1965R0019 — IT — 01.05.2004 — 006.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO N. 19/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 1965

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate

(GU P 036, 6.3.1965, p.533)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

Regolamento (CE) n. 1215/1999 del Consiglio del 10 giugno 1999

  L 148

1

15.6.1999

►M2

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002

  L 1

1

4.1.2003


Modificato da:

►A1

Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

  L 73

14

27.3.1972

►A2

Atto di adesione della Grecia

  L 291

17

19.11.1979

►A3

  L 302

23

15.11.1985

 A4

Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia

  C 241

21

29.8.1994

 

(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)

  L 001

1

..




▼B

REGOLAMENTO N. 19/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 1965

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate



IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 87,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ( 2 ),

Visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

Considerando che la dichiarazione di inapplicabilità delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato può, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dello stesso articolo, riguardare categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfino alle condizioni richieste da tali disposizioni;

Considerando che le modalità d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 devono essere stabilite per regolamento basato sull'articolo 87;

Considerando che, dato il gran numero di notifiche depositate in applicazione del regolamento n. 17 ( 4 ), è opportuno, al fine di facilitarne il compito, porre la Commissione in grado di dichiarare, mediante regolamento, inapplicabili a talune categorie di accordi e di pratiche concordate le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1;

Considerando che occorre precisare le condizioni in cui la Commissione potrà esercitare tale potere, in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, quando sarà stata acquisita una esperienza sufficiente a seguito di decisioni individuali e sarà possibile definire le categorie di accordi e di pratiche concordate per le quali le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 potranno essere considerate soddisfatte;

Considerando che la Commissione ha indicato, con la propria azione e in particolare col regolamento n. 153 ( 5 ), che nessun alleggerimento delle procedure previste dal regolamento n. 17 può essere preso in considerazione per alcuni tipi di accordi o di pratiche concordate che siano particolarmente suscettibili di falsare il giuoco della concorrenza nel mercato comune;

Considerando che, in virtú dell'articolo 6 del regolamento n. 17, la Commissione può decidere che una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato abbia effetto retroattivo; che conviene che la Commissione possa prendere tale decisione anche in un regolamento;

Considerando che, in virtú dell'articolo 7 del regolamento n. 17, mediante decisione della Commissione, possono essere sottratti al divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, accordi, decisioni e pratiche concordate, specie se modificati in modo da soddisfare alle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3; che è opportuno che la Commissione possa accordare lo stesso beneficio mediante regolamento a tali accordi e pratiche concordate qualora siano modificati in modo da rientrare in una categoria definita mediante regolamento d'esenzione;

Considerando che, se non si trovano riunite le condizioni menzionate all'articolo 85, paragrafo 3, un'esenzione non può restare acquisita; che, quindi, la Commissione deve avere la facoltà di stabilire, mediante decisione, le condizioni alle quali dovrà soddisfare un accordo o una pratica concordata che, a motivo di particolari circostanze, riveli effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

▼M1

1.  Fatta salva l'applicazione del regolamento n. 17, e a norma dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che l'articolo 81, paragrafo 1 non si applica a:

a) categorie di accordi conclusi fra due o più imprese operanti ciascuna, ai fini dell'accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione e che si riferiscono alle condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere alcuni beni o servizi,

b) categorie di accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e che comportano limitazioni imposte in rapporto all'acquisizione o all'utilizzazione di diritti relativi alla proprietà industriale — in particolare ai brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi — o ai diritti derivanti da contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione o all'applicazione di tecniche industriali.

▼B

2.  Il regolamento deve comprendere una definizione delle categorie di accordi ai quali si applica e precisare in particolare:

a) le restrizioni o le clausole che non possono figurare negli accordi;

b)  ►M1  ————— ◄ le altre condizioni che devono essere soddisfatte.

▼M1

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia alle categorie di pratiche concordate.

▼M1

Articolo 1 bis

Un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 può definire le condizioni che possono portare all'esclusione dal suo campo di applicazione di determinate reti parallele di accordi o di pratiche concordate simili, operanti in un particolare mercato; la Commissione può stabilire mediante regolamento che dette condizioni sussistono e fissare un termine alla scadenza del quale il regolamento ai sensi dell'articolo 1 non è più applicabile ai pertinenti accordi o pratiche concordate su quel mercato. Tale periodo non deve essere inferiore a sei mesi.

▼B

Articolo 2

1.  Un regolamento, emanato in virtú dell'articolo 1, è adottato per una durata limitata.

2.  Può essere abrogato o modificato quando le circostanze si sono modificate relativamente ad un elemento che è stato essenziale per la sua adozione; in tal caso è previsto un periodo di adattamento per gli accordi e le pratiche concordate, contemplati dal regolamento anteriore.

Articolo 3

Un regolamento adottato in virtú dell'articolo 1 può applicarsi con effetto retroattivo agli accordi e pratiche concordate che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, avrebbero potuto beneficiare di una decisione con effetto retroattivo in applicazione dell'articolo 6 del regolamento n. 17.

Articolo 4

1.  Un regolamento adottato in virtú dell'articolo 1 può disporre che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato non si applica, per il periodo in esso stabilito, agli accordi e pratiche concordate esistenti alla data del 13 marzo 1962 e che non soddisfano alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3:

— se sono modificati entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento, in modo da soddisfare a dette condizioni secondo le disposizioni del regolamento stesso e

— se le modifiche sono portate a conoscenza della Commissione nel termine fissato dal regolamento.

▼A1

Un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1 può disporre che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applichi, per il periodo in esso stabilito, agli accordi e pratiche concordate esistenti alla data dell'adesione che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85 in conseguenza dell'adesione e che non soddisfano alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3:

▼A3

Le disposizioni del comma precedente sono parimenti applicabili in caso di adesione della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.

▼

Le disposizioni dei commi precedenti sono parimenti applicabili in caso di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

▼B

2.  Il paragrafo 1 è applicabile agli accordi e pratiche concordate che dovevano essere notificati anteriormente al 1o febbraio 1963, conformemente all'articolo 5 del regolamento n. 17, solo se la notificazione è stata effettuata prima di tale data.

▼A1

Il paragrafo 1 si applica agli accordi e pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato in conseguenza dell'adesione e che devono essere notificati anteriormente al 1o luglio 1973, conformemente all'articolo 5 e all'articolo 25 del regolamento n. 17, soltanto se notificati prima di detta data.

▼A2

Agli accordi ed alle pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato in conseguenza dell'adesione della Repubblica ellenica e che devono essere notificati prima del 1o luglio 1981 in conformità degli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17 il paragrafo 1 è applicabile soltanto se essi lo sono stati prima di tale data.

▼A3

Il paragrafo 1 si applica agli accordi e alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato in conseguenza dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e che devono essere notificati anteriormente al 1o luglio 1986, conformemente agli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se notificati prima di detta data.

▼

Il paragrafo 1 si applica agli accordi e alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in conseguenza dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e che devono essere notificati entro sei mesi dalla data di adesione, conformemente agli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se la notificazione è stata effettuata durante tale periodo. Il presente paragrafo non si applica agli accordi e alle pratiche concordate che, alla data di adesione, rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

▼B

3.  Il beneficio delle disposizioni stabilite a norma del paragrafo 1 non può essere invocato nelle vertenze pendenti alla data dell'entrata in vigore di un regolamento adottato in virtú dell'articolo 1; né può essere invocato per motivare una domanda di risarcimento di danni nei confronti di terzi.

Articolo 5

Quando la Commissione intende adottare un regolamento, ne pubblica il progetto, invitando tutti gli interessati a comunicarle le loro osservazioni entro il termine da essa stabilito, che non può essere inferiore ad un mese.

Articolo 6

▼M1

1.  La Commissione consulta il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti:

a) per quanto riguarda un regolamento adottato a norma dell'articolo 1, prima di pubblicare un progetto di regolamento e prima di adottare un regolamento;

b) per quanto riguarda un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1 bis, prima di pubblicare un progetto di regolamento, se richiesto da uno Stato membro e prima di adottare un regolamento.

▼B

2.  L'articolo 10, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 17, relativo alla consultazione del Comitato consultivo, è applicabile, in quanto compatibile, restando inteso che le riunioni comuni con la Commissione avranno luogo al piú presto un mese dopo l'invio della convocazione.

▼M2 —————

▼B

Articolo 8

La Commissione trasmette al Consiglio, prima del 1o gennaio 1970, una proposta di regolamento intesa ad apportare al presente regolamento le modifiche che appariranno necessarie in relazione all'esperienza acquisita.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Nota editoriale: il titolo del regolamento n. 19/65/CEE è stato adeguato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea a norma dell'articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originario era l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato.

( 2 ) GU n. 81 del 27. 5. 1964, pag. 1275/64.

( 3 ) GU n. 197 del 30. 11. 1964, pag. 3320/64.

( 4 ) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62. (regolamento n. 17 modificato dal regolamento n. 59 - GU n. 58 del 10. 7. 1962, pag. 1655/62 - e dal regolamento n. 118/63/CEE - GU n. 162 del 7. 11. 1963, pag. 2696/63.)

( 5 ) GU n. 139 del 24. 12. 1962, pag. 2918/62.