01972A0722(05) — IT — 01.09.2021 — 003.001
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ACCORDO tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda (GU L 301 del 31.12.1972, pag. 2) |
Modificato da:
ACCORDO
tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda
LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
da un lato,
LA REPUBBLICA D’ISLANDA,
dall’altro,
DESIDEROSE di consolidare e di estendere, in occasione dell’ allargamento della Comunità economica europea, le relazioni economiche esistenti tra la Comunità e l’Islanda e di assicurare, nel rispetto di condizioni eque di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio, allo scopo di contribuire all’opera della costruzione europea,
RISOLUTE pertanto ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,
DICHIARANDOSI pronte ad esaminare, in funzione di tutti gli elementi di valutazione ed in particolare dell’evoluzione della Comunità, la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni, quando si riveli utile estenderle, nell’interesse delle loro economie, a settori non contemplati dal presente accordo,
HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali,
DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:
Articolo 1
Il presente accordo ha lo scopo di:
promuovere, mediante l’espansione degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda e di favorire in tal modo nella Comunità e in Islanda il progresso dell’attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l’aumento della produttività e la stabilità finanziaria,
assicurare condizioni eque di concorrenza negli scambi tra le Parti contraenti,
contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso ed all’espansione del commercio mondiale.
Articolo 2
L’accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e dell’Islanda:
compresi nei capitoli da 25 a 99 della Nomenclatura di Bruxelles, esclusi i prodotti di cui all’allegato I;
compresi nei protocolli n. 2 e n. 6, tenuto conto delle modalità particolari ivi previste.
Articolo 3
La Comunità nella sua composizione originaria e l’Irlanda sopprimono gradualmente i dazi doganali all’importazione secondo il calendario seguente:
Se, dopo il 1o gennaio 1972, si rendono applicabili delle riduzioni di dazi, derivanti dagli accordi tariffari conclusi al termine della conferenza per i negoziati commerciali di Ginevra (1964/1967), i dazi così ridotti si sostituiscono ai dazi di base di cui al paragrafo 1.
Con riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell’articolo 39, paragrafo 5 dell’«atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» ►M7 ————— ◄ , per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, il presente articolo ed ►M7 i protocolli nn. 1 e 2 ◄ sono applicati, arrotondando al quarto decimale.
Articolo 4
Dazi di base |
2 |
4 |
5 |
10 |
12 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
50 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
90 |
100 |
1o aprile 1973 |
2 |
4 |
4 |
7 |
8 |
11 |
14 |
18 |
21 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
55 |
65 |
70 |
1o gennaio 1974 |
0 |
3 |
3 |
6 |
7 |
9 |
12 |
15 |
18 |
21 |
24 |
30 |
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40 |
40 |
45 |
50 |
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60 |
1o gennaio 1975 |
0 |
3 |
3 |
5 |
6 |
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15 |
17 |
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30 |
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40 |
45 |
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1o gennaio 1976 |
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2 |
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30 |
30 |
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40 |
1o gennaio 1977 |
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1o gennaio 1978 |
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1o gennaio 1979 |
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1o gennaio 1980 |
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Articolo 5
Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l’elemento fiscale di un dazio doganale.
Nel momento in cui la produzione di un prodotto analogo a un prodotto figurante nell’allegato II è iniziata in Islanda, il dazio gravante su tale ultimo prodotto deve essere ridotto al livello che sarebbe stato raggiunto se la graduale riduzione di tale dazio avesse seguito il calendario di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dall’entrata in vigore dell’accordo. Se nei confronti di paesi terzi viene introdotto un dazio doganale più basso del dazio fiscale, le riduzioni tariffarie si effettuano in base a tale dazio.
Le riduzioni successive seguono il calendario stabilito dall’articolo 4, paragrafo 1.
Articolo 6
Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all’importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1o gennaio 1972, viene portata al livello di quest’ ultima all’entrata in vigore dell’accordo.
Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all’importazione sono gradualmente soppresse secondo il calendario seguente:
Articolo 7
I dazi doganali all’esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi entro il 1o gennaio 1974.
Le eventuali modifiche non debbono alterare il carattere e gli obiettivi del sistema. Esse sono notificate preventivamente al Comitato misto.
Articolo 8
Il protocollo n. 1 determina il regime tariffario e le modalità applicabili a taluni prodotti.
Articolo 9
Il protocollo n. 2 determina il regime tariffario e le modalità applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
Articolo 10
Articolo 11
Il protocollo n. 3 determina le regole di origine.
Articolo 12
La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospenderne l’applicazione, notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell’altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.
Articolo 12 bis
In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali di una o di entrambe le parti contraenti, relative a prodotti contemplati nell'accordo, il comitato misto può adattare la nomenclatura tariffaria dell'accordo per tali prodotti a dette modifiche, tenendo conto del principio che devono essere mantenuti i vantaggi derivanti dall'accordo.
Articolo 13
L’Islanda sopprime le restrizioni quantitative all’importazione e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione entro il 1o gennaio 1975.
Articolo 13 bis
Articolo 13 ter
La parte contraente che intende modificare il regime da essa applicato alle esportazioni in paesi terzi notifica tale modifica al comitato misto per quanto possibile entro trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di eventuali osservazioni dell’altra parte contraente in merito alle distorsioni che ne possono risultare.
Articolo 14
In questo caso la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi dell’Islanda; essa informa a tal fine il Comitato misto che si riunisce secondo le modalità di cui all’articolo 32.
Articolo 15
Articolo 16
A partire dal 1o luglio 1977, i prodotti originari dell’ Islanda non possono beneficiare, all’importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della Comunità si accordano tra loro.
Articolo 17
Il protocollo n. 6 determina le disposizioni particolari applicabili all’importazione nella Comunità di taluni prodotti della pesca.
Articolo 18
L’accordo non osta al mantenimento o alla instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell’ accordo, ed in particolare le disposizioni concernenti le regole di origine.
Articolo 19
Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell’altra Parte contraente.
I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne, che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate, direttamente od indirettamente.
Articolo 20
I pagamenti relativi agli scambi di merci, così come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Islanda, non sono soggetti ad alcuna restrizione.
Articolo 21
L’accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l’oro e l’argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
Articolo 22
Nessuna disposizione dell’accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:
che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;
che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.
Articolo 23
Se una Parte contraente reputa che l’altra Parte ha mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell’ accordo, essa può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 28.
Articolo 24
Sono incompatibili con il buon funzionamento dell’accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e l’Islanda:
ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.
Articolo 25
Quando l’aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attività produttiva esercitata all’interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento è dovuto:
la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all’ articolo 28.
Articolo 25 bis
Quando l’applicazione dei provvedimenti degli articoli 7 e 13 bis:
implica la riesportazione in un paese terzo nei confronti del quale la parte contraente esportatrice applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione o misure di effetto equivalente, oppure
provoca o minaccia di provocare una grave penuria di un prodotto essenziale per la parte contraente esportatrice
e quando tali situazioni provocano o minacciano di provocare gravi difficoltà alla parte contraente esportatrice, quest’ultima può prendere adeguati provvedimenti nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 28.
Articolo 26
Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l’altra Parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all’accordo relativo all’ attuazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 28.
Articolo 27
In caso di serie perturbazioni in un settore dell’attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente la situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie, nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 28.
Articolo 28
Devono essere scelte con priorità le misure che implicano meno perturbazioni al funzionamento dell’accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato misto, il quale tiene periodiche consultazioni per esaminare la possibilità di abolire tali misure, non appena le condizioni lo permettano.
Per l’attuazione del paragrafo 2 si applicano le seguenti disposizioni:
per quanto riguarda l’articolo 24, ciascuna parte contraente può adire il comitato misto se ritiene una determinata pratica incompatibile con il buon funzionamento dell’accordo ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1.
Le parti contraenti comunicano al comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l’assistenza necessaria per l’esame del caso e, se occorre, per l’eliminazione della pratica in questione.
Se la parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche suddette nel termine fissato in sede di comitato misto, oppure se quest’ultimo non raggiunge un accordo entro tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per far fronte alle gravi difficoltà risultanti dalle pratiche in questione e in particolare può revocare concessioni tariffarie;
le difficoltà derivanti dalla situazione a cui si fa riferimento nell’articolo 25 sono notificate per esame al comitato misto, che può prendere ogni decisione utile per porvi termine.
Se il comitato misto o la parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato.
Detta tassa di compensazione è calcolata in funzione dell’incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati;
le difficoltà derivanti dalla situazione a cui si fa riferimento nell’articolo 25 bis sono notificate per esame al comitato misto. Per quanto riguarda l’articolo 25 bis, punto 2), la minaccia di penuria deve essere debitamente provata con adeguate informazioni in materia di quantitativi e di prezzi.
Il comitato misto può prendere ogni decisione utile per risolvere le difficoltà. Se il comitato misto non prende una decisione entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente esportatrice è autorizzata ad applicare, a titolo provvisorio, adeguate misure all’esportazione del prodotto in causa;
per quanto riguarda l’articolo 26, si tengono consultazioni in sede di comitato misto prima che la parte contraente interessata adotti le misure appropriate;
quando circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato escludono la possibilità di un esame preventivo, la parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli. articoli 25, 25 bis, 26 e 27, nonché nel caso di aiuti all’esportazione aventi un’incidenza immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per ovviare alla situazione.
Articolo 29
In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o in quella dell’Islanda, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l’altra Parte contraente.
Articolo 30
Articolo 31
Articolo 32
Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessità particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
Articolo 33
Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
Articolo 34
Gli allegati e i protocolli annessi all’accordo fanno parte integrante di quest’ultimo.
Articolo 35
Ogni Parte contraente può denunciare l’accordo con notifica all’altra Parte contraente. L’accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.
Articolo 36
L’accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il trattato che istituisce la Comunità economica europea è applicabile nei modi previsti dal trattato stesso e, dall’altro, al territorio della Repubblica d’Islanda.
Articolo 37
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, islandese, italiana ►M7 ————— ◄ , olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.
Il presente accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Esso entra in vigore il 1o gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Dopo questa data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica. La data ultima per tale notifica è il 30 novembre 1973.
Le disposizioni applicabili il 1o aprile 1973 sono applicate all’entrata in vigore del presente accordo, se quest’ultima ha luogo dopo tale data.
Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.
Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.
▼M7 —————
▼B
Gjört í Bruxelles, tuttugasta og annan dag júlímánaðar nítjánhundruð sjötíu og tvö
På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
In the name of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautés européennes
A nome del Consiglio delle Comunità europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
▼M7 —————
Fyrir hönd Lýðveldisins Íslands
ALLEGATO I
Elenco dei prodotti di cui all’articolo 2 dell’accordo
N. della Nomenclatura di Bruxelles |
Designazione delle merci |
35.02 |
Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: A. Albumine: II. altre: a) Ovoalbumina e lattoalbumina: 1. essicate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) 2. altre |
45.01 |
Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato |
54.01 |
Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati) |
57.01 |
Canapa («Cannabis sativa») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati) |
ALLEGATO II
N. della tariffa doganale islandese |
Designazione delle merci |
Importo del dazio in % |
25.01 |
Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare: |
|
01 |
— Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola in imballaggi di kg 5 o meno |
5 |
09 |
— altri |
1 Ikr/ 1 000 kg |
25.02.00 |
Piriti di ferro non arrostite |
10 |
25.03.00 |
Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale |
10 |
25.04.00 |
Grafite naturale |
20 |
25.06.00 |
Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti gregge, sgrossate o semplicemente segate |
20 |
25.07.00 |
Argille (caolino, bentonite, ecc.), escluse le argille espanse della voce n. 68.07, andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate;. mullite; terre di chamotte e di dinas |
15 |
25.08.00 |
Creta |
20 |
25.10 |
Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali, apatite e crete fosfatiche: |
|
10 |
— non macinati: |
|
— altri |
20 |
|
20 |
— macinati: |
|
— altri |
20 |
|
25.11.00 |
Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario |
20 |
25.12 |
Farine silicee fossili e altre terre silicee analoghe (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.) di densità apparente inferiore o uguale a 1, anche calcinate: |
|
09 |
— altri |
20 |
25.13 |
Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente: |
|
09 |
— altri |
20 |
25.14.00 |
Ardesia greggia spaccata, sgrossata o semplicemente segata |
20 |
25.15.00 |
Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente superiore od uguale a 2,5 ed alabastro, greggi, sgrossati o semplicemente segati |
20 |
25.18.00 |
Dolomite, greggia, sgrossata o semplicemente segata; dolomite, anche sinterizzata o calcinata; pigiata di dolomite |
20 |
25.19.00 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia completamente calcinata (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione, altri ossidi di magnesio, anche chimicamente puri |
20 |
25.20 |
Pietra da gesso; anidrite; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria: |
|
— Pietra di gesso e anidrite: |
|
|
11 |
— Pietra di gesso greggia, anche macinata |
10 |
19 |
— altri |
20 |
20 |
— altri |
20 |
25.21 |
Pietre da calce o da cemento e altre pietre calcaree da fonderia: |
|
09 |
— altri |
20 |
25.22 |
Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio: |
|
09 |
— altri |
20 |
25.24.00 |
Amianto (asbesto) |
20 |
25.26.00 |
Mica, compresa la mica sfaldata ih lamine irregolari (splittings) e i cascami di mica |
20 |
25.27.00 |
Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata; talco |
20 |
25.28.00 |
Criolite e chiolite naturali |
20 |
25.30.00 |
Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco |
20 |
25.31.00 |
Feldspato; leucite, nefelina e nefelina-sienite; spato fluoro |
20 |
25.32.00 |
Materie minerali non nominate né comprese altrove |
20 |
26.01 |
Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): |
|
10 |
— Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti), anche agglomerate |
10 |
20 |
— Minerali di ferro non agglomerati, anche arricchiti |
10 |
25 |
— Minerali di ferro agglomerati (sinters, pellets, ecc.) |
10 |
30 |
— Minerali di rame, anche arricchiti |
10 |
35 |
— Minerali di nichelio, anche arricchiti |
10 |
40 |
— Minerali di alluminio, anche arricchiti |
10 |
45 |
— Minerali di piombo, anche arricchiti |
10 |
50 |
— Minerali di zinco, anche arricchiti |
10 |
55 |
— Minerali di stagno, anche arricchiti |
10 |
60 |
— Minerali di manganese, anche arricchiti, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 % o più in peso |
10 |
65 |
— Minerali di cromo, anche arricchiti |
10 |
70 |
— Minerali di tungsteno, anche arricchiti |
10 |
75 |
— Minerali di molibdeno, niobio, tantalio, titanio, vanadio o zirconio, anche arricchiti |
10 |
80 |
— Minerali di uranio o di torio, anche arricchiti |
10 |
85 |
— altri minerali di metalli comuni, anche arricchiti |
10 |
90 |
— Minerali di metalli preziosi, anche arricchiti |
10 |
26.02.00 |
Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio |
10 |
26.04.00 |
Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech |
10 |
27.01 |
Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili: |
|
10 |
— Antracite, anche polverizzata, ma non agglomerati di antraciti |
2 Ikr/ 1 000 kg |
20 |
— altri carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati |
2 Ikr/ 1 000 kg |
30 |
— Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili |
2 Ikr/ 1 000 kg |
27.02 |
Ligniti e agglomerati di ligniti: |
|
10 |
— Ligniti, anche polverizzati, ma non agglomerati di ligniti |
2 Ikr/ 1 000 kg |
20 |
— Agglomerati di ligniti |
2 Ikr/ 1 000 kg |
27.03 |
Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba: |
|
10 |
— Torba, anche compressa in balle, ma non agglomerati di torba |
2 Ikr/ 1 000 kg |
20 |
— Agglomerati di torba |
2 Ikr/ 1 000 kg |
27.04 |
Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba, agglomerati o non; carbone di storta: |
|
10 |
— Coke e semi-coke di carbon fossile; carbone di storta |
2 Ikr/ 1 000 kg |
20 |
— Coke e semi-coke di ligniti o torba |
2 Ikr/ 1 000 kg |
27.06.00 |
Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti: |
|
— Catrami per reti e simili per la fabbricazione di reti in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze |
2 |
|
— altri |
20 |
|
27.07 |
Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo: |
|
10 |
— Benzoli |
15 |
20 |
— Toluoli |
15 |
30 |
— Xiloli |
15 |
40 |
— altri |
15 |
27.08 |
Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali: |
|
10 |
— Pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali |
20 |
20 |
— Coke di pece |
20 |
27.09.00 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
35 aurar/ 100 kg |
27.10 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base: |
|
— Benzine per motori, comprese le benzine avio: |
|
|
11 |
— Benzine avio |
15 |
19 |
— altre |
50 |
20 |
— Benzina, tipo carburante per reattori |
15 |
— altri oli leggeri e preparazioni dei medesimi: |
|
|
31 |
— Acqua ragia minerale |
15 |
39 |
— altri |
15 |
— Petrolio lampante (cherosene) compreso il carburante per reattori: |
|
|
41 |
— Petrolio lampante raffinato, utilizzabile come carburante per lampade |
15 |
42 |
— Carburante per reattori |
15 |
49 |
— altri |
15 |
50 |
— altri oli medi e preparazioni dei medesimi |
10 |
60 |
— Oli da gas |
35 aurar/ 100 kg |
70 |
— Oli combustibili |
35 aurar/ 100 kg |
— Oli lubrificanti, altri oli pesanti e preparazioni dei medesimi: |
|
|
81 |
— Oli e grassi lubrificanti |
2 |
82 |
— Preparazioni antiruggine, compreso Polio antiruggine |
20 |
89 |
— altri: |
|
— Prodotti per impregnare gli attrezzi per la pesca |
2 |
|
— altri |
10 |
|
27.11 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: |
|
— Propano e butano liquidi: |
|
|
11 |
— in confezioni da 1 kg o più |
2 |
19 |
— altri |
20 |
20 |
— Gas liquidi di idrocarburi diversi dal propano e dal butano |
20 |
30 |
— Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi allo stato gassoso |
20 |
27.12.00 |
Vaselina |
20 |
27.13.00 |
Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati |
15 |
27.14 |
Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi: |
|
10 |
— Coke di petrolio |
20 |
20 |
— altri |
20 |
27.15.00 |
Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche |
35 |
27.16.00 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.) |
35 |
27.17.00 |
Energia elettrica |
2 |
28.01 |
Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio): |
|
10 |
— Cloro |
18 |
20 |
— Fluoro, bromo e iodio |
18 |
28.02.00 |
Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale |
18 |
28.03.00 |
Carbonio (in particolare, neri di carbonio) |
18 |
28.04 |
Idrogeno; gas rari; altri metalloidi: |
|
— Ossigeno, azoto, idrogeno e gas rari: |
|
|
19 |
— altri |
7 |
20 |
— Selenio, tellurio, fosforo, arsenico, silicio e boro |
18 |
28.05 |
Metalli alcalini e alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, ittrio e scandio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio: |
|
10 |
— Mercurio |
18 |
20 |
— Metalli alcalini e alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, ittrio e scandio, anche miscelati o in lega fra loro |
18 |
28.06.00 |
Acido cloridrico; acido clorosolforico |
18 |
28.08.00 |
Acido solforico; oleum |
10 |
28.10.00 |
Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-) |
18 |
28.12.00 |
Acido borico e anidride borica |
18 |
28.13 |
Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi: |
|
02 |
— Anidride solforica |
18 |
09 |
— altri |
18 |
28.14.00 |
Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi |
18 |
28.15.00 |
Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo |
18 |
28.17 |
Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio: |
|
10 |
— Idrossido di sodio (soda caustica), solido |
10 |
20 |
— Idrossido di sodio in soluzione acquosa |
10 |
30 |
— Idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio: |
|
— Idrossido di potassio (potassa caustica) |
10 |
|
— altri |
18 |
|
28.18.00 |
Idrossido e perossido di magnesio; ossidi; idrossidi e perossidi di stronzio o di bario |
18 |
28.19.00 |
Ossido di zinco; perossido di zinco |
18 |
28.20 |
Ossido e idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali: |
|
10 |
— Ossido di alluminio (allumina) |
18 |
20 |
— Idrossido di alluminio |
18 |
30 |
— Corindoni artificiali |
18 |
28.21.00 |
Ossidi e idrossidi di cromo |
18 |
28.22.00 |
Ossidi di manganese |
18 |
28.23.00 |
Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3) |
18 |
28.24.00 |
Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto commerciali |
18 |
28.25.00 |
Ossidi di titanio |
15 |
28.27.00 |
Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione |
18 |
28.28.00 |
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici |
18 |
28.29.00 |
Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali |
18 |
28.30 |
Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri: |
|
01 |
— Cloruro di calcio |
10 |
09 |
— altri: |
|
— Bromuri, ossibromuri; ioduri e ossioduri |
18 |
|
— altri |
14 |
|
28.31.00 |
Ipocloriti; ipoclorito di calcio commerciale; cloriti; ipobromiti |
18 |
28.32.00 |
Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati |
18 |
28.35.00 |
Solfuri, compresi i polisolfuri |
18 |
28.36.00 |
Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati |
18 |
28.37.00 |
Solfiti e iposolfiti |
18 |
28.38 |
Solfati e allumi; persolfati: |
|
10 |
— Solfato, bisolfato e pirosolfato di sodio |
18 |
20 |
— altri |
18 |
28.39 |
Nitriti e nitrati: |
|
01 |
— Nitrite di sodio |
10 |
09 |
— altri |
18 |
28.40.00 |
Fosfiti, ipofosfiti e fosfati |
18 |
28.42 |
Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio: |
|
10 |
— Carbonato neutro di sodio |
10 |
20 |
— Carbonati (diversi dal carbonato neutro di sodio) e percarbonati; carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio |
18 |
28.43.00 |
Cianuri semplici e complessi |
18 |
28.44.00 |
Fulminati, cianati e tiocianati |
18 |
28.45.00 |
Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio |
18 |
28.46.00 |
Borati e perborati |
18 |
28.47.00 |
Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.) |
18 |
28.48.00 |
Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati |
18 |
28.49.00 |
Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non |
18 |
28.50.00 |
Elementi chimici e isotopi, fissili; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e «cermet» contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici |
18 |
28.51.00 |
Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non |
18 |
28.52.00 |
Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro |
18 |
28.54.00 |
Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida |
18 |
28.55.00 |
Fosfuri, di costituzione chimica definita o non |
18 |
28.56 |
Carburi, di costituzione chimica definita o non: |
|
10 |
— Carburo di calcio |
18 |
20 |
— altri |
18 |
28.57.00 |
Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o non |
18 |
28.58.00 |
Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgame diverse da quelle di metalli preziosi |
18 |
29.01 |
Idrocarburi: |
|
10 |
— Etilene |
18 |
20 |
— Propilene |
18 |
30 |
— Butileni, butadieni e metilbutadieni |
18 |
— altri idrocarburi aciclici: |
|
|
49 |
— altri |
18 |
50 |
— Cicloesano |
18 |
60 |
— Benzene(benzolo): |
|
— conformemente alle regole e alle condizioni stabilite dal ministero delle finanze |
15 |
|
— altri |
18 |
|
70 |
— Toluene (toluolo): |
|
— conformemente alle regole e alle condizioni stabilite dal ministero delle finanze |
15 |
|
— altri |
18 |
|
75 |
— Xileni (xiloli): |
|
— conformemente alle regole e alle condizioni stabilite dal ministero delle finanze |
15 |
|
— altri |
18 |
|
80 |
— Stirene (stirolo) |
18 |
85 |
— Etilbenzene(etilbenzolo): |
|
— conformemente alle regole e alle condizioni stabilite dal ministero delle finanze |
15 |
|
— altri |
18 |
|
90 |
— altri idrocarburi ciclici: |
|
— Idrocarburi aromatici, conformemente alle regole e alle condizioni stabilite dal ministero delle finanze |
15 |
|
— altri |
18 |
|
29.02 |
Derivati alogenati degli idrocarburi: |
|
10 |
— Cloruro di vinile (clorotilene) |
18 |
20 |
— Tricloroetilene |
18 |
30 |
— Tetracloroetilene |
18 |
40 |
— altri |
18 |
29.03.00 |
Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi |
18 |
29.04 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: |
|
10 |
— Alcole metilico (metanolo) |
18 |
20 |
— Alcoli propilici o isopropilici (propanoli) |
18 |
30 |
— Alcoli butilici (butanoli) |
18 |
40 |
— Alcoli ottilici (ottanoli) |
18 |
50 |
— Glicole etilenico (etandiolo) |
35 |
60 |
— altri |
18 |
29.05.00 |
Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi |
18 |
29.06 |
Fenoli e fenoli-alcoli: |
|
10 |
— Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali |
18 |
20 |
— Cresoli e loro sali |
18 |
30 |
— altri |
18 |
29.07.00 |
Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli |
18 |
29.08.00 |
Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi |
18 |
29.09 |
Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: |
|
10 |
— Ossido di etilene (ossirano) |
14 |
20 |
— Ossido da propilene |
14 |
30 |
— altri |
14 |
29.10.00 |
Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi |
18 |
29.11 |
Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide: |
|
01 |
— Formaldeide e formalina |
10 |
09 |
— altre |
18 |
29.12.00 |
Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11 |
18 |
29.13 |
Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: |
|
10 |
— Acetone |
18 |
20 |
— Metiletilchetone |
18 |
30 |
— altri |
18 |
29.14 |
Acidi monocarbossilici, loro anitridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: |
|
10 |
— Acidi acetici e loro sali |
18 |
20 |
— Esteri dell'acido acetico |
18 |
30 |
— Acido metacrilico, suoi sali e suoi esteri |
18 |
— altri: |
|
|
49 |
— altri |
18 |
29.15 |
Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: |
|
10 |
— Anidride maleica |
18 |
20 |
— Anidride ftalica |
18 |
30 |
— Ortoftalati di diottile |
18 |
40 |
— Esteri dell'acido tereftaltico |
18 |
50 |
— altri |
18 |
29.16.00 |
Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi |
18 |
29.19.00 |
Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi |
18 |
29.21.00 |
Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi |
18 |
29.22.00 |
Composti a funzione ammina |
18 |
29.23.00 |
Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse |
18 |
29.24.00 |
Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfoamminolipidi |
18 |
29.25.00 |
Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell'acido carbonico |
18 |
29.26.00 |
Composti a funzione immide degli acidi carbossilici (compresa l'immide ortosolfobenzoica e i suoi sali) o a funzione immina (compresa l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina) |
18 |
29.27 |
Composti a funzione nitrile: |
|
10 |
— Acrilonitrile |
18 |
20 |
— altri |
18 |
29.28.00 |
Diazo-, azo- o azossi composti |
18 |
29.29.00 |
Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina |
18 |
29.30.00 |
Composti ad altre funzioni azotate |
18 |
29.31.00 |
Tiocomposti organici |
18 |
29.33.00 |
Composti mercurio-organici |
18 |
29.34.00 |
Altri composti organo-minerali |
18 |
29.35 |
Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici: |
|
10 |
— Lattami |
18 |
20 |
— altri |
18 |
29.36.00 |
Solfammidi |
18 |
29.37.00 |
Sultoni e sultami |
18 |
29.38.00 |
Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente |
18 |
29.39 |
Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni: |
|
10 |
— Insulina |
18 |
20 |
— Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e simili |
18 |
30 |
— Ormoni cortico-surrenali |
18 |
40 |
— altri |
18 |
29.41.00 |
Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati |
18 |
29.42.00 |
Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati |
18 |
29.43.00 |
Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn 29 39, 29 41 e 29 42 |
18 |
29.44 |
Antibiotici: |
|
10 |
— Penicilline e loro derivati |
10 |
20 |
— Streptomicine e loro derivati |
10 |
30 |
— Tetracicline e loro derivati |
10 |
40 |
— altri |
10 |
29.45.00 |
Altri composti organici |
18 |
30.01.00 |
Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove |
15 |
30.02 |
Sieri specifici di animali o di persone immunizzati, vaccini microbici tossine, colture di microrganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili |
|
10 |
— Sieri e vaccini microbici |
15 |
20 |
— altri |
15 |
30.03 |
Medicamenti per la medicina o veterinaria |
|
— contenenti antibiotici o loro derivati |
|
|
11 |
— Specialità farmaceutiche registrate |
15 |
12 |
— Prodotti farmaceutici non registrati |
15 |
19 |
— altri |
15 |
— contenenti ormoni o prodotti a funzione ormonica, ma non contenenti antibiotici o loro derivati |
|
|
21 |
— Specialità farmaceutiche registrate |
15 |
22 |
— Specialità farmaceutiche non registrate |
15 |
29 |
— altri |
15 |
— contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni o prodotti a funzione ormonica, né antibiotici o loro derivati |
|
|
31 |
— Specialità farmaceutiche registrate |
15 |
32 |
— Specialità farmaceutiche non registrate |
15 |
39 |
— altri |
15 |
— altri |
|
|
41 |
— Specialità farmaceutiche registrate |
15 |
42 |
— Specialità farmaceutiche non registrate |
15 |
44 |
— Dolciumi aventi il carattere di medicamenti |
70 |
49 |
— altri |
15 |
30.04.00 |
Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo |
35 |
30.05.00 |
Altre preparazioni ed articoli farmaceutici |
35 |
31.05 |
Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg: |
|
— altri concimi, non nominati altrove; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg: |
|
|
41 |
— Concimi in imballaggi per la vendita al minuto di un peso massimo di 10 kg, nonché concimi in tavolette ed altre forme simili |
40 |
32.04.00 |
Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale: |
|
— Estratti di legni tintori per la tinta di attrezzi da pesca |
2 |
|
— altri |
15 |
|
32.05 |
Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra; indaco naturale: |
|
10 |
— Sostanze coloranti organiche sintetiche |
15 |
20 |
— altre |
15 |
32.06.00 |
Lacche coloranti |
15 |
32.07.00 |
Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti» |
15 |
32.08.00 |
Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi |
15 |
32.09 |
Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo: |
|
— altri, comprese le pitture all'acqua: |
|
|
42 |
— Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) |
30 |
32.10.00 |
Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori |
35 |
32.13 |
Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri: |
|
10 |
— Inchiostri da stampa |
10 |
20 |
— altri |
50 |
33.01.00 |
Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali |
30 |
33.04 |
Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcole), costituenti materie prime per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie: |
|
01 |
— Sostanze aromatizzanti per l'industria |
20 |
02 |
— Profumi per l'industria |
20 |
09 |
— altri |
20 |
33.06 |
Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali: |
|
02 |
— Cipria per il viso |
100 |
04 |
— Profumi |
100 |
06 |
— Creme da barba e depilatorie |
100 |
08 |
— Rossetti per labbra |
100 |
12 |
— Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati, confezionati in assortimenti |
100 |
13 |
— Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali |
40 |
19 |
— altri |
100 |
34.03.00 |
Preparazioni lubrificanti e preparazioni del genere di quelle utilizzate per l'ensimaggio dei prodotti tessili, per oliare o per ingrassare cuoio o altri prodotti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
2 |
34.04.00 |
Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua; cere preparate non emulsionate e senza solvente |
20 |
34.05 |
Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per metalli, paste e polveri per pulire e preparazioni simili, escluse le cere preparate della voce n. 34.04: |
|
03 |
— Creme e lucidi per calzature e cuoio |
80 |
04 |
— Lucidi per metalli |
20 |
09 |
— altri |
80 |
34.07.00 |
Paste per modelli, comprese quelle presentate in assortimento o per trastullo dei ragazzi; composizioni del genere di quelle dette «cere per l'odontoiatria », presentate in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili |
35 |
35.02.00 |
Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine |
25 |
35.03 |
Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocolla solida: |
|
09 |
— altri |
70 |
35.04.00 |
Peptoni ed altre sostanze proteiche (esclusi gli enzimi della voce n. 35.07) e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo |
25 |
35.05.00 |
Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola |
25 |
35.07.00 |
Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove: |
|
— Presame |
10 |
|
— altri |
18 |
|
36.01.00 |
Polveri da sparo |
18 |
36.02.00 |
Esplosivi preparati |
35 |
36.04.00 |
Micce; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori |
35 |
36.06.00 |
Fiammiferi |
100 |
36.08.00 |
Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili: |
|
— Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma |
100 |
|
— altri |
80 |
|
37.01 |
Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto: |
|
01 |
— Pellicole e lastre per radiografia, non impressionate |
30 |
02 |
— Pellicole piane e lastre |
35 |
09 |
— altri |
35 |
37.02 |
Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce: |
|
01 |
— Pellicole per radiografia |
30 |
02 |
— Pellicole cinematografiche |
35 |
03 |
— Pellicole, di larghezza pari o superiore a 15 cm |
35 |
04 |
— Pellicole per la fotocomposizione |
35 |
09 |
— altri |
35 |
37.03 |
Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati: |
|
01 |
— Carta per la fotocomposizione, in rotoli |
35 |
09 |
— altri |
35 |
37.04.00 |
Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive |
35 |
37.05 |
Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive: |
|
09 |
— altre |
35 |
37.07 |
Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti o non la registrazione del suono o portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive: |
|
01 |
— portanti soltanto la registrazione del suono |
35 |
09 |
— altre |
50Ikr/l kg |
37.08.00 |
Prodotti chimici per usi fotografici, compresi i prodotti per la produzione della luce-lampo |
35 |
38.01.00 |
Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio |
25 |
38.03.00 |
Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito |
25 |
38.05.00 |
Tallol |
25 |
38.06.00 |
Lignosolfiti |
25 |
38.07.00 |
Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino |
25 |
38.08.00 |
Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina e oli di resina |
25 |
38.09 |
Catrami di legno; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio; olio di acetone; peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali: |
|
01 |
— Alcole metilico greggio |
25 |
02 |
— Olio di acetone |
25 |
09 |
— altre |
25 |
38.11 |
Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodenticidi, erbicidi, inibitori di germinazione, regolatori di crescita per piante, e prodotti simili, presentati allo stato di preparazioni o in forme, recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide: |
|
10 |
— Disinfettanti |
20 |
20 |
— Insetticidi |
20 |
30 |
— Fungicidi |
20 |
40 |
— Erbicidi |
20 |
50 |
— altri: |
|
— Bagni parassitici, conformemente alle regole e alle condizioni stabilite da ministero delle finanze |
20 |
|
— Antiparassitari, conformente alle regole e alle condizioni stabilite dal ministero delle finanze |
20 |
|
— altri |
25 |
|
38.12.00 |
Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili |
25 |
38.13 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura: |
|
01 |
— Preparazioni per la saldatura |
14 |
09 |
— altre |
25 |
38.14.00 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptiz-zanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali |
25 |
38.15.00 |
«Acceleranti di vulcanizzazione» preparati |
25 |
38.16.00 |
Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi |
25 |
38.17.00 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici |
25 |
38.19 |
Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
|
10 |
— Catalizzatori complessi |
25 |
20 |
— Cementi, malte e composizioni simili, refrattari |
25 |
— altri: |
|
|
31 |
— Liquidi per freni e preparazioni anticongelanti |
35 |
32 |
— Preparazioni minerali per la marcatura delle strade |
20 |
34 |
— Carboni per la fabbricazione di spazzole di carbone |
21 |
35 |
— Reattivi |
25 |
36 |
— Preparazioni indurenti composte |
50 |
37 |
— Naftenati |
25 |
38 |
— Preparazioni per la concia |
50 |
39 |
— Nitriti |
50 |
41 |
— Scambiatori di ioni |
50 |
42 |
— Policlorodifenili liquidi, cloroparaffine liquide, miscele di polietilenglicoli |
50 |
43 |
— Emulsionanti |
50 |
44 |
— Diluenti composti e diluenti ad effetto di ruvidezza, per pitture |
25 |
45 |
— Preparazioni chimiche usate nella placcatura dei metalli mediante elettrolisi |
50 |
46 |
— Pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni |
25 |
47 |
— Acqua ammoniacale e massa usata prodotte nella depurazione di gas di fossile |
25 |
49 |
— altri |
50 |
39.01 |
Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.): |
|
10 |
— Scambiatori di ioni |
15 |
— Fenoplasti: |
|
|
— nelle forme primarie: |
|
|
21 |
— Soluzioni, emulsioni e paste |
15 |
22 |
— altri |
15 |
— in forma di lastre, fogli, nastri o lamette: |
|
|
25 |
— altri |
30 |
— in altre forme, compresi cascami e rottami di lavoro: |
|
|
29 |
— altri: |
|
— Rottami e cascami di lavoro |
15 |
|
— altri |
30 |
|
— Amminoplasti: |
|
|
— nelle forme primarie: |
|
|
31 |
— Soluzioni, emulsioni e paste |
15 |
32 |
— altre |
15 |
— in forma di lastre, fogli, nastri o lamette: |
|
|
35 |
— altri |
30 |
— in altre forme, compresi cascami e rottami di lavoro: |
|
|
39 |
— altri: |
|
— Cascami e rottami di lavoro |
15 |
|
— altri |
30 |
|
— Alchidi e altri poliesteri: |
|
|
— nelle forme primarie: |
|
|
45 |
— Soluzioni, emulsioni e paste |
15 |
42 |
— altri |
15 |
— in forma di lastre, fogli, nastri o lamette: |
|
|
44 |
— Lastre ondulate |
30 |
45 |
— altri |
30 |
— in altre forme, compresi cascami e rottami di lavori: |
|
|
47 |
— Tubi con una resistenza alla rottura di 80 kg/cm2 e oltre |
25 |
49 |
— altri: |
|
— Cascami e rottami di lavori |
15 |
|
— altri |
30 |
|
— Poliammidi: |
|
|
— nelle forme primarie: |
|
|
51 |
— Soluzioni, emulsioni e paste |
15 |
52 |
— altri |
15 |
— in forma di lastre, fogli, nastri o lamette: |
|
|
54 |
— altri |
30 |
— in altre forme, compresi cascami e rottami di lavori: |
|
|
56 |
— Tubi con una resistenza alla rottura di 80 kg/cm2 e oltre |
25 |
59 |
— altri: |
|
— Cascami e rottami di lavori |
15 |
|
— altri |
30 |
|
— Poliuretani: |
|
|
— nelle forme primarie: |
|
|
61 |
— Soluzioni, emulsioni e paste |
15 |
62 |
— B occhi, espansi e non tagliati |
15 |
63 |
— altri |
15 |
— in altre forme, compresi cascami e rottami di lavori: |
|
|
65 |
— Tubi con una resistenza alla rottura di 80 kg/cm2 e oltre |
25 |
69 |
— altri: |
|
— Cascami e rottami di lavori |
15 |
|
— altri |
30 |
|
— Resine epossidiche: |
|
|
— nelle forme primarie: |
|
|
71 |
— Soluzioni, emulsioni e paste |
15 |
72 |
— altre |
15 |
79 |
— in altre forme, compresi cascami e rottami di lavori: |
|
— Cascami e rottami di lavori |
15 |
|
— altri |
30 |
|
— Siliconi: |
|
|
— nelle forme primarie: |
|
|
81 |
— Soluzioni, emulsioni e paste |
15 |
82 |
— altri |
15 |
89 |
— altri: |
|
— Profilati, tubi e monofili |
25 |
|
— Pellicole, lastre, guaine e simili, non colorate (trasparenti, senza decorazioni od iscrizioni) di spessore inferiore o uguale a 0,4 mm |
15 |
|
— Pellicole, lastre, guaine e simili, non impresse, trasparenti od opache, di spessore superiore a 0,4 mm e inferiore o uguale a 1,0 mm |
20 |
|
— altri |
30 |
|
— altri prodotti di condensazione, di policondensazione o di poliaddizione: |
|
|
— nelle forme primarie: |
|
|
— Soluzioni, emulsioni e paste: |
|
|
91 |
— Polieteri |
15 |
92 |
— altri |
15 |
— altri: |
|
|
93 |
— Polieteri |
15 |
94 |
— altri |
15 |
— in forma di lastre, fogli, nastri o lamette: |
|
|
96 |
— altri |
30 |
99 |
— altri: |
|
— Cascami e rottami di lavori |
15 |
|
— altri |
30 |
|
39.02 |
Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): |
|
01 |
— Scambiatori di ioni |
15 |
— Polietilene: |
|
|
— nelle forme primarie: |
|
|
11 |
— Soluzioni, emulsioni e paste |
10 |
12 |
— altri |
10 |
— in forma di lastre, fogli, nastri o lamette: |
|
|
16 |
— altri |
40 |
19 |
— in forma di cascami e rottami di lavori |
10 |
— Polipropilene: |
|
|
— nelle forme primarie: |
|
|
21 |
— Soluzioni, emulsioni e paste |
15 |
22 |
— altri |
15 |
— in forma di lastre, fogli, nastri o lamette: |
|
|
24 |
— altri |
40 |
— in altre forme, compresi cascami e rottami di lavori: |
|
|
29 |
— altri: |
|
— cascami e rottami di lavori |
15 |
|
— altri |
40 |
|
— Polistirolo e suoi copolimeri: |
|
|
— nelle forme primarie: |
|
|
31 |
— Soluzioni, emulsioni e paste |
21 |
— altri: |
|
|
32 |
— espansibile |
21 |
33 |
— altri |
21 |
— in forma di lastre, fogli, nastri o lamette: |
|
|
— Lastre: |
|
|
37 |
— altri |
40 |
39 |
— in forma di cascami o rottami di lavori |
21 |
— Cloruro di polivinile: |
|
|
— nelle forme primarie: |
|
|
41 |
— Soluzioni, emulsioni e paste |
15 |
42 |
— altri |
15 |
— in forma di monofili, tubi ottenuti direttamente, verghe, bastoni o profilati: |
|
|
43 |
— Tubi con una resistenza alla rottura di 80 kg/cm2 e oltre |
25 |
45 |
— in forma di lastre, piastrelle o nastri dei tipi usati per la pavimentazione |
35 |
— in forma di lastre, fogli, nastri o lamette (diversi da quelli della sottovoce 45): |
|
|
46 |
— dei tipi usati per rivestimenti murali |
40 |
48 |
— Lastre ondulate |
15 |
51 |
— Lastre per fotoincisione |
7 |
52 |
— altri |
40 |
54 |
— in forma di cascami o rattami di lavori |
15 |
— Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: |
|
|
— nelle forme primarie: |
|
|
56 |
— Soluzioni, emulsioni e paste |
15 |
57 |
— altri |
15 |
— in forma di monofili, tubi ottenuti direttamente, verghe, bastoni o profilati: |
|
|
58 |
— Tubi con una resistenza alla rottura di 80 kg/cm2 e oltre |
25 |
62 |
— in forma di lastre, piastrelle o nastri dei tipi per la pavimentazione |
35 |
— in forma di lastre, fogli, nastri o lamette (diversi da quelli della sottovoce 62): |
|
|
63 |
— dei tipi usati per rivestimenti murali |
40 |
65 |
— Lastre ondulate |
15 |
66 |
— Lastre per fotoincisione |
7 |
67 |
— altre |
40 |
69 |
— in forma di cascami o rottami di lavori |
15 |
— Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici: |
|
|
— nelle forme primarie: |
|
|
71 |
— Soluzioni, emulsioni e paste |
15 |
72 |
— altri |
15 |
— in altre forme, compresi cascami e rottami di lavori: |
|
|
79 |
— altri: |
|
— Cascami e rottami di lavori |
15 |
|
— altri |
40 |
|
— Acetato di polivinile: |
|
|
81 |
— Soluzioni, emulsioni e paste |
15 |
82 |
— Blocchi, pezzi, granuli, fiocchi o polveri |
15 |
89 |
— altri: |
|
— Cascami e rottami di lavori |
15 |
|
— altri |
40 |
|
— altri prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione: |
|
|
— nelle forme primarie: |
|
|
91 |
— Soluzioni, emulsioni e paste |
15 |
92 |
— altri |
15 |
— in forma di lastre, fogli, nastri o lamette: |
|
|
94 |
— altri |
40 |
— in forma di monofili, tubi ottenuti direttamente, verghe, bastoni o profilati: |
|
|
95 |
— Tubi con una resistenza alla rottura di 80 kg/cm2 e oltre |
25 |
39.03 |
Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata: |
|
— Cellulosa rigenerata: |
|
|
11 |
— nelle forme primarie |
15 |
— in altre forme: |
|
|
— Lastre, fogli, nastri o lamette: |
|
|
14 |
— altri: |
|
— Nastri adesivi |
25 |
|
— altri |
30 |
|
19 |
— altri: |
|
— Leganti per la fabbricazione di attrezzi da pesca, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze |
2 |
|
— altri |
30 |
|
— Nitrati di cellulosa: |
|
|
— non plastificati: |
|
|
— nelle forme primarie: |
|
|
21 |
— Collodi, lana di collodio e fulmicotoni |
15 |
29 |
— altri |
15 |
— plastificati: |
|
|
— nelle forme primarie: |
|
|
31 |
— Soluzioni, emulsioni e paste |
15 |
32 |
— altri |
15 |
— in altre forme: |
|
|
— Lastre, fogli, nastri o lamette: |
|
|
35 |
— altri: |
|
— Nastri adesivi |
25 |
|
— altri |
30 |
|
39 |
— altri: |
|
— Leganti per la fabbricazione di attrezzi da pesca, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze |
2 |
|
— altri |
30 |
|
— Acetati di cellulosa: |
|
|
— non plastificati: |
|
|
41 |
— Soluzioni, emulsioni e paste |
15 |
49 |
— altri |
15 |
— plastificati: |
|
|
— nelle forme primarie: |
|
|
51 |
— Soluzioni, emulsioni e paste |
15 |
52 |
— altri |
15 |
— in altre forme: |
|
|
— Lastre, fogli, nastri o lamette: |
|
|
55 |
— altri: |
|
— Nastri adesivi |
25 |
|
— altri |
30 |
|
59 |
— altri: |
|
— Leganti per la fabbricazione di attrezzi da pesca, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze |
2 |
|
|
30 |
|
— altri derivati chimici della cellulosa: |
|
|
— non plastificati: |
|
|
61 |
— Soluzioni, emulsioni e paste |
15 |
69 |
— altre |
15 |
— plastificati: |
|
|
— nelle forme primarie: |
|
|
71 |
— Soluzioni, emulsioni e paste |
15 |
72 |
— altri |
15 |
— in altre forme |
|
|
83 |
— altre: |
|
— Nastri adesivi |
25 |
|
— altri |
30 |
|
89 |
— altri |
|
— Leganti per la fabbricazione di attrezzi da pesca, in conformità delle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze |
2 |
|
— altri |
30 |
|
90 |
— Fibra vulcanizzata |
21 |
39.04 |
Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc): |
|
01 |
— Soluzioni non preparate, polveri, masse, pezzi e cascami |
15 |
09 |
— altre |
|
— Profilati, tubi, monofili |
25 |
|
— Film, pellicole, lastre, guaine e simili, non colorati (trasparenti), senza decorazioni né iscrizioni, di spessore inferiore o uguale a 0,4 mm |
15 |
|
— altre |
30 |
|
19 05 |
Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici, derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, clondratd, ciclizzata, ossi data, ecc ): |
|
01 |
— Soluzioni non preparate, polveri, masse, pezzi e cascami |
15 |
09 |
— altre: |
|
— Profilati, tubi, monofili |
25 |
|
— Film, pellicole, lastre, guaine e simili, non colorati (trasparenti), senza decorazioni né iscrizioni, di spessore inferiore o uguale a 0,4 mm |
15 |
|
— Nastri adesivi |
25 |
|
— altri |
30 |
|
39.06 |
Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri, linossina: |
|
10 |
— Acido alginico, suoi sali e suoi esteri |
15 |
— altri: |
|
|
21 |
— nelle forme primarie |
15 |
29 |
— altri: |
|
— Profilati, tubi e monofili |
25 |
|
— Film, pellicole, lastre, guaine e simili, non colorati (trasparenti), senza decorazioni né iscrizioni, di spessore inferiore o uguale a 0,4 mm |
15 |
|
— altri |
30 |
|
39 07 |
Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n 39 01 al n 39 06 incluso: |
|
— Oggetti per il trasporto e l'imballaggio, compresi i recipienti senza manici utilizzabili come bicchieri da gettar via dopo l'uso; coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura: |
|
|
12 |
— Recipienti per latte: |
|
— Bidoni da latte da 10 l o più |
10 |
|
— altri |
20 |
|
25 |
— Oggetti per l'igiene o per la toletta |
80 |
30 |
— Oggetti da ornamento, anche personali, e soprammobili |
100 |
— Oggetti per l'ufficio e per la scuola: |
|
|
36 |
— Matrici e fogli per ciclostili |
70 |
39 |
— altri |
70 |
— Oggetti per l'illuminazione elettrica: |
|
|
48 |
— paralumi e globi per l'illuminazione delle strade |
35 |
49 |
— altri |
70 |
50 |
— Stoini o tende avvolgibili, alla veneziana o simili'e loro parti |
70 |
— altri: |
|
|
62 |
— Articoli per la casa |
100 |
64 |
— Pannelli murali colati in stampi |
40 |
65 |
— Vetri e cinturini per orologi da polso |
50 |
68 |
— Manici |
30 |
72 |
— Articoli appositamente costruiti per natanti |
25 |
73 |
— Utensili non nominati altrove |
25 |
74 |
— Articoli per la cura dei malati e per usi medici |
35 |
76 |
— Raccordi e materiali isolanti per tubi e macchine, piccoli articoli per macchine ed usi tecnici |
25 |
78 |
— Bulloni, dadi, rondelle e simili |
25 |
99 |
— altri: |
|
— Asciugatrici di biancheria, a pressione idraulica |
35 |
|
— Vetri per finestre |
50 |
|
— Esche artificiali per la pesca marittima con lenza |
4 |
|
— Paletti per steccati |
10 |
|
— Globi e vetri finti per luci di posizione e boe luminose |
25 |
|
— Contatti per la circolazione stradale |
35 |
|
— altri |
70 |
|
40.01 |
Lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica: lattice di gomma naturale prevulcanizzato; gomma naturale, balata, guttaperca e gomme naturali analoghe: |
|
10 |
— Lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica; lattice di gomma naturale prevulcanizzato |
21 |
20 |
— Gomma naturale, escluso il lattice |
21 |
30 |
— altre: |
|
— Lastre manifestamente destinate alla fabbricazione di suole per calzature |
10 |
|
— altre |
21 |
|
40.02 |
Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica; fatturato (factis): |
|
10 |
— Lattice di polibutadiene-stirolo, anche prevulcanizzato |
21 |
20 |
— altri lattici di gomma sintetica, anche prevulcanizzati |
21 |
30 |
— Polibutadiene(BR) |
21 |
40 |
— Policlorobutadiene(CR) |
21 |
50 |
— Polibutadiene-stirolo (SBR) |
21 |
60 |
— Gomma-butile (CCR) |
21 |
70 |
— altre gomme sintetiche; fatturato (factis) |
21 |
40.03.00 |
Gomma rigenerata |
25 |
40.04.00 |
Cascami e ritagli di gomma non indurita; rottami di lavori di gomma non indurita utilizzabili esclusivamente per il recupero della gomma; polvere di gomma ottenuta da cascami o da rottami di gomma non indurita |
21 |
40.05.00 |
Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette «mescole madri», costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma: |
|
— Manifestamente destinati alla fabbricazione di calzature |
7 |
|
— altri |
21 |
|
40.06.00 |
Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.) |
21 |
40.08 |
Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita: |
|
02 |
— Copripavimenti |
35 |
03 |
— Barre, profilati e lame |
25 |
09 |
— altri |
35 |
40.09 |
Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita: |
|
01 |
— Tubi con una resistenza alla rottura di 50 kg/cm2 e oltre |
7 |
09 |
— altri |
25 |
40.10.00 |
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata |
25 |
40.11 |
Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie: |
|
10 |
— Pneumatici nuovi dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo |
40 |
20 |
— Pneumatici nuovi dei tipi utilizzati per autocarri ed autobus |
40 |
40 |
— Pneumatici nuovi dei tipi utilizzati per motocicli (compresi moto «scooters» o per biciclette) |
40 |
50 |
— Camere d'aria |
40 |
— altre, comprese le gomme ricostruite: |
|
|
61 |
— Gomme di tutti i tipi, usate |
35 |
69 |
— altre |
40 |
40.12.00 |
Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parti di ebanite |
35 |
40.13 |
Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso: |
|
01 |
— Scafandri |
20 |
03 |
— Vestiti di protezione per radiologi, foderati di piombo |
35 |
40.14 |
Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita: |
|
04 |
— Giunti per macchine; strisce parafreddo |
25 |
05 |
— Articoli per usi tecnici |
25 |
06 |
— Utensili a mano non nominati altrove |
25 |
07 |
— Articoli appositamente costruiti per natanti |
25 |
08 |
— Porte |
30 |
19 |
— altri: |
|
— Esche artificiali per la pesca marittima con lenza |
4 |
|
— Anelli per scatole da conserva |
25 |
|
— altri |
70 |
|
40.15.00 |
Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri o rottami: |
|
— manifestamente destinati a servire per la fabbricazione di calzature |
15 |
|
— altri |
25 |
|
40.16 |
Lavori di ebanite: |
|
01 |
— d'igiene e di farmacia |
35 |
09 |
— altri |
70 |
41.02 |
Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci nn. 41.06 e 41.08: |
|
20 |
— altri: |
|
— manifestamente destinati alla fabbricazione di suole e di prime suole |
10 |
|
— altri |
14 |
|
41.06.00 |
Cuoio e pelli, scamosciati |
14 |
41.08.00 |
Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati |
14 |
41.10.00 |
Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati |
14 |
42.03 |
Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: |
|
03 |
— Cinturini per orologio da polso |
50 |
04 |
— Guanti da radiologi |
35 |
05 |
— Guanti per saldatori, indumenti e maniche di protezione, di cuoio |
7 |
42.05 |
Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: |
|
01 |
— Tramezze manifestamente destinate a servire alla fabbricazione di calzature |
10 |
02 |
— Manici per borsette |
30 |
03 |
— Articoli per usi medici |
35 |
09 |
— altri |
65 |
42.06.00 |
Lavori di budella, di pellicola di intestini (baudruches), di vesciche o di tendini |
65 |
43.04 |
Pellicce artificiali, anche confezionate: |
|
01 |
— Pellicce artificiali, non confezionate |
30 |
44.01 |
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura: |
|
10 |
— Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine |
30 |
20 |
— Cascami di legno, compresa la segatura |
30 |
44.02.00 |
Carbone di legna (compreso il carbone di gusci e di noci), anche agglomerato |
30 |
44.03 |
Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato: |
|
10 |
— Legno di triturazione |
25 |
20 |
— Legno di conifere, per segamento o impiallacciatura |
25 |
30 |
— Legno diverso da quello delle conifere, per segamento o impiallacciatura |
25 |
— altri: |
|
|
41 |
— Pali e pertiche per essiccatoi per pesci |
2 |
42 |
— Picchetti per recinti |
10 |
43 |
— Pali per linee telegrafiche ed elettriche |
25 |
49 |
— altri |
25 |
44.04 |
Legno semplicemente squadrato: |
|
10 |
— di conifere |
25 |
20 |
— altri |
25 |
44.05 |
Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm: |
|
— di conifere: |
|
|
11 |
— Tavole per ponti di navi, di pino d'Oregon, di pino resinoso (pitch-pin) o d'abete Douglas di 75 × 125 mm o più |
15 |
19 |
— altri |
25 |
— altri: |
|
|
21 |
— di quercia |
15 |
22 |
— di faggio |
20 |
23 |
— di betulla e d'acero |
20 |
24 |
— di mogano |
20 |
25 |
— di teck |
20 |
29 |
— altri |
20 |
44.07.00 |
Traversine di legno per strade ferrate |
25 |
44.09 |
Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in stecche, strisce o nastri; legno in fuscelli; legno per triturazione sotto forma di lastrine o di particelle; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manichi di utensili e simili: |
|
10 |
— Legno per triturazione, sotto forma di lastrine o particelle |
25 |
— altri: |
|
|
22 |
— Legno per bastoni, ombrelli, manici di utensili, e simili |
25 |
23 |
— Legno in fuscelli |
30 |
29 |
— altri |
25 |
44.11 |
Pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali, anche agglomerate con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici: |
|
10 |
— Pannelli di fibre di legno compresse (pannelli duri) |
20 |
20 |
— altri |
30 |
44.12.00 |
Lana (paglia) di legno; farina di legno |
25 |
44.13 |
Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite: |
|
— di conifere: |
|
|
11 |
— Tavole per ponti di navi, di pino d'Oregon, di pino resinoso (pitch-pin) o d'abete Douglas, di 75 × 125 mm o più |
15 |
19 |
— altri |
25 |
— altri: |
|
|
29 |
— altri |
30 |
44.14.00 |
Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore |
18 |
44.15 |
Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato: |
|
10 |
— Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di impiallacciatura |
30 |
20 |
— Legno compensato ad anima |
30 |
30 |
— altri |
30 |
44.16.00 |
Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune |
30 |
44.17.00 |
Legno detto «migliorato», in pannelli, tavole, blocchi e simili |
30 |
44.18.00 |
Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili: |
|
— Fogli da impiallacciatura dello spessore di oltre 15 mm |
20 |
|
— altri |
30 |
|
44.22 |
Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: |
|
09 |
— altri |
25 |
44.25 |
Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno: |
|
02 |
— Forme per calzature |
7 |
09 |
— altri |
25 |
44.26.00 |
Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito: |
7 |
44.28 |
Altri lavori di legno: |
|
85 |
— Ruote per timoni e volanti di guida |
25 |
86 |
— Carcasse per selle e collari per cavalli |
35 |
91 |
— Banchi di falegname |
7 |
92 |
— Maniglie |
30 |
93 |
— Zeppe di legno |
35 |
95 |
— Piccoli lavori e oggetti analoghi da inserire, stampare o imprimere in vari articoli |
70 |
99 |
— altri |
70 |
45.01.00 |
Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato |
21 |
45.02.00 |
Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli |
21 |
45.03 |
Lavori di sughero naturale: |
|
01 |
— Galleggianti per reti da pesca |
2 |
03 |
— Turaccioli |
35 |
09 |
— altri |
40 |
45.04 |
Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato: |
|
01 |
— Lavori di sughero per la fabbricazione di calzature |
21 |
02 |
— Sughero in lastre o rotoli |
35 |
03 |
— Giunti per macchine; tubi e simili, di sughero |
25 |
05 |
— Sughero per tappi a corona |
35 |
09 |
— altri |
60 |
46.02 |
Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie: |
|
03 |
— Trecce e manufatti simili; strisce |
25 |
09 |
— altri: |
|
— Stuoie da imballaggio, in conformità delle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze |
20 |
|
— altri |
60 |
|
46.03 |
Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti della voce n. 46.02; lavori di luffa: |
|
02 |
— Manichi per borse, di materiali da intreccio |
30 |
09 |
— altri |
100 |
47.01 |
Paste per carta: |
|
10 |
— Pasta di legno, meccanica |
14 |
20 |
— Pasta di legno chimica d'alta qualità, imbianchita (dissolving pulp) |
14 |
30 |
— Pasta di legno chimica alla soda e al solfato, greggia |
14 |
40 |
— Pasta di legno chimica alla soda o al solfato, imbianchita o semimbianchita, diversa da quella della sottovoce 20 |
14 |
50 |
— Pasta di legno chimica al bisolfito, greggia |
14 |
60 |
— Pasta di legno chimica al bisolfito, imbianchita, o semimbianchita, diversa da quella della sottovoce 20 |
14 |
70 |
— Pasta di legno semichimica |
14 |
80 |
— Pasta, diversa da quella di legno |
14 |
47.02.00 |
Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta |
14 |
48.01 |
Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli: |
|
80 |
— altre carte e cartoni: |
|
— Carta da sigarette |
70 |
|
— Cartoni per muri e sottotappeti |
21 |
|
48.05.00 |
Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli: |
|
10 |
— Carta Kraft, increspata o pieghettata, anche impressa a secco o perforata |
20 |
30 |
— altra carta increspata o pieghettata, anche impressa a secco o perforata |
20 |
— altri: |
|
|
42 |
— Carta e cartoni, disegnati o impressi a secco |
20 |
49 |
— altri |
20 |
48.07 |
Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli: |
|
10 |
— Carta da stampa e da scrivere |
7 |
20 |
— Carta e cartoni (diversi dalla carta da stampa e da scrivere), intonacati o impregnati con resine artificiali o sintetiche (esclusi adesivi) |
20 |
— Carta e cartoni incatramati, bitumati e asfaltati: |
|
|
31 |
— Cartone bitumato ondulato |
15 |
— altri: |
|
|
45 |
— Carte da parati |
35 |
46 |
— Cartoni isolanti |
30 |
48 |
— Cartone destinato alla fabbricazione di «flans» |
7 |
51 |
— Materiali per imballaggi a macchina |
25 |
59 |
— altri: |
|
— Carta adesiva |
7 |
|
— altri |
20 |
|
48.08.00 |
Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta |
25 |
48.10.00 |
Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti |
70 |
48.11.00 |
Carta da parati, lincrusta e vetrofanie |
35 |
48.12.00 |
Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum |
35 |
48.13.00 |
Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili) |
7 |
48.14 |
Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza: |
|
01 |
— Buste senza diciture a stampa |
30 |
02 |
— Buste con diciture a stampa |
50 |
03 |
— Carta da lettere in scatole, involucri a busta e simili |
50 |
09 |
— altri |
30 |
48.15 |
Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato: |
|
20 |
— Carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli |
4 |
— altri: |
|
|
31 |
— rotoli per macchine calcolatrici, telegrafia, ecc. |
35 |
32 |
— Carta da scrivere, matrici cerate da ciclostile (stencils) e carta da disegno, senza diciture a stampa |
7 |
33 |
— Carta-filtro tagliata in determinate misure |
25 |
39 |
— altri: |
|
— Contenitori cilindrici di carta |
25 |
|
— altri |
30 |
|
48.20.00 |
Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti |
7 |
48.21 |
Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa: |
|
10 |
— Schede, anche presentate in bobine, per macchine a schede perforate |
15 |
— Piatti, compresi quelli di portata, bicchieri e simili: |
|
|
29 |
— altri |
70 |
— Fazzoletti, tovaglioli per togliere il trucco, asciugamani, tovaglioli, tovaglie, lenzuola ed altra biancheria di carta; biancheria personale di carta: |
|
|
39 |
— altri |
70 |
— altri: |
|
|
51 |
— Giunti e tubi per macchine, articoli per usi tecnici e piccoli pezzi similari per macchine |
25 |
52 |
— Cartoncini per statistiche, fogli e rotoli di carta per apparecchi registratori |
15 |
54 |
— Carta per sonde acustiche |
4 |
58 |
— Modelli di vestiti |
25 |
59 |
— altri |
70 |
50.01.00 |
Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura |
14 |
50.02.00 |
Seta greggia (non torta) |
14 |
50.03.00 |
Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura) |
21 |
53.08.00 |
Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto |
20 |
55.03 |
Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati né cardati: |
|
01 |
— Cotone per asciugare |
25 |
55.06 |
Filati di cotone preparati per la vendita al minuto: |
|
01 |
— Cordoncino per cucire |
15 |
09 |
— altri |
15 |
57.04 |
Altre fibre tessili vegetali gregge o preparate, ma non filate; cascami di tali fibre (compresi gli sfilacciati): |
|
20 |
— Fibre di cocco e cascami di fibre di cocco, compresi gli sfilacciati: |
|
— Imbottitura per mobili, in fogli |
25 |
|
30 |
— altre fibre, compresi i cascami e gli sfilacciati: |
|
— Imbottitura per mobili, in fogli |
25 |
|
57.10.00 |
Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03: |
|
— Tele da imballaggio |
2 |
|
— Tele olona (tele da vele) e tele da copertoni |
15 |
|
— altri |
20 |
|
57.11.00 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
|
— Tele di canapa da imballaggio |
2 |
|
— Tele di canapa olona (tele da vele) e tele di canapa da copertoni |
15 |
|
— altri |
20 |
|
59.01 |
Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili: |
|
01 |
— Ovatte |
25 |
03 |
— altri manufatti di ovatta |
25 |
09 |
— altri |
25 |
59.02 |
Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati: |
|
— altri: |
|
|
21 |
— Feltro |
25 |
59.06 |
Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto: |
|
02 |
— Lacci per calzature |
30 |
09 |
— altri |
35 |
59.07 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee., del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria: |
|
01 |
— Tela per rilegature, tela preparata per la pittura, tela olona (tela da vele) e simili per la fabbricazione di calzature, spalmate di colla, di sostanze amidacee e simili |
15 |
59.08 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie: |
|
01 |
— Nastri adesivi, per l'isolamento e l'imballaggio |
25 |
59.10.00 |
Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati, copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati |
35 |
59.11 |
Tessuti gommati diversi da quelli a maglia: |
|
01 |
— Lenzuola per ospedali |
35 |
02 |
— Nastri isolanti |
25 |
09 |
— altri |
20 |
59.13.00 |
Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma |
20 |
59.14.00 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione |
18 |
59.15.00 |
Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie: |
|
— Tubi per pompe antincendio |
30 |
|
— altri |
35 |
|
59.16.00 |
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati |
25 |
59.17.00 |
Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili |
25 |
62.05 |
Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti: |
|
01 |
— Lacci per calzature |
30 |
04 |
— Cinturini per orologi |
50 |
05 |
— Imbottiture stagne per finestre |
35 |
07 |
— Serbatoi di capacità superiore a 50 1: |
|
— Serbatoi di capacità superiore a 300 1 |
35 |
|
64.01 |
Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale: |
|
01 |
— Stivali |
25 |
02 |
— Calzature da sci e da pattinaggio |
50 |
03 |
— Soprascarpe e stivali impermeabili |
50 |
64.05 |
Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo: |
|
01 |
— Tomaie, esclusi i contrafforti e le punte interne rigide di calzature |
45 |
09 |
— altri |
11 |
64.06.00 |
Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti |
65 |
65.01.00 |
Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli |
30 |
65.02.00 |
Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate né cerchiate |
30 |
65.04.00 |
Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti: |
65 |
65.06 |
Altri cappelli, copricapi ed acconciature, anche guarniti: |
|
01 |
— Caschi protettivi |
7 |
09 |
— altri |
65 |
65.07.00 |
Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola per cappelli ed altri copricapi |
30 |
66.01.00 |
Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili |
45 |
66.02.00 |
Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili |
25 |
66.03.00 |
Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn. 66.01 e 66.02 |
25 |
67.01.00 |
Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati |
100 |
67.02.00 |
Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali |
100 |
67.03.00 |
Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana, peli e altre materie tessili, preparate per la fabbricazione di posticci e oggetti simili |
70 |
67.04.00 |
Posticci (parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche, ecc.) e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine) |
100 |
68.03.00 |
Ardesia lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata |
35 |
68.04.00 |
Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento |
7 |
68.06.00 |
Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti |
25 |
68.08 |
Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbone fossile, ecc.): |
|
09 |
— altri |
35 |
68.09.00 |
Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali |
35 |
68.10 |
Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso: |
|
01 |
— per costruzioni |
35 |
02 |
— per casseforme per getti di calcestruzzo |
80 |
09 |
— altri |
80 |
68.12 |
Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili: |
|
01 |
— per costruzioni |
35 |
02 |
— Lastre ondulate per tetti |
15 |
09 |
— altri |
80 |
68.13 |
Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie: |
|
01 |
— Giunti per macchine, di amianto o di miscele a base di amianto e di prodotti simili |
25 |
09 |
— altri |
25 |
68.14.00 |
Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie |
25 |
68.16 |
Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove: |
|
01 |
— Articoli casalinghi e di uso domestico |
100 |
03 |
— Recipienti per fertilizzanti |
20 |
09 |
— altri |
80 |
69.01.00 |
Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi calorifughi di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.) |
14 |
69.02.00 |
Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari |
14 |
69.03.00 |
Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.) |
14 |
69.04.00 |
Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili) |
35 |
69.05.00 |
Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.) |
35 |
69.07.00 |
Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati né smaltati |
35 |
69.08.00 |
Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento |
35 |
69.09.00 |
Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio |
35 |
69.10.00 |
Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici |
80 |
69.11.00 |
Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana |
100 |
69.12.00 |
Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche |
100 |
69.14.00 |
Altri lavori di materie ceramiche |
70 |
70.01.00 |
Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro; vetro in massa (escluso il vetro da ottica) |
18 |
70.03.00 |
Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica) |
18 |
70.04.00 |
Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare |
18 |
70.05.00 |
Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare |
18 |
70.06.00 |
Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare |
18 |
70.07 |
Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate: |
|
09 |
— altri |
50 |
70.17 |
Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili: |
|
01 |
— Ampolle per sieri e oggetti simili |
35 |
09 |
— altri |
35 |
70.18.00 |
Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente |
50 |
70.19.00 |
Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello) |
100 |
70.20 |
Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie: |
|
10 |
— Filati, staffini e filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) |
20 |
20 |
— Tessuti, compresi i nastri |
30 |
— altri: |
|
|
31 |
— Fibra di vetro, non stirata, anche in lamine o fiocchi |
35 |
32 |
— per isolamento |
35 |
39 |
— altri |
35 |
70.21 |
Altri lavori di vetro: |
|
01 |
— Galleggianti per reti da pesca |
2 |
09 |
— altri |
70 |
71.01.00 |
Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite |
20 |
71.02 |
Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite: |
|
10 |
— Diamanti greggi, non scelti |
20 |
20 |
— Diamanti industriali scelti, anche lavorati |
20 |
30 |
— Diamanti scelti, esclusi quelli industriali, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati |
20 |
40 |
— altri diamanti |
20 |
50 |
— altre pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) |
20 |
71.03.00 |
Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite |
20 |
71.04.00 |
Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di semipreziose (fini) e di pietre sintetiche |
20 |
71.05 |
Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati: |
|
10 |
— greggi |
20 |
20 |
— altri |
20 |
71.06.00 |
Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati |
20 |
71.07 |
Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati: |
|
— non monetario: |
|
|
11 |
— Lingotti d'oro |
20 |
19 |
— altri |
20 |
20 |
— monetario |
20 |
71.08.00 |
Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
20 |
71.09 |
Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati: |
|
10 |
— Platino e leghe di platino, greggi |
20 |
20 |
— altri metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi |
20 |
30 |
— Platino, altri metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati |
20 |
71.10.00 |
Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino e di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati |
20 |
71.11 |
Ceneri di oreficeria e altri cascami e rottami di metalli preziosi: |
|
10 |
— d'oro, escluse le ceneri contenenti altri metalli preziosi |
20 |
20 |
— altri |
20 |
71.13 |
Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi: |
|
01 |
— Coltelli, cucchiai, forchette e simili, d'argento o placcati o ricoperti d'argento |
60 |
09 |
— altri |
60 |
71.14 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi: |
|
01 |
— per usi tecnici |
35 |
09 |
— altri |
60 |
71.15.00 |
Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite |
60 |
73.01.00 |
Ghise (compresa la ghisa speculare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse |
2 |
73.02 |
Ferro-leghe: |
|
10 |
— Ferro-manganese |
2 |
20 |
— Ferro-silicio |
2 |
30 |
— altre |
2 |
73.03 |
Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio: |
|
10 |
— di ghisa |
2 |
20 |
— di acciaio legato |
2 |
30 |
— altri |
2 |
73.04.00 |
Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate |
2 |
73.05 |
Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): |
|
10 |
— Polveri di ferro o di acciaio, compresa la polvere di ferro spugnoso (spugna) |
2 |
20 |
— Ferro acciaio spugnoso (spugna), non in polvere |
2 |
73.06 |
Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse: |
|
10 |
— in masselli od in masse |
2 |
20 |
— in lingotti |
2 |
73.07.00 |
Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): |
2 |
73.08.00 |
Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio |
2 |
73.09.00 |
Larghi piatti, di ferro o di acciaio |
2 |
73.10 |
Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle miniere: |
|
— Bordione: |
|
|
11 |
— Bordione di spessore superiore a 6 mm |
7 |
12 |
— Barre per cemento armato, con diametro pari o inferiore a 13 mm |
35 |
13 |
— Bordione di spessore pari o inferiore a 6 mm: |
|
— per chioderia, in conformità delle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze |
7 |
|
— altro |
25 |
|
19 |
— altri |
2 |
— Barre piene (escluso il bordione), semplicemente laminati o estruse a caldo: |
|
|
21 |
— Barre per cemento o calcestruzzo |
35 |
29 |
— altri |
2 |
— altri: |
|
|
31 |
— Barre forate per la perforazione delle miniere |
25 |
39 |
— altri |
2 |
73.11 |
Profilati di ferro o di acciaio laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: |
|
10 |
— Profilati a U, a 1 o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm |
2 |
20 |
— Profilati a U, a I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza pari o superiore a 80 mm: profilati semplicemente fucinati |
2 |
30 |
— altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo |
2 |
40 |
— Profilati semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo |
2 |
50 |
— altri profilati |
2 |
60 |
— Palancole |
2 |
73.12.00 |
Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo |
2 |
73.13 |
Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: |
|
10 |
— semplicemente laminate, di spessore superiore a 4,75 mm |
2 |
20 |
— semplicemente laminate, di spessore pari o superiore a 3 mm, ma non superiore a 4,75 mm |
2 |
30 |
— semplicemente laminate, di spessore inferiore a 3 mm |
2 |
— altre: |
|
|
51 |
— Lamiere ondulate |
15 |
59 |
— altre |
7 |
73.14 |
Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: |
|
01 |
— Fili per saldare |
7 |
02 |
— Fili d'uno spessore pari o superiore a 6 mm |
18 |
09 |
— altri |
18 |
73.15 |
Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: |
|
10 |
— Lingotti di acciaio fino al carbonio |
2 |
11 |
— Lingotti di acciaio inossidabile o refrattario |
2 |
12 |
— Lingotti di altri acciai legati |
2 |
13 |
— Blumi, billette, bramme, bidoni e sbozzi di fucina di acciaio fino al carbonio |
2 |
14 |
— Blumi, billette, bramme, bidoni e sbozzi di fucina di acciaio inossidabile o refrattario |
2 |
15 |
— Blumi, billette, bramme, bidoni e sbozzi di fucina di altri acciai legati |
2 |
20 |
— Sbozzi in rotoli per lamiere, di acciaio fino al carbonio |
2 |
21 |
— Sbozzi in rotoli per lamiere, di acciaio inossidabile o refrattario |
2 |
22 |
— Sbozzi in rotoli per lamiere di altri acciai legati |
2 |
30 |
— Bordione di acciaio fino al carbonio |
2 |
31 |
— Bordione di acciaio inossidabile o refrattario |
2 |
32 |
— Bordione di altri acciai legati |
2 |
40 |
— Barre (escluso il bordione), comprese le barre forate per la perforazione delle miniere, di acciaio fino al carbonio |
2 |
41 |
— Barre (escluso il bordione), comprese le barre forate per la perforazione delle miniere, di acciaio inossidabile o refrattario |
2 |
42 |
— Barre (escluso il bordione), comprese le barre forate per la perforazione delle miniere, di altri acciai legati |
2 |
50 |
— Profilati di acciaio fino al carbonio |
2 |
51 |
— Profilati di acciaio inossidabile o refrattario |
2 |
52 |
— Profilati di altri acciai legati |
2 |
60 |
— Larghi piatti |
2 |
61 |
— Lamiere, semplicemente laminate, di uno spessore superiore a 4,75 mm, di acciaio fino al carbonio |
2 |
62 |
— Lamiere, semplicemente laminate, di uno spessore superiore a 4,75 mm, di acciaio inossidabile o refrattario |
2 |
63 |
— Lamiere, semplicemente laminate, d'uno spessore superiore a 4,75 mm, di altri acciai legati |
2 |
64 |
— Lamiere, semplicemente laminate, di uno spessore da 3 mm incluso a 4,75 mm incluso, di acciaio fino al carbonio |
2 |
65 |
— Lamiere, semplicemente laminate, d'uno spessore da 3 mm incluso a 4,75 mm incluso, di acciaio inossidabile o refrattario |
2 |
66 |
— Lamiere, semplicemente laminate, d'uno spessore da 3 mm incluso a 4,75 mm incluso, di altri acciai legati |
2 |
67 |
— Lamiere, semplicemente laminate, d'uno spessore inferiore a 3 mm, di acciaio fino al carbonio |
2 |
68 |
— Lamiere, semplicemente laminate, di uno spessore inferiore a 3 mm, di acciaio inossidabile o refrattario |
2 |
69 |
— Lamiere, semplicemente laminate, d'uno spessore inferiore a 3 mm, di altri acciai legati |
2 |
70 |
— altre lamiere, di acciaio fino al carbonio |
2 |
71 |
— altre lamiere, di acciaio inossidabile o refrattario |
2 |
72 |
— altre lamiere, di altri acciai legati |
2 |
80 |
— Nastri (reggetta) di acciaio fino al carbonio |
2 |
81 |
— Nastri (reggetta) di acciaio inossidabile o refrattario |
2 |
82 |
— Nastri (reggetta) di altri acciai legati |
2 |
90 |
— Fili di acciaio fino al carbonio |
2 |
91 |
— Fili di acciaio inossidabile o refrattario |
2 |
92 |
— Fili di altri acciai legati |
2 |
73.16 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie: |
|
10 |
— Rotaie |
10 |
20 |
— altri |
10 |
73.17.00 |
Tubi di ghisa |
35 |
73.18 |
Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19: |
|
— Tubi detti «senza saldatura»; sbozzi di tubi: |
|
|
11 |
— Tubi per la fucinatura, in conformità delle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze |
2 |
19 |
— altri: |
|
— Sbozzi di tubi |
25 |
|
— altri |
35 |
|
— altri: |
|
|
21 |
— Tubi per la fucinatura, conformemente alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze |
2 |
22 |
— Tubi per fili elettrici |
25 |
29 |
— altri |
35 |
73.19.00 |
Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche |
35 |
73.20 |
Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.): |
|
01 |
— per condotte forzate, in conformità delle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze |
25 |
— altri: |
|
|
02 |
— di ghisa |
25 |
03 |
— di acciaio inossidabile |
25 |
09 |
— altri |
25 |
73.23 |
Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio, della capacità: |
|
02 |
— Bidoni da latte da 10 litri o più |
10 |
73.24.00 |
Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti |
25 |
73.25 |
Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità: |
|
01 |
— Cavi d'un diametro pari o inferiore a 0,5 cm |
20 |
02 |
— Cavi d'un diametro superiore a 0,5.cm |
2 |
09 |
— altri |
35 |
73.26.00 |
Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio |
15 |
73.27 |
Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere o lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio: |
|
01 |
— Reti d'armatura per calcestruzzo |
35 |
02 |
— Reti (anche ricoperte di materie plastiche artificiali) in fili d'uno spessore pari o superiore a 2 mm (BWG 13) |
10 |
03 |
— Tele |
20 |
04 |
— Lamiere o lastre, incise e stirate |
14 |
09 |
— altre |
20 |
73.29 |
Catene, catenelle e lor parti, di ghisa, di ferro o di acciaio: |
|
01 |
— Catene ad anelli di uno spessore pari o superiore a 10 mm |
4 |
02 |
— Catene antisdrucciolevoli, catene di protezione, nonché le loro parti, per automobili e relative apparecchiature |
35 |
03 |
— Catene di trasmissione per macchinari |
25 |
09 |
— altri |
25 |
73.30.00 |
Ancore, ancorotti, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio |
4 |
73.32.00 |
Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio |
25 |
73.33.00 |
Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, di ferro o di acciaio |
50 |
73.34 |
Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili: |
|
01 |
— Spilli da sarto |
50 |
09 |
— altri |
50 |
73.35 |
Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio: |
35 |
01 |
— per mobili |
|
09 |
— altri |
35 |
73.36 |
Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio: |
|
— Apparecchi per cucinare e scaldapiatti: |
|
|
11 |
— Caloriferi e stufe a carbone o ad altri combustibili solidi |
35 |
12 |
— Caloriferi e stufe a combustibili liquidi |
35 |
13 |
— Stufe e fornelli a gas |
35 |
14 |
— Scaldapiatti |
35 |
20 |
— altri apparecchi |
35 |
30 |
— Parti e pezzi staccati |
35 |
73.38 |
Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio: |
|
— Oggetti per uso domestico e loro parti; paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti e oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi: |
|
|
11 |
— di acciaio inossidabile |
100 |
12 |
— paglia di ferro o di acciaio |
25 |
19 |
— altri |
100 |
— Articoli di uso igienico e loro parti: |
|
|
23 |
— Articoli per la cura dei malati e per usi medici |
35 |
29 |
— altri |
80 |
73.40 |
Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio: |
|
10 |
— Lavori di ghisa, allo stato greggio |
7 |
20 |
— Lavori gettati o modanati di acciaio, allo stato greggio |
7 |
30 |
— Lavori di ferro o di acciaio, fucinati e stampati allo stato greggio |
7 |
— altri: |
|
|
47 |
— Picchetti per recinti |
10 |
50 |
— Lavori speciali per battelli |
25 |
52 |
— Manicotti per cavi sotterranei |
25 |
53 |
— Tubi da. fumo per caldaie semitubolari, lastre di chiusura a volta per caldaie e altri serbatoi a pressione |
7 |
54 |
— Supporti per spazzole |
70 |
56 |
— Supporti e fascette di serraggio per tubi, di materie plastiche, gomma, materie tessili e simili, dispositivi di chiusura per cinghie di trasmissione e per nastri trasportatori |
70 |
59 |
— altri |
70 |
74.01 |
Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame: |
|
10 |
— Metalline cuprifere, rame da cementazione (precipitato di rame) |
4 |
20 |
— Cascami e rottami di rame |
4 |
30 |
— Rame da affinazione |
4 |
40 |
— Rame raffinato, comprese le leghe di rame |
4 |
74.02.00 |
Cupro-leghe |
4 |
74.03 |
Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame: |
|
01 |
— Barre e profilati |
4 |
02 |
— Fili a sezione piena |
15 |
03 |
— Fili per saldatura |
7 |
74.04.00 |
Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm |
4 |
74.05 |
Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto): |
|
01 |
— Fogli sottili per tubi di radiatori e circuiti stampati |
7 |
09 |
— altri |
25 |
74.06.00 |
Polveri e pagliette di rame |
4 |
74.07 |
Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame: |
|
01 |
— rivestiti di bronzo fosforoso, non lavorati |
4 |
09 |
— altri |
25 |
74.08.00 |
Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) |
25 |
74.10.00 |
Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità |
35 |
74.11.00 |
Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate, di rame: |
|
— Lamiere o lastre incise e stirate, di rame |
14 |
|
— altri |
20 |
|
74.15.00 |
Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame; bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame |
25 |
74.16.00 |
Molle di rame |
25 |
74.17.00 |
Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame |
70 |
74.18 |
Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame: |
|
10 |
— Oggetti di uso domestico e loro parti |
100 |
20 |
— Oggetti di uso igienico e loro parti |
80 |
74.19 |
Altri lavori di rame: |
|
02 |
— Oggetti specialmente costruiti per battelli |
25 |
04 |
— Oggetti in rame o in leghe di rame semplicemente sgrossati |
7 |
06 |
— Catene, catenelle e loro parti |
60 |
09 |
— altri |
70 |
75.01 |
Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio: |
|
10 |
— Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio |
4 |
20 |
— Cascami e rottami di nichelio |
4 |
30 |
— Nichelio greggio |
4 |
75.02 |
Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio: |
|
01 |
— Barre e profilati di nichelio |
4 |
02 |
— Fili a sezione piena, di nichelio |
15 |
75.03.00 |
Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio |
4 |
75.04.00 |
Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio |
25 |
75.05.00 |
Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati |
4 |
75.06 |
Altri lavori di nichelio: |
|
02 |
— Oggetti di uso igienico |
80 |
03 |
— Oggetti di uso domestico |
100 |
09 |
— altri |
70 |
76.02 |
Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio: |
|
01 |
— Barre e profilati |
4 |
02 |
— Fili per saldatura |
7 |
09 |
— altri |
15 |
76.03 |
Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm: |
|
01 |
— Lastre ondulate o formate per costruzioni |
15 |
76.04.00 |
Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto): |
|
— per capsule per bottiglie da latte |
14 |
|
— altri |
25 |
|
76.05.00 |
Polveri e pagliette di alluminio |
4 |
76.06 |
Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio: |
|
01 |
— Tubi per la fucinatura, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze |
4 |
09 |
— altri |
25 |
76.07.00 |
Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) |
25 |
76.10 |
Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili: |
|
01 |
— Bidoni da latte da 10 litri o più |
10 |
03 |
— Tubetti |
25 |
76.11.00 |
Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti |
25 |
76.12.00 |
Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità |
35 |
76.15 |
Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio: |
|
10 |
— Oggetti di uso domestico e loro parti |
100 |
20 |
— Oggetti di uso igienico e loro parti |
80 |
76.16 |
Altri lavori di alluminio: |
|
01 |
— Galleggianti per reti |
2 |
04 |
— Chiodi, punte, viti ed articoli simili |
25 |
05 |
— Oggetti specialmente costruiti per battelli |
25 |
06 |
— Anodi |
4 |
08 |
— Oggetti di alluminio non altrimenti lavorati, ma semplicemente sgrossati |
7 |
— Tele metalliche, reti e griglie e oggetti analoghi: |
|
|
13 |
— Reti (anche ricoperte di materie plastiche artificiali) in fili di uno spessore pari o superiore a 2 mm (BWG 13) |
20 |
14 |
— Tele |
35 |
15 |
— altri |
35 |
16 |
— Lamiere o lastre incise e stirate |
14 |
19 |
— altri |
70 |
77.01 |
Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate): |
|
10 |
— Cascami e rottami di magnesio |
11 |
20 |
— Magnesio greggio |
11 |
77.02.00 |
Barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, torniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, di magnesio; altri lavori di magnesio: |
|
— Barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, torniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, di magnesio |
25 |
|
— altri |
35 |
|
77.04 |
Berillio (glucinio), greggio o lavorato: |
|
10 |
— Berillio greggio; cascami e rottami |
35 |
20 |
— Berillio lavorato |
35 |
78.01 |
Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo: |
|
10 |
— Cascami e rottami di piombo |
4 |
20 |
— Piombo non raffinato |
4 |
30 |
— Piombo raffinato, escluse le leghe di piombo |
4 |
40 |
— Leghe di piombo |
4 |
78.02 |
Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo: |
|
01 |
— Barre e profilati |
4 |
02 |
— Fili a sezione piena |
15 |
78.03.00 |
Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m2 |
4 |
78.04 |
Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m2 (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo: |
|
01 |
— Polveri di piombo |
4 |
09 |
— altri |
25 |
78.05.00 |
Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo |
25 |
78.06 |
Altri lavori di piombo: |
|
02 |
— Oggetti specialmente costruiti per battelli |
1 25 |
09 |
— altri: |
|
— Tubetti |
25 |
|
— altri |
35 |
|
79.01 |
Zinco greggio, cascami e rottami di zinco: |
|
10 |
— Cascami e rottami di zinco |
4 |
20 |
— Zinco greggio |
4 |
79.02 |
Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco: |
|
01 |
— Barre e profilati |
4 |
02 |
— Fili a sezione piena |
7 |
79.03 |
Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco: |
|
10 |
— Lamiere, fogli e nastri di qualsiasi spessore, di zinco |
4 |
20 |
— Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) e pagliette |
4 |
79.04.00 |
Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco |
25 |
79.06 |
Altri lavori di zinco: |
|
01 |
— Chiodi, punte, viti e simili |
35 |
02 |
— Oggetti di uso igienico |
80 |
03 |
— Oggetti di uso domestico |
100 |
04 |
— Anodi |
4 |
05 |
— Lavori sagomati per l'edilizia |
60 |
09 |
— altri: |
|
— Tubetti |
25 |
|
— altri |
35 |
|
80.01 |
Stagno greggio; cascami e rottami di stagno: |
|
10 |
— Cascami e rottami di stagno |
4 |
20 |
— Stagno greggio |
4 |
80.02 |
Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno: |
|
01 |
— Barre (compresa la saldatura di stagno) e profilati |
4 |
02 |
— Fili a sezione piena |
15 |
80.03.00 |
Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m2 |
4 |
80.04.00 |
Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m2 (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno |
4 |
80.05.00 |
Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di stagno |
25 |
80.06 |
Altri lavori di stagno: |
|
01 |
— Tubetti |
25 |
02 |
— Oggetti di uso domestico |
100 |
09 |
— altri |
35 |
81.01 |
Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato: |
|
10 |
— Tungsteno greggio; cascami e rottami |
11 |
20 |
— Tungsteno lavorato |
11 |
81.02 |
Molibdeno, greggio o lavorato: |
|
10 |
— Molibdeno greggio; cascami e rottami |
11 |
20 |
— Molibdeno lavorato |
11 |
81.03 |
Tantalio, greggio o lavorato: |
|
10 |
— Tantalio greggio; cascami e rottami |
11 |
20 |
— Tantalio lavorato |
11 |
81.04 |
Altri metalli comuni, greggi o lavorati, cermet, greggi o lavorati: |
|
10 |
— Cascami e rottami di uranio impoverito in U 235 o di torio; uranio e torio greggi o lavorati |
11 |
20 |
— Cascami e rottami dei metalli inclusi in questa voce, esclusi quelli della sottovoce 10, o di cermet; metalli greggi o lavorati di questa voce, esclusi quelli della sottovoce 10; cermet greggi |
11 |
30 |
— Metalli lavorati di questa voce, esclusi quelli della sottovoce 10; cermet lavorati |
11 |
82.01 |
Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano: |
|
01 |
— Falci e loro lame |
14 |
09 |
— altri |
25 |
82.02.00 |
Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le freseseghe e le lame non dentate per segare) |
7 |
82.03 |
Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; fenditoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, amano: |
|
10 |
— Chiavi per dadi |
7 |
20 |
— Lime e raspe |
7 |
30 |
— altri |
7 |
82.04.00 |
Altri utensili e utensileria, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro |
7 |
82.05.00 |
Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante |
7 |
82.06.00 |
Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici |
7 |
82.07.00 |
Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione |
7 |
82.08.00 |
Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno |
70 |
82.09 |
Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame: |
|
01 |
— Coltelli da tavola |
100 |
02 |
— Lame per coltelli |
25 |
09 |
— altri |
100 |
82.11 |
Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri): |
|
01 |
— Rasoi |
25 |
09 |
— altri |
100 |
82.12 |
Forbici a due branche e loro lame: |
|
01 |
— Forbici (forces) per tosare le pecore, forbici per aringhe, nonché le loro lame |
25 |
09 |
— altri |
70 |
82.13 |
Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie): |
|
01 |
— Teste per tosatrici elettriche, lame e pettini per tosare le pecore e forbici per potare |
25 |
09 |
— altri |
70 |
82.14.00 |
Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
100 |
82.15.00 |
Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci nn. 82.09, 82.13 e 82.14 |
25 |
83.01.00 |
Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni: |
|
01 |
— Serrature a scatto |
30 |
02 |
— Lucchetti |
30 |
03 |
— Serrature con chiave per mobili e pone |
30 |
04 |
— Chiavi e sbozzi di chiavi |
30 |
05 |
— per automobili ed altri veicoli |
30 |
09 |
— altri |
30 |
83.02 |
Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte): |
|
01 |
— Serrature e cerniere, non nominate altrove |
30 |
02 |
— Guarniture e ferramenta per mobili |
30 |
03 |
— Guarniture e ferramenta per automobili ed altri veicoli |
30 |
09 |
— altri |
30 |
83.03 |
Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni: |
|
09 |
— altri |
100 |
83.04.00 |
Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03 |
100 |
83.05 |
Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni |
|
01 |
— Meccanismi per la legatura di fogli volanti, per registri e oggetti simili per ufficio |
30 |
02 |
— Graffe |
30 |
09 |
— altri |
30 |
83.06 |
Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni e simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni: |
|
09 |
— altri |
100 |
83.07 |
Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni: |
|
01 |
— Segnali luminosi per boe, nonché le loro parti |
11 |
02 |
— Segnali luminosi per la navigazione, lampade ad olio e apparecchi di illuminazione a gas, nonché le loro parti |
25 |
03 |
— lampade per operazioni chirurgiche |
35 |
83.08.00 |
Tubi flessibili di metalli comuni |
25 |
83.09.00 |
Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature. copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni: |
|
— Perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni |
50 |
|
— altri |
10 |
|
83.11.00 |
Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni |
80 |
83.13 |
Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni: |
|
01 |
— Cocchiumi (anche filettati) e lastre per cocchiumi |
21 |
04 |
— Capsule per bottiglie da latte e coperchi per serbatoi «Skyr» |
14 |
09 |
— altri |
50 |
83.15.00 |
Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione o proiezione |
7 |
84.01 |
Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»: |
|
10 |
— Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori e caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
18 |
20 |
— Parti e pezzi staccati |
18 |
84.02 |
Apparecchi ausiliari per caldaie della voce n. 84.01 (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recu-peratori di gas, ecc.) condensatori per macchine a vapore: |
|
10 |
— Apparecchi ausiliari per caldaie della voce n. 84.01 e condensatori per macchine a vapore |
18 |
20 |
— Parti e pezzi staccati |
18 |
84.03.00 |
Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori |
|
84.05.00 |
Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, anche incorporate alle loro caldaie: |
|
|
— Macchine a vapore |
7 |
20 |
— Parti e pezzi staccati |
7 |
84.06 |
Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: |
|
— Motori di propulsione per veicoli del capitolo 87: |
|
|
31 |
— Motori a benzina ed altri motori a scoppio |
25 |
— Motori diesel e motori a combustione interna: |
|
|
32 |
— meno di 100 CV DIN |
25 |
33 |
— da 100 a 399 CV DIN |
25 |
40 |
— Motori per navi del tipo «fuoribordo» |
25 |
— Motori di propulsione per navi, diversi dai «fuoribordo»: |
|
|
51 |
— Motori a benzina ed altri motori a scoppio |
25 |
— Motori diesel ed altri motori a combustione interna: |
|
|
52 |
— meno di 100 CV DIN |
25 |
53 |
— da 100 a 399 CV DIN |
25 |
— altri motori: |
|
|
61 |
— meno di 100 CV DIN |
25 |
62 |
— da 100 a 399 CV DIN |
25 |
69 |
— altri |
25 |
70 |
— Parti di motori delle sottovoci da 31 a 69 |
25 |
84.07 |
Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche: |
|
10 |
— Turbine idrauliche |
25 |
20 |
— Ruote idrauliche ed altre macchine motrici idrauliche |
25 |
30 |
— Regolatori; parti e pezzi staccati |
25 |
84.08 |
Altri motori e macchine motrici: |
|
— altre turbine a gas: |
|
|
31 |
— Turbine a gas per automobili |
25 |
39 |
— altre |
25 |
— altri motori e macchine motrici: |
|
|
41 |
— per autoveicoli, non nominati altrove |
25 |
49 |
— altre |
25 |
60 |
— altre parti e pezzi staccati |
25 |
84.09.00 |
Rulli compressori a propulsione meccanica |
25 |
84.10 |
Pompe, motopompe, turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.): |
|
10 |
— Pompe per la distribuzione dei carburanti e lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse, aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo |
35 |
20 |
— Pompe alternative, diverse da quelle della sottovoce 10 |
35 |
— Pompe centrifughe diverse da quelle della sottovoce 10: |
|
|
31 |
— Pompe per pesci |
4 |
32 |
— Pompe di acciaio inossidabile e/o di materie plastiche, non nominate altrove |
35 |
39 |
— altre |
35 |
— Pompe rotative, diverse da quelle della sottovoce 10: |
|
|
41 |
— Pompe ad ingranaggi |
35 |
49 |
— altre |
35 |
50 |
— altre pompe per liquidi ed elevatori per liquidi |
35 |
— Parti e pezzi staccati: |
|
|
61 |
— per le pompe delle sottovoci 31, 32 e 41 |
35 |
69 |
— altri |
35 |
84.11 |
Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili; |
|
— Pompe e compressori: |
|
|
11 |
— Compressori per impianti di refrigerazione e di surgelazione |
7 |
12 |
— Compressori d'aria di capacità fino a 2 m3 per minuto |
7 |
19 |
— altri |
35 |
— Parti di pompe e compressori: |
|
|
21 |
— per compressori delle sottovoci 11 e 12 |
7 |
29 |
— altre |
35 |
30 |
— Generatori a pistoni liberi e loro parti |
35 |
— Ventilatori e simili: |
|
|
49 |
— altri |
35 |
84.13 |
Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili: |
|
01 |
— Bruciatori (polverizzatori) automatici |
7 |
09 |
— altri |
25 |
84.14.00 |
Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11 |
7 |
84.15 |
Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie: |
|
10 |
— Frigoriferi per uso domestico, anche muniti di un compartimento congelatore |
80 |
20 |
— Congelatori per uso domestico |
80 |
— altri frigoriferi, macchine ed apparecchi frigoriferi: |
|
|
31 |
— Banchi e vetrine frigorifere per negozi |
35 |
— Macchine per la produzione del ghiaccio: |
|
|
32 |
— per ristoranti |
35 |
— Parti e pezzi staccati: |
|
|
41 |
— per gli apparecchi delle sottovoci 10 e 20 |
50 |
42 |
— per gli apparecchi delle sottovoci 31 e 32 |
35 |
49 |
— altri |
7 |
84.16.00 |
Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine |
7 |
84.17 |
Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici: |
|
10 |
— Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici, per usi domestici, e loro parti |
35 |
— altri apparecchi e dispositivi, e loro parti: |
|
|
21 |
— Apparecchi per l'industria del pesce e per l'industria della balena |
7 |
22 |
— Macchine per il trattamento del latte (escluse le scrematrici) |
7 |
24 |
— altri apparecchi del tipo usato nei ristoranti e nelle mense |
7 |
29 |
— altri |
7 |
84.18 |
Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas: |
|
— Centrifughe: |
|
|
11 |
— Scrematrici |
7 |
— Macchine centrifughe per asciugare la biancheria: |
|
|
12 |
— principalmente per uso domestico |
80 |
13 |
— altre |
35 |
19 |
— altre |
25 |
— Apparecchi per filtrare o depurare: |
|
|
— Filtri dell'aria: |
|
|
21 |
— principalmente per uso domestico |
80 |
22 |
— altri |
25 |
23 |
— Presse per panelli di pesce |
25 |
24 |
— Filtri per olio di pesce |
7 |
29 |
— altri |
25 |
— Parti e pezzi staccati: |
|
|
31 |
— per gli apparecchi delle sottovoci 12 e 21 |
50 |
32 |
— per gli apparecchi della sottovoce 13 |
35 |
33 |
— per gli apparecchi delle sottovoci 11 e 24 |
7 |
39 |
— altri |
25 |
84.19 |
Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare'le bevande; macchine e apparecchi per lavare il vasellame: |
|
10 |
— Macchine ed apparecchi per lavare il vasellame per uso domestico |
80 |
— altri apparecchi: |
|
|
21 |
— altre macchine ed apparecchi per lavare il vasellame |
35 |
29 |
— altri |
7 |
— Parti e pezzi staccati: |
|
|
31 |
— Pezzi di ricambio (esclusi articoli accessori) per macchine ed apparecchi per lavare il vasellame |
50 |
39 |
— altri |
7 |
84.20 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia: |
|
10 |
— Apparecchi e strumenti per pesare |
7 |
20 |
— Pesi, parti e pezzi staccati |
7 |
84.21.00 |
Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto |
7 |
84.22 |
Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru. ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23: |
|
— Paranchi, compresi quelli montati su un carrello; verricelli ed argani: |
|
|
11 |
— Paranchi a motore per battelli da pesca e verricelli per scali di costruzione |
4 |
13 |
— Carrelli portatili con dispositivo motore |
35 |
19 |
— altri |
35 |
— Bighe, gru diverse dalle gru a funi (blondins); gru a portale e ponti scorrevoli: |
|
|
21 |
— Gru da sollevamento |
18 |
29 |
— altri |
35 |
— Apparecchi elevatori e trasportatori, pneumatici: |
|
|
39 |
— altri |
35 |
— Ascensori e montacarichi: |
|
|
41 |
— per persone e cose |
40 |
49 |
— altri |
35 |
50 |
— Scale meccaniche e marciapiedi mobili |
35 |
— altre macchine ed apparecchi: |
|
|
69 |
— altri |
35 |
— Parti e pezzi staccati: |
|
|
71 |
— per le macchine e gli apparecchi delle sottovoci 11, 12, 13, 19, 31,61 e 62 |
35 |
79 |
— altri |
35 |
84.23 |
Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, livellatrici dette «scrapers», ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03: |
|
10 |
— Battipali, spazzaneve, diversi dagli spazzaneve automobili della voce n. 87.03 |
25 |
— Apripista (bulldozer, angledozer) e livellatrici, semoventi: |
|
|
21 |
— Bulldozer |
25 |
22 |
— Livellatrici |
25 |
29 |
— altri |
25 |
30 |
— Pale meccaniche ed escavatori, semoventi |
25 |
40 |
— altre macchine, semoventi |
25 |
50 |
— Macchine saldatrici e di perforazione, non semoventi |
25 |
— altre macchine, non semoventi: |
|
|
61 |
— Equipaggiamenti da carico per trattori a ruote del tipo corrente |
7 |
69 |
— altri |
25 |
70 |
— Parti e pezzi staccati |
25 |
84.24 |
Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi: |
|
10 |
— Aratri |
7 |
20 |
— Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici; spanditori e distributori di concimi |
7 |
— Scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappatrici ed erpici: |
|
|
31 |
— Erpici |
7 |
39 |
— altri |
7 |
40 |
— altre macchine ed apparecchi |
7 |
50 |
— Parti e pezzi staccati |
7 |
84.25 |
Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; rimondatori e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29: |
|
— Tosatrici da prato: |
|
|
11 |
— azionate a mano |
35 |
19 |
— altre |
35 |
20 |
— Mietitrici-trebbiatrici |
7 |
— altre macchine ed apparecchi per la raccolta e la trebbiatura; falciatrici, diverse dalle tosatrici da prato; presse da paglia o da foraggio: |
|
|
31 |
— Falciatrici, diverse dalle tosatrici da prato |
7 |
32 |
— Macchine per la raccolta di patate e di altre piante mangerecce |
7 |
33 |
— Rastrelli meccanici e macchine spandifieno |
7 |
39 |
— altri |
7 |
— Rimondatori e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta e per altri prodotti agricoli: |
|
|
41 |
— Selezionatrici |
7 |
49 |
— altri |
7 |
— Parti e pezzi staccati: |
|
|
51 |
— per tosatrici da prato |
35 |
59 |
— altri |
7 |
84.26 |
Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte: |
|
10 |
— Mungitrici |
7 |
— altre macchine ed apparecchi per l'industria del latte: |
|
|
21 |
— Macchine per il trattamento del latte |
7 |
29 |
— altri |
7 |
30 |
— Parti e pezzi staccati |
7 |
84.27 |
Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili: |
|
10 |
— Macchine ed apparecchi |
7 |
20 |
— Parti e pezzi staccati |
7 |
84.28 |
Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura: |
|
10 |
— Macchine ed apparecchi |
7 |
20 |
— Parti e pezzi staccati |
7 |
84.29 |
Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie: |
|
10 |
— Macchine ed apparecchi |
7 |
20 |
— Parti e pezzi staccati |
7 |
84.30 |
Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari: |
|
— Macchine ed apparecchi: |
|
|
11 |
— Macchine e apparecchi per l'industria della panificazione e la biscotteria |
7 |
12 |
— Macchine e apparecchi per l'industria dei confetti e dello zucchero |
7 |
13 |
— Macchine e apparecchi per la lavorazione delle carni |
7 |
14 |
— Macchine e apparecchi per l'industria delle bevande |
7 |
19 |
— altri |
7 |
20 |
— Parti e pezzi staccati |
7 |
84.31 |
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone: |
|
10 |
— Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) |
7 |
20 |
— Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o per la rifinitura della carta e del cartone |
7 |
30 |
— Parti e pezzi staccati |
7 |
84.32 |
Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli: |
|
10 |
— Macchine ed apparecchi |
7 |
20 |
— Parti e pezzi staccati |
7 |
84.33 |
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie: |
|
10 |
— Macchine ed apparecchi |
7 |
20 |
— Parti e pezzi staccati |
7 |
84.34 |
Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei clichés, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, clichés, lastre, cilindri ed altri organi stampanti; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.): |
|
10 |
— Macchine per fondere o per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei clichés per la stereotipia e simili |
7 |
20 |
— Caratteri per la stampa, clichés, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche |
7 |
30 |
— Parti e pezzi staccati |
7 |
84.35 |
Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa: |
|
10 |
— Macchine per la stampa, rotative |
7 |
20 |
— Macchine per la stampa dette «Presse a platina» |
7 |
30 |
— altre macchine e apparecchi per la stampa e le arti grafiche |
7 |
40 |
— Apparecchi ausiliari per la stampa |
7 |
50 |
— Parti e pezzi staccati |
7 |
84.36 |
Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili: |
|
10 |
— Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali |
7 |
20 |
— Macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili |
7 |
30 |
— Macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili |
7 |
84.37 |
Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditori, imbozzimatrici, ecc.): |
|
10 |
— Telai per tessitura |
7 |
20 |
— Telai per maglieria |
7 |
30 |
— altre macchine ed apparecchi |
7 |
84.38 |
Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jaquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.): |
|
10 |
— Pezzi staccati ed accessori delle macchine ed apparecchi della voce n. 84.36 |
7 |
20 |
— Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 |
7 |
30 |
— Pezzi staccati ed accessori delle macchine ed apparecchi della voce n. 84.37 o delle macchine ed apparecchi ausiliari della sottovoce 20 |
7 |
84.39.00 |
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli |
7 |
84.40 |
Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentel-lare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine): |
|
10 |
— Macchine e apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg |
80 |
— Macchine per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, eccedente i 6 kg: |
|
|
21 |
— per uso domestico |
80 |
29 |
— altri |
35 |
30 |
— Macchine per pulire a secco |
35 |
40 |
— Macchine ed apparecchi per asciugare, per uso industriale |
35 |
50 |
— Macchine ed apparecchi per asciugare, escluse quelle per uso industriale |
80 |
— altre macchine ed apparecchi: |
|
|
— Macchine per stirare: |
|
|
61 |
— principalmente per uso domestico |
80 |
62 |
— altri |
7 |
63 |
— Macchine per la finitura di filati e tessuti |
7 |
64 |
— Macchine per la stampa |
25 |
69 |
— altre |
25 |
— Parti e pezzi staccati: |
|
|
71 |
— per le macchine e gli apparecchi delle sottovoci 10, 21, 50 e 61 |
50 |
72 |
— per le macchine e gli apparecchi delle sottovoci 29, 30, 40 e 69 |
35 |
79 |
— altri |
25 |
84.41 |
Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: |
|
— Macchine per cucire: |
|
|
11 |
— per uso domestico |
7 |
12 |
— altre |
7 |
20 |
— Aghi per macchine da cucire; mobili per macchine da cucire; parti e pezzi staccati degli articoli della voce n. 84.41 |
7 |
84.42.00 |
Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41 |
7 |
84.43 |
Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia: |
|
10 |
— Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) |
7 |
20 |
— Parti e pezzi staccati |
7 |
84.44 |
Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi: |
|
10 |
— Laminatoi |
7 |
20 |
— Treni di laminazione, cilindri di laminazione, loro parti e pezzi staccati |
7 |
84.45 |
Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50: |
|
10 |
— Macchine utensili operanti per elettroerosione o altro fenomeno elettrico; macchine utensili ultrasoniche |
7 |
15 |
— Macchine per tagliare ingranaggi |
7 |
20 |
— Torni |
7 |
25 |
— Alesatrici o fresatrici |
7 |
30 |
— Foratrici o alesatrici |
7 |
35 |
— Segatrici, comprese le macchine a frizione o a dischi metallici |
7 |
40 |
— Piallatrici |
7 |
45 |
— Filettatrici o maschiatrici |
7 |
50 |
— Affilatrici, sbavatrici, allineatrici, rettificatrici, lucidatrici, molatrici, levigatrici o rettificatrici e simili, operanti a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per lucidare |
7 |
55 |
— Presse diverse da quelle delle sottovoci 60, 65 e 70 |
7 |
60 |
— Macchine per forgiare, comprese quelle per forgiare a stampo |
7 |
65 |
— Rullatrici, sagomatrici, piegatrici o spianatrici |
7 |
70 |
— Cesoie, punzonatrici o sgretolatrici |
7 |
75 |
— altre macchine untensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici |
7 |
84.46.00 |
Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49 |
7 |
84.47 |
Macchine utensili, diverse da quelle della voce n. 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili: |
|
01 |
— Macchine per la lavorazione del legno |
7 |
09 |
— altre |
7 |
84.48 |
Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie: |
|
10 |
— Portapezzi, filiere a scatto automatico e dipositivi divisori da applicare su macchine utensili; portautensili |
7 |
20 |
— altri accessori, parti e pezzi staccati degli utensili della voce n. 84.45 |
7 |
30 |
— altri accessori, parti e pezzi staccati degli utensili della voce n. 84.46 o n. 84.47 |
7 |
84.49 |
Utensili e macchine utensili pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano: |
|
10 |
— Utensili e macchine utensili |
7 |
20 |
— Parti e pezzi staccati |
7 |
84.50.00 |
Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale |
7 |
84.51 |
Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari: |
|
10 |
— Macchine da scrivere a caratteri normali, elettriche |
35 |
— Macchine da scrivere a caratteri normali, non elettriche: |
|
|
21 |
— Macchine da scrivere portatili |
35 |
29 |
— altre |
35 |
— altre macchine da scrivere; macchine per autenticare gli assegni bancari: |
|
|
31 |
— Macchine per autenticare gli assegni bancari |
35 |
32 |
— Macchine da scrivere a caratteri Braille |
35 |
39 |
— altre |
35 |
84.52 |
Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette contabili, registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione: |
|
10 |
— Macchine calcolatrici (compresi i calcolatori elettronici da tavolo) |
35 |
20 |
— Macchine da scrivere dette «contabili» (comprese le macchine per la tenuta di conti) |
35 |
30 |
— Registratori di cassa |
35 |
40 |
— Macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti esimili |
35 |
84.53 |
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici od ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove: |
|
10 |
— Macchine analogiche e macchine ibride |
7 |
20 |
— Macchine numeriche (o digitali) complete per l'elaborazione dei dati, che comportano nello stesso involucro l'unità centrale ed almeno un dispositivo di entrata ed un dispositivo di uscita |
7 |
30 |
— Unità numeriche (o digitali) centrali complete per l'elaborazione dei dati; unità di elaborazione (elaboratori) composte di elementi aritmetici, logici e di controllo |
7 |
40 |
— Unità numeriche centrali di memoria (principale), presentate separatamente |
7 |
50 |
— Unità periferiche, comprese le unità di controllo e di adattamento (collegabili, direttamente o indirettamente, all'unità centrale) |
7 |
60 |
— altre |
7 |
84.54 |
Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare ed aggraffare, ecc.): |
|
10 |
— Duplicatori |
35 |
20 |
— altri |
35 |
84.55 |
Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso: |
|
10 |
— Pezzi staccati e accessori delle macchine da scrivere della voce n. 84.51 |
35 |
— Pezzi staccati e accessori delle macchine della voce n. 84.52 o n. 84.53: |
|
|
21 |
— per le macchine della voce n. 84.53 |
7 |
29 |
— altri |
35 |
30 |
— Parti e accessori delle macchine della voce n. 84.54 o delle macchine per autenticare gli assegni bancari della voce n. 84.51 |
35 |
84.56 |
Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia; |
|
10 |
— Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare |
25 |
20 |
— Macchine ed apparecchi per frantumare o macinare o polverizzare |
25 |
— Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare |
|
|
31 |
— Mescolatrici di calcestruzzo |
25 |
32 |
— Macchine ed apparecchi per le industrie ceramiche, macchine formatrici in sabbia per fonderia |
25 |
39 |
— altri |
25 |
40 |
— altre macchine ed apparecchi |
25 |
50 |
— Parti e pezzi staccati |
25 |
84.57.00 |
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro, macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili |
7 |
84.58.00 |
Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc |
40 |
84.59 |
Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo |
|
10 |
— Reattori nucleari e loro parti |
7 |
20 |
— Macchine ed apparecchi meccanici per lavori pubblici, per l'edilizia o altri lavori simili |
25 |
30 |
— Macchine ed apparecchi meccanici per l'industria dei grassi e degli oh, animali o vegetali |
7 |
40 |
— Macchine ed apparecchi meccanici per l'industria della gomma o delle materie plastiche artificiali |
7 |
50 |
— Macchine ed apparecchi meccanici per l'industria del tabacco |
25 |
60 |
— Macchine ed apparecchi meccanici per il trattamento del legno |
25 |
70 |
— Macchine ed apparecchi meccanici per il trattamento dei metalli o dei carburi metallici |
7 |
— altre macchine ed apparecchi meccanici |
|
|
81 |
— per le industrie della lavorazione del legno e dei mobili e per i fabbricanti di spazzole e cestini non nominati altrove |
25 |
82 |
— Prodotti sanitari |
80 |
83 |
— Apparecchi di comando per battelli |
4 |
84 |
— per l'industria chimica, non nominati altrove |
7 |
89 |
— altri |
25 |
— Parti e pezzi staccati di macchine e apparecchi meccanici delle sottovoci 20-89 |
|
|
91 |
— per le macchine e gli apparecchi delle sottovoci 20, 50, 82, e 89 |
25 |
99 |
— altri |
7 |
84.60.00 |
Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per t metalli (diverse dalie lingottiere), ì carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc ), la gomma e le materie plastiche artificiali |
7 |
84.61 |
Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili: |
|
— di ferro o acciaio: |
|
|
01 |
— Valvolame per gas, anche con misuratori di pressione |
35 |
02 |
— Valvole e rubinetti di acciaio inossidabile |
7 |
03 |
— Rubinetti, non nominati altrove |
35 |
04 |
— Valvole termostatiche |
35 |
09 |
— altre |
35 |
— di rame e leghe di rame: |
|
|
11 |
— Valvolame per gas, anche con misuratori di pressione |
35 |
12 |
— Rubinetteria, rubinetti miscelatori e valvole |
35 |
13 |
— Valvole termostatiche |
35 |
14 |
— altri |
35 |
15 |
— di altri metalli |
35 |
16 |
— di materie plastiche |
35 |
19 |
— altri |
35 |
84.62.00 |
Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma) |
14 |
84.63 |
Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.): |
|
02 |
— Alberi d'elica, imbottiture d'alberi d'elica, tubi per ruote di poppa, rivestimenti di tubi per ruote di poppa, ingranaggi di trasmissione completi (marinegear, completo) manifestamente destinati a servire per i battelli a motore |
4 |
03 |
— Supporti per cuscinetti |
14 |
04 |
— Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, non nominati altrove |
25 |
05 |
— Cuscinetti, non nominati altrove |
25 |
06 |
— Ingranaggi ed altri variatori di velocità, non nominati altrove |
25 |
07 |
— Volani e pulegge |
25 |
09 |
— Innesti, organi d'accoppiamento e giunti d'articolazione |
25 |
84.64.00 |
Guarnizioni metallo-plastiche, serie od assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste od imballaggi simili |
25 |
84.65 |
Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche: |
|
01 |
— Eliche per navi, condensatori per eliche e meccanismi d'inversione della marcia |
4 |
09 |
— altri |
25 |
85.01 |
Macchine generatrici, motori; convertitori rotanti o statici (raddrizza-tori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: |
|
10 |
— Motori e macchine generatrici ce. |
35 |
— altri motori, compresi i motori universali (e.a./ce): |
|
|
29 |
— altri |
35 |
— Macchine generatrici ca.: |
|
|
31 |
— fino a 1 000 kW |
35 |
39 |
— altri |
35 |
40 |
— Gruppi elettrogeni a motori a scoppio o a combustione interna, a pistone |
35 |
— Convertitori rotanti: |
|
|
51 |
— per equipaggiamenti per saldare |
35 |
59 |
— altri |
35 |
60 |
— Parti e pezzi staccati degli articoli delle sottovoci 10-59 |
35 |
— Trasformatori con dielettrico liquido: |
|
|
74 |
— altri |
35 |
— altri trasformatori: |
|
|
76 |
— per equipaggiamenti per saldare |
35 |
80 |
— Convertitori statici |
35 |
— Bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: |
|
|
85 |
— Ballast |
10 |
89 |
— altri |
35 |
90 |
— Parti e pezzi staccati delle sottovoci 71-89 |
35 |
85.02.00 |
Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, -mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche |
25 |
85.03 |
Pile elettriche: |
|
01 |
— Pile al mercurio, per protesi auditive |
10 |
09 |
— altre |
40 |
85.04 |
Accumulatori elettrici: |
|
01 |
— Forniture per accumulatori elettrici |
10 |
85.05.00 |
Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano |
7 |
85.06 |
Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico: |
|
— Aspirapolvere e lucidatrici per pavimenti: |
|
|
11 |
— Aspirapolvere |
80 |
19 |
— Lucidatrici per pavimenti |
80 |
20 |
— Cappe di aerazione e ventilatori per appartamenti |
80 |
— Trituratori e miscelatori di alimenti; spremifrutta: |
|
|
31 |
— Miscelatori di alimenti |
80 |
39 |
— altri |
80 |
40 |
— altri apparecchi |
80 |
50 |
— Parti e pezzi staccati |
50 |
85.07 |
Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato: |
|
01 |
— Tosatrici per le pecore |
25 |
02 |
— Rasoi con motore incorporato |
80 |
03 |
— Pezzi staccati (che non costituiscono accessori) di rasoi elettrici |
50 |
04 |
— Tosatrici e parti di tosatrici |
25 |
09 |
— altri |
80 |
85.08.00 |
Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamomagneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori |
35 |
85.09.00 |
Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli |
35 |
85.10 |
Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09: |
|
01 |
— Lanterne per boc luminose |
11 |
09 |
— altre |
90 |
85.11 |
Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici o a laser per saldare, brasare o tagliare: |
|
10 |
— Forni elettrici, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche |
7 |
20 |
— Macchine ed apparecchi elettrici o a laser per saldare, brasare o tagliare |
7 |
85.12 |
Scaldacqua, scaldabagni e scaldatoli ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24: |
|
10 |
— Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici |
35 |
— Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili: |
|
|
21 |
— Forni elettrici ed altri apparecchi elettrici di riscaldamento |
35 |
29 |
— altri |
80 |
30 |
— Apparecchi elettrotermici per parrucchiere |
80 |
— Ferri da stiro elettrici: |
|
|
41 |
— 1 700 g o più |
80 |
49 |
— altri |
80 |
— Apparecchi elettrotermici per usi domestici: |
|
|
54 |
— Apparecchi per la preparazione del caffè |
80 |
55 |
— Bollitori |
35 |
56 |
— Tostapane |
80 |
57 |
— Tegami |
80 |
59 |
— altri |
80 |
— Resistenze scaldanti: |
|
|
61 |
— per gli apparecchi delle sottovoci 10-59 |
35 |
69 |
— altri |
35 |
70 |
— Parti e pezzi staccati |
35 |
85.13 |
Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante: |
|
10 |
— Apparecchi |
40 |
20 |
— Parti e pezzi staccati |
40 |
85.14 |
Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza: |
|
10 |
— Apparecchi, compresi supporti per microfoni |
40 |
20 |
— Parti e pezzi staccati |
40 |
85.15 |
Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: |
|
— Apparecchi trasmittenti e apparecchi rice-trasmittenti: |
|
|
11 |
— per trasmettere segnali di pericolo, dei tipi riconosciuti come tali dallo «State Ship Inspection Office» |
4 |
19 |
— altri |
35 |
20 |
— Apparecchi riceventi di televisione a colori, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono |
75 |
25 |
— Apparecchi riceventi di televisione, monocromi, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o riproduzione del suono |
75 |
30 |
— Apparecchi riceventi per la radiodiffusione concepiti o adatti ad essere fissati su autoveicoli, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono |
75 |
35 |
— Apparecchi riceventi portatili per la radiodiffusione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono |
75 |
40 |
— altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono |
75 |
— Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o per la radiotelegrafia: |
|
|
51 |
— specialmente concepiti per ricevere segnali di pericolo da navi e aerei |
4 |
59 |
— altri |
35 |
60 |
— Apparecchi per la presa delle immagini per la televisione |
35 |
— Apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: |
|
|
71 |
— Apparecchi di radiorilevazione, di radioscandaglio, di radiosondaggio e apparecchi di radioguida |
4 |
79 |
— altri |
35 |
— Parti e pezzi staccati: |
|
|
— per apparecchi riceventi per la televisione e apparecchi riceventi per la radiodiffusione: |
|
|
81 |
— Antenne |
35 |
82 |
— altri |
75 |
83 |
— per gli apparecchi delle sottovoci 11, 51, 71 e 79 |
4 |
89 |
— altri |
35 |
85.16.00 |
Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi |
35 |
85.17 |
Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci nn. 85.09 e 85.16: |
|
01 |
— Apparecchi di avvertimento di incendio, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e parti di detti apparecchi |
7 |
09 |
— altri |
35 |
85.18.00 |
Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili: |
|
— di peso pari o inferiore a 1 kg |
7 |
|
— altri |
35 |
|
85.19 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di soyraccorrente, prese di corrente, porta lampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati: quadri di comando o di distribuzione: |
|
— Apparecchi e loro parti per l'interruzione e il sezionamento, la protezione, la diramazione o il collegamento di circuiti elettrici: quadri di comando o di distribuzione e loro parti: |
|
|
11 |
— Interruttori con contatti da 0 a 5 A e da 30 a 200 A, per un voltaggio di 660 V o meno; commutatori e relais |
7 |
12 |
— Interruttori non nominati altrove |
35 |
13 |
— Fusibili con contatti da 0 a 5 A e da 30 a 200 A, per un voltaggio di 660 V o meno |
35 |
14 |
— Fusibili, non nominati altrove |
35 |
15 |
— Limitatori di sovraccorrente e altri apparecchi di protezione, non nominati altrove |
35 |
16 |
— Portalampade, prese di corrente e apparecchi di collegamento da 0 a 5 A e da 30 a 200 A; contatti multipli con più di 3 contatti; morsettiere |
7 |
18 |
— Apparecchi di collegamento, non nominati altrove |
35 |
21 |
— Quadri di comando o di distribuzione |
35 |
29 |
— altri |
35 |
30 |
— Circuiti stampati e loro parti |
35 |
40 |
— Resistenze non scaldanti, potenziometri, reostati e loro parti |
7 |
85.20 |
Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco: |
|
10 |
— Lampade e tubi ad incandescenza, esclusi lampade e tubi a raggi infrarossi o ultravioletti |
40 |
20 |
— Lampade e tubi a scarica, esclusi lampade e tubi a raggi ultravioletti |
40 |
40 |
— Lampade e tubi a raggi infrarossi, lampade e tubi a raggi ultravioletti e lampade ad arco |
40 |
50 |
— Parti e pezzi staccati |
40 |
85.21 |
Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche: |
|
10 |
— Tubi catodici per televisori |
35 |
20 |
— altre valvole e tubi elettronici (compresi tubi per apparecchi di presa delle immagini in televisione) |
35 |
— Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttori; diodi emettitori di luce; cellule fotoelettriche (compresi fotodiodi e fototransistori): |
|
|
31 |
— Cellule fotoelettriche |
35 |
32 |
— Transistori e diodi |
35 |
39 |
— altri |
35 |
40 |
— Microstrutture elettroniche |
35 |
50 |
— Cristalli piezoelettrici, montati |
35 |
60 |
— Parti e pezzi staccati |
35 |
85.22 |
Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo: |
|
10 |
— Acceleratori di particelle e loro parti |
7 |
20 |
— altri |
35 |
85.23 |
Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione: |
|
01 |
— Cavi sotterranei e sottomarini |
35 |
09 |
— altri |
35 |
85.25 |
Isolatori di qualsiasi materia: |
|
10 |
— di vetro |
25 |
20 |
— di materie ceramiche |
25 |
30 |
— di altre materie |
25 |
85.26 |
Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25: |
|
10 |
— di vetro |
25 |
20 |
— di materie ceramiche |
25 |
30 |
— di altre materie |
25 |
85.27.00 |
Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
25 |
85.28.00 |
Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo |
35 |
86.02.00 |
Locomotive e locotrattori, elettrici (ad accumulatori o a presa di corrente esterna) |
10 |
86.03.00 |
Altre locomotive e locotrattori; tender |
10 |
86.04.00 |
Automotrici (anche per tranvie) e draisine a motore |
10 |
86.05.00 |
Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali, vetture sanitarie, vetture cellulari, vetture di prova ed altre vetture speciali, per strade ferrate |
10 |
86.06.00 |
Carri-officina, carri-gru ed altri carri di servizio, per strade ferrate; dresine senza motore |
10 |
86.07.00 |
Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie |
10 |
86.08.00 |
Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto |
7 |
86.09.00 |
Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate |
10 |
86.10.00 |
Materiale fisso per strade ferrate; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati |
10 |
87.01 |
Trattori, compresi i trattori-verricello: |
|
10 |
— Trattori a cingoli |
25 |
20 |
— Trattori per semirimorchi |
25 |
— altri: |
|
|
31 |
— Trattori a ruote, del tipo corrente, conformi alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze |
7 |
39 |
— altri |
25 |
87.02 |
Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci: |
|
— Autoveicoli per il trasporto di persone (diversi dai veicoli per i trasporti in comune), compresi gli autoveicoli misti: |
|
|
— su cingoli: |
|
|
11 |
— di peso pari o inferiore a 400 kg (comprese le motociclette su cingoli) |
80 |
12 |
— altri |
15 |
13 |
— Veicoli a cuscino d'aria |
90 |
— Veicoli destinati esclusivamente al trasporto di persone: |
|
|
14 |
— con trazione su tutte le ruote: |
|
— Autoveicoli del tipo jeep |
40 |
|
— altri |
90 |
|
— altri: |
|
|
15 |
— nuovi |
90 |
16 |
— usati |
90 |
17 |
— Autoveicoli con una capacità di carico di 3 tonnellate ed oltre, per il trasporto di persone e cose |
90 |
19 |
— altri |
90 |
— Autoveicoli per il trasporto in comune: |
|
|
21 |
— per 10-17 persone compreso il conducente |
90 |
29 |
— altri |
30 |
— altri: |
|
|
— Telai con motore e cabina di guida: |
|
|
— con una capacità di carico di 3 tonnellate ed oltre: |
|
|
31 |
— con motori diesel |
30 |
32 |
— altri |
30 |
— altri: |
|
|
33 |
— con motori diesel |
40 |
34 |
— altri |
40 |
— Veicoli per il trasporto merci: |
|
|
35 |
— per il trasporto di massi, terra e simili (autocarri ribaltabili detti «dumpers») |
30 |
— altri: |
|
|
— con una capacità di carico di 3 tonnellate ed oltre: |
|
|
37 |
— con motori diesel |
30 |
38 |
— altri: |
30 |
— altri |
|
|
41 |
— Camioncini, conformi alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze |
40 |
42 |
— altri |
40 |
43 |
— Autoambulanze, conformi alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze |
15 |
49 |
— altri |
90 |
87.03 |
Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili: |
|
01 |
— Autopompe |
15 |
02 |
— Spazzaneve automobili |
15 |
03 |
— Gru automobili |
30 |
09 |
— altri |
30 |
87.04 |
Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore: |
|
01 |
— dei veicoli per il trasporto in comune e degli autocarri |
30 |
09 |
— altri: |
|
— delle autoambulanze, delle autopompe e delle vetture che circolano su neve nonché degli spazzaneve automobili |
15 |
|
— altri |
20 |
|
87.06 |
Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso: |
|
02 |
— Cinture di sicurezza |
35 |
09 |
— altri |
35 |
87.07 |
Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci (per esempio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carrelli-elevatori detti «cavalier»); carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni; loro parti e pezzi staccati: |
|
— Carrelli; carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni: |
|
|
11 |
— Carrelli stivatori |
18 |
19 |
— altri |
18 |
20 |
— Parti e pezzi staccati |
18 |
87.08.00 |
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati |
45 |
87.09 |
Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente: |
|
01 |
— di cilindrata non superiore a 50 cm3 |
80 |
02 |
— di cilindrata superiore a 50 cm3 fino a 245 cm3 inclusi |
80 |
03 |
— di cilindrata superiore a 245 cm3 fino a 360 cm3 inclusi |
80 |
04 |
— di cilindrata superiore a 360 cm3 |
80 |
09 |
— altri |
80 |
87.10.00 |
Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore |
80 |
87.12 |
Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso: |
|
01 |
— destinati ai veicoli compresi nella voce n. 87.11 |
80 |
09 |
— altri |
80 |
87.13 |
Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati: |
|
01 |
— Veicoli per il trasporto di bambini |
50 |
09 |
— Parti e pezzi staccati |
50 |
87.14 |
Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati: |
|
10 |
— Rimorchi e semirimorchi tipo «caravan», per alloggio o campeggio |
40 |
— Rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci: |
|
|
21 |
— con attrezzature per il carico e/o lo scarico di fieno |
7 |
22 |
— con attrezzatura per spandere fertilizzanti |
30 |
23 |
— con attrezzatura per la lavorazione del fieno |
30 |
29 |
— altri |
30 |
— altri veicoli: |
|
|
31 |
— Carriole e carrette a mano |
30 |
39 |
— altri |
40 |
— Parti e pezzi staccati: |
|
|
41 |
— per gli articoli delle sottovoci 21-23 |
7 |
49 |
— altri |
40 |
90.01 |
Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre: |
|
01 |
— Vetri per occhialeria medica (senza montatura) |
20 |
09 |
— altri |
35 |
90.02 |
Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente: |
|
01 |
— Lenti per fari e gavitelli |
35 |
09 |
— altri |
50 |
90.03.00 |
Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature |
50 |
90.04 |
Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili: |
|
01 |
— Occhiali protettori per la saldatura ed altri occhiali protettori |
7 |
09 |
— altri |
50 |
90.05.00 |
Binocoli e cannocchiali con o senza prismi |
80 |
90.06.00 |
Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia |
35 |
90.07 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e tubi a scarica della voce n. 85.20: |
|
— Apparecchi fotografici: |
|
|
11 |
— Apparecchi fotografici destinati unicamente per le ricerche in medicina |
15 |
12 |
— Apparecchi fotografici, non nominati altrove, di peso pari o superiore a 3 kg |
50 |
13 |
— Apparecchi fotografici per film di larghezza uguale o superiore a 60 mm |
50 |
19 |
— altri |
50 |
— Apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e tubi a scarica della voce n. 85.20: |
|
|
21 |
— Apparecchi e dispositivi detti «flashes» per 300 watt al secondo ed oltre |
50 |
29 |
— altri |
50 |
— Parti e pezzi staccati: |
|
|
31 |
— per gli apparecchi fotografici e gli apparecchi della sottovoce 11 |
7 |
32 |
— per gli apparecchi fotografici della sottovoce 12 |
50 |
39 |
— altri |
50 |
90.08 |
Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del i suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono): |
|
— Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati), per film di larghezza inferiore a 16 mm, compresi gli apparecchi per film 2 × 8 mm: |
|
|
11 |
— Apparecchi da presa delle immagini |
50 |
19 |
— altri |
50 |
— Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati), per film di larghezza uguale o superiore a 16 mm, esclusi gli apparecchi per film 2 × 8 mm: |
|
|
21 |
— Apparecchi da presa delle immagini |
50 |
29 |
— altri |
50 |
— Parti e pezzi staccati: |
|
|
31 |
— per gli apparecchi da presa delle immagini delle sottovoci 11-19 |
50 |
39 |
— per gli apparecchi da presa delle immagini delle sottovoci 21-29 |
50 |
90.09 |
Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione: |
|
01 |
— Apparecchi di ingrandimento o di riduzione |
50 |
09 |
— altri |
50 |
90.10 |
Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia; schermi per proiezioni: |
|
10 |
— Apparecchi di fotocopia o di termocopia |
50 |
20 |
— Parti e accessori di apparecchi di fotocopia o termocopia |
50 |
— altri: |
|
|
31 |
— Macchine per lo sviluppo di film a raggi X |
50 |
32 |
— Apparecchi e materiali usati nei laboratori fotografici o cinematografici |
50 |
33 |
— Macchine specializzate usate nelle industrie della stampa |
50 |
39 |
— altri |
50 |
90.11.00 |
Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici |
35 |
90.12.00 |
Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione |
35 |
90.13.00 |
Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (compresi i proiettori); laser, diversi dai diodi laser |
40 |
90.14 |
Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri: |
|
10 |
— Strumenti per la navigazione, bussole |
4 |
20 |
— altri |
35 |
90.15.00 |
Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi |
7 |
90.16 |
Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili: |
|
10 |
— Macchine, apparecchi e strumenti |
7 |
20 |
— Parti e accessori |
7 |
90.17 |
Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici: |
|
10 |
— Apparecchi elettromedici |
35 |
20 |
— Strumenti e apparecchi per l'odontoiatria |
35 |
30 |
— altri |
35 |
90.18 |
Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas): |
|
01 |
— Maschere antipolvere, antifumo e antigas |
35 |
09 |
— altri |
35 |
90.19 |
Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità: |
|
10 |
— Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi |
15 |
20 |
— altri |
15 |
90.20.00 |
Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento |
15 |
90.21.00 |
Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi |
35 |
90.22.00 |
Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.) |
7 |
90.23 |
Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro: |
|
01 |
— Termometri clinici |
35 |
02 |
— altri termometri |
35 |
03 |
— Barometri |
35 |
04 |
— Pirometri, idrometri ed igrometri |
7 |
09 |
— altri |
35 |
90.24 |
Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14: |
|
01 |
— Termostati |
35 |
09 |
— altri |
7 |
90.25.00 |
Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi |
7 |
90.26 |
Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura: |
|
01 |
— Contatori di consumo di elettricità |
35 |
02 |
— Contatori di taratura per strumenti della voce n. 90.26 |
7 |
03 |
— Contatori di latte, conformi alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze |
35 |
09 |
— altri |
35 |
90.27 |
Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi: |
|
01 |
— Contagiri, contatori di produzione, tachimetri, tachimetri magnetici, stroboscopi |
7 |
02 |
— Tassametri |
25 |
09 |
— altri |
25 |
90.28 |
Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi: |
|
10 |
— Regolatori automatici elettronici |
7 |
20 |
— Strumenti ed apparecchi elettronici per la misura e la rivelazione delle radiazioni ionizzanti |
7 |
— altri strumenti ed apparecchi elettronici: |
|
|
31 |
— Scandagliatori acustici, apparecchi asdic ed altri scandaglia-tori elettrici o elettronici e apparecchi di rilevazione di branchi di pesci |
4 |
39 |
— altri |
7 |
40 |
— Regolatori automatici non elettronici |
7 |
50 |
— altri strumenti ed apparecchi non elettronici |
7 |
90.29 |
Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci: |
|
01 |
— per strumenti ed apparecchi della sottovoce n. 90.28-31 |
4 |
09 |
— altri |
7 |
91.01.00 |
Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo) |
50 |
91.02.00 |
Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili |
50 |
91.03.00 |
Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli |
50 |
91.04.00 |
Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili |
50 |
91.05.00 |
Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.) |
50 |
91.06.00 |
Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.) |
50 |
91.07.00 |
Movimenti finiti per orologi tascabili |
50 |
91.08.00 |
Altri movimenti finiti di orologeria |
50 |
91.09.00 |
Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti |
50 |
91.10.00 |
Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
50 |
91.11.00 |
Altre forniture di orologeria |
50 |
92.01.00 |
Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie) |
30 |
92.02.00 |
Altri strumenti musicali a corda |
50 |
92.03 |
Organi a canne; armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad anse metalliche libere: |
|
09 |
— altri |
30 |
92.04 |
Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca: |
|
01 |
— Armoniche a bocca |
50 |
09 |
— altre |
50 |
92.05.00 |
Altri strumenti musicali ad aria |
50 |
92.06.00 |
Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.) |
50 |
92.07 |
Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.): |
|
01 |
— Piani ed organi |
30 |
02 |
— Organi da chiesa, conformi alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze |
30 |
09 |
— altri |
50 |
92.08.00 |
Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo (orchestrion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischietti, ecc.) |
50 |
92.10.00 |
Parti, pezzi staccati ed accessori di strumenti musicali, compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie |
50 |
92.11 |
Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione: |
|
10 |
— Elletrofoni a monete o a gettoni |
75 |
20 |
— altri elettrofoni e giradischi |
75 |
— Apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione: |
|
|
31 |
— per imprese televisive |
35 |
39 |
— altri |
75 |
40 |
— altri |
75 |
92.12 |
Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati: matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi: |
|
— Supporti preparati per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe: |
|
|
11 |
— Nastri, schede e dischi, magnetici, per calcolatori elettronici |
25 |
19 |
— altri |
75 |
— Dischi, nastri registrati e altri supporti registrati: |
|
|
21 |
— con materiale islandese |
20 |
23 |
— Nastri, schede e dischi, magnetici, per calcolatori elettronici |
25 |
29 |
— altri |
75 |
92.13 |
Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11: |
|
01 |
— degli apparecchi della sottovoce 92.11.31 |
75 |
09 |
— altri |
75 |
93.01.00 |
Armi bianche (sciabole, spade, baionette ecc.), loro parti e pezzi staccati; foderi di dette armi |
60 |
93.02.00 |
Rivoltelle e pistole |
60 |
93.03.00 |
Armi da guerra (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93.01 e 93.02) |
60 |
93.04 |
Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lancia-gomene, ecc.: |
|
01 |
— Cannoni lancia-gomene |
20 |
02 |
— Cannoni lancia-fiocine |
20 |
03 |
— Pistole per mattatoi |
20 |
04 |
— Fucili da caccia, anche automatici |
60 |
05 |
— Carabine, anche automatiche |
60 |
09 |
— altre |
60 |
93.05.00 |
Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas) |
60 |
93.06.00 |
Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbozzi di canne per armi da fuoco) |
60 |
93.07 |
Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce: |
|
10 |
— Munizioni per caccia o tiro e loro parti, comprese pallottole, pallettoni e pallini |
35 |
— altri: |
|
|
21 |
— Fiocine e munizioni per lancia-fiocine e lancia-gomene |
4 |
22 |
— Munizioni specialmente destinate alle pistole per mattatoi |
20 |
29 |
— altri |
35 |
94.01 |
Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti: |
|
— Mobili per sedersi: |
|
|
— di metallo: |
|
|
11 |
— Sedili per trattori |
7 |
— di altri materiali: |
|
|
15 |
— Sedili per trattori |
7 |
94.02.00 |
Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti |
35 |
95.05.00 |
Tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori) |
100 |
95.08 |
Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate (compresi i lavori); lavori modellati o intagliati di cera naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomma o resine naturali (coppole, colofonia, ecc.), di paste da modellare, ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce n. 35.03, e suoi lavori: |
|
01 |
— Capsule di gelatina per medicinali |
15 |
09 |
— altri |
100 |
96.01 |
Scope e scopine, in mazzi legati, anche con manico; oggetti di spaz-zolificio (spazzole e spazzolini, scope-spazzole, pennelli, e simili), comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; teste preparate per oggetti di spazzolificio; rulli per dipingere; raschini di gomma o di altre simili materie flessibili: |
|
— Scope e scopine non nominate altrove: |
|
|
02 |
— per macchine |
25 |
04 |
— Spazzolini da denti |
50 |
06 |
— Teste preparate per oggetti di spazzolificio |
35 |
96.05.00 |
Piumini da cipria e simili, di qualsiasi materia |
100 |
96.06.00 |
Stacci e crivelli, a mano, di qualsiasi materia |
80 |
97.01.00 1 |
Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili |
90 |
97.04 |
Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco): |
|
01 |
— Scacchiere e pezzi per il giuoco degli scacchi |
50 |
02 |
— Carte da giuoco |
90 |
04 |
— Articoli per tennis da tavolo |
90 |
09 |
— altri |
90 |
97.05.00 |
Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.) |
100 |
97.06 |
Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04: |
|
01 |
— Sci e loro parti; bastoni da sci |
50 |
02 |
— Pattini |
50 |
09 |
— altri |
50 |
97.07 |
Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia: |
|
01 |
— Ami |
4 |
97.08.00 |
Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti |
100 |
98.01 |
Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni): |
|
01 |
— Bottoni per polsini e simili, per camicie |
10 |
09 |
— altri |
10 |
98.02 |
Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.): |
|
01 |
— Parti metalliche per la fabbricazione di chiusure a strappo |
14 |
98.03.00 |
Portapenne, stilografi e portamine; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn. 98.04 e 98.05 |
50 |
98.04.00 |
Pennini da scrivere e punte per pennini |
50 |
98.05.00 |
Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; oggetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi |
50 |
98.06 |
Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate: |
|
01 |
— Lavagne per scuole |
35 |
09 |
— altre |
80 |
98.08.00 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
80 |
98.09.00 |
Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili |
80 |
98.10.00 |
Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini |
80 |
98.11.00 |
Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannucce ed altri pezzi staccati |
80 |
98.14.00 |
Spruzzatori da toletta; loro montature e teste di montature |
100 |
98.15.00 |
Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro) |
100 |
98.16.00 |
Manichini e simili; automi e scene animate per mostre |
45 |
99.06.00 |
Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età |
20 |
ALLEGATO III
Sistema dei prelievi all’esportazione dei prodotti della pesca che l’Islanda può mantenere
Legge islandese n. 4 del 28 febbraio 1966 modificata dalle leggi n. 79 del 31 dicembre 1968, n. 73 del 1° giugno 1970, n. 4 del 30 marzo 1971 e n. 17 del 4 maggio 1972, relativa alla tassa sulle esportazioni di prodotti della pesca
Articolo 1
È riscossa una tassa sulle esportazioni dei prodotti islandesi della pesca, elencati nella presente legge.
Sono considerati come prodotti islandesi i pesci pescati da pescherecci immatricolati in Islanda, anche fuori dei limiti della zona di pesca islandese, sempre-ché siano stati trasformati a terra.
Articolo 2
In conformità della presente legge, la tassa all’esportazione sui prodotti della pesca si applica come segue:
Una tassa di 2 300 corone islandesi per tonnellata è riscossa sulle esportazioni di filetti di pesce congelati, di uova di pesce congelate, di pesce bianco salato, di filetti di pesce salati, di fianchi di merluzzo bianco salati, di uova di pesce salate non nominate altrove, di pezzi di pesci salati, di lingue di pesce salate e congelate, di merluzzo bianco, di teste di pesce secche, di crostacei e di molluschi e di conserve in recipienti ermetici di prodotti della pesca.
Se la tassa applicata ai sensi del presente articolo è superiore al 4,5 % del valore fob dei prodotti della pesca in questione, il ministero della pesca può decidere di sopprimere la parte di tassa eccedente detta percentuale.
È riscossa una tassa uguale al 3 % del valore fob sulle esportazioni di pesce congelato intero, di cascami di pesci congelati, di scampi congelati, di gamberetti congelati, di mormoro congelato, di farina di mormoro, di olio di mormoro e di oli e di grassi idrogenati di pesce o di mammiferi marini.
Una tassa uguale al 5 % del valore fob è riscossa sulle esportazioni di prodotti derivati dalla balena, diversi da quelli in conserva in recipienti ermetici.
Una tassa uguale al 6 % del valore fob è riscossa sulle esportazioni di farina di pesce, di farina di scorfano, di farina di scampi, di farina di gamberetti, di farina di fegato, di olio di fegato di merluzzo bianco, di olio di scorfano, di aringa congelata intera, di filetti di aringa congelata, di aringa salata, di filetti di aringa salata, di uova di ciclottero salate, nonché di altri prodotti della pesca non menzionati nel presente articolo.
Può essere dedotto dal valore fob delle aringhe salate e delle uova di ciclottero salate un importo di 500 corone islandesi per 100 kg di peso, a copertura delle spese di imballaggio.
Una tassa uguale al 7 % del valore fob è riscossa sulle esportazioni di pesce fresco e congelato.
Il ministero della pesca può tuttavia decidere che la tassa applicabile alle aringhe fresche e congelate sia eguale a quella che sarebbe stata applicata se le aringhe fossero state sottoposte a lavorazione in Islanda secondo lo stesso metodo applicato all’ estero (cfr. punti 4 e 6 del presente articolo).
Una tassa uguale all’8 % del valore fob è riscossa sulle esportazioni di farina, di estratti e di olio di aringa.
I prodotti ottenuti dalla foca non sono soggetti a tassa all’esportazione.
Sono considerati come prodotti in conserva non cotti in recipienti ermetici ai fini dell’applicazione del punto 1 i prodotti in conserva non cotti pronti al consumo, venduti in recipienti ermetici di 10 kg netti o meno. Tuttavia i prodotti non cotti interamente trasformati, venduti in recipienti di dimensioni superiori sono ugualmente considerati come prodotti non cotti in conserva in recipienti ermetici se l’esportatore dimostra che il valore del prodotto greggio rappresenta meno di un terzo del valore all’esportazione dei prodotti esportati.
In caso di vendita in porti stranieri, da parte di pescherecci islandesi, di prodotti della pesca freschi o lavorati soggetti alla presente tassa, pescati da essi stessi o da altri pescherecci, la tassa suddetta è riscossa sul valore greggio di tali vendite, detratti i dazi doganali e le altre spese di scarico e di vendita, secondo le regole stabilite dal ministero della pesca.
Articolo 3
Il ministero delle finanze riscuote la tassa all’esportazione in conformità all’articolo 2 ed il gettito della suddetta tassa è ripartito come segue:
1. |
per il pagamento dei premi di assicurazione dei pescherecci, in conformità alle regole stabilite dal ministero della pesca: |
82,0 % |
2. |
per la cassa islandese prestiti a favore della pesca: |
11,4 % |
3. |
per il Fondo in favore della pesca: |
3,1 % |
4. |
per la costruzione di navi destinate alla ricerca oceanografica e di fondali di pesca: |
1,8 % |
5. |
per la costruzione di istituti di ricerca ittica: |
0,7 % |
6. |
per la Federazione degli armatori islandesi di pescherecci: |
0,5 % |
7. |
per i sindacati di marini in conformità della regolamentazione stabilita dal ministero della pesca: |
0,5 % |
Il pagamento dei premi di assicurazione per i pescherecci, di cui al primo comma, punto 1, può essere sottoposto alla condizione che la società di assicurazioni interessata sia socia del sindacato di riassicurazione degli assicuratori e sia tenuta ad applicare talune regole nella determinazione dell’importo dei premi, delle condizioni di assicurazione e del valore dello scafo.
I balenieri possono essere dispensati dall’osservanza dei suddetti obblighi ed hanno in tal caso diritto a rimborso del loro contributo al Fondo di assicurazione dei pescherecci in sostituzione dei premi di assicurazione.
Articolo 4
La tassa di cui all’articolo 2, punti 2, 3 e 4 si applica ai prezzi di vendita dei prodotti, compreso l’imballaggio, franco bordo nel primo porto di sbarco. Il valore dei prodotti venduti cif oppure ad altre condizioni è convertito in valore fob in conformità delle norme stabilite dal ministero del commercio.
In caso di esportazione di prodotti invenduti, la tassa all’esportazione, di cui all’articolo 2, punti 2, 3 e 4 è calcolata in base al prezzo minimo all’esportazione indicato nel certificato di esportazione.
Se l’esportatore dimostra, entro il termine di 6 mesi dalla data della polizza di carico, che il prezzo di un prodotto della pesca invenduto, quale è stato fissato dalla competente autorità, è superiore al prezzo di vendita effettivo, il ministero delle finanze è tenuto a rimborsare la differenza, a condizione che il ministero del commercio confermi la possibilità di vendita ad un prezzo inferiore.
La tassa di cui all’articolo 2, punto 1 è applicata sul peso netto del prodotto venduto, che dovrà essere menzionato nei documenti di esportazione.
Articolo 5
La tassa all’esportazione è esigibile dal momento della spedizione di una nave o prima dello sbarco, qualora non sia stata presentata domanda di sdoganamento. Il ministero della pesca può tuttavia autorizzare il caricatore a pagare le somme dovute non appena gli saranno state rimesse le divise estere, a condizione che l’operazione si effettui per tramite di una banca islandese e che egli consegni alle autorità doganali un pagherò cambiario per il controvalore della tassa esigibile.
Articolo 6
I caricatori dei prodotti di cui alle disposizioni della presente legge forniscono alla competente autorità, prima della spedizione di una nave o prima dello sbarco, un duplicato oppure una copia certificata conforme della polizza di carico e di altri documenti di spedizione, una dichiarazione d’esportazione, una fattura ed eventualmente un certificato d’ispezione, nonché un certificato d’esportazione. Se non è stato consegnato alcun documento d’esportazione, il caricatore fa una dichiarazione sul proprio onore relativamente alle quantità spedite.
Le disposizioni del presente articolo concernenti il caricatore si applicano anche al capitano della nave in caso di assenza o di negligenza del caricatore, nonché ai mediatori di noleggi.
La tassa è riscossa in base alle informazioni contenute nei documenti menzionati nel presente articolo.
Articolo 7
La nave ed il suo carico costituiscono la garanzia del pagamento della tassa d’esportazione.
Articolo 8
Le competenti autorità compilano uno stato delle tasse all’esportazione riscosse in applicazione delle disposizioni della presente legge in conformità delle istruzioni date dal ministero delle finanze e delle norme relative alla contabilità pubblica.
Articolo 9
Ogni infrazione alla presente legge è passibile di ammenda a meno che un’altra legge non preveda una pena più grave. Inoltre, ogni caricatore, capitano di nave o mediatore di noleggi riconosciuto colpevole di aver fornito informazioni inesatte sul carico di una nave sarà tenuto al pagamento del triplo della tassa all’esportazione, oggetto della tentata frode.
L’importo delle ammende è devoluto all’erario.
Le competenti autorità che hanno motivo di ritenere che i documenti di cui all’articolo 6 siano inesatti, sono tenute a verificare il carico della nave prima dell’imbarco e dello sbarco o di procurarsi in qualsiasi modo i documenti all’uopo necessari.
Articolo 10
I casi d’infrazione alla presente legge sono giudicati secondo le disposizioni della legge di procedura penale.
Articolo 11
II governo è autorizzato ad applicare le tasse sui pesi netti dei prodotti di cui all’articolo 2, punto 1 della presente legge in conformità delle disposizioni dell’ articolo 9 della legge n. 77 del 28 aprile 1962, relativa al Fondo di regolarizzazione della pesca e dell’articolo 9 della legge n. 42 del 9 giugno 1960, relativa al controllo del pesce fresco.
Articolo 12
Il ministero della pesca può adottare un regolamento contenente altre direttive ai fini dell’applicazione della presente legge.
PROTOCOLLO N. 1
concernente il regime applicabile a taluni prodotti
Articolo 1
I dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella sua composizione originaria, dei prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune, sono gradualmente soppressi secondo il seguente calendario:
Calendario |
Prodotti di cui alle voci e sottovoci 48.01 CII. 48.01 F. 48.07 C. 48.07 D. 48.13 e 48.15 B Aliquote dei dazi applicabili in percentuale |
Altri prodotti Percentuali dei dazi di base applicabili |
1o gennaio 1981 |
6 |
50 |
1o gennaio 1981 |
4 |
35 |
1o gennaio 1982 |
4 |
35 |
1o gennaio 1983 |
2 |
20 |
1o gennaio 1984 |
0 |
0 |
I dazi doganali all'importazione in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono gradualmente soppressi secondo il seguente calendario:
Calendario |
Percentuali dei dazi di base applicabili |
1o gennaio 1980 |
15 |
1o gennaio 1981 |
10 |
1o gennaio 1982 |
10 |
1o gennaio 1983 |
5 |
1o gennaio 1984 |
0 |
In deroga all'articolo 3 dell'accordo, la Danimarca e il Regno Unito applicano all'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, originari dell'Islanda, i dazi doganali seguenti:
Calendario |
Prodotti di cui alle voci e sottovoci 48 01 CII. 48.01 F. 48.07 C 48.07 D. 48.13 e 48.15 B Aliquote dei dazi applicabili in percentuale |
Altri prodotti Percentuali dei dazi della tariffa doganale comune applicabili |
1o gennaio 1980 |
6 |
50 |
1o gennaio 1981 |
4 |
35 |
1o gennaio 1982 |
4 |
35 |
1o gennaio 1983 |
2 |
20 |
1o gennaio 1984 |
0 |
0 |
Articolo 2
I dazi doganali all’importazione, nella Comunità, nella sua composizione originaria ed in Irlanda, dei prodotti di cui al paragrafo 2 sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente:
Calendario |
Percentuali dei. dazi di base applicabili |
1o aprile 1973 |
95 |
1o gennaio 1974 |
90 |
1o gennaio 1975 |
85 |
1o gennaio 1976 |
75 |
1o gennaio 1977 |
60 |
1o gennaio 1978 |
40 con un massimo di riscossione del 3 % ad valorem (ad eccezione delle sottovoci nn. 78.01 A II e 79.01 A) |
1o gennaio 1979 |
20 |
1o gennaio 1980 |
0 |
Per le sottovoci n. 78.01 A II e n. 79.01 A di cui alla tabella figurante al paragrafo 2, le riduzioni tariffarie avvengono, per quanto riguarda la Comunità nella sua composizione originaria, e in deroga all’articolo 5, paragrafo 3 dell’accordo, arrotondando al secondo decimale.
I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
N. della tariffa doganale comune |
Designazione delle merci |
ex 73.02 |
Ferro-leghe, ad esclusione del ferro-nichelio e dei prodotti di cui al trattato CECA |
76.01 |
Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio: A. alluminio greggio |
78.01 |
Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo: A. piombo greggio: II. altro |
79.01 |
Zinco greggio; cascami e rottami di zinco: A. zinco greggio |
81.01 |
Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato |
81.02 |
Molibdeno, greggio o lavorato |
81.03 |
Tantalio, greggio o lavorato |
81.04 |
Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati: |
Articolo 3
Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto agli articoli 1 e 2, ad eccezione del piombo greggio diverso dal piombo d’opera di cui alla sottovoce n. 78.01 A II della tariffa doganale comune sono soggette a dei massimali indicativi annui, superati i quali, i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:
Tenuto conto della possibilità per la Comunità di sospendere l’applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per l’anno 1973 figurano nell’allegato B. Tali massimali sono calcolati considerando che la Comunità nella sua composizione originaria e l’Irlanda effettuano la prima riduzione tariffaria il 1o aprile 1973. Per l’anno 1974 l’importo dei massimali corrisponde a quello dell’ anno 1973, ragguagliato su base annuale per la Comunità e maggiorato del 5 %. A partire dal 1o gennaio 1975 l’importo dei massimali è aumentato annualmente del 5 %.
Per i prodotti di cui al presente protocollo e non figuranti nell’allegato B, la Comunità si riserva la possibilità di stabilire dei massimali il cui importo sarà uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 %; gli anni successivi l’importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5 %.
Se nel corso di due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 % dell’importo fissato, la Comunità sospende l’applicazione di tale massimale.
In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità, previe consultazioni in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno, l’importo fissato per l’anno precedente.
La Comunità notifica al Comitato misto, il 1o dicembre di ogni anno, l’elenco dei prodotti soggetti a massimali l’anno successivo ed i relativi importi.
Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari, aperti conformemente all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, sono ugualmente dedotte dall’ importo dei massimali fissati per gli stessi prodotti.
In deroga all’articolo 3 dell’accordo e agli articoli 1 e 2 del presente protocollo, quando è raggiunto un massimale fissato per l’importazione di un prodotto di cui al presente protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ristabilita all’importazione del prodotto in causa, fino alla fine dell’anno civile.
In tale caso, anteriormente al 1o luglio 1977:
Anni |
Percentuali dei dazi della tariffa doganale comune applicabili |
1973 |
0 |
1974 |
40 |
1975 |
60 |
1976 |
80 |
Dopo il 1o luglio 1977 le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilità di rivedere la percentuale di aumento dell’importo dei massimali, tenendo conto dell’evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunità, nonché dell’esperienza acquisita nell’applicazione di tale articolo.
I massimali sono aboliti al termine dei periodi di disarmo tariffario previsti agli articoli 1 e 2 del presente protocollo.
ALLEGATO A
Elenco dei contingenti tariffari per l’anno 1974
DANIMARCA, ►M7 — ◄ REGNO UNITO
N. della tariffa doganale comune |
Designazione delle merci |
Importo (in tonnellate) |
||||||
Danimarca |
►M7 — ◄ |
Regno Unito |
||||||
►M18 Capitolo 48 ◄ |
►M18
Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone: — altre voci del capitolo 48, esclusa la sottovoce 48.01 A |
|
|
10 |
||||
Capitolo 49 |
Prodotti dell’arte libraria e delle arti grafiche soggetti a dazio doganale nella tariffa doganale comune (49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B) |
►M15 2 144 ◄ |
||||||
ALLEGATO B
Elenco dei massimali per l’anno- 1973
N. della tariffa doganale comune |
Designazione delle merci |
Importo (in tonnellate) |
76.01 |
Alluminio greggio, cascami e rottami di alluminio: A. Alluminio greggio |
27 276 |
PROTOCOLLO N. 2
concernente i prodotti soggetti a regime particolare per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati
Articolo 1
Per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati nelle merci, di cui alle tabelle allegate al presente protocollo, l’accordo non osta:
Articolo 2
Per i prodotti di cui alle tabelle allegate al presente protocollo i dazi di base sono:
per la Comunità nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati il 1o gennaio 1972;
per la Danimarca, l’Irlanda ►M7 ————— ◄ e il Regno Unito:
per quanto riguarda i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69:
i dazi doganali di cui all’articolo 47 dell’«Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati» ►M7 ————— ◄ ; tali dazi di base sono notificati al Comitato misto in tempo utile e comunque anteriormente alla prima riduzione prevista al paragrafo 2;
per quanto riguarda gli altri prodotti: i dazi effettivamente applicati il 1o gennaio 1972;
per l’Islanda:
per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell’Irlanda i dazi che figurano nella tabella II, allegata al presente protocollo
per i prodotti originari della Danimarca ►M7 ————— ◄ e del Regno Unito i dazi applicati il 1o gennaio 1972 nel quadro dell’associazione europea di libero scambio.
la Comunità sopprime gradualmente per cinque scaglioni del 20 % la differenza tra i dazi doganali di base definiti al paragrafo 1 ed i dazi applicabili il 1o luglio 1977 quali figurano nelle tabelle allegate al presente protocollo, secondo il calendario di cui all’articolo 3, paragrafo 2 dell’accordo.
Tuttavia, se il dazio applicabile il 1o luglio 1977 è superiore al dazio di base, la differenza tra tali dazi è ridotta del 40 % il
1o gennaio 1974 ed è di nuovo ridotta per scaglioni del 20 % effettuati rispettivamente:
l’Islanda sopprime gradualmente la differenza tra i dazi di base ed i dazi applicabili il 1o gennaio 1980 quali figurano nelle tabelle allegate al presente protocollo, secondo il calendario di cui all’articolo 4, paragrafo 1 dell’accordo.
In deroga all’articolo 3, paragrafo 4 dell’accordo e fatta salva la futura applicazione da parte della Comunità dell’articolo 39, paragrafo 5 dell’«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» ►M7 ————— ◄ , sono applicati per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale del Regno Unito, i paragrafi 1 e 2 arrotondando al quarto decimale per i prodotti seguenti:
N. della tariffa doganale del Regno Unito |
Designazione delle merci |
22.06 |
Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche |
ex 22.09 |
Alcole etilico non denaturato di meno di 80o; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: — bevande alcoliche diverse dal rum, dall’arack, dalla tafia, dal gin, dal whisky, dalla vodka con tenore in alcole etilico di 45,2o o meno, delle acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie, contenenti uova o giallo d’uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito) |
Articolo 3
Nel definire tali modalità, o successivamente, il Comitato misto decide l’eventuale inclusione nel presente protocollo di altri prodotti dei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura di Bruxelles che non formano oggetto di regolamentazioni agricole nelle Parti contraenti.
In tale occasione il Comitato misto completa, se del caso, gli allegati II e III del protocollo n. 3.
TABELLA I
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
N. della tariffa doganale comune |
Designazione delle merci |
Dazi di base |
Dazio applicabile al 1o luglio 1977 |
15.10 |
Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali: ex C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione: — Prodotti ottenuti da legno di pino, aventi un tenore in acidi grassi pari o superiore al 90 % in peso |
4,5 % |
0 |
17.04 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: |
|
|
A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta d’altre materie |
21 % |
12 % |
|
B. Gomme da masticare del genere «chewing gum» |
8 % + em con riscos. mas. del 23 % |
em |
|
C. Preparazione detta «cioccolato bianco» |
13 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz |
em |
|
D. Altri |
13 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz |
em |
|
18.06 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: |
|
|
A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio |
10 % + em |
em |
|
B. Gelati |
12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz |
em |
|
C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao |
12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz |
em |
|
D. Altri: |
|
|
|
I. non contenenti o contenenti in peso meno dell’1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: |
|
|
|
a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g |
12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz |
em |
|
b) altre: |
|
|
|
— in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg |
19 % + em |
em |
|
— altre |
19 % + em |
6 % + em |
|
II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
|
|
a) uguale o superiore all’1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %: |
|
|
|
1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g |
12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz |
em |
|
2. altre: |
|
|
|
— in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg |
19 % + em |
em |
|
— altre |
19 % + em |
6 % + em |
|
b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 %: |
|
|
|
1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g |
12 % + em |
em |
|
2. altre: |
|
|
|
— in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg |
19 % + em |
em |
|
— altre |
19 % + em |
6 % + em |
|
c) uguale o superiore a 26 %: |
|
|
|
1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g |
12 % + em |
em |
|
2. altre: |
|
|
|
— in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg |
19 % + em |
em |
|
— altre |
19 % + em |
6 % + em |
|
19.01 |
Estratti di malto |
8 % + em |
em |
19.02 |
Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso: |
|
|
A. Estratti di malto |
8 % + em |
em |
|
B. altri |
11 % + em |
em |
|
19.03 |
Paste alimentari |
12 % + em |
em |
19.04 |
Tapioca, compresa quella di fecola di patate |
10 % + em |
em. |
19.05 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffedrice», «corn-flakes» e simili |
8 % + em |
em |
19.06 |
Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
7 % + em |
em |
19.07 |
Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
|
|
A. Pane croccante detto «Knäckebrot» |
9 % + em con riscoss. mass.del 24 % + daf |
em |
|
B. Pane azimo (Mazoth) |
6 % + em con riscoss. mass, del 20 % + daf |
em |
|
C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
7 % + em |
em |
|
D. altri |
14 % + em |
em |
|
19.08 |
Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione: |
|
|
A. Preparazioni dette «Pan pepato» |
13 % + em |
em |
|
B. altri |
13 % + em con riscos. mas. del 30 % + daf o 35 % + daz |
em |
|
21.02 |
Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: |
|
|
C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: |
|
|
|
II. altri |
8 % + em |
em |
|
D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: |
|
|
|
II. altri |
14 % + em |
em |
|
21.04 |
Salse; condimenti composti: |
|
|
B. Salse a base di purè di pomodori |
18 % |
10 % |
|
C. altri: |
|
|
|
— contenenti pomodori |
18 % |
10 % |
|
— non nominati |
18 % |
6 % |
|
21.05 |
Preparazione per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: |
|
|
A. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati: |
|
|
|
— contenenti pomodoro |
18 % |
10 % |
|
— altre |
18 % |
6 % |
|
21.06 |
Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: |
|
|
A. Lieviti naturali vivi: |
|
|
|
II. Lieviti di panificazione |
15 % + em |
em |
|
B. Lieviti naturali morti: |
|
|
|
I. in tavolette, cubi o presentazioni simili od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno |
13 % |
4 % |
|
II. altri |
8 % |
4 % |
|
21.07 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
|
|
A. Cereali in semi o in spighe precotti o altrimenti preparati |
13 % + em |
em |
|
B. Paste alimentari non ripiene, cotte: paste alimentari ripiene |
13 % + em |
em |
|
C. Gelati |
13 % + em |
em |
|
D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l’alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari |
13 % + em |
em |
|
E. Preparazioni dette «fondute» |
13 % + em con riscos. mas. di 35 u.c. per 100 kg peso netto |
em con riscos. mas. di 25 u.c. per 100 kg peso netto |
|
G. altre: |
|
|
|
I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: |
|
|
|
a) non contenenti, o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): |
|
|
|
ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola: |
|
|
|
— idrolisati di proteine; autolisati di lievito |
20 % |
6 % |
|
2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
13 % + em |
em |
|
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % |
13 % + em |
em |
|
c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 % |
13 % + em |
em |
|
d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % |
13 % + em |
em |
|
e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 % |
13 % + em |
em |
|
f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85 % |
13 % + em |
em |
|
II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 % |
13 % + em |
em |
|
III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 % |
13 % + em |
em |
|
IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 % |
13 % + em |
em |
|
V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 % |
13 % + em |
em |
|
VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %: |
|
|
|
— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg |
13 % + em |
em |
|
— altre |
13 % + em |
6 % + em |
|
VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %: |
|
|
|
— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg |
13 % + em |
em |
|
— altre |
13 % + em |
6 % + em |
|
VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %: |
|
|
|
— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg |
13 % + em |
em |
|
— altre |
13 % + em |
6 % + em |
|
IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %: |
|
|
|
— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg |
13 % + em |
em |
|
— altre |
13 % + em |
6 % + em |
|
22.02 |
Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: |
|
|
ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte: |
|
|
|
— contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) |
15 % |
0 |
|
B. altre |
8 % + em |
em |
|
22.03 |
Birra |
24 % |
10 % |
22.06 |
Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche: |
|
|
A. con gradazione alcolica effettiva di 18o o meno, presentati in recipienti contenenti: |
|
|
|
I. due litri o meno |
17 u.c./hl |
0 |
|
II. più di due litri |
14 u.c./hl |
0 |
|
B. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18o e non superiore a 22o, presentati in recipienti contenenti: |
|
|
|
I. due litri o meno |
19 u.c./hl’ |
0 |
|
II. più di due litri |
16 u.c./hl. |
0 |
|
C. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22o, presentati in recipienti contenenti: |
|
|
|
I. due litri o meno |
1,60 u.c. per grado e per hl + 10 u.c. l’hl |
0 |
|
II. più di due litri |
1,60 u.c. per grado e per hl |
0 |
|
22.09 |
Alcole etilico non denaturato, di meno di 80o; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: |
|
|
C. Bevande alcoliche: |
|
|
|
ex V. altri: |
|
|
|
— contenenti uova o giallo d’uova e/o zucchero (saccarosio e zucchero invertito), presentati in recipienti contenenti: |
|
|
|
a) due litri o meno |
1,60 u.c. per grado e per hl + 10 u.c. l’hl |
1 u.c. per grado e per hl + 6 u.c. l’hl |
|
b) più di due litri |
1,60 u.c. per grado e per hl |
1 u.c. per grado e per hl |
|
29.04 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: |
|
|
C. Polialcoli: |
|
|
|
II. Mannite |
12 % + em |
8 % + em |
|
III. Sorbite: |
|
|
|
a) in soluzione acquosa: |
|
|
|
1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite |
12 % + em |
6 % + em |
|
2. altra |
9 % + em |
6 % + em |
|
b) altra: |
|
|
|
1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite |
12 % + em |
6 % + em |
|
2. altra |
9 % + em |
6 % + em |
|
29.10 |
Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: |
|
|
ex B. altri: |
|
|
|
— Metilglicosidi |
14,4 % |
8 % |
|
29.14 |
Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: |
|
|
ex A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi: |
|
|
|
— Esteri di mannite ed esteri di sorbite |
da 8,8 % a 18,4 % |
8 % |
|
ex B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi: |
|
|
|
— Esteri di mannite ed esteri di sorbite |
da 12 % a 13,6 % |
8 % |
|
29.15 |
Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: |
|
|
A. Acidi policarbossilici aciclici: |
|
|
|
ex V. altri: |
|
|
|
— Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri |
10,4 % |
0 |
|
29.16 |
Acidi carbossilici a funzione alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: |
|
|
A. Acidi carbossilici a funzione alcool: |
|
|
|
I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri |
13,6 % |
0 |
|
IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri: |
|
|
|
a) Acido citrico |
15,2 % |
0 . |
|
b) Citrato di calcio greggio |
5,6 % |
0 |
|
c) Altri |
16 % |
0 |
|
ex VIII. Altri: |
|
|
|
►M12
— Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri. |
12 % |
8 % |
|
29.35 |
Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici: |
|
|
ex Q. altri: |
|
|
|
— composti anidri di mannite o di sorbite, ad esclusione del maltolo e dell’isomaltolo |
10,4 % |
8 % |
|
29.43 |
Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41, e 29.42: |
|
|
B. altri |
20 % |
8 % |
|
29.44 |
Antibiotici: |
|
|
A. Penicilline |
16,8 % |
0 |
|
35.01 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: |
|
|
A. Caseine: |
|
|
|
I. destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali () |
2 % |
0 |
|
II. destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (): |
|
|
|
— avente tenore in acqua superiore a 50 % in peso |
5 % |
0 |
|
— altre |
5 % |
3 % |
|
III. altre |
14 % |
12 % |
|
B. Colle di caseina |
13 % |
11 % |
|
C. altri |
10 % |
8 % |
|
35.05 |
Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d’amido o di fecola: |
|
|
A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti |
14 % + em |
em |
|
B. Colle di destrina, d’amido o di fecola |
13 % + em con riscos. massima del 18 % |
em |
|
35.06 |
Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg: |
|
|
A. Colle preparate non nominate né comprese altrove: |
|
|
|
ex II. altre colle: |
|
|
|
— a base di emulsione di silicato di sodio |
12,8 % |
0 |
|
ex B. Prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg: |
|
|
|
— a base di emulsione di silicato di sodio |
15,2 % |
0 |
|
38.12 |
Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell’industria tessile, nell’industria della carta, nell’industria del cuoio o in industrie simili: |
|
|
A. Bozzime preparate ed appretti preparati: |
|
|
|
I. a base di sostanze amidacee |
13 % + em con riscos. massima del 20 % |
em |
|
38.19 |
Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
|
|
Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche v |
12,8 % |
8 % |
|
T. Sorbite, diversa dalla sorbite della sottovoce 29.04 CIII: |
|
|
|
I. in soluzione acquosa: |
|
|
|
a) contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 % in peso, calcolata sul tenore di sorbite |
12 % +em |
6 % + em |
|
b) altra |
9 % + em |
6 % + em |
|
II. altra: |
|
|
|
a) contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 % in peso, calcolata sul tenore di sorbite |
12 % + em |
6 % + em |
|
b) altra |
9 % + em |
6 % + em |
|
ex U. altri: |
|
|
|
— Prodotti di cracking della sorbite |
14,4 % |
8 % |
|
39.02 |
Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche ecc.): |
|
|
ex C. altri: |
|
|
|
— adesivi a base di emulsione di resine |
dal 12 % al 18,4 % |
0 |
|
39.06 |
Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l’acido alginico, i suoi sali ed i suoi esteri; linossina: |
|
|
ex B. altri: |
|
|
|
— Destrano |
16 % |
6 % |
|
— esclusa la linossina |
16 % |
8 % |
|
(1)
Somme ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Nota: Le abbreviazioni «em», «daf» e «daz» utilizzate in questa tabella significano: elemento mobile, dazio addizionale sulla farina, dazio addizionale sullo zucchero. |
TABELLA II
ISLANDA
Elenco 1
N. della tariffa doganale islandese |
Designazione delle merci |
Dazi di base |
Dazio applicabile al 1o gennaio 1980 |
17.04 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: |
|
|
04 |
Gomma da masticare, zuccherata o no |
100 % |
40 % |
09 |
altri |
100 % |
40 % |
18.06 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: |
|
|
04 |
— Cioccolata da cucina in bastoncini e pani, contenente soltanto cacao in grani, zucchero, e non più del 30 % di burro di cacao |
100 |
40 |
05 |
— altra cioccolata in bastoncini e pani, non ripiena |
100 |
40 |
06 |
— Cioccolata ripiena e dolciumi ricoperti di cioccolata, comprese le creme |
100 |
40 |
09 |
— altri |
100 |
40 |
19.02 |
Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione di fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso: |
|
|
02 |
— Estratti di malto |
50 |
20 |
19.07 |
Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, uova, miele, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
|
|
01 |
— Pane croccante detto «Knäckebrot» |
80 |
32 |
02 |
— Biscotti di mare, pangrattato e fette biscottate |
80 |
32 |
09 |
— altri |
80 |
32 |
19.08 |
Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione: |
|
|
01 |
— Prodotti della pasticceria |
80 |
32 |
|
— Biscotti e fette biscottate: |
|
|
02 |
— Crackers |
80 |
32 |
03 |
— ricoperti di cioccolata |
80 |
32 |
04 |
— altri |
80 |
32 |
09 |
— altri |
80 |
32 |
21.02 |
Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè, e loro estratti: |
|
|
— Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè, e loro estratti: |
|
|
|
11 |
— Estratti e essenze di cicoria torrefatta e di altri succedanei torref-fatti del caffè |
70 |
28 |
21.05 |
Zuppe, minestre o brodi: liquidi, solidi o in polvere: |
|
|
19 |
— altri |
100 |
40 |
21.06 |
Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati: |
|
|
01 |
Lieviti naturali, vivi o morti |
80 % |
32 % |
02 |
Lieviti artificiali preparati |
100 % |
40 % |
21.07 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
|
|
02 |
— Budini e polveri per la preparazione di dolci |
100 |
40 |
22.02 |
Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi della voce n. 20.07: |
|
|
01 |
— Bevande gassate |
100 |
40 |
02 |
— altre |
100 |
40 |
22.03 |
Birra a base di malto: |
|
|
01 |
— Birra chiara (ale) e altra birra di alta fermentazione, contenente almeno l'8 % di estratti di malto e meno di 2 % vol di alcole |
100 |
40 |
09 |
— altra |
100 |
40 |
35.01.00 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina |
30 % |
12 % |
35.06 |
Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg: |
|
|
01 |
In imballaggi per la vendita al minuto di peso netto non superiore a 1 kg |
40 % |
16 % |
09 |
altri |
30 % |
12 % |
Elenco 2
PRODOTTI NON FABBRICATI IN ISLANDA E SOGGETTI ALL’IMPORTAZIONE A DAZI DOGANALI A CARATTERE FISCALE
N. della tariffa doganale islandese |
Designazione delle merci |
Dazio applicato il 1o gennaio 1972 |
19.02. |
Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso: |
|
►M18 01 ◄ |
►M18 Polveri per la preparazione di dolci ◄ |
100 % |
09 |
altre |
50 % |
19.03.00 |
Paste alimentari |
60 % |
19.04 |
Tapioca, compresa quella di fecola di patate: |
|
01 |
— in imballaggi per la vendita al minuto di 5 kg o meno |
20 |
09 |
— in altri imballaggi |
20 |
19.05.00 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili |
50 % |
21.07 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
|
01 |
— Preparazioni non alcoliche (estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande |
30 |
03 |
— Preparazioni alimentari di soccorso in appositi imballaggi e preparazioni alimentari per diabetici: |
|
— Preparazioni alimentari di soccorso, in imballaggi concepiti per questo uso |
20 |
|
— Preparazioni alimentari per diabetici, in imballaggi concepiti per questo uso |
50 |
|
04 |
— Dolciumi non contenenti né zucchero né cacao |
100 |
05 |
— Cereali semipreparati |
50 |
06 |
— Mais in scatola, conservati o congelati |
60 |
— Succhi di frutta, preparati e mescolati più di quanto specificato alla voce n. 20.07: |
|
|
07 |
— in imballaggi di 50 kg e più |
50 |
08 |
— in altri imballaggi |
50 |
11 |
— Fave di soia, preparate o in scatola |
100 |
19 |
— altri |
100 |
22.06 |
Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche |
20 % |
22.09 |
Alcoli (diversi da quelli della voce n. 22.08); liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni dette estratti concentrati per la fabbricazione di bevande: |
|
10 |
— Whisky |
20 |
— Acquaviti di vino e vinacce: |
|
|
21 |
— Cognac |
20 |
29 |
— altri |
20 |
— altri: |
|
|
31 |
— Etanolo, non denaturato, con gradazione alcolica inferiore a 80o |
25 |
32 |
— Acquaviti |
20 |
33 |
— Ginepro |
20 |
34 |
— Gin |
20 |
35 |
— Vodka |
20 |
36 |
— Estratti concentrati per la fabbricazione di bevande |
20 |
39 |
— altri |
20 |
29.04 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: |
|
20 |
— Alcoli propilici e isopropilici (propanoli) |
18 |
30 |
— Alcoli butilici (butanoli) |
18 |
40 |
— Alcoli ottilici (ottanoli) |
18 |
60 |
— altri |
18 |
29.10.00 |
Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi |
18 % |
29.14 |
Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: |
|
10 |
— Acido acetico e suoi sali |
18 |
20 |
— Esteri dell'acido acetico |
18 |
30 |
— Acido metacrilico, suoi sali e suoi esteri |
18 |
— altri: |
|
|
49 |
— altri |
18 |
29.15 |
Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi: |
|
10 |
— Anidride maleica |
18 |
20 |
— Anidride ftalica |
18 |
30 |
— Ortoftalati di diottile |
18 |
40 |
— Esteri dell'acido tereftalico |
18 |
50 |
— altri |
18 |
29.16.00 |
Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati nitrosi |
18 % |
29.35 |
Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici: |
|
10 |
— Lattami |
18 |
20 |
— altri |
18 |
29.43.00 |
Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42 |
18 % |
29.44 |
Antibiotici: |
|
10 |
— Penicilline e loro derivati |
10 |
20 |
— Streptomicine e loro derivati |
10 |
30 |
— Tetracicline e loro derivati |
10 |
40 |
— altri |
10 |
35.05.00 |
Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d’amido o di fecola |
25 % |
38.12.00 |
Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell’industria tessile, nell’industria della carta, nell’industria del cuoio o in industrie simili |
25 % |
38.19 |
Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche e delle industrie connesse (comprese quelle sonsistenti in miscele di prodotti naturali) non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
|
— altri: |
|
|
49 |
— altri |
50 |
39.02 |
Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): |
|
— Polietilene: |
|
|
— in forma di lastre, fogli, nastri o lamette: |
|
|
16 |
— altri |
40 |
— Polipropilene: |
|
|
— in forma di lastre, fogli, nastri o lamette: |
|
|
24 |
— altri |
40 |
— in altre forme, compresi cascami e rottami di lavori: |
|
|
29 |
— altri (esclusi cascami e rottami di lavori) |
40 |
— Polistirene e suoi copolimeri: |
|
|
— in forma di lastre, fogli, nastri o lamette: |
|
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— Lastre: |
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37 |
— altri |
40 |
— Cloruro di polivinile: |
|
|
— in forma di lastre, fogli, nastri o lamette: |
|
|
52 |
— altri |
40 |
— Copolimeri di cloruro di vinile e acetato di vinile: |
|
|
— in forma di lastre, fogli, nastri o lamette: |
|
|
67 |
— altri |
40 |
— Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici: |
|
|
73 |
— in forma di lastre, fogli, nastri o lamette |
40 |
— in altre forme, compresi cascami e rottami di lavori: |
|
|
79 |
— altri (esclusi cascami e rottami di lavori) |
40 |
— Acetato di polivinile: |
|
|
89 |
— altri (esclusi cascami e rottami di lavori) |
40 |
— altri prodotti di polimerizzazione o copolimerizzazione: |
|
|
— in forma di lastre, fogli, nastri o lamette: |
|
|
94 |
— altri |
40 |
39.06 |
Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina |
|
29 |
— altri |
30 |
PROTOCOLLO N. 3
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 1
Norme di origine applicabili
Articolo 2
Norme di origine alternative applicabili
Articolo 3
Composizione delle controversie
Articolo 4
Modifiche del protocollo
Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 5
Recesso dalla convenzione
Appendice A
NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI
Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee in attesa del completamento e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione («norme» o «norme transitorie»)
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
FINALITÀ
Le presenti norme sono facoltative. Esse sono destinate a un'applicazione provvisoria in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione PEM» o «convenzione»). Le presenti norme saranno applicate bilateralmente agli scambi tra le parti contraenti che accettano di far riferimento a esse o di includerle nei loro accordi commerciali preferenziali bilaterali. Le presenti norme sono destinate a essere applicate in alternativa alle norme della convenzione che, conformemente alla convenzione, non pregiudicano i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti e in altri accordi bilaterali pertinenti tra le parti contraenti. Di conseguenza, le presenti norme non saranno obbligatorie ma facoltative. Possono essere applicate dagli operatori economici che desiderino chiedere il trattamento preferenziale in base alle presenti norme anziché in base alle norme della convenzione.
Le presenti norme non hanno lo scopo di modificare la convenzione, che rimane pienamente in applicazione tra le parti contraenti della convenzione. Le presenti norme non altereranno i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito della convenzione.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
per «parte contraente applicatrice» si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti dell'accordo;
per «capitoli», «voci» e «sottovoci» si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;
il termine «classificato» si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
con il termine «spedizione» si intendono i prodotti:
spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure
accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
con «autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice» si intende per l'Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea;
per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);
per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» si riferisce all'impresa appaltante.
Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;
per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;
per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
per «contenuto massimo di materiali non originari» si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
il termine «territori» comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di una parte;
per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice;
per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articolo 2
Requisiti di carattere generale
Ai fini dell'applicazione dell'accordo si considerano prodotti originari di una parte quando sono esportati nell'altra parte:
i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3;
i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.
Articolo 3
Prodotti interamente ottenuti
Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell'altra parte:
i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
gli animali vivi, ivi nati e allevati;
i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;
i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).
Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice;
che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice;
che soddisfano una delle seguenti condizioni:
appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte esportatrice o della parte importatrice oppure
appartengono a società
Articolo 4
Lavorazioni o trasformazioni sufficienti
Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.
Articolo 5
Norma di tolleranza
In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:
il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;
il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.
Articolo 6
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
la scomposizione e la composizione di confezioni;
il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;
le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;
la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
la macellazione degli animali;
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).
Articolo 7
Cumulo dell'origine
Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.
Articolo 8
Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine
Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:
un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente applicatrice di destinazione; e
le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo.
Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.
Le parti comunicano alla Commissione europea i dettagli dei pertinenti accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici che comprendono tali norme, incluse le relative date di entrata in vigore.
Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.
Le parti notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.
Articolo 9
Unità da prendere in considerazione
L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare il presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
Articolo 10
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.
Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Articolo 11
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
energia e combustibile;
impianti e attrezzature;
macchine e utensili;
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Articolo 12
Separazione contabile
Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti «originari della parte esportatrice» più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.
Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte esportatrice.
Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 emette prove dell'origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari della parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 13
Principio di territorialità
I prodotti originari esportati da una parte verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati e
che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
L'acquisizione del carattere originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:
tali materiali siano interamente ottenuti nella parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e
si possa dimostrare alle autorità doganali che:
i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e
il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte esportatrice con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.
Articolo 14
Non modificazione
In caso di dubbio la parte importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:
documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;
prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;
un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure
qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.
Articolo 15
Esposizioni
I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, dell'accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
un esportatore ha inviato i prodotti da una parte verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario in un'altra parte;
i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 16
Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi
Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi tra le parti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o 5.
TITOLO V
PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 17
Requisiti di carattere generale
I prodotti originari di una delle parti importati nell'altra parte beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice;
nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione («dichiarazione di origine») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III della presente appendice.
L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da una o più parti contraenti applicatrici non osta all'uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.
Articolo 18
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, oppure
da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.
In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore della parte esportatrice dei prodotti.
Articolo 19
Esportatore autorizzato
Articolo 20
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
Articolo 21
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;
la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;
è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo; l'esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo; oppure
è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all'importazione in un'altra parte contraente applicatrice.
Articolo 22
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
Articolo 23
Validità della prova dell'origine
Articolo 24
Zone franche
Articolo 25
Requisiti per l'importazione
Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.
Articolo 26
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 , per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 27
Esonero dalla prova dell'origine
Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
le importazioni presentano un carattere occasionale;
le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;
per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.
Articolo 28
Discordanze ed errori formali
Articolo 29
Dichiarazione del fornitore
Articolo 30
Importi espressi in euro
Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato misto su richiesta di una delle parti. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
TITOLO VI
PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI
Articolo 31
Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:
una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno;
documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte interessata, compilati o rilasciati in tale parte, conformemente al diritto interno;
dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti in conformità del presente protocollo;
prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.
Articolo 32
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al comitato misto.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.
TITOLO VII
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 33
Notifica e cooperazione
Articolo 34
Controllo delle prove dell'origine
Articolo 35
Controllo delle dichiarazioni del fornitore
A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Articolo 36
Sanzioni
Ciascuna parte prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.
TITOLO VIII
APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A
Articolo 37
Spazio economico europeo
Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia («parti contraenti del SEE») se esportate rispettivamente dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia in una parte contraente applicatrice, a condizione che gli accordi di libero scambio che si avvalgono del presente protocollo siano applicabili tra la parte contraente applicatrice importatrice e le parti contraenti del SEE.
Articolo 38
Liechtenstein
Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.
Articolo 39
Repubblica di San Marino
Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.
Articolo 40
Principato di Andorra
Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.
Articolo 41
Ceuta e Melilla
ALLEGATO I
NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II
Nota 1 — Introduzione generale
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del titolo II della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:
attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;
a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;
deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;
la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.
Nota 2 — Struttura dell'elenco
2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»: ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.
2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «oppure», l'esportatore può scegliere quale applicare.
Nota 3 — Esempi di applicazione delle norme
3.1. L'articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte.
3.2. In conformità dell'articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.
Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.
Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che «i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso», l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.
3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.
Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.
3.6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.
Nota 4 — Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli
4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di tale parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.
4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.
Nota 5 — Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili
5.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .
5.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
5.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .
5.5. Per «stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.
5.6. Per «stampa (operazione indipendente)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Nota 6 — Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti
6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).
6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.
Nota 7 — Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili
7.1. Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.
Nota 8 — Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27
8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 27 07 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:
distillazione sotto vuoto;
ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
cracking;
reforming;
estrazione mediante solventi selettivi;
trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
polimerizzazione;
alchilazione;
isomerizzazione.
8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
distillazione sotto vuoto;
ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
cracking;
reforming;
estrazione mediante solventi selettivi;
trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
polimerizzazione;
alchilazione;
isomerizzazione;
solo per gli oli pesanti della voce ex 27 10 , desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
solo per gli oli pesanti della voce ex 27 10 , trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
solo per gli oli combustibili della voce ex 27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;
solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;
solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
8.3. Ai fini delle voci ex 27 07 e 2713 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
Nota 9 — Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti
9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una parte con colture cellulari sono considerati originari di tale parte. Si definisce «coltura cellulare» la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (per esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.
9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301 ), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte. La «fermentazione» è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.
9.3. Le seguenti operazioni di trasformazione sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301 ), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):
la depurazione di un prodotto comporta l'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti; oppure
la riduzione o l'eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;
prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;
elementi e componenti per l'uso in microelettronica;
usi ottici specializzati;
uso biotecnico (per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);
vettori usati in processi di separazione; oppure
usi di tipo nucleare.
ALLEGATO II
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Voce SA |
Designazione del prodotto |
Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari |
(1) |
(2) |
(3) |
capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti |
capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute |
capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
ex capitolo 5 |
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex 0511 91 |
Uova e lattimi di pesce, non commestibili |
Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti |
capitolo 6 |
Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 7 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 8 |
Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti |
capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701 , 0714 , 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 13 |
Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex 13 02 |
Sostanze pectiche, pectinati e pectati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
capitolo 14 |
Materie vegetali da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 1504 a 1506 |
Grassi e oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
1508 |
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
1509 e 1510 |
Olio d'oliva e sue frazioni |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
1511 |
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
ex 15 12 |
Oli di girasole e loro frazioni: |
|
— per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
|
— altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
|
1515 |
Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
ex 15 16 |
Grassi e oli di pesci e loro frazioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
1520 |
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti |
ex capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: |
|
— maltosio o fruttosio chimicamente puri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
|
— altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale |
|
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex 18 06 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
1806 10 |
Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
|
— estratti di malto |
Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
|
— altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
|
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale |
1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale |
ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2002 e 2003 |
Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
2006 |
Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex 20 08 |
Prodotti diversi da: — frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole — burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco — altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2103 |
— preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate |
— farina di senapa e senapa preparata |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
|
2105 |
Gelati, anche contenenti cacao |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2207 e 2208 |
Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti |
ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, escluse: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti, — il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale, — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale, e — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale |
ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati |
2401 |
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco |
Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti |
ex 24 02 |
Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19 , in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto |
ex 24 03 |
Prodotti destinati a essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto |
ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 25 19 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 27 07 |
Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2710 |
Oli di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2711 |
Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici, esclusi: |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 01 |
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 02 |
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 05 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
capitolo 31 |
Concimi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 38 11 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure |
|
— additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3824 99 ed ex 3826 00 |
Biodiesel |
Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento |
capitolo 39 |
Materie plastiche e lavori di tali materie |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 40 12 |
Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma |
Rigenerazione di pneumatici usati |
ex capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 43 02 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: |
|
|
— tavole, croci e manufatti simili |
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite |
|
— altri |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
ex capitolo 44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 44 07 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
ex 44 08 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
da 4410 a ex 44 13 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste o modanature |
ex 44 15 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
ex 44 18 |
— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno |
|
— Liste e modanature |
Fabbricazione di liste o modanature |
ex 44 21 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 49 |
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 50 |
Seta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 50 03 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
da 5004 a ex 50 06 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
ex capitolo 52 |
Cotone, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali |
da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura |
5601 |
Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
|
|
— feltri all'ago |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto. Tuttavia: — il filato di polipropilene della voce 5402 , — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 , nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali |
|
— altri |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto oppure unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali |
5603 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate |
|
da 5603 11 a 5603 14 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da: — filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio oppure — sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale, in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto |
da 5603 91 a 5603 94 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da: — fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio e/o — filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale, in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto |
5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
|
|
— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili |
Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili |
|
— altri |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5606 |
Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme al gimping oppure filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure floccaggio insieme alla tintura |
capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting» oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting» oppure fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua oppure «tufting» insieme alla tintura o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: |
Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting» oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting» oppure tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure «tufting» insieme alla tintura o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa |
5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
|
|
— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili |
Tessitura |
|
— altri |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura |
5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie |
Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione |
|
— altri |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 : — tessuti a maglia |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla gommatura oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura |
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— altri |
Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura oppure tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
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— reticelle a incandescenza impregnate |
Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia |
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— altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia oppure torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 61 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: |
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— ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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— altri |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione |
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ex capitolo 62 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
ex 62 02 , ex 62 04 , ex 62 06 , ex 62 09 ed ex 62 11 |
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 62 10 ed ex 62 16 |
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto |
ex 62 12 |
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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— ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione, compreso il taglio del tessuto preceduta dalla stampa (operazione indipendente) |
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— altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente) |
6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 : |
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— ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente) |
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— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto |
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— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
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— altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: |
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— in feltro, non tessuti |
Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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— altri: |
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-- ricamati |
Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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-- altri |
Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto. |
6306 |
Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
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— non tessuti |
Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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— altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
ex capitolo 64 |
Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 65 |
Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 71 02 , ex 71 03 ed ex 71 04 |
Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto |
7106 , 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
— greggi |
||
— semilavorati o in polvere |
Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |
|
ex 71 07 , ex 71 09 ed ex 71 11 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
ex capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
da 7208 a 7212 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
da 7213 a 7216 |
Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
7218 91 e 7218 99 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
da 7219 a 7222 |
Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
7224 90 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
da 7225 a 7228 |
Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224 |
7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
ex capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 73 01 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207 |
7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
7304 , 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224 |
ex 73 07 |
Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati. |
ex 73 15 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
7408 |
Fili di rame |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio |
7602 |
Cascami e avanzi di alluminio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 76 16 |
Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8425 a 8430 |
Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti: Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8444 a 8447 |
Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 Telai per tessitura Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8456 a 8465 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli Torni che operano con asportazione di metallo Macchine |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8470 a 8472 |
Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni Altre macchine e apparecchi per ufficio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8501 a 8502 |
Motori e generatori elettrici Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8519 , 8521 |
Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8525 a 8528 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando Apparecchi riceventi per la radiodiffusione Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8535 a 8537 |
Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8542 31 a 8542 39 |
Circuiti integrati monolitici |
Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8544 a 8548 |
Fili, cavi, e altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8708 |
Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar») |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 88 |
Navigazione aerea o spaziale |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 90 |
Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9001 50 |
Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni: — finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali — rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 91 |
Orologeria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 93 |
Armi e munizioni e loro parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 96 |
Lavori diversi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 97 |
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
(1)
Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.
(2)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.
(3)
Cfr. la nota introduttiva 7.
(4)
Cfr. la nota introduttiva 9. |
ALLEGATO III
TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE
La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Tuttavia, le note a piè pagina non devono essere riprodotte.
Versione albanese
Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … ( 4 )) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale …. ( 5 ) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.
Versione araba
Versione bosniaca
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (4) ) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (5) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №… (4) ), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (5) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (4) ) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (5) preferencijalnogpodrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (4) ) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v … (5) .
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (4) ) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (5) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.
Versione neerlandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (4) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … (5) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (4) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (5) preferential origin according to the transitional rules of origin.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (4) ) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt … (5) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione faroese
Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (4) ) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (5) sambært skiftisreglunum um uppruna.
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (4) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (5) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (4) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (5) selon les règles d'origine transitoires.
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (4) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (5) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.
Versione georgiana
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (4) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (5) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.
Versione ebraica
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (4) ) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális … (5) származásúak.
Versione islandese
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. … (4) ), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … (5) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (4) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (5) conformemente alle norme di origine transitorie.
Versione lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (4) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir … (5) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.
Versione lituana
Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. … (4) ) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi … (5) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.
Versione macedone
Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (4) ) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со …. (5) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (4) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b'mod ċar, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (5) skont ir-regoli ta' oriġini tranżitorji.
Versione montenegrina
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (4) ) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (5) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (4) ) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (5) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.
Versione norvegese
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr … (4) ) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse (5) .
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (4) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (5) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.
Versione portoghese
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o… (4) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (5) de acordo com as regras de origem transitórias.
Versione rumena
Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. … (4) ) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială … (5) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.
Versione serba
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (4) ) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (5) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br… (4) ) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi … (5) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (4) ) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v … (5) .
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (4) ), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (5) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o… (4) ) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial… (5) con arreglo a las normas de origen transitorias.
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (4) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … (5) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.
Versione turca
Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: … (4) ), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre … (5) tercihli menșeli olduğunu beyan eder.
Versione ucraina
Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № … (4) ) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має … (5) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.
…
(Luogo e data) ( 6 )
…
(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) ( 7 )
ALLEGATO IV
FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1E DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1
ISTRUZIONI PER LA STAMPA
1. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche delle parti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) |
EUR.1 |
N° A |
000.000 |
Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo |
|||
|
2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra … e … (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) |
||
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) |
|||
|
4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari |
5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
|
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa) |
7. Osservazioni |
||
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli (1) ; designazione delle merci |
9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.) |
10. Fatture (indicazione facoltativa) |
|
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione (2) Modulo… N… del… Ufficio doganale… Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato … … … Luogo e data… … … (Firma) |
Timbro |
12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato. Luogo e data… … (Firma) |
|
(1)
Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».
(2)
Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione. |
13. RICHIESTA DI VERIFICA da inviare a: |
14. ESITO DELLA VERIFICA |
|
La verifica effettuata ha permesso di constatare che il presente certificato (1) □ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. □ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. le osservazioni allegate). |
È richiesta la verifica dell'autenticità e della regolarità del presente certificato |
|
… Luogo e data Timbro … (Firma) |
… Luogo e data Timbro … (Firma) |
(1)
Contrassegnare con una X la casella appropriata |
NOTE
1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.
DOMANDA PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) |
EUR.1 |
N° A |
000.000 |
|
Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo |
||
|
2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra … e … (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) |
||
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) |
|||
|
4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari |
5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
|
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa) |
7. Osservazioni |
||
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli (1) ; designazione delle merci |
9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.) |
10. Fatture (indicazione facoltativa) |
|
(1)
Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa». |
DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,
DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;
PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare a tali condizioni:
…
…
…
…
PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ( 8 ):
…
…
…
…
SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.
…
(Luogo e data)
…
(Firma)
ALLEGATO V
CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA
Articolo unico
Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 della presente appendice, si considerano:
prodotti originari di Ceuta e Melilla:
i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione che:
tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure
tali prodotti siano originari dell'Islanda o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice;
prodotti originari dell'Islanda:
i prodotti interamente ottenuti in Islanda;
i prodotti ottenuti in Islanda nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti in Islanda, a condizione che:
tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure
tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice.
ALLEGATO VI
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:
per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:
Designazione delle merci fornite (1) |
Designazione dei materiali non originari utilizzati |
Voce dei materiali non originari utilizzati (2) |
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Valore totale |
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(1)
Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(2)
Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.
(3)
Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. |
tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];
le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13 della presente appendice, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite |
Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1) |
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(Luogo e data) |
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(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
(1)
Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. |
ALLEGATO VII
DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a ( 9 ) … dichiaro che:
per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:
Designazione delle merci fornite (1) |
Designazione dei materiali non originari utilizzati |
Voce dei materiali non originari utilizzati (2) |
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Valore totale |
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(1)
Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(2)
Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.
(3)
Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. |
tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della parte contraente applicatrice interessata];
le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'appendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite |
Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1) |
|
|
|
|
|
|
(1)
Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. |
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da…
a… ( 10 )
Mi impegno a informare … (9) immediatamente la dichiarazione non sia più valida
|
(Luogo e data) |
|
|
|
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
PROTOCOLLO N. 4
relativo alle restrizioni quantitative che l’Islanda può mantenere
1. In deroga all’articolo 13 dell’accordo l’Islanda può mantenere delle restrizioni quantitative per quanto riguarda i seguenti prodotti:
N. della Nomenclatura di Bruxelles |
Designazione delle merci |
27.09 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
ex 27.10 |
Petrolio parzialmente raffinato, compresi gli oli greggi che hanno subito una distillazione primaria (topping) |
ex 27.10 |
Essenza di petrolio, ad esclusione delle essenze per aeronavi |
ex 27.10 |
Oli da gas, oli combustibili per usi domestici e olio combustibile leggero |
ex 27.10 |
Oli combustibili pesanti |
Nomenclatura del CCD |
Designazione delle merci |
ex 96.01 |
Scope e scopine in mazzi legati, anche con manico; oggetti di spazzolificio (spazzole e spazzolini, scope-spazzole, pennelli e simili), comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; teste preparate per oggetti di spazzolificio; rulli per dipingere; raschini di gomma o di altre simili materie flessibili: |
|
— Oggetti di spazzolificio (escluse le scope e gli scopini in mazzi legati, anche con manico, le spazzole costituenti elementi di macchine, i rulli per dipingere; i raschini di gomma o di altre simili materie flessibili, i pennelli per pittori e gli spazzolini da denti) |
2. Le restrizioni quantitative per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a) sono applicate in modo da permettere agli esportatori della Comunità la possibilità di entrare in concorrenza per una parte ragionevole del mercato islandese, con altri fornitori a condizioni uguali ed eque, tenuto conto dello sviluppo degli scambi.
PROTOCOLLO N. 5
relativo a talune disposizioni particolari concernenti l’Irlanda
In deroga all’articolo 13 dell’accordo sono applicabili nei confronti dell’Islanda le misure previste ai paragrafi 1 e 2 del protocollo n. 6 e all’articolo 1 del protocollo n. 7 dell’«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» ►M7 ————— ◄ , concernente rispettivamente talune restrizioni quantitative che riguardano l’Irlanda e l’importazione di autoveicoli e l’industria del montaggio in Irlanda.
PROTOCOLLO N. 6
relativo alle disposizioni particolari applicabili all’importazione nella Comunità di taluni prodotti della pesca
Articolo 1
Per quanto riguarda i prodotti in appresso elencati, originari dell’Islanda,
N. della tariffa doganale comune |
Designazione delle merci. |
02.04 |
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: C. altre: ex I. Carni di balena e di foca; cosce di rane: — carni di balena |
03.01 |
Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: B. di mare: II. Filetti: b) congelati C. Fegati, uova e lattimi |
03.02 |
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicazione: C. Fegati, uova e lattimi |
03.03 |
Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia) freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua: A. Crostacei: IV. Gamberetti: a) Pendalidi sp.p. |
15.04 |
Grassi ed oli di pesce e di mammiferi marini, anche raffinati |
ex 15.12 |
Oli e grassi animali o vegetali, parzialmente o totalmente idrogenati, e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati: — Oli e grassi di pesce e di mammiferi marini |
16.04 |
Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei: A. Caviale e succedanei del caviale C. Aringhe: I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (panati), congelati G. altri: I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (panati), congelati |
16.05 |
Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati |
23.01 |
Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli |
L’esenzione dai dazi all’importazione per i filetti di pesci congelati è valida solo se l’Islanda rispetta i prezzi di riferimento stabiliti dalla Comunità, nonché le misure da questa adottate in applicazione dell’articolo 25 bis del regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970 modificato da ultimo dall’«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» per evitare l’instabilità dei prezzi e la disparità delle condizioni di concorrenza tra i pesci congelati a bordo e quelli congelati a terra, nonché per ovviare alle difficoltà che potrebbero sorgere per quanto riguarda l’equilibrio dell’approvvigionamento.
I dazi doganali all’importazione nella Comunità per i prodotti seguenti, originari dell’Islanda:
N. della tariffa doganale comune |
Designazione delle merci |
03.01 |
Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: B. di mare: I. interi, decapitati o in pezzi f) Sebasti (Sebastes marinus) h) Merluzzo (Gadus morrhua o gadus callarias) ij) Liquos neri (Pollachius virens o Gadus virens) k) Eglefini |
sono portati ai livelli seguenti:
Per i prodotti di cui alla sottovoce n. 03.01 B I f:
Calendario |
Aliquote applicabili all’importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda |
Aliquote applicabili all’importazione nel Regno Unito |
Aliquote applicabili all’importazione in Danimarca ►M7 — ◄ |
1o luglio 1973 |
6 |
8 |
0 |
1o gennaio 1974 |
5 |
6 |
0 |
1o gennaio 1975 |
4 |
4 |
0 |
1o gennaio 1976 |
2 |
2 |
2 |
Per i prodotti di cui alle sottovoci nn. 03.01 B I h, ij, k:
Calendario |
Aliquote applicabili all’importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda |
Aliquote applicabili all’importazione nel Regno Unito |
Aliquote applicabili all’importazione in Danimarca ►M7 — ◄ |
1o luglio 1973 |
12 |
9 |
0 |
1o gennaio 1974 |
9 |
7 |
0 |
1o gennaio 1975 |
6 |
5 |
0 |
1o gennaio 1976 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
I prezzi di riferimento stabiliti nella Comunità per l’importazione di questi prodotti restano applicabili.
I dazi all’importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari d’Islanda:
N. della tariffa doganale comune |
Designazione delle merci |
16.04 |
Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei: C. Aringhe: II. altre ex G. altri: II. non nominati, ad eccezione delle conserve di merluzzo carbonaro affumicato |
sono portati ai seguenti livelli:
Calendario |
Aliquote applicabili all’importazione nella Comunità nella sua composizione originaria |
Aliquote applicabili all’importazione in Irlanda |
Aliquote applicabili all’importazione in Danimarca ►M7 — ◄ e nel Regno Unito |
1o luglio 1973 |
18 |
38 |
0 |
1o gennaio 1974 |
16 |
31 |
4 |
1o gennaio 1975 |
14 |
24 |
6 |
1o gennaio 1976 |
12 |
17 |
8 |
1o gennaio 1977 |
10 |
10 |
10 |
Articolo 2
La Comunità notifica all’Islanda, non appena le circostanze le consentano e al più il 1o aprile 1973, la sua decisione in materia.
Non appena questa decisione è presa, la Comunità la notifica all’Islanda.
Articolo 3
Senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 37 dell’accordo, l’Islanda si riserva di differire il deposito dei suoi strumenti di ratifica in funzione dell’applicazione dell’articolo 2.
PROTOCOLLO N. 7
relativo alla soppressione di alcune restrizioni quantitative alle esportazioni
Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle esportazioni in Islanda dei prodotti qui di seguito elencati sono soppresse al più tardi alle date indicate.
Sistema armonizzato Voce n. |
Designazione delle merci |
Data della soppressione |
74.04 |
Cascami e avanzi di rame |
1o.1.1992 |
ex 44.01 |
Legna da ardere, di conifere e trucioli di legno di abete e di pino |
1o.1.1993 |
ex 44.03 |
Legno grezzo, anche scortecciato oppure semplicemente sgrossato: — altri, escluso il legno di pioppo |
1o.1.1993 |
Legno squadrato anche parzialmente, ma non lavorato: — altri, escluso il legno di pioppo |
1o.1.1993 |
|
ex 44.07 |
Legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, ma non ulteriormente lavorato, di spessore superiore a 6 mm: — di legno di conifere, escluse le tavolette destinate alla fabbricazione di scatole, setacci e simili |
1o.1.1993 |
ex 41.01 |
Pelli gregge di bovini, di peso unitario inferiore a 6 kg |
1o.1.1992 |
ex 41.02 |
Pelli gregge di ovini e di agnelli |
1o.1.1992 |
ex 41.03 |
Pelli gregge di caprini e di capretti |
1o.1.1992 |
ex 43.01 |
Pelli da pellicceria gregge di coniglio |
1o.1.1992 |
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
all’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda a seguito dell’adesione all’Unione europea della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia
LA COMUNITÀ EUROPEA, da una parte, e
LA REPUBBLICA D’ISLANDA dall’altra,
VISTO l’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in appresso denominato «l’accordo»,
VISTA l’adesione all’Unione europea della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, avvenuta il 1° gennaio 1995,
CONSIDERANDO che, al fine di mantenere i flussi commerciali tra l’Islanda, da una parte, e i nuovi Stati membri, dall’altra, occorre adeguare il regime applicabile al commercio di prodotti della pesca tra l’Islanda e la Comunità;
HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti da apportare all’accordo a seguito dell’adesione all’Unione europea della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia E DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
Articolo 1
I testi dell’accordo, degli allegati e dei protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché dell’atto finale e delle dichiarazioni ad esso allegate sono tradotti in finnico e in svedese e fanno fede come i testi originali. La commissione mista approva i testi in finnico e in svedese.
Articolo 2
Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti della pesca originari dell’Islanda figurano nell’allegato del presente protocollo.
Articolo 3
L’allegato del presente protocollo ne costituisce parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.
Articolo 4
Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° dicembre 1995, a condizione che le parti contraenti si siano notificate a vicenda entro tale data l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Scaduta tale data, il protocollo entra in vigore il giorno successivo a detta notifica. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.
Articolo 5
Il presente protocollo è redatto in duplice copia in danese, finnico, francese, greco, inglese, islandese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese, tedesco, ciascun testo facente ugualmente fede.
Hecho en Bruselas, el veintiséis de enero de mil novecientos noventa y seis.
Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende januar nittenhundrede og seksoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Januar neunzehnhundertsechsundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Ιανουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.
Done at Brussels on the twenty-sixth day of January in the year one thousand nine hundred and ninety-six.
Fait à Bruxelles, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Fatto a Bruxelles, addì ventisei gennaio millenovecentonovantasei.
Gedaan te Brussel, de zesentwintigste januari negentienhonderd zesennegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Janeiro de mil novecentos e noventa e seis.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä tammikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.
Utfärdat i Bryssel den tjugosjätte januari nittonhundranittiosex.
Gjört í Brussel hinn 26. janúar 1996.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands
ALLEGATO
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 2
(Prodotti originari dell’Islanda per i quali la Comunità concede contingenti tariffari)
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Contingente (tonnellate) |
1 |
0302 12 00 |
Salmoni, freschi o refrigerati |
50 |
0304 10 13 |
Filetti di salmoni, freschi o refrigerati |
||
0304 20 13 |
Filetti di salmoni, congelati |
||
2 |
0302 23 00 |
Sogliole, fresche o refrigerate |
250 |
0302 29 10 |
Rombi gialli, freschi o refrigerati |
||
0302 29 90 |
Altri pesci di forma appiattita, freschi o refrigerati |
||
0302 69 85 |
Melù o potassoli, freschi o refrigerati |
||
0303 32 00 |
Passere di mare, congelate |
||
0303 79 96 |
Altri pesci di mare, congelati |
||
0304 10 19 |
Filetti di altri pesci di acqua dolce, freschi o refrigerati |
||
0304 10 33 |
Filetti di merluzzi carbonari, freschi o refrigerati |
||
0304 10 35 |
Filetti di scorfani del Nord o sebasti, freschi o refrigerati |
||
ex 0304 10 38 |
Filetti di altri pesci di mare, freschi o refrigerati |
||
0304 10 98 |
Carne di altri pesci di mare, fresca o refrigerata |
||
0304 20 19 |
Filetti di altri pesci di acqua dolce, congelati |
||
0304 90 35 |
Carne congelata di merluzzi della specie Gadus macrocephalus |
||
0304 90 38 |
Carne congelata di merluzzi della specie Gadus morhua |
||
0304 90 39 |
Carne congelata di Gadus ogac e di pesci della specie Boreogadus saida |
||
0304 90 41 |
Carne congelata di merluzzi carbonari |
||
0304 90 47 |
Carne congelata di naselli del genere Merluccius |
||
0304 90 59 |
Carne congelata di melù o potassoli |
||
ex 0304 90 97 |
Carne congelata di altri pesci di mare, esclusi gli sgombri |
||
3 |
0305 61 00 |
Aringhe, salate ma non secche né affumicate e aringhe in salamoia |
1 750 |
4 |
0306 19 30 |
Scampi, congelati |
50 |
5 |
1604 12 91 |
Altre preparazioni e conserve di aringhe, in recipienti ermeticamente chiusi |
2 400 |
1604 12 99 |
Altre preparazioni e conserve di aringhe, altre |
||
6 |
1604 19 98 |
Altre preparazioni e conserve di pesci, interi o in pezzi |
50 |
ex 1604 20 90 |
Preparazioni e conserve di carne di altri pesci, tranne le aringhe e gli sgombri |
I contingenti tariffari sopra indicati di applicano dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per il quantitativo indicato per ciascun gruppo di prodotti, le importazioni nella Comunità originarie dell’Islanda possono essere immesse in libera circolazione con un dazio all’importazione pari allo 0 %.
ATTO FINALE
I rappresentanti
DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
e
DELLA REPUBBLICA D’ISLANDA,
riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue,
per la firma dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda,
hanno, al momento della firma di questo accordo,
preso atto delle seguenti dichiarazioni, allegate al presente atto:
Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all’articolo 23, paragrafo 1 dell’accordo;
Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all’applicazione regionale di talune disposizioni dell’accordo.
Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.
Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.
▼M7 —————
Gjört í Bruxelles, tuttugasta og annan dag júlímánaðar nítjánhundruð sjötíu og tvö
På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
In the name of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautés européennes
A nome del Consiglio delle Comunità europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
▼M7 —————
Fyrir hönd Lýðveldisins Íslands
DICHIARAZIONE
Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all’articolo 23, paragrafo 1 dell’accordo
La Comunità economica europea dichiara che, nel quadro dell’attuazione autonoma dell’articolo 23, paragrafo 1, dell’accordo che incombe alle Parti contraenti, essa valuterà le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall’applicazione delle norme degli articoli 85, 86, 90 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all’applicazione regionale di talune disposizioni dell’accordo
La Comunità economica europea dichiara che l’applicazione delle misure che essa potrebbe adottare in virtù degli articoli 23, 24, 25 e 26 dell’accordo, secondo la procedura e le modalità dell’articolo 27, ovvero in virtù dell’articolo 28, potrà essere, in virtù delle sue norme proprie, limitata ad una delle sue regioni.
( 1 ) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
( 2 ) Le parti concordano di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.
( 3 ) GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23.
( 4 ) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.
( 5 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla «CM».
( 6 ) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento.
( 7 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
( 8 ) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.
( 9 ) Nome e indirizzo del cliente.
( 10 ) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi. qualora..