direttamente, verghe, bastoni o profilati:

 

95

—  Tubi con una resistenza alla rottura di 80 kg/cm2 e oltre

25

39.03

Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata:

 

—  Cellulosa rigenerata:

 

11

—  nelle forme primarie

15

—  in altre forme:

 

—  Lastre, fogli, nastri o lamette:

 

14

—  altri:

 

—  Nastri adesivi

25

—  altri

30

19

—  altri:

 

—  Leganti per la fabbricazione di attrezzi da pesca, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze

2

—  altri

30

—  Nitrati di cellulosa:

 

—  non plastificati:

 

—  nelle forme primarie:

 

21

—  Collodi, lana di collodio e fulmicotoni

15

29

—  altri

15

—  plastificati:

 

—  nelle forme primarie:

 

31

—  Soluzioni, emulsioni e paste

15

32

—  altri

15

—  in altre forme:

 

—  Lastre, fogli, nastri o lamette:

 

35

—  altri:

 

—  Nastri adesivi

25

—  altri

30

39

—  altri:

 

—  Leganti per la fabbricazione di attrezzi da pesca, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze

2

—  altri

30

—  Acetati di cellulosa:

 

—  non plastificati:

 

41

—  Soluzioni, emulsioni e paste

15

49

—  altri

15

—  plastificati:

 

—  nelle forme primarie:

 

51

—  Soluzioni, emulsioni e paste

15

52

—  altri

15

—  in altre forme:

 

—  Lastre, fogli, nastri o lamette:

 

55

—  altri:

 

—  Nastri adesivi

25

—  altri

30

59

—  altri:

 

—  Leganti per la fabbricazione di attrezzi da pesca, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze

2

 

30

—  altri derivati chimici della cellulosa:

 

—  non plastificati:

 

61

—  Soluzioni, emulsioni e paste

15

69

—  altre

15

—  plastificati:

 

—  nelle forme primarie:

 

71

—  Soluzioni, emulsioni e paste

15

72

—  altri

15

—  in altre forme

 

83

—  altre:

 

—  Nastri adesivi

25

—  altri

30

89

—  altri

 

—  Leganti per la fabbricazione di attrezzi da pesca, in conformità delle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze

2

—  altri

30

90

—  Fibra vulcanizzata

21

39.04

Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc):

 

01

—  Soluzioni non preparate, polveri, masse, pezzi e cascami

15

09

—  altre

 

—  Profilati, tubi, monofili

25

—  Film, pellicole, lastre, guaine e simili, non colorati (trasparenti), senza decorazioni né iscrizioni, di spessore inferiore o uguale a 0,4 mm

15

—  altre

30

19 05

Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici, derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, clondratd, ciclizzata, ossi data, ecc ):

 

01

—  Soluzioni non preparate, polveri, masse, pezzi e cascami

15

09

—  altre:

 

—  Profilati, tubi, monofili

25

—  Film, pellicole, lastre, guaine e simili, non colorati (trasparenti), senza decorazioni né iscrizioni, di spessore inferiore o uguale a 0,4 mm

15

—  Nastri adesivi

25

—  altri

30

39.06

Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri, linossina:

 

10

—  Acido alginico, suoi sali e suoi esteri

15

—  altri:

 

21

—  nelle forme primarie

15

29

—  altri:

 

—  Profilati, tubi e monofili

25

—  Film, pellicole, lastre, guaine e simili, non colorati (trasparenti), senza decorazioni né iscrizioni, di spessore inferiore o uguale a 0,4 mm

15

—  altri

30

39 07

Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n 39 01 al n 39 06 incluso:

 

—  Oggetti per il trasporto e l'imballaggio, compresi i recipienti senza manici utilizzabili come bicchieri da gettar via dopo l'uso; coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura:

 

12

—  Recipienti per latte:

 

—  Bidoni da latte da 10 l o più

10

—  altri

20

25

—  Oggetti per l'igiene o per la toletta

80

30

—  Oggetti da ornamento, anche personali, e soprammobili

100

—  Oggetti per l'ufficio e per la scuola:

 

36

—  Matrici e fogli per ciclostili

70

39

—  altri

70

—  Oggetti per l'illuminazione elettrica:

 

48

—  paralumi e globi per l'illuminazione delle strade

35

49

—  altri

70

50

—  Stoini o tende avvolgibili, alla veneziana o simili'e loro parti

70

—  altri:

 

62

—  Articoli per la casa

100

64

—  Pannelli murali colati in stampi

40

65

—  Vetri e cinturini per orologi da polso

50

68

—  Manici

30

72

—  Articoli appositamente costruiti per natanti

25

73

—  Utensili non nominati altrove

25

74

—  Articoli per la cura dei malati e per usi medici

35

76

—  Raccordi e materiali isolanti per tubi e macchine, piccoli articoli per macchine ed usi tecnici

25

78

—  Bulloni, dadi, rondelle e simili

25

99

—  altri:

 

—  Asciugatrici di biancheria, a pressione idraulica

35

—  Vetri per finestre

50

—  Esche artificiali per la pesca marittima con lenza

4

—  Paletti per steccati

10

—  Globi e vetri finti per luci di posizione e boe luminose

25

—  Contatti per la circolazione stradale

35

—  altri

70

40.01

Lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica: lattice di gomma naturale prevulcanizzato; gomma naturale, balata, guttaperca e gomme naturali analoghe:

 

10

—  Lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica; lattice di gomma naturale prevulcanizzato

21

20

—  Gomma naturale, escluso il lattice

21

30

—  altre:

 

—  Lastre manifestamente destinate alla fabbricazione di suole per calzature

10

—  altre

21

40.02

Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica; fatturato (factis):

 

10

—  Lattice di polibutadiene-stirolo, anche prevulcanizzato

21

20

—  altri lattici di gomma sintetica, anche prevulcanizzati

21

30

—  Polibutadiene(BR)

21

40

—  Policlorobutadiene(CR)

21

50

—  Polibutadiene-stirolo (SBR)

21

60

—  Gomma-butile (CCR)

21

70

—  altre gomme sintetiche; fatturato (factis)

21

40.03.00

Gomma rigenerata

25

40.04.00

Cascami e ritagli di gomma non indurita; rottami di lavori di gomma non indurita utilizzabili esclusivamente per il recupero della gomma; polvere di gomma ottenuta da cascami o da rottami di gomma non indurita

21

40.05.00

Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette «mescole madri», costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma:

 

—  Manifestamente destinati alla fabbricazione di calzature

7

—  altri

21

40.06.00

Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.)

21

40.08

Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita:

 

02

—  Copripavimenti

35

03

—  Barre, profilati e lame

25

09

—  altri

35

40.09

Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita:

 

01

—  Tubi con una resistenza alla rottura di 50 kg/cm2 e oltre

7

09

—  altri

25

40.10.00

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata

25

40.11

Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:

 

10

—  Pneumatici nuovi dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo

40

20

—  Pneumatici nuovi dei tipi utilizzati per autocarri ed autobus

40

40

—  Pneumatici nuovi dei tipi utilizzati per motocicli (compresi moto «scooters» o per biciclette)

40

50

—  Camere d'aria

40

—  altre, comprese le gomme ricostruite:

 

61

—  Gomme di tutti i tipi, usate

35

69

—  altre

40

40.12.00

Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parti di ebanite

35

40.13

Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso:

 

01

—  Scafandri

20

03

—  Vestiti di protezione per radiologi, foderati di piombo

35

40.14

Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita:

 

04

—  Giunti per macchine; strisce parafreddo

25

05

—  Articoli per usi tecnici

25

06

—  Utensili a mano non nominati altrove

25

07

—  Articoli appositamente costruiti per natanti

25

08

—  Porte

30

19

—  altri:

 

—  Esche artificiali per la pesca marittima con lenza

4

—  Anelli per scatole da conserva

25

—  altri

70

40.15.00

Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri o rottami:

 

—  manifestamente destinati a servire per la fabbricazione di calzature

15

—  altri

25

40.16

Lavori di ebanite:

 

01

—  d'igiene e di farmacia

35

09

—  altri

70

41.02

Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci nn. 41.06 e 41.08:

 

20

—  altri:

 

—  manifestamente destinati alla fabbricazione di suole e di prime suole

10

—  altri

14

41.06.00

Cuoio e pelli, scamosciati

14

41.08.00

Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati

14

41.10.00

Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati

14

42.03

Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:

 

03

—  Cinturini per orologio da polso

50

04

—  Guanti da radiologi

35

05

—  Guanti per saldatori, indumenti e maniche di protezione, di cuoio

7

42.05

Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:

 

01

—  Tramezze manifestamente destinate a servire alla fabbricazione di calzature

10

02

—  Manici per borsette

30

03

—  Articoli per usi medici

35

09

—  altri

65

42.06.00

Lavori di budella, di pellicola di intestini (baudruches), di vesciche o di tendini

65

43.04

Pellicce artificiali, anche confezionate:

 

01

—  Pellicce artificiali, non confezionate

30

44.01

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura:

 

10

—  Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine

30

20

—  Cascami di legno, compresa la segatura

30

44.02.00

Carbone di legna (compreso il carbone di gusci e di noci), anche agglomerato

30

44.03

Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato:

 

10

—  Legno di triturazione

25

20

—  Legno di conifere, per segamento o impiallacciatura

25

30

—  Legno diverso da quello delle conifere, per segamento o impiallacciatura

25

—  altri:

 

41

—  Pali e pertiche per essiccatoi per pesci

2

42

—  Picchetti per recinti

10

43

—  Pali per linee telegrafiche ed elettriche

25

49

—  altri

25

44.04

Legno semplicemente squadrato:

 

10

—  di conifere

25

20

—  altri

25

44.05

Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm:

 

—  di conifere:

 

11

—  Tavole per ponti di navi, di pino d'Oregon, di pino resinoso (pitch-pin) o d'abete Douglas di 75 × 125 mm o più

15

19

—  altri

25

—  altri:

 

21

—  di quercia

15

22

—  di faggio

20

23

—  di betulla e d'acero

20

24

—  di mogano

20

25

—  di teck

20

29

—  altri

20

44.07.00

Traversine di legno per strade ferrate

25

44.09

Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in stecche, strisce o nastri; legno in fuscelli; legno per triturazione sotto forma di lastrine o di particelle; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manichi di utensili e simili:

 

10

—  Legno per triturazione, sotto forma di lastrine o particelle

25

—  altri:

 

22

—  Legno per bastoni, ombrelli, manici di utensili, e simili

25

23

—  Legno in fuscelli

30

29

—  altri

25

44.11

Pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali, anche agglomerate con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici:

 

10

—  Pannelli di fibre di legno compresse (pannelli duri)

20

20

—  altri

30

44.12.00

Lana (paglia) di legno; farina di legno

25

44.13

Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite:

 

—  di conifere:

 

11

—  Tavole per ponti di navi, di pino d'Oregon, di pino resinoso (pitch-pin) o d'abete Douglas, di 75 × 125 mm o più

15

19

—  altri

25

—  altri:

 

29

—  altri

30

44.14.00

Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore

18

44.15

Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato:

 

10

—  Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di impiallacciatura

30

20

—  Legno compensato ad anima

30

30

—  altri

30

44.16.00

Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune

30

44.17.00

Legno detto «migliorato», in pannelli, tavole, blocchi e simili

30

44.18.00

Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili:

 

—  Fogli da impiallacciatura dello spessore di oltre 15 mm

20

—  altri

30

44.22

Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

09

—  altri

25

44.25

Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno:

 

02

—  Forme per calzature

7

09

—  altri

25

44.26.00

Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito:

7

44.28

Altri lavori di legno:

 

85

—  Ruote per timoni e volanti di guida

25

86

—  Carcasse per selle e collari per cavalli

35

91

—  Banchi di falegname

7

92

—  Maniglie

30

93

—  Zeppe di legno

35

95

—  Piccoli lavori e oggetti analoghi da inserire, stampare o imprimere in vari articoli

70

99

—  altri

70

45.01.00

Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

21

45.02.00

Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli

21

45.03

Lavori di sughero naturale:

 

01

—  Galleggianti per reti da pesca

2

03

—  Turaccioli

35

09

—  altri

40

45.04

Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato:

 

01

—  Lavori di sughero per la fabbricazione di calzature

21

02

—  Sughero in lastre o rotoli

35

03

—  Giunti per macchine; tubi e simili, di sughero

25

05

—  Sughero per tappi a corona

35

09

—  altri

60

46.02

Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie:

 

03

—  Trecce e manufatti simili; strisce

25

09

—  altri:

 

—  Stuoie da imballaggio, in conformità delle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze

20

—  altri

60

46.03

Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti della voce n. 46.02; lavori di luffa:

 

02

—  Manichi per borse, di materiali da intreccio

30

09

—  altri

100

47.01

Paste per carta:

 

10

—  Pasta di legno, meccanica

14

20

—  Pasta di legno chimica d'alta qualità, imbianchita (dissolving pulp)

14

30

—  Pasta di legno chimica alla soda e al solfato, greggia

14

40

—  Pasta di legno chimica alla soda o al solfato, imbianchita o semimbianchita, diversa da quella della sottovoce 20

14

50

—  Pasta di legno chimica al bisolfito, greggia

14

60

—  Pasta di legno chimica al bisolfito, imbianchita, o semimbianchita, diversa da quella della sottovoce 20

14

70

—  Pasta di legno semichimica

14

80

—  Pasta, diversa da quella di legno

14

47.02.00

Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta

14

48.01

Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:

 

80

—  altre carte e cartoni:

 

—  Carta da sigarette

70

—  Cartoni per muri e sottotappeti

21

48.05.00

Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli:

 

10

—  Carta Kraft, increspata o pieghettata, anche impressa a secco o perforata

20

30

—  altra carta increspata o pieghettata, anche impressa a secco o perforata

20

—  altri:

 

42

—  Carta e cartoni, disegnati o impressi a secco

20

49

—  altri

20

48.07

Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:

 

10

—  Carta da stampa e da scrivere

7

20

—  Carta e cartoni (diversi dalla carta da stampa e da scrivere), intonacati o impregnati con resine artificiali o sintetiche (esclusi adesivi)

20

—  Carta e cartoni incatramati, bitumati e asfaltati:

 

31

—  Cartone bitumato ondulato

15

—  altri:

 

45

—  Carte da parati

35

46

—  Cartoni isolanti

30

48

—  Cartone destinato alla fabbricazione di «flans»

7

51

—  Materiali per imballaggi a macchina

25

59

—  altri:

 

—  Carta adesiva

7

—  altri

20

48.08.00

Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta

25

48.10.00

Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti

70

48.11.00

Carta da parati, lincrusta e vetrofanie

35

48.12.00

Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum

35

48.13.00

Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)

7

48.14

Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza:

 

01

—  Buste senza diciture a stampa

30

02

—  Buste con diciture a stampa

50

03

—  Carta da lettere in scatole, involucri a busta e simili

50

09

—  altri

30

48.15

Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:

 

20

—  Carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli

4

—  altri:

 

31

—  rotoli per macchine calcolatrici, telegrafia, ecc.

35

32

—  Carta da scrivere, matrici cerate da ciclostile (stencils) e carta da disegno, senza diciture a stampa

7

33

—  Carta-filtro tagliata in determinate misure

25

39

—  altri:

 

—  Contenitori cilindrici di carta

25

—  altri

30

48.20.00

Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti

7

48.21

Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:

 

10

—  Schede, anche presentate in bobine, per macchine a schede perforate

15

—  Piatti, compresi quelli di portata, bicchieri e simili:

 

29

—  altri

70

—  Fazzoletti, tovaglioli per togliere il trucco, asciugamani, tovaglioli, tovaglie, lenzuola ed altra biancheria di carta; biancheria personale di carta:

 

39

—  altri

70

—  altri:

 

51

—  Giunti e tubi per macchine, articoli per usi tecnici e piccoli pezzi similari per macchine

25

52

—  Cartoncini per statistiche, fogli e rotoli di carta per apparecchi registratori

15

54

—  Carta per sonde acustiche

4

58

—  Modelli di vestiti

25

59

—  altri

70

50.01.00

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

14

50.02.00

Seta greggia (non torta)

14

50.03.00

Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura)

21

53.08.00

Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto

20

55.03

Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati né cardati:

 

01

—  Cotone per asciugare

25

55.06

Filati di cotone preparati per la vendita al minuto:

 

01

—  Cordoncino per cucire

15

09

—  altri

15

57.04

Altre fibre tessili vegetali gregge o preparate, ma non filate; cascami di tali fibre (compresi gli sfilacciati):

 

20

—  Fibre di cocco e cascami di fibre di cocco, compresi gli sfilacciati:

 

—  Imbottitura per mobili, in fogli

25

30

—  altre fibre, compresi i cascami e gli sfilacciati:

 

—  Imbottitura per mobili, in fogli

25

57.10.00

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03:

 

—  Tele da imballaggio

2

—  Tele olona (tele da vele) e tele da copertoni

15

—  altri

20

57.11.00

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 

—  Tele di canapa da imballaggio

2

—  Tele di canapa olona (tele da vele) e tele di canapa da copertoni

15

—  altri

20

59.01

Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:

 

01

—  Ovatte

25

03

—  altri manufatti di ovatta

25

09

—  altri

25

59.02

Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati:

 

—  altri:

 

21

—  Feltro

25

59.06

Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto:

 

02

—  Lacci per calzature

30

09

—  altri

35

59.07

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee., del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria:

 

01

—  Tela per rilegature, tela preparata per la pittura, tela olona (tela da vele) e simili per la fabbricazione di calzature, spalmate di colla, di sostanze amidacee e simili

15

59.08

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie:

 

01

—  Nastri adesivi, per l'isolamento e l'imballaggio

25

59.10.00

Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati, copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati

35

59.11

Tessuti gommati diversi da quelli a maglia:

 

01

—  Lenzuola per ospedali

35

02

—  Nastri isolanti

25

09

—  altri

20

59.13.00

Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

20

59.14.00

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione

18

59.15.00

Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie:

 

—  Tubi per pompe antincendio

30

—  altri

35

59.16.00

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati

25

59.17.00

Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili

25

62.05

Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti:

 

01

—  Lacci per calzature

30

04

—  Cinturini per orologi

50

05

—  Imbottiture stagne per finestre

35

07

—  Serbatoi di capacità superiore a 50 1:

 

—  Serbatoi di capacità superiore a 300 1

35

64.01

Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale:

 

01

—  Stivali

25

02

—  Calzature da sci e da pattinaggio

50

03

—  Soprascarpe e stivali impermeabili

50

64.05

Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo:

 

01

—  Tomaie, esclusi i contrafforti e le punte interne rigide di calzature

45

09

—  altri

11

64.06.00

Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti

65

65.01.00

Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli

30

65.02.00

Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate né cerchiate

30

65.04.00

Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti:

65

65.06

Altri cappelli, copricapi ed acconciature, anche guarniti:

 

01

—  Caschi protettivi

7

09

—  altri

65

65.07.00

Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola per cappelli ed altri copricapi

30

66.01.00

Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili

45

66.02.00

Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili

25

66.03.00

Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn. 66.01 e 66.02

25

67.01.00

Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati

100

67.02.00

Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali

100

67.03.00

Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana, peli e altre materie tessili, preparate per la fabbricazione di posticci e oggetti simili

70

67.04.00

Posticci (parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche, ecc.) e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine)

100

68.03.00

Ardesia lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata

35

68.04.00

Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento

7

68.06.00

Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti

25

68.08

Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbone fossile, ecc.):

 

09

—  altri

35

68.09.00

Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali

35

68.10

Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:

 

01

—  per costruzioni

35

02

—  per casseforme per getti di calcestruzzo

80

09

—  altri

80

68.12

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili:

 

01

—  per costruzioni

35

02

—  Lastre ondulate per tetti

15

09

—  altri

80

68.13

Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:

 

01

—  Giunti per macchine, di amianto o di miscele a base di amianto e di prodotti simili

25

09

—  altri

25

68.14.00

Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie

25

68.16

Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove:

 

01

—  Articoli casalinghi e di uso domestico

100

03

—  Recipienti per fertilizzanti

20

09

—  altri

80

69.01.00

Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi calorifughi di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.)

14

69.02.00

Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari

14

69.03.00

Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.)

14

69.04.00

Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili)

35

69.05.00

Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.)

35

69.07.00

Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati né smaltati

35

69.08.00

Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento

35

69.09.00

Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio

35

69.10.00

Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici

80

69.11.00

Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana

100

69.12.00

Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche

100

69.14.00

Altri lavori di materie ceramiche

70

70.01.00

Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro; vetro in massa (escluso il vetro da ottica)

18

70.03.00

Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica)

18

70.04.00

Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare

18

70.05.00

Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare

18

70.06.00

Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare

18

70.07

Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate:

 

09

—  altri

50

70.17

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili:

 

01

—  Ampolle per sieri e oggetti simili

35

09

—  altri

35

70.18.00

Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente

50

70.19.00

Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello)

100

70.20

Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie:

 

10

—  Filati, staffini e filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

20

20

—  Tessuti, compresi i nastri

30

—  altri:

 

31

—  Fibra di vetro, non stirata, anche in lamine o fiocchi

35

32

—  per isolamento

35

39

—  altri

35

70.21

Altri lavori di vetro:

 

01

—  Galleggianti per reti da pesca

2

09

—  altri

70

71.01.00

Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite

20

71.02

Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:

 

10

—  Diamanti greggi, non scelti

20

20

—  Diamanti industriali scelti, anche lavorati

20

30

—  Diamanti scelti, esclusi quelli industriali, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

20

40

—  altri diamanti

20

50

—  altre pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini)

20

71.03.00

Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite

20

71.04.00

Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di semipreziose (fini) e di pietre sintetiche

20

71.05

Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati:

 

10

—  greggi

20

20

—  altri

20

71.06.00

Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati

20

71.07

Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati:

 

—  non monetario:

 

11

—  Lingotti d'oro

20

19

—  altri

20

20

—  monetario

20

71.08.00

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

20

71.09

Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati:

 

10

—  Platino e leghe di platino, greggi

20

20

—  altri metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi

20

30

—  Platino, altri metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati

20

71.10.00

Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino e di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati

20

71.11

Ceneri di oreficeria e altri cascami e rottami di metalli preziosi:

 

10

—  d'oro, escluse le ceneri contenenti altri metalli preziosi

20

20

—  altri

20

71.13

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

 

01

—  Coltelli, cucchiai, forchette e simili, d'argento o placcati o ricoperti d'argento

60

09

—  altri

60

71.14

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

 

01

—  per usi tecnici

35

09

—  altri

60

71.15.00

Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite

60

73.01.00

Ghise (compresa la ghisa speculare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse

2

73.02

Ferro-leghe:

 

10

—  Ferro-manganese

2

20

—  Ferro-silicio

2

30

—  altre

2

73.03

Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:

 

10

—  di ghisa

2

20

—  di acciaio legato

2

30

—  altri

2

73.04.00

Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate

2

73.05

Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):

 

10

—  Polveri di ferro o di acciaio, compresa la polvere di ferro spugnoso (spugna)

2

20

—  Ferro acciaio spugnoso (spugna), non in polvere

2

73.06

Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse:

 

10

—  in masselli od in masse

2

20

—  in lingotti

2

73.07.00

Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):

2

73.08.00

Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio

2

73.09.00

Larghi piatti, di ferro o di acciaio

2

73.10

Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle miniere:

 

—  Bordione:

 

11

—  Bordione di spessore superiore a 6 mm

7

12

—  Barre per cemento armato, con diametro pari o inferiore a 13 mm

35

13

—  Bordione di spessore pari o inferiore a 6 mm:

 

—  per chioderia, in conformità delle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze

7

—  altro

25

19

—  altri

2

—  Barre piene (escluso il bordione), semplicemente laminati o estruse a caldo:

 

21

—  Barre per cemento o calcestruzzo

35

29

—  altri

2

—  altri:

 

31

—  Barre forate per la perforazione delle miniere

25

39

—  altri

2

73.11

Profilati di ferro o di acciaio laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:

 

10

—  Profilati a U, a 1 o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm

2

20

—  Profilati a U, a I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza pari o superiore a 80 mm: profilati semplicemente fucinati

2

30

—  altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo

2

40

—  Profilati semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo

2

50

—  altri profilati

2

60

—  Palancole

2

73.12.00

Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo

2

73.13

Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:

 

10

—  semplicemente laminate, di spessore superiore a 4,75 mm

2

20

—  semplicemente laminate, di spessore pari o superiore a 3 mm, ma non superiore a 4,75 mm

2

30

—  semplicemente laminate, di spessore inferiore a 3 mm

2

—  altre:

 

51

—  Lamiere ondulate

15

59

—  altre

7

73.14

Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:

 

01

—  Fili per saldare

7

02

—  Fili d'uno spessore pari o superiore a 6 mm

18

09

—  altri

18

73.15

Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:

 

10

—  Lingotti di acciaio fino al carbonio

2

11

—  Lingotti di acciaio inossidabile o refrattario

2

12

—  Lingotti di altri acciai legati

2

13

—  Blumi, billette, bramme, bidoni e sbozzi di fucina di acciaio fino al carbonio

2

14

—  Blumi, billette, bramme, bidoni e sbozzi di fucina di acciaio inossidabile o refrattario

2

15

—  Blumi, billette, bramme, bidoni e sbozzi di fucina di altri acciai legati

2

20

—  Sbozzi in rotoli per lamiere, di acciaio fino al carbonio

2

21

—  Sbozzi in rotoli per lamiere, di acciaio inossidabile o refrattario

2

22

—  Sbozzi in rotoli per lamiere di altri acciai legati

2

30

—  Bordione di acciaio fino al carbonio

2

31

—  Bordione di acciaio inossidabile o refrattario

2

32

—  Bordione di altri acciai legati

2

40

—  Barre (escluso il bordione), comprese le barre forate per la perforazione delle miniere, di acciaio fino al carbonio

2

41

—  Barre (escluso il bordione), comprese le barre forate per la perforazione delle miniere, di acciaio inossidabile o refrattario

2

42

—  Barre (escluso il bordione), comprese le barre forate per la perforazione delle miniere, di altri acciai legati

2

50

—  Profilati di acciaio fino al carbonio

2

51

—  Profilati di acciaio inossidabile o refrattario

2

52

—  Profilati di altri acciai legati

2

60

—  Larghi piatti

2

61

—  Lamiere, semplicemente laminate, di uno spessore superiore a 4,75 mm, di acciaio fino al carbonio

2

62

—  Lamiere, semplicemente laminate, di uno spessore superiore a 4,75 mm, di acciaio inossidabile o refrattario

2

63

—  Lamiere, semplicemente laminate, d'uno spessore superiore a 4,75 mm, di altri acciai legati

2

64

—  Lamiere, semplicemente laminate, di uno spessore da 3 mm incluso a 4,75 mm incluso, di acciaio fino al carbonio

2

65

—  Lamiere, semplicemente laminate, d'uno spessore da 3 mm incluso a 4,75 mm incluso, di acciaio inossidabile o refrattario

2

66

—  Lamiere, semplicemente laminate, d'uno spessore da 3 mm incluso a 4,75 mm incluso, di altri acciai legati

2

67

—  Lamiere, semplicemente laminate, d'uno spessore inferiore a 3 mm, di acciaio fino al carbonio

2

68

—  Lamiere, semplicemente laminate, di uno spessore inferiore a 3 mm, di acciaio inossidabile o refrattario

2

69

—  Lamiere, semplicemente laminate, d'uno spessore inferiore a 3 mm, di altri acciai legati

2

70

—  altre lamiere, di acciaio fino al carbonio

2

71

—  altre lamiere, di acciaio inossidabile o refrattario

2

72

—  altre lamiere, di altri acciai legati

2

80

—  Nastri (reggetta) di acciaio fino al carbonio

2

81

—  Nastri (reggetta) di acciaio inossidabile o refrattario

2

82

—  Nastri (reggetta) di altri acciai legati

2

90

—  Fili di acciaio fino al carbonio

2

91

—  Fili di acciaio inossidabile o refrattario

2

92

—  Fili di altri acciai legati

2

73.16

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:

 

10

—  Rotaie

10

20

—  altri

10

73.17.00

Tubi di ghisa

35

73.18

Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19:

 

—  Tubi detti «senza saldatura»; sbozzi di tubi:

 

11

—  Tubi per la fucinatura, in conformità delle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze

2

19

—  altri:

 

—  Sbozzi di tubi

25

—  altri

35

—  altri:

 

21

—  Tubi per la fucinatura, conformemente alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze

2

22

—  Tubi per fili elettrici

25

29

—  altri

35

73.19.00

Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche

35

73.20

Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.):

 

01

—  per condotte forzate, in conformità delle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze

25

—  altri:

 

02

—  di ghisa

25

03

—  di acciaio inossidabile

25

09

—  altri

25

73.23

Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio, della capacità:

 

02

—  Bidoni da latte da 10 litri o più

10

73.24.00

Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti

25

73.25

Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità:

 

01

—  Cavi d'un diametro pari o inferiore a 0,5 cm

20

02

—  Cavi d'un diametro superiore a 0,5.cm

2

09

—  altri

35

73.26.00

Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio

15

73.27

Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere o lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:

 

01

—  Reti d'armatura per calcestruzzo

35

02

—  Reti (anche ricoperte di materie plastiche artificiali) in fili d'uno spessore pari o superiore a 2 mm (BWG 13)

10

03

—  Tele

20

04

—  Lamiere o lastre, incise e stirate

14

09

—  altre

20

73.29

Catene, catenelle e lor parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:

 

01

—  Catene ad anelli di uno spessore pari o superiore a 10 mm

4

02

—  Catene antisdrucciolevoli, catene di protezione, nonché le loro parti, per automobili e relative apparecchiature

35

03

—  Catene di trasmissione per macchinari

25

09

—  altri

25

73.30.00

Ancore, ancorotti, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio

4

73.32.00

Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio

25

73.33.00

Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, di ferro o di acciaio

50

73.34

Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili:

 

01

—  Spilli da sarto

50

09

—  altri

50

73.35

Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio:

35

01

—  per mobili

 

09

—  altri

35

73.36

Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio:

 

—  Apparecchi per cucinare e scaldapiatti:

 

11

—  Caloriferi e stufe a carbone o ad altri combustibili solidi

35

12

—  Caloriferi e stufe a combustibili liquidi

35

13

—  Stufe e fornelli a gas

35

14

—  Scaldapiatti

35

20

—  altri apparecchi

35

30

—  Parti e pezzi staccati

35

73.38

Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:

 

—  Oggetti per uso domestico e loro parti; paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti e oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi:

 

11

—  di acciaio inossidabile

100

12

—  paglia di ferro o di acciaio

25

19

—  altri

100

—  Articoli di uso igienico e loro parti:

 

23

—  Articoli per la cura dei malati e per usi medici

35

29

—  altri

80

73.40

Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:

 

10

—  Lavori di ghisa, allo stato greggio

7

20

—  Lavori gettati o modanati di acciaio, allo stato greggio

7

30

—  Lavori di ferro o di acciaio, fucinati e stampati allo stato greggio

7

—  altri:

 

47

—  Picchetti per recinti

10

50

—  Lavori speciali per battelli

25

52

—  Manicotti per cavi sotterranei

25

53

—  Tubi da. fumo per caldaie semitubolari, lastre di chiusura a volta per caldaie e altri serbatoi a pressione

7

54

—  Supporti per spazzole

70

56

—  Supporti e fascette di serraggio per tubi, di materie plastiche, gomma, materie tessili e simili, dispositivi di chiusura per cinghie di trasmissione e per nastri trasportatori

70

59

—  altri

70

74.01

Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame:

 

10

—  Metalline cuprifere, rame da cementazione (precipitato di rame)

4

20

—  Cascami e rottami di rame

4

30

—  Rame da affinazione

4

40

—  Rame raffinato, comprese le leghe di rame

4

74.02.00

Cupro-leghe

4

74.03

Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame:

 

01

—  Barre e profilati

4

02

—  Fili a sezione piena

15

03

—  Fili per saldatura

7

74.04.00

Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm

4

74.05

Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto):

 

01

—  Fogli sottili per tubi di radiatori e circuiti stampati

7

09

—  altri

25

74.06.00

Polveri e pagliette di rame

4

74.07

Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame:

 

01

—  rivestiti di bronzo fosforoso, non lavorati

4

09

—  altri

25

74.08.00

Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)

25

74.10.00

Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità

35

74.11.00

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate, di rame:

 

—  Lamiere o lastre incise e stirate, di rame

14

—  altri

20

74.15.00

Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame; bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame

25

74.16.00

Molle di rame

25

74.17.00

Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame

70

74.18

Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame:

 

10

—  Oggetti di uso domestico e loro parti

100

20

—  Oggetti di uso igienico e loro parti

80

74.19

Altri lavori di rame:

 

02

—  Oggetti specialmente costruiti per battelli

25

04

—  Oggetti in rame o in leghe di rame semplicemente sgrossati

7

06

—  Catene, catenelle e loro parti

60

09

—  altri

70

75.01

Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio:

 

10

—  Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio

4

20

—  Cascami e rottami di nichelio

4

30

—  Nichelio greggio

4

75.02

Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio:

 

01

—  Barre e profilati di nichelio

4

02

—  Fili a sezione piena, di nichelio

15

75.03.00

Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio

4

75.04.00

Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio

25

75.05.00

Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati

4

75.06

Altri lavori di nichelio:

 

02

—  Oggetti di uso igienico

80

03

—  Oggetti di uso domestico

100

09

—  altri

70

76.02

Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio:

 

01

—  Barre e profilati

4

02

—  Fili per saldatura

7

09

—  altri

15

76.03

Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm:

 

01

—  Lastre ondulate o formate per costruzioni

15

76.04.00

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto):

 

—  per capsule per bottiglie da latte

14

—  altri

25

76.05.00

Polveri e pagliette di alluminio

4

76.06

Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio:

 

01

—  Tubi per la fucinatura, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze

4

09

—  altri

25

76.07.00

Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)

25

76.10

Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili:

 

01

—  Bidoni da latte da 10 litri o più

10

03

—  Tubetti

25

76.11.00

Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti

25

76.12.00

Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità

35

76.15

Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio:

 

10

—  Oggetti di uso domestico e loro parti

100

20

—  Oggetti di uso igienico e loro parti

80

76.16

Altri lavori di alluminio:

 

01

—  Galleggianti per reti

2

04

—  Chiodi, punte, viti ed articoli simili

25

05

—  Oggetti specialmente costruiti per battelli

25

06

—  Anodi

4

08

—  Oggetti di alluminio non altrimenti lavorati, ma semplicemente sgrossati

7

—  Tele metalliche, reti e griglie e oggetti analoghi:

 

13

—  Reti (anche ricoperte di materie plastiche artificiali) in fili di uno spessore pari o superiore a 2 mm (BWG 13)

20

14

—  Tele

35

15

—  altri

35

16

—  Lamiere o lastre incise e stirate

14

19

—  altri

70

77.01

Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate):

 

10

—  Cascami e rottami di magnesio

11

20

—  Magnesio greggio

11

77.02.00

Barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, torniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, di magnesio; altri lavori di magnesio:

 

—  Barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, torniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, di magnesio

25

—  altri

35

77.04

Berillio (glucinio), greggio o lavorato:

 

10

—  Berillio greggio; cascami e rottami

35

20

—  Berillio lavorato

35

78.01

Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:

 

10

—  Cascami e rottami di piombo

4

20

—  Piombo non raffinato

4

30

—  Piombo raffinato, escluse le leghe di piombo

4

40

—  Leghe di piombo

4

78.02

Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo:

 

01

—  Barre e profilati

4

02

—  Fili a sezione piena

15

78.03.00

Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m2

4

78.04

Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m2 (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo:

 

01

—  Polveri di piombo

4

09

—  altri

25

78.05.00

Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo

25

78.06

Altri lavori di piombo:

 

02

—  Oggetti specialmente costruiti per battelli

1 25

09

—  altri:

 

—  Tubetti

25

—  altri

35

79.01

Zinco greggio, cascami e rottami di zinco:

 

10

—  Cascami e rottami di zinco

4

20

—  Zinco greggio

4

79.02

Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco:

 

01

—  Barre e profilati

4

02

—  Fili a sezione piena

7

79.03

Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco:

 

10

—  Lamiere, fogli e nastri di qualsiasi spessore, di zinco

4

20

—  Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) e pagliette

4

79.04.00

Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco

25

79.06

Altri lavori di zinco:

 

01

—  Chiodi, punte, viti e simili

35

02

—  Oggetti di uso igienico

80

03

—  Oggetti di uso domestico

100

04

—  Anodi

4

05

—  Lavori sagomati per l'edilizia

60

09

—  altri:

 

—  Tubetti

25

—  altri

35

80.01

Stagno greggio; cascami e rottami di stagno:

 

10

—  Cascami e rottami di stagno

4

20

—  Stagno greggio

4

80.02

Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno:

 

01

—  Barre (compresa la saldatura di stagno) e profilati

4

02

—  Fili a sezione piena

15

80.03.00

Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m2

4

80.04.00

Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m2 (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno

4

80.05.00

Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di stagno

25

80.06

Altri lavori di stagno:

 

01

—  Tubetti

25

02

—  Oggetti di uso domestico

100

09

—  altri

35

81.01

Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato:

 

10

—  Tungsteno greggio; cascami e rottami

11

20

—  Tungsteno lavorato

11

81.02

Molibdeno, greggio o lavorato:

 

10

—  Molibdeno greggio; cascami e rottami

11

20

—  Molibdeno lavorato

11

81.03

Tantalio, greggio o lavorato:

 

10

—  Tantalio greggio; cascami e rottami

11

20

—  Tantalio lavorato

11

81.04

Altri metalli comuni, greggi o lavorati, cermet, greggi o lavorati:

 

10

—  Cascami e rottami di uranio impoverito in U 235 o di torio; uranio e torio greggi o lavorati

11

20

—  Cascami e rottami dei metalli inclusi in questa voce, esclusi quelli della sottovoce 10, o di cermet; metalli greggi o lavorati di questa voce, esclusi quelli della sottovoce 10; cermet greggi

11

30

—  Metalli lavorati di questa voce, esclusi quelli della sottovoce 10; cermet lavorati

11

82.01

Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano:

 

01

—  Falci e loro lame

14

09

—  altri

25

82.02.00

Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le freseseghe e le lame non dentate per segare)

7

82.03

Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; fenditoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, amano:

 

10

—  Chiavi per dadi

7

20

—  Lime e raspe

7

30

—  altri

7

82.04.00

Altri utensili e utensileria, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro

7

82.05.00

Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante

7

82.06.00

Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici

7

82.07.00

Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione

7

82.08.00

Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno

70

82.09

Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame:

 

01

—  Coltelli da tavola

100

02

—  Lame per coltelli

25

09

—  altri

100

82.11

Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri):

 

01

—  Rasoi

25

09

—  altri

100

82.12

Forbici a due branche e loro lame:

 

01

—  Forbici (forces) per tosare le pecore, forbici per aringhe, nonché le loro lame

25

09

—  altri

70

82.13

Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie):

 

01

—  Teste per tosatrici elettriche, lame e pettini per tosare le pecore e forbici per potare

25

09

—  altri

70

82.14.00

Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

100

82.15.00

Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci nn. 82.09, 82.13 e 82.14

25

83.01.00

Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni:

 

01

—  Serrature a scatto

30

02

—  Lucchetti

30

03

—  Serrature con chiave per mobili e pone

30

04

—  Chiavi e sbozzi di chiavi

30

05

—  per automobili ed altri veicoli

30

09

—  altri

30

83.02

Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte):

 

01

—  Serrature e cerniere, non nominate altrove

30

02

—  Guarniture e ferramenta per mobili

30

03

—  Guarniture e ferramenta per automobili ed altri veicoli

30

09

—  altri

30

83.03

Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni:

 

09

—  altri

100

83.04.00

Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03

100

83.05

Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni

 

01

—  Meccanismi per la legatura di fogli volanti, per registri e oggetti simili per ufficio

30

02

—  Graffe

30

09

—  altri

30

83.06

Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni e simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni:

 

09

—  altri

100

83.07

Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni:

 

01

—  Segnali luminosi per boe, nonché le loro parti

11

02

—  Segnali luminosi per la navigazione, lampade ad olio e apparecchi di illuminazione a gas, nonché le loro parti

25

03

—  lampade per operazioni chirurgiche

35

83.08.00

Tubi flessibili di metalli comuni

25

83.09.00

Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature. copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni:

 

—  Perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni

50

—  altri

10

83.11.00

Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni

80

83.13

Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni:

 

01

—  Cocchiumi (anche filettati) e lastre per cocchiumi

21

04

—  Capsule per bottiglie da latte e coperchi per serbatoi «Skyr»

14

09

—  altri

50

83.15.00

Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione o proiezione

7

84.01

Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»:

 

10

—  Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori e caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

18

20

—  Parti e pezzi staccati

18

84.02

Apparecchi ausiliari per caldaie della voce n. 84.01 (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recu-peratori di gas, ecc.) condensatori per macchine a vapore:

 

10

—  Apparecchi ausiliari per caldaie della voce n. 84.01 e condensatori per macchine a vapore

18

20

—  Parti e pezzi staccati

18

84.03.00

Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori

 

84.05.00

Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, anche incorporate alle loro caldaie:

 

 

—  Macchine a vapore

7

20

—  Parti e pezzi staccati

7

84.06

Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:

 

—  Motori di propulsione per veicoli del capitolo 87:

 

31

—  Motori a benzina ed altri motori a scoppio

25

—  Motori diesel e motori a combustione interna:

 

32

—  meno di 100 CV DIN

25

33

—  da 100 a 399 CV DIN

25

40

—  Motori per navi del tipo «fuoribordo»

25

—  Motori di propulsione per navi, diversi dai «fuoribordo»:

 

51

—  Motori a benzina ed altri motori a scoppio

25

—  Motori diesel ed altri motori a combustione interna:

 

52

—  meno di 100 CV DIN

25

53

—  da 100 a 399 CV DIN

25

—  altri motori:

 

61

—  meno di 100 CV DIN

25

62

—  da 100 a 399 CV DIN

25

69

—  altri

25

70

—  Parti di motori delle sottovoci da 31 a 69

25

84.07

Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche:

 

10

—  Turbine idrauliche

25

20

—  Ruote idrauliche ed altre macchine motrici idrauliche

25

30

—  Regolatori; parti e pezzi staccati

25

84.08

Altri motori e macchine motrici:

 

—  altre turbine a gas:

 

31

—  Turbine a gas per automobili

25

39

—  altre

25

—  altri motori e macchine motrici:

 

41

—  per autoveicoli, non nominati altrove

25

49

—  altre

25

60

—  altre parti e pezzi staccati

25

84.09.00

Rulli compressori a propulsione meccanica

25

84.10

Pompe, motopompe, turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):

 

10

—  Pompe per la distribuzione dei carburanti e lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse, aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo

35

20

—  Pompe alternative, diverse da quelle della sottovoce 10

35

—  Pompe centrifughe diverse da quelle della sottovoce 10:

 

31

—  Pompe per pesci

4

32

—  Pompe di acciaio inossidabile e/o di materie plastiche, non nominate altrove

35

39

—  altre

35

—  Pompe rotative, diverse da quelle della sottovoce 10:

 

41

—  Pompe ad ingranaggi

35

49

—  altre

35

50

—  altre pompe per liquidi ed elevatori per liquidi

35

—  Parti e pezzi staccati:

 

61

—  per le pompe delle sottovoci 31, 32 e 41

35

69

—  altri

35

84.11

Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili;

 

—  Pompe e compressori:

 

11

—  Compressori per impianti di refrigerazione e di surgelazione

7

12

—  Compressori d'aria di capacità fino a 2 m3 per minuto

7

19

—  altri

35

—  Parti di pompe e compressori:

 

21

—  per compressori delle sottovoci 11 e 12

7

29

—  altre

35

30

—  Generatori a pistoni liberi e loro parti

35

—  Ventilatori e simili:

 

49

—  altri

35

84.13

Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:

 

01

—  Bruciatori (polverizzatori) automatici

7

09

—  altri

25

84.14.00

Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11

7

84.15

Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:

 

10

—  Frigoriferi per uso domestico, anche muniti di un compartimento congelatore

80

20

—  Congelatori per uso domestico

80

—  altri frigoriferi, macchine ed apparecchi frigoriferi:

 

31

—  Banchi e vetrine frigorifere per negozi

35

—  Macchine per la produzione del ghiaccio:

 

32

—  per ristoranti

35

—  Parti e pezzi staccati:

 

41

—  per gli apparecchi delle sottovoci 10 e 20

50

42

—  per gli apparecchi delle sottovoci 31 e 32

35

49

—  altri

7

84.16.00

Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine

7

84.17

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:

 

10

—  Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici, per usi domestici, e loro parti

35

—  altri apparecchi e dispositivi, e loro parti:

 

21

—  Apparecchi per l'industria del pesce e per l'industria della balena

7

22

—  Macchine per il trattamento del latte (escluse le scrematrici)

7

24

—  altri apparecchi del tipo usato nei ristoranti e nelle mense

7

29

—  altri

7

84.18

Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:

 

—  Centrifughe:

 

11

—  Scrematrici

7

—  Macchine centrifughe per asciugare la biancheria:

 

12

—  principalmente per uso domestico

80

13

—  altre

35

19

—  altre

25

—  Apparecchi per filtrare o depurare:

 

—  Filtri dell'aria:

 

21

—  principalmente per uso domestico

80

22

—  altri

25

23

—  Presse per panelli di pesce

25

24

—  Filtri per olio di pesce

7

29

—  altri

25

—  Parti e pezzi staccati:

 

31

—  per gli apparecchi delle sottovoci 12 e 21

50

32

—  per gli apparecchi della sottovoce 13

35

33

—  per gli apparecchi delle sottovoci 11 e 24

7

39

—  altri

25

84.19

Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare'le bevande; macchine e apparecchi per lavare il vasellame:

 

10

—  Macchine ed apparecchi per lavare il vasellame per uso domestico

80

—  altri apparecchi:

 

21

—  altre macchine ed apparecchi per lavare il vasellame

35

29

—  altri

7

—  Parti e pezzi staccati:

 

31

—  Pezzi di ricambio (esclusi articoli accessori) per macchine ed apparecchi per lavare il vasellame

50

39

—  altri

7

84.20

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:

 

10

—  Apparecchi e strumenti per pesare

7

20

—  Pesi, parti e pezzi staccati

7

84.21.00

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

7

84.22

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru. ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:

 

—  Paranchi, compresi quelli montati su un carrello; verricelli ed argani:

 

11

—  Paranchi a motore per battelli da pesca e verricelli per scali di costruzione

4

13

—  Carrelli portatili con dispositivo motore

35

19

—  altri

35

—  Bighe, gru diverse dalle gru a funi (blondins); gru a portale e ponti scorrevoli:

 

21

—  Gru da sollevamento

18

29

—  altri

35

—  Apparecchi elevatori e trasportatori, pneumatici:

 

39

—  altri

35

—  Ascensori e montacarichi:

 

41

—  per persone e cose

40

49

—  altri

35

50

—  Scale meccaniche e marciapiedi mobili

35

—  altre macchine ed apparecchi:

 

69

—  altri

35

—  Parti e pezzi staccati:

 

71

—  per le macchine e gli apparecchi delle sottovoci 11, 12, 13, 19, 31,61 e 62

35

79

—  altri

35

84.23

Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, livellatrici dette «scrapers», ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03:

 

10

—  Battipali, spazzaneve, diversi dagli spazzaneve automobili della voce n. 87.03

25

—  Apripista (bulldozer, angledozer) e livellatrici, semoventi:

 

21

—  Bulldozer

25

22

—  Livellatrici

25

29

—  altri

25

30

—  Pale meccaniche ed escavatori, semoventi

25

40

—  altre macchine, semoventi

25

50

—  Macchine saldatrici e di perforazione, non semoventi

25

—  altre macchine, non semoventi:

 

61

—  Equipaggiamenti da carico per trattori a ruote del tipo corrente

7

69

—  altri

25

70

—  Parti e pezzi staccati

25

84.24

Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi:

 

10

—  Aratri

7

20

—  Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici; spanditori e distributori di concimi

7

—  Scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappatrici ed erpici:

 

31

—  Erpici

7

39

—  altri

7

40

—  altre macchine ed apparecchi

7

50

—  Parti e pezzi staccati

7

84.25

Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; rimondatori e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29:

 

—  Tosatrici da prato:

 

11

—  azionate a mano

35

19

—  altre

35

20

—  Mietitrici-trebbiatrici

7

—  altre macchine ed apparecchi per la raccolta e la trebbiatura; falciatrici, diverse dalle tosatrici da prato; presse da paglia o da foraggio:

 

31

—  Falciatrici, diverse dalle tosatrici da prato

7

32

—  Macchine per la raccolta di patate e di altre piante mangerecce

7

33

—  Rastrelli meccanici e macchine spandifieno

7

39

—  altri

7

—  Rimondatori e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta e per altri prodotti agricoli:

 

41

—  Selezionatrici

7

49

—  altri

7

—  Parti e pezzi staccati:

 

51

—  per tosatrici da prato

35

59

—  altri

7

84.26

Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte:

 

10

—  Mungitrici

7

—  altre macchine ed apparecchi per l'industria del latte:

 

21

—  Macchine per il trattamento del latte

7

29

—  altri

7

30

—  Parti e pezzi staccati

7

84.27

Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili:

 

10

—  Macchine ed apparecchi

7

20

—  Parti e pezzi staccati

7

84.28

Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura:

 

10

—  Macchine ed apparecchi

7

20

—  Parti e pezzi staccati

7

84.29

Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie:

 

10

—  Macchine ed apparecchi

7

20

—  Parti e pezzi staccati

7

84.30

Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari:

 

—  Macchine ed apparecchi:

 

11

—  Macchine e apparecchi per l'industria della panificazione e la biscotteria

7

12

—  Macchine e apparecchi per l'industria dei confetti e dello zucchero

7

13

—  Macchine e apparecchi per la lavorazione delle carni

7

14

—  Macchine e apparecchi per l'industria delle bevande

7

19

—  altri

7

20

—  Parti e pezzi staccati

7

84.31

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone:

 

10

—  Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta)

7

20

—  Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o per la rifinitura della carta e del cartone

7

30

—  Parti e pezzi staccati

7

84.32

Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli:

 

10

—  Macchine ed apparecchi

7

20

—  Parti e pezzi staccati

7

84.33

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie:

 

10

—  Macchine ed apparecchi

7

20

—  Parti e pezzi staccati

7

84.34

Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei clichés, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, clichés, lastre, cilindri ed altri organi stampanti; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.):

 

10

—  Macchine per fondere o per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei clichés per la stereotipia e simili

7

20

—  Caratteri per la stampa, clichés, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche

7

30

—  Parti e pezzi staccati

7

84.35

Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa:

 

10

—  Macchine per la stampa, rotative

7

20

—  Macchine per la stampa dette «Presse a platina»

7

30

—  altre macchine e apparecchi per la stampa e le arti grafiche

7

40

—  Apparecchi ausiliari per la stampa

7

50

—  Parti e pezzi staccati

7

84.36

Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili:

 

10

—  Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali

7

20

—  Macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili

7

30

—  Macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili

7

84.37

Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditori, imbozzimatrici, ecc.):

 

10

—  Telai per tessitura

7

20

—  Telai per maglieria

7

30

—  altre macchine ed apparecchi

7

84.38

Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jaquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.):

 

10

—  Pezzi staccati ed accessori delle macchine ed apparecchi della voce n. 84.36

7

20

—  Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37

7

30

—  Pezzi staccati ed accessori delle macchine ed apparecchi della voce n. 84.37 o delle macchine ed apparecchi ausiliari della sottovoce 20

7

84.39.00

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli

7

84.40

Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentel-lare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):

 

10

—  Macchine e apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg

80

—  Macchine per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, eccedente i 6 kg:

 

21

—  per uso domestico

80

29

—  altri

35

30

—  Macchine per pulire a secco

35

40

—  Macchine ed apparecchi per asciugare, per uso industriale

35

50

—  Macchine ed apparecchi per asciugare, escluse quelle per uso industriale

80

—  altre macchine ed apparecchi:

 

—  Macchine per stirare:

 

61

—  principalmente per uso domestico

80

62

—  altri

7

63

—  Macchine per la finitura di filati e tessuti

7

64

—  Macchine per la stampa

25

69

—  altre

25

—  Parti e pezzi staccati:

 

71

—  per le macchine e gli apparecchi delle sottovoci 10, 21, 50 e 61

50

72

—  per le macchine e gli apparecchi delle sottovoci 29, 30, 40 e 69

35

79

—  altri

25

84.41

Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:

 

—  Macchine per cucire:

 

11

—  per uso domestico

7

12

—  altre

7

20

—  Aghi per macchine da cucire; mobili per macchine da cucire; parti e pezzi staccati degli articoli della voce n. 84.41

7

84.42.00

Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41

7

84.43

Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia:

 

10

—  Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare)

7

20

—  Parti e pezzi staccati

7

84.44

Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi:

 

10

—  Laminatoi

7

20

—  Treni di laminazione, cilindri di laminazione, loro parti e pezzi staccati

7

84.45

Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50:

 

10

—  Macchine utensili operanti per elettroerosione o altro fenomeno elettrico; macchine utensili ultrasoniche

7

15

—  Macchine per tagliare ingranaggi

7

20

—  Torni

7

25

—  Alesatrici o fresatrici

7

30

—  Foratrici o alesatrici

7

35

—  Segatrici, comprese le macchine a frizione o a dischi metallici

7

40

—  Piallatrici

7

45

—  Filettatrici o maschiatrici

7

50

—  Affilatrici, sbavatrici, allineatrici, rettificatrici, lucidatrici, molatrici, levigatrici o rettificatrici e simili, operanti a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per lucidare

7

55

—  Presse diverse da quelle delle sottovoci 60, 65 e 70

7

60

—  Macchine per forgiare, comprese quelle per forgiare a stampo

7

65

—  Rullatrici, sagomatrici, piegatrici o spianatrici

7

70

—  Cesoie, punzonatrici o sgretolatrici

7

75

—  altre macchine untensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici

7

84.46.00

Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49

7

84.47

Macchine utensili, diverse da quelle della voce n. 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili:

 

01

—  Macchine per la lavorazione del legno

7

09

—  altre

7

84.48

Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie:

 

10

—  Portapezzi, filiere a scatto automatico e dipositivi divisori da applicare su macchine utensili; portautensili

7

20

—  altri accessori, parti e pezzi staccati degli utensili della voce n. 84.45

7

30

—  altri accessori, parti e pezzi staccati degli utensili della voce n. 84.46 o n. 84.47

7

84.49

Utensili e macchine utensili pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano:

 

10

—  Utensili e macchine utensili

7

20

—  Parti e pezzi staccati

7

84.50.00

Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale

7

84.51

Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari:

 

10

—  Macchine da scrivere a caratteri normali, elettriche

35

—  Macchine da scrivere a caratteri normali, non elettriche:

 

21

—  Macchine da scrivere portatili

35

29

—  altre

35

—  altre macchine da scrivere; macchine per autenticare gli assegni bancari:

 

31

—  Macchine per autenticare gli assegni bancari

35

32

—  Macchine da scrivere a caratteri Braille

35

39

—  altre

35

84.52

Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette contabili, registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione:

 

10

—  Macchine calcolatrici (compresi i calcolatori elettronici da tavolo)

35

20

—  Macchine da scrivere dette «contabili» (comprese le macchine per la tenuta di conti)

35

30

—  Registratori di cassa

35

40

—  Macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti esimili

35

84.53

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici od ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:

 

10

—  Macchine analogiche e macchine ibride

7

20

—  Macchine numeriche (o digitali) complete per l'elaborazione dei dati, che comportano nello stesso involucro l'unità centrale ed almeno un dispositivo di entrata ed un dispositivo di uscita

7

30

—  Unità numeriche (o digitali) centrali complete per l'elaborazione dei dati; unità di elaborazione (elaboratori) composte di elementi aritmetici, logici e di controllo

7

40

—  Unità numeriche centrali di memoria (principale), presentate separatamente

7

50

—  Unità periferiche, comprese le unità di controllo e di adattamento (collegabili, direttamente o indirettamente, all'unità centrale)

7

60

—  altre

7

84.54

Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare ed aggraffare, ecc.):

 

10

—  Duplicatori

35

20

—  altri

35

84.55

Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso:

 

10

—  Pezzi staccati e accessori delle macchine da scrivere della voce n. 84.51

35

—  Pezzi staccati e accessori delle macchine della voce n. 84.52 o n. 84.53:

 

21

—  per le macchine della voce n. 84.53

7

29

—  altri

35

30

—  Parti e accessori delle macchine della voce n. 84.54 o delle macchine per autenticare gli assegni bancari della voce n. 84.51

35

84.56

Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia;

 

10

—  Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare

25

20

—  Macchine ed apparecchi per frantumare o macinare o polverizzare

25

—  Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare

 

31

—  Mescolatrici di calcestruzzo

25

32

—  Macchine ed apparecchi per le industrie ceramiche, macchine formatrici in sabbia per fonderia

25

39

—  altri

25

40

—  altre macchine ed apparecchi

25

50

—  Parti e pezzi staccati

25

84.57.00

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro, macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili

7

84.58.00

Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc

40

84.59

Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo

 

10

—  Reattori nucleari e loro parti

7

20

—  Macchine ed apparecchi meccanici per lavori pubblici, per l'edilizia o altri lavori simili

25

30

—  Macchine ed apparecchi meccanici per l'industria dei grassi e degli oh, animali o vegetali

7

40

—  Macchine ed apparecchi meccanici per l'industria della gomma o delle materie plastiche artificiali

7

50

—  Macchine ed apparecchi meccanici per l'industria del tabacco

25

60

—  Macchine ed apparecchi meccanici per il trattamento del legno

25

70

—  Macchine ed apparecchi meccanici per il trattamento dei metalli o dei carburi metallici

7

—  altre macchine ed apparecchi meccanici

 

81

—  per le industrie della lavorazione del legno e dei mobili e per i fabbricanti di spazzole e cestini non nominati altrove

25

82

—  Prodotti sanitari

80

83

—  Apparecchi di comando per battelli

4

84

—  per l'industria chimica, non nominati altrove

7

89

—  altri

25

—  Parti e pezzi staccati di macchine e apparecchi meccanici delle sottovoci 20-89

 

91

—  per le macchine e gli apparecchi delle sottovoci 20, 50, 82, e 89

25

99

—  altri

7

84.60.00

Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per t metalli (diverse dalie lingottiere), ì carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc ), la gomma e le materie plastiche artificiali

7

84.61

Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili:

 

—  di ferro o acciaio:

 

01

—  Valvolame per gas, anche con misuratori di pressione

35

02

—  Valvole e rubinetti di acciaio inossidabile

7

03

—  Rubinetti, non nominati altrove

35

04

—  Valvole termostatiche

35

09

—  altre

35

—  di rame e leghe di rame:

 

11

—  Valvolame per gas, anche con misuratori di pressione

35

12

—  Rubinetteria, rubinetti miscelatori e valvole

35

13

—  Valvole termostatiche

35

14

—  altri

35

15

—  di altri metalli

35

16

—  di materie plastiche

35

19

—  altri

35

84.62.00

Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)

14

84.63

Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):

 

02

—  Alberi d'elica, imbottiture d'alberi d'elica, tubi per ruote di poppa, rivestimenti di tubi per ruote di poppa, ingranaggi di trasmissione completi (marinegear, completo) manifestamente destinati a servire per i battelli a motore

4

03

—  Supporti per cuscinetti

14

04

—  Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, non nominati altrove

25

05

—  Cuscinetti, non nominati altrove

25

06

—  Ingranaggi ed altri variatori di velocità, non nominati altrove

25

07

—  Volani e pulegge

25

09

—  Innesti, organi d'accoppiamento e giunti d'articolazione

25

84.64.00

Guarnizioni metallo-plastiche, serie od assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste od imballaggi simili

25

84.65

Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche:

 

01

—  Eliche per navi, condensatori per eliche e meccanismi d'inversione della marcia

4

09

—  altri

25

85.01

Macchine generatrici, motori; convertitori rotanti o statici (raddrizza-tori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:

 

10

—  Motori e macchine generatrici ce.

35

—  altri motori, compresi i motori universali (e.a./ce):

 

29

—  altri

35

—  Macchine generatrici ca.:

 

31

—  fino a 1 000 kW

35

39

—  altri

35

40

—  Gruppi elettrogeni a motori a scoppio o a combustione interna, a pistone

35

—  Convertitori rotanti:

 

51

—  per equipaggiamenti per saldare

35

59

—  altri

35

60

—  Parti e pezzi staccati degli articoli delle sottovoci 10-59

35

—  Trasformatori con dielettrico liquido:

 

74

—  altri

35

—  altri trasformatori:

 

76

—  per equipaggiamenti per saldare

35

80

—  Convertitori statici

35

—  Bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:

 

85

—  Ballast

10

89

—  altri

35

90

—  Parti e pezzi staccati delle sottovoci 71-89

35

85.02.00

Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, -mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche

25

85.03

Pile elettriche:

 

01

—  Pile al mercurio, per protesi auditive

10

09

—  altre

40

85.04

Accumulatori elettrici:

 

01

—  Forniture per accumulatori elettrici

10

85.05.00

Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano

7

85.06

Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico:

 

—  Aspirapolvere e lucidatrici per pavimenti:

 

11

—  Aspirapolvere

80

19

—  Lucidatrici per pavimenti

80

20

—  Cappe di aerazione e ventilatori per appartamenti

80

—  Trituratori e miscelatori di alimenti; spremifrutta:

 

31

—  Miscelatori di alimenti

80

39

—  altri

80

40

—  altri apparecchi

80

50

—  Parti e pezzi staccati

50

85.07

Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato:

 

01

—  Tosatrici per le pecore

25

02

—  Rasoi con motore incorporato

80

03

—  Pezzi staccati (che non costituiscono accessori) di rasoi elettrici

50

04

—  Tosatrici e parti di tosatrici

25

09

—  altri

80

85.08.00

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamomagneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

35

85.09.00

Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli

35

85.10

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09:

 

01

—  Lanterne per boc luminose

11

09

—  altre

90

85.11

Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici o a laser per saldare, brasare o tagliare:

 

10

—  Forni elettrici, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

7

20

—  Macchine ed apparecchi elettrici o a laser per saldare, brasare o tagliare

7

85.12

Scaldacqua, scaldabagni e scaldatoli ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:

 

10

—  Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici

35

—  Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili:

 

21

—  Forni elettrici ed altri apparecchi elettrici di riscaldamento

35

29

—  altri

80

30

—  Apparecchi elettrotermici per parrucchiere

80

—  Ferri da stiro elettrici:

 

41

—  1 700 g o più

80

49

—  altri

80

—  Apparecchi elettrotermici per usi domestici:

 

54

—  Apparecchi per la preparazione del caffè

80

55

—  Bollitori

35

56

—  Tostapane

80

57

—  Tegami

80

59

—  altri

80

—  Resistenze scaldanti:

 

61

—  per gli apparecchi delle sottovoci 10-59

35

69

—  altri

35

70

—  Parti e pezzi staccati

35

85.13

Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:

 

10

—  Apparecchi

40

20

—  Parti e pezzi staccati

40

85.14

Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza:

 

10

—  Apparecchi, compresi supporti per microfoni

40

20

—  Parti e pezzi staccati

40

85.15

Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:

 

—  Apparecchi trasmittenti e apparecchi rice-trasmittenti:

 

11

—  per trasmettere segnali di pericolo, dei tipi riconosciuti come tali dallo «State Ship Inspection Office»

4

19

—  altri

35

20

—  Apparecchi riceventi di televisione a colori, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono

75

25

—  Apparecchi riceventi di televisione, monocromi, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o riproduzione del suono

75

30

—  Apparecchi riceventi per la radiodiffusione concepiti o adatti ad essere fissati su autoveicoli, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono

75

35

—  Apparecchi riceventi portatili per la radiodiffusione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono

75

40

—  altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono

75

—  Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o per la radiotelegrafia:

 

51

—  specialmente concepiti per ricevere segnali di pericolo da navi e aerei

4

59

—  altri

35

60

—  Apparecchi per la presa delle immagini per la televisione

35

—  Apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:

 

71

—  Apparecchi di radiorilevazione, di radioscandaglio, di radiosondaggio e apparecchi di radioguida

4

79

—  altri

35

—  Parti e pezzi staccati:

 

—  per apparecchi riceventi per la televisione e apparecchi riceventi per la radiodiffusione:

 

81

—  Antenne

35

82

—  altri

75

83

—  per gli apparecchi delle sottovoci 11, 51, 71 e 79

4

89

—  altri

35

85.16.00

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi

35

85.17

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci nn. 85.09 e 85.16:

 

01

—  Apparecchi di avvertimento di incendio, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e parti di detti apparecchi

7

09

—  altri

35

85.18.00

Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili:

 

—  di peso pari o inferiore a 1 kg

7

—  altri

35

85.19

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di soyraccorrente, prese di corrente, porta lampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati: quadri di comando o di distribuzione:

 

—  Apparecchi e loro parti per l'interruzione e il sezionamento, la protezione, la diramazione o il collegamento di circuiti elettrici: quadri di comando o di distribuzione e loro parti:

 

11

—  Interruttori con contatti da 0 a 5 A e da 30 a 200 A, per un voltaggio di 660 V o meno; commutatori e relais

7

12

—  Interruttori non nominati altrove

35

13

—  Fusibili con contatti da 0 a 5 A e da 30 a 200 A, per un voltaggio di 660 V o meno

35

14

—  Fusibili, non nominati altrove

35

15

—  Limitatori di sovraccorrente e altri apparecchi di protezione, non nominati altrove

35

16

—  Portalampade, prese di corrente e apparecchi di collegamento da 0 a 5 A e da 30 a 200 A; contatti multipli con più di 3 contatti; morsettiere

7

18

—  Apparecchi di collegamento, non nominati altrove

35

21

—  Quadri di comando o di distribuzione

35

29

—  altri

35

30

—  Circuiti stampati e loro parti

35

40

—  Resistenze non scaldanti, potenziometri, reostati e loro parti

7

85.20

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco:

 

10

—  Lampade e tubi ad incandescenza, esclusi lampade e tubi a raggi infrarossi o ultravioletti

40

20

—  Lampade e tubi a scarica, esclusi lampade e tubi a raggi ultravioletti

40

40

—  Lampade e tubi a raggi infrarossi, lampade e tubi a raggi ultravioletti e lampade ad arco

40

50

—  Parti e pezzi staccati

40

85.21

Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche:

 

10

—  Tubi catodici per televisori

35

20

—  altre valvole e tubi elettronici (compresi tubi per apparecchi di presa delle immagini in televisione)

35

—  Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttori; diodi emettitori di luce; cellule fotoelettriche (compresi fotodiodi e fototransistori):

 

31

—  Cellule fotoelettriche

35

32

—  Transistori e diodi

35

39

—  altri

35

40

—  Microstrutture elettroniche

35

50

—  Cristalli piezoelettrici, montati

35

60

—  Parti e pezzi staccati

35

85.22

Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:

 

10

—  Acceleratori di particelle e loro parti

7

20

—  altri

35

85.23

Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:

 

01

—  Cavi sotterranei e sottomarini

35

09

—  altri

35

85.25

Isolatori di qualsiasi materia:

 

10

—  di vetro

25

20

—  di materie ceramiche

25

30

—  di altre materie

25

85.26

Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25:

 

10

—  di vetro

25

20

—  di materie ceramiche

25

30

—  di altre materie

25

85.27.00

Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

25

85.28.00

Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo

35

86.02.00

Locomotive e locotrattori, elettrici (ad accumulatori o a presa di corrente esterna)

10

86.03.00

Altre locomotive e locotrattori; tender

10

86.04.00

Automotrici (anche per tranvie) e draisine a motore

10

86.05.00

Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali, vetture sanitarie, vetture cellulari, vetture di prova ed altre vetture speciali, per strade ferrate

10

86.06.00

Carri-officina, carri-gru ed altri carri di servizio, per strade ferrate; dresine senza motore

10

86.07.00

Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie

10

86.08.00

Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto

7

86.09.00

Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate

10

86.10.00

Materiale fisso per strade ferrate; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati

10

87.01

Trattori, compresi i trattori-verricello:

 

10

—  Trattori a cingoli

25

20

—  Trattori per semirimorchi

25

—  altri:

 

31

—  Trattori a ruote, del tipo corrente, conformi alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze

7

39

—  altri

25

87.02

Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:

 

—  Autoveicoli per il trasporto di persone (diversi dai veicoli per i trasporti in comune), compresi gli autoveicoli misti:

 

—  su cingoli:

 

11

—  di peso pari o inferiore a 400 kg (comprese le motociclette su cingoli)

80

12

—  altri

15

13

—  Veicoli a cuscino d'aria

90

—  Veicoli destinati esclusivamente al trasporto di persone:

 

14

—  con trazione su tutte le ruote:

 

—  Autoveicoli del tipo jeep

40

—  altri

90

—  altri:

 

15

—  nuovi

90

16

—  usati

90

17

—  Autoveicoli con una capacità di carico di 3 tonnellate ed oltre, per il trasporto di persone e cose

90

19

—  altri

90

—  Autoveicoli per il trasporto in comune:

 

21

—  per 10-17 persone compreso il conducente

90

29

—  altri

30

—  altri:

 

—  Telai con motore e cabina di guida:

 

—  con una capacità di carico di 3 tonnellate ed oltre:

 

31

—  con motori diesel

30

32

—  altri

30

—  altri:

 

33

—  con motori diesel

40

34

—  altri

40

—  Veicoli per il trasporto merci:

 

35

—  per il trasporto di massi, terra e simili (autocarri ribaltabili detti «dumpers»)

30

—  altri:

 

—  con una capacità di carico di 3 tonnellate ed oltre:

 

37

—  con motori diesel

30

38

—  altri:

30

—  altri

 

41

—  Camioncini, conformi alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze

40

42

—  altri

40

43

—  Autoambulanze, conformi alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze

15

49

—  altri

90

87.03

Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili:

 

01

—  Autopompe

15

02

—  Spazzaneve automobili

15

03

—  Gru automobili

30

09

—  altri

30

87.04

Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore:

 

01

—  dei veicoli per il trasporto in comune e degli autocarri

30

09

—  altri:

 

—  delle autoambulanze, delle autopompe e delle vetture che circolano su neve nonché degli spazzaneve automobili

15

—  altri

20

87.06

Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso:

 

02

—  Cinture di sicurezza

35

09

—  altri

35

87.07

Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci (per esempio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carrelli-elevatori detti «cavalier»); carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni; loro parti e pezzi staccati:

 

—  Carrelli; carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni:

 

11

—  Carrelli stivatori

18

19

—  altri

18

20

—  Parti e pezzi staccati

18

87.08.00

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati

45

87.09

Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente:

 

01

—  di cilindrata non superiore a 50 cm3

80

02

—  di cilindrata superiore a 50 cm3 fino a 245 cm3 inclusi

80

03

—  di cilindrata superiore a 245 cm3 fino a 360 cm3 inclusi

80

04

—  di cilindrata superiore a 360 cm3

80

09

—  altri

80

87.10.00

Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore

80

87.12

Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso:

 

01

—  destinati ai veicoli compresi nella voce n. 87.11

80

09

—  altri

80

87.13

Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati:

 

01

—  Veicoli per il trasporto di bambini

50

09

—  Parti e pezzi staccati

50

87.14

Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati:

 

10

—  Rimorchi e semirimorchi tipo «caravan», per alloggio o campeggio

40

—  Rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:

 

21

—  con attrezzature per il carico e/o lo scarico di fieno

7

22

—  con attrezzatura per spandere fertilizzanti

30

23

—  con attrezzatura per la lavorazione del fieno

30

29

—  altri

30

—  altri veicoli:

 

31

—  Carriole e carrette a mano

30

39

—  altri

40

—  Parti e pezzi staccati:

 

41

—  per gli articoli delle sottovoci 21-23

7

49

—  altri

40

90.01

Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre:

 

01

—  Vetri per occhialeria medica (senza montatura)

20

09

—  altri

35

90.02

Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente:

 

01

—  Lenti per fari e gavitelli

35

09

—  altri

50

90.03.00

Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature

50

90.04

Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili:

 

01

—  Occhiali protettori per la saldatura ed altri occhiali protettori

7

09

—  altri

50

90.05.00

Binocoli e cannocchiali con o senza prismi

80

90.06.00

Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia

35

90.07

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e tubi a scarica della voce n. 85.20:

 

—  Apparecchi fotografici:

 

11

—  Apparecchi fotografici destinati unicamente per le ricerche in medicina

15

12

—  Apparecchi fotografici, non nominati altrove, di peso pari o superiore a 3 kg

50

13

—  Apparecchi fotografici per film di larghezza uguale o superiore a 60 mm

50

19

—  altri

50

—  Apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e tubi a scarica della voce n. 85.20:

 

21

—  Apparecchi e dispositivi detti «flashes» per 300 watt al secondo ed oltre

50

29

—  altri

50

—  Parti e pezzi staccati:

 

31

—  per gli apparecchi fotografici e gli apparecchi della sottovoce 11

7

32

—  per gli apparecchi fotografici della sottovoce 12

50

39

—  altri

50

90.08

Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del i suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono):

 

—  Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati), per film di larghezza inferiore a 16 mm, compresi gli apparecchi per film 2 × 8 mm:

 

11

—  Apparecchi da presa delle immagini

50

19

—  altri

50

—  Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati), per film di larghezza uguale o superiore a 16 mm, esclusi gli apparecchi per film 2 × 8 mm:

 

21

—  Apparecchi da presa delle immagini

50

29

—  altri

50

—  Parti e pezzi staccati:

 

31

—  per gli apparecchi da presa delle immagini delle sottovoci 11-19

50

39

—  per gli apparecchi da presa delle immagini delle sottovoci 21-29

50

90.09

Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione:

 

01

—  Apparecchi di ingrandimento o di riduzione

50

09

—  altri

50

90.10

Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia; schermi per proiezioni:

 

10

—  Apparecchi di fotocopia o di termocopia

50

20

—  Parti e accessori di apparecchi di fotocopia o termocopia

50

—  altri:

 

31

—  Macchine per lo sviluppo di film a raggi X

50

32

—  Apparecchi e materiali usati nei laboratori fotografici o cinematografici

50

33

—  Macchine specializzate usate nelle industrie della stampa

50

39

—  altri

50

90.11.00

Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici

35

90.12.00

Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione

35

90.13.00

Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (compresi i proiettori); laser, diversi dai diodi laser

40

90.14

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri:

 

10

—  Strumenti per la navigazione, bussole

4

20

—  altri

35

90.15.00

Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

7

90.16

Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili:

 

10

—  Macchine, apparecchi e strumenti

7

20

—  Parti e accessori

7

90.17

Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici:

 

10

—  Apparecchi elettromedici

35

20

—  Strumenti e apparecchi per l'odontoiatria

35

30

—  altri

35

90.18

Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas):

 

01

—  Maschere antipolvere, antifumo e antigas

35

09

—  altri

35

90.19

Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità:

 

10

—  Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi

15

20

—  altri

15

90.20.00

Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento

15

90.21.00

Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi

35

90.22.00

Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.)

7

90.23

Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro:

 

01

—  Termometri clinici

35

02

—  altri termometri

35

03

—  Barometri

35

04

—  Pirometri, idrometri ed igrometri

7

09

—  altri

35

90.24

Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:

 

01

—  Termostati

35

09

—  altri

7

90.25.00

Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi

7

90.26

Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura:

 

01

—  Contatori di consumo di elettricità

35

02

—  Contatori di taratura per strumenti della voce n. 90.26

7

03

—  Contatori di latte, conformi alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze

35

09

—  altri

35

90.27

Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi:

 

01

—  Contagiri, contatori di produzione, tachimetri, tachimetri magnetici, stroboscopi

7

02

—  Tassametri

25

09

—  altri

25

90.28

Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:

 

10

—  Regolatori automatici elettronici

7

20

—  Strumenti ed apparecchi elettronici per la misura e la rivelazione delle radiazioni ionizzanti

7

—  altri strumenti ed apparecchi elettronici:

 

31

—  Scandagliatori acustici, apparecchi asdic ed altri scandaglia-tori elettrici o elettronici e apparecchi di rilevazione di branchi di pesci

4

39

—  altri

7

40

—  Regolatori automatici non elettronici

7

50

—  altri strumenti ed apparecchi non elettronici

7

90.29

Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci:

 

01

—  per strumenti ed apparecchi della sottovoce n. 90.28-31

4

09

—  altri

7

91.01.00

Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)

50

91.02.00

Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili

50

91.03.00

Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli

50

91.04.00

Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

50

91.05.00

Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)

50

91.06.00

Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)

50

91.07.00

Movimenti finiti per orologi tascabili

50

91.08.00

Altri movimenti finiti di orologeria

50

91.09.00

Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti

50

91.10.00

Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

50

91.11.00

Altre forniture di orologeria

50

92.01.00

Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie)

30

92.02.00

Altri strumenti musicali a corda

50

92.03

Organi a canne; armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad anse metalliche libere:

 

09

—  altri

30

92.04

Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca:

 

01

—  Armoniche a bocca

50

09

—  altre

50

92.05.00

Altri strumenti musicali ad aria

50

92.06.00

Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.)

50

92.07

Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.):

 

01

—  Piani ed organi

30

02

—  Organi da chiesa, conformi alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze

30

09

—  altri

50

92.08.00

Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo (orchestrion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischietti, ecc.)

50

92.10.00

Parti, pezzi staccati ed accessori di strumenti musicali, compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie

50

92.11

Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione:

 

10

—  Elletrofoni a monete o a gettoni

75

20

—  altri elettrofoni e giradischi

75

—  Apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione:

 

31

—  per imprese televisive

35

39

—  altri

75

40

—  altri

75

92.12

Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati: matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi:

 

—  Supporti preparati per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe:

 

11

—  Nastri, schede e dischi, magnetici, per calcolatori elettronici

25

19

—  altri

75

—  Dischi, nastri registrati e altri supporti registrati:

 

21

—  con materiale islandese

20

23

—  Nastri, schede e dischi, magnetici, per calcolatori elettronici

25

29

—  altri

75

92.13

Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11:

 

01

—  degli apparecchi della sottovoce 92.11.31

75

09

—  altri

75

93.01.00

Armi bianche (sciabole, spade, baionette ecc.), loro parti e pezzi staccati; foderi di dette armi

60

93.02.00

Rivoltelle e pistole

60

93.03.00

Armi da guerra (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93.01 e 93.02)

60

93.04

Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lancia-gomene, ecc.:

 

01

—  Cannoni lancia-gomene

20

02

—  Cannoni lancia-fiocine

20

03

—  Pistole per mattatoi

20

04

—  Fucili da caccia, anche automatici

60

05

—  Carabine, anche automatiche

60

09

—  altre

60

93.05.00

Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)

60

93.06.00

Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbozzi di canne per armi da fuoco)

60

93.07

Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:

 

10

—  Munizioni per caccia o tiro e loro parti, comprese pallottole, pallettoni e pallini

35

—  altri:

 

21

—  Fiocine e munizioni per lancia-fiocine e lancia-gomene

4

22

—  Munizioni specialmente destinate alle pistole per mattatoi

20

29

—  altri

35

94.01

Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:

 

—  Mobili per sedersi:

 

—  di metallo:

 

11

—  Sedili per trattori

7

—  di altri materiali:

 

15

—  Sedili per trattori

7

94.02.00

Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti

35

95.05.00

Tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori)

100

95.08

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate (compresi i lavori); lavori modellati o intagliati di cera naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomma o resine naturali (coppole, colofonia, ecc.), di paste da modellare, ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce n. 35.03, e suoi lavori:

 

01

—  Capsule di gelatina per medicinali

15

09

—  altri

100

96.01

Scope e scopine, in mazzi legati, anche con manico; oggetti di spaz-zolificio (spazzole e spazzolini, scope-spazzole, pennelli, e simili), comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; teste preparate per oggetti di spazzolificio; rulli per dipingere; raschini di gomma o di altre simili materie flessibili:

 

—  Scope e scopine non nominate altrove:

 

02

—  per macchine

25

04

—  Spazzolini da denti

50

06

—  Teste preparate per oggetti di spazzolificio

35

96.05.00

Piumini da cipria e simili, di qualsiasi materia

100

96.06.00

Stacci e crivelli, a mano, di qualsiasi materia

80

97.01.00 1

Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili

90

97.04

Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco):

 

01

—  Scacchiere e pezzi per il giuoco degli scacchi

50

02

—  Carte da giuoco

90

04

—  Articoli per tennis da tavolo

90

09

—  altri

90

97.05.00

Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.)

100

97.06

Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04:

 

01

—  Sci e loro parti; bastoni da sci

50

02

—  Pattini

50

09

—  altri

50

97.07

Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia:

 

01

—  Ami

4

97.08.00

Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti

100

98.01

Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni):

 

01

—  Bottoni per polsini e simili, per camicie

10

09

—  altri

10

98.02

Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.):

 

01

—  Parti metalliche per la fabbricazione di chiusure a strappo

14

98.03.00

Portapenne, stilografi e portamine; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn. 98.04 e 98.05

50

98.04.00

Pennini da scrivere e punte per pennini

50

98.05.00

Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; oggetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi

50

98.06

Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate:

 

01

—  Lavagne per scuole

35

09

—  altre

80

98.08.00

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

80

98.09.00

Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili

80

98.10.00

Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini

80

98.11.00

Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannucce ed altri pezzi staccati

80

98.14.00

Spruzzatori da toletta; loro montature e teste di montature

100

98.15.00

Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)

100

98.16.00

Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

45

99.06.00

Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età

20

▼B

ALLEGATO III

Sistema dei prelievi all’esportazione dei prodotti della pesca che l’Islanda può mantenere

Legge islandese n. 4 del 28 febbraio 1966 modificata dalle leggi n. 79 del 31 dicembre 1968, n. 73 del 1° giugno 1970, n. 4 del 30 marzo 1971 e n. 17 del 4 maggio 1972, relativa alla tassa sulle esportazioni di prodotti della pesca

Articolo 1

È riscossa una tassa sulle esportazioni dei prodotti islandesi della pesca, elencati nella presente legge.

Sono considerati come prodotti islandesi i pesci pescati da pescherecci immatricolati in Islanda, anche fuori dei limiti della zona di pesca islandese, sempre-ché siano stati trasformati a terra.

Articolo 2

In conformità della presente legge, la tassa all’esportazione sui prodotti della pesca si applica come segue:

1. 

Una tassa di 2 300 corone islandesi per tonnellata è riscossa sulle esportazioni di filetti di pesce congelati, di uova di pesce congelate, di pesce bianco salato, di filetti di pesce salati, di fianchi di merluzzo bianco salati, di uova di pesce salate non nominate altrove, di pezzi di pesci salati, di lingue di pesce salate e congelate, di merluzzo bianco, di teste di pesce secche, di crostacei e di molluschi e di conserve in recipienti ermetici di prodotti della pesca.

Se la tassa applicata ai sensi del presente articolo è superiore al 4,5 % del valore fob dei prodotti della pesca in questione, il ministero della pesca può decidere di sopprimere la parte di tassa eccedente detta percentuale.

2. 

È riscossa una tassa uguale al 3 % del valore fob sulle esportazioni di pesce congelato intero, di cascami di pesci congelati, di scampi congelati, di gamberetti congelati, di mormoro congelato, di farina di mormoro, di olio di mormoro e di oli e di grassi idrogenati di pesce o di mammiferi marini.

3. 

Una tassa uguale al 5 % del valore fob è riscossa sulle esportazioni di prodotti derivati dalla balena, diversi da quelli in conserva in recipienti ermetici.

4. 

Una tassa uguale al 6 % del valore fob è riscossa sulle esportazioni di farina di pesce, di farina di scorfano, di farina di scampi, di farina di gamberetti, di farina di fegato, di olio di fegato di merluzzo bianco, di olio di scorfano, di aringa congelata intera, di filetti di aringa congelata, di aringa salata, di filetti di aringa salata, di uova di ciclottero salate, nonché di altri prodotti della pesca non menzionati nel presente articolo.

Può essere dedotto dal valore fob delle aringhe salate e delle uova di ciclottero salate un importo di 500 corone islandesi per 100 kg di peso, a copertura delle spese di imballaggio.

5. 

Una tassa uguale al 7 % del valore fob è riscossa sulle esportazioni di pesce fresco e congelato.

Il ministero della pesca può tuttavia decidere che la tassa applicabile alle aringhe fresche e congelate sia eguale a quella che sarebbe stata applicata se le aringhe fossero state sottoposte a lavorazione in Islanda secondo lo stesso metodo applicato all’ estero (cfr. punti 4 e 6 del presente articolo).

6. 

Una tassa uguale all’8 % del valore fob è riscossa sulle esportazioni di farina, di estratti e di olio di aringa.

7. 

I prodotti ottenuti dalla foca non sono soggetti a tassa all’esportazione.

Sono considerati come prodotti in conserva non cotti in recipienti ermetici ai fini dell’applicazione del punto 1 i prodotti in conserva non cotti pronti al consumo, venduti in recipienti ermetici di 10 kg netti o meno. Tuttavia i prodotti non cotti interamente trasformati, venduti in recipienti di dimensioni superiori sono ugualmente considerati come prodotti non cotti in conserva in recipienti ermetici se l’esportatore dimostra che il valore del prodotto greggio rappresenta meno di un terzo del valore all’esportazione dei prodotti esportati.

In caso di vendita in porti stranieri, da parte di pescherecci islandesi, di prodotti della pesca freschi o lavorati soggetti alla presente tassa, pescati da essi stessi o da altri pescherecci, la tassa suddetta è riscossa sul valore greggio di tali vendite, detratti i dazi doganali e le altre spese di scarico e di vendita, secondo le regole stabilite dal ministero della pesca.

Articolo 3

Il ministero delle finanze riscuote la tassa all’esportazione in conformità all’articolo 2 ed il gettito della suddetta tassa è ripartito come segue:



1.

per il pagamento dei premi di assicurazione dei pescherecci, in conformità alle regole stabilite dal ministero della pesca:

82,0 %

2.

per la cassa islandese prestiti a favore della pesca:

11,4 %

3.

per il Fondo in favore della pesca:

3,1 %

4.

per la costruzione di navi destinate alla ricerca oceanografica e di fondali di pesca:

1,8 %

5.

per la costruzione di istituti di ricerca ittica:

0,7 %

6.

per la Federazione degli armatori islandesi di pescherecci:

0,5 %

7.

per i sindacati di marini in conformità della regolamentazione stabilita dal ministero della pesca:

0,5 %

Il pagamento dei premi di assicurazione per i pescherecci, di cui al primo comma, punto 1, può essere sottoposto alla condizione che la società di assicurazioni interessata sia socia del sindacato di riassicurazione degli assicuratori e sia tenuta ad applicare talune regole nella determinazione dell’importo dei premi, delle condizioni di assicurazione e del valore dello scafo.

I balenieri possono essere dispensati dall’osservanza dei suddetti obblighi ed hanno in tal caso diritto a rimborso del loro contributo al Fondo di assicurazione dei pescherecci in sostituzione dei premi di assicurazione.

Articolo 4

La tassa di cui all’articolo 2, punti 2, 3 e 4 si applica ai prezzi di vendita dei prodotti, compreso l’imballaggio, franco bordo nel primo porto di sbarco. Il valore dei prodotti venduti cif oppure ad altre condizioni è convertito in valore fob in conformità delle norme stabilite dal ministero del commercio.

In caso di esportazione di prodotti invenduti, la tassa all’esportazione, di cui all’articolo 2, punti 2, 3 e 4 è calcolata in base al prezzo minimo all’esportazione indicato nel certificato di esportazione.

Se l’esportatore dimostra, entro il termine di 6 mesi dalla data della polizza di carico, che il prezzo di un prodotto della pesca invenduto, quale è stato fissato dalla competente autorità, è superiore al prezzo di vendita effettivo, il ministero delle finanze è tenuto a rimborsare la differenza, a condizione che il ministero del commercio confermi la possibilità di vendita ad un prezzo inferiore.

La tassa di cui all’articolo 2, punto 1 è applicata sul peso netto del prodotto venduto, che dovrà essere menzionato nei documenti di esportazione.

Articolo 5

La tassa all’esportazione è esigibile dal momento della spedizione di una nave o prima dello sbarco, qualora non sia stata presentata domanda di sdoganamento. Il ministero della pesca può tuttavia autorizzare il caricatore a pagare le somme dovute non appena gli saranno state rimesse le divise estere, a condizione che l’operazione si effettui per tramite di una banca islandese e che egli consegni alle autorità doganali un pagherò cambiario per il controvalore della tassa esigibile.

Articolo 6

I caricatori dei prodotti di cui alle disposizioni della presente legge forniscono alla competente autorità, prima della spedizione di una nave o prima dello sbarco, un duplicato oppure una copia certificata conforme della polizza di carico e di altri documenti di spedizione, una dichiarazione d’esportazione, una fattura ed eventualmente un certificato d’ispezione, nonché un certificato d’esportazione. Se non è stato consegnato alcun documento d’esportazione, il caricatore fa una dichiarazione sul proprio onore relativamente alle quantità spedite.

Le disposizioni del presente articolo concernenti il caricatore si applicano anche al capitano della nave in caso di assenza o di negligenza del caricatore, nonché ai mediatori di noleggi.

La tassa è riscossa in base alle informazioni contenute nei documenti menzionati nel presente articolo.

Articolo 7

La nave ed il suo carico costituiscono la garanzia del pagamento della tassa d’esportazione.

Articolo 8

Le competenti autorità compilano uno stato delle tasse all’esportazione riscosse in applicazione delle disposizioni della presente legge in conformità delle istruzioni date dal ministero delle finanze e delle norme relative alla contabilità pubblica.

Articolo 9

Ogni infrazione alla presente legge è passibile di ammenda a meno che un’altra legge non preveda una pena più grave. Inoltre, ogni caricatore, capitano di nave o mediatore di noleggi riconosciuto colpevole di aver fornito informazioni inesatte sul carico di una nave sarà tenuto al pagamento del triplo della tassa all’esportazione, oggetto della tentata frode.

L’importo delle ammende è devoluto all’erario.

Le competenti autorità che hanno motivo di ritenere che i documenti di cui all’articolo 6 siano inesatti, sono tenute a verificare il carico della nave prima dell’imbarco e dello sbarco o di procurarsi in qualsiasi modo i documenti all’uopo necessari.

Articolo 10

I casi d’infrazione alla presente legge sono giudicati secondo le disposizioni della legge di procedura penale.

Articolo 11

II governo è autorizzato ad applicare le tasse sui pesi netti dei prodotti di cui all’articolo 2, punto 1 della presente legge in conformità delle disposizioni dell’ articolo 9 della legge n. 77 del 28 aprile 1962, relativa al Fondo di regolarizzazione della pesca e dell’articolo 9 della legge n. 42 del 9 giugno 1960, relativa al controllo del pesce fresco.

Articolo 12

Il ministero della pesca può adottare un regolamento contenente altre direttive ai fini dell’applicazione della presente legge.

PROTOCOLLO N. 1

concernente il regime applicabile a taluni prodotti



Articolo 1

▼M18

1.  

I dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella sua composizione originaria, dei prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune, sono gradualmente soppressi secondo il seguente calendario:



Calendario

Prodotti di cui alle voci e sottovoci 48.01 CII. 48.01 F. 48.07 C. 48.07 D. 48.13 e 48.15 B

Aliquote dei dazi applicabili in percentuale

Altri prodotti

Percentuali dei dazi di base applicabili

1o gennaio 1981

6

50

1o gennaio 1981

4

35

1o gennaio 1982

4

35

1o gennaio 1983

2

20

1o gennaio 1984

0

0

2.  

I dazi doganali all'importazione in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono gradualmente soppressi secondo il seguente calendario:



Calendario

Percentuali dei dazi di base applicabili

1o gennaio 1980

15

1o gennaio 1981

10

1o gennaio 1982

10

1o gennaio 1983

5

1o gennaio 1984

0

3.  

In deroga all'articolo 3 dell'accordo, la Danimarca e il Regno Unito applicano all'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, originari dell'Islanda, i dazi doganali seguenti:



Calendario

Prodotti di cui alle voci e sottovoci 48 01 CII. 48.01 F. 48.07 C 48.07 D. 48.13 e 48.15 B

Aliquote dei dazi applicabili in percentuale

Altri prodotti

Percentuali dei dazi della tariffa doganale comune applicabili

1o gennaio 1980

6

50

1o gennaio 1981

4

35

1o gennaio 1982

4

35

1o gennaio 1983

2

20

1o gennaio 1984

0

0

▼B

4.  
Durante il periodo dal 1o gennaio 1974 al 31 dicembre 1983, la Danimarca ►M7  ————— ◄ e il Regno Unito hanno la facoltà di aprire annualmente all’importazione dei prodotti originari dell’Islanda, dei contingenti tariffari a dazio nullo il cui importo, figurante nell’allegato A per l’anno 1974 è uguale alla media delle importazioni effettuate nel corso degli anni dal 1968 al 1971, aumentata di quattro volte il 5 % in modo cumulativo; a partire dal 1o gennaio 1975 l’importo di tali contingenti tariffari è aumentato annualmente del 5 %.
5.  
L’espressione «la Comunità nella sua composizione originaria» comprende il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 2

1.  

I dazi doganali all’importazione, nella Comunità, nella sua composizione originaria ed in Irlanda, dei prodotti di cui al paragrafo 2 sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente:



Calendario

Percentuali dei. dazi di base applicabili

1o aprile 1973

95

1o gennaio 1974

90

1o gennaio 1975

85

1o gennaio 1976

75

1o gennaio 1977

60

1o gennaio 1978

40 con un massimo di riscossione del 3 % ad valorem (ad eccezione delle sottovoci nn. 78.01 A II e 79.01 A)

1o gennaio 1979

20

1o gennaio 1980

0

Per le sottovoci n. 78.01 A II e n. 79.01 A di cui alla tabella figurante al paragrafo 2, le riduzioni tariffarie avvengono, per quanto riguarda la Comunità nella sua composizione originaria, e in deroga all’articolo 5, paragrafo 3 dell’accordo, arrotondando al secondo decimale.

2.  

I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

ex 73.02

Ferro-leghe, ad esclusione del ferro-nichelio e dei prodotti di cui al trattato CECA

76.01

Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:

A.  alluminio greggio

78.01

Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:

A.  piombo greggio:

II.  altro

79.01

Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:

A.  zinco greggio

81.01

Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato

81.02

Molibdeno, greggio o lavorato

81.03

Tantalio, greggio o lavorato

81.04

Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati:
B.  Cadmio
C.  Cobalto:
II.  lavorato ►M18  
D.  Cromo:
I.  greggio; cascami e rottami:
b)  altri
II.  lavorato  ◄
E.  Germanio
F.  Afnio (celtio)
G.  Manganese
H.  Niobio (colombio)
IJ.  Antimonio
K.  Titanio
L.  Vanadio
M.  Uranio impoverito in U 235
O.  Zirconio
P.  Renio
Q.  Gallio, indio, tallio
R.  Cermet

Articolo 3

Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto agli articoli 1 e 2, ad eccezione del piombo greggio diverso dal piombo d’opera di cui alla sottovoce n. 78.01 A II della tariffa doganale comune sono soggette a dei massimali indicativi annui, superati i quali, i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:

a) 

Tenuto conto della possibilità per la Comunità di sospendere l’applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per l’anno 1973 figurano nell’allegato B. Tali massimali sono calcolati considerando che la Comunità nella sua composizione originaria e l’Irlanda effettuano la prima riduzione tariffaria il 1o aprile 1973. Per l’anno 1974 l’importo dei massimali corrisponde a quello dell’ anno 1973, ragguagliato su base annuale per la Comunità e maggiorato del 5 %. A partire dal 1o gennaio 1975 l’importo dei massimali è aumentato annualmente del 5 %.

Per i prodotti di cui al presente protocollo e non figuranti nell’allegato B, la Comunità si riserva la possibilità di stabilire dei massimali il cui importo sarà uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 %; gli anni successivi l’importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5 %.

b) 

Se nel corso di due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 % dell’importo fissato, la Comunità sospende l’applicazione di tale massimale.

c) 

In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità, previe consultazioni in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno, l’importo fissato per l’anno precedente.

d) 

La Comunità notifica al Comitato misto, il 1o dicembre di ogni anno, l’elenco dei prodotti soggetti a massimali l’anno successivo ed i relativi importi.

e) 

Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari, aperti conformemente all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, sono ugualmente dedotte dall’ importo dei massimali fissati per gli stessi prodotti.

f) 

In deroga all’articolo 3 dell’accordo e agli articoli 1 e 2 del presente protocollo, quando è raggiunto un massimale fissato per l’importazione di un prodotto di cui al presente protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ristabilita all’importazione del prodotto in causa, fino alla fine dell’anno civile.

In tale caso, anteriormente al 1o luglio 1977:

— 
la Danimarca ►M7  ————— ◄ e il Regno Unito ristabiliscono la riscossione dei dazi doganali sotto indicati:



Anni

Percentuali dei dazi della tariffa doganale comune applicabili

1973

0

1974

40

1975

60

1976

80

— 
l’Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai paesi terzi.
I dazi doganali risultanti dagli articoli 1 e 2 del presente protocollo sono ripristinati il 1o gennaio successivo.
g) 

Dopo il 1o luglio 1977 le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilità di rivedere la percentuale di aumento dell’importo dei massimali, tenendo conto dell’evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunità, nonché dell’esperienza acquisita nell’applicazione di tale articolo.

h) 

I massimali sono aboliti al termine dei periodi di disarmo tariffario previsti agli articoli 1 e 2 del presente protocollo.

ALLEGATO A



Elenco dei contingenti tariffari per l’anno 1974

DANIMARCA, ►M7  — ◄ REGNO UNITO

N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

Importo (in tonnellate)

Danimarca

►M7  — ◄

Regno Unito

►M18  Capitolo 48 ◄

►M18

 

Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone:

— altre voci del capitolo 48, esclusa la sottovoce 48.01 A

 ◄
61 right accolade
►M7   ◄ right accolade

10

Capitolo 49

Prodotti dell’arte libraria e delle arti grafiche soggetti a dazio doganale nella tariffa doganale comune (49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B)

►M15  2 144  ◄

ALLEGATO B



Elenco dei massimali per l’anno- 1973

N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

Importo

(in tonnellate)

76.01

Alluminio greggio, cascami e rottami di alluminio:

A.  Alluminio greggio

27 276

PROTOCOLLO N. 2

concernente i prodotti soggetti a regime particolare per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati



Articolo 1

Per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati nelle merci, di cui alle tabelle allegate al presente protocollo, l’accordo non osta:

alla percezione, all’importazione, di un elemento mobile o di un importo forfettario, o all’applicazione di misure interne di compensazione di prezzi;
all’applicazione di misure all’esportazione.

Articolo 2

1.  

Per i prodotti di cui alle tabelle allegate al presente protocollo i dazi di base sono:

a) 

per la Comunità nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati il 1o gennaio 1972;

b) 

per la Danimarca, l’Irlanda ►M7  ————— ◄ e il Regno Unito:

i) 

per quanto riguarda i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69:

— 
per l’Irlanda, da un lato,
— 
per la Danimarca ►M7  ————— ◄ e il Regno Unito, dall’altro, per quanto riguarda i prodotti non coperti dalla convenzione che istituisce l’associazione europea di libero scambio:

i dazi doganali di cui all’articolo 47 dell’«Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati» ►M7  ————— ◄ ; tali dazi di base sono notificati al Comitato misto in tempo utile e comunque anteriormente alla prima riduzione prevista al paragrafo 2;

ii) 

per quanto riguarda gli altri prodotti: i dazi effettivamente applicati il 1o gennaio 1972;

c) 

per l’Islanda:

i) 

per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell’Irlanda i dazi che figurano nella tabella II, allegata al presente protocollo

ii) 

per i prodotti originari della Danimarca ►M7  ————— ◄ e del Regno Unito i dazi applicati il 1o gennaio 1972 nel quadro dell’associazione europea di libero scambio.

2.  
a) 

la Comunità sopprime gradualmente per cinque scaglioni del 20 % la differenza tra i dazi doganali di base definiti al paragrafo 1 ed i dazi applicabili il 1o luglio 1977 quali figurano nelle tabelle allegate al presente protocollo, secondo il calendario di cui all’articolo 3, paragrafo 2 dell’accordo.

Tuttavia, se il dazio applicabile il 1o luglio 1977 è superiore al dazio di base, la differenza tra tali dazi è ridotta del 40 % il

1o gennaio 1974 ed è di nuovo ridotta per scaglioni del 20 % effettuati rispettivamente:

il 1o gennaio 1975, il
1o gennaio 1976, il
1o luglio 1977.
b) 

l’Islanda sopprime gradualmente la differenza tra i dazi di base ed i dazi applicabili il 1o gennaio 1980 quali figurano nelle tabelle allegate al presente protocollo, secondo il calendario di cui all’articolo 4, paragrafo 1 dell’accordo.

3.  

In deroga all’articolo 3, paragrafo 4 dell’accordo e fatta salva la futura applicazione da parte della Comunità dell’articolo 39, paragrafo 5 dell’«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» ►M7  ————— ◄ , sono applicati per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale del Regno Unito, i paragrafi 1 e 2 arrotondando al quarto decimale per i prodotti seguenti:



N. della tariffa doganale del Regno Unito

Designazione delle merci

22.06

Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche

ex 22.09

Alcole etilico non denaturato di meno di 80o; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:

— bevande alcoliche diverse dal rum, dall’arack, dalla tafia, dal gin, dal whisky, dalla vodka con tenore in alcole etilico di 45,2o o meno, delle acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie, contenenti uova o giallo d’uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

4.  
Per i prodotti di cui ai nn. 19.03,22.06 e 35.01 B della tariffa doganale del Regno Unito, figuranti nella tabella I allegata al presente protocollo, il Regno Unito può rinviare al 1o luglio 1973 la prima applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al paragrafo 2.
5.  
Per quanto riguarda i prodotti di cui all’elenco 2 della tabella II, allegato al presente protocollo, che sono sottoposti all’importazione in Islanda ad un dazio doganale a carattere fiscale, si applica l’articolo 5, paragrafo 2 dell’accordo, all’elemento di protezione industriale di tali dazi.

Articolo 3

1.  
Il presente protocollo si applica anche alle bevande alcoliche della sottovoce n. 22.09 C della tariffa doganale comune, non incluse nelle tabelle I e II. Le modalità di riduzione tariffaria applicabili a tali prodotti sono decise dal Comitato misto.

Nel definire tali modalità, o successivamente, il Comitato misto decide l’eventuale inclusione nel presente protocollo di altri prodotti dei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura di Bruxelles che non formano oggetto di regolamentazioni agricole nelle Parti contraenti.

2.  

In tale occasione il Comitato misto completa, se del caso, gli allegati II e III del protocollo n. 3.



TABELLA I

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

Dazi di base

Dazio applicabile al 1o luglio 1977

15.10

Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:

ex C.  altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione:

— Prodotti ottenuti da legno di pino, aventi un tenore in acidi grassi pari o superiore al 90 % in peso

4,5 %

0

17.04

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:

 

 

A.  Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta d’altre materie

21 %

12 %

B.  Gomme da masticare del genere «chewing gum»

8 % + em con riscos. mas. del 23 %

em

C.  Preparazione detta «cioccolato bianco»

13 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz

em

D.  Altri

13 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz

em

18.06

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

 

A.  Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio

10 % + em

em

B.  Gelati

12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz

em

C.  Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz

em

D.  Altri:

 

 

I.  non contenenti o contenenti in peso meno dell’1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

a)  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz

em

b)  altre:

 

 

— in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg

19 % + em

em

— altre

19 % + em

6 % + em

II.  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

a)  uguale o superiore all’1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %:

 

 

1.  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz

em

2.  altre:

 

 

— in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg

19 % + em

em

— altre

19 % + em

6 % + em

b)  superiore a 6,5 % e inferiore a 26 %:

 

 

1.  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

12 % + em

em

2.  altre:

 

 

— in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg

19 % + em

em

— altre

19 % + em

6 % + em

c)  uguale o superiore a 26 %:

 

 

1.  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

12 % + em

em

2.  altre:

 

 

— in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg

19 % + em

em

— altre

19 % + em

6 % + em

19.01

Estratti di malto

8 % + em

em

▼M18

19.02

Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:

 

 

A.  Estratti di malto

8 % + em

em

B.  altri

11 % + em

em

▼B

19.03

Paste alimentari

12 % + em

em

19.04

Tapioca, compresa quella di fecola di patate

10 % + em

em.

19.05

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffedrice», «corn-flakes» e simili

8 % + em

em

19.06

Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

7 % + em

em

▼M18

19.07

Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

 

A.  Pane croccante detto «Knäckebrot»

9 % + em con riscoss. mass.del 24 % + daf

em

B.  Pane azimo (Mazoth)

6 % + em con riscoss. mass, del 20 % + daf

em

C.  Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

7 % + em

em

D.  altri

14 % + em

em

▼B

19.08

Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:

 

 

A.  Preparazioni dette «Pan pepato»

13 % + em

em

B.  altri

13 % + em con riscos. mas. del 30 % + daf o 35 % + daz

em

▼M18

21.02

Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:

 

 

C.  Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

 

 

II.  altri

8 % + em

em

D.  Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

 

 

II.  altri

14 % + em

em

21.04

Salse; condimenti composti:

 

 

B.  Salse a base di purè di pomodori

18 %

10 %

C.  altri:

 

 

— contenenti pomodori

18 %

10 %

— non nominati

18 %

6 %

▼B

21.05

Preparazione per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

 

 

A.  Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

 

 

— contenenti pomodoro

18 %

10 %

— altre

18 %

6 %

21.06

Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:

 

 

A.  Lieviti naturali vivi:

 

 

II.  Lieviti di panificazione

15 % + em

em

B.  Lieviti naturali morti:

 

 

I.  in tavolette, cubi o presentazioni simili od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

13 %

4 %

II.  altri

8 %

4 %

21.07

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

A.  Cereali in semi o in spighe precotti o altrimenti preparati

13 % + em

em

B.  Paste alimentari non ripiene, cotte: paste alimentari ripiene

13 % + em

em

C.  Gelati

13 % + em

em

D.  Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l’alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari

13 % + em

em

E.  Preparazioni dette «fondute»

13 % + em con riscos. mas. di 35 u.c. per 100 kg peso netto

em con riscos. mas. di 25 u.c. per 100 kg peso netto

▼M18

G.  altre:

 

 

I.  non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

a)  non contenenti, o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

 

 

ex 1.  non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola:

 

 

—  idrolisati di proteine; autolisati di lievito

20 %

6 %

2.  aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

13 % + em

em

b)  aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %

13 % + em

em

c)  aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %

13 % + em

em

d)  aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %

13 % + em

em

e)  aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %

13 % + em

em

f)  aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85 %

13 % + em

em

II.  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %

13 % + em

em

III.  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %

13 % + em

em

IV.  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %

13 % + em

em

V.  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %

13 % + em

em

VI.  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %:

 

 

— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

13 % + em

em

— altre

13 % + em

6 % + em

VII.  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %:

 

 

— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

13 % + em

em

— altre

13 % + em

6 % + em

VIII.  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %:

 

 

— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

13 % + em

em

— altre

13 % + em

6 % + em

IX.  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %:

 

 

— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

13 % + em

em

— altre

13 % + em

6 % + em

▼B

22.02

Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:

 

 

ex A.  non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:

 

 

— contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

15 %

0

B.  altre

8 % + em

em

22.03

Birra

24 %

10 %

22.06

Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche:

 

 

A.  con gradazione alcolica effettiva di 18o o meno, presentati in recipienti contenenti:

 

 

I.  due litri o meno

17 u.c./hl

0

II.  più di due litri

14 u.c./hl

0

B.  con gradazione alcolica effettiva superiore a 18o e non superiore a 22o, presentati in recipienti contenenti:

 

 

I.  due litri o meno

19 u.c./hl’

0

II.  più di due litri

16 u.c./hl.

0

C.  con gradazione alcolica effettiva superiore a 22o, presentati in recipienti contenenti:

 

 

I.  due litri o meno

1,60 u.c. per grado e per hl + 10 u.c. l’hl

0

II.  più di due litri

1,60 u.c. per grado e per hl

0

22.09

Alcole etilico non denaturato, di meno di 80o; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:

 

 

C.  Bevande alcoliche:

 

 

ex V.  altri:

 

 

— contenenti uova o giallo d’uova e/o zucchero (saccarosio e zucchero invertito), presentati in recipienti contenenti:

 

 

a)  due litri o meno

1,60 u.c. per grado e per hl + 10 u.c. l’hl

1 u.c. per grado e per hl + 6 u.c. l’hl

b)  più di due litri

1,60 u.c. per grado e per hl

1 u.c. per grado e per hl

29.04

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

 

 

C.  Polialcoli:

 

 

II.  Mannite

12 % + em

8 % + em

III.  Sorbite:

 

 

a)  in soluzione acquosa:

 

 

1.  contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite

12 % + em

6 % + em

2.  altra

9 % + em

6 % + em

b)  altra:

 

 

1.  contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite

12 % + em

6 % + em

2.  altra

9 % + em

6 % + em

29.10

Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

 

 

ex B.  altri:

 

 

— Metilglicosidi

14,4 %

8 %

29.14

Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

 

 

ex A.  Acidi monocarbossilici aciclici saturi:

 

 

— Esteri di mannite ed esteri di sorbite

da 8,8 % a 18,4 %

8 %

ex B.  Acidi monocarbossilici aciclici non saturi:

 

 

— Esteri di mannite ed esteri di sorbite

da 12 % a 13,6 %

8 %

29.15

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

 

 

A.  Acidi policarbossilici aciclici:

 

 

ex V.  altri:

 

 

— Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri

10,4 %

0

29.16

Acidi carbossilici a funzione alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

 

 

A.  Acidi carbossilici a funzione alcool:

 

 

I.  Acido lattico, suoi sali e suoi esteri

13,6 %

0

IV.  Acido citrico, suoi sali e suoi esteri:

 

 

a)  Acido citrico

15,2 %

0 .

b)  Citrato di calcio greggio

5,6 %

0

c)  Altri

16 %

0

ex VIII.  Altri:

 

 

►M12

 

— Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri.

 ◄

12 %

8 %

29.35

Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:

 

 

ex Q.  altri:

 

 

— composti anidri di mannite o di sorbite, ad esclusione del maltolo e dell’isomaltolo

10,4 %

8 %

29.43

Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41, e 29.42:

 

 

B.  altri

20 %

8 %

29.44

Antibiotici:

 

 

A.  Penicilline

16,8 %

0

35.01

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

 

 

A.  Caseine:

 

 

I.  destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali ()

2 %

0

II.  destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio ():

 

 

— avente tenore in acqua superiore a 50 % in peso

5 %

0

— altre

5 %

3 %

III.  altre

14 %

12 %

B.  Colle di caseina

13 %

11 %

C.  altri

10 %

8 %

35.05

Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d’amido o di fecola:

 

 

A.  Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti

14 % + em

em

B.  Colle di destrina, d’amido o di fecola

13 % + em con riscos. massima del 18 %

em

35.06

Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg:

 

 

A.  Colle preparate non nominate né comprese altrove:

 

 

ex II.  altre colle:

 

 

— a base di emulsione di silicato di sodio

12,8 %

0

ex B.  Prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg:

 

 

— a base di emulsione di silicato di sodio

15,2 %

0

38.12

Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell’industria tessile, nell’industria della carta, nell’industria del cuoio o in industrie simili:

 

 

A.  Bozzime preparate ed appretti preparati:

 

 

I.  a base di sostanze amidacee

13 % + em con riscos. massima del 20 %

em

38.19

Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

 

 

Q.  Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche v

12,8 %

8 %

▼M12

T.  Sorbite, diversa dalla sorbite della sottovoce 29.04 CIII:

 

 

I.  in soluzione acquosa:

 

 

a)  contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 % in peso, calcolata sul tenore di sorbite

12 % +em

6 % + em

b)  altra

9 % + em

6 % + em

II.  altra:

 

 

a)  contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 % in peso, calcolata sul tenore di sorbite

12 % + em

6 % + em

b)  altra

9 % + em

6 % + em

ex U.  altri:

 

 

—  Prodotti di cracking della sorbite

14,4 %

8 %

▼B

39.02

Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche ecc.):

 

 

ex C.  altri:

 

 

— adesivi a base di emulsione di resine

dal 12 % al 18,4 %

0

39.06

Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l’acido alginico, i suoi sali ed i suoi esteri; linossina:

 

 

ex B.  altri:

 

 

— Destrano

16 %

6 %

— esclusa la linossina

16 %

8 %

(1)   

Somme ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Nota:  Le abbreviazioni «em», «daf» e «daz» utilizzate in questa tabella significano: elemento mobile, dazio addizionale sulla farina, dazio addizionale sullo zucchero.



TABELLA II

ISLANDA

Elenco 1

N. della tariffa doganale islandese

Designazione delle merci

Dazi di base

Dazio applicabile al 1o gennaio 1980

17.04

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:

 

 

04

Gomma da masticare, zuccherata o no

100 %

40 %

09

altri

100 %

40 %

▼M18

18.06

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

 

04

—  Cioccolata da cucina in bastoncini e pani, contenente soltanto cacao in grani, zucchero, e non più del 30 % di burro di cacao

100

40

05

—  altra cioccolata in bastoncini e pani, non ripiena

100

40

06

—  Cioccolata ripiena e dolciumi ricoperti di cioccolata, comprese le creme

100

40

09

—  altri

100

40

19.02

Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione di fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:

 

 

02

—  Estratti di malto

50

20

19.07

Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, uova, miele, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

 

01

—  Pane croccante detto «Knäckebrot»

80

32

02

—  Biscotti di mare, pangrattato e fette biscottate

80

32

09

—  altri

80

32

19.08

Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:

 

 

01

—  Prodotti della pasticceria

80

32

 

—  Biscotti e fette biscottate:

 

 

02

—  Crackers

80

32

03

—  ricoperti di cioccolata

80

32

04

—  altri

80

32

09

—  altri

80

32

21.02

Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè, e loro estratti:

 

 

—  Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè, e loro estratti:

 

 

11

—  Estratti e essenze di cicoria torrefatta e di altri succedanei torref-fatti del caffè

70

28

21.05

Zuppe, minestre o brodi: liquidi, solidi o in polvere:

 

 

19

—  altri

100

40

▼B

21.06

Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:

 

 

01

Lieviti naturali, vivi o morti

80 %

32 %

02

Lieviti artificiali preparati

100 %

40 %

▼M18

21.07

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

02

—  Budini e polveri per la preparazione di dolci

100

40

22.02

Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi della voce n. 20.07:

 

 

01

—  Bevande gassate

100

40

02

—  altre

100

40

22.03

Birra a base di malto:

 

 

01

—  Birra chiara (ale) e altra birra di alta fermentazione, contenente almeno l'8 % di estratti di malto e meno di 2 % vol di alcole

100

40

09

—  altra

100

40

▼B

35.01.00

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

30 %

12 %

35.06

Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg:

 

 

01

In imballaggi per la vendita al minuto di peso netto non superiore a 1 kg

40 %

16 %

09

altri

30 %

12 %



Elenco 2

PRODOTTI NON FABBRICATI IN ISLANDA E SOGGETTI ALL’IMPORTAZIONE A DAZI DOGANALI A CARATTERE FISCALE

N. della tariffa doganale islandese

Designazione delle merci

Dazio applicato il 1o gennaio 1972

▼M18

19.02.

Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:

 

▼B

►M18  01 ◄

►M18  Polveri per la preparazione di dolci ◄

100 %

09

altre

50 %

19.03.00

Paste alimentari

60 %

▼M18

19.04

Tapioca, compresa quella di fecola di patate:

 

01

—  in imballaggi per la vendita al minuto di 5 kg o meno

20

09

—  in altri imballaggi

20

▼B

19.05.00

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili

50 %

▼M18

21.07

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

01

—  Preparazioni non alcoliche (estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande

30

03

—  Preparazioni alimentari di soccorso in appositi imballaggi e preparazioni alimentari per diabetici:

 

—  Preparazioni alimentari di soccorso, in imballaggi concepiti per questo uso

20

—  Preparazioni alimentari per diabetici, in imballaggi concepiti per questo uso

50

04

—  Dolciumi non contenenti né zucchero né cacao

100

05

—  Cereali semipreparati

50

06

—  Mais in scatola, conservati o congelati

60

—  Succhi di frutta, preparati e mescolati più di quanto specificato alla voce n. 20.07:

 

07

—  in imballaggi di 50 kg e più

50

08

—  in altri imballaggi

50

11

—  Fave di soia, preparate o in scatola

100

19

—  altri

100

▼B

22.06

Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche

20 %

▼M18

22.09

Alcoli (diversi da quelli della voce n. 22.08); liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni dette estratti concentrati per la fabbricazione di bevande:

 

10

—  Whisky

20

—  Acquaviti di vino e vinacce:

 

21

—  Cognac

20

29

—  altri

20

—  altri:

 

31

—  Etanolo, non denaturato, con gradazione alcolica inferiore a 80o

25

32

—  Acquaviti

20

33

—  Ginepro

20

34

—  Gin

20

35

—  Vodka

20

36

—  Estratti concentrati per la fabbricazione di bevande

20

39

—  altri

20

29.04

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

 

20

—  Alcoli propilici e isopropilici (propanoli)

18

30

—  Alcoli butilici (butanoli)

18

40

—  Alcoli ottilici (ottanoli)

18

60

—  altri

18

▼B

29.10.00

Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

18 %

▼M18

29.14

Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

 

10

—  Acido acetico e suoi sali

18

20

—  Esteri dell'acido acetico

18

30

—  Acido metacrilico, suoi sali e suoi esteri

18

—  altri:

 

49

—  altri

18

29.15

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi:

 

10

—  Anidride maleica

18

20

—  Anidride ftalica

18

30

—  Ortoftalati di diottile

18

40

—  Esteri dell'acido tereftalico

18

50

—  altri

18

▼B

29.16.00

Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati nitrosi

18 %

▼M18

29.35

Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:

 

10

—  Lattami

18

20

—  altri

18

▼B

29.43.00

Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42

18 %

▼M18

29.44

Antibiotici:

 

10

—  Penicilline e loro derivati

10

20

—  Streptomicine e loro derivati

10

30

—  Tetracicline e loro derivati

10

40

—  altri

10

▼B

35.05.00

Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d’amido o di fecola

25 %

38.12.00

Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell’industria tessile, nell’industria della carta, nell’industria del cuoio o in industrie simili

25 %

▼M18

38.19

Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche e delle industrie connesse (comprese quelle sonsistenti in miscele di prodotti naturali) non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

 

—  altri:

 

49

—  altri

50

39.02

Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):

 

—  Polietilene:

 

—  in forma di lastre, fogli, nastri o lamette:

 

16

—  altri

40

—  Polipropilene:

 

—  in forma di lastre, fogli, nastri o lamette:

 

24

—  altri

40

—  in altre forme, compresi cascami e rottami di lavori:

 

29

—  altri (esclusi cascami e rottami di lavori)

40

—  Polistirene e suoi copolimeri:

 

—  in forma di lastre, fogli, nastri o lamette:

 

—  Lastre:

 

37

—  altri

40

—  Cloruro di polivinile:

 

—  in forma di lastre, fogli, nastri o lamette:

 

52

—  altri

40

—  Copolimeri di cloruro di vinile e acetato di vinile:

 

—  in forma di lastre, fogli, nastri o lamette:

 

67

—  altri

40

—  Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici:

 

73

—  in forma di lastre, fogli, nastri o lamette

40

—  in altre forme, compresi cascami e rottami di lavori:

 

79

—  altri (esclusi cascami e rottami di lavori)

40

—  Acetato di polivinile:

 

89

—  altri (esclusi cascami e rottami di lavori)

40

—  altri prodotti di polimerizzazione o copolimerizzazione:

 

—  in forma di lastre, fogli, nastri o lamette:

 

94

—  altri

40

39.06

Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina

 

29

—  altri

30

▼M63

PROTOCOLLO N. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa



Articolo 1

Norme di origine applicabili

1.  
Ai fini dell'applicazione dell'accordo si applicano l'appendice I e le disposizioni pertinenti dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 1 ) («convenzione»), da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.  
Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti all'accordo.
3.  
In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le isole Faerøer, l'Unione europea, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, la prova dell'origine può essere costituita da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine.

Articolo 2

Norme di origine alternative applicabili

1.  
Fatto salvo l'articolo 1 del presente protocollo, ai fini dell'applicazione dell'accordo, anche i prodotti che acquisiscono l'origine preferenziale conformemente alle norme di origine alternative applicabili di cui all'appendice A del presente protocollo («norme transitorie») sono considerati originari dell'Unione europea o dell'Islanda.
2.  
Le norme transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della modifica della convenzione su cui sono basate le norme transitorie.

Articolo 3

Composizione delle controversie

1.  
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione o all'articolo 34 dell'appendice A del presente protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al comitato misto.
2.  
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

Articolo 4

Modifiche del protocollo

Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 5

Recesso dalla convenzione

1.  
Se l'Unione europea o l'Islanda notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'Islanda avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione dell'accordo.
2.  
Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi all'accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Islanda.

Appendice A

NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI

Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee in attesa del completamento e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione («norme» o «norme transitorie»)

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

FINALITÀ

Le presenti norme sono facoltative. Esse sono destinate a un'applicazione provvisoria in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione PEM» o «convenzione»). Le presenti norme saranno applicate bilateralmente agli scambi tra le parti contraenti che accettano di far riferimento a esse o di includerle nei loro accordi commerciali preferenziali bilaterali. Le presenti norme sono destinate a essere applicate in alternativa alle norme della convenzione che, conformemente alla convenzione, non pregiudicano i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti e in altri accordi bilaterali pertinenti tra le parti contraenti. Di conseguenza, le presenti norme non saranno obbligatorie ma facoltative. Possono essere applicate dagli operatori economici che desiderino chiedere il trattamento preferenziale in base alle presenti norme anziché in base alle norme della convenzione.

Le presenti norme non hanno lo scopo di modificare la convenzione, che rimane pienamente in applicazione tra le parti contraenti della convenzione. Le presenti norme non altereranno i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito della convenzione.



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) 

per «parte contraente applicatrice» si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti dell'accordo;

b) 

per «capitoli», «voci» e «sottovoci» si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

c) 

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

d) 

con il termine «spedizione» si intendono i prodotti:

i) 

spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure

ii) 

accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

e) 

con «autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice» si intende per l'Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea;

f) 

per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);

g) 

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» si riferisce all'impresa appaltante.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

h) 

per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;

i) 

per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

j) 

per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

k) 

per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

l) 

per «contenuto massimo di materiali non originari» si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;

m) 

per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

n) 

il termine «territori» comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di una parte;

o) 

per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice;

p) 

per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.



TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Ai fini dell'applicazione dell'accordo si considerano prodotti originari di una parte quando sono esportati nell'altra parte:

a) 

i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3;

b) 

i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1.  

Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell'altra parte:

a) 

i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b) 

le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

c) 

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) 

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) 

i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;

f) 

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

g) 

i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;

h) 

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;

i) 

i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

j) 

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

k) 

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

l) 

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

m) 

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2.  

Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a) 

che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice;

b) 

che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice;

c) 

che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i) 

appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte esportatrice o della parte importatrice oppure

ii) 

appartengono a società

— 
la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella parte esportatrice o nella parte importatrice e
— 
appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alla parte esportatrice o alla parte importatrice o a enti pubblici o a cittadini di dette parti.
3.  
Ai fini del paragrafo 2, quando la parte esportatrice o la parte importatrice è l'Unione europea, si intendono gli Stati membri dell'Unione europea.
4.  
Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati un'unica parte contraente applicatrice.

Articolo 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

1.  
Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una parte si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II per le merci in questione.
2.  
Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in una parte conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
3.  
La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

4.  
Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nella parte esportatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.
5.  
Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.
6.  
I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Articolo 5

Norma di tolleranza

1.  

In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:

a) 

il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

b) 

il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.

2.  
Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.
3.  
I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.  

Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) 

le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) 

la scomposizione e la composizione di confezioni;

c) 

il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) 

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) 

le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) 

la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;

g) 

le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;

h) 

la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) 

l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j) 

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);

k) 

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l) 

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) 

la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;

n) 

la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

o) 

la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;

p) 

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

q) 

la macellazione degli animali;

r) 

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).

2.  
Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte esportatrice su quel prodotto.

Articolo 7

Cumulo dell'origine

1.  
Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari della parte esportatrice quando sono esportati nell'altra parte i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2.  
Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della parte esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice è considerato originario della parte esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti applicatrici. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della parte contraente applicatrice che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella parte esportatrice.
3.  
Fatto salvo l'articolo 2 con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.
4.  
Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le parti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte importatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.

Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.

5.  
Le parti possono decidere unilateralmente di estendere l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63. La parte che decide tale estensione ne dà notifica all'altra parte e informa la Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.
6.  
Ai fini del cumulo ai sensi dei paragrafi da 3 a 5 del presente articolo i prodotti originari sono considerati originari della parte esportatrice solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6.
7.  
I prodotti originari delle parti contraenti applicatrici di cui al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella parte esportatrice conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altre parti contraenti applicatrici.

Articolo 8

Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

1.  

Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:

a) 

un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente applicatrice di destinazione; e

b) 

le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo.

2.  
Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in una pubblicazione ufficiale dell'Islanda, secondo le rispettive procedure.

Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.

Le parti comunicano alla Commissione europea i dettagli dei pertinenti accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici che comprendono tali norme, incluse le relative date di entrata in vigore.

3.  
La prova dell'origine include la dicitura in inglese «CUMULATION APPLIED WITH (nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i in inglese)» se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7.

Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.

4.  
Le parti possono decidere, per i prodotti esportati verso di esse che hanno ottenuto il carattere originario nella parte esportatrice mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7, di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui al paragrafo 3 del presente articolo ( 2 ).

Le parti notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

1.  

L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:

a) 

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) 

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare il presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2.  
Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
3.  
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) 

energia e combustibile;

b) 

impianti e attrezzature;

c) 

macchine e utensili;

d) 

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 12

Separazione contabile

1.  
Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.
2.  
Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.
3.  
Le parti possono chiedere che l'applicazione della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e monitorano l'uso che viene fatto dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio in qualsiasi modo o non soddisfi una delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti «originari della parte esportatrice» più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte esportatrice.

4.  

Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 emette prove dell'origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari della parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti



TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio di territorialità

1.  
Le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella parte interessata.
2.  

I prodotti originari esportati da una parte verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) 

che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati e

b) 

che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3.  

L'acquisizione del carattere originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:

a) 

tali materiali siano interamente ottenuti nella parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e

b) 

si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i) 

i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e

ii) 

il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte esportatrice con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.

4.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della parte esportatrice. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale parte con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5.  
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della parte esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.
6.  
I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5.
7.  
Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della parte esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 14

Non modificazione

1.  
Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e dichiarati per l'importazione in una parte a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2.  
Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito.
3.  
Fatto salvo il titolo V della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento.
4.  

In caso di dubbio la parte importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:

a) 

documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;

b) 

prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;

c) 

un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure

d) 

qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Articolo 15

Esposizioni

1.  

I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, dell'accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) 

un esportatore ha inviato i prodotti da una parte verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) 

l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario in un'altra parte;

c) 

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e

d) 

dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.  
Alle autorità doganali della parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V della presente appendice, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3.  

Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.



TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16

Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

1.  
I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari di una parte, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V della presente appendice, non sono soggetti, nella parte esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella parte esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3.  
L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi tra le parti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o 5.



TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

1.  

I prodotti originari di una delle parti importati nell'altra parte beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

a) 

un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice;

b) 

nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione («dichiarazione di origine») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III della presente appendice.

2.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3.  
Fatto salvo il paragrafo 1, le parti possono concordare che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione delle parti.

L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da una o più parti contraenti applicatrici non osta all'uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.

4.  
Ai fini del paragrafo 1, le parti possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
5.  
Ai fini dell'articolo 7, se si applica l'articolo 8, paragrafo 4, l'esportatore stabilito in una parte contraente applicatrice che rilascia o chiede una prova dell'origine sulla base di un'altra prova dell'origine che beneficia di una deroga all'obbligo di includere la dicitura come altrimenti richiesto dall'articolo 8, paragrafo 3, adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte e deve essere pronta a presentare tutti i documenti pertinenti alle autorità doganali.

Articolo 18

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1.  

La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a) 

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, oppure

b) 

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000  EUR.

2.  
La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari di una parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3.  
L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
4.  
La dichiarazione di origine dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5.  
Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché egli consegni alle autorità doganali della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6.  
La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente («dichiarazione di origine a posteriori»), purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore della parte esportatrice dei prodotti.

Articolo 19

Esportatore autorizzato

1.  
Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte («esportatore autorizzato») a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.
2.  
L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
3.  
Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.
4.  
Le autorità doganali verificano il corretto uso dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione se l'esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.

Articolo 20

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.  
Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2.  
A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV della presente appendice. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3.  
Il certificato di circolazione EUR.1 include nella casella 7 la dicitura in inglese «TRANSITIONAL RULES».
4.  
L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
5.  
Un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6.  
Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
7.  
La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato.
8.  
Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 21

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1.  

In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) 

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

b) 

viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;

c) 

la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;

d) 

è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo; l'esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo; oppure

e) 

è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all'importazione in un'altra parte contraente applicatrice.

2.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3.  
Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4.  
In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY».
5.  
La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.  
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2.  
In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, il duplicato rilasciato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve recare la seguente dicitura in inglese: «DUPLICATE».
3.  
La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4.  
Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1.  
La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte esportatrice e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.
2.  
Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3.  
Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Zone franche

1.  
Le parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.
2.  
In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte contraente applicatrice importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme al presente protocollo.

Articolo 25

Requisiti per l'importazione

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 , per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1.  
Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2.  

Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) 

le importazioni presentano un carattere occasionale;

b) 

le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

c) 

per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.

3.  
Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200  EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Discordanze ed errori formali

1.  
La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2.  
In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

Articolo 29

Dichiarazione del fornitore

1.  
Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da un'altra parte contraente applicatrice, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale a norma dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2.  
La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in una parte contraente applicatrice al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della parte esportatrice e soddisfino gli altri obblighi del presente protocollo.
3.  
Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4.  
Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in una parte contraente applicatrice rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
5.  
Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue dell'accordo, conformemente al diritto interno della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6.  
Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1.  
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali delle parti equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2.  
Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
3.  
Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.
4.  
Una parte può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Una parte può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5.  

Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato misto su richiesta di una delle parti. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.



TITOLO VI

PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

Articolo 31

Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1.  
Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell'origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.
2.  
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.  

Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:

a) 

una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) 

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno;

c) 

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte interessata, compilati o rilasciati in tale parte, conformemente al diritto interno;

d) 

dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti in conformità del presente protocollo;

e) 

prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.

4.  
Le autorità doganali della parte esportatrice che rilasciano certificati di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
5.  
Le autorità doganali della parte importatrice devono conservare per almeno tre anni le dichiarazioni di origine e i certificati di circolazione EUR.1 loro presentati.
6.  
Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti contraenti applicatrici i materiali utilizzati, compilate in tale parte, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dal presente protocollo.

Articolo 32

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.



TITOLO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Notifica e cooperazione

1.  
Le autorità doganali delle parti si comunicano a vicenda il fac-simile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, con i modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.
2.  
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 34

Controllo delle prove dell'origine

1.  
Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2.  
Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3.  
Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4.  
Qualora le autorità doganali della parte importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5.  
I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle parti e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6.  
Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 35

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1.  
Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2.  
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della parte di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.  
Il controllo viene effettuato dall'autorità doganale della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o a ogni altro controllo che ritenga utile.
4.  
I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Articolo 36

Sanzioni

Ciascuna parte prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.



TITOLO VIII

APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A

Articolo 37

Spazio economico europeo

Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia («parti contraenti del SEE») se esportate rispettivamente dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia in una parte contraente applicatrice, a condizione che gli accordi di libero scambio che si avvalgono del presente protocollo siano applicabili tra la parte contraente applicatrice importatrice e le parti contraenti del SEE.

Articolo 38

Liechtenstein

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

Articolo 39

Repubblica di San Marino

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.

Articolo 40

Principato di Andorra

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.

Articolo 41

Ceuta e Melilla

1.  
Ai fini del presente protocollo, il termine «Unione europea» non comprende Ceuta e Melilla.
2.  
I prodotti originari dell'Islanda importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli adattamenti ai trattati ( 3 ). L'Islanda riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal pertinente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.
3.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'allegato V.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1 —    Introduzione generale

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del titolo II della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

a) 

attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;

b) 

a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;

c) 

deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;

d) 

la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 —    Struttura dell'elenco

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»: ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.

2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «oppure», l'esportatore può scegliere quale applicare.

Nota 3 —    Esempi di applicazione delle norme

3.1. L'articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte.

3.2. In conformità dell'articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.

Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che «i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso», l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.

3.6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4 —    Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di tale parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.

4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 —    Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

5.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .

5.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

5.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .

5.5. Per «stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.

5.6. Per «stampa (operazione indipendente)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Nota 6 —    Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti

6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).

6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

— 
seta;
— 
lana;
— 
peli grossolani di animali;
— 
peli fini di animali;
— 
crine di cavallo;
— 
cotone;
— 
carta e materiali per la produzione della carta;
— 
lino;
— 
canapa;
— 
iuta e altre fibre tessili liberiane;
— 
sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
— 
cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
— 
filamenti sintetici di polipropilene;
— 
filamenti sintetici di poliestere;
— 
filamenti sintetici di poliammide;
— 
filamenti sintetici di poliacrilonitrile;
— 
filamenti sintetici di poliimmide;
— 
filamenti sintetici di politetrafluoroetilene;
— 
filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene;
— 
filamenti sintetici di cloruro di polivinile;
— 
altri filamenti sintetici;
— 
filamenti artificiali di viscosa;
— 
altri filamenti artificiali;
— 
filamenti conduttori elettrici;
— 
fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
— 
fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
— 
altre fibre sintetiche in fiocco;
— 
fibre artificiali in fiocco di viscosa;
— 
altre fibre artificiali in fiocco;
— 
filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
— 
prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
— 
altri prodotti della voce 5605 ;
— 
fibre di vetro;
— 
fibre di metallo;
— 
fibre minerali.

6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 —    Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

7.1. Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 —    Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27

8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex  27 07 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:

a) 

distillazione sotto vuoto;

b) 

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) 

cracking;

d) 

reforming;

e) 

estrazione mediante solventi selettivi;

f) 

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) 

polimerizzazione;

h) 

alchilazione;

i) 

isomerizzazione.

8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) 

distillazione sotto vuoto;

b) 

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) 

cracking;

d) 

reforming;

e) 

estrazione mediante solventi selettivi;

f) 

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) 

polimerizzazione;

h) 

alchilazione;

i) 

isomerizzazione;

j) 

solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k) 

solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l) 

solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex  27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

m) 

solo per gli oli combustibili della voce ex  27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;

n) 

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex  27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;

o) 

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex  27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3. Ai fini delle voci ex  27 07 e 2713 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Nota 9 —    Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti

9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una parte con colture cellulari sono considerati originari di tale parte. Si definisce «coltura cellulare» la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (per esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.

9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301 ), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte. La «fermentazione» è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.

9.3. Le seguenti operazioni di trasformazione sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301 ), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):

— 
Reazione chimica: per «reazione chimica» si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del «numero CAS».
Ai fini dell'origine non vanno presi in considerazione i processi seguenti: a) dissoluzione in acqua o in altri solventi; b) eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; oppure c) aggiunta o eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l'origine.
— 
Miscele e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Depurazione: la depurazione deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine a condizione che essa avvenga nel territorio di una o di entrambe le parti, soddisfacendo uno dei seguenti criteri:
a) 

la depurazione di un prodotto comporta l'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti; oppure

b) 

la riduzione o l'eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:

i) 

sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;

ii) 

prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;

iii) 

elementi e componenti per l'uso in microelettronica;

iv) 

usi ottici specializzati;

v) 

uso biotecnico (per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);

vi) 

vettori usati in processi di separazione; oppure

vii) 

usi di tipo nucleare.

— 
Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. La produzione di materiali standard è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Separazione di isomeri: l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un'operazione che conferisce l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO



Voce SA

Designazione del prodotto

Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute

capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 0511 91

Uova e lattimi di pesce, non commestibili

Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti

capitolo 6

Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 8

Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti

capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701 , 0714 , 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 13

Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex  13 02

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

capitolo 14

Materie vegetali da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 1504 a 1506

Grassi e oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

1509 e 1510

Olio d'oliva e sue frazioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

ex  15 12

Oli di girasole e loro frazioni:

 

— per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

— altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

ex  15 16

Grassi e oli di pesci e loro frazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1520

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:

 

— maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

oppure

— il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 18

Cacao e sue preparazioni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex  18 06

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

oppure

— il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

— estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

— il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2002 e 2003

Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

2006

Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex  20 08

Prodotti diversi da:

— frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

— burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

— altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2103

— preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

— farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

2105

Gelati, anche contenenti cacao

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale

e

— il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2207 e 2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, escluse:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti,

— il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale,

— il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale, e

— il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti

ex  24 02

Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19 , in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

ex  24 03

Prodotti destinati a essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  25 19

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  27 07

Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 01

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 02

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 05

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 30

Prodotti farmaceutici

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 31

Concimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 11

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

 

— additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3824 99 ed ex 3826 00

Biodiesel

Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento

capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  40 12

Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  43 02

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

 

— tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

 

— altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

ex capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  44 07

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex  44 08

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da 4410 a ex  44 13

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

ex  44 15

Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex  44 18

— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

 

— Liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

ex  44 21

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 50

Seta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  50 03

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

da 5004 a ex  50 06

Filati di seta e filati di cascami di seta

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura

oppure

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 a 5207

Filati di cotone

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali;

filati di carta

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

— feltri all'ago

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto.

Tuttavia:

— il filato di polipropilene della voce 5402 ,

— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali

 

— altri

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto

oppure

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

 

da 5603 11 a 5603 14

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da:

— filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio

oppure

— sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale,

in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

da 5603 91 a 5603 94

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da:

— fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio

e/o

— filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale,

in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

— altri

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme al gimping

oppure

filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche

oppure

floccaggio insieme alla tintura

capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 (2)

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua

oppure

«tufting» insieme alla tintura o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

 (2)

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

«tufting» insieme alla tintura o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Tessitura

 

— altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

 (2)

Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

 

— altri

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

— tessuti a maglia

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia insieme alla gommatura

oppure

gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

 

— altri

Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto

oppure

gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

— reticelle a incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 60

Stoffe a maglia

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia

oppure

torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 61

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:

 

— ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

 (2) (3)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

— altri

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione

ex capitolo 62

Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

ex  62 02 , ex  62 04 , ex  62 06 , ex  62 09 ed ex  62 11

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  62 10 ed ex  62 16

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

ex  62 12

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

 (2) (3)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

— ricamati

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

confezione, compreso il taglio del tessuto

preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

 

— altri

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

 

 

— ricamati

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

 

— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

 

— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

 

— altri

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

— in feltro, non tessuti

 (2)

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

 

— altri:

 

 

--  ricamati

 (2) (3)

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

--  altri

 (2) (3)

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

— non tessuti

 (2) (3)

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

 

— altri

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

ex capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 65

Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti;

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  71 02 , ex  71 03 ed ex  71 04

Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 o

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o

fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

— greggi

— semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

ex  71 07 , ex  71 09 ed ex  71 11

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7208 a 7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

da 7213 a 7216

Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

7218 91 e 7218 99

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7219 a 7222

Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

7224 90

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7225 a 7228

Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  73 01

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224

ex  73 07

Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati.

ex  73 15

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7408

Fili di rame

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

7602

Cascami e avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  76 16

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8430

Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti:

Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444 a 8447

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

Telai per tessitura

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8456 a 8465

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

Torni che operano con asportazione di metallo

Macchine

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8470 a 8472

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni

Altre macchine e apparecchi per ufficio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8501 a 8502

Motori e generatori elettrici

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519 , 8521

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8525 a 8528

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8535 a 8537

Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8542 31 a 8542 39

Circuiti integrati monolitici

Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8544 a 8548

Fili, cavi, e altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8708

Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001 50

Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni:

— finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali

— rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 91

Orologeria

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 93

Armi e munizioni e loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 96

Lavori diversi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(1)   

Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.

(2)   

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

(3)   

Cfr. la nota introduttiva 7.

(4)   

Cfr. la nota introduttiva 9.

ALLEGATO III

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Tuttavia, le note a piè pagina non devono essere riprodotte.

Versione albanese

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … ( 4 )) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale …. ( 5 ) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Versione araba

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Versione bosniaca

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (4) ) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (5)  preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №… (4) ), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (5)  преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (4) ) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (5)  preferencijalnogpodrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (4) ) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v … (5) .

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (4) ) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (5)  i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (4) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … (5)  oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (4) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (5)  preferential origin according to the transitional rules of origin.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (4) ) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt … (5)  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione faroese

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (4) ) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (5)  sambært skiftisreglunum um uppruna.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (4) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (5)  alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (4) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (5)  selon les règles d'origine transitoires.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (4) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (5)  Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Versione georgiana

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Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (4) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (5)  σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Versione ebraica

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Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (4) ) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális … (5)  származásúak.

Versione islandese

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. … (4) ), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … (5)  uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (4) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (5)  conformemente alle norme di origine transitorie.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (4) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir … (5)  preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Versione lituana

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. … (4) ) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi … (5)  lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Versione macedone

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (4) ) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со …. (5)  преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (4) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b'mod ċar, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (5)  skont ir-regoli ta' oriġini tranżitorji.

Versione montenegrina

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (4) ) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (5)  преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (4) ) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (5)  preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Versione norvegese

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr … (4) ) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse (5) .

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (4) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (5)  preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o… (4) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (5)  de acordo com as regras de origem transitórias.

Versione rumena

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. … (4) ) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială … (5)  în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Versione serba

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (4) ) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (5)  преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br… (4) ) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi … (5)  preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (4) ) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v … (5) .

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (4) ), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (5)  poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o… (4) ) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial… (5)  con arreglo a las normas de origen transitorias.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (4) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … (5)  ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Versione turca

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: … (4) ), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre … (5)  tercihli menșeli olduğunu beyan eder.

Versione ucraina

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № … (4) ) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має … (5)  преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

(Luogo e data) ( 6 )

(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) ( 7 )

ALLEGATO IV

FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1E DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1

ISTRUZIONI PER LA STAMPA

1. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità pubbliche delle parti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI



1.  Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1

N° A

000.000

Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo

 

2.  Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

e

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3.  Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

 

4.  Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5.  Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6.  Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)

7.  Osservazioni

8.  Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli (1) ; designazione delle merci

9.  Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)

10.  Fatture

(indicazione facoltativa)

11.  VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento di esportazione (2)

Modulo… N…

del…

Ufficio doganale…

Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato …

Luogo e data…

(Firma)

Timbro

12.  DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato.

Luogo e data…

(Firma)

(1)   

Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».

(2)   

Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.



13.  RICHIESTA DI VERIFICA da inviare a:

14.  ESITO DELLA VERIFICA

 

La verifica effettuata ha permesso di constatare che il presente certificato (1)

□  è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.

□  non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. le osservazioni allegate).

È richiesta la verifica dell'autenticità e della regolarità del presente certificato

 

Luogo e data

Timbro

(Firma)

Luogo e data

Timbro

(Firma)

(1)   

Contrassegnare con una X la casella appropriata

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI



1.  Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1

N° A

000.000

 

Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo

 

2.  Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

e

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3.  Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

 

4.  Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5.  Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6.  Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)

7.  Osservazioni

8.  Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli (1) ; designazione delle merci

9.  Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)

10.  Fatture

(indicazione facoltativa)

(1)   

Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare a tali condizioni:

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ( 8 ):

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

(Luogo e data)

(Firma)

ALLEGATO V

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA

Articolo unico

1.  

Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 della presente appendice, si considerano:

1) 

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) 

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) 

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione che:

i) 

tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure

ii) 

tali prodotti siano originari dell'Islanda o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice;

2) 

prodotti originari dell'Islanda:

a) 

i prodotti interamente ottenuti in Islanda;

b) 

i prodotti ottenuti in Islanda nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti in Islanda, a condizione che:

i) 

tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure

ii) 

tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice.

2.  
Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3.  
L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato inserisce il nome della parte esportatrice e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l'indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione di origine.
4.  
Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

1. 

per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:



Designazione delle merci fornite (1)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (2)

Valore dei materiali non originari utilizzati (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

(1)   

Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.


Esempio


Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(2)   

Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.


Esempi


La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.


Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(3)   

Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].


Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

2. 

tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];

3. 

le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13 della presente appendice, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:



Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di

[indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1)

 

 

 

 

 

 

 

(Luogo e data)

 

 

 

 

 

 

 

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(1)   

Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a ( 9 ) … dichiaro che:

1. 

per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:



Designazione delle merci fornite (1)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (2)

Valore dei materiali non originari utilizzati (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

(1)   

Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.


Esempio


Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(2)   

Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.


Esempi


La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.


Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(3)   

Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].


Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

2. 

tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della parte contraente applicatrice interessata];

3. 

le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'appendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:



Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1)

 

 

 

 

 

 

(1)   

Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da…

a… ( 10 )

Mi impegno a informare … (9) immediatamente la dichiarazione non sia più valida



 

(Luogo e data)

 

 

 

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

▼B

PROTOCOLLO N. 4

relativo alle restrizioni quantitative che l’Islanda può mantenere

1. In deroga all’articolo 13 dell’accordo l’Islanda può mantenere delle restrizioni quantitative per quanto riguarda i seguenti prodotti:

a) 



N. della Nomenclatura di Bruxelles

Designazione delle merci

27.09

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

ex 27.10

Petrolio parzialmente raffinato, compresi gli oli greggi che hanno subito una distillazione primaria (topping)

ex 27.10

Essenza di petrolio, ad esclusione delle essenze per aeronavi

ex 27.10

Oli da gas, oli combustibili per usi domestici e olio combustibile leggero

ex 27.10

Oli combustibili pesanti

b) 

▼M18



Nomenclatura del CCD

Designazione delle merci

ex 96.01

Scope e scopine in mazzi legati, anche con manico; oggetti di spazzolificio (spazzole e spazzolini, scope-spazzole, pennelli e simili), comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; teste preparate per oggetti di spazzolificio; rulli per dipingere; raschini di gomma o di altre simili materie flessibili:

 

—  Oggetti di spazzolificio (escluse le scope e gli scopini in mazzi legati, anche con manico, le spazzole costituenti elementi di macchine, i rulli per dipingere; i raschini di gomma o di altre simili materie flessibili, i pennelli per pittori e gli spazzolini da denti)

▼B

2. Le restrizioni quantitative per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a) sono applicate in modo da permettere agli esportatori della Comunità la possibilità di entrare in concorrenza per una parte ragionevole del mercato islandese, con altri fornitori a condizioni uguali ed eque, tenuto conto dello sviluppo degli scambi.

PROTOCOLLO N. 5

relativo a talune disposizioni particolari concernenti l’Irlanda

In deroga all’articolo 13 dell’accordo sono applicabili nei confronti dell’Islanda le misure previste ai paragrafi 1 e 2 del protocollo n. 6 e all’articolo 1 del protocollo n. 7 dell’«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» ►M7  ————— ◄ , concernente rispettivamente talune restrizioni quantitative che riguardano l’Irlanda e l’importazione di autoveicoli e l’industria del montaggio in Irlanda.

PROTOCOLLO N. 6

relativo alle disposizioni particolari applicabili all’importazione nella Comunità di taluni prodotti della pesca



Articolo 1

1.  

Per quanto riguarda i prodotti in appresso elencati, originari dell’Islanda,

— 
non è istituito alcun nuovo dazio doganale negli scambi tra la Comunità e l’Islanda,
— 
l’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, dell’accordo si applica alle importazioni nella Comunità nella sua composizione originaria, in Irlanda e nel Regno Unito. Tuttavia la data della prima riduzione tariffaria è il 1o luglio 1973, anziché il 1o aprile 1973.



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci.

02.04

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:

C.  altre:

ex I.  Carni di balena e di foca; cosce di rane:

— carni di balena

03.01

Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:

B.  di mare:

II.  Filetti:

b)  congelati

C.  Fegati, uova e lattimi

03.02

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicazione:

C.  Fegati, uova e lattimi

03.03

Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia) freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:

A.  Crostacei:

IV.  Gamberetti:

a)  Pendalidi sp.p.

15.04

Grassi ed oli di pesce e di mammiferi marini, anche raffinati

ex 15.12

Oli e grassi animali o vegetali, parzialmente o totalmente idrogenati, e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati:

— Oli e grassi di pesce e di mammiferi marini

▼M11

16.04

Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:

A.  Caviale e succedanei del caviale

C.  Aringhe:

I.  Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (panati), congelati

G.  altri:

I.  Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (panati), congelati

▼B

16.05

Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati

23.01

Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli

L’esenzione dai dazi all’importazione per i filetti di pesci congelati è valida solo se l’Islanda rispetta i prezzi di riferimento stabiliti dalla Comunità, nonché le misure da questa adottate in applicazione dell’articolo 25 bis del regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970 modificato da ultimo dall’«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» per evitare l’instabilità dei prezzi e la disparità delle condizioni di concorrenza tra i pesci congelati a bordo e quelli congelati a terra, nonché per ovviare alle difficoltà che potrebbero sorgere per quanto riguarda l’equilibrio dell’approvvigionamento.

2.  

I dazi doganali all’importazione nella Comunità per i prodotti seguenti, originari dell’Islanda:



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

03.01

Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:

B.  di mare:

I.  interi, decapitati o in pezzi

f)  Sebasti (Sebastes marinus)

h)  Merluzzo (Gadus morrhua o gadus callarias)

ij)  Liquos neri (Pollachius virens o Gadus virens)

k)  Eglefini

sono portati ai livelli seguenti:

Per i prodotti di cui alla sottovoce n. 03.01 B I f:



Calendario

Aliquote applicabili all’importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda

Aliquote applicabili all’importazione nel Regno Unito

Aliquote applicabili all’importazione in Danimarca ►M7  — ◄

1o luglio 1973

6

8

0

1o gennaio 1974

5

6

0

1o gennaio 1975

4

4

0

1o gennaio 1976

2

2

2

Per i prodotti di cui alle sottovoci nn. 03.01 B I h, ij, k:



Calendario

Aliquote applicabili all’importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda

Aliquote applicabili all’importazione nel Regno Unito

Aliquote applicabili all’importazione in Danimarca ►M7  — ◄

1o luglio 1973

12

9

0

1o gennaio 1974

9

7

0

1o gennaio 1975

6

5

0

1o gennaio 1976

3,7

3,7

3,7

I prezzi di riferimento stabiliti nella Comunità per l’importazione di questi prodotti restano applicabili.

3.  

I dazi all’importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari d’Islanda:



N. della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

▼M11

16.04

Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:

C.  Aringhe:

II.  altre

ex G.  altri:

II.  non nominati, ad eccezione delle conserve di merluzzo carbonaro affumicato

▼B

sono portati ai seguenti livelli:



Calendario

Aliquote applicabili all’importazione nella Comunità nella sua composizione originaria

Aliquote applicabili all’importazione in Irlanda

Aliquote applicabili all’importazione in Danimarca ►M7  — ◄ e nel Regno Unito

1o luglio 1973

18

38

0

1o gennaio 1974

16

31

4

1o gennaio 1975

14

24

6

1o gennaio 1976

12

17

8

1o gennaio 1977

10

10

10

Articolo 2

1.  
La Comunità si riserva di non applicare le disposizioni del presente protocollo nel caso che non si sia trovata una soluzione soddisfacente per gli Stati membri della Comunità e l’Islanda per le difficoltà economiche derivanti dalle misure adottate dall’Islanda in materia di diritto di pesca.

La Comunità notifica all’Islanda, non appena le circostanze le consentano e al più il 1o aprile 1973, la sua decisione in materia.

2.  
Se, solo dopo tale data, si riesce a trovare una soluzione soddisfacente, la Comunità può, a condizione di informarne l’Islanda, differire la decisione riguardante l’applicazione del presente protocollo.

Non appena questa decisione è presa, la Comunità la notifica all’Islanda.

3.  
In caso di applicazione del presente protocollo posteriore al 1o luglio 1973, la Comunità apporta le modificazioni eventualmente necessarie ai calendari previsti dall’articolo 1.

Articolo 3

Senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 37 dell’accordo, l’Islanda si riserva di differire il deposito dei suoi strumenti di ratifica in funzione dell’applicazione dell’articolo 2.

▼M43

PROTOCOLLO N. 7

relativo alla soppressione di alcune restrizioni quantitative alle esportazioni



Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle esportazioni in Islanda dei prodotti qui di seguito elencati sono soppresse al più tardi alle date indicate.



Sistema armonizzato Voce n.

Designazione delle merci

Data della soppressione

74.04

Cascami e avanzi di rame

1o.1.1992

ex 44.01

Legna da ardere, di conifere e trucioli di legno di abete e di pino

1o.1.1993

ex 44.03

Legno grezzo, anche scortecciato oppure semplicemente sgrossato:

— altri, escluso il legno di pioppo

1o.1.1993

Legno squadrato anche parzialmente, ma non lavorato:

— altri, escluso il legno di pioppo

1o.1.1993

ex 44.07

Legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, ma non ulteriormente lavorato, di spessore superiore a 6 mm:

— di legno di conifere, escluse le tavolette destinate alla fabbricazione di scatole, setacci e simili

1o.1.1993

ex 41.01

Pelli gregge di bovini, di peso unitario inferiore a 6 kg

1o.1.1992

ex 41.02

Pelli gregge di ovini e di agnelli

1o.1.1992

ex 41.03

Pelli gregge di caprini e di capretti

1o.1.1992

ex 43.01

Pelli da pellicceria gregge di coniglio

1o.1.1992

▼M59

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda a seguito dell’adesione all’Unione europea della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia



LA COMUNITÀ EUROPEA, da una parte, e

LA REPUBBLICA D’ISLANDA dall’altra,

VISTO l’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in appresso denominato «l’accordo»,

VISTA l’adesione all’Unione europea della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, avvenuta il 1° gennaio 1995,

CONSIDERANDO che, al fine di mantenere i flussi commerciali tra l’Islanda, da una parte, e i nuovi Stati membri, dall’altra, occorre adeguare il regime applicabile al commercio di prodotti della pesca tra l’Islanda e la Comunità;

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti da apportare all’accordo a seguito dell’adesione all’Unione europea della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia E DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:



Articolo 1

I testi dell’accordo, degli allegati e dei protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché dell’atto finale e delle dichiarazioni ad esso allegate sono tradotti in finnico e in svedese e fanno fede come i testi originali. La commissione mista approva i testi in finnico e in svedese.

Articolo 2

Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti della pesca originari dell’Islanda figurano nell’allegato del presente protocollo.

Articolo 3

L’allegato del presente protocollo ne costituisce parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.

Articolo 4

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° dicembre 1995, a condizione che le parti contraenti si siano notificate a vicenda entro tale data l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Scaduta tale data, il protocollo entra in vigore il giorno successivo a detta notifica. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in danese, finnico, francese, greco, inglese, islandese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese, tedesco, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el veintiséis de enero de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende januar nittenhundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Januar neunzehnhundertsechsundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Ιανουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of January in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei gennaio millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste januari negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Janeiro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä tammikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Utfärdat i Bryssel den tjugosjätte januari nittonhundranittiosex.

Gjört í Brussel hinn 26. janúar 1996.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands

signatory

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 2

(Prodotti originari dell’Islanda per i quali la Comunità concede contingenti tariffari)



 

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente (tonnellate)

1

0302 12 00

Salmoni, freschi o refrigerati

50

0304 10 13

Filetti di salmoni, freschi o refrigerati

0304 20 13

Filetti di salmoni, congelati

2

0302 23 00

Sogliole, fresche o refrigerate

250

0302 29 10

Rombi gialli, freschi o refrigerati

0302 29 90

Altri pesci di forma appiattita, freschi o refrigerati

0302 69 85

Melù o potassoli, freschi o refrigerati

0303 32 00

Passere di mare, congelate

0303 79 96

Altri pesci di mare, congelati

0304 10 19

Filetti di altri pesci di acqua dolce, freschi o refrigerati

0304 10 33

Filetti di merluzzi carbonari, freschi o refrigerati

0304 10 35

Filetti di scorfani del Nord o sebasti, freschi o refrigerati

ex 0304 10 38

Filetti di altri pesci di mare, freschi o refrigerati

0304 10 98

Carne di altri pesci di mare, fresca o refrigerata

0304 20 19

Filetti di altri pesci di acqua dolce, congelati

0304 90 35

Carne congelata di merluzzi della specie Gadus macrocephalus

0304 90 38

Carne congelata di merluzzi della specie Gadus morhua

0304 90 39

Carne congelata di Gadus ogac e di pesci della specie Boreogadus saida

0304 90 41

Carne congelata di merluzzi carbonari

0304 90 47

Carne congelata di naselli del genere Merluccius

0304 90 59

Carne congelata di melù o potassoli

ex 0304 90 97

Carne congelata di altri pesci di mare, esclusi gli sgombri

3

0305 61 00

Aringhe, salate ma non secche né affumicate e aringhe in salamoia

1 750

4

0306 19 30

Scampi, congelati

50

5

1604 12 91

Altre preparazioni e conserve di aringhe, in recipienti ermeticamente chiusi

2 400

1604 12 99

Altre preparazioni e conserve di aringhe, altre

6

1604 19 98

Altre preparazioni e conserve di pesci, interi o in pezzi

50

ex 1604 20 90

Preparazioni e conserve di carne di altri pesci, tranne le aringhe e gli sgombri

I contingenti tariffari sopra indicati di applicano dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per il quantitativo indicato per ciascun gruppo di prodotti, le importazioni nella Comunità originarie dell’Islanda possono essere immesse in libera circolazione con un dazio all’importazione pari allo 0 %.

▼B

ATTO FINALE



I rappresentanti

DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

e

DELLA REPUBBLICA D’ISLANDA,

riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue,

per la firma dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda,

hanno, al momento della firma di questo accordo,



preso atto delle seguenti dichiarazioni, allegate al presente atto:

1. 

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all’articolo 23, paragrafo 1 dell’accordo;

2. 

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all’applicazione regionale di talune disposizioni dell’accordo.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

▼M7 —————

▼B

Gjört í Bruxelles, tuttugasta og annan dag júlímánaðar nítjánhundruð sjötíu og tvö

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

▼M7 —————

▼B

signatory

signatory

signatory

Fyrir hönd Lýðveldisins Íslands

signatory

DICHIARAZIONE

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all’articolo 23, paragrafo 1 dell’accordo

La Comunità economica europea dichiara che, nel quadro dell’attuazione autonoma dell’articolo 23, paragrafo 1, dell’accordo che incombe alle Parti contraenti, essa valuterà le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall’applicazione delle norme degli articoli 85, 86, 90 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all’applicazione regionale di talune disposizioni dell’accordo

La Comunità economica europea dichiara che l’applicazione delle misure che essa potrebbe adottare in virtù degli articoli 23, 24, 25 e 26 dell’accordo, secondo la procedura e le modalità dell’articolo 27, ovvero in virtù dell’articolo 28, potrà essere, in virtù delle sue norme proprie, limitata ad una delle sue regioni.



( 1 ) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

( 2 ) Le parti concordano di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

( 3 ) GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23.

( 4 ) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

( 5 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla «CM».

( 6 ) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento.

( 7 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

( 8 ) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.

( 9 ) Nome e indirizzo del cliente.

( 10 ) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi. qualora..