1967R0422 — IT — 05.02.2005 — 031.003


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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▼M26

REGOLAMENTO N. 422/67/CEE, N. 5/67/EURATOM DEL CONSIGLIO,

del 25 luglio 1967

relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

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(GU L 187, 8.8.1967, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 262/68 DEL CONSIGLIO, del 29 febbraio 1968

  L 57

2

5.3.1968

 M2

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 1442/69 DEL CONSIGLIO, del 23 luglio 1969

  L 184

1

26.7.1969

 M3

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 721/70 DEL CONSIGLIO, del 20 marzo 1970

  L 89

1

23.4.1970

►M4

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2163/70 DEL CONSIGLIO, del 27 ottobre 1970

  L 238

1

29.10.1970

 M5

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 723/71 DEL CONSIGLIO, del 30 marzo 1971

  L 80

1

5.4.1971

 M6

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 519/72 DEL CONSIGLIO, del 15 marzo 1972

  L 64

1

16.3.1972

 M7

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 2690/72 DEL CONSIGLIO, del 19 dicembre 1972

  L 286

1

23.12.1972

►M8

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 1546/73 DEL CONSIGLIO, del 4 giugno 1973

  L 155

8

11.6.1973

►M9

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 142/76 DEL CONSIGLIO, del 20 gennaio 1976

  L 15

1

24.1.1976

 M10

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 143/76 DEL CONSIGLIO, del 20 gennaio 1976

  L 15

2

24.1.1976

►M11

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 1416/81 DEL CONSIGLIO, del 19 maggio 1981

  L 142

1

28.5.1981

 M12

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3822/81 DEL CONSIGLIO, del 15 dicembre 1981

  L 386

4

31.12.1981

 M13

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3678/85 DEL CONSIGLIO, del 20 dicembre 1985

  L 351

1

28.12.1985

 M14

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 4068/86 DEL CONSIGLIO, del 22 dicembre 1986

  L 371

14

31.12.1986

 M15

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3875/87 DEL CONSIGLIO, del 18 dicembre 1987

  L 363

66

23.12.1987

►M16

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 4045/88 DEL CONSIGLIO, del 19 dicembre 1988

  L 356

1

24.12.1988

 M17

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 4046/88 DEL CONSIGLIO, del 19 dicembre 1988

  L 356

2

24.12.1988

 M18

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 3777/89 DEL CONSIGLIO, del 14 dicembre 1989

  L 367

1

16.12.1989

 M19

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3911/90 DEL CONSIGLIO, del 21 dicembre 1990

  L 375

1

31.12.1990

►M20

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2426/91 DEL CONSIGLIO, del 29 luglio 1991

  L 222

1

10.8.1991

 M21

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3835/91 DEL CONSIGLIO, del 19 dicembre 1991

  L 361

16

31.12.1991

►M22

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 1084/92 DEL CONSIGLIO, del 28 aprile 1992

  L 117

1

1.5.1992

 M23

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 3762/92 DEL CONSIGLIO, del 21 dicembre 1992

  L 383

4

29.12.1992

►M24

REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 2778/98 DEL CONSIGLIO, del 17 dicembre 1998

  L 347

1

23.12.1998

►M25

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1292/2004 DEL CONSIGLIO, del 30 aprile 2004

  L 243

23

15.7.2004

►M26

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 202/2005 DEL CONSIGLIO, del 18 gennaio 2005

  L 33

1

5.2.2005




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▼M26

REGOLAMENTO N. 422/67/CEE, N. 5/67/EURATOM DEL CONSIGLIO,

del 25 luglio 1967

relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee ( 1 ), ed in particolare l'articolo 6, nonché gli articoli 20 e 21 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee ( 2 ),

Considerando che spetta al Consiglio fissare le retribuzioni, le indennità e le pensioni del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia, nonché ogni altra indennità sostitutiva della retribuzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

A decorrere dalla data d'entrata in funzione e sino all'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessa tale funzione, i membri della Commissione e della Corte hanno diritto ad uno stipendio base, ad assegni familiari e a determinate indennità.

▼M25

Ai fini del presente regolamento, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Tuttavia, il partner non sposato di un membro o ex membro è equiparato al coniuge nell'ambito del regime di assicurazione malattia purché siano soddisfatte le prime condizioni previste al paragrafo 2, lettera c, punti i), ii) e iii) di tale articolo.

▼M8

Articolo 2

1.  Lo stipendio base dei membri della Commissione è pari all'importo risultante dall'applicazione dei tassi seguenti allo stipendio base di un funzionario delle Comunità europee ►M25  di grado 16 terzo scatto ◄ :



Presidente

138 %,

Vicepresidente

125 %,

Commissario

112,5 %.

2.  Lo stipendio base mensile dei membri della Corte è pari all'importo risultante dall'applicazione dei tassi seguenti allo stipendio base di un funzionario delle Comunità europee ►M25  di grado 16 terzo scatto ◄ :



Presidente

138 %,

Giudice o avvocato generale

112,5 %,

Cancelliere

101 %.

▼M25

3.  Tuttavia, dal 1o maggio 2004 al 30 aprile 2006, le parole «di grado 16 terzo scatto» sono sostituite dalle parole «di grado A* 16 terzo scatto».

▼M8

Articolo 3

I membri della Commissione e della Corte di giustizia beneficiano degli assegni familiari fissati in analogia alle disposizioni dell'articolo 67 dello statuto dei funzionari e degli articoli da 1 a 3 dell'allegato VII a tale statuto.

▼B

Articolo 4

1.  I membri della Commissione o della Corte beneficiano di una indennità di residenza il cui ammontare è pari al 15 % dello stipendio base.

▼M8

2.  I membri della Commissione percepiscono un'indennità mensile di rappresentanza pari a:



Presidente

►M24  1 418,07 EUR ◄ ,

Vicepresidente

►M24  911,38 EUR ◄ ,

Commissario

►M24  607,71 EUR ◄ .

3.  I membri della Corte percepiscono un'indennità mensile di rappresentanza pari a:



Presidente

►M24  1 418,07 EUR ◄ ,

Giudice o avvocato generale

►M24  607,71 EUR ◄ ,

Cancelliere

►M24  554,17 EUR ◄ .

I presidenti di sezione ►M9  e il primo avvocato generale ◄ percepiscono inoltre, per la durata del loro mandato, un'indennità di funzione di ►M24  810, 74 EUR ◄ al mese.

▼M8

4.  Le indennità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono aumentate annualmente dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata tenendo conto dell'aumento del costo della vita.

Articolo 4 bis

Agli stipendi base di cui all'articolo 2, agli assegni familiari di cui all'articolo 3, nonché alle indennità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, viene applicato il coefficiente correttore fissato dal Consiglio in applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per i funzionari che prestano servizio in Belgio.

▼M25

Articolo 4 ter

L'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto si applica per analogia al presidente e ai membri della Commissione, al presidente, ai giudici, agli avvocati generali e al cancelliere della Corte di giustizia, nonché al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado.

▼B

Articolo 5

Al momento dell'entrata in funzione e alla cessazione dalle funzioni, il membro della Commissione o della Corte ha diritto:

a) ad un'indennità compensativa delle spese di prima sistemazione. L'ammontare dell'indennità versata al momento della entrata in funzione è pari a due mesi di stipendio base mensile e ad un mese di tale stipendio alla cessazione dalle funzioni;

▼M4

b) al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal membro della Commissione o della Corte per se stesso e per i membri della propria famiglia, nonché al rimborso delle spese di trasloco dei mobili personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura dei rischi correnti (furto, danni, incendio).

▼B

In caso di rinnovo del mandato, il membro della Commissione o della Corte non ha diritto ad alcuna delle suesposte indennità. Altrettanto avviene qualora sia nominato membro di un'altra istituzione delle Comunità, il cui luogo provvisorio di lavoro si trovi nella stessa città dove egli era precedentemente tenuto a risiedere, in ragione del proprio mandato, e semprechè prima della nuova nomina non abbia proceduto ad una nuova sistemazione.

Articolo 6

Il membro della Commissione o della Corte che, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve spostarsi fuori dal luogo provvisorio di lavoro della sua istituzione beneficia:

a) del rimborso delle spese di viaggio,

b) del rimborso delle spese d'albergo (camera, servizio e tasse, ad esclusione di ogni altra spesa),

▼M11

c) di un'indennità per giornata intera di trasferta pari al 105 % dell'indennità giornaliera di missione prevista nello statuto dei funzionari delle Comunità europee ►M25  ————— ◄ .

▼B

Articolo 7

▼M8

1.  A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dalle funzioni, l'ex membro della Commissione o della Corte percepisce, per una durata di tre anni, un'indennità transitoria mensile il cui ammontare è così fissato:

 40 % dello stipendio di base percepito alla cessazione dalle funzioni se il periodo durante il quale ha esercitato il mandato è inferiore a due anni;

 45 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a due anni e inferiore a tre anni;

 50 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a tre anni e inferiore a cinque anni;

 55 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a cinque anni e inferiore a dieci anni;

 60 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a dieci anni e inferiore a quindici anni;

 65 % del medesimo stipendio negli altri casi.

▼B

2.  Il diritto all'indennità cessa se all'ex membro della Commissione o della Corte viene affidato un nuovo mandato in una delle istituzioni delle Comunità o in caso di decesso. In caso di nuovo mandato, tale indennità viene corrisposta fino alla data dell'entrata in funzione, mentre in caso di decesso l'ultimo versamento viene effettuato per il mese nel quale è avvenuto il decesso.

3.  Se durante tale periodo di tre anni l'interessato esercita nuove funzioni, la retribuzione mensile lorda, vale a dire prima della deduzione delle imposte, che egli percepisce nelle nuove funzioni, viene dedotta dall'indennità prevista dal paragrafo 1, nella misura in cui tale retribuzione, cumulata con detta indennità, superi gli importi, prima che sia dedotta l'imposta, che l'interessato percepiva nell'esercizio delle funzioni di membro della Commissione o della Corte, a norma degli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1. Per la determinazione dell'ammontare della retribuzione percepita nelle nuove funzioni, vanno conteggiati tutti gli elementi di retribuzione, tranne quelli corrispondenti a rimborsi spese.

4.  All'atto della cessazione dalle funzioni e, in seguito, il 1o gennaio di ogni anno e ogni volta che si verifichino modifiche nella sua situazione pecuniaria, il membro della Commissione o della Corte indirizza al Presidente dell'istituzione a cui apparteneva la dichiarazione relativa a tutti gli elementi di remunerazione di origine professionale che egli percepisce, esclusi quelli derivanti da rimborsi di spese.

Non sono deducibili dall'indennità transitoria i redditi che erano legalmente cumulati dall'ex membro nell'esercizio delle funzioni di membro della Commissione o della Corte.

Questa dichiarazione, che è fatta sull'onore, ha carattere riservato. Le indicazioni che vi sono contenute non possono essere utilizzate per uno scopo diverso da quello previsto dal presente regolamento, nè essere comunicate a terzi.

▼M8

5.  Durante il periodo di tre anni di cui al paragrafo 1 l'ex membro della Commissione o della Corte, beneficiano degli assegni familiari previsti all'articolo 3.

▼B

Articolo 8

1.  Dopo la cessazione dalle funzioni, i membri della Commissione o della Corte hanno diritto ad una pensione vitalizia a decorrere dal giorno in cui raggiungono l'età di 65 anni.

2.  Tuttavia essi possono chiedere il godimento della pensione a decorrere dal 60o anno di età. In questo caso si applica alla pensione un coefficiente di riduzione determinato conformemente alla seguente tabella:

▼M4



60 anni

0,70

61 anni

0,75

62 anni

0,80

63 anni

0,87

64 anni

0,95.

▼B

Articolo 9

La pensione ammonta, per ogni anno intero di funzione, al ►M25  4,275 % ◄ dell'ultimo stipendio base percepito e, per ogni mese intero, a 1/12 di tale ammontare. L'ammontare massimo della pensione è pari al ►M8  70 ◄ % dell'ultimo stipendio base percepito.

▼M4

Quando l'interessato ha svolto varie funzioni nell'ambito della Commissione o della Corte di giustizia, lo stipendio da prendere in considerazione per il calcolo della pensione tiene conto proporzionalmente dei periodi trascorsi dall'interessato nell'esercizio delle varie funzioni. Il presente comma non sarà applicato, se ne fanno richiesta, ai membri della Commissione o della Corte in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento o che hanno lasciato la carica prima di questa data.

▼M25

In deroga al primo comma, per i membri della Commissione e della Corte di giustizia in carica anteriormente al 1o maggio 2004 e fino alla fine delle loro funzioni rispettivamente presso la Commissione e la Corte di giustizia, la pensione ammonta, per ogni anno intero di funzione, al 4,5 % dell'ultimo stipendio base percepito.

▼B

Articolo 10

Il membro della Commissione o della Corte, colpito da invalidità considerata totale, che lo ponga nell'incapacità di esercitare le sue funzioni e che, per tale motivo, dia le dimissioni o venga dichiarato dimissionario d'ufficio, beneficia, a decorrere dal giorno delle dimissioni, del trattamento seguente:

a) se l'invalidità viene riconosciuta permanente, ha diritto ad una pensione vitalizia, calcolata secondo le modalità previste dall'articolo 9, con un minimo del ►M4  30 ◄ % dell'ultimo stipendio base percepito. Ha diritto alla pensione massima se l'incapacità risulta da infermità o da malattia contratta nell'esercizio delle sue funzioni;

b) se l'invalidità è temporanea, ha diritto, fino alla guarigione, ad una rendita pari al ►M4  60 ◄ % dell'ultimo stipendio base percepito, ove l'infermità o la malattia siano state contratte nell'esercizio delle funzioni, e al ►M4  30 ◄ % negli altri casi. La rendita è sostituita da una pensione vitalizia, calcolata secondo le modalità fissate dall'articolo 9, quando il beneficiario di tale rendita abbia compiuto l'età di 65 anni o siano trascorsi sette anni dalla data di decorrenza della rendita stessa.

▼M20

Articolo 11

I membri della Commissione o della Corte beneficiano del regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto concerne la copertura dei rischi di malattia, di malattia professionale e d'infortunio, nonché le prestazioni per le nascite e in caso di decesso.

Il primo comma è parimenti applicabile agli ex membri della Commissione o della Corte che beneficiano del regime di pensione previsto dall'articolo 8, dell'indennità transitoria di cui all'articolo 7 o del regime di pensione di invalidità di cui all'articolo 10.

▼M25

Tuttavia, l'ex membro della Commissione o della Corte può beneficiare delle disposizioni previste all'articolo 72 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee a condizione di non esercitare un'attività professionale lucrativa e di non essere coperto da un regime nazionale di assicurazione contro le malattie.

▼M20

Ciò nonostante, l'ex membro della Commissione o della Corte che abbia esercitato le proprie funzioni almeno fino all'età di ►M25  63 ◄ anni o che benefici del regime di pensione di invalidità previsto dall'articolo 10 continua a beneficiare, senza restrizioni, del regime previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia. Nel caso in cui non percepisca l'indennità transitoria di cui all'articolo 7 e non benefici né del regime di pensione previsto dall'articolo 8, né del regime di pensione d'invalidità previsto dall'articolo 10, l'ex membro della Commissione o della Corte è tenuto a versare i contributi necessari alla copertura di tali rischi, in ragione della metà. I contributi sono calcolati in base all'ultima indennità transitoria, tenuto conto degli adeguamenti successivi.

L'ex membro della Commissione o della Corte, che abbia cessato le proprie funzioni prima dell'età di ►M25  63 ◄ anni e che, alla fine del periodo durante il quale percepisce l'indennità transitoria di cui all'articolo 7, non benefici né del regime di pensione previsto dall'articolo 8, né del regime di pensione di invalidità previsto dall'articolo 10, può continuare a beneficiare della copertura ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, a condizione di non esercitare un'attività professionale lucrativa ►M25  ————— ◄ . In questo caso sarà posta a suo carico la totalità dei contributi necessari alla copertura prevista dall'articolo 72, paragrafo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. I contributi sono calcolati in base all'ultima indennità transitoria, tenuto conto degli adeguamenti successivi.

▼B

Articolo 12

Qualora la causa dell'invalidità o del decesso sia imputabile ad un terzo, le Comunità sono, nei limiti delle obbligazioni che incombono loro ai sensi del presente regime di pensioni, surrogate di pieno diritto al membro della Commissione o della Corte o agli aventi diritto, nella loro azione contro il terzo responsabile.

Articolo 13

L'indennità transitoria prevista dall'articolo 7, la pensione prevista dall'articolo 8, le pensioni e rendite previste dall'articolo 10 non possono essere cumulate. Al membro della Commissione o della Corte che possa chiedere contemporaneamente il beneficio di due o più disposizioni tra quelle sopra enunciate, viene applicata solamente la disposizione più favorevole.

Articolo 14

Qualora un membro della Commissione o della Corte deceda prima dello scadere del suo mandato, il coniuge superstite o i figli a carico beneficiano, fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, della retribuzione cui il membro della Commissione o della Corte avrebbe avuto diritto a norma degli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1.

Articolo 15

1.   ►M25  Il coniuge superstite e i figli a carico al momento del decesso di un membro ◄ della Commissione o della Corte che abbia maturato diritti a pensione al momento del decesso, beneficiano di una pensione di riversibilità.

Tale pensione è pari:



— per ►M25  il coniuge superstite ◄ al …

60 %

— per ciascun orfano di padre ►M25  o di madre ◄ al …

10 %

— per ciascun orfano di padre e di madre al …

20 %

della pensione maturata a norma dell'articolo 9 dal membro o dall'ex membro della Commissione o della Corte al giorno del suo decesso.

▼M11

Tuttavia, se il membro della Commissione o della Corte è deceduto in corso di mandato,

 la pensione di riversibilità per ►M25  il coniuge superstite ◄ è pari al 36 % dello stipendio base percepito al momento del decesso,

 la pensione di riversibilità del primo orfano di padre e di madre non può essere inferiore al 12 % dello stipendio base percepito al momento del decesso. Nel caso in cui coesistano più orfani di padre e madre, l'importo totale della pensione di riversibilità è ripartito in parti uguali tra gli orfani aventi diritto.

▼B

2.  Complessivamente, le pensioni di riversibilità in tal modo accordate non possono superare l'importo della pensione del membro o dell'ex membro della Commissione o della Corte, sulla base della quale sono determinate. All'occorrenza, l'ammontare massimo delle pensioni di riversibilità da assegnarsi viene ripartito tra gli interessati proporzionalmente alle percentuali previste sopra.

3.  Le pensioni di riversibilità sono concesse a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso. Tuttavia, in caso di applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 14, la decorrenza del godimento di tali pensioni viene spostata al primo giorno del quarto mese successivo a quello del decesso.

4.  In caso di decesso dell'avente diritto, il diritto alla pensione di riversibilità si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso. Inoltre il diritto alla pensione d'orfano si estingue alla fine del mese in cui l'orfano compie i 21 anni. Tuttavia, tale diritto è prorogato per la durata della formazione professionale dell'orfano e, al massimo, fino al termine del mese di compimento dei 25 anni.

La pensione si mantiene all'orfano che, per una malattia o infermità, non possa provvedere al proprio sostentamento.

5.  Nessun diritto a pensione di riversibilità è riconosciuto ►M25  alla persona ◄ che abbia sposato un ex membro della Commissione o della Corte, che al momento del matrimonio abbia maturato i diritti a pensione a norma del presente regolamento, né ai figli nati da tale unione, salvo che il decesso dell'ex membro della Commissione o della Corte avvenga dopo cinque anni di matrimonio.

6.   ►M25  Il coniuge superstite ◄ che contrae un nuovo matrimonio cessa d'aver diritto alla pensione di riversibilità. ►M25  Esso ◄ beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della pensione di riversibilità.

▼M11

7.  Nel caso in cui coestistano ►M25  un coniuge superstite ◄ ed orfani nati da un precedente matrimonio o altri aventi diritto, oppure nel caso in cui coesistano orfani di diversi letti, la ripartizione della pensione totale è effettuata applicando per analogia gli articoli 22, 27 e 28 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari.

▼M20

8.   ►M25  Il coniuge superstite ◄ ed i figli a carico di un membro o ex membro della Commissione o della Corte beneficiano del regime previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia, qualora non possano beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello in virtù di un altro regime di sicurezza sociale.

▼B

Articolo 16

In caso di dimissioni d'ufficio per colpa grave, il membro della Commissione o della Corte perde ogni diritto all'indennità transitoria ed alla pensione di anzianità senza che gli effetti di tale misura possano peraltro estendersi ai suoi aventi diritto.

Articolo 17

Se il Consiglio decide un aumento dello stipendio base, prende contemporaneamente una decisione per un aumento adeguato delle pensioni maturate.

Articolo 18

Il pagamento delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni è a carico del bilancio delle Comunità. Gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni secondo il criterio di suddivisione fissato per il finanziamento di queste spese.

Articolo 19

1.  Le somme dovute in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 11 e 14 ►M25  sono versate in euro ◄ .

▼M25

2.  Alle somme dovute a norma degli articoli 7, 8, 10 e 15 non si applica alcun coefficiente correttore.

Agli interessati residenti all'interno dell'Unione europea tali somme sono pagate in euro presso una banca del paese di residenza.

Per gli interessati residenti al di fuori dell'Unione europea, la pensione è pagata in euro presso una banca del paese di residenza. A titolo di deroga, essa può essere pagata in euro presso una banca del paese ove ha sede l'istituzione o nella moneta locale del paese di residenza mediante conversione sulla base dei tassi di cambio più attuali utilizzati per l’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee.

▼M22

Articolo 19 bis

L'articolo 66 bis dello statuto dei funzionari si applica per analogia al presidente e ai membri della Commissione, al presidente, ai giudici, agli avvocati generali e al cancelliere della Corte di giustizia, nonché al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado.

▼B

Articolo 20

Il presente regolamento si applica agli ex membri della Commissione della Comunità Economica Europea, della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica, dell'Alta Autorità o della Corte di Giustizia, nonché ai loro aventi diritto che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, beneficiavano delle disposizioni del regolamento n. 63 del Consiglio (C.E.E.) ( 3 ), del regolamento n. 14 del Consiglio (C.E.E.A.) ( 4 ), della decisione del Consiglio speciale dei Ministri della C.E.C.A. del 22 maggio 1962 ( 5 ) o del regolamento n. 62 (C.E.E.), n. 13 (C.E.E.A.) dei Consigli ( 6 ).

Articolo 21

Il regolamento che fisserà le condizioni e la procedura di applicazione dell'imposta stabilita a profitto delle Comunità sarà applicabile ai membri della Commissione e della Corte. Fino all'entrata in vigore di questo regolamento è d'applicazione il regolamento n. 32 (C.E.E.), n. 12 (C.E.E.A.) ( 7 ).

▼M16

Articolo 21 bis

1.  Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le disposizioni del presente regolamento riguardanti il presidente, i membri e il cancelliere della Corte di giustizia si applicano al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado.

2.  Lo stipendio base mensile del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale è pari all'importo risultante dall'applicazione dei tassi seguenti allo stipendio base di un funzionario delle Comunità europee ►M25  di grado 16 terzo scatto ◄ :



—  presidente:

112,5

%,

—  membri:

104

%,

—  cancelliere:

95

%.

3.  L'indennità mensile di rappresentanza di cui all'articolo 4, paragrafo 3 è pari a:



—  presidente:

►M24  607,71 EUR ◄ ,

—  membri:

►M24  554,17 EUR ◄ ,

—  cancelliere:

►M24  471,37 EUR ◄ .

I presidenti di sezione percepiscono inoltre, per la durata del loro mandato, un'indennità di funzione di ►M24  739,47 EUR ◄ al mese.

▼M25

Articolo 21 ter

1.  Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 19 dell'allegato XIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee si applicano per analogia al presidente e ai membri della Commissione, al presidente, ai giudici, agli avvocati generali e al cancelliere della Corte di giustizia, nonché al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado.

2.  Gli articoli 20, 24 e 25 dell'allegato XIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee si applicano per analogia ai beneficiari delle somme dovute a norma degli articoli 7, 8, 10 e 15.

▼M26

Articolo 21 quater

1.  Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le disposizioni del presente regolamento concernenti il presidente, i membri e il cancelliere della Corte di giustizia nonché il presidente, i membri e il cancelliere del Tribunale di primo grado si applicano al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale della funzione pubblica.

2.  Lo stipendio base mensile del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica è pari all'importo che risulta dall'applicazione delle seguenti percentuali allo stipendio base di un funzionario delle Comunità europee di grado 16, terzo scatto (A*16, terzo scatto fino al 30 aprile 2006):

presidente

:

104 %,

membri

:

100 %,

cancelliere

:

90 %.

3.  L'indennità mensile di rappresentanza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è pari a:

presidente

:

554 EUR,

membri

:

500 EUR,

cancelliere

:

400 EUR.

Il presidente del Tribunale della funzione pubblica e i presidenti delle sezioni di tre giudici percepiscono inoltre, per la durata del loro mandato, un'indennità di funzione di 500 EUR al mese.

▼B

Articolo 22

Il presente regolamento prende effetto a decorrere dal 6 luglio 1967.

Sono abrogati il regolamento n. 63 del Consiglio (C.E.E.), il regolamento n. 14 del Consiglio (C.E.E.A.), la decisione del Consiglio speciale dei Ministri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio del 22 maggio 1962 ed il regolamento n. 62 (C.E.E.), n. 13 (C.E.E.A.) dei Consigli, eccezion fatta per i rispettivi articoli 20.

Resta in vigore la decisione del Consiglio speciale dei Ministri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio in data 13 e 14 ottobre 1958.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU n. 152 del 13. 7. 1967, pag. 2.

( 2 ) GU n. 152 del 13. 7. 1967, pag. 13.

( 3 ) GU n. 62 del 19. 7. 1962, pag. 1724/62.

( 4 ) GU n. 62 del 19. 7. 1962, pag. 1730/62.

( 5 ) GU n. 62 del 19. 7. 1962, pag. 1734/62.

( 6 ) GU n. 62 del 19. 7. 1962, pag. 1713/62.

( 7 ) GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1461/62.