1970L0157 — IT — 01.07.2013 — 017.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 042, 23.2.1970, p.16) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
page |
date |
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L 321 |
33 |
22.11.1973 |
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L 66 |
33 |
12.3.1977 |
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L 131 |
6 |
18.5.1981 |
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L 196 |
47 |
26.7.1984 |
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L 238 |
31 |
6.9.1984 |
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L 192 |
43 |
11.7.1987 |
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L 238 |
43 |
15.8.1989 |
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L 371 |
1 |
19.12.1992 |
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DIRETTIVA 96/20/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 27 marzo 1996 |
L 92 |
23 |
13.4.1996 |
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DIRETTIVA 1999/101/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 15 dicembre 1999 |
L 334 |
41 |
28.12.1999 |
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L 363 |
81 |
20.12.2006 |
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DIRETTIVA 2007/34/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 14 giugno 2007 |
L 155 |
49 |
15.6.2007 |
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L 158 |
172 |
10.6.2013 |
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Modificato da:
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L 73 |
14 |
27.3.1972 |
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L 302 |
23 |
15.11.1985 |
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C 241 |
21 |
29.8.1994 |
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L 001 |
1 |
.. |
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L 236 |
33 |
23.9.2003 |
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 6 febbraio 1970
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore
(70/157/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),
considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento;
considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano ►M9 su rotaie e dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili. ◄
Articolo 2
Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo o di un tipo di dispositivo di scarico o di un tipo di elemento di siffatto dispositivo, considerato quale entità tecnica, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scarico:
— se il veicolo è conforme alle prescrizioni dell'allegato I per quanto riguarda il livello sonoro ed il dispositivo di scarico;
— se il dispositivo di scarico o l'elemento di siffatto dispositivo, considerato quale entità tecnica a norma dell' ►M9 articolo 2 ◄ della direttiva 70/156/CEE, è conforme alle prescrizioni dell'allegato II.
Articolo 2 bis
1. Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso dei veicoli per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scarico, se detti livello e dispositivo sono conformi alle prescrizioni dell'allegato I.
2. Gli Stati membri non possono vietare la messa in circolazione di un dispositivo di scarico o di un elemento di siffatto dispositivo, considerato quale entità tecnica a norma dell' ►M9 articolo 2 ◄ della direttiva 70/156/CEE, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scarico qualora, a norma dell'articolo 2, detto dispositivo od elemento corrisponda ad un tipo per il quale è stata concessa l'omologazione.
Articolo 3
Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni ►M9 degli allegati ◄ , eccetto quelle dei ►M3 punti 5.2.2.1 e 5.2.2.5 dell'allegato I ◄ , sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
Articolo 4
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Elenco degli allegati
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ALLEGATO I: |
Omologazione ce di un veicolo a motore per quanto riguarda il livello sonoro Appendice 1: Scheda informativa n. … ai sensi dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE (1) del Consiglio relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento (direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva …/…/CE) Appendice 2: Modello Addendum alla scheda di omologazione CE n. …: concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva …/…/CE |
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ALLEGATO II: |
Disposizioni amministrative relative all'omologazione ce di dispositivi silenziatori in quanto entità tecniche (dispositivi silenziatori di scarico di sostituzione) Appendice 1: Scheda informativa n. … relativa all'omologazione CE come entità tecnica di dispositivi di scappamento per veicoli a motore (direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva …/…/CE) Appendice 2: Modello Addendum alla scheda di omologazione CE n. …: concernente l'omologazione come entità tecnica di dispositivi di scappamento per veicoli a motore in applicazione della direttiva 70/157/CE, modificata da ultimo dalla direttiva …/…/CE Appendice 3: Esempio di marchio di omologazione CE |
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ALLEGATO III: |
Controlli della conformità della produzione |
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(1) I numeri relativi alle voci e le note a piè di pagina utilizzati nella presente scheda informativa corrispondono a quelli riportati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci che non hanno attinenza con lo scopo della presente direttiva sono omesse. |
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ALLEGATO I
OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO A MOTORE PER QUANTO RIGUARDA IL LIVELLO SONORO
1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO
|
1.1. |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il livello sonoro deve essere presentata dal costruttore del veicolo. |
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1.2. |
Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1. |
|
1.3. |
Il costruttore dovrà presentare al servizio tecnico incaricato delle prove un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare. |
|
1.4. |
A richiesta del servizio tecnico saranno inoltre presentati un campione del dispositivo di scarico ed un motore avente cilindrata e potenza almeno pari a quelle del motore montato sul tipo di veicolo da omologare. |
2. LIVELLO SONORO DEL VEICOLO IN MOVIMENTO
2.1. Valori limite
Il livello sonoro misurato conformemente alle disposizioni dell'allegato III non deve superare i seguenti limiti:
|
Categorie di veicoli |
Valori limite espressi in dB(A) |
|
2.1.1. Veicoli per il trasporto di persone con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente. |
74 |
|
2.1.2. Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente e con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t e: |
|
|
2.1.2.1. con motore di potenza inferiore a 150 kW, |
78 |
|
2.1.2.2. con motore di potenza pari o superiore a 150 kW. |
80 |
|
2.1.3. Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente veicoli per il trasporto di merci: |
|
|
2.1.3.1. con massa massima autorizzata non superiore a 2 t, |
76 |
|
2.1.3.2. con massa massima autorizzata superiore a 2 t ma non superiore a 3,5 t. |
77 |
|
2.1.4. Veicoli per il trasporto di merci con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t: |
|
|
2.1.4.1. con motore di potenza inferiore a 75 kW, |
77 |
|
2.1.4.2. con motore di potenza pari o superiore a 75 kW, ma inferiore a 150 kW, |
78 |
|
2.1.4.3. con motore di potenza pari o superiore a 150 kW. |
80 |
Tuttavia:
— per i veicoli delle categorie 2.1.1 e 2.1.3, che siano muniti di un motore diesel a iniezione diretta, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A),
— per i veicoli aventi una massa massima autorizzata superiore a 2 tonnellate e progettati per essere utilizzati come fuoristrada, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A), qualora siano muniti di un motore con una potenza inferiore a 150 kW e di 2 dB(A), qualora siano muniti di un motore con una potenza pari o superiore a 150 kW,
— per i veicoli della categoria 2.1.1, muniti di cambio a comando manuale con più di quattro marce avanti e di un motore sviluppante una potenza massima superiore a 140 kW, ed avente un rapporto potenza massima/massa massima superiore a 75 kW/t, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A), se la velocità alla quale l'estremità posteriore del veicolo supera la linea BB' in terza marcia è superiore a 61 km/h.
2.2. Interpretazione dei risultati
|
2.2.1. |
Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti di misura, il risultato di ciascuna misurazione è dato dal valore letto sullo strumento, diminuito di 1 dB(A). |
|
2.2.2. |
Le misure sono considerate valide se il divario fra due misurazioni consecutive effettuate sullo stesso lato del veicolo non supera 2 dB(A). |
|
2.2.3. |
Il valore preso in considerazione è il risultato più elevato delle misure. Se questo valore è superiore di 1 dB(A) al livello massimo ammesso per la categoria alla quale appartiene il veicolo in prova, si procede ad una seconda serie di due misurazioni dalla stessa posizione del microfono. Tre dei quattro risultati così ottenuti da tale posizione devono rientrare nei limiti prescritti. |
3. ISCRIZIONI
|
3.1. |
Su ciascuno degli elementi del dispositivo di scarico e di aspirazione, esclusi gli elementi di fissaggio ed i tubi, deve figurare quanto segue:
|
|
3.2. |
Detti marchi devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il dispositivo è montato sul veicolo. |
4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO
|
4.1. |
Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE. |
|
4.2. |
Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2. |
|
4.3. |
A ciascun tipo di veicolo omologato viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo. |
5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI
|
5.1. |
In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. |
6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
|
6.1. |
I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE. |
|
6.2. |
Disposizioni particolari:
|
Appendice 1
Scheda informativa n. … ai sensi dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE ( 4 ) del Consiglio relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento (direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva …/…/CE)
Le seguenti informazioni, qualora pertinenti, devono essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.
Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.
0. Considerazioni generali
|
0.1. |
Marca (ragione sociale): |
|
0.2. |
Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i: |
|
0.3. |
Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b)
|
|
0.4. |
Categoria del veicolo (c): |
|
0.5. |
Nome e indirizzo del fabbricante |
|
0.8. |
Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: |
1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo
|
1.1. |
Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: |
|
|
1.6. |
Posizione e disposizione del motore: |
2. Masse e dimensioni (e) (in kg e mm) (con eventuale riferimento ai disegni)
|
2.4. |
Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:
|
|
2.6. |
Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria con equipaggiamento standard (compresi il liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburanti, attrezzi, ruota di scorta e conducente) (o) (massima e minima): |
3. Motopropulsore (q)
|
3.1. |
Costruttore:
|
|
3.2. |
Motore a combustione interna
|
|
3.3. |
Motore elettrico
|
|
3.4. |
altri motori o propulsori o loro combinazioni (particolari riguardanti le parti di detti motori o propulsori): |
4. Trasmissione (v)
|
4.2. |
Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): |
|
4.6. |
Marcia
|
||||||||||||
|
4.7. |
Velocità massima del veicolo (e marcia con la quale essa è ottenuta) (in km/h) (w): |
6. Sospensioni
|
6.6. |
Pneumatici e ruote
|
9. Carrozzeria (non applicabile ai veicoli della categoria M1)
|
9.1. |
Tipo di carrozzeria: |
|
9.2. |
Materiali utilizzati e metodo di costruzione |
12. Varie
|
12.5. |
Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato a ridurre il rumore (se non compreso in altre voci): |
Informazioni supplementari in caso di veicoli fuoristrada:
|
1.3. |
Numero di assi e di ruote: |
|
|
2.15. |
Capacità di spunto in salita (veicolo senza rimorchio): … % |
|
4.9. |
Bloccaggio del differenziale: sì/no/opzionale (5) |
Data e numero della pratica
Appendice 2
MODELLO
CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE
[Formato massimo A4 (210 × 297 mm)]
Comunicazione concernente:
— Comunicazione concernente ( 6 )
— la proroga dell'omologazione (6)
— il rifiuto dell'omologazione (6)
— la revoca dell'omologazione (6)
di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (6) con riferimento alla direttiva …/…/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva …/…/CE.
Numero di omologazione:
Motivo dell'estensione:
SEZIONE I
|
0.1. |
Marca (ragione sociale): |
|
0.2. |
Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i: |
|
0.3. |
Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (6) ( 7 )
|
|
0.4. |
Categoria del veicolo ( 8 ): |
|
0.5. |
Nome e indirizzo del fabbricante |
|
0.7. |
Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche: |
|
0.8. |
Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: |
SEZIONE II
|
1. |
Ulteriori informazioni (se pertinente): cfr. addendum |
|
2. |
Servizio tecnico incaricato delle prove: |
|
3. |
Data del verbale di prova: |
|
4. |
Numero del verbale di prova: |
|
5. |
Eventuali osservazioni: cfr. addendum |
|
6. |
Luogo: |
|
7. |
Data: |
|
8. |
Firma: |
|
9. |
Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia. |
Addendum alla scheda di omologazione CE n. …
concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva …/…/CE
|
1. |
Informazioni supplementari:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. |
Eventuali osservazioni: |
ALLEGATO II
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CE DI DISPOSITIVI SILENZIATORI IN QUANTO ENTITÀ TECNICHE (DISPOSITIVI SILENZIATORI DI SCARICO DI SOSTITUZIONE)
1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE
|
1.1. |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE per un dispositivo di scarico di sostituzione o per elementi di detto dispositivo in quanto entità tecnica è presentata dal costruttore del veicolo o dal fabbricante di detta entità tecnica. |
|
1.2. |
Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1. |
|
1.3. |
Su domanda del servizio tecnico il richiedente deve presentare:
|
2. ISCRIZIONI
|
2.4.1. |
Sul dispositivo silenziatore di sostituzione o sugli elementi di detto dispositivo, esclusi gli elementi di fissaggio ed i tubi, deve essere apposto quanto segue:
|
|
2.4.2. |
Detti marchi devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il dispositivo è montato sul veicolo. |
3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE
|
3.1. |
Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE. |
|
3.2. |
Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2. |
|
3.3. |
A ciascun tipo di dispositivo di scarico di sostituzione o elemento di detto dispositivo omologato in quanto entità tecnica viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE; la sezione 3 del numero di omologazione indica il numero della direttiva di adeguamento applicabile alla data dell'omologazione del veicolo. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo silenziatore di sostituzione o componente dello stesso. |
4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE
|
4.1. |
Ogni dispositivo di scarico di sostituzione o elemento di detto dispositivo, esclusi gli elementi di fissaggio e i tubi, conforme al tipo omologato ai sensi della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione CE. |
|
4.2. |
Il marchio di omologazione CE è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» seguita dal numero o dalle lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione: «1» per la Germania, «2» per la Francia, «3» per l'Italia, «4» per i Paesi Bassi, «5» per la Svezia, «6» per il Belgio, «7» per l'Ungheria, «8» per la Repubblica ceca, «9» per la Spagna, «11» per il Regno Unito, «12» per l’Austria, «13» per il Lussemburgo, «17» per la Finlandia, «18» per la Danimarca, «19» per la Romania, «20» per la Polonia, «21» per il Portogallo, «23» per la Grecia, «24» per l'Irlanda, «25» per la Croazia, «26» per la Slovenia, «27» per la Slovacchia, «29» per l'Estonia, «32» per la Lettonia, «34» per la Bulgaria, «36» per la Lituania, «49» per Cipro, «50» per Malta. Il marchio deve inoltre comprendere, in prossimità del rettangolo, il «numero di omologazione di base» specificato nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 70/157/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Per la direttiva 70/157/CEE, il numero progressivo è 00; Per la direttiva 77/212/CEE, il numero progressivo è 01; per la direttiva 84/424/CEE, il numero progressivo è 02; per la direttiva 92/97/CEE e per la presente direttiva il numero progressivo è 03. Il numero progressivo 03 rispecchia inoltre i requisiti tecnici della serie di modifiche 00 del regolamento n. 59 dell'UN/ECE. |
|
4.3. |
Il marchio di omologazione CE deve essere indelebile e risultare chiaramente leggibile anche quando il dispositivo di scarico di sostituzione od elemento di detto dispositivo viene montato sul veicolo. |
|
4.4. |
Un esempio del marchio di omologazione CE figura nell'appendice 3. |
5. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI
|
5.1. |
In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. |
6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
|
6.1. |
I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE. |
|
6.2. |
Disposizioni particolari:
|
Appendice 1
Scheda informativa n. … relativa all'omologazione CE come entità tecnica di dispositivi di scappamento per veicoli a motore (direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva …/…/CE)
Le seguenti informazioni, qualora pertinenti, devono essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.
Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.
0. Considerazioni generali
|
0.1. |
Marca (ragione sociale): |
|
0.2. |
Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i: |
|
0.5. |
Nome e indirizzo del fabbricante: |
|
0.7. |
Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche: |
|
0.8. |
Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: |
1. Descrizione del veicolo al quale è destinato il dispositivo (se il dispositivo è destinato a essere installato su più di un tipo di veicolo le informazioni richieste sotto questo punto devono essere fornite per ciascun tipo interessato)
|
1.1. |
Marca (ragione sociale): |
|
1.2. |
Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i: |
|
1.3. |
Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: |
|
1.4. |
Categoria di veicolo: |
|
1.5. |
Numero di omologazione CE per quanto riguarda il livello sonoro: |
|
1.6. |
Tutte le informazioni specificate ai punti da 1.1 a 1.5 della scheda di omologazione del veicolo (allegato I, appendice 2, della presente direttiva): |
2. Descrizione del dispositivo
|
2.1. |
Descrizione del dispositivo silenziatore di sostituzione con indicazione della posizione relativa di ciascun elemento del dispositivo, nonché le istruzioni di montaggio: |
|
2.2. |
Disegni dettagliati di ciascun elemento, al fine di poterlo individuare ed identificare facilmente, con indicazione dei materiali usati. Detti disegni devono indicare la posizione prevista per l'apposizione obbligatoria del numero di omologazione CE: |
Data e numero della pratica
Appendice 2
MODELLO
SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE
[Formato massimo A4 (210 x 297 mm)]
Comunicazione concernente:
— l'omologazione ( 10 )
— la proroga dell'omologazione (10)
— il rifiuto dell'omologazione (10)
— la revoca dell'omologazione (10)
di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (10) rispetto alla direttiva …/…/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva …/…/CE.
Numero di omologazione:
Motivo dell'estensione:
SEZIONE I
|
0.1. |
Marca (ragione sociale): |
|
0.2. |
Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i: |
|
0.3. |
Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecniche (10) ( 11 ):
|
|
0.4. |
Categoria del veicolo ( 12 ): |
|
0.5. |
Nome e indirizzo del fabbricante |
|
0.7. |
Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche: |
|
0.8. |
Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: |
SEZIONE II
|
1. |
Ulteriori informazioni (se pertinente): cfr. addendum |
|
2. |
Servizio tecnico incaricato delle prove: |
|
3. |
Data del verbale di prova: |
|
4. |
Numero del verbale di prova: |
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5. |
Eventuali osservazioni: cfr. addendum |
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6. |
Luogo: |
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7. |
Data: |
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Firma: |
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9. |
Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia. |
Addendum alla scheda di omologazione CE n. …
concernente l'omologazione come entità tecnica di dispositivi di scappamento per veicoli a motore in applicazione della direttiva 70/157/CE, modificata da ultimo dalla direttiva …/…/CE
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1. |
Informazioni supplementari
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2. |
Eventuali osservazioni: |
Appendice 3
Esempio di marchio di omologazione CE
Il dispositivo di scappamento o il suo elemento recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è stato omologato in Spagna (e9) ai sensi della direttiva 92/97/CEE (03) con il numero di omologazione di base 0148.
Le figure sono puramente indicative.
▼M9 —————
ALLEGATO III
1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui:
a) ai punti 2, 6.1, 6.2.1 e 6.3 e agli allegati da 3 a 10 del regolamento UN/ECE n. 51 ( 14 );
b) ai punti 2 e 6 e agli allegati da 3 a 5 del regolamento UN/ECE n. 59 ( 15 ).
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1, si applica quanto segue:
a) per «veicolo a vuoto» si intende un veicolo la cui massa è descritta al punto 2.6 dell’appendice 1 dell’allegato I della presente direttiva, ma senza conducente;
b) per «modulo di comunicazione» si intende la «scheda di omologazione» (appendice 2 degli allegati I e II);
c) per «parti contraenti dei rispettivi regolamenti» si intende «Stati membri»;
d) per «regolamento n. 51» e «regolamento n. 59» si intende la «direttiva 70/156/CEE»;
e) la nota 1 del punto 2.2.6 va intesa come segue: «Per la definizione delle categorie, cfr. allegato II A della direttiva 70/156/CEE».
▼M12 —————
( 1 ) GU n. C 160 del 18. 12. 1969, pag. 7.
( 2 ) GU n. C 48 del 16. 4. 1969, pag. 16.
( 3 ) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
( 4 ) I numeri relativi alle voci e le note a piè di pagina utilizzati nella presente scheda informativa corrispondono a quelli riportati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci che non hanno attinenza con lo scopo della presente direttiva sono omesse.
( 5 ) Cancellare la dicitura inutile.
( 6 ) Cancellare la dicitura inutile.
( 7 ) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla scheda informativa/di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).
( 8 ) Definita nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.
( 9 ) Cancellare la dicitura inutile.
( 10 ) Cancellare la dicitura inutile.
( 11 ) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla scheda informativa/di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).
( 12 ) Definita nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.
( 13 ) Se vengono indicati diversi tipi, i punti da 1.3 a 1.10 incluso devono essere compilati per ciascun tipo.
( 14 ) GU L 137 del 30.5.2007, pag. 68.
( 15 ) GU L 326 del 24.11.2006, pag. 43.