1962R0031 — IT — 01.05.2014 — 012.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTON. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.)

relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica

(GU P 045 dell'14.6.1962, pag. 1385)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTON. 1/63/Euratom DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1963

  P 35

524

6.3.1963

 M2

REGOLAMENTON. 2/63/Euratom DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1963

  P 35

526

6.3.1963

►M3

REGOLAMENTON. 17/63/CEE DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1963

  P 35

528

6.3.1963

 M4

REGOLAMENTON. 18/63/CEE DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1963

  P 35

529

6.3.1963

►M5

REGOLAMENTON. 5/64/Euratom DEL CONSIGLIO del 10 novembre 1964

  P 190

2971

21.11.1964

 M6

REGOLAMENTON. 182/64/CEE DEL CONSIGLIO del 10 novembre 1964

  P 190

2971

21.11.1964

 M7

REGOLAMENTON. 2/65/Euratom DEL CONSIGLIO dell'11 gennaio 1965

  P 18

242

4.2.1965

 M8

REGOLAMENTON. 8/65/CEE DEL CONSIGLIO dell'11 gennaio 1965

  P 18

242

4.2.1965

►M9

REGOLAMENTON. 4/65/Euratom DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1965

  P 47

701

24.3.1965

 M10

REGOLAMENTON. 30/65/CEE DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1965

  P 47

701

24.3.1965

 M11

REGOLAMENTON. 1/66/Euratom DEL CONSIGLIO del 28 dicembre 1965

  P 31

461

19.2.1966

 M12

REGOLAMENTON. 14/66/CEE DEL CONSIGLIO del 28 dicembre 1965

  P 31

461

19.2.1966

 M13

REGOLAMENTON. 10/66/Euratom DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1966

  P 225

3814

6.12.1966

 M14

REGOLAMENTON. 198/66/CEE DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1966

  P 225

3814

6.12.1966

►M15

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 259/68 DEL CONSIGLIO del 29 febbraio 1968

  L 56

1

4.3.1968

►M16

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 2278/69 DEL CONSIGLIO del 13 novembre 1969

  L 289

1

17.11.1969

 M17

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 95/70 DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 1970

  L 15

1

21.1.1970

 M18

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 96/70 DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 1970

  L 15

4

21.1.1970

 M19

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 16/71 DEL CONSIGLIO del 30 dicembre 1970

  L 5

1

7.1.1971

 M20

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 2653/71 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1971

  L 276

1

16.12.1971

 M21

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 2654/71 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1971

  L 276

6

16.12.1971

►M22

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 1369/72 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1972

  L 149

1

1.7.1972

►M23

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) N. 1473/72 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1972

  L 160

1

16.7.1972

 M24

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 2647/72 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1972

  L 283

1

20.12.1972

►M25

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 558/73 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1973

  L 55

1

28.2.1973

 M26

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 2188/73 DEL CONSIGLIO del 9 agosto 1973

  L 223

1

11.8.1973

 M27

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 2/74 DEL CONSIGLIO del 28 dicembre 1973

  L 2

1

3.1.1974

 M28

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 3191/74 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1974

  L 341

1

20.12.1974

►M29

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 711/75 DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1975

  L 71

1

20.3.1975

►M30

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 1009/75 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 1975

  L 98

1

19.4.1975

►M31

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 1601/75 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1975

  L 164

1

27.6.1975

 M32

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 2577/75 DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 1975

  L 263

1

11.10.1975

►M33

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 2615/76 DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 1976

  L 299

1

29.10.1976

 M34

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 3177/76 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1976

  L 359

1

30.12.1976

 M35

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 3178/76 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1976

  L 359

9

30.12.1976

 M36

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 1376/77 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1977

  L 157

1

28.6.1977

 M37

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 2687/77 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 1977

  L 314

1

8.12.1977

 M38

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 2859/77 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1977

  L 330

1

23.12.1977

►M39

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 912/78 DEL CONSIGLIO del 2 maggio 1978

  L 119

1

3.5.1978

 M40

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 914/78 DEL CONSIGLIO del 2 maggio 1978

  L 119

8

3.5.1978

 M41

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 2711/78 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 1978

  L 328

1

23.11.1978

 M42

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 3084/78 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1978

  L 369

1

29.12.1978

►M43

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 3085/78 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1978

  L 369

6

29.12.1978

 M44

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 2955/79 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1979

  L 336

1

29.12.1979

 M45

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 160/80 DEL CONSIGLIO del 21 gennaio 1980

  L 20

1

26.1.1980

 M46

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 161/80 DEL CONSIGLIO del 21 gennaio 1980

  L 20

5

26.1.1980

 M47

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 187/81 DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 1981

  L 21

18

24.1.1981

 M48

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 397/81 DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 1981

  L 46

1

19.2.1981

 M49

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 2780/81 DEL CONSIGLIO del 22 settembre 1981

  L 271

1

26.9.1981

 M50

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 3821/81 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1981

  L 386

1

31.12.1981

 M51

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 371/82 DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 1982

  L 47

8

19.2.1982

 M52

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 372/82 DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 1982

  L 47

13

19.2.1982

 M53

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 3139/82 DEL CONSIGLIO del 22 novembre 1982

  L 331

1

26.11.1982

 M54

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 440/83 DEL CONSIGLIO del 21 febbraio 1983

  L 53

1

26.2.1983

 M55

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 1819/83 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1983

  L 180

1

5.7.1983

►M56

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 2074/83 DEL CONSIGLIO del 21 luglio 1983

  L 203

1

27.7.1983

 M57

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 3647/83 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1983

  L 361

1

24.12.1983

 M58

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 419/85 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 1985

  L 51

1

21.2.1985

 M59

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 420/85 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 1985

  L 51

6

21.2.1985

►M60

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 1578/85 DEL CONSIGLIO del 10 giugno 1985

  L 154

1

13.6.1985

 M61

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 1915/85 DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 1985

  L 180

3

12.7.1985

►M62

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 2799/85 DEL CONSIGLIO del 27 settembre 1985

  L 265

1

8.10.1985

 M63

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 3580/85 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1985

  L 343

1

20.12.1985

 M64

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 3855/86 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1986

  L 359

1

19.12.1986

 M65

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 3856/86 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1986

  L 359

5

19.12.1986

 M66

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 793/87 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1987

  L 79

1

21.3.1987

►M67

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 3019/87 DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 1987

  L 286

3

9.10.1987

 M68

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 3212/87 DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 1987

  L 307

1

29.10.1987

 M69

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 3784/87 DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1987

  L 356

1

18.12.1987

 M70

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 2338/88 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1988

  L 204

1

29.7.1988

 M71

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 2339/88 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1988

  L 204

5

29.7.1988

 M72

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 3982/88 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1988

  L 354

1

22.12.1988

 M73

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 2187/89 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989

  L 209

1

21.7.1989

 M74

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 3728/89 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1989

  L 364

1

14.12.1989

 M75

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 2258/90 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1990

  L 204

1

2.8.1990

 M76

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 3736/90 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1990

  L 360

1

22.12.1990

 M77

REGOLAMENTO (CEE) N. 2232/91 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1991

  L 204

1

27.7.1991

►M78

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 3830/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991

  L 361

1

31.12.1991

 M79

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 3831/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991

  L 361

7

31.12.1991

 M80

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 3832/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991

  L 361

9

31.12.1991

 M81

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 3833/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991

  L 361

10

31.12.1991

 M82

REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 3834/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991

  L 361

13

31.12.1991

►M83

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 571/92 DEL CONSIGLIO del 2 marzo 1992

  L 62

1

7.3.1992

 M84

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 3761/92 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1992

  L 383

1

29.12.1992

►M85

REGOLAMENTO (CEE, Euratom, CECA) N. 3947/92 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1992

  L 404

1

31.12.1992

 M86

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CE) N. 3608/93 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993

  L 328

1

29.12.1993

 M87

REGOLAMENTO (CECA, CE, Euratom) N. 3161/94 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994

  L 335

1

23.12.1994

 M88

REGOLAMENTO (CE, Euratom, CECA) N. 2963/95 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1995

  L 310

1

22.12.1995

 M89

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CE) N. 1354/96 DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 1996

  L 175

1

13.7.1996

 M90

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CE) N. 2485/96 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996

  L 338

1

28.12.1996

►M91

REGOLAMENTO (CECA, CE, Euratom) N. 2192/97 DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 1997

  L 301

5

5.11.1997

 M92

REGOLAMENTO (CECA, CE, Euratom) N. 2591/97 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1997

  L 351

1

23.12.1997

►M93

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 781/98 DEL CONSIGLIO del 7 aprile 1998

  L 113

4

15.4.1998

►M94

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 2458/98 DEL CONSIGLIO del 12 novembre 1998

  L 307

1

17.11.1998

►M95

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 2594/98 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1998

  L 325

1

3.12.1998

 M96

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 2762/98 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1998

  L 346

1

22.12.1998

►M97

Comunicazione della Commissione alle altre istituzioni in merito alla conversione in euro degli importi statutari  (1999/C 60/09)

  C 60

11

2.3.1999

 M98

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 620/1999 DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1999

  L 78

1

24.3.1999

 M99

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 1238/1999 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1999

  L 150

1

17.6.1999

 M100

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 2700/1999 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1999

  L 327

1

21.12.1999

 M101

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 212/2000 DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 2000

  L 24

1

29.1.2000

 M102

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 628/2000 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2000

  L 76

1

25.3.2000

 M103

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 2804/2000 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2000

  L 326

3

22.12.2000

 M104

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 2805/2000 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2000

  L 326

7

22.12.2000

 M105

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 1986/2001 DEL CONSIGLIO dell'8 ottobre 2001

  L 271

1

12.10.2001

 M106

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 2581/2001 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2001

  L 345

1

29.12.2001

 M107

REGOLAMENTO (CE, CECA, Euratom) N. 490/2002 DEL CONSIGLIO del 18 marzo 2002

  L 77

1

20.3.2002

 M108

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 2265/2002 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2002

  L 347

1

20.12.2002

 M109

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 2148/2003 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2003

  L 323

1

10.12.2003

 M110

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 2181/2003 DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 2003

  L 327

1

16.12.2003

 M111

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 2182/2003 DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 2003

  L 327

3

16.12.2003

►M112

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 723/2004 DEL CONSIGLIO del 22 marzo 2004

  L 124

1

27.4.2004

 M113

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 23/2005 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2004

  L 6

1

8.1.2005

 M114

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 31/2005 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2004

  L 8

1

12.1.2005

 M115

REGOLAMENTO(CE, Euratom) N. 1972/2005 DEL CONSIGLIO del 29 novembre 2005

  L 317

1

3.12.2005

 M116

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 2104/2005 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2005

  L 337

7

22.12.2005

 M117

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 1066/2006 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2006

  L 194

1

14.7.2006

 M118

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 1895/2006 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2006

  L 397

6

30.12.2006

►M119

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 337/2007 DEL CONSIGLIO del 27 marzo 2007

  L 90

1

30.3.2007

 M120

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 1558/2007 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2007

  L 340

1

22.12.2007

 M121

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 420/2008 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2008

  L 127

1

15.5.2008

 M122

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 1323/2008 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2008

  L 345

10

23.12.2008

►M123

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 1324/2008 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2008

  L 345

17

23.12.2008

►M124

REGOLAMENTO (CE) N. 160/2009 DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2009

  L 55

1

27.2.2009

 M125

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1295/2009 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2009

  L 348

9

29.12.2009

 M126

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1296/2009 DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2009

  L 348

10

29.12.2009

►M128

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1080/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010

  L 311

1

26.11.2010

 M129

REGOLAMENTO (UE) N. 1239/2010 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2010

  L 338

1

22.12.2010

 M130

REGOLAMENTO (UE) N. 1240/2010 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2010

  L 338

7

22.12.2010

►M131

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1023/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

  L 287

15

29.10.2013

 M132

REGOLAMENTO (UE) N. 1331/2013 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 2013

  L 335

1

14.12.2013

►M133

REGOLAMENTO (UE) N. 1415/2013 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

  L 353

23

28.12.2013

 M134

REGOLAMENTO (UE) N. 1416/2013 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

  L 353

24

28.12.2013

 M135

REGOLAMENTO (UE) N. 422/2014 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014

  L 129

5

30.4.2014

►M136

REGOLAMENTO (UE) N. 423/2014 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014

  L 129

12

30.4.2014


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 095, 11.4.1973, pag.  24  (2647/1972)

 C2

Rettifica, GU L 052, 24.2.1977, pag.  45  (3177/1976)

 C3

Rettifica, GU L 214, 4.8.1978, pag.  23  (912/1978)

 C4

Rettifica, GU L 130, 16.5.1981, pag.  26  (187/1981)

 C5

Rettifica, GU L 130, 16.5.1981, pag.  26  (397/1981)

 C6

Rettifica, GU L 163, 22.6.1985, pag.  54  (1578/1985)

 C7

Rettifica, GU L 047, 24.2.1996, pag.  35  (2963/1995)

 C8

Rettifica, GU L 011, 17.1.1998, pag.  45  (2591/1997)

►C9

Rettifica, GU L 051, 24.2.2005, pag.  28 (723/2004)

►C10

Rettifica, GU L 248, 22.9.2007, pag.  26 (723/2004)

►C11

Rettifica, GU L 130, 17.5.2012, pag.  24 (723/2004)

►C12

Rettifica, GU L 144, 5.6.2012, pag.  48 (1080/2010)

 C13

Rettifica, GU L 140, 22.5.2014, pag.  178 (422/2014)




▼B

REGOLAMENTON. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.)

relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica



IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 179, 212 e 215,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare gli articoli 152, 186 e 188,

Visto il Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 6 e 14,

Visto il Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare gli articoli 6 e 14,

Viste le proposte presentate dalle Commissioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 dei Protocolli sui privilegi e sulle immunità della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Visto il parere della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

Considerando che compete ai Consigli deliberanti all'unanimità di adottare, in collaborazione con le Commissioni e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Considerando che questo statuto e questo regime debbono assicurare alle Comunità la collaborazione di agenti dotati delle più alte qualità di indipendenza, competenza, rendimento e integrità assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità e debbono altresì permettere a tali agenti di assolvere le loro funzioni in condizioni atte a garantire il miglior andamento dei servizi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo unico

Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica sono determinati dalle disposizioni che figurano in allegato e che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




▼M128

STATUTO DEI FUNZIONARI DELL’UNIONE EUROPEA

▼B

INDICE DELLE MATERIE

Titolo I:

Disposizioni generali

artt. 1 — 10 quater

Titolo II:

Doveri e diritti del funzionario

artt. 11 — 26 bis

Titolo III:

Carriera del funzionario

Capitolo 1:

Assunzione

artt. 27 — 34

Capitolo 2:

Posizioni

art. 35

Sezione 1:

Attività di servizio

art. 36

Sezione 2:

Comando

artt. 37 — 39

Sezione 3:

Aspettativa per motivi personali

art. 40

Sezione 4:

Disponibilità

art. 41

Sezione 5:

Congedo per servizio militare

art. 42

Sezione 6:

Congedo parentale o per motivi familiari

artt. 42 bis e 42 ter

Section 7:

Dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

art. 42 quater

Capitolo 3:

Rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione

artt. 43 — 46

Capitolo 4:

Cessazione definitiva dal servizio

art. 47

Sezione 1:

Dimissioni

art. 48

Sezione 2:

Dimissioni d'ufficio

art. 49

Sezione 3:

Dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

art. 50

Sezione 4:

Procedure per insufficienza professionale

art. 51

Sezione 5:

Collocamento a riposo

artt. 52 e 53

Sezione 6:

Qualifica di funzionario onorario

art. 54

Titolo IV:

Condizioni di lavoro del funzionario

Capitolo 1:

Durata del lavoro

artt. 55 — 56 quater

Capitolo 2:

Congedi

artt. 57 — 60

Capitolo 3:

Giorni festivi

art. 61

Titolo V:

Trattamento economico e benefici sociali del funzionario

Capitolo 1:

Retribuzione e rimborso spese

Sezione 1:

Retribuzione

artt. 62 — 70

Sezione 2:

Rimborso spese

art. 71

Capitolo 2:

Sicurezza sociale

artt. 72 — 76 bis

Capitolo 3:

Pensioni e indennità di invalidità

artt. 77 — 84

Capitolo 4:

Ripetizione dell'indebito

art. 85

Capitolo 5:

Surrogazione dell'Unione

art. 85 bis

Titolo VI:

Regime disciplinare

art. 86

Titolo VII:

Mezzi di ricorso

artt. 90 — 91 bis

TITOLO VIII bis:

Disposizioni particolari applicabili al SEAE

artt. 95

Titolo VIII ter:

Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo

art. 101 bis

Titolo IX:

Disposizioni transitorie e finali

Capitolo 1:

Disposizioni transitorie

art. 107 bis

Capitolo 2:

Disposizioni finali

artt. 110 — 113

Allegato I

A — Impieghi tipo in ciascun gruppo di funzioni di cui all'articolo paragrafo 4

B — Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie

Allegato II

Composizione e modalità di funzionamento degli organi previsti dall'articolo 9 dello statuto

Allegato III

Procedura di concorso

Allegato IV

Modalità per la concessione dell'indennità prevista dagli articoli 41 e 50 dello statuto

Allegato IV bis

Lavoro a orario ridotto

Allegato V

Modalità per la concessione dei congedi

Allegato VI

Modalità per la compensazione e la retribuzione delle ore di lavoro straordinario

Allegato VII

Disposizioni relative alla retribuzione e ai rimborsi spese

Allegato VIII

Modalità del regime delle pensioni

Allegato IX

Procedimento disciplinare

Allegato X

Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo

Allegato XI

Norme Di Applicazione Degli Articoli 64 E 65 Dello Statuto

Allegato XII

Modalità d'applicazione dell'articolo 83 bis dello statuto

Allegato XIII

Misure transitorie applicabili ai funzionari dell'Unione (Articolo 107 bis dello statuto)

Allegato XIII.1

Impieghi tipo durante il periodo transitorio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

▼M112

Articolo 1

Il presente statuto si applica ai funzionari ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ .

Articolo 1 bis

1.  È funzionario ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ ai sensi del presente statuto chiunque sia stato nominato, alle condizioni in esso previste, ad un impiego permanente presso un'istituzione ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ mediante atto scritto dell'autorità di detta istituzione che ha il potere di nomina.

2.  La definizione di cui al paragrafo 1 include altresì le persone nominate dagli organismi ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ ai quali il presente statuto si applica in virtù degli atti ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ che li costituiscono (in appresso denominati «agenzie»). Salvo contrarie disposizioni, qualsiasi riferimento del presente statuto alle istituzioni si applica alle agenzie.

▼M112

Articolo 1 ter

Salvo disposizioni contrarie del presente statuto,

▼M128

a) il servizio europeo per l’azione esterna (qui di seguito denominato SEAE),

▼M112

►M128  b) ◄  il Comitato economico e sociale europeo,

►M128  c) ◄  il Comitato delle regioni,

►M128  d) ◄  il mediatore dell'Unione europea e

►M128  e) ◄  il garante europeo della protezione dei dati

sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente statuto, alle istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ .

Articolo 1 quater

Nel presente statuto, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.

▼M93

Articolo 1 ►M112  quinquies  ◄

▼M112

1.  Nell'applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale.

Ai fini del presente statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII.

▼M93

2.  Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, ►M112  che costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell'attuazione di tutti gli aspetti del presente statuto, ◄ il principio della parità di trattamento non osta a che le istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ mantengano o adottino misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

3.  Le ►M131  autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni ◄ definiscono, di comune accordo, previo parere del comitato dello statuto, i provvedimenti e le azioni destinate a favorire le pari opportunità tra uomini e donne nei settori coperti dal presente statuto, e adottano i provvedimenti del caso, in particolare per ovviare alle ineguaglianze di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori coperti dallo statuto.

▼M131

4.  Ai fini del paragrafo 1, per persone con disabilità si intendono coloro che presentano duratura menomazione fisica, mentale, intellettuale o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare una loro piena ed effettiva partecipazione nella società su un piano di uguaglianza con gli altri. Tale menomazione è determinata secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Un disabile si considera in possesso del requisito di cui all'articolo 28, lettera e), se è in grado di svolgere le funzioni essenziali dell'impiego una volta predisposti accomodamenti ragionevoli.

Per «accomodamenti ragionevoli» in rapporto con le funzioni essenziali di un impiego si intende l'adozione di misure adeguate, in base alle necessità, per consentire alla persona disabile di accedere, partecipare o avanzare nell'impiego, ovvero di seguire attività di formazione, salvo che ciò comporti un onere sproporzionato per l'istituzione.

Il principio della parità di trattamento non osta a che le autorità aventi il potere di nomina delle istituzioni mantengano o adottino misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte delle persone con disabilità, ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle loro carriere professionali.

▼M112

5.  Quando una persona a cui si applica il presente statuto, che si considera lesa a seguito della mancata applicazione nei suoi confronti del principio di pari trattamento sopra menzionato, esponga fatti sulla base dei quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta all'istituzione dimostrare che non si è avuta violazione del suddetto principio di parità. La presente disposizione non si applica nelle procedure disciplinari.

6.  Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Tali obiettivi possono in particolare giustificare la fissazione di un'età pensionabile obbligatoria e di un'età minima per beneficiare di una pensione di anzianità.

Articolo 1 sexies

▼M131

1.  I funzionari in attività di servizio hanno accesso alle misure sociali adottate dalle istituzioni, incluse le misure specifiche volte a conciliare vita lavorativa e vita familiare, e ai servizi forniti dagli organismi di sicurezza sociale di cui all'articolo 9. Gli ex funzionari possono accedere a misure sociali specifiche limitate.

▼M112

2.  I funzionari in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest'ambito ai sensi dei trattati.

3.  Le misure sociali adottate conformemente al presente articolo sono attuate da ciascuna istituzione in stretta collaborazione con il comitato del personale, sulla base di proposte di azioni pluriennali. Tali proposte di azioni sono trasmesse ogni anno all'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio.

▼B

Articolo 2

►M112  1. ◄   Ogni istituzione determina le autorità che esercitano nel suo ambito i poteri demandati dal presente statuto all'autorità che ha il potere di nomina.

▼M112 —————

▼M112

2.  Tuttavia, una o più istituzioni possono affidare ad una di esse o ad un organismo interistituzionale l'esercizio di una parte o dell'insieme dei poteri devoluti all'autorità che ha il potere di nomina, ad eccezione delle decisioni relative alle nomine, alle promozioni o ai trasferimenti di funzionari.

▼B

Articolo 3

L'atto di nomina del funzionario precisa la data di decorrenza della nomina stessa; in nessun caso tale data può essere anteriore a quella dell'entrata in servizio dell'interessato.

Articolo 4

Le nomine e le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti, alle condizioni previste dal presente statuto.

Ogni posto vacante in una istituzione è portato a conoscenza del personale dell'istituzione stessa non appena l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto.

▼M112

Se non è possibile provvedere a tale vacanza mediante trasferimento, nomina a un posto conformemente all'articolo 45 bis o promozioni, essa viene portata a conoscenza del personale delle altre istituzioni e/o viene organizzato un concorso interno.

Articolo 5

▼M131

1.  Gli impieghi previsti dallo statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle mansioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori (in prosieguo «AD»), un gruppo di funzioni degli assistenti (in prosieguo «AST») e un gruppo di funzioni dei segretari e commessi (in prosieguo «AST/SC»).

2.  Il gruppo di funzioni AD comprende dodici gradi corrispondenti a mansioni di direzione, ideazione e analisi, nonché a mansioni linguistiche e scientifiche. Il gruppo di funzioni AST comprende undici gradi corrispondenti a mansioni esecutive e tecniche. Il gruppo di funzioni AST/SC comprende sei gradi corrispondenti a mansioni di segreteria e di ufficio.

▼M112

3.  Ogni nomina ad un posto di funzionario richiede almeno

a) per il gruppo di funzioni AST ►M131  e il gruppo di funzioni AST/SC ◄ :

i) un livello di studi superiori attestato da un diploma, o

ii) un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o

iii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale o un'esperienza professionale di livello equivalente;

b) per i gradi 5 e 6 del gruppo di funzioni AD:

i) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma, o

ii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente;

c) per i gradi da 7 a 16 del gruppo di funzioni AD:

i) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, o

ii) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni, o

iii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente.

▼M131

4.  Una tabella riepilogativa dei diversi impieghi tipo figura all'allegato I, sezione A. Sulla base di tale tabella, l'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione può stabilire, previo parere del comitato dello statuto, la descrizione più dettagliata delle mansioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo.

▼M112

5.  I funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni sono soggetti a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera.

▼M131

Articolo 6

1.  Una tabella degli organici, allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione, fissa il numero di posti per ciascun grado e ciascun gruppo di funzioni.

2.  Fatto salvo il principio della promozione fondata sul merito definito all'articolo 45, tale tabella garantisce che, per ciascuna istituzione, i posti che risultano vacanti in ciascun grado al 1o gennaio di ogni anno corrispondano al numero di funzionari del grado inferiore in attività di servizio al 1o gennaio dell'anno precedente, moltiplicato per la percentuale stabilita per tale grado all'allegato I, sezione B. Tali percentuali si applicano sulla base di un periodo medio di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014.

3.  Le percentuali fissate all'allegato I, sezione B, formano oggetto della relazione di cui all'articolo 113.

4.  L'attuazione delle disposizioni relative al gruppo di funzioni AST/SC e delle disposizioni transitorie stabilite all'articolo 31 dell'allegato XIII, tenendo conto dell'andamento del fabbisogno di personale che svolga mansioni di segreteria e d'ufficio in tutte le istituzioni nonché dell'andamento degli impieghi permanenti e temporanei nei gruppi di funzioni AST e AST/SC, forma oggetto della relazione di cui all'articolo 113.

▼M112

Articolo 7

1.  L'autorità che ha potere di nomina assegna ciascun funzionario mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nel suo gruppo di funzioni.

Il funzionario può chiedere di essere trasferito all'interno dell'istituzione cui appartiene.

2.  Il funzionario può occupare ad interim un impiego del suo gruppo di funzioni corrispondente ad un grado superiore al proprio. A decorrere dal quarto mese del suo interim, il funzionario percepisce un'indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che egli otterrebbe se fosse nominato al grado corrispondente all'impiego in cui assicura l'interim.

L'interim è limitato ad un anno, salvo che serva a sostituire direttamente o indirettamente un funzionario comandato nell'interesse del servizio o chiamato alle armi o in congedo per malattia di lunga durata.

▼B

Articolo 8

Il funzionario che sia stato comandato presso un'altra istituzione ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ , può, allo scadere di un periodo di sei mesi, domandare di essere trasferito in tale istituzione.

Se, d'intesa tra l'istituzione d'origine del funzionario e l'istituzione presso cui è stato comandato, la domanda viene accolta, si considera che il funzionario abbia compiuto la ►M128   ►C12  sua carriera presso l'Unione ◄  ◄ presso quest'ultima istituzione. Per questo trasferimento, non si applicano le disposizioni finanziarie del presente statuto relativo alla cessazione definitiva dal servizio di un funzionario in una istituzione ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ .

Se la decisione che accoglie questa domanda comporta l'inquadramento in un grado superiore a quello occupato dall'interessato nell'istituzione d'origine, viene assimilata ad una promozione e può intervenire solamente alle condizioni previste dall'articolo 45.

Articolo 9

▼M131

1.  Fatto salvo il paragrafo 1 bis, sono istituiti presso ciascuna istituzione:

 un comitato del personale, eventualmente diviso in sezioni per ciascuna sede di servizio del personale;

 una o più commissione paritetiche, in base al numero di funzionari nelle sedi di servizio;

 una o più commissioni di disciplina, in base al numero di funzionari nelle sedi di servizio;

 una o più commissioni consultive paritetiche sull'insufficienza professionale, in base al numero di funzionari nelle sedi di servizio;

 eventualmente un comitato dei rapporti;

 una commissione per l'invalidità;

che esercitano le funzioni previste dal presente statuto.

1 bis.  Per l'applicazione di talune disposizioni del presente statuto può essere istituita presso due o più istituzioni una commissione paritetica comune. Le altre commissioni e il comitato di cui al paragrafo 1 possono essere istituiti come organi comuni da due o più agenzie.

▼B

2.  La composizione e le modalità di funzionamento di questi organi sono determinate da ciascuna istituzione in conformità delle disposizioni dell'allegato II.

▼M131

Le agenzie possono derogare alle disposizioni dell'articolo 1 dell'allegato II concernenti la composizione dei comitati del personale al fine di tener conto della composizione del proprio personale. Le agenzie possono decidere di non nominare membri supplenti nella commissione paritetica o nelle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2 dell'allegato II.

▼M112

L'elenco dei membri che compongono tali organi è portato alla conoscenza del personale dell'istituzione.

▼B

3.  Il comitato del personale rappresenta gli interessi del personale presso l'istituzione e assicura un collegamento permanente tra quest'ultima e il personale. Coopera al buon funzionamento dei servizi, permettendo al personale dì manifestare ed esprimere le sue opinioni.

Il comitato porta a conoscenza degli organi competenti dell'istituzione qualsiasi difficoltà di carattere generale riguardante l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto. Può essere consultato ogni qualvolta si presentino difficoltà di tale natura.

Il comitato sottopone agli organi competenti dell'istituzione ogni suggerimento relativo all'organizzazione e al funzionamento dei servizi e ogni proposta intesa a migliorare le condizioni di lavoro e, in genere, le condizioni di vita del personale.

Il comitato partecipa alla gestione e al controllo degli organi di carattere sociale creati dall'istituzione nell'interesse del personale. D'intesa con l'istituzione, il comitato può creare servizi di tale natura.

4.  Oltre alle funzioni assegnate dal presente statuto, la o le commissioni paritetiche possono essere consultate dall'autorità che ha il potere di nomina o dal comitato del personale su qualsiasi questione di carattere generale che questi ultimi ritengano utile sottoporre al loro esame.

▼M112

5.  Il comitato dei rapporti è chiamato a dare il proprio parere:

a) sulle decisioni da prendere al termine del periodo di prova, e

b) sulla compilazione dell'elenco dei funzionari colpiti da un provvedimento di riduzione d'organico.

L'autorità che ha il potere di nomina può incaricarlo di vigilare sull'armonizzazione della valutazione del personale nell'ambito dell'istituzione.

▼M112

6.  La commissione consultiva paritetica sull'insufficienza professionale è chiamata a formulare un parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 51.

▼M112

Articolo 10

È istituito un comitato dello statuto composto, in numero uguale, di rappresentanti delle ►M131  autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni ◄ ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ e di rappresentanti dei rispettivi comitati del personale. Le modalità per la composizione del comitato dello statuto sono stabilite d'intesa tra le istituzioni. Le agenzie sono rappresentate congiuntamente, in conformità delle norme fissate di comune accordo tra esse e la Commissione.

Il comitato è consultato dalla Commissione su qualunque proposta di revisione dello statuto; esso trasmette il suo parere entro il termine fissato dalla Commissione. Oltre alle funzioni attribuitegli dal presente statuto, tale comitato può formulare proposte per la revisione dello statuto stesso. Il comitato si riunisce su richiesta del suo presidente o di una istituzione o del comitato del personale di una istituzione.

I processi verbali delle deliberazioni di questo comitato sono trasmessi alle autorità competenti.

▼M23

Articolo 10 bis

L'istituzione stabilisce i termini entro i quali il Comitato del personale, la commissione paritetica o il Comitato dello statuto devono formulare i pareri richiesti. Detti termini non possono essere inferiori a 15 giorni feriali. Se il parere non viene formulato nei termini stabiliti, l'istituzione adotta la sua decisione.

▼M112

Articolo 10 ter

Le organizzazioni sindacali o professionali di cui all'articolo 24 ter agiscono nell'interesse generale del personale senza pregiudizio dei poteri statutari dei comitati del personale.

Le proposte della Commissione di cui all'articolo 10 possono essere oggetto di consultazioni da parte delle organizzazioni sindacali o professionali rappresentative.

Articolo 10 quater

Ciascuna istituzione può concludere accordi concernenti il suo personale con le sue organizzazioni sindacali o professionali rappresentative. Tali accordi non possono comportare la modifica dello statuto o degli impegni di bilancio, né possono incidere sul funzionamento dell'istituzione interessata. Le organizzazioni sindacali o professionali rappresentative firmatarie agiscono presso ciascuna istituzione nel rispetto dei poteri statutari del comitato del personale.

▼B



TITOLO II

DOVERI E DIRITTI DEL FUNZIONARIO

▼M131

Articolo 11

Il funzionario esercita le sue mansioni e agisce nell'esclusivo interesse dell'Unione. Non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei all'istituzione di appartenenza. Il funzionario svolge le mansioni affidategli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l'Unione.

Senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può accettare da un governo, né da enti o persone estranei all'istituzione di appartenenza, onorificenze, decorazioni, favori, doni, compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi, sia prima della sua nomina sia nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o nazionale, e in relazione a tali servizi.

Prima dell'assunzione di un funzionario, l'autorità che ha il potere di nomina verifica se il candidato abbia un interesse personale di natura tale da compromettere la sua indipendenza o si trovi altrimenti in una situazione di conflitto d'interessi. A tal fine il candidato comunica all'autorità che ha il potere di nomina, mediante un apposito modulo, qualsiasi conflitto d'interessi effettivo o potenziale. In tali casi, l'autorità che ha il potere di nomina ne tiene conto in un parere debitamente motivato. Ove necessario, l'autorità che ha il potere di nomina adotta le misure di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.

Il presente articolo si applica per analogia ai funzionari che rientrano in servizio dopo un'aspettativa per motivi personali.

▼M112

Articolo 11 bis

1.  Nell'esercizio delle proprie funzioni, e salvo disposizione contraria del presente statuto, il funzionario non tratta questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza.

2.  Il funzionario che, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trovi a dover trattare una questione di cui al paragrafo 1, ne avverte immediatamente l'autorità che ha il potere di nomina. Quest'ultima adotta le misure necessarie e può segnatamente dispensare il funzionario dalle responsabilità connesse a tale questione.

3.  Il funzionario non può conservare né assumere, direttamente o indirettamente, nelle imprese soggette al controllo dell'istituzione di appartenenza o ad essa collegate, interessi di natura e di importanza tali da poter compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

▼M112

Articolo 12

Il funzionario deve astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa menomare la dignità della sua funzione.

▼M112

Articolo 12 bis

1.  Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale.

2.  Il funzionario vittima di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall'istituzione. Il funzionario che ha fornito prove di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall'istituzione, nella misura in cui abbia agito onestamente.

3.  Per «molestia psicologica» si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona.

4.  Per «molestia sessuale» si intende un comportamento a connotazione sessuale non desiderato dalla persona oggetto del medesimo e avente come scopo o come effetto di lederne la dignità o di creare un'atmosfera intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante. La molestia sessuale è equiparata a una discriminazione fondata sul sesso.

Articolo 12 ter

1.  Fatto salvo l'articolo 15, il funzionario che intenda esercitare un'attività esterna anche a titolo gratuito, ovvero assolvere un mandato all'esterno ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , ne chiede preliminarmente l'autorizzazione all'autorità che ha il potere di nomina. Questa autorizzazione viene rifiutata solo quando l'attività o il mandato in questione possono ostacolare l'esercizio delle sue funzioni o sono incompatibili con gli interessi dell'istituzione.

2.  Il funzionario informa l'autorità che ha il potere di nomina in merito ad ogni modifica dell'attività o del mandato di cui sopra che intervenga successivamente alla richiesta di autorizzazione alla medesima autorità in applicazione del paragrafo 1. L'autorizzazione può essere revocata se l'attività o il mandato non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 1, ultima frase.

▼B

Articolo 13

Qualora il coniuge di un funzionario eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale, il funzionario deve farne dichiarazione all'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione di appartenenza. Quando tale attività sia incompatibile con quella del funzionario e quando quest'ultimo non sia in grado di garantirne la cessazione entro un dato termine, l'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica, decide se il funzionario debba essere mantenuto nelle sue funzioni ►M112  o ◄ , trasferito ad altro impiego ►M112  ————— ◄ .

▼M112 —————

▼M112

Articolo 15

1.  Il funzionario che intende candidarsi a funzioni pubbliche ne informa l'autorità che ha il potere di nomina. Quest'ultima decide se l'interessato, nell'interesse del servizio:

a) deve chiedere un'aspettativa per motivi personali,

b) deve vedersi concedere un congedo ordinario,

c) può essere autorizzato a lavorare a orario ridotto, o

d) può continuare a svolgere come prima le proprie funzioni.

2.  In caso di elezione o di nomina a funzioni pubbliche, il funzionario ne informa immediatamente l'autorità che ha il potere di nomina. In funzione dell'interesse del servizio, dell'importanza delle funzioni suddette, degli obblighi che esse comportano e degli emolumenti e dei rimborsi spese a cui danno diritto, l'autorità che ha il potere di nomina adotta una delle decisioni di cui al paragrafo 1. Qualora essa conceda un'aspettativa per motivi personali o un'autorizzazione a lavorare a orario ridotto, la durata di queste ultime è pari alla durata del mandato del funzionario.

▼M131

Articolo 16

Dopo la cessazione dal servizio, il funzionario è tenuto a osservare i doveri di integrità e discrezione nell'accettare determinate nomine o determinati vantaggi.

I funzionari che intendano esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, nei due anni successivi alla cessazione dal servizio sono tenuti a dichiararlo alla propria istituzione utilizzando un apposito modulo. Se tale attività ha un legame con il lavoro svolto dall'interessato nel corso degli ultimi tre anni di servizio e rischia di essere incompatibile con gli interessi legittimi dell'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina può, in funzione dell'interesse del servizio, vietare al funzionario l'esercizio di tale attività, oppure subordinarlo alle condizioni che ritenga appropriate. L'autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della commissione paritetica, notifica la propria decisione entro un termine di trenta giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione è notificata entro tale termine, il silenzio è considerato un assenso implicito.

L'autorità che ha il potere di nomina vieta in linea di principio agli ex funzionari di inquadramento superiore quali definiti nelle misure di applicazione, nei 12 mesi successivi alla cessazione dal servizio, di svolgere attività di lobbying o di consulenza presso il personale della loro ex istituzione di appartenenza, per conto della propria azienda, dei propri clienti o dei propri datori di lavoro, su questioni delle quali erano responsabili nel corso degli ultimi tre anni di servizio.

A norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), ciascuna istituzione pubblica ogni anno informazioni sull'applicazione del paragrafo 3, compreso un elenco dei casi esaminati.

▼M112

Articolo 17

1.  Il funzionario si astiene da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto delle sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico.

2.  Anche dopo la cessazione dal servizio il funzionario è tenuto ad osservare tale dovere.

▼M112

Articolo 17 bis

1.  Il funzionario ha diritto alla libertà di espressione, nel rispetto dell'obbligo di lealtà e imparzialità.

2.  Fatti salvi gli articoli 12 e 17, il funzionario che intende pubblicare o far pubblicare, solo o in collaborazione, un qualsiasi documento il cui oggetto riguardi l'attività ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ ne informa preliminarmente l'autorità che ha il potere di nomina.

Qualora l'autorità che ha il potere di nomina sia in grado di dimostrare che la pubblicazione prevista è di natura tale da compromettere gravemente gli interessi legittimi ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , essa informa il funzionario per iscritto della sua decisione entro un termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione è notificata entro tale termine, si considera che l'autorità che ha il potere di nomina non abbia sollevato obiezioni.

▼M112

Articolo 18

▼M131

1.  I diritti derivanti da scritti o altri lavori eseguiti dal funzionario nell'esercizio delle sue mansioni appartengono all'Unione europea nel caso in cui tali scritti o lavori siano relativi alle sue attività o, qualora tali scritti o lavori siano relativi alle attività della Comunità europea dell'energia atomica, essi appartengono a tale Comunità. L'Unione o, se del caso, la Comunità europea dell'energia atomica, hanno il diritto farsi cedere i diritti d'autore su tali lavori.

▼M112

2.  Ogni invenzione concepita da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni appartiene di diritto ►M128   ►C12  all'Unione ◄  ◄ . L'istituzione, a sue spese e a nome ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , può chiedere e ottenere il brevetto in tutti i paesi. Ogni invenzione realizzata da un funzionario nel corso dell'anno successivo alla cessazione dal servizio si considera, fino a prova contraria, concepita nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione alle funzioni stesse, quando l'oggetto riguardi l'attività ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ . Per le invenzioni oggetto di brevetti deve essere indicato il nome dell'inventore o degli inventori.

3.  L'istituzione può eventualmente concedere al funzionario, autore di un'invenzione brevettata, un premio di cui fissa l'importo.

▼M131

Articolo 19

Senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può a nessun titolo deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue mansioni. L'autorizzazione é negata soltanto quando lo richiedano gli interessi dell'Unione e sempreché da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per il funzionario interessato. Anche dopo la cessazione dal servizio il funzionario è tenuto a osservare tale dovere.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai funzionari o ex funzionari chiamati a testimoniare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, o dinanzi alla commissione disciplinare di un'istituzione, in un procedimento che riguardi un agente o un ex agente dell'Unione europea.

▼B

Articolo 20

Il funzionario deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni. ►M112  Il funzionario comunica il proprio indirizzo all'autorità che ha il potere di nomina e l'informa immediatamente di un eventuale cambiamento del medesimo. ◄

Articolo 21

Il funzionario, qualunque sia il suo posto nella gerarchia, deve assistere e consigliare i suoi superiori; è responsabile dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati.

Il funzionario incaricato di provvedere al funzionamento di un servizio è responsabile nei confronti dei propri superiori gerarchici dell'autorità conferitagli e dell'esecuzione degli ordini da lui dati. La responsabilità diretta dei suoi subordinati non lo libera delle sue responsabilità.

▼M112 —————

▼M112

Articolo 21 bis

1.  Il funzionario, ove consideri un ordine ricevuto irregolare, o ritenga la sua esecuzione suscettibile di determinare inconvenienti gravi, ne informa il superiore gerarchico che, se l'informazione è trasmessa per iscritto, risponde a sua volta per iscritto. Fatto salvo il paragrafo 2, se quest'ultimo conferma l'ordine, ma il funzionario considera tale conferma insufficiente rispetto ai suoi motivi di preoccupazione, il funzionario ne riferisce per iscritto all'autorità gerarchica immediatamente superiore. Se quest'ultima conferma l'ordine per iscritto, il funzionario deve darvi esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili.

2.  Se il superiore gerarchico ritiene che l'ordine vada eseguito senza indugio, il funzionario deve darvi esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili. Su richiesta del funzionario, il superiore gerarchico è tenuto a impartire gli ordini di questo tipo per iscritto.

▼M131

3.  Il funzionario che riferisca ai suoi superiori di ordini che reputa irregolari o suscettibili di determinare inconvenienti gravi, non subisce alcun pregiudizio per tale motivo.

▼B

Articolo 22

Il funzionario può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito ►M128   ►C12  dall'Unione ◄  ◄ per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

La decisione motivata è presa dall'autorità che ha il potere di nomina, secondo la procedura prescritta in materia disciplinare.

La Corte di Giustizia ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ ha competenza anche di merito per decidere delle controversie cui possa dar luogo la presente disposizione.

▼M112

Articolo 22 bis

1.  Il funzionario che, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere una possibile attività illecita, e in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , o una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico diretto o il direttore generale o, se lo ritenga utile, il segretario generale, o persone di rango equivalente, o direttamente l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Ogni informazione di cui al primo comma deve essere trasmessa per iscritto.

Lo stesso comma si applica in caso di mancanza grave a un obbligo analogo da parte di un membro di un'istituzione o di qualsiasi altra persona al servizio di un'istituzione o di un prestatario di servizi per conto di un'istituzione.

2.  Il funzionario che riceve un'informazione di cui al paragrafo 1 comunica immediatamente all'OLAF ogni elemento di prova di cui sia a conoscenza e che possa lasciar presumere l'esistenza di irregolarità di cui al paragrafo 1.

3.  Il funzionario non può essere penalizzato dall'istituzione per aver comunicato l'informazione di cui ai paragrafi 1 e 2, nella misura in cui abbia agito ragionevolmente e onestamente.

4.  I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, creati o comunicati al funzionario nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata o detenuti ai fini di tale esame.

Articolo 22 ter

1.  Il funzionario che comunica le informazioni di cui all'articolo 22 bis anche al presidente della Commissione, al presidente della Corte dei conti, al presidente del Consiglio, al presidente del Parlamento europeo o al mediatore europeo non può essere penalizzato dall'istituzione alla quale appartiene, purché siano soddisfatte le due condizioni di seguito elencate:

a) il funzionario ritiene in buona fede che le informazioni comunicate ed ogni eventuale asserzione ivi contenuta siano essenzialmente fondate; e

b) il funzionario ha comunicato precedentemente la stessa informazione all'OLAF o alla sua istituzione e ha lasciato all'OLAF o all'istituzione il termine fissato dall'OLAF o dall'istituzione, secondo la complessità del caso, per adottare le misure necessarie. Entro 60 giorni, il funzionario viene debitamente informato circa tale termine.

2.  Il termine di cui al paragrafo 1 non si applica qualora il funzionario possa fornire la prova che esso non è ragionevole, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso.

3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, creati o comunicati al funzionario nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata o detenuti ai fini di tale esame.

▼M131

Articolo 22 quater

Ai sensi degli articoli 24 e 90, ogni istituzione pone in essere una procedura per la gestione dei reclami dei funzionari concernenti il trattamento da essi ricevuto a seguito o in conseguenza dell'adempimento dei propri doveri ai sensi dell'articolo 22 bis o 22 ter. L'istituzione interessata garantisce che tali reclami siano trattati in modo confidenziale e, ove giustificato dalle circostanze, prima dello scadere dei termini di cui all'articolo 90.

L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione stabilisce norme interne concernenti fra l'altro:

 la comunicazione ai funzionari di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, o all'articolo 22 ter di informazioni sul trattamento dato alle loro segnalazioni,

 la tutela degli interessi legittimi di tali funzionari e della loro sfera privata, e

 la procedura per la gestione dei reclami di cui al primo comma del presente articolo.

▼B

Articolo 23

I privilegi e le immunità di cui godono i funzionari sono attribuiti nell'esclusivo interesse ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ . Fatte salve le disposizioni ►M15  del protocollo sui ◄ privilegi e sulle immunità, gli interessati non sono dispensati dall'adempimento dei loro obblighi privati, né dall'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore.

Ogni qualvolta sorga una questione relativa a tali privilegi e immunità, il funzionario interessato è tenuto a darne immediatamente comunicazione all'autorità che ha il potere di nomina.

▼M128

I lasciapassare previsti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità sono rilasciati ai capi unità, ai funzionari dei gradi da AD12 a AD16, ai funzionari la cui sede di servizio sia situata fuori dal territorio dell’Unione europea e per altri funzionari per i quali vengano richiesti nell’interesse del servizio.

▼B

Articolo 24

►M15   ►M128   ►C12  L'Unione ◄  ◄ assiste il funzionario ◄ , in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

►M15  Essa risarcisce solidalmente ◄ il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, semprechè egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile.

Articolo ►M112  24 bis  ◄

▼M23

►M128   ►C12  L'Unione ◄  ◄ facilita il perfezionamento professionale del funzionario, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente ai loro interessi.

Di tale perfezionamento si tiene conto anche ai fini dello svolgimento della carriera.

Articolo ►M112  24 ter  ◄

I funzionari fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali dei funzionari europei.

▼B

Articolo 25

▼M112

Il funzionario può presentare all'autorità della sua istituzione che ha il potere di nomina un'istanza relativa a questioni che rientrano nell'ambito del presente statuto.

▼B

Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto, deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate.

▼M112

Le decisioni relative alla nomina in prova, alla nomina in ruolo, alla promozione, al trasferimento, alla determinazione della posizione amministrativa e alla cessazione dal servizio di un funzionario sono pubblicate nell'istituzione da cui dipende. La pubblicazione è accessibile a tutto il personale per un periodo di tempo adeguato.

▼B

Articolo 26

Il fascicolo personale del funzionario deve contenere:

a) tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento;

b) le osservazioni formulate dal funzionario in merito ai predetti documenti.

Ogni documento deve essere registrato, numerato e classificato senza discontinuità; l'istituzione non può opporre a un funzionario, né produrre contro di lui documenti di cui alla lettera a) che non gli siano stati comunicati prima dell'inserimento nel fascicolo personale.

La comunicazione di qualsiasi documento è comprovata dalla firma del funzionario interessato, a meno che non venga effettuata a mezzo lettera raccomandata ►M112  all'ultimo indirizzo indicato dal funzionario ◄ .

▼M112

Nel fascicolo non può figurare alcun riferimento alle attività e alle opinioni politiche, sindacali, filosofiche o religiose del funzionario, alla sua origine razziale o etnica o al suo orientamento sessuale.

Il comma precedente non vieta tuttavia l'inserimento nel fascicolo di atti amministrativi e documenti noti al funzionario che risultano necessari all'applicazione del presente statuto.

▼B

Per ciascun funzionario può essere tenuto un solo fascicolo personale.

Il funzionario ha diritto, anche dopo la cessazione dal servizio, di prendere visione di tutti i documenti inseriti nel suo fascicolo ►M112  e di estrarne copia ◄ .

Il fascicolo personale ha carattere riservato e può essere consultato soltanto negli uffici dell'amministrazione ►M112  o su un supporto informatico protetto ◄ . Viene tuttavia trasmesso alla Corte di Giustizia ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ , quando ►M112  ————— ◄ sia presentato un ricorso che riguardi il funzionario.

▼M112

Articolo 26 bis

Ogni funzionario ha diritto di prendere conoscenza del proprio fascicolo medico secondo le modalità adottate dalle ►M131  autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni. ◄

▼B



TITOLO III

CARRIERA DEL FUNZIONARIO



CAPITOLO 1

Assunzione

▼M131

Articolo 27

Le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione. Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.

In virtù del principio di uguaglianza dei cittadini dell'Unione, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità dei funzionari che non sia giustificato da criteri obiettivi. Tali misure appropriate devono essere motivate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima di adottare tali misure appropriate, l'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione interessata adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente comma ai sensi dell'articolo 110.

Al termine del periodo di tre anni che ha inizio il 1o gennaio 2014, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del secondo comma.

Per facilitare assunzioni su una base geografica quanto più ampia possibile, le istituzioni si sforzano di offrire un'istruzione plurilingue e multiculturale ai figli dei propri dipendenti.

▼B

Articolo 28

Per la nomina a funzionario, occorre possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno degli Stati membri ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , salvo deroga concessa dall'autorità che ha il potere di nomina, e godere dei diritti politici;

b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;

d) aver sostenuto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 2, un concorso per titoli o per esami o per titoli ed esami, alle condizioni previste dall'allegato III;

e) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni;

f) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

▼M112

Articolo 29

▼M131

1.  Prima di assegnare un posto vacante in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina, tiene anzitutto in considerazione:

a) la possibilità di occupare il posto mediante:

i) trasferimento; o

ii) nomina ai sensi dell'articolo 45 bis; o

iii) promozione,

all'interno dell'istituzione;

b) eventuali domande di trasferimento presentate da funzionari dello stesso grado di altre istituzioni; e/o

c) se non è risultato possibile coprire il posto vacante attraverso le possibilità indicate alle lettere a) e b), le liste di candidati idonei ai sensi dell'articolo 30, se del caso, tenendo in considerazione le disposizioni pertinenti relative ai candidati idonei di cui all'allegato III; e/o

d) le possibilità di organizzare un concorso interno all'istituzione aperto unicamente ai funzionari e agli agenti temporanei di cui all'articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;

oppure bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell'allegato III.

Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni.

Fatto salvo il principio secondo cui la grande maggioranza dei funzionari deve essere assunta sulla base di concorsi generali, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere, in deroga alla lettera d) ed esclusivamente in casi eccezionali, di organizzare un concorso interno all'istituzione aperto anche agli agenti contrattuali di cui agli articoli 3 bis e 3 ter del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Tale ultima categoria di personale è soggetta a restrizioni per quanto riguarda tale possibilità secondo quanto stabilito dall'articolo 82, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea nonché per quanto riguarda i compiti specifici al cui espletamento sono abilitati in qualità di agenti contrattuali.

▼M112

2.  Per l'assunzione del personale di inquadramento superiore (direttori generali o loro equivalenti di grado AD 16 o 15 e direttori o loro equivalenti di grado AD 15 o 14) nonché, in casi eccezionali, per impieghi che richiedano una speciale competenza, l'autorità che ha il potere di nomina può adottare una procedura diversa da quella del concorso.

3.  Ciascuna istituzione può organizzare concorsi interni per ciascun gruppo di funzioni, per titoli o per esami o per titoli ed esami, di livello AST 6 o superiore e di livello AD 9 o superiore.

Detti concorsi sono aperti soltanto agli agenti temporanei dell'istituzione considerata ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regime applicabile agli altri agenti ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ . Le istituzioni richiederanno come qualifiche minime per accedere a questi concorsi l'aver prestato almeno dieci anni di servizio in qualità di agente temporaneo ed essere stati assunti come agenti temporanei nel quadro di una procedura di selezione che garantiva l'applicazione delle stesse norme prescritte per la selezione dei funzionari conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, del suddetto regime. In deroga al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, l'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione che ha assunto l'agente temporaneo, prima di occupare un posto vacante nella suddetta istituzione, esamina le possibilità di trasferimento di funzionari all'interno dell'istituzione in parallelo con le possibilità di impiego dei vincitori dei suddetti concorsi interni.

4.  Il Parlamento europeo organizza ogni cinque anni, un concorso interno per titoli ed esami per ciascun gruppo di funzioni, di livello AST 6 o superiore e di livello AD 9 o superiore, conformemente al paragrafo 3, secondo comma.

▼M131

Articolo 30

Per ogni concorso è nominata una commissione giudicatrice dall'autorità che ha il potere di nomina. Tale commissione redige l'elenco dei candidati dichiarati idonei.

L'autorità che ha il potere di nomina sceglie in questo elenco il candidato o i candidati che essa nomina sui posti vacanti.

Detti candidati hanno accesso a informazioni adeguate sui posti vacanti appropriati pubblicati dalle istituzioni e dalle agenzie.

▼M112

Articolo 31

1.  I candidati scelti in tal modo sono nominati nel grado del gruppo di funzioni precisato nel bando del concorso che hanno superato.

2.   ►M131  Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 2, i funzionari possono essere assunti unicamente nei gradi da SC 1 a SC 2, da AST 1 a AST 4 o da AD 5 a AD 8. ◄ Il grado del bando di concorso è determinato dall'istituzione conformemente ai criteri seguenti:

a) l'obiettivo di assumere funzionari dotati delle più alte qualità ai sensi dell'articolo 27;

b) la qualità dell'esperienza professionale richiesta.

Al fine di rispondere a esigenze specifiche delle istituzioni, per l'assunzione dei funzionari è possibile tener conto anche delle condizioni del mercato del lavoro prevalenti ►M128   ►C12  nell'Unione ◄  ◄ .

3.  In deroga al paragrafo 2, l'istituzione può, ove del caso, autorizzare l'organizzazione di concorsi per i gradi AD 9, AD 10, AD 11 o, eccezionalmente, AD 12. Il numero totale di candidati nominati a posti vacanti in questi gradi non può superare il 20 % del numero totale annuo di nomine al gruppo di funzioni AD effettuate conformemente all'articolo 30, secondo comma.

▼B

Articolo 32

Il funzionario assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado.

▼M112

L'autorità che ha il potere di nomina, per tener conto dell'esperienza professionale dell'interessato, può concedergli un abbuono d'anzianità di 24 mesi al massimo. Per il presente articolo saranno adottate disposizioni generali di esecuzione.

▼M85

L'agente temporaneo il cui inquadramento è stato determinato secondo i criteri d'inquadramento stabiliti dall' ►M131  autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione ◄ conserva l'anzianità di scatto che ha acquisito come agente temporaneo quando viene nominato funzionario nello stesso grado senza che vi sia stata soluzione di continuità.

▼B

Articolo 33

Prima della nomina, il candidato prescelto è sottoposto a una visita del medico di fiducia dell'istituzione per accertare se soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 28 lettera e).

▼M39

Quando la visita medica di cui al primo comma ha dato luogo ad un parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro venti giorni dalla notifica fattagli dall'istituzione, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta di tre medici scelti dall'autorità che ha il potere di nomina fra i medici di fiducia delle istituzioni. Il medico di fiducia che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica. Il candidato può presentare alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta. Quando il parere della commissione medica conferma le conclusioni dell'esame medico di cui al primo comma, gli onorati e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candidato.

▼M131

Articolo 34

1.  Ogni funzionario deve compiere un periodo di prova di nove mesi prima di essere nominato in ruolo. La decisione di nominare in ruolo un funzionario è presa sulla base del rapporto di cui al paragrafo 3 nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'autorità che ha il potere di nomina circa la condotta del funzionario in prova in relazione al titolo II.

Se durante il periodo di prova il funzionario è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo maternità ai sensi dell'articolo 58 o infortunio, a esercitare le sue mansioni per un periodo continuativo di almeno un mese, l'autorità che ha il potere di nomina può prolungare il periodo di prova per una durata corrispondente. La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare 15 mesi.

2.  In caso di manifesta inidoneità del funzionario in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento prima della fine del periodo in parola.

Tale rapporto è comunicato all'interessato che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico del funzionario in prova all'autorità che ha il potere di nomina, la quale consulta entro tre settimane il comitato dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova. L'autorità che ha il potere di nomina può decidere di licenziare il funzionario in prova prima dello scadere del periodo di prova con preavviso di un mese ovvero di assegnarlo a un altro servizio per il resto del periodo di prova.

3.  Al più tardi un mese prima dello scadere del periodo di prova è compilato un rapporto sulle capacità dell'interessato a svolgere le mansioni relative al suo impiego nonché sulla sua efficienza e sulla sua condotta in servizio. Tale rapporto è comunicato all'interessato, che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi.

Se il rapporto conclude per il licenziamento o, a titolo eccezionale, per il prolungamento del periodo di prova a norma del paragrafo 1, il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal diretto superiore gerarchico del funzionario in prova all'autorità che ha il potere di nomina, la quale consulta entro tre settimane il comitato dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova.

Il funzionario in prova il cui lavoro o la cui condotta non si siano dimostrati adeguati a una nomina in ruolo viene licenziato.

4.  A meno che non abbia la possibilità di riprendere immediatamente un'attività professionale altrove, un funzionario in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a tre mesi del suo stipendio base se ha prestato più di un anno di servizio, a due mesi di stipendio base se ha prestato almeno sei mesi di servizio e a un mese di stipendio base se ha prestato meno di sei mesi di servizio.

5.  I paragrafi 2, 3 e 4 non si applicano al funzionario che si dimette prima della scadenza del periodo di prova.

▼B



CAPITOLO 2

Posizioni

Articolo 35

Il funzionario è collocato in una delle seguenti posizioni:

a) attività di servizio,

b) comando,

c) aspettativa per motivi personali,

d) disponibilità,

e) congedo per servizio militare,

▼M112

f) congedo parentale o congedo per motivi familiari,

▼M131

g) congedo nell'interesse del servizio.

▼B



Sezione 1

ATTIVITA' DI SERVIZIO

Articolo 36

Per attività di servizio si intende la posizione del funzionario che esercita, alle condizioni previste dal titolo IV, le funzioni corrispondenti all'impiego al quale è stato assegnato o che occupa ad interim.



Sezione 2

COMANDO

Articolo 37

▼M23

Per comando s'intende la posizione del funzionario ►M56  titolare ◄ che, con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina,

a) nell'interesse del servizio

 viene designato ad occupare temporaneamente un impiego fuori della sua istituzione

▼M112

 o è incaricato di svolgere temporaneamente funzioni presso persona che assolva un mandato previsto dai trattati o presso un presidente eletto di un'istituzione o di un organo ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ o di un gruppo politico del Parlamento europeo o del Comitato delle regioni o di un gruppo del Comitato economico e sociale europeo;

▼M85

 o viene designato ad occupare temporaneamente un impiego compreso nella tabella dell'organico retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, al quale le autorità di bilancio hanno conferito carattere temporaneo.

▼M56

b) a sua domanda:

 viene posto a disposizione di un'altra istituzione ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ , o

 viene posto a disposizione di uno degli organismi ►M128   ►C12  preposti al perseguimento degli interessi dell'Unione ◄  ◄ che figurano in un elenco stabilito di comune accordo dalle ►M131  autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni ◄ ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , sentito il parere del comitato dello statuto.

▼B

Durante il comando il funzionario continua a godere di tutti i diritti alle condizioni di cui agli articoli 38 e 39, ed è tenuto ad osservare i doveri che gli derivano dall'appartenenza all'istituzione di origine. ►M23  Tuttavia, durante il comando previsto al primo comma, lettera a), secondo trattino, il funzionario è soggetto alle disposizioni applicabili ai funzionari di grado uguale a quello assegnatogli nell'impiego al quale è comandato, ferme restando le disposizioni dell'articolo 77, terzo comma, relative alla pensione. ◄

▼M112

Qualsiasi funzionario in attività di servizio o in aspettativa per motivi personali può presentare una domanda di comando o vedersi proporre un comando nell'interesse del servizio. Quando il funzionario è comandato viene messa fine all'aspettativa per motivi personali.

▼B

Articolo 38

Il comando per esigenze di servizio è disciplinato dalle norme seguenti:

a) è disposto dall'autorità che ha il potere di nomina, sentito l'interessato;

b) la durata è fissata dall'autorità che ha il potere di nomina;

c) allo scadere di ogni periodo di sei mesi, l'interessato può chiedere che sia posto fine al comando;

▼M23

d) il funzionario comandato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 37, lettera a), primo trattino, che percepisca una retribuzione complessiva inferiore a quella corrispondente al suo grado e scatto nell'istituzione di origine, ha diritto alla differenza di retribuzione; ha ugualmente diritto al rimborso di tutte le spese supplementari conseguenti al comando;

e) il funzionario comandato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 37, lettera a), primo trattino, continua a versare i contributi al regime delle pensioni in base allo stipendio di attività corrispondente al suo grado e scatto nell'istituzione di origine;

▼B

f) il funzionario comandato conserva l'impiego, il diritto ad avere gli aumenti periodici di stipendio e ad essere scrutinato per la promozione;

g) al termine del periodo di comando, il funzionario è reintegrato immediatamente nell'impiego che occupava in precedenza.

Articolo 39

Il comando a domanda del funzionario è disciplinato dalle norme seguenti:

a) è disposto dall'autorità che ha il potere di nomina che ne fissa la durata;

b) entro un termine di sei mesi, a decorrere dall'assunzione delle nuove funzioni, il funzionario può chiedere che sia posto fine al comando; in tal caso viene reintegrato immediatamente nell'impiego che occupava in precedenza;

c) al termine di questo periodo, il funzionario può essere sostituito nel suo impiego;

▼M23

d) durante il periodo di comando, i contributi al regime delle pensioni e gli eventuali diritti alla pensione sono calcolati in base allo stipendio di attività corrispondente al grado e scatto del funzionario nella sua istituzione di origine. ►M56  Tuttavia, il funzionario comandato in virtù delle disposizioni previste all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, il quale possa acquisire dei diritti a pensione nell'organismo presso cui è comandato, cessa, durante il periodo del comando, di partecipare al regime pensionistico nella sua istituzione d'origine. ◄

Il funzionario riconosciuto inabile durante il comando previsto all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, nonché gli aventi diritto di un funzionario deceduto nel corso di tale periodo beneficiano delle disposizioni del presente statuto in materia ►M112  di indennità di invalidità o di pensione di reversibilità ◄ , deduzione fatta degli importi eventualmente versati allo stesso titolo e per lo stesso periodo dall'organismo presso il quale il funzionario era comandato.

Questa disposizione non può comportare per il funzionario o gli aventi diritto il godimento di una pensione totale superiore all'importo massimo della pensione a cui detto funzionario avrebbe avuto diritto in base alle disposizioni del presente statuto;

▼M112

e) durante il periodo di comando, il funzionario conserva il diritto all'avanzamento di scatto;

▼M23

►M112  f) ◄  al termine del periodo di comando, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado ►M112  nel suo gruppo di funzioni ◄ , sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, egli conserva, sempreché possieda i requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione, per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado ►M112  nel suo gruppo di funzioni ◄ ; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica. Fino alla data della reintegrazione effettiva, il funzionario rimane in posizione di comando senza assegni.

▼B



Sezione 3

ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI

Articolo 40

1.  Il funzionario ►M56  titolare ◄ può, a titolo eccezionale e a sua domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per motivi personali.

▼M131

1 bis.  L'articolo 12 ter continua a essere d'applicazione durante il periodo di aspettativa per motivi personali. L'autorizzazione a norma dell'articolo 12 ter non è concessa al funzionario che intende esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, che comporta azioni di lobbying o consulenza presso la sua istituzione, e che potrebbe portare a un'incompatibilità effettiva o potenziale con gli interessi legittimi dell'istituzione.

▼M112

2.  Salvo quanto disposto dall'articolo 15, la durata dell'aspettativa è limitata a un anno. L'aspettativa può essere rinnovata per ulteriori periodi.

Ciascun periodo di rinnovo non può essere superiore a un anno. La durata totale dell'aspettativa per motivi personali non può essere superiore a ►M131  12 anni ◄ sull'insieme della carriera del funzionario.

Tuttavia, allorché l'aspettativa viene richiesta per consentire al funzionario:

i) di educare un figlio considerato a suo carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato VII e che soffra di una grave menomazione mentale o fisica riconosciuta dal medico di fiducia dell'istituzione e tale da richiedere assistenza o cure continue, oppure

▼M131

ii) di seguire il coniuge, anch'egli funzionario o altro agente dell'Unione, tenuto, per lo svolgimento delle sue mansioni, a stabilire la propria residenza abituale a una distanza tale dalla sede di servizio dell'interessato che l'elezione della residenza coniugale comune in tale sede sarebbe, per l'interessato, causa di difficoltà per lo svolgimento delle sue mansioni, o

▼M131

iii) di assistere il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella qualora colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestata da certificato medico,

▼M112

l'aspettativa può essere rinnovata senza limiti, purché al momento di ogni rinnovo sussistano le condizioni che avevano giustificato la concessione dell'aspettativa.

▼B

3.  Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e ai fini della promozione; l'iscrizione al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 72 e 73 e la copertura dei relativi rischi sono sospese.

▼M39

►M112  Tuttavia, il funzionario che non eserciti alcuna attività professionale retribuita può, su sua richiesta presentata al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa per motivi personali, continuare a beneficiare della copertura prevista da tali articoli, purché versi il contributo necessario alla copertura dei rischi di cui all'articolo 72, paragrafo 1, e all'articolo 73, paragrafo 1, in ragione della metà per il primo anno di aspettativa per motivi personali e del totale per la restante durata di detta aspettativa. Il funzionario non può tuttavia essere coperto contro i rischi di cui all'articolo 73 se non è altresì coperto contro i rischi di cui all'articolo 72. Il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio base del funzionario. ◄ Inoltre, il funzionario che dimostri di non poter acquisire dei diritti ad una pensione presso un altro regime di pensioni, può su sua richiesta, continuare ad acquisire nuovi diritti alla pensione per una durata massima di un anno, purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto ►M56  all'articolo 83, paragrafo 2; i contributi vengono calcolati sullo stipendio base del funzionario inerente al suo grado e scatto. ◄

▼B

4.  L'aspettativa per motivi personali è disciplinata dalle norme seguenti:

a) è concessa a domanda dell'interessato dall'autorità che ha il potere di nomina;

b) la proroga dell'aspettativa deve essere richiesta due mesi prima della scadenza;

c) il funzionario può essere sostituito nel suo impiego;

▼M23

d) allo scadere dell'aspettativa per motivi personali, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado ►M112  nel suo gruppo di funzioni ◄ , sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, il funzionario conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado ►M112  nel suo gruppo di funzioni ◄ ; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica. Fino alla data della reintegrazione effettiva ►M112  o del comando ◄ , il funzionario rimane in aspettativa per motivi personali senza assegni.

▼B



Sezione 4

DISPONIBILITA'

Articolo 41

1.  Per disponibilità si intende la posizione del funzionario colpito da un provvedimento di riduzione d'organico nella sua istituzione.

2.  La riduzione d'organico in un grado viene decisa dall'autorità competente in materia di bilancio nel quadro della procedura di bilancio.

L'autorità che ha il potere di nomina, sentita la commissione paritetica, determina a quali impieghi verrà applicato tale provvedimento.

L'autorità che ha il potere di nomina fissa l'elenco dei funzionari colpiti da tale provvedimento previo parere della commissione paritetica e tenendo conto della competenza, del rendimento, del comportamento in servizio, della situazione di famiglia e dell'anzianità di servizio dei funzionari. Qualsiasi funzionario che occupi uno degli impieghi contemplati nel precedente comma e che domandi di essere collocato in disponibilità viene iscritto d'ufficio in tale elenco.

I funzionari che figurano in detto elenco sono collocati in disponibilità con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

3.  In tale posizione, il funzionario cessa di esercitare le sue funzioni, di aver diritto alla retribuzione e all'aumento periodico di stipendio, ma continua, per un periodo che non può superare i cinque anni, ad acquisire nuovi diritti per la pensione di anzianità in base allo stipendio corrispondente al suo grado e scatto.

Per un periodo di due anni, a decorrere dal collocamento in disponibilità, il funzionario ha diritto di essere reintegrato con precedenza in qualsiasi impiego ►M112  del suo gruppo di funzioni ◄ corrispondente al suo grado, che si renda vacante o di nuova istituzione, purchè abbia le attitudini richieste.

Il funzionario collocato in disposizione gode di un'indennità calcolata alle condizioni fissate dall'allegato IV.

▼M23

L'ammontare dei redditi percepiti dall'interessato nelle sue nuove funzioni durante questo periodo viene dedotto dall'indennità prevista dal comma precedente nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva del funzionario, stabilita in base alla tabella degli stipendi in vigore nel primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità.

▼M62

L'interessato è tenuto a fornire qualsiasi prova scritta che gli sia richiesta e a notificare all'istituzione ogni elemento che possa modificare il suo diritto alla prestazione.

▼M112

All'indennità non si applica alcun coefficiente correttore.

Tuttavia, all'indennità e all'ultima retribuzione complessiva di cui al quarto comma del presente articolo si applica il ►C10  coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), dell'allegato XI ◄ , al tasso fissato per lo Stato membro in cui il beneficiario dell'indennità dimostra di avere la propria residenza, se tale paese corrisponde a quello della sua ultima sede di servizio. In tal caso, se la moneta dello Stato membro è diversa dall'euro, l'indennità è calcolata sulla base dei tassi di cambio previsti all'articolo 63 del presente statuto.

▼B

4.  Al termine del periodo durante il quale esisteva il diritto all'indennità, il funzionario è dimesso d'ufficio. Egli gode eventualmente di una pensione di anzianità, alle condizioni previste dal regime delle pensioni.

5.  Il funzionario cui è stato offerto prima della scadenza del periodo di due anni previsto dal paragrafo 3, un impiego corrispondente al suo grado e che l'ha rifiutato senza motivo valido, può, previo parere della commissione paritetica, perdere il beneficio delle disposizioni di cui sopra ed essere dimesso d'ufficio.



Sezione 5

CONGEDO PER SERVIZIO MILITARE

Articolo 42

Il funzionario incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi, viene collocato nella posizione speciale« congedo per servizio militare».

Il funzionario incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva cessa di percepire la retribuzione, ma continua a beneficiare delle disposizioni del presente statuto relative agli scatti periodici e alla promozione. Continua parimenti a beneficiare delle disposizioni relative alla pensione purchè, dopo avere soddisfatto agli obblighi militari, effettui il versamento a titolo retroattivo del suo contributo al regime delle pensioni.

Il funzionario che debba compiere un periodo di istruzione militare o che sia richiamato alle armi beneficia, per la durata del periodo di istruzione militare o del richiamo, della sua retribuzione, ridotta della paga militare percepita.

▼M112



Sezione 6

CONGEDO PARENTALE O PER MOTIVI FAMILIARI

▼M131

Articolo 42 bis

Il funzionario ha diritto, per ciascun figlio, a un congedo parentale di una durata massima di sei mesi, senza versamento dello stipendio di base, di cui può usufruire nei 12 anni successivi alla nascita o all'adozione del bambino. La durata di questo congedo può essere raddoppiata per le famiglie monoparentali riconosciute in virtù delle disposizioni generali di esecuzione adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione e per i genitori di figli a carico con una disabilità o una malattia grave riconosciuta dall'ufficiale sanitario delle istituzioni. Il congedo può essere chiesto per periodi minimi di un mese.

Durante il congedo parentale, il funzionario conserva l'iscrizione al regime di sicurezza sociale, continua a maturare diritti per la pensione e conserva il beneficio dell'assegno per figli a carico e dell'indennità scolastica. Il funzionario conserva inoltre il suo posto, i diritti all'avanzamento di scatto e l'idoneità alla promozione di grado. Il congedo può essere preso sotto forma di una cessazione totale dell'attività o di un lavoro a tempo parziale. Nel caso di un congedo parentale sotto forma di lavoro a tempo parziale, la durata massima di cui al primo comma è raddoppiata. Durante il congedo parentale, il funzionario ha diritto a un'indennità di ►M136  919,02 EUR ◄ al mese, ridotta della metà nel caso di un lavoro a tempo parziale, ma non può esercitare nessun'altra attività retribuita. Il contributo al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 72 e 73 è interamente a carico dell'istituzione ed è calcolato sullo stipendio di base del funzionario. Tuttavia, nel caso di un congedo sotto forma di lavoro a tempo parziale, la presente disposizione si applica unicamente alla differenza tra lo stipendio base complessivo e lo stipendio base proporzionalmente ridotto. Per la parte dello stipendio di base effettivamente percepita, il contributo del funzionario si calcola in base alle stesse percentuali applicabili in caso di lavoro a tempo pieno.

L'indennità è portata a ►M136  1 225,36 EUR ◄ al mese, o al 50 % di questo importo, nel caso di un lavoro a tempo parziale, per le famiglie monoparentali e per i genitori di figli a carico con una disabilità o una malattia grave riconosciuta dall'ufficiale sanitario di cui al primo comma e durante i primi tre mesi del congedo parentale, quando quest'ultimo è preso dal padre nel corso del congedo di maternità o da uno qualsiasi dei genitori subito dopo il congedo di maternità, durante il congedo di adozione o subito dopo il congedo di adozione.

Il congedo parentale può essere prorogato per altri sei mesi, con un'indennità limitata al 50 % dell'importo di cui al secondo comma. Per le famiglie monoparentali di cui al primo comma, il congedo parentale può essere prorogato per altri 12 mesi, con un'indennità limitata al 50 % dell'importo di cui al terzo comma.

Gli importi previsti nel presente articolo sono attualizzati in linea con le retribuzioni.

▼M112

Articolo 42 ter

Quando il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella di un funzionario è colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestati da certificato medico, il funzionario ha diritto a un congedo per motivi familiari senza versamento della retribuzione di base. La durata totale di questo congedo sull'intera carriera del funzionario è limitata a nove mesi.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 bis, secondo comma.

▼M131



Sezione 7

Dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

Articolo 42 quater

Al più presto cinque anni prima dell'età pensionabile del funzionario, con decisione dell'autorità che il potere di nomina, un funzionario che abbia raggiunto un'anzianità' di servizio di almeno dieci anni può essere dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio sulla base di esigenze organizzative legate all'acquisizione di nuove competenze all'interno delle istituzioni.

Il numero totale dei funzionari che sono ogni anno collocati in congedo nell'interesse del servizio non può eccedere il 5 % del numero totale dei funzionari di tutte le istituzioni collocati a riposo l'anno precedente. Il numero totale così calcolato è ripartito alle singole istituzioni sulla base del rispettivo numero di funzionari al 31 dicembre dell'anno precedente. Il risultato di detta ripartizione è arrotondato per eccesso al numero intero più vicino in ciascuna istituzione.

Il congedo non ha carattere di provvedimento disciplinare.

In linea di principio la durata del congedo copre il periodo fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte del funzionario. Tuttavia, in casi eccezionali, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di porre fine al congedo e di reintegrare il funzionario.

Quando il funzionario dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio raggiunge l'età pensionabile, è collocato automaticamente a riposo.

La dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio è disciplinata dalle norme seguenti:

a) un altro funzionario può essere assegnato all'impiego occupato dal funzionario;

b) un funzionario dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio non ha diritto agli scatti o alle promozioni di grado.

Il funzionario così dispensato dall'impiego percepisce un'indennità calcolata ai sensi dell'allegato IV.

Su richiesta del funzionario, l'indennità è assoggettata ai contributi al regime pensionistico, calcolati sulla base della suddetta indennità. In tal caso il periodo di servizio di un funzionario dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio è preso in considerazione per il calcolo delle annualità ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VIII.

All'indennità non si applica alcun coefficiente correttore.

▼B



CAPITOLO 3

Rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione

▼M131

Articolo 43

La competenza, l'efficienza e la condotta in servizio di ciascun funzionario sono oggetto di un rapporto annuale, elaborato alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, ai sensi dell'articolo 110. Tale rapporto stabilisce se il livello di rendimento del funzionario è stato soddisfacente o meno. L'autorità che ha il potere di nomina di ogni istituzione stabilisce le disposizioni che conferiscono il diritto di presentare un ricorso nel quadro della procedura di valutazione. Tale diritto deve essere esercitato alla presentazione di un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2.

A partire dal grado AST 5 il rapporto può inoltre contenere un parere indicante se il funzionario, in base alle prestazioni fornite, dispone del potenziale richiesto per assumere funzioni di amministratore.

Il rapporto viene comunicato al funzionario. Questi ha facoltà di formulare tutte le osservazioni che ritenga pertinenti al riguardo.

Articolo 44

Il funzionario che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto successivo dello stesso grado a meno che le sue prestazioni non siano state giudicate insoddisfacenti nell'ultimo rapporto annuale di cui all'articolo 43. Il funzionario accede allo scatto successivo del suo grado al più tardi dopo quattro anni, salvo nel caso in cui si applichi la procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 1.

Se un funzionario è nominato capo unità, direttore o direttore generale nello stesso grado, e a condizione che nel corso dei primi nove mesi successivi alla nomina le sue prestazioni siano state soddisfacenti ai sensi dell'articolo 43, egli beneficia retroattivamente di un avanzamento di scatto in tale grado al momento in cui la nomina prende effetto. Tale avanzamento comporta un aumento dello stipendio base mensile pari alla percentuale di avanzamento tra il primo e il secondo scatto di ogni grado. Se l'aumento è inferiore o se il funzionario si trova già in quel momento all'ultimo scatto del suo grado, gli viene corrisposta una maggiorazione dello stipendio base che gli consente di beneficiare dell'aumento tra il primo e il secondo scatto fino a quando non prenda effetto la sua prossima promozione.

▼M112

Articolo 45

▼M131

1.  La promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina tenuto conto dell'articolo 6, paragrafo 2. Salvo nel caso in cui si applichi la procedura stabilita all'articolo 4 e all'articolo 29, paragrafo 1, i funzionari possono essere promossi unicamente se occupano un impiego corrispondente a uno degli impieghi tipo figuranti all'allegato I, sezione A, per il grado immediatamente superiore. La promozione comporta per il funzionario la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi. Ai fini dell'esame comparativo dei meriti, l'autorità che ha il potere di nomina tiene conto, in particolare, dei rapporti sui funzionari, dell'uso, nell'esercizio delle loro mansioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell'articolo 28, lettera f) e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate.

▼M112

2.  Precedentemente alla prima promozione successiva all'assunzione, i funzionari devono dimostrare la loro capacità di lavorare in una terza lingua tra quelle menzionate ►M128  all' ►M131  articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea ◄  ◄ . Le ►M131  autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni ◄ adottano una regolamentazione di comune accordo per l'esecuzione del presente paragrafo. Tale regolamentazione prevede l'accesso dei funzionari alla formazione in una terza lingua e fissa le procedure destinate a verificare la loro capacità di lavorare in una terza lingua, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dell'allegato III.

Articolo 45 bis

1.  In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), un funzionario appartenente al gruppo di funzioni AST, a partire dal grado 5, può essere nominato a un posto del gruppo di funzioni AD, a condizione che:

a) sia stato selezionato conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo per partecipare a un programma di formazione obbligatorio di cui alla lettera b) del presente paragrafo;

b) abbia seguito con successo un programma di formazione definito dall'autorità che ha il potere di nomina e comprendente una serie di moduli di formazione obbligatori, e

c) figuri nell'elenco, redatto dall'autorità che ha il potere di nomina, dei candidati che hanno superato una prova scritta e una prova orale attestanti che il funzionario ha seguito con successo il programma di formazione di cui alla lettera b) del presente comma. Il contenuto di tali prove è determinato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato III.

2.  L'autorità che ha il potere di nomina redige un progetto di elenco dei funzionari AST selezionati per partecipare al programma di formazione sopra menzionato sulla base dei ►M131  rapporti annuali ◄ di cui all'articolo 43 e del loro livello di studi e di formazione e tenendo conto delle esigenze del servizio. Tale progetto è sottoposto al parere di una commissione paritetica.

La commissione può ascoltare i funzionari che hanno chiesto di partecipare ai corsi di formazione di cui sopra nonché i rappresentanti dell'autorità che ha il potere di nomina. Essa formula a maggioranza un parere motivato in merito al progetto di elenco proposto dall'autorità che ha il potere di nomina. L'autorità che ha il potere di nomina adotta l'elenco dei funzionari che sono autorizzati a partecipare al programma di formazione sopra menzionato.

3.  La nomina a un posto del gruppo di funzioni AD non ha effetti sul grado e sullo scatto in cui si trova il funzionario al momento della nomina.

4.  Il numero di nomine a posti del gruppo di funzioni AD secondo quanto disposto ai paragrafi da 1 a 3 non deve superare il 20 % del numero totale annuo di nomine effettuate ai sensi dell'articolo 30, secondo comma.

5.  Le ►M131  autorità che hanno il potere di nomina di ciascuna istituzione ◄ adottano disposizioni generali per l'esecuzione del presente articolo conformemente all'articolo 110.

Articolo 46

Il funzionario nominato ad un grado superiore conformemente all'articolo 45 viene inquadrato nel primo scatto di tale grado. Tuttavia, in caso di nomina a un grado superiore conformemente all'articolo 45, i funzionari dei gradi da AD 9 a AD 13 che esercitano le funzioni di capo unità sono inquadrati nel secondo scatto del nuovo grado. La stessa disposizione si applica al funzionario:

a) promosso al posto di direttore o di direttore generale o

b) che occupa un posto di direttore o di direttore generale e a cui si applica l'ultima frase dell'articolo 44, secondo comma.

▼B



CAPITOLO 4

Cessazione definitiva dal servizio

Articolo 47

La cessazione definitiva dal servizio è determinata:

a) dalle dimissioni,

b) dalle dimissioni d'ufficio,

c) dalla dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio,

d) dal licenziamento per insufficienza professionale,

e) dalla destituzione,

f) dal collocamento a riposo,

g) dal decesso.



Sezione 1

DIMISSIONI

Articolo 48

Le dimissioni offerte dal funzionario debbono essere presentate per iscritto con un atto nel quale l'interessato dichiari inequivocabilmente la sua volontà di porre fine in modo definitivo ad ogni attività nell'istituzione.

La decisione con la quale l'autorità che ha il potere di nomina rende definitive le dimissioni, deve intervenire nel termine di un mese dalla ricezione della lettera di dimissioni. ►M23  Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può respingere le dimissioni se, alla data di ricevimento della lettera di dimissioni, una procedura disciplinare avverso il funzionario è già in corso oppure viene iniziata nei trenta giorni seguenti. ◄

▼M112

Le dimissioni decorrono dalla data fissata dall'autorità che ha il potere di nomina; questa data non può essere posteriore di oltre tre mesi a quella proposta dal funzionario nella lettera di dimissioni per i funzionari del gruppo di funzioni AD, e di oltre un mese per i funzionari ►M131  dei gruppi di funzioni AST e AST/SC. ◄

▼B



Sezione 2

DIMISSIONI D'UFFICIO

Articolo 49

Il funzionario può essere dimesso d'ufficio dal servizio soltanto quando non soddisfi più alle condizioni fissate dall'articolo 28, lettera a) e ►M23  nei casi previsti dagli articoli ►M112  ————— ◄ 39, 40 e 41, paragrafi 4 e 5, e dall'articolo 14, secondo comma, dell'allegato VIII. ◄

La decisione motivata è presa dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica, sentito l'interessato.



Sezione 3

DISPENSA DALL'IMPIEGO NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO

Articolo 50

►M112  Un membro del personale d'inquadramento superiore ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, ◄ può essere dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

La dispensa dall'impiego non ha carattere di provvedimento disciplinare.

Il funzionario dispensato dall'impiego, e che non venga assegnato ad altro impiego corrispondente al suo grado, ►M112  ————— ◄ gode di un'indennità calcolata alle condizioni fissate dall'allegato IV.

▼M23

L'ammontare dei redditi percepiti dall'interessato nelle sue nuove funzioni durante questo periodo viene dedotto dall'indennità prevista al comma precedente nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva del funzionario, stabilita in base alla tabella degli stipendi in vigore nel primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità.

▼M112

L'interessato è tenuto a fornire le prove scritte che possono essere richieste e a notificare all'istituzione ogni elemento in grado di modificare i suoi diritti alla prestazione.

All'indennità non si applica alcun coefficiente correttore.

L'articolo 45, terzo, quarto e quinto comma, dell'allegato VIII, si applica per analogia.

▼B

Al termine del periodo durante il quale esisteva il diritto a tale indennità, al funzionario viene riconosciuto il diritto alla pensione, senza applicare la riduzione prevista dall'articolo 9 dell'allegato VIII, purchè abbia compiuto i ►M131  58 ◄ anni.



Sezione 4

▼M112

PROCEDURE PER INSUFFICIENZA PROFESSIONALE

▼M131

Articolo 51

1.  L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione definisce le procedure destinate a individuare, gestire e risolvere i casi di insufficienza professionale in maniera tempestiva e appropriata.

Nel contesto dell'adozione di disposizioni interne l'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione si attiene ai requisiti seguenti:

a) il funzionario che, sulla base di tre rapporti annuali di valutazione di cui all'articolo 43 consecutivamente insufficienti, non dimostri ancora progressi in termini di competenza professionale è retrocesso di un grado. Se i due rapporti annuali successivi evidenziano ancora un rendimento insufficiente, il funzionario è licenziato;

b) la proposta di retrocessione di grado o licenziamento deve indicare le ragioni che la motivano ed essere comunicata all'interessato. La proposta dell'autorità che ha il potere di nomina è trasmessa alla commissione consultiva paritetica di cui all'articolo 9, paragrafo 6.

2.  Il funzionario ha diritto di accesso integrale al suo fascicolo personale e di fare copia di tutti i documenti del procedimento. Per preparare la propria difesa, egli dispone di un termine di almeno quindici giorni, ma non superiore a trenta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della proposta. Il funzionario può farsi assistere da una persona di sua scelta e può presentare osservazioni scritte. Egli è ascoltato dalla commissione consultiva paritetica e può inoltre citare testimoni.

3.  Di fronte alla commissione consultiva paritetica, l'istituzione è rappresentata da un funzionario che ha ricevuto apposito mandato dall'autorità che ha il potere di nomina e che dispone degli stessi diritti dell'interessato.

4.  Sulla base della proposta di cui al paragrafo 1, lettera b), e di eventuali dichiarazioni scritte e orali dell'interessato e dei testimoni, la commissione consultiva paritetica formula a maggioranza un parere motivato, indicando la misura che considera adeguata alla luce dei fatti accertati su sua richiesta. Essa trasmette tale parere all'autorità che il potere di nomina e all'interessato entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui le è stata sottoposta la questione. Il presidente non prende parte alle decisioni della commissione consultiva paritetica, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto.

5.  Durante il periodo definito al paragrafo 6, il funzionario licenziato per insufficienza professionale ha diritto a un'indennità mensile di licenziamento pari allo stipendio base mensile di un funzionario di grado AST 1, primo scatto. Nello stesso periodo ha inoltre diritto agli assegni familiari previsti all'articolo 67. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dello stipendio base mensile di un funzionario di grado AST 1 ai sensi dell'allegato VII, articolo 1.

Tale indennità non è versata qualora il funzionario si dimetta successivamente all'inizio del procedimento di cui ai paragrafi 1 e 2 o abbia diritto al pagamento immediato della pensione integrale. Qualora il funzionario abbia diritto a un'indennità di disoccupazione in forza di un regime nazionale, l'importo di tale indennità è detratto dall'indennità di cui sopra.

6.  Il periodo nel corso del quale sono effettuati i versamenti di cui al paragrafo 5 è calcolato come segue:

a) tre mesi, quando l'interessato ha prestato meno di cinque anni di servizio alla data in cui viene presa la decisione di licenziamento;

b) sei mesi, quando l'interessato ha prestato almeno cinque anni di servizio ma meno di dieci;

c) nove mesi, quando l'interessato ha prestato almeno dieci anni di servizio ma meno di 20;

d) 12 mesi, quando l'interessato ha prestato almeno 20 anni di servizio.

7.  Il funzionario retrocesso di grado per insufficienza professionale, trascorso un periodo di sei anni, può chiedere che ogni riferimento a tale misura sia cancellato dal suo fascicolo personale.

8.  L'interessato ha diritto al rimborso delle spese ragionevoli sostenute nel corso del procedimento, segnatamente gli onorari dovuti a un difensore esterno all'istituzione, qualora il procedimento di cui al presente articolo si concluda senza che venga adottata nei suoi confronti una decisione di licenziamento o di retrocessione.

▼B



Sezione 5

COLLOCAMENTO A RIPOSO

▼M131

Articolo 52

Salvo quanto disposto dall'articolo 50, il funzionario è collocato a riposo:

a) d'ufficio, l'ultimo giorno del mese in cui compie 66 anni; o

b) a sua richiesta, l'ultimo giorno del mese per il quale è stata presentata la domanda se ha raggiunto l'età pensionabile, ovvero se ha raggiunto un'età fra i 58 anni e l'età pensionabile e soddisfa alle condizioni richieste per la concessione di una pensione a godimento immediato ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato VIII. L'articolo 48, secondo comma, seconda frase, si applica per analogia.

Tuttavia, su sua richiesta e a condizione che l'autorità che ha il potere di nomina ritenga che la domanda è giustificata dall'interesse del servizio, un funzionario può continuare a lavorare fino all'età di 67 o eccezionalmente fino all'età di 70 anni, nel qual caso viene collocato automaticamente a riposo l'ultimo giorno del mese nel corso del quale ha raggiunto la suddetta età.

Qualora l'autorità che ha il potere di nomina decida di autorizzare un funzionario a restare in servizio oltre l'età di 66 anni, tale autorizzazione è concessa per la durata massima di un anno. Essa può essere rinnovata su richiesta del funzionario.

▼B

Articolo 53

Il funzionario che a giudizio della commissione d'invalidità si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 78 ►M62  è collocato a riposo d'ufficio l'ultimo giorno del mese nel corso del quale viene adottata la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina con cui si constata l'incapacità definitiva del funzionario di esercitare le proprie funzioni. ◄



Sezione 6

QUALIFICA DI FUNZIONARIO ONORARIO

Articolo 54

Al funzionario che cessa definitivamente dal servizio, può essere conferita la qualifica di funzionario onorario, ►M112  sia nel suo grado, sia nel grado immediatamente superiore ◄ , con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

Questo provvedimento non comporta alcun vantaggio pecuniario.



TITOLO IV

CONDIZIONI DI LAVORO DEL FUNZIONARIO



CAPITOLO 1

Durata del lavoro

Articolo 55

►M131  1. ◄   I funzionari in attività di servizio sono tenuti in qualsiasi momento ad essere a disposizione della loro istituzione.

►M131  2. ◄    ►M131  La durata normale del lavoro è compresa tra le 40 e le 42 ore settimanali, effettuate conformemente all'orario generale stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina. ◄ Entro gli stessi limiti, detta autorità può, previa consultazione del comitato del personale, stabilire orari appropriati per taluni gruppi di funzionari adibiti a mansioni particolari.

 

Inoltre, a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, il funzionario ►M31  ————— ◄ , può essere obbligato a restare a disposizione dell'istituzione sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro. ►M131  L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione fissa le modalità di applicazione del presente comma previa consultazione del comitato del personale. ◄

 ◄

▼M131

4.  L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione può introdurre modalità di orario di lavoro flessibile. In base a tali modalità non sono concesse intere giornate lavorative a funzionari di grado AD/AST 9 o superiori. Tali modalità non si applicano ai funzionari a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 44, secondo comma. Tali funzionari gestiscono il proprio orario di lavoro d'intesa con i propri superiori.

▼M112

Articolo 55 bis

1.  Un funzionario può chiedere l'autorizzazione per lavorare a orario ridotto.

Tale autorizzazione può essere concessa dall'autorità che ha il potere di nomina se la misura è compatibile con l'interesse del servizio.

▼M131

2.  Il funzionario ha diritto all'autorizzazione nei casi seguenti:

a) per occuparsi di un figlio a carico di età inferiore a 9 anni;

b) per occuparsi di un figlio a carico di età compresa tra 9 e 12 anni, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 20 % dell'orario di lavoro normale;

c) per occuparsi di un figlio a carico fino a che questi abbia raggiunto l'età di 14 anni, nel caso di famiglie monoparentali;

d) per occuparsi di un figlio fino all'età di 14 anni, in caso di difficoltà gravi, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 5 % dell'orario di lavoro normale; in tal caso, non si applicano i primi due commi dell'articolo 3 dell'allegato IV bis; ove entrambi i genitori siano occupati al servizio dell'Unione, soltanto uno dei due può beneficiare di detta riduzione;

e) per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o disabili;

f) per seguire una formazione complementare; o

g) a partire dall'età di 58 anni, durante gli ultimi tre anni precedenti l'età pensionabile.

Qualora il lavoro a orario ridotto venga chiesto per seguire una formazione complementare o durante gli ultimi tre anni precedenti l'età pensionabile, ma non prima dei 58 anni, l'autorità che ha il potere di nomina può respingere la domanda o rinviare la data in cui l'autorizzazione prende effetto solo in casi eccezionali e per ragioni di interesse imperativo del servizio.

Qualora tale diritto venga esercitato per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o per seguire una formazione complementare, la durata cumulata dei periodi di orario ridotto non supera i cinque anni sull'intera carriera del funzionario.

▼M112

3.  L'autorità che ha il potere di nomina risponde alla domanda del funzionario entro un termine di 60 giorni.

4.  Le modalità del lavoro a orario ridotto e la procedura di concessione dell'autorizzazione sono definite all'allegato IV bis.

▼M112

Articolo 55 ter

Il funzionario può chiedere l'autorizzazione per lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso su un posto che a giudizio dell'autorità che ha il potere di nomina si presti a questo tipo di lavoro. L'autorizzazione di lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso non ha una durata limitata; l'autorità che ha il potere di nomina può tuttavia revocarla nell'interesse del servizio, con un preavviso di sei mesi. Analogamente, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione su domanda del funzionario interessato, con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, il funzionario può essere trasferito ad un altro posto.

Si applicano l'articolo 59 bis e, ad eccezione della terza frase del secondo comma, l'articolo 3 dell'allegato IV bis.

L'autorità che ha il potere di nomina può stabilire le modalità di applicazione del presente articolo.

▼B

Articolo 56

Il funzionario può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro; il lavoro notturno, domenicale o festivo può essere autorizzato soltanto previa osservanza della procedura adottata dall'autorità che ha il potere di nomina. ►M23  Il totale delle ore di lavoro straordinario richieste ad un funzionario non può superare 150 ore effettuate in un periodo di sei mesi. ◄

Le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari ►M112  del gruppo di funzioni AD e del gruppo di funzioni AST, gradi da 5 a 11 ◄ non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.

▼M131

Come previsto all'allegato VI, le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 e dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto alla concessione di un riposo compensativo ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo compensativo nei due mesi successivi a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.

▼M22

Articolo 56 bis

Il funzionario ►M30  ————— ◄ , il quale, nel contesto di un ►M30  servizio continuo o a turni ◄ deciso dall'istituzione a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, e da essa considerato come abituale e permanente, è tenuto ad effettuare in maniera regolare lavori notturni, il sabato, la domenica o i giorni festivi, può beneficiare di indennità.

▼M131

La Commissione, previo parere del comitato dello statuto, determina, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112, le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di tali indennità.

▼M22

La durata normale del lavoro di un funzionario che assicura il ►M30  servizio continuo o a turni ◄ non può essere superiore al totale annuale delle ore normali di lavoro.

Articolo 56 ter

Il funzionario ►M31  ————— ◄ , il quale, con decisione adottata dall'autorità che ha il potere di nomina, a causa delle necessità di servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, è regolarmente tenuto a restare a disposizione dell'istituzione sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro, può beneficiare di indennità.

▼M131

Previo parere del comitato dello statuto, la Commissione determina, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112, le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di tali indennità.

▼M112

Articolo 56 quater

A taluni funzionari possono essere concesse indennità per tener conto delle condizioni di lavoro gravose.

▼M131

Previo parere del comitato dello statuto, la Commissione determina, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112, le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di tali indennità.

▼B



CAPITOLO 2

Congedi

Articolo 57

Il funzionario ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 giorni lavorativi e ad un massimo di 30 conformemente ad una regolamentazione che verrà fissata di comune accordo dalle ►M131  autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni ◄ ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , previo parere del comitato dello statuto.

Oltre a tale congedo, egli può ottenere a titolo eccezionale e a sua domanda, un congedo straordinario. Le modalità per la concessione di questi congedi sono fissate dall'allegato V.

▼M131

Articolo 58

In aggiunta ai congedi previsti all'articolo 57, le donne in stato di gravidanza hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo di 20 settimane. Il congedo inizia non prima di sei settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina non prima di 14 settimane dopo la data del parto. In caso di parto gemellare o prematuro o in caso di nascita di un figlio con disabilità o affetto da una malattia grave, la durata del congedo è di 24 settimane. Ai fini della presente disposizione, s'intende per parto prematuro un parto che ha luogo prima della fine della trentaquattresima settimana di gravidanza.

▼B

Articolo 59

▼M112

1.  Il funzionario che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio beneficia di diritto di un congedo di malattia.

L'interessato deve informare il più presto possibile l'istituzione del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza, deve presentare un certificato medico. Detto certificato deve essere inviato al più tardi il quinto giorno di assenza; fa fede il timbro postale. In mancanza di certificato, e salvo che quest'ultimo non venga inviato per ragioni indipendenti dalla volontà del funzionario, l'assenza è considerata ingiustificata.

Il funzionario in congedo di malattia può essere sottoposto in qualsiasi momento a un controllo medico disposto dall'istituzione. Se questo controllo non può aver luogo per ragioni imputabili all'interessato, la sua assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui era previsto il controllo.

Se dal controllo medico risulta che il funzionario è in grado di svolgere le proprie funzioni, la sua assenza, su riserva del comma seguente, è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il controllo.

Qualora ritenga che le conclusioni del controllo medico disposto all'autorità che ha il potere di nomina siano medicalmente ingiustificate, il funzionario o un medico che agisce in sua vece può, entro un termine di due giorni lavorativi, presentare all'istituzione una domanda per sottoporre la questione al giudizio di un medico indipendente.

L'istituzione trasmette immediatamente questa domanda ad un altro medico designato di comune accordo dal medico del funzionario e dal medico di fiducia dell'istituzione. Qualora tale accordo non sia intervenuto entro cinque giorni, l'istituzione sceglie una delle persone iscritte nell'elenco dei medici indipendenti costituito ogni anno a tal fine di comune accordo dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale. Il funzionario ha la facoltà di contestare, entro il termine di due giorni lavorativi, la scelta dell'istituzione, nel qual caso essa sceglie un'altra persona nell'elenco; la nuova scelta è definitiva.

Il parere del medico indipendente, fornito previa consultazione del medico del funzionario e del medico di fiducia dell'istituzione, è vincolante. Qualora il parere del medico indipendente confermi le conclusioni del controllo disposto dall'istituzione, l'assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno del suddetto controllo. Qualora il parere del medico indipendente non confermi le conclusioni del controllo di cui sopra, l'assenza è considerata a tutti gli effetti giustificata.

2.  Se le assenze per malattia di durata non superiore a tre giorni superano, nello spazio di dodici mesi, un totale di 12 giorni, il funzionario è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia. L'assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal tredicesimo giorno di assenza per malattia senza certificato medico.

3.  Fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative alle procedure disciplinari, ove del caso, ogni assenza irregolare considerata ingiustificata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. In caso di esaurimento di tale congedo, il funzionario perde il beneficio della remunerazione per il periodo corrispondente.

4.  L'autorità che ha il potere di nomina può sottoporre alla commissione d'invalidità il caso di un funzionario i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni.

5.  Il funzionario può essere collocato d'ufficio in congedo, in seguito a visita del medico di fiducia dell'istituzione qualora lo esiga il suo stato di salute ovvero in caso di malattia contagiosa insorta nella sua dimora.

In caso di contestazione si applica la procedura di cui al paragrafo 1, quinto, sesto e settimo comma.

6.  Il funzionario deve sottoporsi ogni anno ad una visita medica preventiva, sia presso il medico di fiducia dell'istituzione, sia presso un medico di sua scelta.

In quest'ultimo caso, gli onorari del medico sono rimborsabili dall'istituzione fino a concorrenza di un importo massimo fissato per un periodo massimo di tre anni dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere del comitato dello statuto.

Articolo 59 bis

Il congedo annuo del funzionario autorizzato ad esercitare la propria attività a orario ridotto è proporzionalmente ridotto per la durata di tale attività.

▼B

Articolo 60

Salvo in caso di malattia o di infortunio, il unzionario non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. Il funzionario, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente.

Il funzionario che desidera trascorrere il congedo di malattia in un luogo diverso da quello dove presta servizio, deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina.



CAPITOLO 3

Giorni festivi

▼M131

Articolo 61

Gli elenchi dei giorni festivi sono fissati di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni dell'Unione, previo parere del comitato dello statuto.

▼B



TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO E BENEFICI SOCIALI DEL FUNZIONARIO



CAPITOLO 1

Retribuzione e rimborso spese



Sezione 1

RETRIBUZIONE

Articolo 62

La nomina dà diritto al funzionario di percepire, alle condizioni fissate dall'allegato VII, e salvo espressa disposizione contraria, la retribuzione relativa al suo grado e scatto.

Egli non può rinunciare a questo diritto.

La retribuzione comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità.

▼M131

Articolo 63

La retribuzione del funzionario è espressa in euro. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio oppure in euro.

La retribuzione pagata in una moneta diversa dall'euro è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea alla data del 1o luglio dell'anno in questione.

Ogni anno i tassi di cambio vengono attualizzati retroattivamente al momento dell'attualizzazione annuale del livello delle retribuzioni prevista dall'articolo 65.

Articolo 64

Alla retribuzione del funzionario espressa in euro, è attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio.

I coefficienti correttori sono introdotti o revocati e attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori sono considerati valori di riferimento. La Commissione pubblica, a scopo informativo, i valori aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

In Belgio e in Lussemburgo non sono applicabili coefficienti correttori dato il ruolo specifico di riferimento di detti luoghi di lavoro quali sedi principali e originarie della maggior parte delle istituzioni.

Articolo 65

1.  Il livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea è attualizzato ogni anno tenedo conto della politica economica e sociale dell'Unione. Si tiene conto in particolare dell'aumento degli stipendi nelle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e del fabbisogno di personale. Le attualizzazioni delle retribuzioni sono disposte ai sensi dell'allegato XI. Tale attualizzazione ha luogo prima della fine di ogni anno sulla base di una relazione presentata dalla Commissione e fondata sui dati statistici, che rispecchiano la situazione al 1o luglio in ciascuno Stato membro, elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri. Tale relazione contiene dati con riguardo all'impatto di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione. Essa è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Gli importi di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, agli articoli 66 e 69, all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII e all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII e all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII che devono essere attualizzati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII, gli importi di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 28 bis, paragrafo 7, agli articoli 93 e 94, all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 96, paragrafo 7, e agli articoli 133, 134 e 136 del regime applicabile agli altri agenti, gli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio ( 2 ) e il coefficiente per gli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio ( 3 ) sono attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

2.  In caso di variazione sensibile del costo della vita, gli importi di cui al paragrafo 1 e i coefficienti correttori di cui all'articolo 64 sono attualizzati ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica, a scopo informativo, gli importi aggiornati e i coefficienti correttori nelle due settimane successive all'aggiornamento, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie C.

3.  Gli importi di cui al paragrafo 1 e i coefficienti correttori di cui all'articolo 64 sono intesi come importi e i coefficienti correttori il cui valore effettivo in un determinato momento è soggetto ad attualizzazione senza intervento di un altro atto giuridico.

4.  Fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 5 e 6, dell'allegato XI, negli anni 2013 e 2014 non si procede ad alcuna attualizzazione a norma dei paragrafi 1 e 2.

▼M78

Articolo 65 bis

Le modalità d'applicazione degli articoli 64 e 65 sono definite nell'allegato XI.

▼M3

Articolo 66

▼M131

Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni scatto e grado dei gruppi di funzioni AD e AST, conformemente alla seguente tabella:

▼M136



1/7/2012

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

▼M131

Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni scatto e grado del gruppo di funzioni AST/SC, conformemente alla seguente tabella:



 

Scatto

Grado

1

2

3

4

5

SC 6

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

SC 5

3 844,31

4 005,85

4 174,78

4 290,31

4 349,59

SC 4

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

SC 3

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

SC 2

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

SC 1

2 345,84

2 444,41

2 547,14

2 617,99

2 654,17 "

▼M131

Articolo 66 bis

1.  In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 e al fine di tener conto dell'applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni e pensioni dei funzionari, fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 3, è istituita a titolo temporaneo, per un periodo che inizia il 1o gennaio 2014 e termina il 31 dicembre 2023, una misura, denominata «prelievo di solidarietà», applicabile alle retribuzioni corrisposte dall'Unione ai funzionari in attività di servizio.

2.  Il tasso del prelievo di solidarietà, applicato alla base imponibile di cui al paragrafo 3, è fissato al 6 %. Il tasso è fissato al 7 % per i funzionari di grado AD 15, scatto 2, e superiore.

3.  

a) La base imponibile del prelievo speciale è lo stipendio base utilizzato per il calcolo della retribuzione, previa detrazione:

i) dei contributi ai regimi di sicurezza sociale e pensionistico, nonché dell'imposta cui sarebbe soggetto, prima di qualsiasi detrazione a titolo del prelievo speciale, un funzionario del medesimo grado e scatto, senza persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII; e

ii) di un importo pari allo stipendio base corrispondente al grado AST 1, primo scatto.

b) Gli elementi che concorrono alla determinazione della base di calcolo del prelievo di solidarietà sono espressi in euro e a essi si applica il coefficiente correttore 100.

4.  Il prelievo di solidarietà è riscosso mensilmente mediante trattenuta alla fonte; il gettito viene iscritto come entrata nel bilancio generale dell'Unione europea.

▼B

Articolo 67

▼M16

1.  Gli assegni familiari comprendono:

▼M56

a) l'assegno di famiglia;

b) l'assegno per figlio a carico;

▼M16

c) l'indennità scolastica.

▼M23

2.  I funzionari che percepiscono gli assegni familiari di cui al presente articolo debbono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte; questi ultimi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII.

▼M131

3.  L'assegno per figli a carico può essere raddoppiato con decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata sulla base di documentazione medica che dimostri che il figlio in questione ha una disabilità o una malattia cronica che impone al funzionario oneri gravosi.

▼M56

4.   ►M95  Se, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII, gli assegni familiari precitati sono versati ad una persona diversa dal funzionario, essi sono pagati nella moneta del paese di residenza di detta persona, eventualmente sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma. Ad essi si applica il coefficiente correttore fissato per tale paese situato all'interno ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ od un coefficiente correttore pari a 100 se il paese di residenza è situato all'esterno ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ . ◄

I paragrafi 2 e 3 sono applicabili al beneficiario degli assegni familiari di cui sopra.

▼B

Articolo 68

▼M23

Gli assegni familiari previsti all'articolo 67, paragrafo 1, sono dovuti anche nel caso in cui il funzionario abbia diritto all'indennità prevista dagli articoli 41 e 50, nonché dagli articoli 34 e 42 del vecchio statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura provenienti da altra fonte per uno stesso figlio; questi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII.

▼M112

Articolo 68 bis

Il funzionario autorizzato ad esercitare la sua attività ad orario parziale ha diritto ad una retribuzione calcolata secondo le disposizioni dell'allegato IV bis.

▼B

Articolo 69

▼M16

L'indennità di dislocazione è pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, ►M25  dell'assegno di famiglia ◄ e dell'assegno per figli a carico ai quali il funzionario ha diritto. L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a ►M136  509,43 EUR ◄ al mese.

▼M112

Articolo 70

In caso di decesso di un funzionario, il coniuge superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso.

In caso di decesso del titolare di una pensione o di un'indennità di invalidità, le disposizioni di cui sopra si applicano per quanto riguarda la pensione o l'indennità del defunto.

▼M112 —————

▼B



Sezione 2

RIMBORSO SPESE

Articolo 71

Il funzionario ha diritto, alle condizioni fissate dall'allegato VII, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell'entrata in servizio, di trasferimenti della cessazione dal servizio, nonché delle spese sostenute nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.



CAPITOLO 2

Sicurezza sociale

Articolo 72

▼M56

1.  Nei limiti dell'80 % delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle ►M131  autorità che hanno il potere di nomina dell'istituzione ◄ ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , previo parere del comitato dello statuto, il funzionario, il coniuge — se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare —, i figli e le altre persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII sono coperti contro i rischi di malattia. Tale quota è portata all'85 % per le seguenti prestazioni: visite, interventi chirurgici, ricovero, prodotti farmaceutici, radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata al 100 % in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dall'autorità che ha il potere di nomina, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto. I rimborsi al 100 % non si applicano tuttavia in caso di malattia professionale o di infortunio che abbiano comportato l'applicazione dell'articolo 73.

▼M112

Il partner non sposato di un funzionario è equiparato al coniuge nell'ambito del regime di assicurazione malattia, purché siano soddisfatte le prime tre condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII.

Le ►M131  autorità che hanno il potere di nomina dell'istituzione ◄ possono, in virtù della normativa di cui al primo comma, assegnare ad una di esse la competenza per fissare le norme relative al rimborso delle spese, secondo la procedura prevista all'articolo 110.

▼M56

Il terzo del contributo necessario per assicurare tale copertura è posto a carico del funzionario; la sua quota non può tuttavia superare il 2 % dello stipendio base.

▼M23

1 bis.  Il funzionario che lasci definitivamente il servizio ►M112  e non eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale ◄ può, su sua richiesta presentata nel mese successivo alla cessazione del servizio, continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la cessazione dal servizio, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1. Il contributo di cui al paragrafo suddetto è calcolato sull'ultimo stipendio base del funzionario. La metà del contributo è posta a carico del funzionario.

Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, presa previo parere del medico di fiducia dell'istituzione, il termine di un mese per la presentazione della domanda ed il limite di sei mesi previsto al comma precedente non si applicano quando l'interessato sia colpito da malattia grave o prolungata contratta prima della cessazione del servizio e dichiarata all'istituzione prima dello scadere del periodo di sei mesi previsto al comma precedente, purché l'interessato si sottoponga al controllo medico prescritto dall'istituzione.

▼M56

1 ter.  Il coniuge divorziato di un funzionario, il figlio non più a carico del funzionario nonché la persona non più assimilata al figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, ►M112  i quali non esercitino un'attività lucrativa a titolo professionale ◄ , possono continuare a beneficiare, per un periodo massimo di un anno, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1, a titolo di assicurati tramite l'affiliato tramite il quale beneficiavano di tali rimborsi; questa copertura non da luogo allariscossione di un contributo. Il suddetto periodo decorre a partire dalla qualifica di figlio a carico o di persona assimilata a figlio a carico.

▼M112

2.  Il funzionario rimasto al servizio ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ ►M131  fino all'età pensionabile ◄ o titolare di un'indennità di invalidità beneficia, dopo la cessazione dal servizio, delle disposizioni previste dal paragrafo 1. Il contributo è calcolato sulla base della pensione.

Il titolare di una pensione di reversibilità, conseguente al decesso di un funzionario in attività o di un funzionario rimasto al servizio ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ ►M131  fino all'età pensionabile ◄ o di un titolare di un'indennità di invalidità, beneficia delle stesse disposizioni. Il contributo è calcolato sulla base della pensione di reversibilità.

2 bis.  Beneficiano altresì delle disposizioni previste al paragrafo 1, purché non esercitino un'attività lucrativa a titolo professionale:

i) l'ex funzionario titolare di una pensione di anzianità che abbia lasciato il servizio presso le Comunità ►M131  prima del raggiungimento dell'età pensionabile ◄ ;

ii) il titolare di una pensione di reversibilità conseguente al decesso di un ex funzionario che abbia lasciato il servizio presso le Comunità ►M131  prima del raggiungimento dell'età pensionabile ◄ .

Il contributo di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla pensione dell'ex funzionario precedentemente all'applicazione, ove del caso, del coefficiente di riduzione previsto all'articolo 9 dell'allegato VIII dello statuto.

Tuttavia, il titolare di una pensione di orfano beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 soltanto su sua domanda. Il contributo è calcolato in base alla pensione di orfano.

▼M112

2 ter.  Nel caso del titolare di una pensione di anzianità o di una pensione di reversibilità, il contributo di cui ai paragrafi 2 e 2 bis non può essere inferiore a quello calcolato sullo stipendio base di ►M131  grado AST 1 ◄ , primo scatto.

2 quater.  Il funzionario licenziato ai sensi dell'articolo 51, non titolare di una pensione di anzianità, beneficia ugualmente delle disposizioni previste al paragrafo 1, a condizione di non esercitare un'attività lucrativa a titolo professionale e di prendere in carico la metà di un contributo calcolato sul suo ultimo stipendio base.

▼B

3.  Se l'importo delle spese non rimborsate per un periodo di dodici mesi supera la metà dello stipendio base mensile del funzionario o della pensione versata, l'autorità che ha il potere di nomina concede un rimborso speciale, tenuto conto della situazione di famiglia dell'interessato, in base alla regolamentazione prevista nel paragrafo 1.

▼M23

4.   ►M56   Il beneficiario è tenuto a dichiarare i rimborsi spese riscossi o cui può pretendere in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, per sé stesso o per una della persone assicurate il suo tramite. ◄

Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti al paragrafo 1, la differenza sarà dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi del paragrafo 1, salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un'assicurazione complementare privata contro le malattie, destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili dal regime di assicurazione contro le malattie ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ .

▼B

Articolo 73

1.  Alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle ►M131  autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni ◄ ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , previo parere del comitato dello statuto, il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1 % dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.

I rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione.

2.  Le prestazioni garantite sono le seguenti:

a) in caso di decesso:

versamento alle persone sottoindicate di un capitale pari a cinque volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuiti all'interessato nei dodici mesi precedenti l'infortunio:

 al coniuge e ai figli del funzionario deceduto, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario; l'ammontare da versare al coniuge non può tuttavia essere inferiore al 25 % del capitale;

 in mancanza di persone della categoria suindicata, agli altri discendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario;

 in mancanza di persone delle due categorie suindicate, agli ascendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario;

 in mancanza di persone delle tre categorie suindicate, all'istituzione;

b) in caso di invalidità permanente totale:

versamento all'interessato di un capitale pari otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l'infortunio;

c) in caso di invalidità permanente parziale:

versamento all'interessato di una parte dell'indennità prevista dalla lettera b), calcolata in base alla tabella stabilita dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1.

Alle condizioni fissate da questa regolamentazione, ai versamenti di cui sopra può essere sostituita una rendita vitalizia.

Le prestazioni sopra enumerate sono cumulabili con quelle previste nel capitolo 3.

3.  Sono inoltre coperte, alle condizioni fissate dalla regolamentazione di cui al precedente paragrafo 1, le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere, chirurgiche, di protesi, radiografia, massaggio, ortopedia, clinica e trasporto, nonché tutte le spese analoghe rese necessarie dall'infortunio o dalla malattia professionale.

Tuttavia, tale rimborso sarà effettuato soltanto dopo esaurimento e a complemento dei rimborsi che il funzionario abbia ricevuto in applicazione delle disposizioni dell'articolo 72.

▼M62 —————

▼B

Articolo 74

▼M39

1.  Per la nascita di un figlio di un funzionario viene corrisposto un assegno di ►M97  198,31 EUR ◄ alla persona che ha la custodia effettiva di tale figlio.

Lo stesso assegno viene corrisposto al funzionario che adotti un bambino di età inferiore ai cinque anni che sia a suo carico ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 2 dell'allegato VII.

▼B

2.  L'assegno spetta anche in caso d'interruzione di gravidanza dopo almeno sette mesi.

▼M39

3.  Il beneficiario dell'assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura percepiti da altra fonte per lo stesso figlio; tali assegni vengono detratti dall'importo dell'assegno di natalità. Se il padre e la madre sono funzionari ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , l'assegno viene corrisposto soltanto una volta.

▼M56

Articolo 75

In caso di decesso del funzionario, del coniuge, dei figli a carico o delle altre persone a carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, che vivono nella sua abitazione, l'istituzione rimborsa le spese necessarie per il trasporto della salma dalla sede di servizio al luogo d'origine del funzionario.

Tuttavia in caso di decesso del funzionario durante una missione, l'istituzione rimborsa le spese per il trasporto della salma dal luogo del decesso a quello d'origine del funzionario.

▼B

Articolo 76

Possono essere concessi doni, prestiti o anticipazioni a un funzionario, a un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile, soprattutto a seguito di ►M112  una disabilità o una ◄ malattia grave o di lunga durata o a motivo della loro situazione familiare.

▼M112

Articolo 76 bis

La pensione del coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata o da una disabilità può essere completata da un aiuto versato dall'istituzione per tutta la durata della malattia o della disabilità sulla base di un esame delle condizioni sociali e mediche dell'interessato. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate di comune accordo tra le ►M131  autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni ◄ , previo parere del comitato dello statuto.

▼B



CAPITOLO 3

▼M112

Pensioni e indennità di invalidità

▼M131

Articolo 77

Il funzionario che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di anzianità. Tuttavia, egli ha diritto a tale pensione prescindendo dagli anni di servizio se ha superato l'età pensionabile, ovvero non ha potuto essere reintegrato nel corso di un periodo di disponibilità, o infine in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.

L'ammontare massimo della pensione di anzianità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base relativo all'ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante almeno un anno. L'1,80 % di tale ultimo stipendio base è pagabile al funzionario per ciascun anno di servizio calcolato in base alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato VIII.

Tuttavia, per i funzionari i quali abbiano assistito una persona che assolva un mandato previsto dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presidente eletto di un'istituzione o di un organo dell'Unione, ovvero il presidente eletto di uno dei gruppi politici presso il Parlamento europeo, i diritti alle pensioni corrispondenti agli anni di servizio compiuti nell'esercizio di detta funzione sono calcolati sulla base dell'ultimo stipendio base percepito nella posizione suddetta, sempreché tale stipendio sia superiore a quello preso in considerazione in base alle disposizioni del secondo comma del presente articolo.

L'importo della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4 % del minimo vitale per ogni anno di servizio.

L'età pensionabile si raggiunge a 66 anni.

L'età pensionabile è valutata ogni cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014 sulla base di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione esamina in particolare l'evoluzione dell'età pensionabile del personale delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e l'evoluzione della speranza di vita dei funzionari delle istituzioni.

Se del caso, la Commissione presenta proposte di modifica dell'età pensionabile in linea con le conclusioni di detta relazione, dedicando attenzione specifica agli sviluppi negli Stati membri.

Articolo 78

Alle condizioni previste dagli articoli da 13 a 16 dell'allegato VIII, il funzionario ha diritto a un'indennità di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell'impossibilità di esercitare le mansioni corrispondenti a un impiego nel suo gruppo di funzioni.

L'articolo 52 si applica per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità. Se il beneficiario di un'indennità di invalidità è collocato a riposo prima dell'età di 66 anni senza aver raggiunto la percentuale massima dei diritti a pensione, si applicano le norme generali relative alla pensione di anzianità. La pensione di anzianità concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, del funzionario al momento in cui è divenuto invalido.

Il tasso dell'indennità di invalidità è fissato al 70 % dell'ultimo stipendio base del funzionario. Tale indennità non può essere tuttavia inferiore al minimo vitale.

L'indennità di invalidità è assoggettata ai contributi al regime delle pensioni, calcolati sulla base della suddetta indennità.

Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in connessione con l'esercizio delle proprie mansioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità di invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale. Inoltre, in tal caso, il bilancio dell'istituzione o dell'organismo di cui all'articolo 1 ter prende in carico la totalità del contributo al regime delle pensioni.

▼B

Articolo 79

Alle condizioni previste dal capitolo 4 dell'allegato VIII, ►M112  il coniuge superstite ◄ di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto a una pensione di riversibilità pari al ►M5  60 % ◄ ►M112  della pensione di anzianità o dell'indennità di invalidità ◄ di cui godeva il coniuge o di cui avrebbe goduto se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla durata di servizio ►M62  e dall'età ◄ , al momento del suo decesso.

L'ammontare della pensione di riversibilità di cui beneficia ►M112  il coniuge superstite ◄ di un funzionario deceduto mentre si trovava in una delle posizioni di cui all'articolo 35, ►M62  ————— ◄ non può essere inferiore al minimo vitale né al ►M23  35 % ◄ dell'ultimo stipendio base del funzionario.

▼M62

Tale ammontare non può inoltre essere inferiore al 42 % dell'ultimo stipendio base del funzionario quando il decesso di quest'ultimo è determinato da una delle circostanze ►M112  di cui all'articolo 78, quinto comma ◄ .

▼M112 —————

▼B

Articolo 80

▼M112

Quando il funzionario o il titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto a pensione di reversibilità, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano, alle condizioni previste dall'articolo 21 dell'allegato VIII.

▼B

In caso di decesso o di nuovo matrimonio ►M62  del coniuge titolare ◄ di una pensione di riversibilità, lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni.

▼M23

Nel caso di decesso del funzionario o del titolare ►M112  di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità ◄ senza che ricorrano le condizioni di cui al primo comma, i figli risultanti a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII hanno diritto, alle condizioni di cui all'articolo 21 dell'allegato VIII, ad una pensione d'orfano; tuttavia, tale pensione è fissata alla metà dell'importo calcolato in base alle disposizioni del suddetto articolo 21 dell'allegatoVIII.

▼M112

Per quanto concerne le persone assimilate a un figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII, la loro pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.

▼M112

In caso di adozione, il decesso del genitore naturale, a cui si è sostituito il genitore adottivo, non può dar luogo al beneficio di una pensione di orfano.

▼M131

I diritti previsti al primo, secondo e terzo comma sono riconosciuti in caso di decesso di un ex funzionario beneficiario di un'indennità ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ( 4 ), dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 del Consiglio ( 5 ) o dell'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 del Consiglio ( 6 ) nonché in caso di decesso di un ex funzionario che abbia cessato il servizio prima dell'età pensionabile e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe raggiunto l'età pensionabile.

▼M112

Il titolare di una pensione di orfano non può ricevere più di una pensione di questo genere ►M128   ►C12  dall'Unione ◄  ◄ . Qualora avesse diritto a più pensioni, gli sarà versata quella di importo più elevato.

▼B

Articolo 81

▼M112

Il titolare di una pensione di anzianità, di un'indennità di invalidità, oppure di una pensione di reversibilità, ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato VII, agli assegni familiari previsti all'articolo 67; l'assegno di famiglia è calcolato in base alla pensione o all'indennità del beneficiario. Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto a tali assegni solo per i figli risultanti a carico del funzionario o dell'ex funzionario al momento del suo decesso.

▼M23

Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico dovuto al titolare di una pensione di riversibilità è pari al doppio dell'assegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b).

▼M62

Articolo 81 bis

1.  Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto ad una pensione di riversibilità, il totale delle pensioni di riversibilità, previa aggiunta degli assegni familiari e deduzione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie che possono essere riconosciute alla vedova e ad altri aventi diritto, non può superare:

a) in caso di decesso di un funzionario che si trovi in una delle posizioni di cui all'articolo 35, l'importo della retribuzione base cui l'interessato avrebbe avuto diritto nello stesso grado e scatto se fosse rimasto in vita, previa detrazione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie e maggiorazione degli assegni familiari eventualmente versati in tal caso all'interessato;

b) per il periodo posteriore alla data in cui il funzionario di cui alla lettera a) avrebbe raggiunto l'età di ►M131  66 ◄ anni, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto a decorrere da tale data, nello stesso grado e scatto raggiunti al momento del decesso; a questo importo vanno aggiunti gli assegni familiari eventualmente versati all'interessato e sottratte l'imposta e le altre trattenute obbligatorie;

c) in caso di decesso di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o ►M112  di una indennità di invalidità ◄ , l'importo della pensione cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b);

▼M131

d) in caso di decesso di un ex funzionario che abbia cessato il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe raggiunto l'età pensionabile, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto al raggiungimento dell'età pensionabile, tenuto conto delle indennità e delle deduzioni di cui alla lettera b);

▼M62

e) in caso di decesso di un funzionario o di un ex funzionario beneficiario, al momento del suo decesso, di un' ►M131  indennità di cui agli articoli 41, 42 quater o 50 ◄ dello statuto ovvero ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 o dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 o dell'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom), n. 1543/73 o dell'articolo 2 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82 o dell'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85, l'importo dell'indennità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b);

f) per il periodo posteriore alla data in cui l'ex funzionario di cui alla lettera e) avrebbe cessato di aver diritto all'indennità, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto se, in tale data, avesse soddisfatto alle condizioni di età richieste per il riconoscimento dei suoi diritti a pensione; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b).

2.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si prescinde dai coefficienti correttori eventualmente applicabili ai diversi importi in causa.

3.  L'importo massimo definito in ciascuna delle lettere da a) ad f) del paragrafo 1 viene ripartito fra gli aventi diritto ad una pensione di riversibilità in proporzione ai diritti che, prescindendo dal paragrafo 1, sarebbero stati loro rispettivamente riconosciuti.

Agli importi risultanti da tale ripartizione si applica l'articolo 82, paragrafo 1, secondo, ►M112  e terzo ◄ comma.

▼M112

Articolo 82

1.  Le pensioni previste nel presente capitolo sono fissate sulla base delle tabelle degli stipendi in vigore il primo giorno del mese in cui ha inizio il godimento della pensione.

Alle pensioni non si applica alcun coefficiente correttore.

Le pensioni espresse in euro sono pagate in una delle monete di cui all'articolo 45 dell'allegato VIII.

▼M131

2.  Quando le retribuzioni sono attualizzate in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, la stessa attualizzazione si applica alle pensioni.

▼M112

3.  Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità.

▼B

Articolo 83

1.  Il pagamento delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni è a carico del bilancio ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ . Gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di queste spese.

▼M131 —————

▼B

2.  I funzionari contribuiscono per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni. Tale contributo è pari al ►M133  10,3 % ◄ dello stipendio base dell'interessato, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall'articolo 64. Il contributo è dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato. ►M112  Il contributo viene adattato secondo le disposizioni dell'allegato XII. ◄

3.  Le modalità relative alla liquidazione delle pensioni dei funzionari che hanno prestato servizio in parte presso la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio o che appartengono alle istituzioni o agli organi comuni ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , nonché alla ripartizione degli oneri derivanti dalla liquidazione di dette pensioni tra il fondo pensioni della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ed i bilanci della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica saranno definite in base ad un regolamento adottato di comune accordo dai Consigli e dalla Commissione dei Presidenti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, previo parere del comitato dello statuto.

▼M112 —————

▼M112

Articolo 83 bis

1.  L'equilibrio del regime delle pensioni è assicurato secondo le modalità previste all'allegato XII.

▼M131

2.  Le agenzie che non ricevono sussidi dal bilancio generale dell'Unione europea versano a tale bilancio la totalità dei contributi necessari al finanziamento del regime delle pensioni. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le agenzie parzialmente finanziate da tale bilancio versano la quota di contributo a carico del datore di lavoro che corrisponde alla proporzione tra le entrate dell'agenzia senza il sussidio dal bilancio generale dell'Unione europea e le sue entrate complessive;

3.  L'equilibrio del regime delle pensioni è determinato dall'età pensionabile e dall'aliquota dei contributi al regime. Al momento della valutazione attuariale quinquennale ai sensi dell'allegato XII l'aliquota dei contributi al regime delle pensioni è attualizzata per assicurare l'equilibrio del regime.

4.  Ogni anno, la Commissione aggiorna la valutazione attuariale di cui al paragrafo 3, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato XII. Nel caso in cui risulti uno scarto di almeno 0,25 punti tra l'aliquota dei contributi in corso di applicazione e quella necessaria al mantenimento dell'equilibrio attuariale, l'aliquota viene attualizzata secondo le modalità definite all'allegato XII.

5.  Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, si procede all'attualizzazione della cifra di riferimento indicata all'articolo 83, paragrafo 2. La Commissione pubblica a scopo informativo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, l'aliquota contributiva risultante dall'attualizzazione, nelle due settimane successive alla predetta attualizzazione.

▼B

Articolo 84

Le modalità del regime delle pensioni sono stabilite dall'allegato VIII.



CAPITOLO 4

Ripetizione dell'indebito

Articolo 85

▼M23

Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene.

▼M112

La domanda di ripetizione deve essere presentata al più tardi entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui l'importo è stato versato. Tale termine non è opponibile all'autorità che ha il potere di nomina quando questa è in grado di stabilire che l'interessato ha indotto deliberatamente in errore l'amministrazione al fine di ottenere il versamento dell'importo considerato.

▼M62



CAPITOLO 5

Surrogazione ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄

Articolo 85 bis

1.  Quando la causa del decesso, d'un infortunio o di una malattia di cui è vittima una persona cui si applica il presente statuto è imputabile a un terzo, ►M128   ►C12  l'Unione ◄  ◄ , nei limiti degli obblighi statutari che le incombono in seguito all'evento dannoso, si surroga di pieno diritto alla vittima o ai suoi aventi diritto nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile.

2.  Rientrano in particolare nell'ambito coperto dalla surrogazione di cui al paragrafo 1:

 la retribuzione che continua ad essere versata al funzionario, in conformità dell'articolo 59, nel periodo durante il quale è temporaneamente inabile al lavoro;

 i versamenti effettuati in conformità dell'articolo 70 in seguito al decesso di un funzionario o ex funzionario titolare di una pensione;

 le prestazioni erogate ai sensi degli articoli 72 e 73 e delle regolamentazioni adottate per la loro applicazione, concernenti la copertura dei rischi di malattia e d'infortunio;

 l'onere delle spese per il trasporto della salma, di cui all'articolo 75;

 il versamento di assegni familiari supplementari effettuato, in conformità dell'articolo 67, paragrafo 3, e dell'articolo 2, paragrafi 3 e 5, dell'allegato VII, a causa della malattia grave, dell'infermità o della menomazione da cui è colpito un figlio a carico;

 il versamento di ►M112  indennità di invalidità ◄ effettuato in seguito ad un infortunio o ad una malattia che ponga il funzionario nell'impossibilità definitiva di esercitare le proprie funzioni;

 il versamento di pensioni di riversibilità effettuato in seguito al decesso del funzionario o dell'ex funzionario oppure al decesso del coniuge né funzionario né agente temporaneo di un funzionario o di un ex funzionario titolare di una pensione;

 il versamento di pensioni di orfano effettuato, senza limitazione di età, a beneficio di un figlio di un funzionario o di un ex funzionario quando tale figlio è colpito da una malattia grave, da un'infermità o da una menomazione che gli impedisca di provvedere al proprio sostentamento dopo il decesso del genitore.

3.  Tuttavia, la surrogazione ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ non si estende ai diritti ad indennizzo relativi a elementi di carattere puramente personale, quali in particolare i danni morali, il pretium doloris, nonché la parte dei danni concernenti il loro estetico o le relazioni sociali che supera l'importo dell'indennità eventualmente concessa per tali ragioni in applicazione dell'articolo 73.

4.  Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non possono ostacolare l'esercizio di un'azione diretta da parte ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ .

▼B



TITOLO VI

REGIME DISCIPLINARE

Articolo 86

1.  Qualsiasi mancanza agli obblighi cui il funzionario o l'ex funzionario è soggetto ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.

▼M112

2.  Quando elementi di prova che lascino presumere l'esistenza di una mancanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza dell'autorità che ha il potere di nomina o dell'OLAF, questi ultimi possono avviare un'indagine amministrativa al fine di verificare l'esistenza di tale mancanza.

3.  Le norme, le procedure e le misure disciplinari nonché le norme e le procedure relative alle indagini amministrative sono definite all'allegato IX.

▼M112 —————

▼B



TITOLO VII

MEZZI DI RICORSO

Articolo 90

▼M23

1.  Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina una domanda che l'inviti a prendere a suo riguardo una decisione. L'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2.

2.  Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l'autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

 dal giorno della pubblicazione dell'atto, se si tratta di una misura di carattere generale;

 dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l'interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura da arrecare pregiudizio ad una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e, comunque, al più tardi il giorno della pubblicazione;

 a decorrere dalla data di scadenza del termine di risposta, se il reclamo riguarda una decisione implicita di rigetto di una domanda presentata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

L'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell'articolo 91.

▼M112 —————

▼M112

Articolo 90 bis

Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare al direttore dell'OLAF una domanda ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, che l'inviti a prendere una decisione nei suoi confronti relativa a un'indagine dell'OLAF. La persona può altresì presentare al direttore dell'OLAF un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, avverso un atto che le arrechi pregiudizio in connessione con un'indagine dell'OLAF.

Articolo 90 ter

Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare al Garante europeo della protezione dei dati una domanda o un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafi 1 e 2, nel quadro delle sue competenze.

Articolo 90 quater

Le domande e i reclami relativi ai settori per i quali è stato applicato l'articolo 2, paragrafo 2, sono presentati all'autorità che ha il potere di nomina delegataria.

▼B

Articolo 91

▼M23

1.  La Corte di giustizia ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ è competente a dirimere ogni controversia tra ►M128   ►C12  l'Unione ◄  ◄ e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito.

2.  Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:

 l'autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto,

 tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

3.  Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

 dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;

 dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato in applicazione dell'articolo 90, paragrafo 2; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia, quest'ultimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno della notifica della decisione esplicita di rigetto.

4.  In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, l'interessato, dopo aver presentato all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia, purché ad esso sia allegata una richiesta volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto contestato o delle misure provvisorie. In tal caso, la procedura relativa al principale davanti alla Corte di giustizia è sospesa fino al momento in cui viene presa una decisione esplicita o implicita di rigetto.

5.  I ricorsi di cui al presente articolo vengono istruiti e risolti secondo le norme previste dal regolamento di procedura stabilito dalla Corte di giustizia ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ .

▼M112

Articolo 91 bis

I ricorsi nei settori per i quali è stato applicato l'articolo 2, paragrafo 2, vengono diretti contro l'istituzione da cui dipende l'autorità che ha il potere di nomina delegataria.

▼M131 —————

▼M128



TITOLO VIII bis

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AL SEAE

Articolo 95

1.  I poteri conferiti dal presente statuto all’autorità che ha il potere di nomina vengono esercitati dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (qui di seguito denominato alto rappresentante) nei confronti di tutto il personale del SEAE. L’alto rappresentante ha la facoltà di stabilire chi all’interno del SEAE esercita tali poteri vengano demandati. Si applica l’articolo 2, paragrafo 2.

2.  Con riferimento ai capi delegazione, i poteri relativi alle nomine vengono esercitati, ricorrendo ad una procedura esaustiva di selezione, basata sul merito e tenuto conto dell’equilibrio di genere e geografico, sulla scorta di un elenco di candidati approvato dalla Commissione conformemente ai poteri conferitele dai trattati. Altrettanto vale, mutatis mutandis, per i trasferimenti nell’interesse del servizio a un posto di capo delegazione, effettuati in casi eccezionali e per un determinato periodo temporaneo.

3.  Sui capi delegazione, qualora svolgano, nel quadro dei loro normali compiti, mansioni per conto della Commissione, l’autorità che ha il potere di nomina avvia indagini amministrative e procedure disciplinari, ai sensi degli articoli 22 e 86, nonché dell’allegato IX, ove la Commissione ne faccia richiesta.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 43, la Commissione viene consultata.

Articolo 96

In deroga all’articolo 11, un funzionario della Commissione che lavora presso una delegazione dell’Unione è tenuto a chiedere e ricevere istruzioni dal capo delegazione, in conformità del ruolo previsto per quest’ultimo dall’articolo 5 della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna ( 7 ).

Un funzionario del SEAE chiamato a svolgere compiti per conto della Commissione nel quadro delle proprie funzioni riceve da quest’ultima istruzioni sull’espletamento di tali compiti, in conformità dell’articolo 221, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Le misure di dettaglio per l’attuazione del presente articolo sono concordate tra la Commissione e il SEAE.

Articolo 97

Fino al 30 giugno 2014, per quanto riguarda i funzionari trasferiti al SEAE a norma della decisione 2010/427/UE, in deroga agli articoli 4 e 29 del presente statuto e alle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, le autorità che hanno il potere di nomina nelle istituzioni interessate possono, in casi eccezionali, agendo di comune accordo e nell’esclusivo interesse del servizio, sentito il funzionario del Consiglio o della Commissione, trasferire il funzionario SEAE da tale servizio ad un posto vacante dello stesso grado presso il segretariato generale del Consiglio o presso la Commissione senza notificare al personale il posto vacante.

Articolo 98

1.  Ai fini dell’articolo 29, paragrafo 1,lettera a), nell’assegnare un posto vacante presso il SEAE l’autorità che ha il potere di nomina esamina le candidature dei funzionari del segretariato generale del Consiglio, della Commissione e del SEAE, degli agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti e del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri, senza privilegiare alcuna di dette categorie. Fino al 30 giugno 2013, in deroga all’articolo 29, per il personale proveniente dall’esterno dell’istituzione, il SEAE assumerà esclusivamente funzionari provenienti dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione nonché personale proveniente dai servizi diplomatici degli Stati membri.

Tuttavia, in casi eccezionali e dopo aver esaurito le possibilità di procedere alle assunzioni conformemente alle presenti disposizioni, l’autorità che ha il potere di nomina può decidere di assumere, a partire da categorie diverse da quelle elencate nella prima frase del primo paragrafo, personale di livello AD destinato a funzioni di assistenza tecnica, necessario per il buon funzionamento del SEAE, ad esempio specialisti nel campo della gestione delle crisi, della sicurezza e dell’informatica.

A decorrere dal 1o luglio 2013, l’autorità che ha il potere di nomina esamina anche le candidature di funzionari di istituzioni diverse da quelle elencate al primo comma, senza privilegiare alcuna di tali categorie.

2.  Ai fini dell’articolo 29, paragrafo 1, e fatto salvo l’articolo 97, nell’assegnare un posto vacante, l’autorità che ha il potere di nomina di istituzioni diverse dal SEAE esamina le candidature interne e quelle dei funzionari del SEAE che prima di passare al servizio erano funzionari dell’istituzione in questione, senza privilegiare alcuna di tali categorie.

Articolo 99

1.  Finché l’alto rappresentante non decida di istituire una commissione di disciplina interna al SEAE, funge da commissione di disciplina per il servizio quella istituita presso la Commissione. L’alto rappresentante adotta tale decisione non oltre il 31 dicembre 2011.

Nelle more della costituzione della commissione di disciplina interna al SEAE, i due membri supplenti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dell’allegato IX vengono scelti tra i funzionari del SEAE. L’autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale di cui all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 6, paragrafo 4, dell’allegato IX sono quelli del SEAE.

2.  Il comitato del personale della Commissione rappresenta altresì i funzionari e altri agenti del SEAE finché presso il SEAE non sia istituito un comitato del personale in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, il che dovrebbe avvenire non oltre il 31 dicembre 2011, in deroga alla disposizione contenuta in tale trattino.



▼M128

TITOLO VIII ter

▼M67

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E DEROGATORIE APPLICABILI AI FUNZIONARI CON SEDE DI SERVIZIO IN UN PAESE TERZO

Articolo 101 bis

Fatte salve le altre disposizioni dello statuto, l'allegato X stabilisce le disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio nei paesi terzi.

▼B



TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



CAPITOLO 1

Disposizioni transitorie

▼M112 —————

▼M23 —————

▼M62 —————

▼M112 —————

▼M112

Articolo 107 bis

Le disposizioni transitorie figurano all'allegato XIII.

▼M23 —————

▼B



CAPITOLO 2

Disposizioni finali

▼M131

Articolo 110

1.  Le disposizioni generali di applicazione del presente statuto sono adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, previa consultazione del comitato del personale e previo parere del comitato dello statuto.

2.  Le norme di applicazione del presente statuto adottate dalla Commissione, comprese le disposizioni generali di applicazione di cui al paragrafo 1, si applicano per analogia alle agenzie. A tal fine, la Commissione informa le agenzie di dette modalità di esecuzione immediatamente dopo la loro adozione.

Tali norme di applicazione entrano in vigore presso le agenzie nove mesi dopo la loro entrata in vigore presso la Commissione o nove mesi dopo la data in cui la Commissione ha informato le agenzie dell'adozione della norma di applicazione in questione, se quest'ultima data è posteriore. Nondimeno, un'agenzia può decidere che tali norme di applicazione entrino in vigore a una data anteriore.

In deroga a quanto sopra, un'agenzia, prima della scadenza del termine di nove mesi di cui al secondo comma del presente paragrafo e previa consultazione del proprio comitato del personale, può sottoporre all'approvazione della Commissione norme di applicazione diverse da quelle adottate dalla Commissione. Alle stesse condizioni, un'agenzia può chiedere alla Commissione l'autorizzazione a non applicare talune delle suddette norme di applicazione. In quest'ultimo caso, la Commissione, invece di accogliere o respingere la richiesta, può chiedere all'agenzia di sottoporre alla sua approvazione norme di applicazione diverse da quelle adottate dalla Commissione.

Il termine di nove mesi di cui al secondo comma del presente paragrafo è sospeso dalla data in cui l'agenzia chiede l'autorizzazione della Commissione alla data in cui la Commissione rende nota la sua posizione.

Un'agenzia può inoltre, previo parere del proprio comitato del personale, sottoporre all'approvazione della Commissione norme di applicazione in materie diverse da quelle oggetto delle modalità di esecuzione adottate dalla Commissione.

Ai fini dell'adozione delle norme di applicazione, le agenzie sono rappresentate dal consiglio di amministrazione o dall'organo equivalente stabilito nell'atto dell'Unione che le istituisce.

3.  Ai fini dell'adozione di norme di comune accordo tra le istituzioni, le agenzie non sono assimilate alle istituzioni. Tuttavia, la Commissione consulta le agenzie prima di procedere a tale adozione.

4.  Le norme di applicazione del presente statuto, comprese le disposizioni generali di applicazione di cui al paragrafo 1, nonché le norme adottate di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni, sono portate a conoscenza del personale.

5.  L'applicazione delle disposizioni dello statuto è oggetto di consultazioni regolari tra le amministrazioni delle istituzioni e delle agenzie. In occasione di tali consultazioni, le agenzie sono rappresentate congiuntamente, conformemente alle norme fissate di comune accordo tra di esse.

6.  La Corte di giustizia dell'Unione europea gestisce un registro delle modalità di esecuzione, e successive modifiche, del presente statuto adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, e delle regolamentazioni, e successive modifiche, adottate dalle agenzie nella misura in cui derogano a quelle adottate dalla Commissione, secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Le istituzioni e le agenzie hanno accesso diretto a tale registro e hanno pieno diritto di modificare le proprie norme. Gli Stati membri hanno accesso diretto al registro. Inoltre, ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle norme di applicazione del presente statuto adottate da ciascuna istituzione.

▼M131

Articolo 111

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 112 taluni aspetti delle condizioni di lavoro e taluni aspetti dell'applicazione delle disposizioni in materia di retribuzioni e di sistema di sicurezza sociale.

Articolo 112

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 56 bis, 56 ter, 56 quater dello statuto, all'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII e all'articolo 9 dell'allegato XI nonché agli articoli 28 bis, paragrafo 11, e 96, paragrafo 11, del regime applicabile agli altri agenti è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2014.

3.  La delega di potere di cui agli articoli 56 bis, 56 ter, 56 quater dello statuto, all'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII e all'articolo 9 dell'allegato XI nonché agli articoli 28 bis, paragrafo 11, e 96, paragrafo 11, del regime applicabile agli altri agenti può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 56 bis, 56 ter e 56 quater dello statuto, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII o dell'articolo 9 dell'allegato XI, o degli articoli 28 bis, paragrafo 11, e 96, paragrafo 11, del regime applicabile agli altri agenti entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 113

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2020, una relazione che valuta il funzionamento del presente statuto.

▼M112




ALLEGATO I

▼M131

A.    Impieghi tipo in ciascun gruppo di funzioni di cui all'articolo paragrafo 4



1.  Gruppo di funzioni AD

Direttore generale

AD 15 - AD 16

Direttore

AD 14 - AD 15

Consigliere o equivalente

AD 13- AD 14

Capo unità o equivalente

AD 9 - AD 14

Amministratore

AD 5 - AD 12



2.  Gruppo di funzioni AST

Assistente superioreche svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un livello elevato di autonomia e che comportano notevoli responsabilità in termini di gestione del personale, esecuzione del bilancio o coordinamento politico

AST 10 – AST 11

Assistenteche svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un certo livello di autonomia, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione di disposizioni e regolamentazioni o istruzioni generali, o che eserciti la funzione di assistente personale di un membro dell'istituzione, del Capo di gabinetto di un membro o di un (vice) direttore generale, o di un dirigente di livello superiore equivalente

AST 1 – AST 9



3.  Gruppo di funzioni AST/SC

Segretario/commessoche svolge mansioni d'ufficio e di segreteria, gestione di un ufficio e altre mansioni equivalenti che richiedono un certo livello di autonomia (1)

SC 1 – SC 6

(1)   Il numero massimo di posti di usciere parlamentare al Parlamento europeo è di 85.

B.    Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie

1. Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie nei gruppi di funzioni AST e AD:



Grado

Assistenti

Amministratori

13

15 %

12

15 %

11

25 %

10

20 %

25 %

9

8 %

25 %

8

25 %

33 %

7

25 %

36 %

6

25 %

36 %

5

25 %

36 %

4

33 %

3

33 %

2

33 %

1

33 %

2. Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie nel gruppo di funzioni AST/SC:



Grado

Segretari/Commessi

SC 6

SC 5

12 %

SC 4

15 %

SC 3

17 %

SC 2

20 %

SC 1

25 %

▼B




ALLEGATO II

Composizione e modalità di funzionamento degli organi previsti dall'articolo 9 dello statuto

INDICE DELLE MATERIE

Sezione 1:

Comitato del personale

art. 1

Sezione 2:

Commissione paritetica

artt. 2 — 3 bis

Sezione 3:

Commissione d'invalidità

artt. 7 — 9

Sezione 4:

Comitato dei rapporti

artt. 10 e 11

Sezione 5:

Commissione consultiva paritetica per l'insufficienza professionale

art. 12

Sezione 1

COMITATO DEL PERSONALE

Articolo 1

▼M91

Il comitato del personale è composto di membri titolari ed eventualmente di membri supplenti eletti per tre anni. Tuttavia, l' ►M131  autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione ◄ può decidere di fissare una durata più breve del mandato, che non può comunque essere inferiore a un anno. Tutti i funzionari dell'istituzione sono elettori ed eleggibili.

▼M23

Le condizioni di elezione al Comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero di elezione alla sezione locale quando il Comitato è diviso in sezioni locali, sono stabilite dall'assemblea generale dei funzionari dell'istituzione assegnati alla relativa sede di servizio. ►M131  L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione ha tuttavia la facoltà di decidere che le condizioni di elezione siano determinate in funzione della preferenza espressa dal personale dell'istituzione nell'ambito di un referendum. ◄ Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto.

Se il Comitato del personale è diviso in sezioni locali, le condizioni di designazione, per ciascuna sede di servizio, dei membri del Comitato centrale sono stabilite dall'assemblea generale dei funzionari dell'istituzione assegnati alla relativa sede di servizio. Possono essere designati come membri del Comitato centrale soltanto componenti della sezione locale di cui trattasi.

La composizione del Comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero, della sezione locale se il Comitato del personale è diviso in sezioni locali, deve assicurare la rappresentanza ►M112  dei ►M131  tre gruppi di funzioni ◄  ◄ previsti dall'articolo 5 dello statuto, nonché degli agenti di cui all'articolo 7, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ . Il comitato centrale di un Comitato del personale diviso in sezioni locali è validamente costituito non appena è stata designata la maggioranza dei suoi membri.

La validità delle elezioni al Comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero delle elezioni alla sezione locale se il Comitato del personale è diviso in sezioni locali, è subordinata alla partecipazione dei due terzi degli elettori. Tuttavia, se il numero legale non è stato raggiunto, le elezioni sono valide se alla seconda votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori.

Le funzioni assunte dai membri del Comitato del personale, nonché dai funzionari che, per delega del Comitato, facciano parte di organi statutari o creati dall'istituzione, sono considerate come parte dei compiti che essi devono assolvere presso la loro istituzione. Gli interessati non possono subire alcun pregiudizio in conseguenza dell'esercizio delle predette funzioni.

▼B



Sezione 2

COMMISSIONE PARITETICA

▼M85

Articolo 2

La o le commissioni paritetiche di un'istituzione sono composte di:

 un presidente nominato ogni anno dall'autorità che ha il potere di nomina,

 membri titolari e membri supplenti designati alla medesima data in numero uguale dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale.

La commissione paritetica comune a due o più istituzioni è composta di:

 un presidente nominato dall'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 2, ►M131  ————— ◄ dello statuto,

 membri titolari e membri supplenti designati in numero uguale dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni rappresentate nella commissione paritetica comune e dai comitati del personale.

Le modalità relative alla costituzione sono stabilite, di concerto, dalle istituzioni rappresentate nella commissione paritetica comune, previa consultazione dei rispettivi comitati del personale.

Il membro supplente vota unicamente in assenza del membro titolare.

▼B

Articolo 3

La commissione paritetica si riunisce su convocazione dell'autorità che ha il potere di nomina o su richiesta del comitato del personale.

La commissione si riunisce validamente soltanto quando siano presenti tutti i membri titolari o, in loro assenza, i membri supplenti.

Il presidente della commissione non prende parte alle decisioni, salvo nei casi riguardanti questioni di procedura.

▼M23 —————

▼B

►M23  Il parere della Commissione ◄ è comunicato per iscritto all'autorità che ha il potere di nomina e al comitato del personale nei cinque giorni successivi alla deliberazione.

Ogni membro della commissione può esigere che vi sia menzionata la sua opinione.

▼M85

Articolo 3 bis

La commissione paritetica comune si riunisce su convocazione dell'autorità che ha il potere di nomina di cui all' ►M112  articolo 2, paragrafo 2 ◄ dello statuto oppure su richiesta di un'autorità che ha il potere di nomina o di un comitato del personale di una delle istituzioni rappresentate in questa commissione.

La commissione paritetica comune si riunisce validamente soltanto se tutti i membri titolari, o i loro supplenti, sono presenti.

Il presidente della commissione paritetica comune non prende parte alle decisioni, salvo nei casi riguardanti questioni di procedura.

Il parere della commissione paritetica comune è comunicato per iscritto all'autorità che ha il potere di nomina ai sensi dell' ►M112  articolo 2, paragrafo 2 ◄ dello statuto, alle altre autorità che hanno il potere di nomina e ai relativi comitati del personale nei cinque giorni successivi alla deliberazione.

Ogni membro della commissione paritetica comune può esigere che vi sia menzionata la sua opinione.



▼M112

Sezione 3

▼B

COMMISSIONE D'INVALIDITA'

Articolo 7

▼M23

La commissione d'invalidità è composta di tre medici designati:

 il primo dall'istituzione da cui dipende il funzionario interessato;

 il secondo dall'interessato;

 il terzo d'intesa tra i due medici suddetti.

In caso di carenza del funzionario interessato, un medico è assegnato d'ufficio dal Presidente della Corte di giustizia ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ .

▼M39

Se, entro due mesi dalla designazione del secondo medico, non vi è accordo sulla designazione del terzo medico, questi viene assegnato d'ufficio dal presidente della Corte di giustizia ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ , su iniziativa di una delle due parti.

▼B

Articolo 8

Le spese per i lavori della commissione d'invalidità sono a carico dell'istituzione cui appartiene l'interessato.

Qualora il medico designato dall'interessato risieda fuori della sede di servizio di quest'ultimo, il supplemento d'onorari conseguente a tale designazione, ad eccezione delle spese di viaggio in prima classe che sono rimborsate dall'istituzione, è a carico dell'interessato.

Articolo 9

Il funzionario può sottoporre alla commissione di invalidità qualsiasi referto o certificato del suo medico curante o dei medici che ha ritenuto opportuno consultare.

Le conclusioni della commissione sono trasmesse all'autorità che ha il potere di nomina e all'interessato.

I lavori della commissione sono segreti.



▼M112

Sezione 4

▼B

COMITATO DEI RAPPORTI

▼M112

Articolo 10

I membri del comitato dei rapporti sono nominati ogni anno in numero uguale dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale tra i funzionari del gruppo di funzioni AD dell'istituzione. Il comitato elegge il proprio presidente. I membri della commissione paritetica non possono far parte del comitato dei rapporti.

Quando il comitato è chiamato a formulare una raccomandazione riguardante un funzionario il cui superiore gerarchico diretto sia membro del comitato, quest'ultimo non partecipa alla deliberazione.

▼B

Articolo 11

I lavori del comitato dei rapporti sono segreti.

▼M112



Sezione 5

COMMISSIONE CONSULTIVA PARITETICA PER L'INSUFFICIENZA PROFESSIONALE

Articolo 12

La commissione consultiva paritetica per l'insufficienza professionale è composta di un presidente e di almeno due membri, che devono essere funzionari almeno di grado AD 14. Il presidente e i membri sono designati per un periodo di tre anni. La metà dei membri è designata dal comitato del personale e l'altra metà è designata dall'autorità che ha il potere di nomina. Il presidente è nominato dall'autorità che ha il potere di nomina sulla base di un elenco di candidati stabilito di concerto con il comitato del personale.

Quando il caso riguarda un funzionario di grado AD 14 o inferiore, la commissione consultiva paritetica è completata da due membri supplementari designati allo stesso modo dei membri permanenti, appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado del funzionario in causa.

Quando la commissione consultiva paritetica è chiamata ad esaminare il caso di un funzionario di inquadramento superiore ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2 dello statuto, viene creata una speciale commissione consultiva paritetica ad hoc composta da due membri nominati dal comitato del personale e due membri nominati dall'autorità che ha il potere di nomina, il cui grado è almeno uguale a quello del funzionario in causa.

L'autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale convengono su una procedura ad hoc per designare i due membri supplementari di cui al secondo comma chiamati ad esaminare i casi relativi a funzionari con sede di servizio in un paese esterno all'Unione o nei casi relativi agli agenti contrattuali.

▼B




ALLEGATO III

Procedura di concorso

Articolo 1

1.   ►M23  Il bando di concorso è stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della commissione paritetica. ◄

Il bando deve specificare:

▼M23

a) il tipo di concorso (concorso interno nell'ambito dell'istituzione, concorso interno nell'ambito delle istituzioni, concorso generale ►M85  , eventualmente comune a due o più istituzioni ◄ );

▼B

b) le modalità (concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami);

c) la natura delle funzioni e delle attribuzioni relative ai posti da coprire ►M112  e il gruppo di funzioni ed il grado proposti ◄ ;

d)  ►M112  conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, dello statuto, ◄ i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire;

e) nel caso di concorso per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione;

f) eventualmente, le conoscenze linguistiche richieste per la particolare natura dei posti da coprire;

▼M23

g) eventualmente, i limiti di età, nonché l'elevazione di tali limiti per gli agenti in servizio da almeno un anno;

▼B

h) il termine entro il quale davono pervenire le candidature;

i) eventualmente, le deroghe accordate a norma dell'articolo 28, lettera a) dello statuto.

▼M85

Nei concorsi generali comuni a due o più istituzioni, il bando di concorso è stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina di cui ►M112  all'articolo 2, paragrafo 2, ◄ dello statuto, previa consultazione della commissione paritetica comune.

▼B

2.  Per i concorsi generali, si deve pubblicare un bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ almeno un mese prima del termine entro il quale devono pervenire le candidature e, eventualmente, almeno due mesi prima della data fissata per gli esami.

3.  Tutti i concorsi devono essere resi noti nell'ambito delle istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ negli stessi limiti di tempo.

Articolo 2

I candidati devono riempire un formulario stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina.

Ai candidati può essere richiesto qualsiasi documento o informazione complementare.

Articolo 3

▼M112

La commissione giudicatrice è composta di un presidente designato dall'autorità che ha il potere di nomina e di membri designati in numero uguale dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale.

▼M85

Nei concorsi generali comuni a due o più istituzioni, la commissione giudicatrice è composta di un presidente designato dall'autorità che ha il potere di nomina di cui ►M112  all'articolo 2, paragrafo 2, ◄ dello statuto e dei membri designati dall'autorità che ha il potere di nomina di cui ►M112  all'articolo 2, paragrafo 2, ◄ dello statuto, su proposta delle istituzioni, nonché di membri designati di comune accordo su base paritetica dai comitati del personale delle istituzioni.

▼B

Per determinati esami, la commissione giudicatrice può richiedere la partecipazione di uno o più membri aggregati con voto consultivo.

I membri della commissione giudicatrice scelti tra i funzionari devono essere di ►M112  un gruppo di funzioni e di un ◄ grado almeno pari a quello del posto da coprire.

▼M112

Una commissione giudicatrice composta da più di quattro membri deve comprendere almeno due membri di ciascun sesso.

▼B

Articolo 4

L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce l'elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni previste dalle lettere a), b), e c) dell'articolo 28 dello statuto e lo trasmette al presidente della commissione giudicatrice unitamente ai fascicoli delle candidature.

Articolo 5

Dopo aver preso conoscenza dei fascicoli, la Commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso.

Nei concorsi per esami tutti i candidati iscritti nell'elenco sono ammessi alle prove d'esame.

Nei concorsi per titoli, la commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i criteri in base ai quali valuta i titoli dei candidati, procede all'esame dei titoli dei candidati che figurano nell'elenco di cui al primo comma.

Nei concorsi per titoli ed esami, la commissione giudicatrice stabilisce quali fra i candidati che figurano in detto elenco sono ammessi alle prove d'esame.

Al termine dei suoi lavori, la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco degli idonei, previsto dall'articolo 30 dello statuto; questo elenco deve possibilmente comprendere un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire.

La commissione giudicatrice trasmette all'autorità cha ha il potere di nomina l'elenco degli idonei, accompagnato da una sua relazione motivata con le eventuali osservazioni dei vari membri.

Articolo 6

I lavori della commissione giudicatrice sono segreti.

▼M112

Articolo 7

1.  Previa consultazione del comitato dello statuto, le istituzioni affidano ►M128   ►C12  all'Ufficio europeo di selezione del personale ◄  ◄ (in appresso denominato «Ufficio») l'incarico di adottare le misure necessarie ai fini dell'applicazione di normi uniformi nell'ambito delle procedure di selezione dei funzionari e delle procedure di valutazione e di esame di cui agli articoli 45 e 45 bis dello statuto.

2.  L'Ufficio ha il compito di:

a) organizzare concorsi generali su richiesta delle singole istituzioni;

b) fornire, su richiesta delle singole istituzioni, assistenza tecnica per i concorsi interni da esse organizzati;

c) determinare il contenuto di tutte le prove organizzate dalle istituzioni al fine di garantire che i requisiti di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera c) dello statuto, siano soddisfatti in modo armonizzato e costante.

d) assumere la responsabilità generale per la definizione e l'organizzazione della valutazione delle capacità linguistiche affinché le esigenze dell'articolo 45, paragrafo 2 dello statuto si attuino in modo armonizzato e coerente.

3.  Su richiesta delle singole istituzioni, l'Ufficio può svolgere altri compiti connessi alla selezione dei funzionari.

4.  L'Ufficio fornisce, su richiesta delle singole istituzioni, assistenza nella selezione degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali, in particolare mediante la definizione dei contenuti delle prove e l'organizzazione delle selezioni nel quadro degli articoli 12 e 82 del regime applicabile agli altri agenti.

▼B




ALLEGATO IV

Modalità per la concessione dell'indennità prevista dagli articoli 41 e 50 dello statuto

Articolo unico

1.  Il funzionario cui si applicano gli articoli 41 e 50 dello statuto ha diritto:

a) per tre mesi ad un'indennità mensile pari al suo stipendio base;

b) per un periodo determinato, in funzione dell'età e della durata dei servizi, in base alla tabella di cui al paragrafo 3 ad un' indennità mensile pari:

 all'85 % del suo stipendio base dal 4o al 6o mese,

 al 70 % del suo stipendio base durante i cinque anni seguenti,

 al 60 % del suo stipendio base oltre tale periodo.

Il beneficio dell'indennità cessa dal giorno in cui il funzionario raggiunge l' ►M131  età di 66 anni. ◄

▼M131 —————

▼M23

Ai sensi del presente articolo lo stipendio base è quello indicato nella tabella di cui all'articolo 66 dello statuto, vigente il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata.

▼B

2.  Le disposizioni del presente allegato saranno rivedute trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore dello Statuto.

3.  Per determinare in funzione dell'età del funzionario il periodo durante il quale egli beneficia dell'indennità prevista dagli articoli 41 e 50, si applica alla durata dei suoi servizi, il coefficiente fissato nella seguente tabella; tale periodo viene se necessario arrotondato al mese inferiore.



Età

%

20

18

21

19,5

22

21

23

22,5

24

24

25

25,5

26

27

27

28,5

28

30

29

31,5

30

33

31

34,5

32

36

33

37,5

34

39

35

40,5

36

42

37

43,5

38

45

39

46,5

40

48

41

49,5

42

51

43

52,5

44

54

45

55,5

46

57

47

58,5

48

60

49

61,5

50

63

51

64,5

52

66

53

67,5

54

69

55

70,5

56

72

57

73,5

58

75

►M131  da 59 a 65 ◄

►M23  76,5  ◄

▼M112

4.  Durante il periodo in cui ha diritto all'indennità e durante i primi sei mesi successivi a detto periodo, il funzionario di cui agli articoli 41 e 50 dello statuto ha diritto, per sé stesso e le persone assicurate per il suo tramite, alle prestazioni garantite dal regime di assicurazione contro le malattie previsto all'articolo 72 dello statuto, purché versi il suo contributo, calcolato, a seconda dei casi, sullo stipendio base o sulla parte di esso di cui al paragrafo 1 del presente articolo e non eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale.

▼M39

Al termine del periodo di cui al primo comma e alle condizioni ivi previste, l'interessato, su sua richiesta, può continuare a beneficiare delle prestazioni garantite dal suddetto regime di assicurazione contro le malattie, purché versi la totalità del contributo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 72 dello statuto.

Al termine del periodo durante il quale l'interessato ha diritto all'indennità, il contributo è calcolato sulla base dell'ultima indennità mensile percepita.

Quando il funzionario viene a beneficiare della pensione a carico el regime di pensione dello statuto, egli è assimilato, nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 72, al funzionario rimasto in servizio fino all' ►M131  età di 66 anni. ◄

▼M112




ALLEGATO IV bis

Lavoro a orario ridotto

Articolo 1

La domanda di autorizzazione per lavorare a orario ridotto è presentata dal funzionario al proprio superiore gerarchico diretto almeno due mesi prima della data di inizio desiderata, salvo in casi di urgenza debitamente giustificati.

L'autorizzazione può essere concessa per un minimo di un mese e un massimo di tre anni, fatti salvi i casi contemplati all'articolo 15 ed all' ►M131  articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera g). ◄

L'autorizzazione può essere tuttavia rinnovata alle medesime condizioni. Il rinnovo è subordinato ad una domanda del funzionario interessato, presentata almeno due mesi prima della scadenza del periodo per il quale l'autorizzazione è stata concessa. La durata del lavoro a orario ridotto non può essere inferiore alla metà del tempo di lavoro normale.

Salvo in casi debitamente giustificati, ogni periodo di attività a orario ridotto ha inizio il primo giorno di un mese.

Articolo 2

A richiesta del funzionario interessato, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa. La data di revoca non può essere posteriore di oltre due mesi alla data proposta dal funzionario, o di oltre quattro mesi se il lavoro a orario ridotto è stato autorizzato per un periodo superiore ad un anno.

In casi eccezionali e nell'interesse del servizio, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa, con preavviso di due mesi.

Articolo 3

Durante il periodo per il quale è autorizzato a lavorare a orario ridotto, il funzionario ha diritto ad una percentuale della sua retribuzione corrispondente alla percentuale del tempo di lavoro prestato rispetto al tempo normale. Tuttavia, tale percentuale non viene applicata all'assegno per figli a carico, all'importo di base dell'assegno di famiglia e all'assegno scolastico.

I contributi al regime di assicurazione contro le malattie sono calcolati sullo stipendio base di un funzionario che lavora a tempo pieno. I contributi al regime delle pensioni sono calcolati sullo stipendio base di un funzionario che lavora a orario ridotto. Il funzionario può inoltre chiedere che i contributi al regime delle pensioni siano calcolati sullo stipendio base di un funzionario che lavora a tempo pieno, secondo quanto disposto all'articolo 83 dello statuto. Ai fini degli articoli 2, 3 e 5 dell'allegato VIII, i diritti a pensione acquisiti sono calcolati in proporzione alla percentuale di contributi versati.

Durante il periodo di lavoro a orario ridotto, il funzionario non è autorizzato ad effettuare ore supplementari, né ad esercitare alcuna attività retribuita diversa da un'attività ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto.

Articolo 4

In deroga alla prima frase del primo comma dell'articolo 3, ►M131  il funzionario autorizzato, ai sensi dell'articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera g), dello statuto, a lavorare a tempo parziale ◄ beneficia di uno stipendio base ridotto pari all'importo più elevato tra quelli risultanti dall'applicazione allo stipendio base integrale delle percentuali seguenti:

a) il 60 %, oppure

b) la percentuale, calcolata all'inizio del periodo di attività a metà tempo, corrispondente agli anni di servizio maturati ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 9 e 9 bis dell'allegato VIII, maggiorata del 10 %.

Il funzionario che beneficia delle disposizioni di cui al presente articolo è tenuto, al termine dell'attività a metà tempo, ad andare in pensione o a rimborsare gli importi superiori al 50 % dello stipendio base percepiti nel corso dell'attività a metà tempo.

Articolo 5

L'autorità che ha il potere di nomina può stabilire le modalità di applicazione delle presenti disposizioni.

▼B




ALLEGATO V

Modalità per la concessione dei congedi

INDICE DELLE MATERIE

Sezione 1:

Congedo ordinario

artt. 1—5

Sezione 2:

Congedi straordinari

art. 6

Sezione 3:

Giorni per il viaggio

art. 7

Sezione 1

CONGEDO ORDINARIO

Articolo 1

In occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio, la frazione di anno dà diritto ad un congedo di due giorni lavorativi per ogni mese intero di servizio, la frazione di mese a un congedo di due giorni lavorativi quando sia superiore a quindici giorni e di un giorno lavorativo quando sia uguale o inferiore a quindici giorni.

Articolo 2

Il congedo ordinario può essere usufruito in una o più volte, a scelta del funzionario, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tuttavia deve essere di almeno due settimane consecutive. Al funzionario che entra in servizio, il congedo ordinario è accordato soltanto dopo tre mesi di presenza; può essere autorizzato prima di tale termine in casi eccezionali debitamente motivati.

Articolo 3

Qualora il funzionario, durante il congedo ordinario, sia colpito da malattia che gli avrebbe impedito di assicurare il servizio se non fosse stato in congedo, il congedo ordinario è prolungato del tempo corrispondente al periodo d'incapacità debitamente comprovata da certificato medico.

Articolo 4

Se il funzionario, per ragioni non imputabili ad esigenze di servizio, non ha usufruito interamente del congedo ordinario entro la fine dell'anno civile in corso, il congedo stesso viene riportato all'anno successivo per un periodo non superiore a dodici giorni.

Il funzionario che non abbia usufruito interamente del congedo ordinario al momento della cessazione dal servizio, ha diritto per ogni giorno di congedo non usufruito alla corresponsione, a titolo di compenso, di una somma pari ad un trentesimo dei suoi emolumenti mensili al momento della cessazione dal servizio.

All'atto della cessazione dal servizio, viene effettuata una ritenuta, calcolata nel modo indicato al comma precedente, al funzionario che abbia beneficiato di un congedo ordinario che ecceda il numero dei giorni cui aveva diritto al momento di lasciare il servizio.

Articolo 5

Se il funzionario, per motivi di servizio, è richiamato durante il congedo ordinario, o se gli viene ritirata l'autorizzazione al congedo, le spese debitamente giustificate sostenute in conseguenza, gli sono rimborsate e gli sono concessi altri giorni per il viaggio.



Sezione 2

CONGEDI STRAORDINARI

▼M131

Articolo 6

Al funzionario può essere concesso, a sua richiesta, oltre al congedo annuale, un congedo straordinario. In particolare, il congedo straordinario è concesso come segue:

 matrimonio del funzionario: quattro giorni,

 trasloco del funzionario: fino a due giorni,

 malattia grave del coniuge: fino a tre giorni,

 decesso del coniuge: quattro giorni,

 malattia grave di un ascendente: fino a due giorni,

 decesso di un ascendente: due giorni,

 matrimonio di un figlio: due giorni,

 nascita di un figlio: dieci giorni, da fruire nel corso delle 14 settimane che seguono la nascita,

 nascita di un figlio con disabilità o gravemente malato: 20 giorni, da fruire nel corso delle 14 settimane che seguono la nascita,

 decesso della moglie durante il congedo di maternità: un numero di giorni corrispondente al congedo di maternità residuo; se la moglie non è funzionaria, la durata del congedo di maternità residuo è determinata applicando per analogia le disposizioni dell'articolo 58 dello statuto,

 malattia grave di un figlio: fino a due giorni,

 malattia molto grave di un figlio certificata da un medico o ricovero ospedaliero di un figlio di età non superiore a 12 anni: fino a cinque giorni,

 decesso di un figlio: quattro giorni,

 adozione di un figlio: 20 settimane, portate a 24 in caso di adozione di un figlio disabile.

 

Ogni figlio adottato dà diritto a un solo periodo di congedo speciale, che può essere condiviso tra i genitori adottivi nel caso entrambi siano funzionari. Il congedo è concesso unicamente se il coniuge del funzionario esercita un'attività retribuita almeno a tempo parziale. Se il coniuge lavora al di fuori delle istituzioni dell'Unione e beneficia di un congedo analogo, un numero di giorni corrispondente sarà detratto dal congedo cui ha diritto il funzionario.

L'autorità che ha il potere di nomina può, in caso di necessità, concedere un congedo speciale supplementare ove la normativa nazionale del paese in cui ha luogo la procedura di adozione, se diverso dal paese in cui lavora il funzionario che adotta, esiga il soggiorno dei due genitori adottivi o di uno di essi.

Un congedo speciale di dieci giorni è concesso se il funzionario non ha diritto al congedo speciale totale di 20 o 24 settimane ai sensi della prima frase del presente trattino; tale congedo speciale supplementare è concesso solo una volta per ogni figlio adottato.

Inoltre, l'istituzione può concedere un congedo straordinario in caso di perfezionamento professionale, nei limiti previsti dal programma di perfezionamento professionale fissato dall'istituzione in applicazione dell'articolo 24 bis dello statuto.

Al funzionario che ha svolto un lavoro eccezionale che esula dai normali doveri di un funzionario può essere altresì concesso in via eccezionale un congedo straordinario. Tale congedo straordinario è concesso al più tardi tre mesi dopo che l'autorità che ha il potere di nomina si è pronunciata sul carattere eccezionale del lavoro svolto dal funzionario.

Ai fini del presente articolo, il partner non sposato del funzionario è equiparato al coniuge purché siano soddisfatte le prime tre condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII.

Nel caso dei congedi straordinari previsti nella presente sezione, gli eventuali giorni di viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità specifiche.

▼B



Sezione 3

GIORNI PER IL VIAGGIO

▼M131

Articolo 7

I funzionari aventi diritto all'indennità di dislocazione o all'indennità di espatrio hanno diritto a due giorni e mezzo di congedo supplementare all'anno per recarsi nel proprio paese d'origine.

Il primo comma si applica ai funzionari la cui sede di servizio si trova sul territorio di uno Stato membro. Se la sede di servizio si trova al di fuori di questo territorio, la durata del congedo nel paese d'origine è fissata con decisione speciale, tenuto conto delle necessità specifiche.

▼B




ALLEGATO VI

Modalità per la compensazione e la retribuzione delle ore di lavoro straordinario

▼M131

Articolo 1

Entro i limiti fissati dall'articolo 56 dello statuto, le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 o dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto a riposo compensativo o a retribuzione, alle seguenti condizioni:

a) ogni ora di lavoro straordinario dà diritto a un riposo compensativo di un'ora e mezza; tuttavia se l'ora di lavoro straordinario è effettuata tra le 22 e le 7 ovvero di domenica o in giorno festivo, essa è compensata mediante la concessione di due ore di riposo compensativo; il riposo compensativo è accordato, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle preferenze dell'interessato;

b) se le esigenze di servizio non consentono la fruizione del riposo compensativo nei due mesi successivi a quello durante il quale sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, l'autorità che ha il potere di nomina autorizza la retribuzione delle ore di lavoro straordinario non compensate nella misura dello 0,56 % dello stipendio base mensile per ogni ora di lavoro straordinario, previa applicazione della lettera a);

c) per ottenere il riposo compensativo o la retribuzione di un'ora di lavoro straordinario, è necessario che la prestazione straordinaria abbia avuto una durata superiore ai 30 minuti.

▼B

Articolo 2

Il tempo necessario per recarsi nel luogo di missione non può essere considerato lavoro straordinario ai sensi del presente allegato. Le ore di lavoro effettuate nel luogo di missione che superino il numero normale possono essere compensate o eventualmente retribuite con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

▼M131

Articolo 3

In deroga alle precedenti disposizioni del presente allegato, le ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni gruppi di funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 e dei gradi da AST 1 a AST 4 che lavorano in condizioni particolari possono essere retribuite mediante un'indennità forfettaria, il cui importo e le cui modalità d'attribuzione sono fissati dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica.

▼B




ALLEGATO VII

Disposizioni relative alla retribuzione e ai rimborsi spese

INDICE DELLE MATERIE

Sezione 1:

Assegni familiari

artt.1 — 3

Sezione 2:

Indennità di dislocazione

art. 4

Sezione 3:

Rimborso spese

A —

Indennità di prima sistemazione

art. 5

B —

Indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio

art. 6

C —

Spese di viaggio

artt. 7 e 8

D —

Spese di trasloco

art. 9

E —

Indennità giornaliera

art. 10

F —

Spese di missione

artt. 11 — 13 bis

G —

Rimborso forfettario di spese

artt. 14 e 15

Sezione 4:

Pagamento delle somme dovute

artt. 16 e 17

Sezione 1

ASSEGNI FAMILIARI

Articolo 1

▼M112

1.  L'assegno di famiglia è pari ad un importo di base di ►M136  171,88 EUR ◄ , maggiorato del 2 % dello stipendio base del funzionario.

▼M25

2.  Ha diritto all'assegno di famiglia:

a) il funzionario coniugato;

b) il funzionario vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3;

▼M112

c) il funzionario registrato come membro stabile di un'unione di fatto, a condizione che:

i) la coppia fornisca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro dell'Unione europea o da un'autorità competente di uno Stato membro, attestante la condizione di membri di un'unione di fatto;

ii) nessuno dei due partner sia sposato né sia impegnato in un'altra unione di fatto;

iii) i partner non siano legati da uno dei seguenti vincoli di parentela: genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zie/zii e nipoti, generi e nuore;

iv) la coppia non abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro; si considera che una coppia ha accesso al matrimonio civile ai fini del presente punto unicamente nel caso in cui i due partner soddisfino l'insieme delle condizioni fissate dalla legislazione di uno Stato membro che autorizza il matrimonio di tale coppia;

▼M25

►M112  d) ◄  per decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, presa sulla base di documenti probanti, il funzionario che, pur non trovandosi nelle condizioni ►M112  di cui alle lettere a), b) e c) ◄ , assuma tuttavia realmente oneri di famiglia.

3.  Qualora il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale ed abbia redditi professionali eccedenti ►M39  lo stipendio base annuo di un funzionario del ►M112   ►M131  grado AST 3 ◄ al secondo scatto ◄ , con applicazione del coefficiente correttore fissato per il paese nel quale il coniuge esercita la sua attività professionale ◄ , al l ordo dell'imposta, il funzionario che ha diritto all'assegno di famiglia non percepisce tale assegno, salvo decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, il diritto all'assegno è in ogni caso mantenuto se i coniugi hanno uno o più figli a carico.

4.  Qualora, in virtù delle precedenti disposizioni, due coniugi che si trovano al servizio ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ abbiano entrambi diritto all'assegno di famiglia, quest'ultimo è corrisposto unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

▼M56

5.  Qualora il funzionario abbia diritto all'assegno di famiglia unicamente a titolo del paragrafo 2, lettera b), e tutti i figli a carico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, vengano affidati, in virtù di disposizioni legali o di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'assegno di famiglia è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome del funzionario. Per i figli maggiorenni a carico, si considera come sussistente questa condizione qualora risiedano abitualmente presso l'altro genitore.

Tuttavia, qualora i figli del funzionario siano affidati alla custodia di più persone, l'assegno di famiglia è ripartito tra queste ultime proporzionalmente al numero di figli di cui esse hanno la custodia.

Se la persona alla quale va versato l'assegno di famiglia al posto del funzionario a norma delle disposizioni precedenti ha diritto a tale assegno in virtù della sua qualità di funzionario o altro agente, le viene corrisposto soltanto l'assegno d'importo più elevato.

▼B

Articolo 2

▼M16

1.  Il funzionario che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari a ►M136  375,59 EUR ◄ al mese per ogni figlio a carico.

2.  È considerato figlio a carico, il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionano.

Ciò vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione.

▼M112

È equiparato al figlio a carico ogni minore nei confronti del quale il funzionario sia tenuto a prestare gli alimenti in virtù di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione degli Stati membri in materia di protezione dei minori.

▼M16

3.  L'assegno è concesso:

a) d'ufficio, per il fìglio che non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni;

b) su richiesta motivata del funzionario interessato, per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale.

▼B

4.  In via eccezionale può essere equiparata al figlio a carico, mediante decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a documenti probanti, qualsiasi altra persona nei cui confronti il funzionario sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi.

5.  L'assegno continua ad essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità.

6.  Il figlio a carico ai sensi del presente articolo dà diritto a un solo assegno per figlio a carico, anche se i genitori appartengono a due diverse Istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ .

▼M56

7.  Qualora il figlio a carico ai sensi dei paragrafi 2 e 3 venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente alla custodia di un'altra persona, l'assegno è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome del funzionario.

▼B

Articolo 3

▼M112

1.  Alle condizioni fissate nelle disposizioni generali di esecuzione, il funzionario riceve un'indennità scolastica destinata a coprire le spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di ►M136  254,83 EUR ◄ al mese per ogni figlio a carico a sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente allegato, che abbia almeno cinque anni di età e che frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria a pagamento o un istituto di insegnamento superiore. La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica tuttavia al rimborso delle spese di trasporto scolastico.

▼M131

Il diritto a tale indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto d'insegnamento primario e termina alla fine del mese nel corso del quale il figlio completa gli studi o alla fine del mese in cui raggiunge l'età di 26 anni se anteriore.

▼M112

L'indennità è versata a concorrenza del doppio del massimale di cui al primo comma per:

▼M39

 il funzionario la cui sede di servizio è distante almeno 50 km:

 

o da una scuola europea,

o da un istituto di insegnamento nella sua lingua, che il figlio frequenti per motivi pedagogici impellenti debitamente giustificati;

▼M29

 il funzionario la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da un istituto di insegnamento superiore del suo Stato e della sua lingua, purché il figlio frequenti effettivamente un istituto di insegnamento superiore distante almeno 50 km dalla sede di servizio ed il funzionario sia beneficialo dell'indennità di dislocazione; quest'ultima condizione non è richiesta se nello Stato del funzionario non esiste un simile istituto ►M112  o, se il figlio frequenta un istituto di insegnamento superiore in un paese diverso dal paese nel quale si trova la sede di servizio del funzionario ◄ .

▼M112

 alle stesse condizioni che per i due trattini precedenti, gli aventi diritto all'indennità che non sono in posizione di attività, tenendo conto del luogo di residenza anziché della sede di servizio.

La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica all'indennità di cui al terzo comma.

▼M56

Qualora il figlio avente diritto all'indennità scolastica venga affidato in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente alla custodia di un'altra persona, l'indennità scolastica è corrisposta a quest'ultima per conto e a nome del funzionario. In questo caso, la distanza di almeno 50 km di cui al terzo comma, è calcolata a partire dal luogo di residenza della persona che esercita la custodia del figlio.

▼M112

2.  Per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente allegato, di età inferiore a cinque anni o che non frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria, l'importo dell'indennità è fissato a ►M136  91,75 EUR ◄ al mese. Si applica la prima frase del paragrafo 1, ultimo comma.

▼B



Sezione 2

INDENNITA' DI DISLOCAZIONE

Articolo 4

▼M9

►M39  1. ◄   Un'indennità di dislocazione pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, ►M25  dell'assegno di famiglia ◄ e dell'assegno per figli a carico ►M25  versati al funzionario ◄ , è concessa:

▼B

a) al funzionario:

 che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio ►M39  ————— ◄ è situata la sede di servizio e,

 che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l'applicazione della presente disposizione non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale.

b) al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale.

▼M16

L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a ►M136  509,43 EUR ◄ al mese.

▼M25 —————

▼M39

2.  Il funzionario che, non avendo e non avendo mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1, ha diritto a un'indennità di espatrio pari a un quarto dell'indennità di dislocazione.

3.  Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, il funzionario che, per matrimonio, abbia acquisito d'ufficio e senza possibilità di rinunciarvi la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, è equiparato al funzionario di cui al paragrafo 1, lettera a), primo trattino.

▼M112 —————

▼B



Sezione 3

RIMBORSO SPESE



A.

Indennità di prima sistemazione

Articolo 5

▼M112

1.  Un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base, se trattasi di un avente diritto all'assegno di famiglia, o pari a un mese di stipendio base, se trattasi di un non avente diritto all'assegno di famiglia, è dovuta al funzionario di ruolo che dimostra di aver dovuto cambiare residenza per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 20 dello statuto.

▼M25

Qualora due coniugi funzionari ►M112  o altri agenti ◄ ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

▼M23

All'indennità di prima sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario.

▼B

2.  Un'indennità di prima sistemazione di pari importo è versata al momento dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio al funzionario costretto a trasferire la sua residenza per soddisfare agli obblighi dell'articolo 20 dello statuto.

3.  L'indennità di prima sistemazione è calcolata in base allo stato civile e allo stipendio del funzionario alla data della nomina in ruolo e dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio.

L'indennità di prima sistemazione è versata dietro presentazione di documenti comprovanti l'avvenuta sistemazione del funzionario, come anche della famiglia se il funzionario ►M25  ha diritto all'assegno di famiglia ◄ , nella sede di servizio.

4.  Al funzionario ►M25  avente diritto all'assegno di famiglia ◄ che non si stabilisce con la famiglia nella sede di servizio, viene corrisposta soltanto la metà dell'indennità cui avrebbe normalmente diritto; la seconda metà gli viene corrisposta al momento della sistemazione della famiglia nella sede di servizio purchè detta sistemazione avvenga nei termini di cui al successivo articolo 9, paragrafo 3. Se la sistemazione non ha avuto luogo e se il funzionario è assegnato nel luogo in cui risiede la sua famiglia, il funzionario non ha diritto ad un'indennità di prima sistemazione.

5.  Il funzionario di ruolo, che abbia percepito l'indennità di prima sistemazione e che di sua volontà lasci il servizio ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ prima che sia trascorso un periodo di due anni dalla data della sua entrata in servizio, deve rimborsare al momento della cessazione dal servizio una parte dell'indennità percepita, calcolata in proporzione al tempo non ancora trascorso del suddetto periodo.

▼M23

6.  Il funzionario beneficiario dell'indennità di prima sistemazione è tenuto a dichiarare le indennità della stessa natura che egli percepisca da altra fonte; tali indennità vengono dedotte da quella prevista dal presente articolo.

▼B



B.

Indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio

Articolo 6

1.  Al momento della cessazione definitiva dal servizio, il funzionario di ruolo, ►M112  che dimostri di aver cambiato residenza ◄ , ha diritto a un'indennità pari a due mesi dello stipendio base se trattasi di funzionario ►M25  che abbia diritto all'assegno di famiglia ◄ , pari a un mese di stipendio base se trattasi di funzionario ►M25  che non abbia diritto a detto assegno ◄ , a condizione di aver prestato servizio per quattro anni, e di non beneficiare di analoga indennità nella sua nuova occupazione. ►M25  Qualora due coniugi funzionari ►M112  o altri agenti ◄ ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ abbiano entrambi diritto all'indennità di nuova sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato. ◄

Per il calcolo di tale periodo sono presi in considerazione gli anni trascorsi in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello statuto, ad eccezione dell'aspettativa per motivi personali.

La suddetta condizione di tempo non opera nei casi di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.

▼M23

All'indennità di nuova sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per l'ultima sede di servizio del funzionario.

▼M25

2.  In caso di decesso di un funzionario di ruolo, l'indennità di nuova sistemazione è corrisposta al coniuge sopravvissuto o, in sua mancanza, alle persone riconosciute a carico ai sensi dell'articolo 2, prescindendo dalla durata di servizio di cui al paragrafo 1.

▼B

3.  Detta indennità è calcolata tenendo conto dello stato civile e dello stipendio del funzionario alla data della cessazione definitiva dal servizio.

4.  Tale indennità è versata dietro documentazione dell'avvenuta sistemazione del funzionario e della famiglia in una località situata a oltre 70 km. dalla sede di servizio o, se il funzionario è deceduto, dell'avvenuta sistemazione della famiglia alle stesse condizioni.

La nuova sistemazione del funzionario o della famiglia di un funzionario deceduto, deve aver avuto luogo al più tardi tre anni dopo la cessazione dal servizio.

Il termine di prescrizione non può essere opposto all'avente diritto che sia in grado di provare di non aver avuto conoscenza delle disposizioni che precedono.



C.

Spese di viaggio

▼M131

Articolo 7

1.  Il funzionario ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio per se stesso, il coniuge e le persone a carico effettivamente conviventi:

a) in occasione dell'entrata in servizio, dal luogo di assunzione alla sede di servizio;

b) in occasione della cessazione definitiva dal servizio, ai sensi dell'articolo 47 dello statuto, dalla sede di servizio al luogo di origine quale definito al paragrafo 4 del presente articolo;

c) in occasione di qualsiasi trasferimento che comporti un cambiamento della sede di servizio.

In caso di decesso di un funzionario, il coniuge superstite e le persone a carico hanno diritto al pagamento forfettario alle stesse condizioni.

Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell'anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.

2.  Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra i luoghi di cui al paragrafo 1.

L'indennità ammonta a:



0 EUR/km per il tratto di distanza tra

0 e 200 km

0,1895 EUR/km per il tratto di distanza tra

201 e 1 000 km

0,3158 EUR/km per il tratto di distanza tra

1 001 e 2 000 km

0,1895 EUR/km per il tratto di distanza tra

2 001 e 3 000 km

0,0631 EUR/km per il tratto di distanza tra

3 001 e 4 000 km

0,0305 EUR/km per il tratto di distanza tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a

10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

 94,74 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,

 189,46 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono attualizzati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

3.  In deroga al paragrafo 2, le spese di viaggio relative a un trasferimento tra una sede di servizio all'interno dei territori degli Stati membri dell'Unione europea e una sede di servizio al di fuori di tali territori ovvero a un trasferimento tra sedi di servizio al di fuori di tali territori sono rimborsate sotto forma di un pagamento forfettario basato sul costo del viaggio aereo nella classe immediatamente superiore alla classe economica.

4.  Il luogo d'origine del funzionario è determinato all'atto dell'entrata in servizio di quest'ultimo, tenuto conto in linea di principio del luogo di assunzione o, su richiesta espressa e debitamente motivata, del centro dei suoi interessi. Questa determinazione può in seguito, quando l'interessato è in servizio, e in occasione della sua partenza, essere rivista con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, finché l'interessato è in servizio, tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e previa presentazione, da parte del funzionario, di documenti giustificativi.

La revisione non può avere per effetto di spostare il centro d'interessi dall'interno all'esterno dei territori degli Stati membri dell'Unione, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio.

Articolo 8

1.  Il funzionario avente diritto all'indennità di dislocazione o all'indennità di espatrio ha diritto annualmente, entro il limite fissato al paragrafo 2, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine definito all'articolo 7.

Se due coniugi sono funzionari dell'Unione europea, ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio, secondo le disposizioni di cui sopra, per se stesso e per le persone a carico; ogni persona a carico dà diritto a un solo pagamento. Per quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo d'origine dell'uno o dell'altro coniuge.

In caso di matrimonio durante l'anno in corso, che abbia per effetto la concessione del diritto all'assegno di famiglia, le spese di viaggio per il coniuge sono calcolate proporzionalmente al periodo che intercorre tra la data del matrimonio e la fine dell'anno in corso.

Le eventuali modificazioni della base di calcolo risultanti da un mutamento della situazione familiare e avvenute dopo la data del pagamento delle somme in questione non danno luogo a rimborso da parte dell'interessato.

Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell'anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.

2.  Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra la sede di servizio del funzionario e il suo luogo d'origine.

Qualora il luogo d'origine definito all'articolo 7 si trovi al di fuori dei territori degli Stati membri dell'Unione, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica che separa la sede di servizio del funzionario e dalla capitale dello Stato membro di cui è cittadino. I funzionari il cui luogo d'origine si trova al di fuori dei territori degli Stati membri dell'Unione, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio e che non sono cittadini di uno Stato membro non hanno diritto al pagamento forfettario.

L'indennità ammonta a:

▼M136



0 EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km,

0,3820 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km,

0,6367 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km,

0,3820 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km,

0,1272 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km,

0,0614 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km,

0 EUR/km per la distanza superiore a

10°000 km.

All'indennità chilometrica di cui sopra è aggiunto un importo forfettario supplementare, pari a:

 191,00 EUR se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;

 381,96 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 450 km.

▼M131

L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono attualizzati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

3.  Il funzionario che nel corso dell'anno civile cessi dal servizio per causa diversa dal decesso o fruisca di un'aspettativa per motivi personali, ha diritto, se il periodo di attività al servizio di un'istituzione dell'Unione nel corso dell'anno è inferiore a nove mesi, soltanto a una parte del pagamento forfettario di cui ai paragrafi 1 e 2, calcolata proporzionalmente al periodo trascorso in attività di servizio.

4.  I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano ai funzionari la cui sede di servizio si trovi sul territorio di uno Stato membro. Il funzionario la cui sede di servizio si trova al di fuori del territorio degli Stati membri ha diritto, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, per ogni anno civile, al pagamento forfettario per le spese di viaggio nel suo luogo d'origine o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo. Tuttavia, se il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, non vivono con il funzionario nella sede di servizio di quest'ultimo, esse hanno diritto, per ogni anno civile, al rimborso delle spese di viaggio dal luogo d'origine alla sede di servizio o, entro il limite rappresentato dall'ammontare di tali ultime spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo.

Il pagamento forfettario è basato sul costo di un viaggio aereo in classe economica.

▼B



D.

Spese di trasloco

▼M131

Articolo 9

1.  Nei limiti dei massimali di costo, il funzionario che, per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 20 dello statuto, sia costretto a spostare la sua residenza al momento dell'entrata in servizio o in occasione di una successiva variazione della sede di servizio e che non abbia ottenuto da altra fonte il rimborso delle stesse spese, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasloco del mobilio e degli effetti personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura di rischi correnti (segnatamente danni, furto, incendio).

I massimali di costo tengono conto della situazione familiare del funzionario al momento del trasloco, nonché dei costi medi del trasloco e della relativa assicurazione.

L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente paragrafo.

2.  In occasione della cessazione dal servizio o in caso di decesso del funzionario, le spese di trasloco sono rimborsate dalla sede di servizio al luogo d'origine, nei limiti definiti al paragrafo 1. Qualora il funzionario deceduto sia celibe, le spese sono rimborsate agli aventi diritto.

3.  Il funzionario di ruolo deve effettuare il trasloco nell'anno successivo alla scadenza del periodo di prova. In occasione della cessazione definitiva dal servizio, il trasloco dovrà essere effettuato entro il periodo di tre anni previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma. I traslochi effettuati dopo i termini previsti al paragrafo 1 possono dar luogo a rimborso soltanto eccezionalmente con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina.

▼B



E.

Indennità giornaliera

Articolo 10

▼M112

1.  Il funzionario che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 20 dello statuto ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2 del presente articolo, ad un'indennità per giorno di calendario il cui importo è fissato come segue:

▼M136

 39,48 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;

 31,83 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

▼M112

Gli importi di cui sopra sono oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 65 dello statuto.

▼M23

2.  La durata della concessione dell'indennità giornaliera è determinata nel modo seguente:

a) per il funzionario ►M25  che non abbia diritto all'assegno di famiglia ◄ :

120 giorni

b) per il funzionario ►M25  che abbia diritto all'assegno di famiglia ◄ :

180 giorni o — se il funzionario interessato effettua un periodo di prova — per tutta la durata del periodo di prova aumentato di un mese.

▼M25

Qualora due coniugi funzionari ►M112  o altri agenti ◄ ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ abbiano entrambi diritto all'indennitàgiornaliera, la durata della concessione prevista alla lettera b) si applica al coniuge che percepisce lo stipendio più elevato. La durata della concessione prevista alla lettera a) si applica all'altro coniuge.

▼M23

In nessun caso l'indennità giornaliera è concessa dopo la data alla quale il funzionario ha effettuato il trasloco per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 20 dello statuto.

▼M112 —————

▼B



F.

Spese di missione

Articolo 11

1.  Il funzionario che viaggia munito di un ordine di missione ha diritto al rimborso delle spese di trasporto e alle indennità giornaliere alle condizioni qui di seguito previste.

▼M112 —————

▼B

2.   ►M112  L'ordine di missione stabilisce, in particolare, la durata probabile della missione, in base alla quale è calcolato l'anticipo che il funzionario incaricato della missione può ottenere in funzione dell'indennità giornaliera prevista. ◄ Salvo decisione speciale, l'anticipazione non è corrisposta quando la missione sia di durata inferiore a 24 ore e si effettua in un paese ove ha corso la moneta usata nella sede di servizio dell'interessato.

▼M112

3.  Salvo in casi particolari da determinare con decisione speciale e, segnatamente, nel caso in cui il funzionario venga richiamato durante il congedo ordinario o debba interrompere tale congedo, le spese di missione sono rimborsate sulla base del costo più economico disponibile per gli spostamenti tra la sede di servizio e quella di missione che non obblighi il funzionario incaricato della missione a prolungare in misura significativa il proprio soggiorno in loco.

▼M112

Articolo 12

1.   Ferrovia

Le spese di trasporto per le missioni effettuate per ferrovia sono rimborsate, su presentazione dei documenti giustificativi, sulla base del prezzo del tragitto effettuato in prima classe secondo l'itinerario più breve tra la sede di servizio e la sede della missione.

2.   Aereo

I funzionari sono autorizzati a viaggiare in aereo se il viaggio corrisponde ad una distanza andata/ritorno, calcolata per ferrovia, pari o superiore a 800 km.

3.   Nave

Le classi dei viaggi in nave e i supplementi di cabina sono autorizzati caso per caso dall'autorità che ha il potere di nomina in funzione della durata e del costo del viaggio.

4.   Automobile

Le spese di trasporto corrispondenti sono rimborsate forfettariamente sulla base del prezzo di un viaggio per ferrovia, conformemente alle disposizioni previste al punto 1, e ad esclusione di ogni altro supplemento.

Tuttavia, al funzionario che compia missioni in circostanze speciali e qualora il ricorso ai mezzi di trasporto pubblici presenti inconvenienti sicuri, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di accordare un'indennità chilometrica in luogo del rimborso delle spese di viaggio sopra previste.

Articolo 13

1.  L'indennità giornaliera di missione copre forfettariamente tutte le spese del funzionario in missione: la colazione, i due pasti principali e le altre spese correnti, compreso il trasporto locale. Le spese di alloggio, incluse le tasse locali, sono rimborsate su presentazione di documenti giustificativi nei limiti di un massimale fisso per ciascun paese.

2.  

a) Le indennità di missione concesse per gli Stati membri dell'Unione figurano nella tabella seguente:

▼M119



(in EUR)

Destinazione

Massimale per le spese di alloggio (albergo)

Indennità giornaliera di missione

Belgio

140

92

Bulgaria

169

58

Repubblica ceca

155

75

Danimarca

150

120

Germania

115

93

Estonia

110

71

Grecia

140

82

Spagna

125

87

Francia

150

95

Irlanda

150

104

Italia

135

95

Cipro

145

93

Lettonia

145

66

Lituania

115

68

Lussemburgo

145

92

Ungheria

150

72

Malta

115

90

Paesi Bassi

170

93

Austria

130

95

Polonia

145

72

Portogallo

120

84

Romania

170

52

Slovenia

110

70

Slovacchia

125

80

Finlandia

140

104

Svezia

160

97

Regno Unito

175

101

▼M112

Il funzionario in missione, al quale siano offerti o rimborsati i pasti o l'alloggio da parte di una delle istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , di un'amministrazione o di un organismo terzo, deve farne dichiarazione. Le detrazioni corrispondenti saranno in tal caso applicate.

b) La tabella delle indennità di missione per i paesi situati al di fuori del territorio europeo degli Stati membri è fissata e adattata periodicamente dall'autorità che ha il potere di nomina.

▼M131

3.  Gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera a), sono riesaminati ogni due anni dalla Commissione. Il riesame si effettua alla luce di una relazione sui prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione ed è fondato sugli indici dell'evoluzione di tali prezzi. A tal fine, la Commissione agisce mediante atti delegati conformemente agli articoli 111 e 112 dello statuto.

▼M131

4.  In deroga al paragrafo 1, le spese di alloggio sostenute dai funzionari per le missioni nelle sedi di lavoro principali della loro istituzione, di cui al protocollo n. 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere rimborsate sulla base di un importo forfettario non superiore al massimale fissato per gli Stati membri in questione.

▼M112

Articolo 13 bis

Le modalità di applicazione degli articoli 11, 12 e 13 del presente allegato sono definite dalle ►M131  autorità che hanno il potere di nomina delle diverse istituzioni ◄ mediante disposizioni generali di esecuzione.

▼B



G.

Rimborso forfettario di spese

Articolo 14

1.  Quando per la natura dei compiti affidati, taluni funzionari debbano sostenere regolarmente spese di rappresentanza, può essere concessa dall'autorità che ha il potere di nomina un'indennità forfettaria di funzione il cui importo è stabilito da detta autorità.

In casi particolari, l'autorità che ha il potere di nomina può inoltre decidere di porre a carico dell'istituzione una parte delle spese d'alloggio degli interessati.

2.  Per i funzionari che in virtù di speciali istruzioni, debbano sostenere occasionalmente spese di rappresentanza per esigenze di servizio, l'importo dell'indennità di rappresentanza sarà fissato per ogni singolo caso in base a documenti giustificativi e alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina.

▼M112 —————

▼B

Articolo 15

Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, ►M112  il personale d'inquadramento superiore ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2 dello statuto ◄ che non dispongono di una autovettura di servizio possono ottenere un'indennità non superiore a ►M97  892,42 EUR ◄ all'anno, quale rimborso forfettario delle loro spese di trasporto all'interno del perimetro della città ove prestano servizio.

Con decisione motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, il beneficio di tale indennità può essere accordato al funzionario che per l'espletamento delle sue funzioni deve effettuare continui spostamenti per i quali è autorizzato ad usare la sua autovettura personale.



Sezione 4

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Articolo 16

1.  La retribuzione è versata al funzionario il 15 di ogni mese, per il mese corrente. L'importo di tale retribuzione è arrotondato all'unità superiore del ►M94  cent ◄ .

2.  Qualora la retribuzione del mese non sia dovuta per intero, essa viene frazionata in trentesimi:

a) se il numero effettivo delle giornate pagabili è uguale o inferiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuto è pari al numero effettivo di giornate pagabili;

b) se il numero effettivo delle giornate pagabili è superiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuti è uguale alla differenza fra trenta e il numero effettivo delle giornate non pagabili.

3.  Quando il diritto agli assegni familiari e alla indennità di dislocazione sorge dopo la data d'entrata in servizio del funzionario, quest'ultimo ne beneficia a decorrere dal primo giorno del mese durante il quale è sorto tale diritto. Quando cessa il diritto a tali assegni e indennità, il funzionario ne beneficia fino all'ultimo giorno del mese durante il quale tale diritto cessa.

▼M43

Articolo 17

▼M131

1.  Le somme dovute al funzionario sono pagate nel luogo e nella moneta del paese ove il funzionario svolge le sue mansioni o, su richiesta del funzionario, in euro presso una banca dell'Unione europea.

▼M112

 

Alle condizioni fissate dalle norme stabilite di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina di ciascuna istituzione, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario può fare domanda di trasferimento regolare speciale di una parte della sua retribuzione.

 ◄

Gli elementi che, separatamente o insieme, possono essere oggetto di tale trasferimento, sono i seguenti:

a) nel caso di figli che frequentano un istituto d'insegnamento in un altro Stato membro, un importo massimo per figlio a carico corrispondente all'importo dell'indennità scolastica effettivamente percepita per tale figlio;

b) su presentazione di documenti giustificativi validi, i versamenti regolari a vantaggio di ogni altra persona residente nello Stato membro in questione nei confronti della quale il funzionario dimostri di avere obblighi in virtù di una decisione giudiziaria o di una decisione dell'autorità amministrativa competente.

I trasferimenti di cui alla lettera b) non possono essere superiori al 5 % dello stipendio base del funzionario.

3.  I trasferimenti di cui al precedente paragrafo 2 sono effettuati ►M131  nella moneta dello Stato membro in questione ◄ ai tassi di cambio previsti dall'articolo 63, secondo comma, dello statuto. Alle somme trasferite si applica un coefficiente pari alla differenza tra il coefficiente correttore del paese verso il quale si effettua il trasferimento, quale definito all'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), dell'allegato XI dello statuto, ed il coefficiente correttore applicato alla retribuzione del funzionario (articolo 3, paragrafo 5, lettera a), dell'allegato XI dello statuto).

▼M112

4.  Indipendentemente dai paragrafi 1, 2 e 3, il funzionario può chiedere un trasferimento regolare verso un altro Stato membro ►M131  in moneta locale ◄ , al tasso di cambio mensile e senza applicazione di alcun coefficiente. Tale trasferimento non può superare il 25 % dello stipendio base del funzionario.

▼B




ALLEGATO VIII

Modalità del regime delle pensioni

INDICE DELLE MATERIE

Capitolo 1:

Disposizioni generali

art. 1

Capitolo 2:

Pensione di anzianità e indennità una tantum

Sezione 1:

Pensione di anzianità

artt. 2 — 11

Sezione 2:

Indennità una tantum

art. 12

Capitolo 3:

Indennità di invalidità

artt. 13 — 15

Capitolo 4:

Pensione di riversibilità

artt. 17 — 29

Capitolo 5:

Pensioni provvisorie

artt. 30 — 33

Capitolo 6:

Maggiorazione di pensione per figli a carico

artt. 34 e 35

Capitolo 7:

Sezione 1:

Finanziamento del regime delle pensioni

artt. 36 — 38

Sezione 2:

Liquidazione delle pensioni dei funzionari

artt. 40 — 44

Sezione 3:

Pagamento delle prestazioni

artt. 45 e 46

Capitolo 8:

Disposizioni transitorie

artt. 48 — 51

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 1

1.  Qualora la visita medica che precede l'entrata in servizio di un funzionario riveli che quest'ultimo è affetto da una malattia o da una infermità, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia di invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze della suddetta malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso ►M128   ►C12  l'Unione ◄  ◄ .

Il funzionario può ricorrere contro tale decisione dinanzi alla commissione d'invalidità.

2.  Il funzionario collocato nella posizione di «congedo per servizio militare» cessa di beneficiare delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso per quanto riguarda le conseguenze dirette degli infortuni sofferti o delle malattie contratte per causa del servizio militare. Le disposizioni suddette non pregiudicano i diritti a pensione riversibili acquisiti dal funzionario alla data del suo collocamento nella posizione di «congedo per servizio militare».



CAPITOLO 2

Pensione di anzianità e indennità una tantum



Sezione 1

PENSIONE DI ANZIANITA'

Articolo 2

La pensione di anzianità è liquidata in base al numero totale di annualità maturate dal funzionario. Ogni anno preso in considerazione alle condizioni stabilite dal successivo articolo 3 dà diritto al beneficio di un'annualità, ogni mese intero a un dodicesimo di annualità.

Il massimo di annualità che può essere preso in considerazione per la costituzione del diritto alla pensione di anzianità è fissato ►M112  al numero necessario per raggiungere il massimo della pensione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, dello statuto ◄ .

▼M112

Articolo 3

A condizione che per i periodi di servizio in appresso indicati l'agente abbia versato i contributi previsti, sono presi in considerazione per il calcolo delle annualità ai sensi dell'articolo 2:

a) la durata dei servizi prestati in qualità di funzionario presso una delle istituzioni in una delle posizioni di cui all'articolo 35, lettere a), b), c), e) e f) dello statuto; tuttavia, i beneficiari dell'articolo 40 dello statuto sono soggetti alle condizioni previste al paragrafo 3, secondo comma, ultima frase;

b) i periodi durante i quali esisteva il diritto all'indennità ►M131  di cui agli articoli 41, 42 quater e 50 ◄ dello statuto, entro il limite di cinque anni;

c) i periodi durante i quali l'interessato abbia beneficiato di un'indennità di invalidità;

d) la durata dei servizi prestati in qualsiasi altra qualità alle condizioni fissate dal regime applicabile agli altri agenti. Tuttavia, quando un agente contrattuale ai sensi dello stesso regime diviene funzionario, le annualità di pensione maturate come agente contrattuale danno diritto a un numero di annualità come funzionario calcolate in base al rapporto tra l'ultimo stipendio base percepito come agente contrattuale e il primo stipendio base percepito come funzionario, entro il limite del numero di anni di servizio effettivo. Gli eventuali contributi eccedentari, corrispondenti alla differenza tra il numero di annualità di pensione calcolate e il numero di anni di servizio effettivamente prestati, sono rimborsati alla persona interessata tenendo conto dell'ultimo stipendio base percepito in qualità di agente contrattuale. Questa disposizione si applica mutatis mutandis nel caso in cui un funzionario diventi agente contrattuale.

Articolo 4

1.  Il funzionario che, dopo aver lasciato un precedente servizio presso una delle istituzioni in qualità di funzionario o di agente temporaneo o contrattuale sia stato riammesso in servizio presso un'istituzione ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , acquista nuovi diritti a pensione. Egli può chiedere che sia presa in considerazione, per il calcolo dei suoi diritti a pensione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del presente allegato, la durata del suo servizio in qualità di funzionario, di agente temporaneo o di agente contrattuale per la quale sono stati versati i contributi, a condizione:

a) di riversare l'indennità una tantum che gli è stata versata a titolo dell'articolo 12, maggiorata degli interessi composti al saggio annuo del ►M123  3,1 % ◄ . Nel caso in cui l'interessato abbia beneficiato degli articoli 42 o 112 del regime applicabile agli altri agenti, egli è altresì tenuto a riversare l'importo versato in applicazione di detto articolo, maggiorato degli interessi composti al saggio sopra menzionato;

b) di far riservare a tal fine, precedentemente al calcolo dell'abbuono di annualità previsto all'articolo 11, paragrafo 2, e a condizione di aver chiesto e ottenuto il beneficio di tale articolo successivamente alla nuova assunzione di funzioni, la parte dell'importo trasferito verso il regime ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ delle pensioni corrispondente all'equivalente attuariale calcolato e trasferito verso il regime di origine in virtù dell'articolo 11, paragrafo 1, o dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del ►M123  3,1 % ◄ .

Nel caso in cui l'interessato abbia beneficiato degli articoli 42 o 112 del regime applicabile agli altri agenti, l'importo da riservare terrà conto altresì dell'importo versato in applicazione dei suddetti articoli, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del ►M123  3,1 % ◄ .

Nella misura in cui l'importo trasferito verso il regime ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ sia insufficiente a ricostituire i diritti a pensione relativi alla totalità del periodo di attività precedente, il funzionario è autorizzato, su sua richiesta, a completare l'importo definito al primo comma, lettera b).

2.  Il saggio d'interesse previsto al paragrafo 1 può essere riveduto secondo le modalità previste all'articolo 10 dell'allegato XII.

▼M131

Articolo 5

In deroga al disposto dell'articolo 2, il funzionario che resta in servizio dopo l'età pensionabile beneficia di una maggiorazione della pensione pari al 1,5 % dello stipendio base preso in considerazione per il calcolo della pensione, per ogni anno di servizio prestato dopo tale età; il totale della pensione stessa non può tuttavia superare il 70 % dell'ultimo stipendio base di cui, secondo il caso, al secondo o al terzo comma dell'articolo 77 dello statuto.

Tale maggiorazione è accordata anche in caso di decesso del funzionario rimasto in servizio oltre l'età pensionabile.

▼B

Articolo 6

▼M23

Il minimo vitale preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni corrisponde allo stipendio base di un funzionario ►M131  al primo scatto del grado AST 1 ◄ .

▼M112 —————

▼M112

Articolo 8

L'equivalente attuariale della pensione di anzianità è per definizione uguale al valore in capitale della prestazione spettante al funzionario, calcolata in base alla tavola di mortalità di cui all'articolo 9 dell'allegato XII, e in base al saggio di interesse del ►M123  3,1 % ◄ l'anno che può essere riveduto secondo le modalità previste all'articolo 10 dell'allegato XII.

▼M131

Articolo 9

Il funzionario che cessa il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile può chiedere che il godimento della pensione di anzianità sia:

a) differito fino al primo giorno del mese successivo a quello nel quale raggiunge l'età pensionabile, oppure

b) immediato, a condizione che abbia raggiunto almeno l'età di 58 anni. In tal caso, la pensione di anzianità è ridotta in funzione dell'età dell'interessato alla data d'inizio del godimento della pensione.

Alla pensione si applica una riduzione del 3,5 % per anno di anticipo rispetto all'età in cui il funzionario avrebbe acquisito il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 77 dello statuto. Se la differenza tra l'età in cui il diritto alla pensione di anzianità è acquisito ai sensi dell'articolo 77 dello statuto e l'età dell'interessato al momento della cessazione del servizio supera un numero esatto di anni, alla riduzione viene aggiunto un anno supplementare.

▼M112

Articolo 9 bis

Per determinare la pensione ridotta dei funzionari che hanno maturato più del 70 % dell'ultimo stipendio base e che chiedono il godimento immediato della pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 9, la riduzione di cui al suddetto articolo si applica a un importo teorico corrispondente agli anni di servizio maturati anziché a un importo limitato al massimo al 70 % dell'ultimo stipendio base. In nessun caso tuttavia la pensione ridotta così calcolata potrà superare il 70 % dell'ultimo stipendio base ai sensi dell'articolo 77 dello statuto.

▼B

Articolo 10

Il diritto alla pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale il funzionario è stato ammesso, d'ufficio o a sua domanda, al beneficio della pensione, con l'intesa che egli percepisce la sua retribuzione fino alla data in cui ha inizio il godimento della pensione.

Articolo 11

▼M83

1.  Il funzionario che cessa dalle sue funzioni per:

 entrare al servizio di un'amministrazione ovvero organizzazione nazionale o internazionale che abbia concluso un accordo con ►M128   ►C12  l'Unione ◄  ◄ ,

 esercitare un'attività subordinata o autonoma per la quale egli maturi dei diritti a pensione in un regime i cui organismi di gestione abbiano concluso un accordo con ►M128   ►C12  l'Unione ◄  ◄ ,

ha diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione ed organizzazione ovvero alla cassa presso la quale il funzionario maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l'equivalente attuariale ►M112  attualizzato alla data del trasferimento effettivo ◄ dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati ►M128   ►C12  presso l'Unione ◄  ◄ .

2.  Il funzionario che entra al servizio ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ dopo:

 aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione, un'organizzazione nazionale o internazionale ovvero,

 aver esercitato un'attività subordinata o autonoma,

▼M112

ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 77 dello statuto, di far versare ►M128   ►C12  all'Unione ◄  ◄ il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.

In tal caso l' ►M131  autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione ◄ presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell'età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell'importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.

▼M112

Il funzionario potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta per Stato membro e per fondo di pensione.

▼M56

3.  Il paragrafo 2 si applica anche al funzionario reintegrato al termine di un periodo di comando previsto all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, nonché al funzionario reintegrato allo scadere di un'aspettativa per motivi personali prevista dall'articolo 40 dello statuto.

▼B



Sezione 2

INDENNITA' UNA TANTUM

▼M112

Articolo 12

▼M131

1.  Il funzionario che non ha ancora raggiunto l'età pensionabile e che cessi definitivamente il servizio per una ragione diversa dal decesso o dall'invalidità e non possa beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, all'atto della cessazione del servizio:

a) se ha maturato meno di un anno di servizio, e a condizione che non abbia beneficiato dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, al versamento di un'indennità una tantum pari al triplo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione di anzianità, previa detrazione degli importi eventualmente versati in applicazione degli articoli 42 e 112 del regime applicabile agli altri agenti;

b) negli altri casi, all'applicazione dei benefici di cui all'articolo 11, paragrafo 1 o al versamento dell'equivalente attuariale a un'assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta che garantisca:

i) che l'interessato non potrà beneficiare del rimborso del capitale;

ii) che un importo mensile sarà versato non prima del compimento dei 60 anni di età e al più tardi al compimento dei 66 anni di età;

iii) che sono previste prestazioni in materia di reversibilità;

iv) che il trasferimento verso un'altra assicurazione o un altro fondo sarà autorizzato solo alle condizioni descritte ai punti i), ii) e iii).

2.  In deroga al paragrafo 1, lettera b), il funzionario che ha raggiunto l'età pensionabile e che, a partire dall'entrata in servizio, ha effettuato versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione presso un regime pensionistico nazionale, un'assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1, che cessa definitivamente dal servizio per motivi diversi dal decesso o dall'invalidità e che non può beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, al momento di lasciare il servizio, al versamento di un'indennità una tantum pari all'equivalente attuariale dei diritti a pensione acquisiti al servizio delle istituzioni. In tal caso, gli importi versati per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione nel regime pensionistico nazionale in applicazione degli articoli 42 o 112 del regime applicabile agli altri agenti sono detratti dall'indennità una tantum.

▼M112

3.  Tuttavia, quando il funzionario cessa definitivamente dal servizio a seguito di una destituzione, l'indennità una tantum da versare o, se del caso, l'equivalente attuariale da trasferire, sono fissati in funzione della decisione adottata sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell'allegato IX.

▼M112 —————

▼B



CAPITOLO 3

▼M112

Indennità di invalidità

▼B

Articolo 13

►M112  1. ◄   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, il funzionario di età inferiore a 65 anni e che, nel periodo in cui matura i diritti a pensione, sia riconosciuto dalla commissione di invalidità colpito da una invalidità permanente, considerata totale e che gli impedisca di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera e sia pertanto costretto a sospendere il servizio ►M15  presso ►M128   ►C12  l'Unione ◄  ◄  ◄ , ha diritto, per tutto il periodo d'inabilità, ►M23   ►M112  all'indennità di invalidità ◄ di cui all'articolo 78 dello statuto ◄ .

▼M112

2.  Il beneficiario di un'indennità di invalidità può esercitare un'attività professionale retribuita solo a condizione di esservi stato preventivamente autorizzato dall'autorità che ha il potere di nomina. In tal caso, la parte di retribuzione che, cumulata con l'indennità di invalidità, supera l'importo dell'ultima retribuzione globale percepita in attività di servizio, stabilita sulla base della tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata, è detratta da tale indennità.

L'interessato è tenuto a fornire tutti i documenti che possono essere richiesti ed a comunicare all'istituzione ogni elemento che può modificare i suoi diritti all'indennità.

▼B

Articolo 14

▼M62

Il diritto alla ►M112  indennità di invalidità ◄ sorge a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo al collocamento a riposo in applicazione dell'articolo 53 dello statuto.

▼M23

►M62  L'ex funzionario ◄ che non soddisfi più alle condizioni richieste per beneficiare della ►M112  indennità di invalidità ◄ è obbligatoriamente reintegrato, non appena un posto si renda vacante in un impiego corrispondente alla sua carriera nella sua categoria o quadro, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, ►M62  l'ex funzionario ◄ conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione, per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente alla sua carriera nella sua categoria o quadro; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio. ►M112  ————— ◄

In caso di decesso ►M62  dell'ex funzionario ◄ beneficiario della ►M112  indennità di invalidità ◄ , il diritto ►M112  alla suddetta indennità ◄ si estingue alla fine del mese civile nel corso del quale ►M62  l'ex funzionario ◄ è deceduto.

▼B

Articolo 15

Fino a quando ►M62  l'ex funzionario ◄ , che beneficia di una ►M112  indennità ◄ d'invalidità, ►M131  non abbia raggiunto l'età pensionabile ◄ , l'istituzione può sottoporlo periodicamente a visita medica per accertarsi che si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare della ►M112  indennità ◄ .

▼M112 —————

▼B



CAPITOLO 4

Pensione di riversibilità

Articolo 17

►M23   ►M112  Il coniuge superstite ◄ di un funzionario deceduto trovandosi in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello statuto beneficia ◄ , ►M112  purché la coppia sia stata sposata ◄ per almeno un anno, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 e dell'articolo 22, di una ►M112  pensione di reversibilità ◄ pari al ►M5  60 % ◄ della pensione di anzianità che sarebbe stata versata al funzionario, se quest'ultimo avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla condizione di durata di servizio ►M62  e di età ◄ , al momento del decesso.

Quando dal matrimonio o da un matrimonio precedente del funzionario siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, semprechè ►M112  il coniuge superstite ◄ provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli o quando il decesso del funzionario sia dovuto ad infermità o malattia contratta in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, ovvero ad infortunio.

▼M56

Articolo 17 bis

Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 22, ►M112  il coniuge superstite ◄ di un ex funzionario cui sia stata applicata una misura di dispensa dall'impiego o di cessazione dalle funzioni ai sensi dei regolamenti (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 o (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 e che sia deceduto mentre era beneficiario di un'indennità mensile ai sensi dell'articolo 50 dello statuto ovvero di uno dei regolamenti suddetti, ha diritto, ►M112  purché il matrimonio sia stato contratto precedentemente alla cessazione del servizio e purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno ◄ , ad una ►M112  pensione di reversibilità ◄ pari al 60 % della pensione di anzianità di cui avrebbe beneficiato ►M112  coniuge ◄ se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla condizione di durata di servizio e di età, al momento del decesso.

L'importo della ►M112  pensione di reversibilità ◄ prevista al primo comma non può essere inferiore a quelli previsti dall'articolo 79, secondo comma, dello statuto. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in nessun caso superare quello del primo versamento della pensione di anzianità cui avrebbe avuto diritto l'ex funzionario se, essendo rimasto in vita e avendo esaurito il suo diritto all'una o all'altra delle indennità suddette, fosse stato ammesso a beneficiare della pensione di anzianità.

La condizione di anteriorità del matrimonio di cui al primo comma non si applica se siano nati uno o più figli da un precedente matrimonio dell'ex funzionario contratto prima della cessazione dal servizio, sempreché ►M112  il coniuge superstite ◄ provveda o abbia provveduto alle necessità dei figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato VII.

Lo stesso vale se il decesso dell'ex funzionario deriva da una delle circostanze previste all'articolo 17, secondo comma, in fine.

▼M112

Articolo 18

Il coniuge superstite di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità, purché il matrimonio sia stato contratto precedentemente alla cessazione del servizio e purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, ad una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di anzianità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso. Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base; tuttavia, l'importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l'importo della pensione di anzianità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.

Quando dal matrimonio del funzionario contratto prima della sua cessazione dal servizio siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché il coniuge provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli.

▼M23

Articolo 18 bis

►M112  Il coniuge superstite ◄ di un ex funzionario che abbia lasciato il servizio ►M131  prima dell'età pensionabile ◄ e che abbia chiesto il differimento del godimento della pensione di anzianità fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel corso del quale ►M131  raggiunge l'età pensionabile ◄ , ►M112  purché il matrimonio sia stato contratto precedentemente alla cessazione del servizio e purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno ◄ , ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, ad una ►M112  pensione di reversibilità ◄ pari al 60 % della pensione di anzianità cui avrebbe avuto diritto il ►M112  coniuge ◄ ►M131  all'età pensionabile ◄ . Il minimo della ►M112  pensione di reversibilità ◄ è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base del funzionario; tuttavia, l'importo della ►M112  pensione di reversibilità ◄ non può in alcun caso superare l'importo della pensione di anzianità cui avrebbe avuto diritto l'ex funzionario ►M131  all'età pensionabile ◄ .

La condizione di anteriorità prevista al comma di cui sopra non si applica se siano nati uno o più figli da un precedente matrimonio ►M62  dell'ex funzionario ◄ contratto prima della cessazione dal servizio, sempreché ►M112  il coniuge superstite ◄ provveda o abbia provveduto alle loro necessità.

▼M112

Articolo 19

Il coniuge superstite di un ex funzionario titolare di un'indennità di invalidità, purché la coppia fosse sposata alla data dell'ammissione del funzionario al beneficio dell'indennità, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22 del presente allegato, a una pensione di reversibilità pari al 60 % dell'indennità di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.

Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base; tuttavia, l'importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l'importo dell'indennità di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.

▼B

Articolo 20

La condizione di anteriorità prevista dai precedenti ►M62  articoli 17 bis, 18, 18 bis e 19 ◄ , non si applica se il matrimonio, anche contratto dopo la cessazione del funzionario dal servizio, è durato almeno cinque anni.

Articolo 21

1.  La pensione per gli orfani, prevista all'articolo 80 ►M62  primo, secondo e terzo comma ◄ dello statuto, è per il primo orfano pari agli 8/10 della pensione di riversibilità cui avrebbe avuto diritto ►M112  il coniuge superstite ◄ del funzionario ►M62  o ex funzionario titolare ►M112  di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità ◄  ◄ , a prescindere dalle riduzioni previste dal successivo articolo 25.

▼M23

La pensione non può essere inferiore al minimo vitale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.

▼B

2.  La pensione così stabilita, è aumentata per ciascun figlio a carico a cominciare dal secondo, di un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.

▼M23

L'orfano ha diritto all'assegno scolastico alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato VII.

▼B

3.  L'ammontare totale della pensione e degli assegni così ottenuto è diviso in parti uguali tra gl i orfani aventi diritto.

Articolo 22

In caso di coesistenza ►M112  di un coniuge superstite ◄ e di orfani nati da un precedente matrimonio e di altri aventi diritto, la pensione totale, calcolata nello stesso modo di quella spettante ►M112  ad un coniuge superstite ◄ che abbia tali persone a carico, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.

In caso di coesistenza di orfani nati da matrimoni diversi, la pensione totale, calcolata come se fossero nati tutti dallo stesso matrimonio, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.

Per il calcolo di tale ripartizione, i figli nati da un precedente matrimonio di uno dei coniugi e riconosciuti a carico ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 del l'allegato VII dello statuto, sono compresi nel gruppo dei figli nati dal matrimonio con il funzionario ►M62  o ex funzionario titolare ►M112  di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità ◄  ◄ .

Nel caso previsto dal secondo comma, gli ascendenti riconosciuti a carico alle condizioni fissate dall'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto, sono equiparati ai figli a carico e, per il calcolo della ripartizione, compresi nel gruppo dei discendenti.

▼M62 —————

▼B

Articolo 24

Il diritto alla pensione di riversibilità sorge il primo giorno del mese successivo al decesso del funzionario ►M62  o ex funzionario titolare ►M112  di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità ◄  ◄ . ►M23  Tuttavia, quando il decesso del funzionario o del titolare di una pensione dà luogo al pagamento previsto all'articolo 70 dello statuto, tale diritto prende effetto il primo giorno del quarto mese successivo al decesso. ◄

Il diritto alla pensione di riversibilità si estingue alla fine del mese durante il quale è avvenuto il decesso del beneficiario o durante il quale quest'ultimo cessa di soddisfare alle condizioni previste per beneficiare di tale pensione. ►M112  Analogamente, il diritto a una pensione di orfano si estingue se il titolare cessa di essere considerato come figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII. ◄

Articolo 25

Qualora la differenza di età tra il funzionario ►M62  o ex funzionario titolare ►M112  di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità ◄  ◄ deceduto e il coniuge, diminuita della durata del loro matrimonio, sia superiore a dieci anni, la pensione di riversibilità determinata in conformità delle disposizioni che precedono subisce, per ogni anno intero di differenza, una riduzione fissata come segue:

 1 % per gli anni compresi tra il 10o e il 20o anno;

 2 % per gli anni a decorrere dal 20o fino al 25o escluso;

 3 % per gli anni a decorrere dal 25o fino al 30o escluso;

 4 % per gli anni a decorrere dal 30o fino al 35o escluso;

 5 % per gli anni a decorrere dal 35o.

Articolo 26

►M112  Il coniuge superstite ◄ che contrae nuovo matrimonio perde il diritto alla pensione di riversibilità. ►M112  Egli beneficia ◄ del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della sua pensione di riversibilità, purchè non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 80, secondo comma dello statuto.

▼M112

Articolo 27

Il coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all'atto del decesso del suo ex coniuge, ad una pensione alimentare a carico dell'ex coniuge e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi ufficialmente registrata ed eseguita.

La pensione di reversibilità non può tuttavia essere superiore alla pensione alimentare versata all'atto del decesso dell'ex coniuge, che viene ►M131  attualizzata ◄ secondo le modalità previste dall'articolo 82 dello statuto.

Il coniuge divorziato perde i suoi diritti qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex coniuge. Egli beneficia delle disposizioni dell'articolo 26 qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex coniuge.

▼B

Articolo 28

▼M62

In caso di coesistenza di più ►M112  coniugi divorziati ◄ aventi diritto ad una pensione di riversibilità o di uno o più ►M112  coniugi divorziati ◄ e ►M112  di un coniuge superstite ◄ aventi diritto ad una pensione di riversibilità, tale pensione è ripartita secondo la durata rispettiva dei matrimoni. Si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, secondo e terzo comma.

▼B

In caso di rinuncia o di decesso ►M112  di uno dei beneficiari ◄ , la sua quota va ad accrescere le altre quote, salvo reversione del diritto a pensione a favore degli orfani, alle condizioni previste dall'articolo 80, secondo comma dello Statuto.

Le riduzioni per differenza di età previste dall'articolo 25 sono applicate separatamente alle pensioni fissate conformemente alla ripartizione prevista dal presente articolo.

Articolo 29

Qualora ►M112  il coniuge divorziato ◄ abbia perso il diritto alla pensione, a norma delle disposizioni dell'articolo 42, l'intera pensione viene attribuita ►M112  al coniuge superstite ◄ , purché non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 80, secondo comma dello statuto.



CAPITOLO 5

Pensioni provvisorie

Articolo 30

Il coniuge o le persone considerate a carico di un funzionario ►M62  che si trova in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello statuto ◄ , che sia scomparso ►M62  ————— ◄ , possono ottenere a titolo provvisorio la liquidazione dei diritti alla pensione di riversibilità di cui beneficerebbero a norma delle disposizioni del presente allegato, quando sia trascorso più di un anno dal giorno della scomparsa del funzionario.

Articolo 31

Il coniuge o le persone considerate a carico ►M62  di un ex funzionario ◄ titolare di una pensione di anzianità o di una ►M112  indennità di invalidità ◄ , possono ottenere, a titolo provvisorio la liquidazione dei diritti alla pensione di riversibilità di cui beneficerebbero a norma delle disposizioni del presente allegato, quando il titolare della pensione sia scomparso ►M62  ————— ◄ da oltre un anno.

▼M62

Articolo 31 bis

Quando sia trascorso più di un anno dal giorno della scomparsa dell'ex funzionario, il coniuge o le persone considerate a carico dell'ex funzionario, quale è definito all'articolo 18 bis dell'allegato VIII o di un ex funzionario beneficiario di un'indennità ai sensi dell'articolo 50 dello statuto ►M112  ovvero dei regolamenti (CEE) n. 1857/89 ( 8 ), (CE, Euratom) n. 1746/2002 ( 9 ), (CE, Euratom) n. 1747/2002 ( 10 ) o (CE, Euratom) n. 1748/2002 ( 11 ) ◄ possono ottenere, a titolo provvisorio, la liquidazione dei diritti a pensione di riversibilità che sarebbero loro riconosciuti dalle disposizioni del presente allegato.

▼B

Articolo 32

Le disposizioni dell'articolo 31 sono applicabili alle persone considerate a carico di una persona beneficiaria di una pensione di riversibilità o in possesso di tali diritti e che sia scomparsa ►M62  ————— ◄ da oltre un anno.

Articolo 33

Le pensioni provvisorie, previste dagli articoli 30, 31 ►M62  , 31 bis ◄ e 32 vengono convertite in pensioni definitive quando il decesso del funzionario o ►M62  dell'ex funzionario ◄ sia ufficialmente accertato o quando l'assenza sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.



CAPITOLO 6

Maggiorazione di pensione per figli a carico

Articolo 34

Le disposizioni dell'articolo 81, secondo comma dello statuto sono applicabili ai titolari di una pensione provvisoria.

▼M112

Le disposizioni degli articoli 80 e 81 dello statuto si applicano anche ai figli nati meno di 300 giorni dopo il decesso del funzionario o ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità.

▼M23 —————

▼B

Articolo 35

▼M23

La concessione ►M112  di una pensione di anzianità o di reversibilità o di un'indennità di invalidità ◄ , o di una pensione provvisoria non dà diritto all'indennità di dislocazione.

▼B



CAPITOLO 7



Sezione 1

FINANZIAMENTO DEL REGIME DELLE PENSIONI

Articolo 36

La riscossione dello stipendio ►M112  o dell'indennità di invalidità ◄ è soggetta al contributo per il regime delle pensioni previsto dagli articoli 77 — 84 dello statuto.

Articolo 37

Il funzionario comandato continua a versare il contributo di cui all'articolo precedente, calcolato sullo stipendio corrispondente al suo scatto e grado. La stessa disposizione si applica nei confronti del funzionario che fruisce dell'indennità prevista in caso di disponibilità e di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, nel limite di cinque anni di cui all'articolo 3 ►M39  , nonché nei confronti del funzionario in aspettativa per motivi personali che continui ad acquisire nuovi diritti alla pensione alle condizioni previste dall'articolo 40, paragrafo 3, dello statuto. ◄

Tutte le prestazioni cui può aver diritto il suddetto funzionario o i suoi aventi diritto ai sensi delle disposizioni del presente regime di pensioni sono calcolate in base a tale stipendio.

Articolo 38

I contributi regolarmente percepiti sono irripetibili. Quelli percepiti irregolarmente non danno alcun diritto a pensione e sono rimborsati senza interessi, a richiesta dell'interessato o dei suoi aventi diritto.

▼M112 —————

▼B



Sezione 2

LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI

Articolo 40

▼M23

La liquidazione dei diritti ►M112  alla pensione di anzianità o di reversibilità o alla pensione provvisoria o all'indennità di invalidità ◄ , compete all'istituzione alla quale apparteneva il funzionario al momento della cessazione dal servizio. Il conteggio particolareggiato della liquidazione è notificato, contemporaneamente alla decisione di concessione della pensione, al funzionario od ai suoi aventi diritto e alla ►M128  Commissione europea ◄ , incaricata di provvedere al pagamento delle pensioni.

▼M112

La pensione di anzianità o l'indennità di invalidità non possono essere cumulate con uno stipendio a carico del bilancio generale dell'Unione europea o delle agenzie né con l'indennità di cui agli articoli 41 e 50 dello statuto. Esse sono altresì incompatibili con ogni retribuzione risultante da un mandato presso una delle istituzioni o delle agenzie.

▼B

Articolo 41

Le pensioni possono essere soggette a revisione in ogni momento, in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura.

Possono essere modificate o soppresse qualora la concessione sia stata effettuata in contrasto con le prescrizioni dello statuto e del presente allegato.

Articolo 42

Gli aventi diritto di un funzionario ►M62  o ex funzionario titolare ►M112  di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità ◄  ◄ deceduto, che non avessero fatto domanda per la liquidazione dei loro diritti a pensione ►M112  o indennità ◄ entro l'anno successivo alla data di decesso del funzionario ►M62  o ex funzionario titolare ►M112  di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità ◄  ◄ , perdono i loro diritti, salvo in caso di forza maggiore debitamente accertato.

Articolo 43

►M62  L'ex funzionario ◄ e i suoi aventi diritto, chiamati a beneficiare delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni, sono tenuti a fornire le prove scritte che possono essere richieste e a comunicare all'istituzione di cui all'articolo 45, secondo comma, ogni elemento suscettibile di modificare i loro diritti alle prestazioni.

Articolo 44

Il funzionario, il cui diritto a pensione è soppresso in tutto o in parte a titolo ►M112  temporaneo ◄ , a norma delle disposizioni ►M112  dell'articolo 9 dell'allegato IX dello statuto ◄ , ha diritto di esigere il rimborso delle somme versate quale suo contributo al regime delle pensioni, proporzionalmente alla riduzione apportata alla pensione.



Sezione 3

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 45

Le prestazioni previste dal presente regime di pensioni sono pagate mensilmente, alla fine del periodo per il quale la prestazione è dovuta.

Il servizio delle prestazioni è assicurato, ►M15  a nome ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄  ◄ , dall'istituzione designata dalle autorità competenti in materia di bilancio e nessun'altra istituzione può, sotto una qualsiasi forma, pagare sui fondi propri una prestazione prevista dal presente regime di pensioni.

▼M112

Per i pensionati residenti all'interno dell'Unione, le prestazioni sono pagate in euro presso una banca ►M131  dell'Unione europea. ◄

Per i pensionati residenti all'esterno dell'Unione, la pensione è pagata in euro presso una banca ►M131  dell'Unione europea o ◄ del paese di residenza. A titolo di deroga, essa può essere pagata ►M131  ————— ◄ nella moneta locale nel paese di residenza, mediante conversione sulla base dei tassi di cambio più attuali utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità.

▼M62 —————

▼B

Articolo 46

Qualsiasi somma dovuta ►M128   ►C12  all'Unione ◄  ◄ da un funzionario ►M62  o ex funzionario titolare ►M112  di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità ◄  ◄ alla data alla quale l'interessato ha diritto a una delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni, viene dedotta dall'ammontare di tali prestazioni o di quelle spettanti ai suoi aventi diritto. Il rimborso può essere rateizzato in vari mesi.

▼M62 —————

▼B



CAPITOLO 8

Disposizioni transitorie

Articolo 48

Il funzionario ammesso al beneficio dello statuto in applicazione delle disposizioni transitorie, beneficia del diritto a pensione a decorrere dal giorno della sua iscrizione al regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ .

Prescindendo da qualsiasi disposizione contraria dello statuto, il funzionario beneficia, a sua richiesta del diritto a pensione a decorrere dal giorno in cui è entrato, sotto una qualsiasi forma, al servizio di una delle istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ . Qualora non abbia effettuato versamenti al regime di previdenza per tutto o parte della durata dei suoi servizi precedenti, è ammesso a riscattare mediante versamenti frazionati i diritti per i quali non abbia potuto versare contributi. L'ammontare dei contributi versati dal funzionario e dei contributi corrispondenti versati dall'istituzione viene considerato iscritto nel conto del funzionario che figura presso il regime provvisorio di previdenza, alla data dell'entrata in vigore dello statuto.

Articolo 49

Se il funzionario si è avvalso della facoltà di prelevare dal suo conto, presso il regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , le somme che doveva versare nel suo paese di origine per garantirsi il mantenimento dei suoi diritti a pensione, i suoi diritti a pensione sono, per il periodo di iscrizione al regime provvisorio di previdenza, ridotti proporzionalmente alle somme prelevate dal suo conto.

La disposizione del comma precedente non si applica al funzionario che, entro tre mesi dalla sua ammissione al beneficio dello statuto, abbia chiesto di riversare dette somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %.

Articolo 50

Il funzionario ammesso al beneficio dello statuto in virtù delle disposizioni transitorie può, se cessa dal servizio all'età di 65 anni senza aver tuttavia compiuti i dieci anni di servizio di cui all'articolo 77, primo comma dello statuto, optare tra il beneficio di un'indennità calcolata alle condizioni di cui al precedente articolo 12 o di una pensione proporzionale calcolata alle condizioni di cui all'articolo 77, secondo comma dello statuto.

Articolo 51

Le disposizioni del presente regime di pensioni sono applicabili alle vedove e agli aventi diritto degli agenti deceduti in attività di servizio prima dell'entrata in vigore dello statuto e agli agenti colpiti, prima dell'entrata in vigore dello statuto, da infermità permanente considerata totale ai sensi delle disposizioni dell'articolo 78 dello statuto, con riserva del versamento ►M128   ►C12  all'Unione ◄  ◄ delle somme che figuravano presso il conto dell'interessato aperto a titolo del regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ . ►M15   ►M128   ►C12  L'Unione ◄  ◄ assume l'onere ◄ del pagamento delle prestazioni previste da questo regime di pensioni.

▼M112




ALLEGATO IX

Procedimento disciplinare

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 1

1.  Non appena un'indagine dell'OLAF evidenzia la possibilità che un funzionario o ex funzionario di un'istituzione sia personalmente implicato in un caso, l'interessato ne viene informato, sempreché questa informazione non pregiudichi lo svolgimento dell'indagine. In ogni caso, al termine dell'indagine, nessuna conclusione che faccia nominativamente riferimento a un funzionario dell'istituzione potrà essere tratta senza che quest'ultimo abbia avuto la possibilità di formulare le proprie osservazioni in merito all'insieme dei fatti che lo riguardano. Le conclusioni fanno riferimento a tali osservazioni.

2.  Nei casi in cui occorra mantenere il segreto assoluto ai fini dell'indagine e che implichino il ricorso a procedure investigative che rientrano nelle competenze di un'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare il funzionario dell'istituzione ad esprimere le proprie osservazioni può essere differita d'intesa con l'autorità che ha il potere di nomina. In tal caso, nessuna procedura disciplinare può essere avviata prima che il funzionario sia stato in grado di esprimere il proprio commento.

3.  Qualora l'indagine dell'OLAF non sia stata in grado di dimostrare la fondatezza delle accuse a carico di un funzionario dell'istituzione, l'indagine stessa è archiviata per decisione del direttore dell'OLAF, che ne informa per iscritto il funzionario e la sua istituzione. Il funzionario può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale.

Articolo 2

1.  Le norme definite all'articolo 1 del presente allegato si applicano mutatis mutandis alle indagini amministrative effettuate dall'autorità che ha il potere di nomina.

2.  L'autorità che ha il potere di nomina informa l'interessato circa la chiusura dell'indagine e gli trasmette le conclusioni della relazione d'indagine e, su richiesta, tutti i documenti in rapporto diretto con le asserzioni formulate nei suoi confronti, su riserva della protezione degli interessi legittimi di terzi.

3.   ►M131  L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione adotta ◄ le modalità di applicazione del presente articolo conformemente all'articolo 110 dello statuto.

Articolo 3

1.  Sulla base della relazione d'indagine, dopo aver comunicato al funzionario interessato tutti gli elementi del fascicolo e dopo averlo ascoltato, l'autorità che ha il potere di nomina può:

a) decidere che nessuna accusa può essere formulata nei confronti del funzionario interessato; quest'ultimo ne è allora informato per iscritto; oppure

b) decidere, anche in caso di mancanza o presunta mancanza agli obblighi, che non occorre adottare alcuna sanzione e, se necessario, inviare al funzionario un ammonimento; oppure

c) in caso di mancanza agli obblighi ai sensi dell'articolo 86 dello statuto,

i) decidere l'avvio della procedura disciplinare prevista alla sezione 4 del presente allegato, oppure

ii) decidere l'avvio di una procedura disciplinare di fronte alla commissione di disciplina.

Articolo 4

Se, per ragioni oggettive, il funzionario interessato non può essere ascoltato a titolo delle disposizioni del presente allegato, egli può essere invitato a formulare le proprie osservazioni per iscritto o a farsi rappresentare da una persona di sua scelta.



Sezione 2

Commissione di disciplina

Articolo 5

1.   ►M131  Una commissione di disciplina, in prosieguo denominata «commissione», è creata nell'ambito di ciascuna istituzione, salvo che due o più agenzie decidano di istituire una commissione comune, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, dello statuto. ◄ Almeno un membro della commissione, che può essere il presidente, è scelto al di fuori dell'istituzione.

2.  La commissione è composta da un presidente e da quattro membri permanenti, che possono essere sostituiti da supplenti; quando il caso riguarda un funzionario di grado AD 13 o inferiore, la commissione è estesa per includere due membri supplementari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado del funzionario oggetto del procedimento disciplinare.

3.  I membri permanenti della commissione e i relativi supplenti sono designati tra i funzionari in attività di servizio di grado almeno AD 14 per tutti i casi diversi da quelli riguardanti funzionari di grado AD 16 o AD 15.

4.  I membri della commissione e i relativi supplenti sono designati tra i funzionari di grado AD 16 in attività di servizio per i casi riguardanti i funzionari di grado AD 16 o AD 15.

5.  L'autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale convengono su una procedura ad hoc per designare i due membri supplementari di cui al paragrafo 2 chiamati ad esaminare i casi relativi a funzionari con sede di servizio in un paese terzo.

Articolo 6

1.  L'autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale designano ciascuno, simultaneamente, due membri permanenti e due supplenti.

2.  Il presidente e il suo supplente sono designati dall'autorità che ha il potere di nomina.

3.  Il presidente, i membri e i supplenti sono designati per un periodo di tre anni. Le istituzioni possono tuttavia prevedere per i membri e i supplenti un periodo più breve, che in nessun caso deve essere inferiore a un anno.

4.  I due membri della commissione estesa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del presente allegato, sono designati secondo la procedura seguente:

a) l'autorità che ha il potere di nomina stabilisce un elenco comprendente, ove possibile, il nome di due funzionari per ogni grado di ciascun gruppo di funzioni; in pari tempo, il comitato del personale trasmette all'autorità che ha il potere di nomina un elenco redatto nella stessa maniera;

b) nei dieci giorni successivi alla comunicazione del rapporto con il quale si decide di iniziare il procedimento disciplinare o il procedimento di cui all'articolo 22 dello statuto, il presidente della commissione procede, in presenza dell'interessato, all'estrazione a sorte di un membro della commissione in ciascuno degli elenchi summenzionati. Per questa procedura, il presidente può decidere di farsi sostituire dal segretario. Il presidente comunica al funzionario interessato e a ciascun membro la composizione della commissione.

5.  Nei cinque giorni successivi alla costituzione della commissione, il funzionario interessato può ricusare uno dei membri della commissione. Anche l'istituzione ha il diritto di ricusare uno dei membri della commissione.

Entro lo stesso termine, i membri della commissione possono far valere cause legittime di astensione e sono tenuti a rinunciare all'incarico in presenza di un conflitto di interessi.

Il presidente della commissione procede, ove occorra, a una nuova estrazione a sorte per sostituire i membri designati conformemente al paragrafo 4.

Articolo 7

La commissione è assistita da un segretario designato dall'autorità che ha il potere di nomina.

Articolo 8

1.  Il presidente e i membri della commissione godono di un'indipendenza totale nell'esercizio della loro missione.

2.  Le delibere e i lavori della commissione sono segreti.



Sezione 3

Sanzioni disciplinari

Articolo 9

1.  L'autorità che ha il potere di nomina può applicare una delle sanzioni seguenti:

a) ammonimento scritto,

b) nota di biasimo,

c) sospensione dall'avanzamento di scatto per un periodo compreso tra un mese e 23 mesi,

d) retrocessione di scatto,

e) retrocessione temporanea durante un periodo compreso tra 15 giorni e un anno,

f) retrocessione di grado nello stesso gruppo di funzioni,

g) inquadramento in un gruppo di funzioni inferiori, con o senza retrocessione di grado,

h) destituzione, con eventuale riduzione pro tempore della pensione di anzianità o una ritenuta, per un periodo determinato, sull'importo dell'indennità di invalidità, senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto del funzionario. Qualora si applichi la suddetta riduzione, il reddito dell'ex funzionario non può comunque essere inferiore al minimo vitale previsto all'articolo 6 dell'allegato VIII, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia.

2.  Nel caso di un pensionato o di un funzionario che beneficia di un'indennità di invalidità, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere, per un periodo determinato, una ritenuta sull'importo della pensione o dell'indennità di invalidità, senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto del funzionario. Il reddito del funzionario non può tuttavia essere inferiore al minimo vitale previsto all'articolo 6 dell'allegato VIII, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia.

3.  Una stessa mancanza non può dar luogo a più di una sanzione disciplinare.

Articolo 10

La sanzione disciplinare inflitta deve essere proporzionale alla gravità della mancanza commessa. Per determinare la gravità di quest'ultima e decidere in merito alla sanzione da infliggere, sono presi in considerazione, in particolare:

a) la natura della mancanza e le circostanze in cui è stata commessa;

b) l'entità del danno arrecato all'integrità, alla reputazione o agli interessi delle istituzioni a motivo della mancanza commessa;

c) la parte di intenzionalità o di negligenza nella mancanza commessa;

d) i motivi che hanno condotto il funzionario a commettere tale mancanza;

e) il grado e l'anzianità del funzionario;

f) il grado di responsabilità personale del funzionario;

g) il livello delle funzioni e delle responsabilità del funzionario;

h) il carattere di recidiva dell'atto o del comportamento scorretto;

i) la condotta del funzionario su tutto l'arco della carriera.



Sezione 4

Procedimento disciplinare senza ricorso alla commissione di disciplina

Articolo 11

L'autorità che ha il potere di nomina può pronunciarsi sulla sanzione e decidere di inviare un ammonimento scritto o una nota di biasimo senza consultazione della commissione. In tal caso, l'interessato deve essere sentito prima che l'autorità che ha il potere di nomina intraprenda tale azione.



Sezione 5

Procedimento disciplinare con ricorso alla commissione di disciplina

Articolo 12

1.  Alla commissione viene sottoposto il rapporto dell'autorità che ha il potere di nomina, in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi, comprese tutte le circostanze aggravanti o attenuanti.

2.  Il rapporto è trasmesso al funzionario interessato e al presidente della commissione, che lo porta a conoscenza dei membri della commissione medesima.

Articolo 13

1.  Non appena ricevuto il rapporto, il funzionario interessato ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento, compresi quelli di natura tale da scagionarlo.

2.  Il funzionario interessato dispone, per preparare la sua difesa, di un termine di almeno quindici giorni a decorrere dalla data della comunicazione del rapporto che apre il procedimento disciplinare.

3.  Il funzionario interessato può essere assistito da una persona di sua scelta.

Articolo 14

Se, in presenza del presidente della commissione, il funzionario interessato ammette un comportamento scorretto e accetta senza riserve il rapporto di cui all'articolo 12 del presente allegato, l'autorità che ha il potere di nomina può sottrarre il caso all'azione della commissione, nel rispetto del principio di proporzionalità tra la natura della mancanza e la sanzione prevista. Quando il caso è sottratto all'azione della commissione, il presidente esprime il proprio parere sulla sanzione prevista.

Nell'ambito di questa procedura, l'autorità che ha il potere di nomina può applicare, in deroga all'articolo 11 del presente allegato, una delle sanzioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Il funzionario interessato viene informato in anticipo circa le possibili conseguenze derivanti dall'ammissione di una comportamento scorretto.

Articolo 15

Precedentemente alla prima riunione della commissione, il presidente incarica uno dei suoi membri di svolgere una relazione sul caso che le è sottoposto e ne informa gli altri membri della commissione.

Articolo 16

1.  Il funzionario interessato è ascoltato dalla commissione; in questa occasione, egli può presentare osservazioni scritte o verbali, personalmente o tramite un rappresentante di sua scelta. Egli può far citare testimoni.

2.  Di fronte alla commissione, l'istituzione è rappresentata da un funzionario che ha ricevuto apposito mandato dall'autorità con potere di nomina e che dispone degli stessi diritti del funzionario interessato.

3.  Quando un'indagine è stata avviata dall'OLAF, la commissione può ascoltare gli investigatori di questo ufficio.

Articolo 17

1.  La commissione, ove non si ritenga sufficientemente informata sui fatti contestati all'interessato, o sulle circostanze nelle quali tali fatti sono stati commessi, ordina un'inchiesta in contraddittorio.

2.  Il presidente o un membro della commissione svolge l'inchiesta a nome della commissione. Ai fini dell'inchiesta, la commissione può chiedere la trasmissione di ogni documento relativo al caso che le è sottoposto. L'istituzione risponde ad ogni domanda di questo genere nei termini eventualmente fissati dalla commissione. Quando questa richiesta è rivolta al funzionario, viene presa nota di un eventuale rifiuto di ottemperarvi.

Articolo 18

Sulla base dei documenti presentati, e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte o verbali, nonché delle risultanze dell'inchiesta eventualmente svolta, la commissione formula a maggioranza un parere motivato quanto alla realtà dei fatti addebitati e, se del caso, alla sanzione che a suo giudizio tali fatti dovrebbero comportare. Tale parere è firmato da tutti i membri della commissione. Ciascun membro della commissione ha la facoltà di accludere al parere un'opinione divergente. Il parere è trasmesso all'autorità che ha il potere di nomina e al funzionario interessato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento del rapporto della suddetta autorità, sempreché tale periodo risulti adeguato alla complessità del caso. Nel caso di un'inchiesta condotta su iniziativa della commissione il termine è di quattro mesi, sempreché tale periodo risulti adeguato alla complessità del caso.

Articolo 19

1.  Il presidente della commissione non prende parte alle decisioni della commissione, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto.

2.  Il presidente provvede all'esecuzione delle varie decisioni prese dalla commissione e porta a conoscenza di ogni membro tutte le informazioni e i documenti relativi al caso.

Articolo 20

Il segretario redige un processo verbale delle riunioni della commissione. I testi appongono la loro firma al processo verbale delle loro deposizioni.

Articolo 21

1.  Le spese cui l'iniziativa dell'interessato ha dato luogo nel corso del procedimento, e in particolare gli onorari versati a una persona scelta per assisterlo o per provvedere alla sua difesa, restano a suo carico nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una delle sanzioni previste all'articolo 9 del presente allegato.

2.  L'autorità che ha il potere di nomina può tuttavia decidere altrimenti nei casi eccezionali in cui tale spesa rappresenti un onere iniquo per il funzionario interessato.

Articolo 22

1.  Dopo aver sentito il funzionario, l'autorità che ha il potere di nomina adotta la sua decisione conformemente al disposto degli articoli 9 e 10 del presente allegato, entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento del parere della commissione. La decisione deve essere motivata.

2.  Se l'autorità che ha il potere di nomina decide di archiviare il caso senza infliggere una sanzione disciplinare, essa ne informa immediatamente per iscritto il funzionario interessato. Il funzionario interessato può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale.



Sezione 6

Sospensione

Articolo 23

1.  In caso di colpa grave addebitata ad un funzionario dall'autorità che ha il potere di nomina, che si tratti di una mancanza ai suoi obblighi professionali o di una infrazione delle norme di legge, questa ultima può sospendere in qualsiasi momento il responsabile per un periodo determinato o indeterminato.

2.  Salvo in circostanze eccezionali, l'autorità che ha il potere di nomina prende questa decisione dopo aver sentito il funzionario interessato.

Articolo 24

1.  La decisione relativa alla sospensione del funzionario deve precisare se l'interessato conserva, durante il periodo della sospensione, il beneficio della retribuzione integrale o determinare l'aliquota dell'eventuale ritenuta a carico dell'interessato. L'importo versato al funzionario non può in nessun caso essere inferiore al minimo vitale previsto all'articolo 6 dell'allegato VIII del presente statuto, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia.

2.  La posizione del funzionario sospeso deve essere definitivamente regolata entro sei mesi dalla data di decorrenza della sospensione. Se nessuna decisione è intervenuta al termine dei sei mesi, l'interessato percepisce nuovamente la sua retribuzione integrale, fatto salvo il disposto del paragrafo 3.

3.  L'applicazione della ritenuta può essere mantenuta oltre il termine di sei mesi di cui al paragrafo 2 qualora il funzionario interessato sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti e si trovi in stato di detenzione nell'ambito di tale procedimento. In tal caso, il funzionario avrà nuovamente diritto alla retribuzione integrale solo dopo che il tribunale competente abbia ordinato la fine della detenzione.

4.  Se l'interessato non ha subito alcuna sanzione o ha avuto soltanto un ammonimento scritto, un biasimo o una sospensione temporanea dell'avanzamento di scatto, ha diritto al rimborso delle ritenute prelevate sulla sua retribuzione ai sensi del paragrafo 1, maggiorate, nel caso in cui non sia stata inflitta alcuna sanzione, di un interesse composto al saggio definito all'articolo 12 dell'allegato XII.



Sezione 7

Azione penale parallela

Articolo 25

Quando il funzionario sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti, la sua posizione sarà definitivamente regolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell'autorità giudiziaria.



Sezione 8

Disposizioni finali

Articolo 26

Nei casi in cui un'indagine sia stata avviata dall'OLAF, le decisioni di cui agli articoli 11, 14, 22 e 23 del presente allegato sono comunicate al suddetto ufficio per informazione.

Articolo 27

Il funzionario colpito da una sanzione disciplinare diversa dalla destituzione può, dopo tre anni se si tratta dell'ammonimento scritto o del biasimo, dopo sei anni se si tratta di altre sanzioni, presentare domanda per ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione della sanzione. L'autorità che ha il potere di nomina decide se la richiesta dell'interessato deve essere accolta.

Articolo 28

Il procedimento disciplinare può essere riaperto d'ufficio dall'autorità che ha il potere di nomina, su sua iniziativa o su domanda dell'interessato, nel caso di fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.

Articolo 29

Se nessuna accusa è stata formulata nei confronti dell'interessato in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 22, paragrafo 2 del presente allegato, quest'ultimo ha diritto, su sua domanda, alla riparazione del pregiudizio subito mediante un'adeguata pubblicità della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

▼M131

Articolo 30

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, l'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione adotta, ove lo ritenga necessario e previa consultazione del comitato del personale, le modalità di applicazione del presente allegato.

▼M67




ALLEGATO X

Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente allegato definisce le disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ europee con sede di servizio in un paese terzo.

Per tali sedi di servizio possono essere assunti soltanto cittadini degli Stati membri ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ , senza che l'autorità che ha il potere di nomina possa ricorrere alla deroga prevista all'articolo 28, lettera a) dello statuto.

Disposizioni generali di esecuzione sono stabilite conformemente all'articolo 110 dello statuto.

Articolo 2

Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina presa nell'interesse del servizio, si procede periodicamente alla mobilità dei funzionari, se necessario indipendentemente da qualsiasi vacanza di posto.

▼M112

L'autorità che ha il potere di nomina rende effettiva questa mobilità secondo una procedura specifica detta «procedura di mobilità», le cui modalità vengono da essa definite previo parere del comitato del personale.

▼M67

Articolo 3

►M112  Nel quadro della procedura di mobilità, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di riassegnare temporaneamente, con il suo posto, un funzionario distaccato in un paese terzo alla sede dell'istituzione o ad una qualsiasi altra sede di servizio ►M128   ►C12  nell'Unione ◄  ◄ ; detta assegnazione, che non è preceduta dalla pubblicazione di un avviso di posto vacante, non può superare i quattro anni. ◄ In deroga all'articolo 1, primo comma, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere, sulla base di disposizioni generali d'esecuzione, che durante detta assegnazione temporanea al funzionario si continuano ad applicare talune disposizioni del presente allegato, ad esclusione degli articoli 5, 10 e 12.



CAPITOLO 2

OBBLIGHI

Articolo 4

Il funzionario è tenuto ad esercitare le sue funzioni nel luoro in cui è assegnato al momento della sua assunzione o del suo trasferimento nell'interesse del servizio a seguito della procedura di mobilità.

▼M112

Articolo 5

1.  Quando l'istituzione mette a disposizione del funzionario un alloggio corrispondente al livello delle sue funzioni e alla composizione della famiglia a suo carico, il funzionario è tenuto a risiedervi.

2.  Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono fissate, previo parere del comitato del personale, dall'autorità che ha il potere di nomina, che determina altresì le dotazioni di mobilio e altre attrezzature degli alloggi, in funzione delle condizioni prevalenti in ciascuna sede di servizio.

▼M67



CAPITOLO 3

CONDIZIONI DI LAVORO

▼M131

Articolo 6

Il funzionario ha diritto, per anno civile, a un congedo annuale di due giorni lavorativi per mese di servizio.

In deroga al primo comma del presente articolo, i funzionari già assegnati a una sede di servizio ubicata in un paese terzo al 1o gennaio 2014 hanno diritto a beneficiare di:

 tre giorni lavorativi, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014,

 due giorni lavorativi e mezzo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Articolo 7

In occasione dell'entrata in servizio e della cessazione del servizio in un paese terzo, il funzionario ha diritto a un congedo di due giorni lavorativi per ogni mese intero di servizio, a un congedo di due giorni lavorativi per ogni frazione di mese che sia superiore a 15 giorni e di un giorno lavorativo per ogni frazione di mese che sia uguale o inferiore a 15 giorni.

Se il funzionario, per ragioni non imputabili a esigenze di servizio, non ha usufruito interamente del congedo annuale entro la fine dell'anno civile in corso, il riporto di congedo all'anno successivo non può superare i 14 giorni lavorativi.

▼M67

Articolo 8

L'autorità che ha il potere di nomina può eccezionalmente concedere al funzionario, con decisione speciale e motivata, un congedo di riposo in considerazione delle condizioni di vita particolarmente disagiate della sede di servizio. L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce, per ciascuna di queste sedi, la o le località in cui si può trascorrere questo congedo.

▼M131

Il funzionario che partecipa a corsi di perfezionamento professionale ai sensi dell'articolo 24 bis dello statuto e al quale è stato concesso un congedo di riposo a norma del primo comma del presente articolo si adopera se del caso per combinare i periodi di perfezionamento professionale con il congedo di riposo.

▼M67

Articolo 9

▼M131

1.  Il congedo annuale può essere goduto in una o più volte, a scelta del funzionario, compatibilmente con le esigenze del servizio. Il congedo deve comprendere almeno un periodo di due settimane consecutive.

▼M67

2.  Il congedo di riposo previsto all'articolo 8 non può superare un periodo di quindici ►M112  giorni lavorativi ◄ per anno di servizio. ►M112  ————— ◄ ►M112  ————— ◄

La durata del congedo di riposo è maggiorata dei giorni per il viaggio conformemente all'articolo 7 dell'allegato V dello statuto.

▼M128

Articolo 9 bis

Durante il congedo parentale e per ragioni di famiglia di cui agli articoli 42 bis e 42 ter dello statuto, continuano a essere d’applicazione gli articoli 5, 23 e 24 del presente allegato, per una durata complessiva massima di sei mesi entro ogni periodo di due anni di servizio in un paese terzo, mentre l’articolo 15 del presente allegato resta d’applicazione per un periodo complessivo di nove mesi entro ciascun periodo di due anni di servizio in un paese terzo.

▼M67



CAPITOLO 4

REGIME PECUNIARIO E VANTAGGI SOCIALI



Sezione 1

REGIME PECUNIARIO, ASSEGNI FAMILIARI

▼M131

Articolo 10

1.  Un'indennità correlata alle condizioni di vita è fissata, in funzione della sede di servizio del funzionario, in percentuale dell'importo di riferimento. Tale importo di riferimento è costituito dallo stipendio base complessivo nonché dall'indennità di dislocazione, dall'assegno di famiglia e dall'assegno per figli a carico, dedotte le trattenute obbligatorie contemplate dallo statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione.

Detta indennità non è versata se il funzionario presta servizio in un paese le cui condizioni di vita possono considerarsi equivalenti alle condizioni normali di vita dell'Unione europea.

Per le altri sedi di servizio l'indennità correlata alle condizioni di vita è fissata tenendo conto fra l'altro dei seguenti elementi:

 ambiente sanitario e ospedaliero,

 sicurezza,

 condizioni climatiche,

 grado di isolamento,

 altre condizioni locali di vita.

L'indennità correlata alle condizioni di vita fissata per ciascuna sede di servizio forma annualmente oggetto di una valutazione e, se del caso, di una revisione da parte dell'autorità che ha il potere di nomina, previo parere del Comitato del personale.

L'autorità che ha il potere di nomina può decidere di concedere un premio supplementare in aggiunta all'indennità per condizioni di vita nei casi in cui un funzionario sia stato assegnato più di una volta a una sede di servizio considerata disagiata o molto disagiata. Il premio supplementare non può superare il 5 % dell'importo di riferimento di cui al primo comma. Al fine di rispettare il principio della parità di trattamento l'autorità che ha il potere di nomina motiva debitamente le singole decisioni adottate, sulla base del grado di disagio della precedente sede di servizio.

2.  Ove le condizioni di vita nella sede di servizio siano tali da mettere in pericolo la sicurezza personale del funzionario, a quest'ultimo viene corrisposta a titolo temporaneo un'indennità complementare, con decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina. Tale indennità è fissata in percentuale dell'importo di riferimento di cui al paragrafo 1, primo comma:

 se l'autorità raccomanda al proprio personale di non far risiedere la famiglia o altre persone a carico nella sede di servizio in questione, a condizione che seguano tale raccomandazione;

 se l'autorità decide di ridurre temporaneamente il numero degli agenti in servizio nella sede in questione.

In casi debitamente motivati l'autorità che ha il potere di nomina può decidere che un impiego debba considerarsi inidoneo per famiglie al seguito (no-family posting). L'indennità di cui sopra è versata ai membri del personale che rispettino tale decisione.

3.  Disposizioni particolareggiate di attuazione del presente articolo sono adottate dall'autorità che ha il potere di nomina.

▼M67

Articolo 11

La retribuzione e le indennità previste all'articolo 10 sono pagate in ►M94  euro ◄ ►M131  nell'Unione europea. ◄ Ad esse è applicato il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari con sede di servizio in Belgio.

Articolo 12

A richiesta del funzionario l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di pagare la retribuzione, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In tal caso essa viene convertita secondo il tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede.

In casi eccezionali debitamente giustificati l'autorità che ha il potere di nomina può effettuare interamente o in parte questo pagamento in una moneta diversa da quella della sede di servizio secondo modalità che assicurino il mantenimento del potere dl’acquisto.

▼M131

Articolo 13

Per assicurare per quanto possibile l'equivalenza del potere d'acquisto dei funzionari, indipendentemente dalla sede di servizio, i coefficienti correttori di cui all'articolo 12 sono attualizzati una volta all'anno secondo il disposto dell'allegato XI. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori si intendono come valori di riferimento. La Commissione pubblica a scopo informativo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, i valori attualizzati, nelle due settimane successive all'attualizzazione.

Tuttavia, qualora per il paese in questione la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente risulti superiore al 5 % dopo l'ultima attualizzazione, si procede a un attualizzazione intermedia del coefficiente secondo la procedura di cui al primo comma.

▼M67

Articolo 14

La Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione concernente l'applicazione del presente allegato e segnatamente la fissazione del tasso dell'indennità correlata alle condizioni di vita conformemente all'articolo 10.

Articolo 15

Alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario beneficia di un'indennità scolastica intesa a coprire le spese effettive di frequenza scolastica, versata su presentazione di documenti giustificativi. Salvo casi eccezionali definiti dall'autorità che ha il potere di nomina, quest'indennità non può superare un massimale corrispondente a tre volte il doppio massimale dell'indennità scolastica.

Articolo 16

I rimborsi di spese dovuti ai funzionari sono pagati, su domanda motivata del funzionario, in ►M94  euro ◄ oppure in moneta del paese sede di servizio ►M112  oppure nella moneta in cui è stata effettuata la spesa ◄ .

Le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione possono essere pagate, a scelta del funzionario, in ►M94  euro ◄ o nella moneta del paese di prima o di nuova sistemazione; in questo ultimo caso esse sono convertite al tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tali sedi.



Sezione 2

REGOLE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE

Articolo 17

Il funzionario ►M112  che beneficia di un alloggio in applicazione degli articoli 5 o 23 del presente allegato ◄ e che per ragioni indipendenti dalla sua volontà sia costretto a spostare la sua residenza alla sede di servizio, è rimborsato, con decisione speciale e motivata della autorità che ha il potere di nomina, dietro presentazione dei documenti giustificativi e secondo le disposizioni vigenti in materia di trasloco, delle spese sostenute per il trasloco ►M112  del mobilio e degli effetti personali ◄ .

In questo caso ►M112  le altre spese sostenute nell'ambito del cambiamento di residenza in questione ◄ sono rimborsate al funzionario, dietro presentazione dei documenti giustificativi, nei limiti di un massimale pari alla metà dell'indennità di prima sistemazione.

Articolo 18

Il funzionario che nella sede di servizio è alloggiato in albergo, considerato che l'alloggio previsto all'articolo 5 non ha potuto ancora essergli assegnato o non è più messo a sua disposizione, o che non ha potuto prendere possesso del suo alloggio per ragioni indipendenti dalla sua volontà, riceve per sé stesso e la sua famiglia, dietro presentazione delle ricevute, il rimborso delle spese d'albergo preventivamente approvato dall'autorità che ha il potere di nomina.

▼M112

Il funzionario beneficia inoltre dell'indennità giornaliera prevista all'articolo 10 dell'allegato VII, ridotta del 50 %, salvo in caso di forza maggiore riconosciuta dall'autorità che ha il potere di nomina.

▼M67

Nel caso in cui la possibilità di alloggiare in albergo non sia garantita, ►M112  il funzionario ◄ avrà diritto, previo accordo dell'autorità che il potere di nomina, al rimborso delle spese reali di affitto di un alloggio provvisorio.

▼M112

Articolo 19

Qualora per gli spostamenti per motivi di servizio direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni non sia messa a disposizione una vettura di servizio, il funzionario riceve per l'uso del veicolo personale una indennità chilometrica, il cui importo è fissato dall'autorità che ha il potere di nomina.

▼M67

Articolo 20

Il funzionario ha diritto per sé stesso e, se gli spetta l'indennità di capo famiglia, per il coniuge e le persone a suo carico effettivamente conviventi, alle spese di viaggio, in occasione dei congedi per riposo, dalla sede di servizio al luogo di congedo autorizzato.

Il rimborso di queste spese si effettua con decisione speciale, su presentazione dei biglietti d'aereo indipendentemente dalla distanza, quando il collegamento ferroviario non esiste o è impraticabile.

Articolo 21

▼M112

Per il funzionario costretto a spostare la sua residenza per conformarsi all'articolo 20 dello statuto, al momento dell'entrata in funzione o in caso di trasferimento, l'istituzione prende in carico, alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina e in funzione delle condizioni di alloggio che possono essere offerte al funzionario nella sede di servizio:

a) il trasloco, totale o parziale, del mobilio personale dal luogo effettivo in cui si trova alla sede di servizio, nonché il trasporto degli effetti personali, nel caso in cui venga messo a disposizione un alloggio non ammobiliato;

b) il trasporto degli effetti personali e la custodia del mobilio personale, nel caso in cui venga messo a disposizione un alloggio ammobiliato.

▼M67

Al momento della cessazione definitiva dal servizio o in caso di decesso, l'istituzione prende a carico, alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina, le spese reali sostenute per il trasloco del mobilio personale dal luogo in cui si trova effettivamente questo mobilio al luogo d'origine, oppure quelle sostenute per il trasporto degli effetti personali dalla sede di servizio al luogo d'origine; questi rimborsi non si escludono a vicenda.

Se il funzionario deceduto era celibe, queste spese sono rimborsate agli aventi diritto.

Articolo 22

L'indennità di alloggio provvisorio e le spese di trasporto degli effetti personali del coniuge e delle persone a carico sono anticipate dall'istituzione al funzionario in prova.

Qualora questi non venisse titolarizzato alla fine del periodo di prova, l'istituzione può, in casi eccezionali, compiere i passi necessari per recuperare fino a metà di queste somme sulla base delle disposizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina.

▼M131

Articolo 23

Sulla base di un elenco di paesi stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina, se l'istituzione non provvede all'alloggio del funzionario, l'autorità versa all'interessato un'indennità di alloggio o gli rimborsa il canone locativo.

L'indennità di alloggio è versata su presentazione di un contratto di locazione, salvo che l'autorità che ha il potere di nomina non disponga un'esenzione da tale obbligo per cause debitamente motivate connesse alle prassi e condizioni vigenti nella sede di servizio nel paese terzo interessato. L'indennità di alloggio è calcolata innanzitutto sulla base delle mansioni dell'interessato e poi della composizione della famiglia a suo carico.

Il canone locativo è rimborsato se la sistemazione è stata esplicitamente autorizzata dall'autorità che ha il potere di nomina e se corrisponde innanzitutto al livello delle sue mansioni e poi alla composizione della famiglia a carico.

Norme particolareggiate di attuazione del presente articolo sono stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina. L'indennità di alloggio non deve comunque mai superare i costi sostenuti dal funzionario.

▼M67



Sezione 3

SICUREZZA SOCIALE

Articolo 24

Il funzionario, il coniuge, i figli e le altre persone a carico beneficiano di un'assicurazione malattia complementare che copre la differenza fra le spese realmente sostenute e le prestazioni del regime di copertura previsto all'articolo 72 dello statuto, ad esclusione del paragrafo 3 di detto articolo.

Una metà del premio necessario per coprire detta assicurazione è a carico dell'affiliato; tale metà tuttavia non può superare lo 0,6 % del suo stipendio di base; il saldo del premio è a carico dell'istituzione.

Il funzionario, il coniuge, i figli e le altre persone a suo carico sono assicurati contro il rischio di rimpatrio per motivi sanitari in caso di urgenza o di estrema urgenza. Il premio è interamente a carico dell'istituzione.

Articolo 25

Il coniuge, i figli e le altre persone a carico del funzionario sono coperti da un'assicurazione contro gli infortuni che si possono verificare in uno dei paesi al di fuori ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ figuranti su un elenco appositamente stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina.

La metà del premio necessario è a carico del funzionario e l'altra metà a carico dell'istituzione.

▼M112 —————

▼M131




ALLEGATO XI

NORME DI APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 64 E 65 DELLO STATUTO

CAPO 1

ATTUALIZZAZIONE ANNUALE DEL LIVELLO DELLE RETRIBUZIONI (ARTICOLO 65, PARAGRAFO 1, DELLO STATUTO)

Sezione 1

Elementi delle attualizzazioni annuali

Articolo 1

1.    Relazione dell'Istituto statistico dell'Unione europea (Eurostat)

Ai fini dell'attualizzazione prevista all'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto e all'allegato X, articolo 13, Eurostat compila ogni anno prima della fine del mese di ottobre una relazione sulle variazioni del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo, sulle parità economiche fra Bruxelles e alcune località negli Stati membri e, se necessario, nei paesi terzi, e sulle variazioni del potere d'acquisto degli stipendi dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali.

2.    Variazioni del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo

Eurostat stabilisce un indice per misurare le variazioni del costo della vita per i funzionari dell'Unione in servizio in Belgio e in Lussemburgo. L'indice (nel prosieguo «indice comune») è calcolato ponderando l'inflazione nazionale (misurata dall'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IACP) per il Belgio e dall'Indice dei prezzi al consumo (IPC) per il Lussemburgo) constatata tra il mese di giugno dell'anno precedente e il mese di giugno dell'anno in corso, in base alla distribuzione del personale in servizio in tali Stati membri.

3.    Andamento del costo della vita fuori Bruxelles

a) Eurostat, d'intesa con gli istituti nazionali di statistica o altre autorità competenti degli Stati membri, come definiti dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) («istituti nazionali di statistica o altre autorità competenti degli Stati membri»), calcola le parità economiche che determinano l'equivalenza del potere di acquisto:

i) degli stipendi corrisposti ai funzionari dell'Unione in servizio nelle capitali degli Stati membri, a eccezione dei Paesi Bassi, dove l'indice dell'Aia è utilizzato in luogo di quello di Amsterdam, e in talune altre sedi di servizio, con riferimento a Bruxelles;

ii) delle pensioni dei funzionari corrisposte negli Stati membri, con riferimento al Belgio.

b) le parità economiche si riferiscono al mese di giugno di ogni anno;

c) le parità economiche sono calcolate in modo che ogni voce elementare possa essere attualizzata due volte all'anno e sono verificate mediante un'indagine diretta svolta con periodicità almeno quinquennale. Eurostat attualizza le parità economiche in base alle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) degli Stati membri e degli indici più appropriati quali definiti dal gruppo di lavoro articoli 64 e 65 dello statuto, di cui all'articolo 13;

d) le variazioni del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo nel corso del periodo di riferimento sono calcolate sulla base degli indici impliciti. Tali indici corrispondono al valore dell'indice comune moltiplicato per la variazione della parità economica.

4.    Variazioni del potere d'acquisto degli stipendi dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali (indicatori specifici)

a) Per misurare in percentuale l'andamento positivo o negativo del potere d'acquisto degli stipendi nelle amministrazioni pubbliche nazionali, Eurostat, sulla base delle informazioni fornite entro la fine del mese di settembre dagli istituti nazionali di statistica o da altre autorità competenti degli Stati membri, calcola indicatori specifici dell'andamento delle retribuzioni reali dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali tra il mese di luglio dell'anno precedente e il mese di luglio dell'anno in corso. Le due retribuzioni includono un dodicesimo di tutti gli emolumenti pagati nel corso dell'anno.

Gli indicatori specifici sono di due tipi:

i) un indicatore per ciascuno dei gruppi di funzioni quali definiti nello statuto;

ii) un indicatore medio ponderato in base all'organico dei funzionari nazionali corrispondente a ciascun gruppo di funzioni.

Ciascun indicatore è stabilito in termini reali, lordi e netti. Per passare dal lordo al netto si tiene conto delle trattenute obbligatorie nonché delle voci fiscali generali.

Per la determinazione degli indicatori lordi e netti per l'insieme dell'Unione europea, Eurostat utilizza un campione composto dai seguenti Stati membri: Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svezia e Regno Unito. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono adottare un nuovo campione che rappresenti almeno il 75 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione e che sarà d'applicazione dall'anno che segue l'adozione. I risultati per paese sono ponderati in base al pertinente aggregato del PIL nazionale misurato utilizzando le parità di potere d'acquisto, quali risultano dalle statistiche più recenti pubblicate secondo le definizioni dei conti nazionali che figurano nel sistema europeo dei conti attualmente in vigore.

b) Gli istituti nazionali di statistica o altre autorità competenti degli Stati membri forniscono a Eurostat, su sua richiesta, le informazioni complementari che esso ritiene necessarie, allo scopo di stabilire un indicatore specifico che misuri correttamente l'andamento del potere d'acquisto dei funzionari nazionali.

Eurostat presenta un rapporto alla Commissione fornendole tutti gli elementi di valutazione se, dopo un'ulteriore consultazione degli istituti nazionali di statistica o altre autorità competenti degli Stati membri constata anomalie statistiche nelle informazioni ottenute o si trova nell'impossibilità di stabilire indicatori che misurino correttamente sotto il profilo statistico l'andamento dei redditi reali dei funzionari di un determinato Stato membro.

c) Oltre agli indicatori specifici, Eurostat calcola opportuni indicatori di controllo. Uno di essi è costituito dai dati relativi alla massa salariale reale pro capite nelle amministrazioni centrali, determinati secondo la definizione dei conti nazionali che figurano nel Sistema europeo dei conti in vigore al momento considerato.

Eurostat correda la propria relazione sugli indicatori specifici di note esplicative in merito alle divergenze tra questi ultimi e l'andamento degli indicatori di controllo di al presente punto.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 15 del presente allegato la Commissione verifica regolarmente le esigenze di assunzione delle istituzioni.

Sezione 2

Modalità dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni e delle pensioni

Articolo 3

1. Ai sensi dell'articolo 65 dello statuto, le retribuzioni e le pensioni sono attualizzate prima della fine di ogni anno, sulla base dei criteri previsti alla sezione 1 del presente allegato, con effetto al 1o luglio.

2. Il valore dell'attualizzazione si ottiene moltiplicando l'indice comune per l'indicatore specifico. L'attualizzazione è fissata in termini netti in percentuale uguale per tutti.

3. Il valore dell'attualizzazione così fissato è incorporato nella tabella degli stipendi base figurante all'articolo 66 dello statuto e all'allegato XIII dello statuto, nonché agli articoli 20, 93 e 133 del regime applicabile agli altri agenti, secondo il seguente metodo:

a) all'importo netto della retribuzione e della pensione senza coefficiente correttore si aggiunge o si sottrae il valore dell'attualizzazione di cui sopra;

b) la nuova tabella degli stipendi base viene stabilita determinando l'importo lordo che, dopo detrazione dell'imposta operata tenendo conto del paragrafo 4 e delle trattenute obbligatorie in virtù dei regimi di sicurezza sociale e di pensione, corrisponde all'importo della retribuzione netta;

c) per la conversione degli importi netti in importi lordi, si prende in considerazione la situazione del funzionario non coniugato che non beneficia di indennità e assegni previsti dallo statuto.

4. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 gli importi figuranti all'articolo 4 di tale regolamento sono moltiplicati per un fattore composto

a) dal fattore risultante dalla precedente attualizzazione; e/o

b) dal tasso di attualizzazione delle retribuzioni di cui al paragrafo 2.

5. Nessun coefficiente correttore è applicabile per il Belgio e per il Lussemburgo. I coefficienti correttori applicabili:

a) agli stipendi corrisposti ai funzionari dell'Unione europea in servizio negli altri Stati membri e in talune altre sedi di servizio,

b) in deroga all'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto, alle pensioni dell'Unione europea corrisposte negli altri Stati membri per la parte corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1o maggio 2004,

sono determinati in base ai rapporti fra le corrispondenti parità economiche di cui all'articolo 1 del presente allegato e i tassi di cambio previsti all'articolo 63 dello statuto per i paesi in oggetto.

Si applicano le i metodi di cui all'articolo 8 del presente allegato concernenti la retroattività degli effetti dei coefficienti correttori applicabili nelle sedi di servizio a forte inflazione.

6. Le istituzioni procedono, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della nuova attualizzazione, alla corrispondente attualizzazione positiva o negativa delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari e altri aventi diritto.

L'eventuale recupero dell'indebito versato a causa dell'attualizzazione retroattiva può essere ripartito sul periodo massimo di 12 mesi che segue la data di entrata in vigore dell'attualizzazione per l'anno successivo.

CAPO 2

ATTUALIZZAZIONI INTERMEDIE DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI (ARTICOLO 65, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO)

Articolo 4

1. Un'attualizzazione intermedia delle retribuzioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2, dello statuto, con effetto al 1o gennaio, viene effettuata in caso di variazione sensibile del costo della vita tra giugno e dicembre (con riferimento alla soglia di sensibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del presente allegato) e tenendo debitamente conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso.

2. Tale attualizzazione intermedia è presa in considerazione al momento dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni.

Articolo 5

1. La previsione dell'andamento del potere d'acquisto per il periodo considerato è stabilita da Eurostat nel mese di marzo di ogni anno sulla base degli elementi forniti in occasione della riunione prevista all'articolo 13 del presente allegato.

Se da tale previsione risulta una percentuale negativa, al momento dell'attualizzazione intermedia viene presa in considerazione la metà di tale percentuale.

2. L'andamento del costo della vita per il Belgio e il Lussemburgo è misurato mediante l'indice comune sul periodo di riferimento compreso tra giugno e dicembre dell'anno civile precedente.

3. Per ciascuna delle sedi di servizio per la quale è stato fissato un coefficiente correttore (a esclusione del Belgio e del Lussemburgo) viene stabilita una stima delle parità economiche menzionate all'articolo 1, paragrafo 3, valida per il mese di dicembre. L'andamento del costo della vita è calcolato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 6

1. La soglia di sensibilità per il periodo di sei mesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del presente allegato è fissata a una percentuale corrispondente al 6 % per un periodo di 12 mesi.

2. Per l'applicazione della soglia di sensibilità si applica il seguente metodo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma del presente allegato:

a) se la soglia di sensibilità viene raggiunta o superata per il Belgio e il Lussemburgo (secondo i valori dell'indice comune tra giugno e dicembre), la retribuzione viene attualizzata per tutte le sedi di servizio secondo la procedura di attualizzazione annuale;

b) se la soglia di sensibilità non è raggiunta per il Belgio e il Lussemburgo, vengono attualizzati unicamente i coefficienti correttori delle sedi in cui l'andamento del costo della vita (espresso dai valori degli indici impliciti tra giugno e dicembre) ha superato la soglia.

Articolo 7

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del presente allegato:

Il valore dell'attualizzazione è uguale all'indice comune moltiplicato, se del caso, per la metà della previsione dell'indicatore specifico se quest'ultimo è negativo.

I coefficienti correttori per le altre sedi di servizio sono pari al rapporto fra la parità economica pertinente e il tasso di cambio previsto all'articolo 63 dello statuto, moltiplicato, se la soglia dell'attualizzazione non è raggiunta per il Belgio e il Lussemburgo, per il valore dell'attualizzazione.

CAPO 3

DATA DI EFFICACIA DEL COEFFICIENTE CORRETTORE (SEDI DI SERVIZIO SOGGETTE A UN FORTE AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA)

Articolo 8

1. Per le sedi di servizio soggette a un forte aumento del costo della vita (calcolato in base all'evoluzione degli indici impliciti), la data di efficacia del coefficiente correttore è anteriore al 1o gennaio per l'attualizzazione intermedia o al 1o luglio per l'attualizzazione annuale. Lo scopo è di riportare la perdita di potere d'acquisto al livello che si registrerebbe in una sede in cui la variazione del costo della vita corrispondesse a quello della soglia di sensibilità.

2. Le date di efficacia dell'attualizzazione annuale sono fissate:

a) al 16 maggio per le sedi di servizio il cui tasso di inflazione è superiore al 6 %; e

b) al 1o maggio per le sedi di servizio il cui tasso di inflazione è superiore al 10 %.

3. Le date di efficacia dell'attualizzazione intermedia sono fissate:

a) al 16 novembre per le sedi di servizio il cui tasso di inflazione è superiore al 6 %;e

b) al 1o novembre per le sedi di servizio il cui tasso di inflazione è superiore al 10 %.

CAPO 4

ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI COEFFICIENTI CORRETTORI (ARTICOLO 64 DELLO STATUTO)

Articolo 9

1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati, l'amministrazione di un'istituzione dell'Unione o i rappresentanti dei funzionari dell'Unione in una sede di servizio determinata possono chiedere l'istituzione di un coefficiente correttore specifico per tale sede.

La domanda a tal fine deve essere corredata di elementi oggettivi che rivelino, nell'arco di diversi anni, una distorsione sensibile del potere d'acquisto in una sede di servizio determinata rispetto a quello constatato nella capitale dello Stato membro interessato (a eccezione dei Paesi Bassi, dove L'Aia è presa come riferimento in luogo di Amsterdam). Se Eurostat conferma che si tratta di una distorsione sensibile (superiore al 5 %) e duratura, la Commissione fissa, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112 dello statuto, un coefficiente correttore per la sede considerata.

2. La Commissione decide mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112 dello statuto di ritirare l'applicazione di un coefficiente correttore specifico per una sede determinata. In tal caso, la decisione è fondata su uno dei seguenti elementi:

a) una domanda proveniente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, dall'amministrazione di un'istituzione dell'Unione o dai rappresentanti dei funzionari dell'Unione in una sede di servizio determinata, da cui risulti che il costo della vita nella suddetta sede presenta una differenza (inferiore al 2 %) che non è più significativa rispetto a quello registrato nella capitale dello Stato membro interessato. Tale convergenza deve essere durevole convalidata da Eurostat;

b) il fatto che nessun funzionario o agente temporaneo dell'Unione presta più servizio in tale sede.

CAPO 5

CLAUSOLE DI MODERAZIONE ED ECCEZIONE

Articolo 10

Il valore dell'indicatore specifico utilizzato per l'attualizzazione annuale è soggetto a un limite superiore del 2 % e a un limite di inferiore del – 2 %. Se il valore dell'indicatore specifico è più elevato del limite superiore o più basso del limite inferiore, per determinare il valore di attualizzazione si utilizza il valore limite.

Il primo comma non si applica ove si applichi l'articolo 11.

La quota residua dell'attualizzazione annuale risultante dalla differenza fra il valore di attualizzazione calcolato con l'indicatore specifico e il valore di attualizzazione calcolato con il limite, viene applicata a decorrere dal 1o aprile dell'anno successivo.

Articolo 11

1. Qualora vi sia una flessione del PIL reale dell'Unione per l'anno in corso, come previsto dalla Commissione e l'indicatore specifico sia positivo, solo una parte di quest'ultimo viene utilizzato per il calcolo del valore di attualizzazione. La quota residua del valore di attualizzazione corrispondente alla quota residua dell'indicatore specifico si applica a decorrere da una data successiva nel corso dell'anno seguente. Di tale quota residua del valore di attualizzazione non si tiene conto ai fini dell'articolo 10. Il valore del PIL dell'Unione, le sue conseguenze in termini di ripartizione dell'indicatore specifico e la data di applicazione sono definiti conformemente alla seguente tabella:



PIL dell'Unione

Conseguenze dell'indicatore specifico

Data di pagamento della seconda quota

[– 0,1 %; – 1 %]

33 %; 67 %

1o aprile dell'anno n + 1

[– 1 %; – 3 %]

0 %; 100 %

1o aprile dell'anno n + 1

inferiore al – 3 %;

0 %

2. Qualora si registri uno scostamento fra le previsioni indicate al paragrafo 1 e i dati definitivi sul PIL dell'Unione resi noti dalla Commissione e tali dati modifichino le conseguenze indicate nella tabella di cui al paragrafo 1, si procede, anche retroattivamente, alle necessarie correzioni, sia positive che negative, in base alla tabella stessa.

3. Ogni attualizzazione dell'importo di riferimento risultante da una correzione è pubblicata dalla Commissione entro due settimane dalla correzione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C a fini di informazione.

4. Qualora per effetto dell'applicazione del paragrafo 1 o 2 il valore dell'indicatore specifico non abbia portato all'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni, tale valore forma la base di calcolo di un'attualizzazione futura non appena l'incremento cumulato del PIL dell'Unione calcolato dall'anno di applicazione del paragrafo 1 o 2 sia divenuto positivo. Il valore di cui alla prima frase è comunque soggetto per analogia ai limiti e ai principi enunciati all'articolo 10 del presente allegato. A tal fine Eurostat calcola con periodicità regolare l'andamento del PIL dell'Unione.

5. Se del caso, gli effetti giuridici dell'applicazione dell'articolo 10 e del presente articolo continuano a operare pienamente anche dopo la data di scadenza del presente allegato, indicata all'articolo 15.

CAPO 6

COMPITI DI EUROSTAT E RAPPORTI CON GLI ISTITUTI NAZIONALI DI STATISTICA O ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 12

Eurostat ha il compito di vigilare sulla qualità dei dati di base e dei metodi statistici applicati nell'elaborazione degli elementi considerati per l'attualizzazione delle retribuzioni. Esso è in particolare incaricato di formulare qualsiasi valutazione o avviare qualsiasi studio necessario a tale sorveglianza.

Articolo 13

Eurostat convoca ogni anno, nel mese di marzo, una riunione di un gruppo di lavoro composto di esperti degli istituti nazionali di statistica o di altre autorità competenti degli Stati membri e denominato «gruppo di lavoro articoli 64 e 65 dello statuto».

In tale occasione si procede a un esame della metodologia statistica e della sua applicazione per quanto concerne gli indicatori specifici e di controllo, l'indice comune e le parità economiche.

Sono altresì forniti gli elementi necessari per elaborare la previsione sull'andamento del potere d'acquisto ai fini dell'attualizzazione intermedia delle retribuzioni, unitamente ai dati relativi alle ore lavorate presso le amministrazioni centrali.

Articolo 14

Ogni Stato membro comunica a Eurostat, su richiesta di quest'ultimo, gli elementi che hanno incidenza diretta o indiretta sulla composizione e sulle variazioni delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali.

CAPO 7

DISPOSIZIONE FINALE E CLAUSOLA DI REVISIONE

Articolo 15

1. Le disposizioni del presente allegato si applicano dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2023.

2. Entro il 31 marzo 2022 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. tale relazione concerne la verifica condotta ai sensi dell'articolo 2 del presente allegato e valuta in particolare se l'evoluzione del potere di acquisto delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione rispecchi le variazioni del potere di acquisto degli stipendi dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta se del caso una proposta di modifica del presente allegato e dell'articolo 66 bis dello statuto ai sensi dell'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Fintantoché il Parlamento europeo e il Consiglio non abbiano approvato un regolamento sulla base di una proposta della Commissione, il presente allegato e l'articolo 66 bis dello statuto continueranno ad applicarsi provvisoriamente oltre il termine indicato al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 66 bis dello statuto.

4. Alla fine del 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione del presente allegato e dell'articolo 66 bis dello statuto.

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ALLEGATO XII

Modalità d'applicazione dell'articolo 83 bis dello statuto

CAPITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1.  Al fine di determinare il contributo dei funzionari al regime delle pensioni di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto, a partire dal 2004 la Commissione procede ogni cinque anni alla valutazione attuariale dell'equilibrio del regime delle pensioni ai sensi dell'articolo 83 bis, paragrafo 3, dello statuto. Tale valutazione indica se il contributo dei funzionari è sufficiente per finanziare un terzo del costo del regime delle pensioni.

2.  Ai fini dell'esame di cui all'articolo 83 bis, paragrafo 4, dello statuto, la Commissione procede ogni anno ad un'attualizzazione della suddetta valutazione attuariale, prendendo in considerazione l'evoluzione della popolazione come definita all'articolo 9 del presente allegato, l'evoluzione del tasso d'interesse di cui all'articolo 10 del presente allegato e l'evoluzione ►C11  del tasso di variazione annuo delle retribuzioni dei funzionari di cui all'articolo 11 del presente allegato. ◄

3.  La valutazione e l'attualizzazione si effettuano ogni anno n, sulla base del numero di funzionari che risultano affiliati attivi al regime delle pensioni al 31 dicembre dell'anno precedente (n-1).

▼M131

Articolo 2

1.  Ogni attualizzazione dell'aliquota contributiva ha effetto a decorrere dal 1o luglio, in concomitanza con l'attualizzazione annuale delle retribuzioni prevista all'articolo 65 dello statuto. Le attualizzazioni non danno luogo a un contributo superiore o inferiore di più di un punto percentuale rispetto al tasso applicabile l'anno precedente.

2.  La differenza tra l'attualizzazione dell'aliquota di contributo che sarebbe risultata dal calcolo attuariale e l'attualizzazione risultante dalla variazione di cui al paragrafo 1, ultima frase, non può essere in alcun caso recuperata né, di conseguenza, integrata nei calcoli attuariali successivi. L'aliquota di contributo che sarebbe risultata dal calcolo attuariale è menzionata nella relazione di valutazione di cui all'articolo 1 del presente allegato.

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CAPITOLO 2

VALUTAZIONE DELL'EQUILIBRIO ATTUARIALE

Articolo 3

Le valutazioni attuariali quinquennali stabiliscono le condizioni dell'equilibrio prendendo in considerazione, come costi del regime, la pensione di anzianità di cui all'articolo 77 dello statuto, l'indennità di invalidità di cui all'articolo 78 dello statuto e le pensioni di reversibilità di cui agli articoli 79 e 80 dello statuto.

Articolo 4

1.  L'equilibrio attuariale è determinato sulla base del metodo di calcolo descritto nel presente capitolo.

2.  Conformemente a tale metodo, il «valore attuariale» dei diritti a pensione maturati precedentemente alla data di calcolo rappresenta il debito previdenziale per il periodo di attività trascorso, mentre il valore attuariale dei diritti a pensione che saranno maturati nel corso dell'anno di attività che prende inizio alla data di calcolo rappresenta il «costo previdenziale».

3.  L'ipotesi di partenza è che tutti i pensionamenti (salvo quelli per invalidità) avranno luogo ad una determinata età media r. L'età media di pensionamento è attualizzata unicamente nel contesto della valutazione attuariale quinquennale di cui all'articolo 1 del presente allegato e non è necessariamente la stessa per tutte le categorie di personale.

4.  Nel determinare i valori attuariali,

a) si tiene conto della futura evoluzione dello stipendio base di ciascun funzionario tra la data del calcolo e l'età pensionabile ipotizzata;

b) non si tiene conto dei diritti a pensione maturati precedentemente alla data del calcolo (il debito previdenziale per il periodo di attività trascorso).

5.  Tutte le disposizioni pertinenti previste dal presente statuto (segnatamente agli allegati VIII e XIII) vengono prese in considerazione nella valutazione attuariale del costo previdenziale).

6.  Un meccanismo di perequazione è applicato per determinare il tasso di attualizzazione reale e il tasso di variazione annuo delle retribuzioni dei funzionari ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ . La perequazione è ottenuta grazie a una media mobile su ►M131  30 anni ◄ per il tasso d'interesse e per l'incremento delle retribuzioni.

Articolo 5

1.  La formula relativa al contributo è fondata sull'equazione:

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2.  Il contributo dei funzionari ai costi di finanziamento del regime pensionistico è calcolato come un terzo del rapporto tra il costo previdenziale dell'anno in corso (n) per tutti i funzionari che risultano affiliati attivi al regime di pensioni e il totale annuo degli stipendi base per la stessa popolazione di affiliati attivi al regime di pensioni al 31 dicembre dell'anno precedente (n-1).

3.  Il costo previdenziale risulta dalla somma di tre elementi:

a) il costo previdenziale del regime «anzianità» (descritto all'articolo 6 del presente allegato), ossia il valore attuariale dei diritti a pensione che saranno acquisiti nel corso dell'anno n, incluso il valore della parte di pensione che diventerà erogabile al coniuge superstite e/o ai figli a carico alla morte del funzionario in pensione (reversibilità);

b) il costo previdenziale del regime «invalidità» (descritto all'articolo 7 del presente allegato), ossia il valore attuariale dei diritti a pensione che diventeranno erogabili ai funzionari in attività che si ipotizza possano diventare invalidi nel corso dell'anno n; e

c) il costo previdenziale del regime «reversibilità» (descritto all'articolo 8 del presente allegato), ossia il valore attuariale dei diritti a pensione che diventeranno erogabili agli aventi diritto dei funzionari in attività che si ipotizza possano morire nel corso dell'anno n.

4.  La valutazione del costo previdenziale si basa sui diritti a pensione e sulle pertinenti rendite, come indicato agli articoli da 6 a 8 del presente allegato.

Tali rendite forniscono il valore attuariale attuale di 1 euro all'anno, tenuto conto del tasso di interesse, del tasso di variazione annuo delle retribuzioni e della probabilità di essere ancora in vita all'età del pensionamento.

5.  Si tiene conto del minimo vitale di cui al titolo V, capitolo 2 dello statuto e all'allegato VIII.

Articolo 6

1.  Per calcolare il valore delle pensioni di anzianità, i diritti a pensione maturati nel corso dell'anno n sono calcolati per ciascun funzionario in attività moltiplicando il suo stipendio base in proiezione al momento del pensionamento per il coefficiente di accumulazione applicabile all'interessato.

Se i diritti a pensione cumulati (a partire dal momento dell'entrata in servizio, inclusi i trasferimenti) accreditati al funzionario al 31 dicembre dell'anno n-1 raggiungono almeno il 70 %, si riterrà che tale funzionario non abbia acquisito diritti a pensione nel corso dell'anno n.

2.  Lo stipendio base in proiezione (PS) al momento del pensionamento è calcolato come segue, a partire dallo stipendio base al 31 dicembre dell'anno precedente e tenuto conto del tasso di incremento annuo delle retribuzioni e del tasso stimato di incremento annuo dovuto ad anzianità e promozioni:

image

dove:

SAL

=

stipendio attuale

GSG

=

tasso stimato annuo di incremento generale delle retribuzioni (il tasso di variazione annua delle tabelle di stipendio)

ISP

=

tasso stimato annuo di incremento dovuto ad anzianità e promozioni

m

=

differenza fra l'età teorica di pensionamento (r) e l'età attuale del funzionario (x)

Poiché i calcoli vengono effettuati in termini reali, al netto dell'inflazione, il tasso di variazione annua delle retribuzioni e il tasso di incremento annuo dovuto ad anzianità e promozioni sono tassi d'incremento al netto dell'inflazione.

3.  Sulla base del calcolo dei diritti a pensione maturati da un determinato funzionario, il valore attuariale di tali diritti (e delle pensioni di reversibilità ivi afferenti) si ottiene moltiplicando i diritti a pensione annui come sopra definiti per la somma dei seguenti elementi:

a) una rendita immediata differita all'età x, differita di m anni

image

dove:

x

=

età del funzionario al 31 dicembre dell'anno n-1

τ

=

interest rate

kpx

=

probabilità per un funzionario di età x di essere ancora in vita tra k anni

m

=

differenza fra l'età teorica di pensionamento (r) e l'età attuale del funzionario (x)

GSG

=

tasso stimato annuo di incremento generale delle retribuzioni (il tasso di variazione annua delle tabelle di stipendio)

ω

=

massimale della tavola di mortalità

e

b) una rendita di reversibilità immediata differita alle età x e y, dove y è l'età teorica del coniuge. Quest'ultima rendita è moltiplicata per la probabilità che il funzionario sia coniugato e per il tasso di reversibilità applicabile, stabilito conformemente all'allegato VIII.

image

dove:

x

=

età del funzionario al 31 dicembre dell'anno n-1

y

=

età del coniuge del funzionario al 31 dicembre dell'anno n-1

τ

=

interest rate

kpx

=

probabilità per un funzionario di età x di essere ancora in vita tra k anni

kpy

=

probabilità per una persona di età y (coniuge del funzionario di età x) di essere ancora in vita tra k anni

m

=

differenza fra l'età teorica di pensionamento (r) e l'età attuale del funzionario (x)

GSG

=

tasso stimato annuo di incremento generale delle retribuzioni (il tasso di variazione annua delle tabelle di stipendio)

ω

=

massimale della tavola di mortalità.

4.  Il calcolo del costo previdenziale del regime «anzianità» tiene conto dei seguenti elementi:

a) l'incentivo di accumulazione per i funzionari che restano in servizio dopo aver raggiunto l'età pensionabile;

b) il coefficiente di riduzione per i funzionari che lasciano il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile.

Articolo 7

1.  Per calcolare il valore delle indennità di invalidità, il numero di tali indennità che si presume diventino erogabili nel corso dell'anno n è misurato applicando a ciascun funzionario in attività la probabilità che possa divenire invalido nel corso dell'anno in questione. Tale probabilità viene quindi moltiplicata per l'importo annuo delle indennità di invalidità a cui il funzionario avrebbe diritto.

2.  Nel calcolo del valore attuariale delle pensioni di invalidità erogabili per la prima volta nel corso dell'anno n va fatto riferimento alle rendite seguenti:

a) una rendita immediata temporanea all'età x

image

dove:

x

=

età del funzionario al 31 dicembre dell'anno n-1

τ

=

interest rate

kpx

=

probabilità per una persona di età x di essere ancora in vita tra k anni

m

=

differenza fra l'età teorica di pensionamento (r) e l'età attuale del funzionario (x)

GSG

=

tasso stimato annuo di incremento generale delle retribuzioni (il tasso di variazione annua delle tabelle di stipendio)

e

b) una rendita di reversibilità immediata. Quest'ultima rendita è moltiplicata per la probabilità che il funzionario sia coniugato e per il tasso di reversibilità applicabile.

image

dove:

x

=

età del funzionario al 31 dicembre dell'anno n-1

y

=

età del coniuge del funzionario al 31 dicembre dell'anno n-1

τ

=

interest rate

kpx

=

probabilità per una persona di età x di essere ancora in vita tra k anni

kpy

=

probabilità per una persona di età y (coniuge della persona di età x) di essere ancora in vita tra k anni

m

=

differenza fra l'età teorica di pensionamento (r) e l'età attuale del funzionario (x)

GSG

=

tasso stimato annuo di incremento generale delle retribuzioni (il tasso di variazione annua delle tabelle di stipendio).

Articolo 8

1.  Il valore dei diritti a pensione che diventeranno erogabili ai congiunti superstiti nel corso dell'anno n è determinato applicando a ciascun funzionario in attività la probabilità che possa morire nel corso di quell'anno. Tale probabilità è quindi moltiplicata per l'importo annuo della pensione del coniuge che diventerebbe erogabile nel corso dell'anno. Il calcolo tiene conto delle eventuali pensioni di orfano che potrebbero dover essere versate.

2.  Nel calcolo del valore attuariale dei diritti a pensione che diventeranno erogabili ai congiunti superstiti nel corso dell'anno n si utilizza una rendita immediata. Tale rendita è moltiplicata per la probabilità che il funzionario sia coniugato.

image

dove:

y

=

età del coniuge del funzionario al 31 dicembre dell'anno n-1

τ

=

interest rate

kpy

=

probabilità per una persona di età y (coniuge della persona di età x) di essere ancora in vita tra k anni

GSG

=

tasso stimato annuo di incremento generale delle retribuzioni (il tasso di variazione annua delle tabelle di stipendio)

ω

=

massimale della tavola di mortalità.



CAPITOLO 3

SISTEMA DI CALCOLO

Articolo 9

1.  I parametri demografici da prendere in considerazione per la valutazione attuariale si basano sull'osservazione della totalità della popolazione degli affiliati al regime, costituita dal personale in attività di servizio e dai pensionati. Questi dati sono registrati annualmente dalla Commissione sulla base delle informazioni comunicate dalle varie istituzioni e agenzie il cui personale partecipa al regime.

L'osservazione di detta popolazione fa astrazione dalla struttura della popolazione stessa, dall'età media di pensionamento e dalla tavola d'invalidità.

2.  La tavola di mortalità si riferisce ad una popolazione avente le caratteristiche più simili a quelle della popolazione degli affiliati al regime. Essa è attualizzata soltanto in occasione della valutazione attuariale quinquennale prevista all'articolo 1 del presente allegato.

Articolo 10

1.  I tassi d'interesse da prendere in considerazione per i calcoli attuariali sono basati sui tassi d'interesse medi osservati in relazione al debito pubblico a lungo termine degli Stati membri, pubblicati dalla Commissione. Un indice adeguato dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare il tasso di interesse corrispondente, al netto dell'inflazione, necessario ai fini dei calcoli attuariali.

2.  Il tasso effettivo annuo da prendere in considerazione per i calcoli attuariali è la media dei tassi reali medi dei ►M131  30 anni ◄ precedenti l'anno in corso.

Articolo 11

1.  La variazione annua delle retribuzioni dei funzionari da prendere in considerazione ai fini dei calcoli attuariali è fondata sugli indicatori specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato XI.

2.  Il tasso effettivo annuo da prendere in considerazione per i calcoli attuariali è la media degli indicatori specifici netti per l'Unione europea dei ►M131  30 anni ◄ precedenti l'anno in corso.

▼M131

Articolo 11 bis

Fino al 2020, per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2, del presente allegato, la media mobile è calcolata sulla base dei seguenti periodi:

nel 2014 – 16 anni

nel 2015 – 18 anni

nel 2016 – 20 anni

nel 2017 – 22 anni

nel 2018 – 24 anni

nel 2019 – 26 anni

nel 2020 – 28 anni.

▼M131

Articolo 12

Il tasso di cui agli articoli 4 e 8 dell'allegato VIII per il calcolo degli interessi composti corrisponde al tasso effettivo di cui all'articolo 10 del presente allegato ed è attualizzato, se necessario, in occasione delle valutazioni attuariali quinquennali.

Con riguardo all'attualizzazione, il tasso di cui agli articoli 4 e 8 dell'allegato VIII deve intendersi come tasso di riferimento. La Commissione pubblica i valori effettivi attualizzati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro due settimane dall'attualizzazione, a scopo informativo.

▼M112



CAPITOLO 4

ATTUAZIONE

Articolo 13

1.  Eurostat è l'autorità incaricata dell'attuazione tecnica del presente allegato.

2.  Eurostat è assistita da uno o più esperti indipendenti nell'esecuzione delle valutazioni attuariali previste all'articolo 1 del presente allegato. In questo caso, Eurostat fornisce agli esperti incaricati i parametri di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente allegato.

3.  Il 1o settembre di ogni anno, Eurostat presenta un rapporto sulle valutazioni e le attualizzazioni di cui all'articolo 1 del presente allegato.

4.  Le eventuali questioni metodologiche sorte in sede di attuazione del presente allegato sono trattate da Eurostat in collaborazione con gli esperti delle amministrazioni nazionali competenti e con gli attuari indipendenti. A questo scopo, Eurostat convoca una riunione di questo gruppo almeno una volta all'anno. Tuttavia, Eurostat ha la facoltà di organizzare riunioni più frequenti qualora lo ritenga necessario.



CAPITOLO 5

CLAUSOLA DI RIESAME

▼M131

Articolo 14

1.  Nel 2022 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione esamina le implicazioni del presente allegato per il bilancio e valuta l'equilibrio attuariale del regime delle pensioni. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenterà se del caso una proposta di modifica del presente allegato.

2.  Nel 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'attuazione del presente allegato.

▼M112




ALLEGATO XIII

Misure transitorie applicabili ai funzionari ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ (Articolo 107 bis dello statuto)

Sezione 1

Articolo 1

1.  Durante il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2006, le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello statuto sono sostituite dal testo seguente:

«1. Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle funzioni cui corrispondono, in quattro categorie designate in ordine gerarchico decrescente con le lettere A*, B*, C* e D*.

2. La categoria A* comprende dodici gradi, la categoria B* nove gradi, la categoria C* sette gradi e la categoria D* cinque gradi.»

2.  Ogni riferimento alla data di assunzione deve essere inteso come riferimento alla data di entrata in servizio.

Articolo 2

1.  Il 1o maggio 2004, fatto salvo l'articolo 8 del presente allegato, i gradi dei funzionari collocati in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello statuto sono ridenominati come segue:



Grado precedente

Nuovo grado (intermedio)

Grado precedente

Nuovo grado (intermedio)

Grado precedente

Nuovo grado (intermedio)

Grado precedente

Nuovo grado (intermedio)

A1

A*16

 

 

 

 

 

 

A2

A*15

 

 

 

 

 

 

A3/LA3

A*14

 

 

 

 

 

 

A4/LA4

A*12

 

 

 

 

 

 

A5/LA5

A*11

 

 

 

 

 

 

A6/LA6

A*10

B1

B*10

 

 

 

 

A7/LA7

A*8

B2

B*8

 

 

 

 

A8/LA8

A*7

B3

B*7

C1

C*6

 

 

 

 

B4

B*6

C2

C*5

 

 

 

 

B5

B*5

C3

C*4

D1

D*4

 

 

 

 

C4

C*3

D2

D*3

 

 

 

 

C5

C*2

D3

D*2

 

 

 

 

 

 

D4

D*1

2.  Fatto salvo il disposto dell'articolo 7 del presente allegato, lo stipendio base mensile è fissato, per ciascun grado e scatto, conformemente alle seguenti tabelle (importi in euro):



Categoria A (1) (2)

Grado precedente

Nuovo grado interm.

1

2

3

4

5

6

7

8

A1

A*16

14 822,86

15 445,74

16 094,79

16 094,79

16 094,79

16 094,79

 

 

 

 

12 717,09

13 392,63

14 068,17

14 743,71

15 419,25

16 094,79

 

 

 

 

0,8579377

0,8670760

0,8740822

0,9160548

0,9580274

1,0

 

 

A2

A*15

13 100,93

13 651,45

14 225,11

14 620,87

14 822,86

15 445,74

 

 

 

 

11 285,38

11 930,01

12 574,64

13 219,27

13 863,90

14 508,53

 

 

 

 

0,8614182

0,8739006

0,8839749

0,9041370

0,9353053

0,9393224

 

 

A3

A*14

11 579,04

12 065,60

12 572,62

12 922,41

13 100,93

13 651,45

14 225,11

14 822,86

 

 

9 346,34

9 910,20

10 474,06

11 037,92

11 601,78

12 165,64

12 729,50

13 293,36

 

 

0,8071775

0,8213599

0,8330849

0,8541688

0,8855692

0,8911610

0,8948613

0,8968148

 

A*13

10 233,93

10 663,98

11 112,09

11 421,25

11 579,04

 

 

 

A4

A*12

9 045,09

9 425,17

9 821,23

10 094,47

10 233,93

10 663,98

11 112,09

11 579,04

 

 

7 851,92

8 292,03

8 732,14

9 172,25

9 612,36

10 052,47

10 492,58

10 932,69

 

 

0,8680864

0,8797751

0,8891086

0,9086411

0,9392638

0,9426565

0,9442490

0,9441793

A5

A*11

7 994,35

8 330,28

8 680,33

8 921,83

9 045,09

9 425,17

9 821,23

10 233,93

 

 

6 473,51

6 857,02

7 240,53

7 624,04

8 007,55

8 391,06

8 774,57

9 158,08

 

 

0,8097606

0,8231440

0,8341307

0,8545377

0,8852925

0,8902821

0,8934288

0,8948742

A6

A*10

7 065,67

7 362,57

7 671,96

7 885,41

7 994,35

8 330,28

8 680,33

9 045,09

 

 

5 594,32

5 899,56

6 204,80

6 510,04

6 815,28

7 120,52

7 425,76

7 731,00

 

 

0,7917607

0,8012909

0,8087633

0,8255804

0,8525121

0,8547756

0,8554698

0,8547179

 

A*9

6 244,87

6 507,29

6 780,73

6 969,38

7 065,67

 

 

 

A7

A*8

5 519,42

5 751,35

5 993,03

6 159,77

6 244,87

6 507,29

 

 

 

 

4 815,59

5 055,21

5 294,83

5 534,45

5 774,07

6 013,69

 

 

 

 

0,8724812

0,8789606

0,8834980

0,8984832

0,9246101

0,9241466

 

 

A8

A*7

4 878,24

5 083,24

5 296,84

5 444,21

5 519,42

 

 

 

 

 

4 258,95

4 430,71

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8730505

0,8716311

 

 

 

 

 

 

 

A*6

4 311,55

4 492,73

4 681,52

4 811,77

4 878,24

 

 

 

 

A*5

3 810,69

3 970,82

4 137,68

4 252,80

4 311,55

 

 

 

(1)   Le cifre stampate in corsivo nelle tabelle corrispondono agli stipendi precedenti, fissati all'articolo 66 dello statuto anteriormente al 1o maggio 2004. Tali cifre sono riportate unicamente a titolo esplicativo e non hanno quindi alcun valore giuridico.

(2)   La terza riga che compare a fronte degli scatti di ciascun grado precedente rappresenta un coefficiente pari al rapporto fra lo stipendio di base applicabile anteriormente al 1o maggio 2004 e quello applicabile dopo tale data.



Categoria B (1) (2)

Grado precedente

Nuovo grado interm.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

B*11

7 994,35

8 330,28

8 680,33

8 921,83

9 045,09

 

 

 

B1

B*10

7 065,67

7 362,57

7 671,96

7 885,41

7 994,35

8 330,28

8 680,33

9 045,09

 

 

5 594,32

5 899,56

6 204,80

6 510,04

6 815,28

7 120,52

7 425,76

7 731,00

 

 

0,7917607

0,8012909

0,8087633

0,8255804

0,8525121

0,8547756

0,8554698

0,8547179

 

B*9

6 244,87

6 507,29

6 780,73

6 969,38

7 065,67

 

 

 

B2

B*8

5 519,42

5 751,35

5 993,03

6 159,77

6 244,87

6 507,29

6 780,73

7 065,67

 

 

4 847,05

5 074,29

5 301,53

5 528,77

5 756,01

5 983,25

6 210,49

6 437,73

 

 

0,8781810

0,8822781

0,8846160

0,8975611

0,9217181

0,9194688

0,9159029

0,9111280

B3

B*7

4 878,24

5 083,24

5 296,84

5 444,21

5 519,42

5 751,35

5 993,03

6 244,87

 

 

4 065,67

4 254,62

4 443,57

4 632,52

4 821,47

5 010,42

5 199,37

5 388,32

 

 

0,8334297

0,8369898

0,8389096

0,8509077

0,8735465

0,8711729

0,8675695

0,8628394

B4

B*6

4 311,55

4 492,73

4 681,52

4 811,77

4 878,24

5 083,24

5 296,84

5 519,42

 

 

3 516,44

3 680,31

3 844,18

4 008,05

4 171,92

4 335,79

4 499,66

4 663,53

 

 

0,8155860

0,8191701

0,8211393

0,8329679

0,8552101

0,8529580

0,8494989

0,8449312

B5

B*5

3 810,69

3 970,82

4 137,68

4 252,80

4 311,55

4 492,73

4 681,52

4 878,24

 

 

3 143,24

3 275,85

3 408,46

3 541,07

3 673,68

3 806,29

3 938,90

4 071,51

 

 

0,8248480

0,8249807

0,8237611

0,8326444

0,8520555

0,8472109

0,8413720

0,8346268

 

B*4

3 368,02

3 509,54

3 657,02

3 758,76

3 810,69

 

 

 

 

B*3

2 976,76

3 101,85

3 232,19

3 322,12

3 368,02

 

 

 

(1)   Le cifre stampate in corsivo nelle tabelle corrispondono agli stipendi precedenti, fissati all'articolo 66 dello statuto anteriormente al 1o maggio 2004. Tali cifre sono riportate unicamente a titolo esplicativo e non hanno quindi alcun valore giuridico.

(2)   La terza riga che compare a fronte degli scatti di ciascun grado precedente rappresenta un coefficiente pari al rapporto fra lo stipendio di base applicabile anteriormente al 1o maggio 2004 e quello applicabile dopo tale data.



Categoria C (1) (2)

Grado precedente

Nuovo grado interm.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

C*7

4 878,24

5 083,24

5 296,84

5 444,21

5 519,42

 

 

 

C1

C*6

4 311,55

4 492,73

4 681,52

4 811,77

4 878,24

5 083,24

5 296,84

5 519,42

 

 

3 586,63

3 731,26

3 875,89

4 020,52

4 165,15

4 309,78

4 454,41

4 599,04

 

 

0,8318656

0,8305106

0,8279127

0,8355595

0,8538223

0,8478411

0,8409561

0,8332470

C2

C*5

3 810,69

3 970,82

4 137,68

4 252,80

4 311,55

4 492,73

4 681,52

4 878,24

 

 

3 119,61

3 252,15

3 384,69

3 517,23

3 649,77

3 782,31

3 914,85

4 047,39

 

 

0,8186470

0,8190122

0,8180164

0,8270387

0,8465100

0,8418734

0,8362348

0,8296824

C3

C*4

3 368,02

3 509,54

3 657,02

3 758,76

3 810,69

3 970,82

4 137,68

4 311,55

 

 

2 910,01

3 023,56

3 137,11

3 250,66

3 364,21

3 477,76

3 591,31

3 704,86

 

 

0,8640121

0,8615260

0,8578323

0,8648224

0,8828349

0,8758292

0,8679526

0,8592873

C4

C*3

2 976,76

3 101,85

3 232,19

3 322,12

3 368,02

3 509,54

3 657,02

3 810,69

 

 

2 629,42

2 735,93

2 842,44

2 948,95

3 055,46

3 161,97

3 268,48

3 374,99

 

 

0,8833161

0,8820317

0,8794161

0,8876711

0,9071977

0,9009642

0,8937550

0,8856638

C5

C*2

2 630,96

2 741,52

2 856,72

2 936,20

2 976,76

 

 

 

 

 

2 424,48

2 523,83

2 623,18

2 722,53

 

 

 

 

 

 

0,9215191

0,9205951

0,9182489

0,9272291

 

 

 

 

 

C*1

2 325,33

2 423,04

2 524,86

2 595,11

2 630,96

 

 

 

(1)   Le cifre stampate in corsivo nelle tabelle corrispondono agli stipendi precedenti, fissati all'articolo 66 dello statuto anteriormente al 1o maggio 2004. Tali cifre sono riportate unicamente a titolo esplicativo e non hanno quindi alcun valore giuridico.

(2)   La terza riga che compare a fronte degli scatti di ciascun grado precedente rappresenta un coefficiente pari al rapporto fra lo stipendio di base applicabile anteriormente al 1o maggio 2004 e quello applicabile dopo tale data.



Categoria D (1) (2)

Grado precedente

Nuovo grado interm.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

D*5

3 810,69

3 970,82

4 137,68

4 252,8

4 311,55

 

 

 

D1

D*4

3 368,02

3 509,54

3 657,02

3 758,76

3 810,69

3 970,82

4 137,68

4 311,55

 

 

2 740,03

2 859,83

2 979,63

3 099,43

3 219,23

3 339,03

3 458,83

3 578,63

 

 

0,8135433

0,8148732

0,8147699

0,8245884

0,8447893

0,8408918

0,8359346

0,8300101

D2

D*3

2 976,76

3 101,85

3 232,19

3 322,12

3 368,02

3 509,54

3 657,02

3 810,69

 

 

2 498,38

2 604,79

2 711,20

2 817,61

2 924,02

3 030,43

3 136,84

3 243,25

 

 

0,8392951

0,8397537

0,8388121

0,8481361

0,8681718

0,8634835

0,8577585

0,8510926

D3

D*2

2 630,96

2 741,52

2 856,72

2 936,20

2 976,76

3 101,85

3 232,19

3 368,02

 

 

2 325,33

2 424,85

2 524,37

2 623,89

2 723,41

2 822,93

2 922,45

3 021,97

 

 

0,8838333

0,8844911

0,8836603

0,8936346

0,9148907

0,9100795

0,9041702

0,8972542

D4

D*1

2 325,33

2 423,04

2 524,86

2 595,11

2 630,96

 

 

 

 

 

2 192,47

2 282,38

2 372,29

2 462,20

 

 

 

 

 

 

0,9428640

0,9419476

0,9395718

0,9487849

 

 

 

 

(1)   Le cifre stampate in corsivo nelle tabelle corrispondono agli stipendi precedenti, fissati all'articolo 66 dello statuto anteriormente al 1o maggio 2004. Tali cifre sono riportate unicamente a titolo esplicativo e non hanno quindi alcun valore giuridico.

(2)   La terza riga che compare a fronte degli scatti di ciascun grado precedente rappresenta un coefficiente pari al rapporto fra lo stipendio di base applicabile anteriormente al 1o maggio 2004 e quello applicabile dopo tale data.

3.  Gli stipendi relativi ai nuovi gradi intermedi sono considerati gli importi applicabili a norma dell'articolo 7 del presente allegato.

Articolo 3

La procedura descritta all'articolo 2, paragrafo 1 del presente allegato, non ha alcun effetto sullo scatto in cui si trova il funzionario né sull'anzianità di grado e di scatto acquisita. Gli stipendi sono fissati conformemente all'articolo 7 del presente allegato.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni precedenti, durante il periodo indicato nella frase introduttiva dell'articolo 1 del presente allegato:

a) i termini «gruppo di funzioni» sono sostituiti dal termine «categoria»

i) nello statuto:

 all'articolo 5, paragrafo 5,

 all'articolo 6, paragrafo 1,

 all'articolo 7, paragrafo 2,

 all'articolo 31, paragrafo 1,

 all'articolo 32, terzo comma,

 all'articolo 39, lettera f),

 all'articolo 40, paragrafo 4,

 all'articolo 41, paragrafo 3,

 all'articolo 51, paragrafi 1, 2, 8 e 9,

 all'articolo 78, primo comma,

ii) all'allegato II dello statuto, articolo 1, quarto comma,

iii) all'allegato III dello statuto:

 all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c),

 all'articolo 3, quarto comma,

iv) all'allegato IX dello statuto:

 all'articolo 5,

 all'articolo 9, paragrafo 1, lettere f) e g);

b) i termini «gruppo di funzioni AD» sono sostituiti dai termini «categoria A*»

i) nello statuto:

 all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c),

 all'articolo 48, terzo comma,

 all'articolo 56, secondo comma,

ii) all'allegato II dello statuto, articolo 10, paragrafo 1;

c) i termini «gruppo di funzioni AST» sono sostituiti dai termini «categorie B*, C* e D*»

i) nello statuto:

 all'articolo 43, secondo comma,

 all'articolo 48, terzo comma,

ii) all'allegato VI dello statuto, articoli 1 e 3;

d) all'articolo 56, terzo comma, i termini «AST 1 a AST 4» sono sostituiti dai termini «categoria C* e D*, gradi da 1 a 4».

e) all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), dello statuto, i termini «gruppo di funzioni AST» sono sostituiti dai termini «categorie B* e C*»;

f) all'articolo 29, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «Il Parlamento europeo organizza almeno un concorso per le categorie C*, B* e A* anteriormente al 1o maggio 2006;»

g) all'articolo 43, secondo comma, dello statuto, i termini «funzioni di amministratore» sono sostituiti dai termini «funzioni nella categoria immediatamente superiore»;

h) all'articolo 45 bis, paragrafo 1, dello statuto, i termini «al gruppo di funzioni AST» sono sostituiti dai termini «alla categoria B*» e i termini «un posto del gruppo di funzioni AD» sono sostituiti dai termini «un posto nella categoria A*»;

i) all'articolo 46 dello statuto, i termini «da AD 9 a AD 14» sono sostituiti dai termini «da A*9 ad A*14»;

j) all'articolo 29, paragrafo 2, dello statuto, i termini «gradi AD 16 o 15» sono sostituiti dai termini «gradi A*16 o A*15» e i termini «gradi AD 15 o 14» sono sostituiti dai termini «gradi A*15 o A*14»;

k) all'allegato II dello statuto, articolo 12, primo comma, il termine «AD 14» è sostituito da «A*14»;

l) all'allegato IX dello statuto, articolo 5:

i) al paragrafo 2, «AD 13» è sostituito da «A*13»,

ii) al paragrafo 3, «AD 14» è sostituito da «A*14 o di grado superiore» e «AD 16 o AD 15» è sostituito da «A*16 o A*15»;

iii) al paragrafo 4, «AD 16» è sostituito da «A *16» e «AD 15» è sostituito da «A *15»;

m) all'articolo 43, secondo comma, dello statuto, i termini «a partire dal grado 4» sono soppressi;

n) all'articolo 5, paragrafo 4, dello statuto, il riferimento all'«allegato I, sezione A» è sostituito da «allegato XIII.1»;

o) ogniqualvolta nello statuto è fatto riferimento allo stipendio base mensile di un funzionario di grado AST 1, esso è sostituito da un riferimento allo stipendio base mensile di un funzionario di grado D *1.

Articolo 5

1.  In deroga all'articolo 45 dello statuto, i funzionari che avevano i requisiti per essere promossi il 1o maggio 2004 conservano l'idoneità alla promozione anche se non hanno ancora maturato un'anzianità di grado minima di due anni.

2.  I funzionari che risultavano iscritti in un elenco di candidati idonei a passare ad un'altra categoria anteriormente al 1o maggio 2006 sono inquadrati, se il passaggio alla nuova categoria ha luogo dal 1o maggio 2004, nello stesso grado e scatto in cui si trovavano nella categoria precedente o, se ciò non è possibile, nel primo scatto del grado di base della nuova categoria.

3.  Gli articoli da 1 a 10 bis del presente allegato si applicano agli agenti temporanei assunti anteriormente al 1o maggio 2004 che vengono successivamente assunti in qualità di funzionari conformemente al seguente paragrafo 4.

4.  Gli agenti temporanei che risultavano iscritti in un elenco di candidati idonei a passare ad un'altra categoria o in un elenco di vincitori di un concorso interno anteriormente al 1o maggio 2006 sono inquadrati, se l'assunzione ha luogo dopo il 1o maggio 2004, nello stesso grado e scatto in cui si trovavano in qualità di agenti temporanei nella categoria precedente o, se ciò non è possibile, nel primo scatto del grado di base della nuova categoria.

5.  Un funzionario di grado A3 in data 30 aprile 2004 se viene nominato direttore dopo tale data, è promosso al grado superiore successivo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 5. L'ultima frase dell'articolo 46 dello statuto non è applicabile.

Articolo 6

Fatti salvi gli articoli 9 e 10 del presente statuto, per la prima promozione dei funzionari assunti anteriormente al 1o maggio 2004, le percentuali previste all'articolo 6, paragrafo 2 e all'allegato I, sezione B dello statuto sono adeguate in modo da renderle conformi alle modalità vigenti presso ciascuna istituzione prima di tale data.

Quando la promozione di un funzionario prende effetto anteriormente al 1o maggio 2004 si applicano le disposizioni dello statuto in vigore alla data in cui prende effetto la promozione.

Articolo 7

Lo stipendio base mensile dei funzionari assunti anteriormente al 1o maggio 2004 è fissato secondo le seguenti regole:

1. La ridenominazione dei gradi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non comporta alcun cambiamento dello stipendio base mensile corrisposto ai funzionari.

2. Al 1o maggio 2004, per ciascun funzionario viene calcolato un fattore di moltiplicazione. Esso è pari al rapporto tra lo stipendio base mensile corrisposto al funzionario anteriormente al 1o maggio 2004 e l'importo applicabile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente allegato.

Lo stipendio base mensile corrisposto al funzionario al 1o maggio 2004 è pari al prodotto dell'importo applicabile per il fattore di moltiplicazione.

Il fattore di moltiplicazione è applicato per determinare lo stipendio base mensile del funzionario in occasione di ogni scatto periodico o ►M131  attualizzazione ◄ delle retribuzioni.

3. Fatte salve le disposizioni precedenti, a decorrere dal 1o maggio 2004, lo stipendio base mensile corrisposto al funzionario è almeno pari all'importo dello stipendio base mensile che egli avrebbe percepito in virtù del sistema in vigore prima di tale data grazie agli scatti automatici nel grado precedentemente occupato. Per ciascun grado e scatto, il precedente stipendio base mensile da prendere in considerazione è pari all'importo applicabile dopo il 1o maggio 2004 moltiplicato per il coefficiente di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del presente allegato.

4. I funzionari di grado compreso tra A*10 e A*16 e tra AD 10 e AD 16 rispettivamente, che al 30 aprile 2004 occupano un posto di capo unità, direttore o direttore generale o sono successivamente nominati a un posto di capo unità, direttore o direttore generale, e che hanno svolto le nuove funzioni in maniera soddisfacente nel corso dei primi nove mesi, beneficiano di un aumento dello stipendio base mensile pari alla differenza, in percentuale, tra il primo e il secondo scatto dei gradi indicati nella tabella dell'articolo 2, paragrafo 1, e nella tabella dell'articolo 8, paragrafo 1 del presente allegato.

5. Fatto salvo il paragrafo 3, per ogni funzionario, la prima promozione ottenuta dopo il 1o maggio 2004 comporta, in funzione della categoria occupata anteriormente al 1o maggio 2004 e dello scatto in cui si trovava nel momento in cui la promozione diventa effettiva, un aumento dello stipendio base mensile da determinarsi secondo la tabella seguente:



Scatto

Grado

1

2

3

4

5

6

7

8

A

13,1 %

11,0 %

6,8 %

5,7 %

5,5 %

5,2 %

5,2 %

4,9 %

B

11,9 %

10,5 %

6,4 %

4,9 %

4,8 %

4,7 %

4,5 %

4,3 %

C

8,5 %

6,3 %

4,6 %

4,0 %

3,9 %

3,7 %

3,6 %

3,5 %

D

6,1 %

4,6 %

4,3 %

4,1 %

4,0 %

3,9 %

3,7 %

3,6 %

Per determinare la percentuale applicabile, ciascun grado è diviso in una serie di scatti virtuali corrispondente a due mesi di servizio e in percentuali nominali ridotte di un dodicesimo della differenza tra la percentuale dello scatto considerato e quella dello scatto immediatamente superiore, per ciascuno degli scatti virtuali.

Se il funzionario non si trova nell'ultimo scatto del suo grado, per il calcolo dello stipendio prima della promozione si tiene conto del valore dello scatto virtuale. Agli effetti della presente disposizione, ciascun grado è diviso anche in stipendi virtuali che aumentano, dal primo all'ultimo scatto reale, in ragione di un dodicesimo dell'aumento biennale di scatto nel grado in questione.

6. In occasione della prima promozione viene determinato un nuovo fattore di moltiplicazione pari al rapporto tra il nuovo stipendio base mensile risultante dall'applicazione del paragrafo 5 e l'importo applicabile di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del presente allegato. Fatto salvo il paragrafo 7, questo fattore di moltiplicazione è applicato in occasione di ogni scatto periodico o adeguamento delle retribuzioni.

7. Se, dopo una promozione, il fattore di moltiplicazione è inferiore ad uno, il funzionario, in deroga all'articolo 44 dello statuto, rimane nello scatto al quale è stato promosso nel nuovo grado fintantoché il fattore di moltiplicazione resta inferiore a uno o l'interessato non ottiene una nuova promozione. Viene calcolato un nuovo fattore di moltiplicazione per tenere conto del valore dell'aumento di scatto al quale il funzionario avrebbe avuto diritto in forza del presente articolo. Quando il fattore di moltiplicazione diventa uguale a uno, il funzionario comincia ad avanzare per scatti, conformemente all'articolo 44 dello statuto. Inoltre, se il fattore di moltiplicazione supera l'unità, l'eventuale eccedente è convertito in anzianità di scatto.

8. Il fattore di moltiplicazione è applicato in occasione delle successive promozioni.

Articolo 8

1.  I gradi introdotti in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, sono ridenominati come segue a decorrere dal 1o maggio 2006:



Grado precedente (intermedio)

Nuovo grado

Grado precedente (intermedio)

Nuovo grado

A*16

AD 16

 

 

A*15

AD 15

 

 

A*14

AD 14

 

 

A*13

AD 13

 

 

A*12

AD 12

 

 

A*11

AD 11

B*11

AST 11

A*10

AD 10

B*10

AST 10

A*9

AD 9

B*9

AST 9

A*8

AD 8

B*8

AST 8

A*7

AD 7

B*7/C*7

AST 7

A*6

AD 6

B*6/C*6

AST 6

A*5

AD 5

B*5/C*5/D*5

AST 5

 

 

B*4/C*4/D*4

AST 4

 

 

B*3/C*3/D*3

AST 3

 

 

C*2/D*2

AST 2

 

 

C*1/D*1

AST 1

2.  Fatto salvo il disposto dell'articolo 7 del presente statuto, lo stipendio base mensile è fissato, per ciascun grado e scatto, conformemente alla tabella riportata all'articolo 66 dello statuto. Per i funzionari assunti anteriormente al 1o maggio 2004, la seguente tabella si applica fino al giorno in cui diventa effettiva la loro prima promozione:

▼M136



1/7/2012

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

8

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

18 517,81

18 517,81

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

17 771,05

 

 

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

15 706,64

16 366,65

17 054,40

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

 

 

 

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 322,22

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 774,62

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 406,80

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

 

 

 

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 129,38

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 185,01

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 350,35

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 612,65

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 960,64

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 384,38

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 875,06

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

 

 

 

▼M112

Articolo 9

A decorrere dal 1o maggio 2004 fino al 30 aprile 2011, in deroga alle disposizioni dell'allegato I, sezione B dello statuto, per i funzionari di grado AD 12 e 13 e di grado AST 10, le percentuali di cui all'articolo 6, paragrafo 2 dello statuto sono le seguenti:



Gradi

Dal 1o maggio 2004 fino a

 

30.4.2005

30.4.2006

30.4.2007

30.4.2008

30.4.2009

30.4.2010

30.4.2011

A*/AD 13

5 %

10 %

15 %

20 %

20 %

A*/AD 12

5 %

5 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

B*/AST 10

5 %

5 %

5 %

10 %

15 %

20 %

20 %

▼M131 —————

▼M112

Articolo 11

L'articolo 45, paragrafo 2, non si applica alle promozioni aventi effetto precedentemente al 1o maggio 2006.



Sezione 2

Articolo 12

1.  Durante il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2006, ogni riferimento ai gradi dei gruppi di funzioni AST e AD fatto all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, dello statuto, deve essere inteso come segue:

 da AST1 a AST4: da C*1 a C*2 e da B*3 a B*4

 da AD5 a AD8: da A*5 A*8

 AD9, AD10, AD11, AD12: A*9, A*10, A*11, A*12

2.  L'articolo 5, paragrafo 3, dello statuto non si applica ai funzionari assunti su elenchi di candidati idonei compilati a seguito di concorsi pubblicati anteriormente al 1o maggio 2004.

3.  I funzionari iscritti in un elenco di candidati idonei anteriormente al 1o maggio 2006 e assunti tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2006 sono inquadrati:

 se l'elenco è stato compilato per la categoria A*, B* o C*, nel grado pubblicato nel bando di concorso;

 se l'elenco è stato compilato per la categoria A, LA, B o C, in base alla tabella seguente:

 



Grado del concorso

Grado di assunzione

A8/LA8

A*5

A7/LA7 e A6/LA6

A*6

A5/LA5 e A4/LA4

A*9

A3/LA3

A*12

A2

A*14

A1

A*15

 

 

B5 e B4

B*3

B3 e B2

B*4

 

 

C5 e C4

C*1

C3 e C2

C*2

Articolo 13

1.  I funzionari iscritti in un elenco di candidati idonei anteriormente al 1o maggio 2006 e assunti dopo tale data sono inquadrati in base alla tabella seguente:



Grado del concorso

Grado di assunzione

A8/LA8

A*5

AD5

A7/LA7 e A6/LA6

A*6

AD6

 

A*7

AD7

 

A*8

AD8

A5/LA5 e A4/LA4

A*9

AD9

 

A*10

AD10

 

A*11

AD11

A3/LA3

A*12

AD12

A2

A*14

AD14

A1

A*15

AD15

 

 

 

B5 e B4

B*3

AST3

B3 e B2

B*4

AST4

C5 e C4

C*1

AST1

C3 e C2

C*2

AST2

 

2.  In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, e al paragrafo 1, del presente articolo, le istituzioni possono assumere funzionari con le funzioni di giurista-linguista al grado A*7 o AD 7 che figurano in un elenco di candidati idonei stabilito a seguito di un concorso di livello LA 7 e LA 6 o A*6 anteriormente al 1o maggio 2006. ◄ L'autorità che ha il potere di nomina, per tener conto della formazione e dell'esperienza specifica dell'interessato per l'impiego, può concedergli un abbuono d'anzianità di scatto in tale grado; l'abbuono non può superare 48 mesi.



Sezione 3

▼M131 —————

▼M112

Articolo 18

1.  I funzionari che, nel mese precedente il 1o maggio 2004, avevano diritto all'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, la conservano «ad personam» fino al grado 6. L'ammontare dell'indennità è ►M131  attualizzato ◄ ogni anno nella stessa percentuale utilizzata per l' ►M131  attualizzazione ◄ annuale delle retribuzioni di cui all'allegato XI dello statuto. Se, per effetto della soppressione dell'indennità forfettaria, la retribuzione netta di un funzionario promosso al grado 7 risulta inferiore alla retribuzione netta che egli percepiva, a parità delle altre condizioni, nel mese precedente la promozione, il funzionario in questione ha diritto ad un'indennità compensativa pari alla differenza, fino al passaggio allo scatto superiore.

▼M131 —————

▼M131

Articolo 19

In deroga alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ), gli articoli 63, 64, 65, 82 e 83 bis dello statuto, gli allegati XI e XII e l'articolo 20, paragrafo 1, nonché gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti in vigore prima del 1.11.2013 restano in vigore unicamente ai fini di un eventuale adeguamento richiesto per ottemperare a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'applicazione di tali articoli.

▼M112



Sezione 4

Articolo 20

1.  Alla pensione dei funzionari collocati a riposo prima del 1o maggio 2004 si applica il coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), dell'allegato XI dello statuto per lo Stato membro in cui dimostrano di aver stabilito la propria residenza principale.

Il coefficiente correttore minimo applicabile è 100.

Se il titolare della pensione stabilisce la propria residenza in un paese terzo, il coefficiente correttore applicabile è pari a 100.

In deroga all'articolo 45 dell'allegato VIII, la pensione dei beneficiari che risiedono in uno Stato membro è versata nella moneta dello Stato membro di residenza alle condizioni previste all'articolo 63, secondo comma, del presente statuto.

▼M131 —————

▼M112

3.  Per i funzionari assunti anteriormente al 1o maggio 2004 che non sono titolari di una pensione al 1o maggio 2004, il metodo di calcolo di cui ai paragrafi precedenti si applica al momento della fissazione dei diritti a pensione

a) alle annualità di pensione ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato VIII, maturate precedentemente al 1o maggio 2004, e

b) alle annualità di pensione risultanti da un trasferimento ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato VIII, relativo ai diritti a pensione maturati nell'ambito del regime di origine precedentemente al 1o maggio 2004 dal funzionario in servizio prima del 1o maggio 2004.

▼M131

Le suddette pensioni sono soggette all'applicazione del coefficiente correttore solo se il funzionario risiede nella sua ultima sede di servizio o nel paese del suo luogo di origine ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'allegato VII. Tuttavia, per ragioni di ordine familiare o medico, i funzionari titolari di una pensione possono chiedere all'autorità che ha il potere di nomina di modificare il loro luogo d'origine; tale decisione è presa su presentazione degli opportuni documenti giustificativi da parte del funzionario interessato.

▼M112

In deroga all'articolo 45 dell'allegato VIII, la pensione dei beneficiari che risiedono in uno Stato membro è versata nella moneta dello Stato membro di residenza alle condizioni previste all'articolo 63, secondo comma, del presente statuto.

4.  Il presente articolo si applica per analogia alle indennità di invalidità e alle indennità di cui agli articoli 41 e 50 dello statuto e ai regolamenti (CEE) n. 1857/89, (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 ( 14 ), (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95 ( 15 ), (CE, Euratom) n. 1746/2002, (CE, Euratom) n. 1747/2002 o (CE, Euratom) n. 1748/2002. ►M131  ————— ◄

▼M131

Articolo 21

In deroga all'articolo 77, secondo comma, seconda frase, dello statuto, il funzionario entrato in servizio anteriormente al 1o maggio 2004 matura il 2 % del trattamento salariale ivi menzionato per ogni anno di servizio che da diritto alla pensione, calcolato ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato VIII.

Il funzionario entrato in servizio nel periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2013 matura l'1,9 % del trattamento salariale ivi menzionato per ogni anno di servizio che da diritto alla pensione, calcolato ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato VIII.

Articolo 22

1.  Per il funzionario che ha prestato 20 o più anni di servizio al 1o maggio 2004 il diritto alla pensione di anzianità matura all'età di 60 anni.

Per il funzionario di età pari o superiore a 35 anni al 1o maggio 2014 ed entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, il diritto alla pensione di anzianità matura all'età indicata nella tabella seguente:



Età al 1o maggio 2014

Età pensionabile

Età al 1o maggio 2014

Età pensionabile

60 anni e oltre

60 anni

47 anni

62 anni 6 mesi

59 anni

60 anni 2 mesi

46 anni

62 anni 8 mesi

58 anni

60 anni 4 mesi

45 anni

62 anni 10 mesi

57 anni

60 anni 6 mesi

44 anni

63 anni 2 mesi

56 anni

60 anni 8 mesi

43 anni

63 anni 4 mesi

55 anni

61 anni

42 anni

63 anni 6 mesi

54 anni

61 anni 2 mesi

41 anni

63 anni 8 mesi

53 anni

61 anni 4 mesi

40 anni

63 anni 10 mesi

52 anni

61 anni 6 mesi

39 anni

64 anni 3 mesi

51 anni

61 anni 8 mesi

38 anni

64 anni 4 mesi

50 anni

61 anni 11 mesi

37 anni

64 anni 5 mesi

49 anni

62 anni 2 mesi

36 anni

64 anni 6 mesi

48 anni

62 anni 4 mesi

35 anni

64 anni 8 mesi

Per il funzionario di età inferiore a 35 anni al 1o maggio 2014, il diritto alla pensione di anzianità matura all'età di 65 anni.

Tuttavia, per il funzionario di età pari o superiore a 45 anni al 1o maggio 2014 entrato in servizio tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2013, l'età pensionabile rimane fissata a 63 anni.

Per il funzionario in attività di servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, l'età da prendere in considerazione per tutti i riferimenti all'età pensionabile che figurano nel presente statuto è determinata conformemente alle disposizioni che precedono, salvo disposizione contraria del presente statuto.

2.  Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 2 dell'allegato VIII, il funzionario entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014 che resta in servizio dopo l'età alla quale avrebbe maturato una pensione di anzianità beneficia di una maggiorazione supplementare del 2,5 % dell'ultimo stipendio base per ogni anno di servizio prestato dopo tale età; il totale della pensione stessa non può tuttavia superare il 70 % dell'ultimo stipendio base di cui, secondo il caso, al secondo o terzo comma dell'articolo 77 dello statuto.

Tuttavia, per il funzionario di età pari o superiore a 50 anni o che ha prestato 20 o più anni di servizio al 1o maggio 2004, la maggiorazione della pensione di cui al comma precedente non può essere inferiore al 5 % dell'importo dei diritti a pensione acquisiti all'età di 60 anni.

Tale maggiorazione è altresì accordata in caso di decesso, qualora il funzionario sia rimasto in servizio oltre l'età alla quale avrebbe maturato il diritto a una pensione di anzianità.

Se, in applicazione dell'allegato IV bis, un funzionario entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014 e che lavora a orario ridotto contribuisce al regime delle pensioni in proporzione al tempo di lavoro prestato, le maggiorazioni dei diritti previste al presente paragrafo si applicano nella medesima proporzione.

3.  Se il funzionario va in pensione prima del raggiungimento dell'età pensionabile stabilita al presente articolo, per il periodo compreso tra l'età di 60 anni e l'età pensionabile viene applicata solamente metà della riduzione di cui all'articolo 9, lettera b), dell'allegato VIII.

4.  In deroga all'articolo unico, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato IV, un funzionario al quale si applichi un'età pensionabile inferiore a 65 anni ai sensi del paragrafo 1 percepisce l'indennità di cui all'allegato stesso, alle condizioni ivi stabilite, fino alla data in cui il funzionario raggiunge l'età pensionabile.

Tuttavia, oltre l'età suddetta e fino all'età di 65 anni, il funzionario continua a percepire l'indennità fino al raggiungimento dell'ammontare massimo della pensione di anzianità a meno che non si applichi l'articolo 42 quater dello statuto.

Articolo 23

1.  In caso di applicazione dell'articolo 52, lettera a), dello statuto e fatte salve le disposizioni dell'articolo 50, un funzionario in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014 è collocato a riposo d'ufficio l'ultimo giorno del mese in cui compie 65 anni. Per i funzionari in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, i termini «età di 66 anni» e «66 anni» di cui all'articolo 78, secondo comma, e all'articolo 81 bis, paragrafo 1, lettera b), dello statuto, nonché all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VIII, si leggano «età di 65 anni» e «65 anni».

2.  In deroga all'articolo 52 dello statuto, il funzionario entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014 e che cessa dal servizio prima dell'età in cui avrebbe maturato il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato può richiedere l'applicazione dell'articolo 9, lettera b), dell'allegato VIII:

a) fino al 31 dicembre 2015, dall'età di 55 anni

b) fino al 31 dicembre 2016, dall'età di 57 anni.

3.  In deroga all'articolo 50, ottavo comma, dello statuto, al funzionario che è collocato a riposo nell'interesse del servizio ai sensi dell'articolo 50, primo comma, dello statuto, viene riconosciuto il diritto alla pensione a norma dell'articolo 9 dell'allegato VIII in base alla tabella seguente:



Data della decisione ai sensi dell'articolo 50, primo comma

Età

Fino al 31 dicembre 2016

55 anni

Dopo il 31 dicembre 2016

58 anni"

▼M112

Articolo 24

1.  Nel caso di una pensione fissata anteriormente al 1o maggio 2004, il diritto a pensione del titolare rimane fissato dopo questa data secondo i criteri inizialmente applicati al momento della fissazione del diritto. Lo stesso principio si applica altresì alla copertura nell'ambito del regime comune di assicurazione contro le malattie. Tuttavia, le norme concernenti gli assegni familiari e i coefficienti correttori in vigore dopo il 1o maggio 2004 si applicano immediatamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del presente allegato.

In deroga al primo comma, i titolari di una pensione d'invalidità o di reversibilità possono chiedere di beneficiare delle disposizioni applicabili a decorrere dal 1o maggio 2004.

2.  Al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è garantito l'importo nominale della pensione netta percepita anteriormente al 1o maggio 2004. Tuttavia, questo importo garantito viene adeguato in caso di cambiamento della situazione familiare o del paese di residenza del titolare. Ai funzionari collocati a riposo tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2007 è garantito l'importo nominale della pensione netta percepita al momento del collocamento a riposo, prendendo come riferimento le disposizioni statutarie in vigore il giorno del collocamento a riposo.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, se la pensione calcolata in base alle disposizioni vigenti è inferiore alla pensione nominale definita in appresso, viene corrisposto un conguaglio pari alla differenza.

Per i titolari di una pensione fissata anteriormente al 1o maggio 2004, la pensione nominale è calcolata mensilmente tenendo conto della situazione familiare e del paese di residenza al momento del calcolo, nonché delle disposizioni statutarie in vigore il giorno precedente il 1o maggio 2004.

Per i funzionari collocati a riposo tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2007, la pensione nominale è calcolata mensilmente tenendo conto della situazione familiare e del paese di residenza al momento del calcolo, nonché delle disposizioni statutarie in vigore il giorno del collocamento a riposo.

In caso di decesso dopo il 1o maggio 2004 del titolare di una pensione fissata prima di tale data, la pensione di reversibilità è calcolata tenendo conto dell'importo nominale garantito di cui beneficiava il pensionato deceduto.

3.  Per i titolari di una pensione d'invalidità che non abbiano chiesto di beneficiare delle disposizioni applicabili a decorrere dal 1o maggio 2004 e che non siano stati dichiarati idonei a riprendere il servizio, la pensione d'invalidità è convertita in pensione di anzianità quando il titolare raggiunge l'età di 65 anni.

4.  I paragrafi 1 e 2 si applicano ai titolari di una delle indennità percepite a norma degli articoli 41 o 50 dello statuto, ovvero del regolamento (CEE) n. 1857/89, del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/1995, del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/1995, del regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002 o del regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002. Tuttavia, le loro pensioni di anzianità sono fissate secondo le disposizioni in vigore il giorno in cui cominciano ad essere versate.

▼M131

Articolo 24 bis

Nel caso di una pensione fissata anteriormente al 1o gennaio 2014, il diritto a pensione del titolare rimane fissato dopo questa data secondo i criteri inizialmente applicati al momento della fissazione del diritto. Lo stesso principio si applica altresì alla copertura nell'ambito del regime comune di assicurazione contro le malattie.

▼M112

Articolo 25

1.  Per le pensioni fissate anteriormente al 1o maggio 2004, il grado utilizzato per il calcolo della pensione è determinato in base alla corrispondenza stabilita nelle tabelle dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1 del presente allegato.

Lo stipendio base preso in considerazione per il calcolo della pensione corrisponde allo stipendio che figura nella tabella dell'articolo 66 dello statuto per il nuovo grado determinato come sopra, nello stesso scatto, maggiorato di una percentuale pari al rapporto tra lo stipendio base della tabella precedentemente in vigore e quello che figura nella tabella dell'articolo 66 dello statuto per lo stesso scatto.

Per gli scatti della tabella precedente che non hanno corrispondenza nella tabella dell'articolo 66 dello statuto, ai fini del calcolo della percentuale di cui al secondo comma si prende come riferimento l'ultimo scatto dello stesso grado.

Per gli scatti del grado D4 della tabella precedente, ai fini del calcolo della percentuale di cui al secondo comma si prende come riferimento il primo scatto del grado 1.

2.  In via transitoria, lo stipendio base agli effetti degli articoli 77 e 78 dello statuto e dell'allegato VIII è determinato applicando il fattore di moltiplicazione di cui all'articolo 7 allo stipendio che corrisponde all'inquadramento preso in considerazione ai fini della fissazione del diritto alla pensione di anzianità o all'indennità d'invalidità secondo la tabella dell'articolo 66 dello statuto.

Per gli scatti della tabella precedente che non hanno corrispondenza nella tabella dell'articolo 66 dello statuto, ai fini del calcolo del fattore di moltiplicazione si prende come riferimento l'ultimo scatto dello stesso grado.

Per le pensioni di anzianità e le indennità d'invalidità fissate tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2006, si applica l'articolo 8, paragrafo 1 del presente allegato.

3.  Per i titolari di una pensione di reversibilità, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in riferimento al funzionario o all'ex funzionario deceduto.

4.  I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano per analogia ai titolari di una delle indennità percepite a norma degli articoli 41 o 50 dello statuto, ovvero del regolamento (CEE) n. 1857/89, del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/1995, del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/1995, del regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002 o del regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002.

Articolo 26

1.  Le domande di trasferimento dei diritti a pensione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII, presentate anteriormente al 1o maggio 2004, sono trattate secondo le disposizioni in vigore al momento della presentazione.

2.  Se il termine previsto all'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII non è ancora scaduto al 1o maggio 2004, i funzionari interessati che non avevano presentato tale domanda entro il termine precedentemente previsto, o la cui domanda è stata respinta perché presentata dopo la scadenza del termine, possono ancora presentare o ripresentare una domanda di trasferimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII.

3.  I funzionari che avevano presentato una domanda di trasferimento entro il termine precedentemente previsto ma che avevano rifiutato la proposta ricevuta, che non avevano presentato tale domanda entro il termine precedentemente previsto o la cui domanda è stata respinta perché presentata dopo la scadenza del termine, possono ancora presentare o ripresentare una domanda di trasferimento al più tardi il 31 ottobre 2004.

4.  Nei casi previsti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'istituzione presso la quale il funzionario presta servizio determina il numero di annualità da prendere in considerazione in virtù del proprio regime a norma delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII. Tuttavia, ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, l'età e il grado del funzionario da prendere in considerazione sono quelli alla data della nomina in ruolo.

5.  Il funzionario che abbia accettato di trasferire i propri diritti a pensione in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII anteriormente al 1o maggio 2004 può chiedere un nuovo calcolo dell'abbuono già ottenuto nell'ambito del regime di pensioni delle istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ in applicazione di tale articolo. Il nuovo calcolo si basa sui parametri in vigore al momento dell'abbuono, adattati conformemente all'articolo 22 del presente allegato.

6.  Il funzionario che abbia ottenuto un abbuono in applicazione del paragrafo 1 può chiedere l'applicazione del paragrafo 5 del presente articolo a decorrere dalla notifica dell'abbuono nel regime di pensioni delle istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ .

Articolo 27

1.  Ai fini del calcolo dell'equivalente attuariale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato VIII dello statuto e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dello stesso allegato, il funzionario o l'agente temporaneo beneficia, per la parte dei suoi diritti relativa a periodi di servizio precedenti al 1o maggio 2004, delle disposizioni di seguito indicate.

L'equivalente attuariale della pensione di anzianità non può essere inferiore alla somma:

a) del totale degli importi trattenuti sullo stipendio base a titolo di contributo per la costituzione della pensione, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %;

b) di un'indennità una tantum proporzionale al periodo di servizio effettivamente prestato, calcolata sulla base di un mese e mezzo dell'ultimo stipendio base soggetto a ritenuta per ogni anno di servizio;

c) dell'importo complessivamente versato ►M128   ►C12  all'Unione ◄  ◄ conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello statuto, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %.

2.  Tuttavia, se il funzionario o l'agente temporaneo cessa definitivamente dal servizio in seguito alla revoca o alla risoluzione del contratto, l'indennità una tantum da versare o, eventualmente, l'equivalente attuariale da trasferire sono fissati secondo la decisione presa sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell'allegato IX dello statuto.

3.  Salvo qualora abbiano beneficiato delle disposizioni previste all'articolo 11, paragrafi 2 o 3 dell'allegato VIII dello statuto, i funzionari in servizio attivo al 1o maggio 2004 e che, in mancanza della possibilità di trasferimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, avrebbero avuto diritto al versamento di un'indennità una tantum secondo le norme statutarie vigenti anteriormente al 1o maggio 2004, conservano il diritto al versamento di un'indennità una tantum calcolata secondo le norme vigenti anteriormente a tale data.

▼M131

Articolo 28

1.  Gli agenti di cui all'articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti il cui contratto era in corso al 1o maggio 2004 e che sono nominati funzionari successivamente a tale data e anteriormente al 1o gennaio 2014 hanno diritto, all'atto del pensionamento, a un adeguamento attuariale dei diritti a pensione acquisiti in qualità di agenti temporanei che tenga conto della modifica dell'età pensionabile di cui all'articolo 77 dello statuto.

2.  Gli agenti di cui agli articoli 2, 3 bis e 3 ter del regime applicabile agli altri agenti il cui contratto è in corso al 1o gennaio 2014 e che sono nominati funzionari successivamente a tale data hanno diritto, all'atto del pensionamento, a un adeguamento attuariale dei diritti a pensione acquisiti in qualità di agenti temporanei o contrattuali che tenga conto della modifica dell'età pensionabile ai sensi dell'articolo 77 dello statuto, qualora abbiano almeno 35 anni di età al 1o maggio 2014.

▼M112

Articolo 29

Agli agenti temporanei assunti anteriormente al 1o maggio 2004, in conformità dell'articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti, per assistere un gruppo politico del Parlamento europeo, non si applica l'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del presente statuto, che esige che gli agenti temporanei abbiano superato una procedura di selezione conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, del suddetto regime.

▼M131



Sezione 5

Articolo 30

1.  In deroga all'allegato I, sezione A, punto 2, ai funzionari in servizio al 31 dicembre 2013 si applica la seguente tabella di impieghi tipo nel gruppo di funzioni AD:



Direttore generale

AD 15 – AD 16

Direttore

AD 14 – AD 15

Capo unità o equivalente

AD 9 – AD 14

Consigliere o equivalente

AD 13 – AD 14

Amministratore di livello superiore in transizione

AD 14

Amministratore in transizione

AD 13

Amministratore

AD 5 – AD 12

2.  Con effetto al 1o gennaio 2014, l'autorità che ha il potere di nomina inquadra i funzionari in servizio al 31 dicembre 2013 nel gruppo di funzioni AD nei seguenti impieghi tipo:

a) i funzionari del grado AD 14 al 31 dicembre 2013 che non erano direttori o equivalenti, capi unità o equivalenti né consiglieri o equivalenti sono inquadrati come amministratori di livello superiore in transizione;

b) i funzionari del grado AD 13 al 31 dicembre 2013 che non erano capi unità o equivalenti né consiglieri o equivalenti sono inquadrati come amministratori in transizione;

c) i funzionari del grado da AD 9 ad AD 14 al 31 dicembre 2013 che erano capi unità o equivalenti sono inquadrati come capi unità o equivalenti;

d) i funzionari del grado AD 13 o AD 14 al 31 dicembre 2013 che erano consiglieri o equivalenti sono inquadrati come consiglieri o equivalenti;

e) i funzionari del grado da AD 5 ad AD 12 al 31 dicembre 2013 che non erano capi unità o equivalenti sono inquadrati come amministratori.

3.  In deroga al paragrafo 2, i funzionari del grado da AD 9 ad AD 14 con speciali responsabilità possono essere inquadrati dall'autorità che ha il potere di nomina entro il 31 dicembre 2015 come «capi unità o equivalenti» o «consiglieri o equivalenti». Ciascuna autorità che ha il potere di nomina stabilisce le disposizioni di esecuzione del presente articolo. Il numero totale dei funzionari beneficiari alla presente disposizione non può tuttavia superare il 5 % dei funzionari del gruppo di funzioni AD al 31 dicembre 2013.

4.  L'inquadramento in un impiego tipo resta valido fintantoché il funzionario non è assegnato a una nuova funzione corrispondente a un altro impiego tipo.

5.  Purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, ai funzionari di grado AD 12, scatto 5, inquadrati come amministratori, viene corrisposta, a decorrere dal 1o gennaio 2016, una maggiorazione dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 12, scatto 4, e quello corrispondente al grado AD 12, scatto 3.

6.  Ai funzionari di grado AD 12, scatto 5, inquadrati come amministratori e beneficiari della misura prevista al paragrafo 5, viene corrisposta, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, dopo un periodo di due anni, una maggiorazione supplementare dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 12, scatto 5, e quello corrispondente al grado AD 12, scatto 4.

7.  In deroga al paragrafo 5, ai funzionari di grado AD 12 inquadrati come amministratori, assunti anteriormente al 1o maggio 2004 e che non sono stati promossi tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2013, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, ai funzionari di scatto 8, viene corrisposta, a decorrere dal 1o gennaio 2016, una maggiorazione dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 12, scatto 4, e quello corrispondente al grado AD 12, scatto 3.

b) se beneficiano della misura di cui alla lettera a), ai funzionari di scatto 8, viene corrisposta, dopo un periodo di due anni, una maggiorazione supplementare dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 12, scatto 5, e quello corrispondente al grado AD 12, scatto 4.

8.  Se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, ai funzionari di grado AD 13, scatto 5, inquadrati come amministratori in transizione, viene corrisposta, a decorrere dal 1o gennaio 2016, una maggiorazione dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 13, scatto 4, e quello corrispondente al grado AD 13, scatto 3.

9.  Se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, ai funzionari di grado AD 13, scatto 5, inquadrati come amministratori in transizione e beneficiari della misura prevista al paragrafo 8, viene corrisposta, dopo un periodo di due anni, una maggiorazione supplementare dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 13, scatto 5, e quello corrispondente al grado AD 13, scatto 4.

10.  I funzionari cui è corrisposta la maggiorazione dello stipendio base prevista ai paragrafi da 5 a 9 e successivamente nominati capi unità o equivalenti oppure consiglieri o equivalenti nello stesso grado, conservano la maggiorazione della stipendio base.

11.  In deroga all'articolo 46, prima frase, i funzionari nominati al grado superiore che percepiscono la maggiorazione dello stipendio base prevista ai paragrafi 5, 6, 8 e 9, sono inquadrati al secondo scatto del grado in questione. Essi perdono il diritto a beneficiare della maggiorazione dello stipendio base prevista ai paragrafi 5, 6, 8 e 9.

12.  La maggiorazione dello stipendio base di cui al paragrafo 7 non è corrisposta successivamente alla promozione e non è computata nella base utilizzata per determinare la maggiorazione dello stipendio base mensile di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del presente allegato.

Articolo 31

1.  In deroga all'allegato I, sezione A, punto 2, ai funzionari in servizio al 31 dicembre 2013 si applica la seguente tabella di impieghi tipo nel gruppo di funzioni AST:



Assistente di livello superiore in transizione

AST 10 – AST 11

Assistente in transizione

AST 1 – AST 9

Assistente amministrativo in transizione

AST 1 – AST 7

Agente di supporto in transizione

AST 1 – AST 5

2.  Con effetto al 1o gennaio 2014, l'autorità che ha il potere di nomina inquadra i funzionari in attività di servizio al 31 dicembre 2013 nel gruppo di funzioni AST nei seguenti impieghi tipo:

a) i funzionari di grado AST 10 o AST 11 al 31 dicembre 2013 sono inquadrati come assistenti di livello superiore in transizione;

b) i funzionari non rientranti nella lettera a) che anteriormente al 1o maggio 2004 appartenevano all'ex categoria B o alle ex categorie C o D e che sono entrati a far parte senza restrizione del gruppo di funzioni AST, nonché i funzionari di grado AST assunti dopo il 1o maggio 2004, sono inquadrati come assistenti in transizione;

c) i funzionari non rientranti nelle lettere a) e b) che anteriormente al 1o maggio 2004 appartenevano all'ex categoria C sono inquadrati come assistenti amministrativi in transizione;

d) i funzionari non rientranti nelle lettere a) e b) che anteriormente al 1o maggio 2004 appartenevano all'ex categoria D sono inquadrati come agenti di supporto in transizione.

3.  L'inquadramento in un impiego tipo resta valido fintantoché il funzionario non è assegnato a una nuova funzione corrispondente a un altro impiego tipo. Gli assistenti amministrativi in transizione e gli agenti di supporto in transizione possono essere inquadrati come assistenti quali definiti all'allegato I, sezione A, soltanto secondo la procedura di cui all'articolo 4 e all'articolo 29, paragrafo 1, dello statuto. La promozione è consentita solamente all'interno della carriera corrispondente a ciascun impiego tipo di cui al paragrafo 1.

4.  In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, dello statuto e all'allegato I, sezione B, il numero di posti vacanti nel grado immediatamente superiore richiesto ai fini della promozione è calcolato separatamente per gli agenti di supporto in transizione. Si applicano i seguenti tassi di moltiplicazione:



 

Grado

Tasso

Agenti di supporto in transizione

5

4

10 %

3

22 %

2

22 %

1

Per quanto riguarda gli agenti di supporto in transizione, lo scrutinio per merito comparativo ai fini della promozione (articolo 45, paragrafo 1, dello statuto) è effettuato tra i funzionari del medesimo grado e inquadramento in possesso dei requisiti.

5.  Gli assistenti amministrativi in transizione e gli agenti di supporto in transizione che anteriormente al 1o maggio 2004 appartenevano all'ex categoria C o D continuano ad aver diritto a un riposo compensativo o a una retribuzione, quando le esigenze di servizio non consentono la compensazione nei due mesi successivi a quello in cui sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, secondo quanto previsto all'allegato VI.

6.  Il funzionario autorizzato, sulla base dell'articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera g), dello statuto e dell'articolo 4 dell'allegato IV bis dello statuto, a lavorare a orario ridotto per un periodo che inizia anteriormente al 1o gennaio 2014 e si estende oltre tale data può continuare a lavorare a orario ridotto alle stesse condizioni per un periodo complessivo della durata massima di cinque anni.

7.  Per i funzionari la cui età pensionabile ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato è inferiore a 65 anni, il periodo di tre anni di cui all'articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera g) dello statuto può superare la loro età pensionabile, senza tuttavia superare l'età di 65 anni.

Articolo 32

In deroga all'articolo 1, quarto comma, prima frase, dell'allegato II dello statuto, non occorre assicurare la rappresentanza del gruppo di funzioni AST/SC nel Comitato del personale fino alle prossime elezioni di un nuovo Comitato del personale in cui può essere rappresentato il personale AST/SC.

Articolo 33

In deroga all'articolo 40, paragrafo 2, dello statuto, se un funzionario, al 31 dicembre 2013, è stato in aspettativa per motivi personali per oltre dieci anni calcolati sull'intera carriera, la durata totale dell'aspettativa per motivi personali non può essere superiore a 15 anni sull'insieme della carriera del funzionario.

▼M112




ALLEGATO XIII.1

Impieghi tipo durante il periodo transitorio

Impieghi tipo di ciascuna categoria ai sensi dell'articolo 4, lettera n del presente allegato



Categoria A

Categoria C

A*5

Amministratore/

C*1

Segretario/commesso

 

Amministratore ricerca/

C*2

Segretario/commesso

 

Amministratore linguista

C*3

Segretario/commesso

A*6

Amministratore/

C*4

Segretario/commesso

 

Amministratore ricerca/

C*5

Segretario/commesso

 

Amministratore linguista

C*6

Segretario/commesso

A*7

Amministratore/

C*7

Segretario/commesso

 

Amministratore ricerca/

 

 

 

Amministratore linguista

 

 

A*8

Amministratore/

 

 

 

Amministratore ricerca/

 

 

 

Amministratore linguista

 

 

A*9

Capo unità/

 

 

 

Amministratore/

 

 

 

Amministratore ricerca/

 

 

 

Amministratore linguista

 

 

A*10

Capo unità/

 

 

 

Amministratore/

 

 

 

Amministratore ricerca/

 

 

 

Amministratore linguista

 

 

A*11

Capo unità/

 

 

 

Amministratore/

 

 

 

Amministratore ricerca/

 

 

 

Amministratore linguista

 

 

A*12

Capo unità/

 

 

 

Amministratore/

 

 

 

Amministratore ricerca/

 

 

 

Amministratore linguista

 

 

A*13

Capo unità/

 

 

 

Amministratore/

 

 

 

Amministratore ricerca/

 

 

 

Amministratore linguista

 

 

A*14

Amministratore ricerca/

 

 

 

Amministratore linguista

 

 

 

Amministratore/Capo unità

 

 

 

Direttore

 

 

A*15

Direttore/Direttore generale

 

 

A*16

Direttore generale

 

 



Categoria B

Categoria D

B*3

Assistente/Assistente ricerca

D*1

Agente

B*4

Assistente/Assistente ricerca

D*2

Agente

B*5

Assistente/Assistente ricerca

D*3

Agente

B*6

Assistente/Assistente ricerca

D*4

Agente

B*7

Assistente/Assistente ricerca

D*5

Agente

B*8

Assistente/Assistente ricerca

 

 

B*9

Assistente/Assistente ricerca

 

 

B*10

Assistente/Assistente ricerca

 

 

B*11

Assistente/Assistente ricerca

 

 




▼M128

REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI DELL’UNIONE EUROPEA

▼B

INDICE DELLE MATERIE

Titolo I:

Disposizioni generali

artt. 1 — 7 bis

Titolo II:

Degli agenti temporanei

Capitolo 1:

Disposizioni generali

artt. 8 — 10

Capitolo 2:

Doveri e diritti

art. 11

Capitolo 3:

Condizioni di assunzione

artt. 12 — 15

Capitolo 4:

Condizioni di lavoro

artt. 16 — 18

Capitolo 5:

Retribuzione e rimborso spese

artt. 19 — 27

Capitolo 6:

Sicurezza sociale

Sezione A:

Copertura dei rischi di malattia e infortunio, indennità di carattere sociale

artt. 28 — 30

Sezione B:

Copertura dei rischi d'invalidità e di decesso

artt. 31 — 38 bis

Sezione C:

Pensione di anzianità ed indennità una tantum

artt. 39 e 40

Sezione D:

Finanziamento del regime di copertura dei rischi d'invalidità e di decesso, nonché del regime delle pensioni

artt. 41 e 42

Sezione E:

Liquidazione dei diritti degli agenti temporanei

art. 43

Sezione F:

Pagamento delle prestazioni

art. 44

Sezione G:

Surrogazione dell'Unione

art. 44 bis

Capitolo 7:

Ripetizione dell'indebito

art. 45

Capitolo 8:

Mezzi di ricorso

art. 46

Capitolo 9:

Risoluzione del contratto

artt. 47 — 50 bis

Capitolo 10:

Disposizioni particolari per gli agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera e)

artt. 50 ter — 50 quater

Capitolo 11:

Disposizioni Particolari Applicabili Agli Agenti Temporanei Di Cui All'articolo 2, Lettera F)

artt. 51 — 56

Titolo IV:

Degli agenti contrattuali

Capitolo 1:

Disposizioni generali

artt. 79 e 80

Capitolo 2:

Diritti e doveri

art. 81

Capitolo 3:

Condizioni di assunzione

artt. 82 — 84

Capitolo 4:

Disposizioni particolari applicabili agli agenti contrattuali addetti a mansioni non essenziali

artt. 85 — 87

Capitolo 5:

Disposizioni particolari applicabili agli agenti contrattuali di cui all'articolo 3 ter

artt. 88 — 90

Capitolo 6:

Condizioni di lavoro

art. 91

Capitolo 7:

Retribuzione e rimborso spese

artt. 92 — 94

Capitolo 8:

Sicurezza sociale

Sezione A:

Copertura dei rischi di malattia e infortunio, indennità di carattere sociale

artt. 95 — 98

Sezione B:

Copertura dei rischi d'invalidità e di decesso

artt. 99 — 108

Sezione C:

Pensione di anzianità ed indennità una tantum

artt. 109 e 110

Sezione D:

Finanziamento del regime di copertura dei rischi d'invalidità e di decesso nonché del regime delle pensioni

artt. 111 e 112

Sezione E:

Liquidazione delle pensioni degli agenti contrattuali

art. 113

Sezione F:

Pagamento delle prestazioni

art. 114

Sezione G:

Surrogazione dell'Unione

art. 115

Capitolo 9:

Ripetizione dell'indebito

art. 116

Capitolo 10:

Mezzi di ricorso

art. 117

Capitolo 11:

Disposizioni particolari e derogatorie applicabili agli agenti contrattuali con sede di servizio in un paese terzo

art. 118

Capitolo 12:

Risoluzione del contratto

art. 119

Titolo V:

Degli agenti locali

artt. 120 — 122

Titolo VI:

Dei consiglieri speciali

artt. 123 e 124

▼M124

Titolo VII:

Assistenti parlamentari

Capitolo 1:

Disposizioni generali

artt. 125 e 126

Capitolo 2:

Diritti e doveri

artt. 127

Capitolo 3:

Condizioni di assunzione

artt. 128 — 130

Capitolo 4:

Condizioni di lavoro

artt. 131

Capitolo 5:

Retribuzione e rimborso spese

artt. 132 — 134

Capitolo 6:

Sicurezza sociale

artt. 135 e 136

Capitolo 7:

Ripetizione dell'indebito

artt. 137

Capitolo 8:

Mezzi di ricorso

artt. 138

Capitolo 9:

Risoluzione del contratto

artt. 139

▼B

Titolo ►M124  VIII ◄ :

Disposizioni transitorie

art. ►M124  140 ◄

Titolo ►M124  IX ◄ :

Disposizioni finali

artt. artt. 141 e 142 bis

Allegato

Misure transitorie applicabili agli agenti coperti dal regime applicabile agli altri agenti

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regime si applica ad ogni agente, assunto ►M128   ►C12  dall'Unione ◄  ◄ con contratto. Tale agente può avere la qualifica:

 di agente temporaneo

▼M131 —————

▼M112

 di agente contrattuale

▼B

 di agente locale

 di consigliere speciale.

▼M124

 di assistente parlamentare accreditato.

▼M33 —————

▼M112

Nel presente regime, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.

▼B

Articolo 2

È considerato agente temporaneo, ai sensi del presente regime:

a) l'agente assunto per occupare un impiego, compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione e al quale le autorità competenti in materia di bilancio abbiano conferito un carattere temporaneo;

b) l'agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione;

c) l'agente assunto per svolgere funzioni presso una persona che assolva un mandato previsto ►M128  dal trattato sull'Unione europea o dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea o presso un presidente eletto di una istituzione o di un organo dell'Unione ◄ , ►M112  di un gruppo politico del Parlamento europeo o del Comitato delle regioni oppure di un gruppo del Comitato economico e sociale ◄ e che non sia scelto tra i funzionari ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ ;

▼M33

d) L'agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all'istituzione interessata;

▼M128

e) il personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri, assunto per occupare, a titolo temporaneo o permanente, un impiego presso il SEAE;

▼M131

f) l'agente assunto per occupare un impiego compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa a un'agenzia di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto e al quale le autorità competenti in materia di bilancio abbiano conferito un carattere temporaneo, a eccezione dei direttori e vicedirettori delle agenzie di cui all'atto dell'Unione che istituisce l'agenzia, nonché dei funzionari distaccati presso un'agenzia nell'interesse del servizio.

▼M131 —————

▼M112

Articolo 3 bis

1.  È considerato «agente contrattuale», ai sensi del presente regime, l'agente non assegnato ad un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all'istituzione interessata e assunto per svolgere, ad orario parziale o ad orario completo, mansioni

a) manuali o di servizio ausiliario presso una delle istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ ;

b) presso le agenzie di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2 dello statuto;

c) presso altri organismi situati nell'Unione europea e istituiti, previa consultazione del comitato dello statuto, mediante un apposito atto giuridico emesso da una o più istituzioni che autorizzi il ricorso a questo tipo di personale;

d) presso le rappresentanze e le delegazioni delle istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ ;

e) presso altri organismi situati fuori dell'Unione europea.

▼M128

Il personale assunto per svolgere mansioni a tempo pieno o parziale nelle delegazioni dell’Unione può essere distaccato temporaneamente presso la sede dell’istituzione nel quadro della procedura di mobilità di cui agli articoli 2 e 3 dell’allegato X dello statuto.

▼M112

2.  Basandosi sulle informazioni fornite da tutte le istituzioni, la Commissione presenta ogni anno all'autorità di bilancio una relazione sull'impiego degli agenti contrattuali, in cui preindica se il numero globale di tali agenti contrattuali abbia superato o meno il limite del 75 % di tutti i dipendenti delle agenzie, degli altri organismi situati nell'Unione europea, delle rappresentanze e delle delegazioni delle istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ nonché degli altri organismi situati fuori dell'Unione europea. Se questo limite non è stato rispettato, la Commissione propone alle agenzie, agli altri organismi situati nell'Unione europea, alle rappresentanze e alle delegazioni delle istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , nonché agli altri organismi situati fuori dell'Unione europea, di prendere le misure correttive del caso.

Articolo 3 ter

È considerato agente contrattuale con mansioni ausiliarie ai sensi del presente regime l'agente assunto presso un'istituzione entro i termini di cui all'articolo 88, in uno dei gruppi di funzioni di cui all'articolo 89,

a) per svolgere, ad orario parziale o ad orario completo, mansioni diverse da quelle indicate all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera a), senza essere assegnato ad un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all'istituzione interessata;

b) per sostituire, dopo che sono state esaminate le possibilità di affidare incarichi ad interim a funzionari dell'istituzione, quando siano provvisoriamente impossibilitati a svolgere le loro funzioni:

▼M131

i) funzionari o agenti temporanei dei gruppi di funzioni AST/SC e AST;

▼M112

ii) in via eccezionale, funzionari o agenti temporanei del gruppo di funzioni AD con incarichi altamente specializzati, fatta eccezione per i direttori, i direttori generali e le funzioni equivalenti.

▼M128

Tranne nei casi di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, il ricorso ad agenti contrattuali per mansioni ausiliarie è escluso qualora sia d’applicazione l’articolo 3 bis.

▼M112

Articolo 4

È considerato «agente locale», ai sensi del presente regime, l'agente assunto in sedi di servizio situate fuori dell'Unione europea, conformemente agli usi locali, per svolgere compiti manuali o di servizio in un impiego non previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione e retribuito con gli stanziamenti globali aperti a tal fine in detta sezione del bilancio. È inoltre considerato agente locale l'agente assunto presso sedi di servizio situate fuori dell'Unione europea per espletare mansioni diverse da quelle suindicate, che non sarebbe giustificato, nell'interesse del servizio, affidare ad un funzionario o ad un agente avente un'altra qualifica ai sensi dell'articolo 1.

▼B

Articolo 5

È considerato consigliere speciale, ai sensi del presente regime, l'agente che, pur svolgendo altre attività professionali è assunto date le sue qualifiche eccezionali, per prestare la propria collaborazione a ►M15  una delle istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄  ◄ , sia regolarmente, sia per determinati periodi e che è retribuito con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nella sezione del bilancio relativa all'istituzione da cui dipende.

▼M124

Articolo 5 bis

Sono considerati «assistenti parlamentari accreditati», ai sensi del presente regime, le persone scelte da uno o più deputati e assunte mediante contratto diretto con il Parlamento europeo, per prestare assistenza diretta, nelle sedi di lavoro del Parlamento europeo, in uno dei tre luoghi di lavoro dell'istituzione, al deputato o ai deputati nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di deputati al Parlamento europeo, sotto la loro direzione e autorità e sulla base di un rapporto di fiducia reciproca derivante dalla libertà di scelta di cui all'articolo 21 della decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo ( 16 ).

▼B

Articolo 6

Ogni istituzione determina le autorità abilitate a concludere i contratti di assunzione di cui al precedente articolo 1.

Le disposizioni ►M112  dell'articolo 1 bis, secondo comma, e dell'articolo 1 ter ◄ e dell' ►M112  articolo 2, paragrafo 2 ◄ dello statuto si applicano per analogia.

Articolo 7

L'agente titolare di un contratto di durata superiore a un anno o indeterminata è elettore ed eleggibile in seno al cominato del personale previsto dall'articolo 9 dello statuto.

▼M23

È altresì elettore l'agente titolare di un contratto di durata inferiore ad un anno che sia in servizio da almeno sei mesi.

▼B

La commissione paritetica di cui all'articolo 9 dello statuto può essere consultata dall'istituzione o dal comitato del personale su ogni problema di carattere generale che riguardi gli agenti contemplati nell'articolo 1.

▼M23

Articolo 7 bis

Le disposizioni dell'articolo ►M112  24 ter ◄ dello statuto sono applicabili agli agenti di cui all'articolo 1.

▼B



TITOLO II

DEGLI AGENTI TEMPORANEI



CAPITOLO 1

Disposizioni generali

▼M112

Articolo 8

Il contratto di un agente temporaneo di cui all' ►M131  articolo 2, lettera a) o all'articolo 2, lettera f) ◄ , può essere concluso per una durata determinata o indeterminata. Il contratto di durata determinata di detto agente può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata. Qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto diventa di durata indeterminata.

Il contratto di un agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera b) o lettera d), non può avere durata superiore a quattro anni; esso può avere una durata inferiore. Esso può essere rinnovato una sola volta per due anni al massimo qualora la possibilità di un rinnovo sia prevista nel contratto iniziale ed entro i limiti previsti nello stesso. Al termine di questo periodo viene posta obbligatoriamente fine alle funzioni dell'agente nella sua qualità di agente temporaneo. Alla scadenza del contratto, l'agente può occupare un impiego permanente nell'istituzione soltanto qualora venga nominato funzionario alle condizioni fissate dallo statuto.

Il contratto di un agente di cui all'articolo 2, lettera c), può avere soltanto durata indeterminata.

▼B

Articolo 9

Qualsiasi assunzione di agente temporaneo può avere soltanto lo scopo di provvedere, alle condizioni previste dal presente titolo, alla copertura di un posto vacante contemplato nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione.

▼M112

Articolo 9 bis

La Commissione presenta una relazione annuale sull'uso degli agenti temporanei da cui risultino il numero degli agenti, il livello ed il tipo di impiego, l'equilibrio geografico e le risorse di bilancio per gruppo di funzioni.

▼M112

Articolo 10

►M128  1. ◄    ►C10  Gli articoli 1 quinquies e 1 sexies, l'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e l'articolo 7 dello statuto si applicano per analogia. ◄

►M128  2. ◄   Il contratto dell'agente temporaneo deve precisare il grado e lo scatto attribuiti all'interessato.

►M128  3. ◄   L'assegnazione di un agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore a quello per il quale è stato assunto richiede la conclusione di una clausola addizionale al contratto d'assunzione.

▼M131 —————

▼M128

5.  Gli articoli 95, 96 e 99 dello statuto si applicano per analogia agli agenti temporanei. Il titolo VIII ter dello statuto si applica per analogia agli agenti temporanei con sede di servizio in un paese terzo.

▼B



CAPITOLO 2

Doveri e diritti

Articolo 11

▼M60

Le disposizioni degli ►M131  articoli 11-26 bis ◄ dello statuto sui doveri e diritti dei funzionari si applicano per analogia. Tuttavia, per l'agente temporaneo titolare di un contratto di durata determinata, la durata dell'aspettativa per motivi personali di cui all'articolo 15, secondo comma, è limitata al rimanente periodo di validità del contratto di assunzione.

▼B

La decisione di chiedere il risarcimento del danno subito ►M128   ►C12  dall'Unione ◄  ◄ per colpe personali gravi, in conformità dell'articolo 22 dello statuto, è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, previa osservanza delle formalità previste in caso di licenziamento per colpa grave.

Le decisioni individuali riguardanti gli agenti temporanei sono pubblicate alle condizioni di cui all'articolo 25, ►M131  terzo comma ◄ dello statuto.



CAPITOLO 3

Condizioni di assunzione

Articolo 12

▼M131

1.  L'assunzione di agenti temporanei assicura all'istituzione la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunte su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione.

Gli agenti temporanei sono scelti senza distinzione di razza, credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale e indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.

Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di uno Stato membro. Tuttavia, in virtù del principio di parità dei cittadini dell'Unione, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità degli agenti temporanei che non sia giustificato da criteri obiettivi. Tali misure appropriate devono essere giustificate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima di adottare tali misure appropriate, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, adotta le disposizioni generali per l'esecuzione del presente comma ai sensi dell'articolo 110 dello statuto.

Al termine del periodo di tre anni che ha inizio il 1o gennaio 2014, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del precedente comma.

Per agevolare le assunzioni su una base geografica quanto più ampia possibile, le istituzioni si sforzano di sostenere un'istruzione plurilingue e multiculturale per i figli dei propri dipendenti.

▼B

2.  Per essere assunto come agente temporaneo, occorre possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno degli Stati membri ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , salvo deroga concessa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, e godere dei diritti politici;

b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;

d) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni;

e) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

▼M112

3.   ►M128   ►C12  L'Ufficio europeo di selezione del personale ◄  ◄ (in appresso denominato «l'Ufficio») fornisce, su richiesta delle singole istituzioni, assistenza per la selezione degli agenti temporanei, in particolare mediante la definizione dei contenuti delle prove e l'organizzazione delle selezioni. L'Ufficio garantisce la trasparenza delle procedure di selezione degli agenti temporanei assunti a norma dell'articolo 2, lettere a), b) e d).

4.  Su richiesta di un'istituzione, l'Ufficio europeo per la selezione del personale garantisce che gli agenti temporanei vengano assunti secondo le stesse norme applicabili alla selezione dei funzionari.

5.  Se del caso, ►M131  l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma ◄ adotta disposizioni generali sulle procedure di assunzione degli agenti temporanei conformemente all'articolo 110 dello statuto.

▼B

Articolo 13

Prima di essere assunto, l'agente temporaneo è sottoposto a una visita del medico di fiducia dell'istituzione per accertare se soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera d).

▼M62

L'articolo 33, secondo comma, dello statuto si applica per analogia.

▼M131

Articolo 14

1.  L'agente temporaneo è tenuto a effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi.

Se, durante il periodo di prova, l'agente temporaneo è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo di maternità a norma dell'articolo 58 dello statuto o infortunio, a svolgere le sue mansioni per un periodo continuativo di almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può prolungare il periodo di prova per un periodo di durata corrispondente. La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare 15 mesi.

2.  In caso di manifesta inidoneità dell'agente temporaneo, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento prima della scadenza del periodo di prova.

Tale rapporto è comunicato all'interessato che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente temporaneo all'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. Sulla base di detto rapporto, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere di licenziare l'agente temporaneo prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese oppure di assegnare l'agente temporaneo in questione a un altro servizio per il resto del periodo di prova.

3.  Al più tardi un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capacità dell'agente temporaneo di svolgere le mansioni corrispondenti al suo impiego, nonché sulla sua efficienza e sulla sua condotta in servizio. Tale rapporto è comunicato all'agente temporaneo che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi.

Se nel rapporto si raccomanda il licenziamento o, a titolo eccezionale, il prolungamento del periodo di prova ai sensi del paragrafo 1, il rapporto stesso e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente temporaneo all'autorità di cui all'articolo 6, primo comma.

L'agente temporaneo che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti o di una condotta adeguata per essere nominato in ruolo è licenziato.

La decisione definitiva è adottata sulla base del rapporto di cui al presente paragrafo, nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, circa la condotta dell'agente temporaneo in relazione al titolo II dello statuto.

4.  L'agente temporaneo in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.

▼B

Articolo 15

►M62  1. ◄   L'inquadramento iniziale dell'agente temporaneo è determinato conformemente all'articolo 32 dello statuto. ►M131  L'agente temporaneo il cui inquadramento è stato determinato secondo i criteri d'inquadramento stabiliti dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, conserva l'anzianità di scatto che ha acquisito come agente temporaneo quando viene nominato agente temporaneo nello stesso grado senza che vi sia stata soluzione di continuità. ◄

In caso di assegnazione dell'agente ad un impiego corrispondente a un grado superiore, in conformità delle disposizioni dell'articolo 10, terzo comma, il suo inquadramento è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 46 dello statuto.

▼M62

2.  Le disposizioni dell'articolo 43 dello statuto in materia di rapporti informativi si applicano per analogia ►M112  ————— ◄ .

▼B



CAPITOLO 4

Condizioni di lavoro

▼M131

Articolo 16

Le disposizioni degli articoli 42 bis e 42 ter nonché degli articoli da 55 a 61 dello statuto, concernenti i congedi, l'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, il lavoro su turni, le permanenze sul luogo di lavoro o a domicilio, i congedi e i giorni festivi, si applicano per analogia. Il congedo straordinario, il congedo parentale e il congedo per motivi familiari non possono avere durata superiore a quella del contratto. Agli agenti temporanei di cui all'articolo 29 dell'allegato XIII dello statuto, si applicano inoltre per analogia gli articoli 41, 42, 45 e 46 dello statuto, indipendentemente dalla loro data di assunzione.

Il beneficio del congedo di malattia retribuito di cui all'articolo 59 dello statuto è tuttavia limitato a tre mesi o alla durata del lavoro svolto dall'agente temporaneo, ove superiore. Il congedo non può essere prorogato oltre la durata del contratto dell'interessato.

Allo scadere dei suddetti termini, l'agente il cui contratto d'assunzione non venga risolto nonostante non possa ancora riprendere servizio, viene collocato in aspettativa senza assegni.

Tuttavia, l'agente colpito da una malattia professionale o da un infortunio sopravvenuto durante lo svolgimento delle sue mansioni continua a percepire, per l'intero periodo della sua incapacità lavorativa, la retribuzione integrale finché non sia ammesso al beneficio della pensione di invalidità prevista dall'articolo 33.

Articolo 17

A titolo eccezionale, l'agente temporaneo può ottenere, su richiesta, un'aspettativa senza assegni per motivi improrogabili di natura personale. L'articolo 12 ter dello statuto continua ad applicarsi durante il periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali.

L'autorizzazione di cui all'articolo 12 ter non è concessa all'agente temporaneo che intenda esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, che comporti azioni di lobbying o di consulenza presso la propria istituzione o che potrebbe portare a un'incompatibilità, effettiva o potenziale con gli interessi legittimi dell'istituzione.

L'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, stabilisce la durata dell'aspettativa, che non può superare un quarto del periodo di servizio compiuto dall'interessato né essere superiore a:

 tre mesi per l'agente con anzianità di servizio inferiore a quattro anni,

 12 mesi negli altri casi.

La durata dell'aspettativa di cui al primo comma non è presa in considerazione ai fini dell'articolo 44, primo comma, dello statuto.

Per la durata dell'aspettativa dell'agente temporaneo, la copertura da parte del regime di sicurezza sociale prevista dall'articolo 28 è sospesa.

Tuttavia, l'agente temporaneo che non eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale può chiedere, al più tardi nel mese successivo a quello in cui ha inizio l'aspettativa senza assegni, di continuare a beneficiare della copertura contro i rischi di cui all'articolo 28, purché sostenga la metà dei costi relativi ai contributi previsti da tale articolo per la durata dell'aspettativa; i contributi sono calcolati con riferimento all'ultimo stipendio base dell'agente.

Inoltre, l'agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera c) o d), che dimostri di non poter acquisire diritti a pensione presso un altro regime di pensione può chiedere di continuare ad acquisire gli ulteriori diritti a pensione per la durata dell'aspettativa senza assegni purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all'articolo 41; il contributo è calcolato con riferimento allo stipendio base dell'agente temporaneo nel suo grado e scatto.

Alle donne il cui congedo di maternità è iniziato prima della scadenza del loro contratto sono garantiti il congedo di maternità e il pagamento dell'indennità di maternità.

▼M60

Articolo 18

L'agente temporaneo incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva o un servizio sostitutivo, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi viene collocato nella posizione «congedo per servizio nazionale»; per l'agente temporaneo assunto con contratto di durata determinata, tale posizione non può in nessun caso superare la durata del contratto stesso.

L'agente temporaneo incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva o il servizio sostitutivo cessa di percepire la retribuzione, ma continua a beneficiare delle disposizioni del presente regime relative agli scatti periodici. Egli continua parimenti a beneficiare delle disposizioni relative alla pensione purché, dopo aver soddisfatto agli obblighi militari o compiuto il servizio sostitutivo, effettui il versamento a titolo retroattivo del suo contributo al regime delle pensioni.

L'agente temporaneo che debba compiere un periodo di istruzione militare o che sia richiamato alle armi beneficia, per la durata del periodo di istruzione militare o del richiamo, della sua retribuzione, ridotta della paga militare percepita.

▼B



CAPITOLO 5

Retribuzione e rimborso spese

Articolo 19

La retribuzione dell'agente temporaneo comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità.

▼M112

Articolo 20

1.  Le disposizioni degli articoli 63, 64, 65 e 65 bis dello statuto relative alla moneta nella quale viene espressa la retribuzione nonché alle condizioni di ►M131  attualizzazione ◄ di tale retribuzione si applicano per analogia.

2.  Le disposizioni degli articoli 66, 67, 69 e 70 dello statuto concernenti gli stipendi base, gli assegni familiari, l'indennità di dislocazione e l'indennità di decesso si applicano per analogia.

3.  Le disposizioni dell'articolo 66 bis dello statuto concernenti il ►M131  prelievo di solidarietà ◄ si applicano per analogia agli agenti temporanei.

▼M131

4.  L'articolo 44 dello statuto si applica per analogia agli agenti temporanei.

▼B

Articolo 21

Le disposizioni degli articoli 1, 2, ►M112  3 e 4 ◄ dell'allegato VII dello statuto relative alle condizioni di attribuzione degli assegni familiari ►M112  e ◄ della indennità di dislocazione si applicano per analogia.

Articolo 22

Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 23—26, l'agente temporaneo ha diritto, alle condizioni fissate negli articoli 5—15 dell'allegato VII dello statuto, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell'entrata in servizio, di trasferimenti o della cessazione dal servizio nonché di quelle sostenute nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 23

L'agente temporaneo assunto per una durata determinata di almeno dodici mesi, o titolare di un contratto a tempo indeterminato semprechè l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma ritenga debba compiere un periodo di servizio equivalente, ha diritto alle condizioni previste dall'articolo 9 dell'allegato VII dello statuto, al rimborso delle spese di trasloco.

Articolo 24

1.  L'agente temporaneo assunto per una durata determinata di almeno un anno, o titolare di un contratto a tempo indeterminato semprechè l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma ritenga debba compiere un periodo di servizio equivalente, beneficia alle condizioni previste dall'articolo 5 dell'allegato VII dello statuto, di un'indennità di prima sistemazione il cui importo è fissato, per una durata prevedibile di servizio,



—  pari o superiore a un anno ma inferiore a due anni

a 1/3

right accolade dell'importo fissato nell'articolo 5 dell'allegato VII dello statuto

—  pari o superiore a due anni ma inferiore a tre anni

a 2/3

—  pari o superiore a tre anni

a 3/3

2.  L'indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio prevista dall'articolo 6 dell'allegato VII dello statuto, è concessa all'agente che abbia compiuto quattro anni di servizio. L'agente che abbia compiuto più di un anno di servizio e meno di quattro usufruisce della suddetta indennità in misura proporzionale alla durata del servizio compiuto, senza tener conto delle frazioni d'anno.

▼M112

3.  Tuttavia, l'indennità di prima sistemazione di cui al paragrafo 1 e l'indennità di nuova sistemazione di cui al paragrafo 2 non possono essere inferiori:

▼M136

 1 123,91 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

 668,27 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

▼M112

Qualora due coniugi funzionari o altri agenti ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

▼B

Articolo 25

▼M23

Le disposizioni dell'articolo 10 dell'allegato VII dello statuto relative all'indennità giornaliera sono applicabili. ►M60  Tuttavia l'agente temporaneo che è assunto per una durata determinata inferiore a dodici mesi, o che secondo l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, deve compiere un periodo di servizio equivalente, se è titolare di un contratto di durata indeterminata, e che dimostra di non poter continuare ad abitare nel suo precedente luogo di residenza, beneficia dell'indennità giornaliera per tutta la durata del suo contratto e al massimo per un anno. ◄

▼B

Articolo 26

Il beneficio delle disposizioni dell'articolo 8 dell'allegato VII dello statuto relative al rimborso delle spese per il viaggio annuo dalla sede di servizio al luogo di origine, è accordato solamente all'agente temporaneo che abbia almeno nove mesi di servizio.

Articolo 27

Le disposizioni degli articoli 16 e 17 dell'allegato VII dello statuto relativo al pagamento delle somme dovute si applicano per analogia.



CAPITOLO 6

Sicurezza sociale



Sezione A

COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA E INFORTUNIO, INDENNITA' DI CARATTERE SOCIALE

Articolo 28

►M60  Gli articoli 72 e 73 dello statuto relativi ai regimi di copertura dei rischi di malattia e d'infortunio si applicano per analogia all'agente temporaneo durante il periodo delle sue funzioni, durante i congedi malattia e durante i periodi di aspettativa senza assegni di cui agli articoli 11 e 17, alle condizioni ivi previste; l'articolo 72 dello statuto relativo al regime di copertura dei rischi di malattia si applica per analogia all'agente titolare di una ►M112  indennità di invalidità ◄ , nonché al titolare di una pensione di riversibilità. ◄ ►M33  L'articolo 72 è ugualmente applicabile all'agente di cui all'articolo 39, paragrafo 2, e titolare d'una pensione di anzianità. ◄

Tuttavia, qualora la visita medica alla quale l'agente deve essere sottoposto in base alle disposizioni dell'articolo 13 riveli che l'agente è affetto da malattia o da infermità, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere che le spese dovute agli sviluppi e alle conseguenze di detta malattia o infermità siano escluse dal rimborso spese previsto dall'articolo 72 dello statuto.

▼M62

Se l'agente temporaneo dimostra di non poter ottenere rimborsi in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, può chiedere, entro il mese successivo alla scadenza del suo contratto, di continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la scadenza del contratto, della copertura contro i rischi di malattia prevista dal primo comma. Il contributo di cui all'articolo 72, paragrafo 1, dello statuto viene calcolato sull'ultimo stipendio base dell'agente e sostenuto da quest'ultimo in ragione della metà.

Con decisione dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, adottata previo parere del medico di fiducia dell'istituzione, il termine di un mese per la presentazione della domanda nonché la limitazione di sei mesi prevista dal comma precedente non si applicano nel caso in cui l'interessato sia colpito da una malattia grave o prolungata, contratta nel corso del suo impiego e dichiarata all'istituzione prima della scadenza del periodo di sei mesi previsto dal comma precedente, a condizione che l'interessato si sottoponga al controllo medico organizzato dall'istituzione.

▼M62

Articolo 28 bis

1.  L'ex agente temporaneo che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso una istituzione ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ :

 che non è titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità a carico ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ ,

 la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione di un contratto per motivi disciplinari,

 che ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 mesi,

 e che risiede in uno stato membro ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ ,

beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione alle condizioni stabilite in appresso.

Qualora possa aver diritto ad un'indennità di disoccupazione a titolo di un regime nazionale, è tenuto a farne la dichiarazione presso l'istituzione a cui apparteneva, la quale ne informa immediatamente la Commissione. In tal caso l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a titolo del paragrafo 3.

2.  Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione, l'ex agente temporaneo:

a) deve depositare la sua richiesta di lavoro presso i servizi di collocamento competenti dello stato membro dove stabilisce la sua residenza;

b) dovrà ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione di tale stato membro che incombono al titolare delle prestazioni di disoccupazione a norma di detta legislazione;

c) deve far pervenire ogni mese all'istituzione a cui apparteneva, che immediatamente lo trasmette alla Commissione, un attestato rilasciato dal competente servizio nazionale in cui si precisi se abbia adempiuto o meno gli obblighi fissati alle lettere a) e b).

►M128   ►C12  L'Unione ◄  ◄ può concedere o mantenere la prestazione, anche se gli obblighi nazionali di cui alla lettera b) non sono soddisfatti, in caso di malattia, infortunio, maternità, invalidità o situazione riconosciuta come analoga oppure in caso di dispensa da parte della competente autorità nazionale dall'adempimento di tali obblighi.

La Commissione, previo parere di un comitato di esperti, stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente paragrafo.

▼M112

3.  L'indennità di disoccupazione è fissata in riferimento allo stipendio base raggiunto dall'agente temporaneo al momento della cessazione dal servizio. Tale indennità di disoccupazione è fissata:

a) al 60 % dello stipendio base per un periodo iniziale di dodici mesi;

b) al 45 % dello stipendio base dal 13o al 24o mese;

c) al 30 % dello stipendio base dal 25o al 36o mese.

Eccetto nei primi sei mesi, durante i quali si applica il limite inferiore di seguito definito ma non si applica il limite superiore, gli importi così fissati non possono essere inferiori a ►M136  1 347,89 EUR ◄ né superiori a ►M136  2 695,79 EUR ◄ . Questi limiti sono ►M131  attualizzati ◄ nello stesso modo della tabella degli stipendi di cui all'articolo 66 dello statuto, conformemente all'articolo 65 dello statuto.

4.  L'indennità di disoccupazione viene corrisposta all'ex agente temporaneo a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio, per un periodo massimo di 36 mesi e comunque non superiore ad un terzo della durata del servizio prestato. Tuttavia, se durante questo periodo l'ex agente temporaneo cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità viene interrotto. L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima del termine di tale periodo, l'ex agente temporaneo soddisfa nuovamente le condizioni, senza aver acquisito il diritto ad una indennità di disoccupazione nazionale.

▼M62

5.  L'ex agente temporaneo beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto agli assegni familiari previsti dall'articolo 67 dello statuto. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità di disoccupazione alle condizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato VII dello statuto.

L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni dello stesso tipo corrisposti altrove a lui oppure al coniuge; tali assegni sono dedotti da quelli versati ai sensi del presente articolo.

L'ex agente temporaneo beneficiario dell'indennità di discoccupazione ha diritto, alle condizioni previste dall'articolo 72 dello statuto, alla copertura dei rischi di malattia senza contributi a suo carico.

▼M112

6.  L'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari sono pagati dalla Commissione in euro. Non si applica alcun coefficiente correttore.

7.  L'agente temporaneo contribuisce per un terzo al finanziamento del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Tale contributo è fissato allo 0,81 % dello stipendio base dell'interessato, applicando una detrazione forfettaria di ►M136  1 225,36 EUR ◄ , senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall'articolo 64 dello statuto. Detto contributo, dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato, è versato, insieme ai due terzi a carico dell'istituzione, su un Fondo speciale per la disoccupazione. Questo Fondo è comune a tutte le istituzioni, che versano alla Commissione il loro contributo ogni mese, al più tardi otto giorni dopo il pagamento delle retribuzioni. I versamenti da operare a norma del presente articolo sono autorizzati ed effettuati dalla Commissione secondo le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale ►M128   ►C12  dell'Unione europea ◄  ◄ .

▼M62

8.  L'indennità di disoccupazione corrisposta all'ex agente temporaneo rimasto senza impiego è soggetta al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee.

9.  I servizi nazionali competenti in materia di lavoro e di disoccupazione, operanti nell'ambito della loro legislazione nazionale, e la Commissione assicurano un'efficace cooperazione per la corretta applicazione del presente articolo.

10.  Le modalità di applicazione del presente articolo formano oggetto di una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle ►M131  autorità delle istituzioni di cui all'articolo 6, primo comma ◄ , previo parere del comitato dello statuto, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, ultimo comma.

▼M112

 

Ogni due anni la Commissione presenta una relazione sulla situazione finanziaria del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Indipendentemente da tale relazione, la Commissione può, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112 dello statuto, adeguare i contributi di cui al paragrafo 7 del presente articolo nell'interesse dell'equilibrio del regime.

 ◄

▼B

Articolo 29

Le disposizioni dell'articolo 74 dello statuto relative all'assegno per la nascita di un figlio e quelle dell'articolo 75 dello statuto relative all'onere a carico dell'istituzione per le spese previste in detto articolo si applicano per analogia.

Articolo 30

Le disposizioni dell'articolo 76 dello statuto relative alla concessione di doni, prestiti o anticipazioni si applicano per analogia all'agente temporaneo per la durata del suo contratto o dopo la scadenza del contratto quando l'agente sia inabile al lavoro in seguito a malattia grave o prolungata ►M112  , a disabilità ◄ o in seguito ad infortunio sopravvenuti nel corso del suo impiego e giustifichi di non essere iscritto ad un altro regime di sicurezza sociale.



Sezione B

COPERTURA DEI RISCHI D'INVALIDITA' E DI DECESSO

Articolo 31

L'agente temporaneo è coperto alle seguenti condizioni, contro i rischi di decesso e di invalidità che possono sopravvenire nel corso del suo impiego.

Le prestazioni e le garanzie previste nella presente sezione sono sospese quando siano temporaneamente interrotti gli effetti pecuniari del contratto dell'agente, a norma delle disposizioni del presente regime.

Articolo 32

Qualora la visita medica precedente l'assunzione dell'agente riveli che quest'ultimo è affetto da malattia o da infermità, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'istituzione.

▼M62

L'agente può presentare ricorso contro tale decisione alla commissione d'invalidità prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, dello statuto.

▼M112

Articolo 33

1.  L'agente colpito da invalidità considerata totale e che deve perciò cessare il suo servizio presso l'istituzione beneficia, per tutta la durata di tale incapacità, di un'indennità d'invalidità il cui importo è fissato come segue.

L'articolo 52 dello statuto si applica per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità. Se il beneficiario di un'indennità di invalidità va in pensione prima dell'età di ►M131  66 anni ◄ senza aver raggiunto la percentuale massima dei diritti a pensione, si applicano le norme generali relative alla pensione di anzianità. La pensione di anzianità concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, del funzionario al momento in cui è stato messo in invalidità.

L'indennità d'invalidità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo. Essa non può tuttavia essere inferiore al minimo vitale, definito all'articolo 6 dell'allegato VIII dello statuto. L'indennità d'invalidità è soggetta ai contributi al regime delle pensioni, calcolati sulla base di tale indennità.

Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità d'invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale, quale definito all'articolo 6 dell'allegato VIII dello statuto. In questo caso, inoltre, il contributo al regime delle pensioni è a carico del bilancio dell'ex datore di lavoro.

Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere che l'agente percepirà soltanto l'indennità prevista all'articolo 39.

Il beneficiario di un'indennità d'invalidità ha diritto, alle condizioni previste dall'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto; l'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità del beneficiario.

2.  Lo stato di invalidità è determinato dalla commissione di invalidità prevista dall'articolo 9 dello statuto.

3.  L'istituzione di cui all'articolo 40 dell'allegato VIII dello statuto può sottoporre a periodici esami il titolare di un'indennità d'invalidità per accertare che egli continui a soddisfare le condizioni richieste per beneficiare di detta indennità. Se la commissione d'invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, l'agente riprende il servizio presso l'istituzione che lo impiega, sempre che il suo contratto non sia scaduto.

Tuttavia, se l'interessato non può essere reintegrato in servizio presso ►M128   ►C12  l'Unione ◄  ◄ , il suo contratto può essere risolto previo versamento di un'indennità di importo corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso e, se del caso, all'indennità di risoluzione del contratto prevista all'articolo 47. Si applica inoltre l'articolo 39.

▼M131

Articolo 34

Gli aventi diritto di un agente deceduto, quali definiti nel capo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 35 a 38.

In caso di decesso di un ex agente che sia titolare di una indennità d'invalidità o di un ex agente ai sensi dell'articolo 2, lettere a), c), d), e) o f), che sia titolare di una pensione di anzianità oppure abbia cessato il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità fino al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, gli aventi diritto dell'agente deceduto, quali definiti al capo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste da tale allegato.

In caso di scomparsa per un periodo superiore a un anno, sia di un agente temporaneo sia di un ex agente temporaneo titolare di un'indennità d'invalidità o di una pensione di anzianità, sia di un ex agente temporaneo che abbia cessato il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, le disposizioni dei capi 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto relative alle pensioni provvisorie si applicano per analogia anche al coniuge e alle persone riconosciute come a carico dello scomparso.

▼B

Articolo 35

Il diritto a pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso o, eventualmente, dal primo giorno del mese che segue il periodo in cui ►M112  il coniuge superstite ◄ , gli orfani o le persone a carico dell'agente deceduto beneficiano della sua retribuzione in applicazione dell'articolo 70 dello statuto.

Articolo 36

▼M62

►M112  Il coniuge superstite ◄ di un agente beneficia, alle condizioni previste dal capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, ►M112  di una pensione di reversibilità ◄ , il cui ammontare non può essere inferiore al 35 % dell'ultimo stipendio base mensile percepito dall'agente né al minimo vitale definito dall'articolo 6 dell'allegato VIII dello statuto. In caso di decesso di un agente di cui all' ►M131  articolo 2, lettera a), c), d), e) o f) ◄ , l'ammontare ►M112  di una pensione di reversibilità ◄ è maggiorato fino alla concorrenza del 60 % della pensione di anzianità che sarebbe stata versata all'agente se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalle condizioni di durata di servizio e di età, al momento del decesso.

▼M23

Il beneficiario ►M112  di una pensione di reversibilità ◄ ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto. Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico è pari al doppio dell'importo dell'assegno previsto all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto.

▼M62 —————

▼M112

Articolo 37

Qualora un agente o il titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge con diritto a una pensione di reversibilità, i figli considerati a suo carico al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 80 dello statuto.

Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio di un coniuge titolare di una pensione di reversibilità.

Qualora un agente o il titolare di una pensione d'anzianità o di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza che siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 80, terzo comma, dello statuto.

In caso di decesso di un ex agente temporaneo di cui all' ►M131  articolo 2, lettera a), c), d), e) o f) ◄ , che abbia cessato dal servizio prima dell' ►M131  età pensionabile ◄ e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto i ►M131  età pensionabile ◄ , i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto hanno diritto ad una pensione di orfano alle stesse condizioni di quelle rispettivamente previste dai commi precedenti.

Per quanto riguarda le persone equiparate ai figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello statuto, la pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.

In caso di adozione, il decesso di uno dei genitori naturali, al quale è subentrato il genitore adottivo, non può dare luogo al versamento di una pensione di orfano.

L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato VII dello statuto.

▼B

Articolo 38

In caso di divorzio o di coesistenza di più gruppi di superstiti che possano pretendere a una pensione di riversibilità, quest'ultima viene ripartita secondo le modalità previste dal capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto.

▼M62

Articolo 38 bis

Le norme in materia di massimali e di ripartizione previste dall'articolo 81 bis dello statuto si applicano per analogia.

▼B



Sezione C

▼M23

PENSIONE DI ANZIANITÀ ED INDENNITÀ UNA TANTUM

▼M112

Articolo 39

▼M131

1.  All'atto della cessazione dal servizio, l'agente di cui all'articolo 2 ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell'equivalente attuariale o all'indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, capo 3, e dell'allegato VIII dello statuto. Se l'agente ha diritto alla pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti proporzionalmente all'importo dei versamenti effettuati a norma dell'articolo 42.

▼M112

2.  L'articolo 11, paragrafi 2 e 3 dell'allegato VIII dello statuto si applica per analogia agli agenti di cui all'articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti.

3.  Il titolare di una pensione di anzianità ha diritto, alle condizioni previste dall'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto; la parte proporzionale dell'assegno di famiglia è calcolata sulla base della pensione del beneficiario.

▼B

Articolo 40

Se l'agente è nominato funzionario ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , non beneficia dell'indennità una tantum di cui all'articolo 39, primo comma.

Il periodo di servizio prestato in qualità di agente temporaneo presso ►M128   ►C12  l'Unione ◄  ◄ viene preso in considerazione per il computo delle annualità della pensione di anzianità, alle condizioni previste dall'allegato VIII dello statuto.

Se l'agente si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 42, i suoi diritti alla pensione di anzianità sono proporzionalmente ridotti per il periodo corrispondente a questi prelievi.

▼M112

La disposizione del comma precedente non si applica all'agente che, nei tre mesi successivi alla sua ammissione al beneficio dello statuto, abbia chiesto di riversare queste somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del ►M123  3,1 % ◄ , rivedibile secondo la procedura di cui all'articolo 12 dell'allegato XII dello statuto.

▼B



Sezione D

▼M62

FINANZIAMENTO DEL REGIME DI COPERTURA DEI RISCHI D'INVALIDITÀ E DI DECESSO, NONCHÉ DEL REGIME DELLE PENSIONI

▼B

Articolo 41

▼M62

Per quanto concerne il finanziamento del regime di sicurezza sociale previsto dalle sezioni B e C, si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 83 ►M112  e dell'articolo 83 bis ◄ dello statuto, nonché degli articoli 36 e 38 dell'allegato VIII dello statuto stesso.

▼B

Articolo 42

▼M131

Alle condizioni che devono essere stabilite dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, un agente ha facoltà di chiedere a tale autorità di effettuare i versamenti che egli deve eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel proprio paese d'origine.

▼B

Tali versamenti non possono superare ►M112  il doppio del tasso di cui all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto ◄ e sono posti a carico ►M15  del bilancio ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄  ◄ .

▼M62



Sezione E

LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DEGLI AGENTI TEMPORANEI

Articolo 43

Le disposizioni degli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 dell'allegato VIII dello statuto si applicano per analogia.



Sezione F

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 44

Le disposizioni degli articoli 81 bis e 82 dello statuto e dell'articolo 45 dell'allegato VIII dello statuto concernenti il pagamento delle prestazioni si applicano per analogia.

Tutte le somme dovute ►M128   ►C12  all'Unione ◄  ◄ da un agente a norma del presente regime di previdenza alla data da cui decorrono i suoi diritti alle prestazioni, sono, nel modo che sarà determinato dall'istituzione di cui all'articolo 45 dell'allegato VIII dello statuto, dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato in vari mesi.

▼M62



Sezione G

SURROGAZIONE ►M128   ►C12  DELL'UNIONE ◄  ◄

Articolo 44 bis

Le disposizioni dell'articolo 85 bis dello statuto concernenti la surrogazione ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ si applicano per analogia.

▼B



CAPITOLO 7

Ripetizione dell'indebito

Articolo 45

▼M23

Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 85 dello statuto relativo alla ripetizione dell'indebito.

▼B



CAPITOLO 8

Mezzi di ricorso

Articolo 46

Le disposizioni del titolo VII dello statuto relative ai mezzi di ricorso si applicano per analogia.



CAPITOLO 9

Risoluzione del contratto

▼M131

Articolo 47

Il contratto dell'agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso:

a) alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 66 anni o, se del caso, alla data stabilita ai sensi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, dello statuto; o

b) per i contratti a tempo determinato:

i) alla data stabilita nel contratto;

ii) alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'agente o all'istituzione la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese e un massimo di tre mesi. Per l'agente temporaneo il cui contratto è stato rinnovato, il termine massimo è di sei mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante una gravidanza se attestata da un certificato medico, un congedo di maternità o di malattia, purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso durante una gravidanza se attestata da un certificato medico e per la durata del congedo di maternità o di malattia, nei limiti suddetti. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'istituzione, l'agente ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto;

iii) nel caso in cui l'agente cessi di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il periodo di preavviso di cui al punto ii); o

c) per i contratti a tempo indeterminato:

i) alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto; la durata del preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi e un massimo di dieci mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante una gravidanza se attestata da un certificato medico, un congedo di maternità o di malattia, purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso durante una gravidanza se attestata da un certificato medico e per la durata del congedo di maternità o di malattia, nei limiti suddetti; o

ii) nel caso in cui l'agente non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il periodo di preavviso di cui al punto i).

▼M60

Articolo 48

Il contratto di assunzione, sia di durata determinata, sia di durata indeterminata, può essere risolto dall'istituzione senza preavviso:

a) nel corso o alla fine del periodo di prova, alle condizioni previste all'articolo 14;

▼M112 —————

▼M60

►M112  b) ◄  nel caso in cui l'agente non possa riprendere le sue funzioni alla fine del congedo di malattia retribuito previsto all'articolo 16. In tal caso l'agente beneficia di un'indennità pari allo stipendio base e agli assegni familiari nella misura di due giorni per ogni mese di servizio prestato.

▼M131

Articolo 48 bis

Nel corso di una qualsiasi legislatura, l'articolo 50 dello statuto può essere applicato per analogia a un massimo di cinque agenti temporanei di alto livello dei gruppi politici del Parlamento europeo di grado AD 15 o AD 16, purché abbiano raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età e abbiano maturato 20 anni di servizio nelle istituzioni e almeno due anni e mezzo di anzianità nel loro ultimo grado.

▼B

Articolo 49

▼M62

1.  Previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dall'allegato IX dello statuto, che si applica per analogia, il contratto può essere risolto senza preavviso per motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente temporaneo, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma; l'interessato viene messo precedentemente in grado di presentare la propria difesa.

Prima della risoluzione del contratto, l'agente può essere colpito da una misura di sospensione alle condizioni previste ►M112  dagli articoli 23 e 24 dell'allegato IX ◄ dello statuto, che si applica per analogia.

▼B

2.   ►M62  In caso di risoluzione del contratto in conformità del paragrafo 1 ◄ l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma può decidere:

a) di limitare l'indennità di cui all'articolo 39 al rimborso del contributo previsto dall'articolo 83 dello statuto, aumentato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %,

b) di privare l'interessato, del tutto o in parte, del diritto all'indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio previsto dall'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 50

1.  Il contratto di un agente temporaneo deve essere risolto dall'istituzione senza preavviso non appena l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma constati:

a) che l'interessato, al momento della sua assunzione, ha intenzionalmente fornito false informazioni relative alle proprie attitudini professionali o alle condizioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2 e

b) che queste false informazioni sono state determinanti per l'assunzione dell'interessato.

▼M62

2.  In tal caso, la risoluzione viene pronunciata dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, sentito l'interessato e previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dall'allegato IX dello statuto, che si applica per analogia.

Prima della risoluzione del contratto, l'agente può essere colpito da una misura di sospensione, alle condizioni previste ►M112  dagli articoli 23 e 24 dell'allegato IX ◄ dello statuto che si applica per analogia.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 2.

▼M62

Articolo 50 bis

Indipendentemente dagli articoli 49 e 50, ogni mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente temporaneo o l'ex agente temporaneo, ai sensi del presente regime, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare alle condizioni previste dal titolo VI dello statuto e, se del caso, dall'allegato IX dello statuto le cui disposizioni si applicano per analogia.

▼M128



CAPITOLO 10

Disposizioni particolari per gli agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera e)

Articolo 50 ter

1.  Il personale proveniente dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri, selezionato in base alla procedura stabilita all’articolo 98, paragrafo 1, dello statuto, e distaccato dai rispettivi servizi diplomatici nazionali, è assunto con contratto temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera e).

2.  Detti agenti possono essere assunti per un periodo massimo di quattro anni. I contratti possono essere rinnovati, per un periodo massimo di quattro anni. La loro assunzione non dovrebbe superare in totale gli otto anni. Tuttavia, in casi eccezionali e nell’interesse del servizio, al termine dell’ottavo anno il contratto può essere prorogato per un periodo massimo di due anni. Ciascuno Stato membro garantisce ai propri funzionari distaccati come agenti temporanei al SEAE la reintegrazione immediata alla fine del periodo di servizio presso il SEAE, a norma delle disposizioni applicabili del diritto nazionale.

3.  Gli Stati membri sostengono l’Unione nella riscossione di eventuali pendenze di cui all’articolo 22 dello statuto a carico degli agenti temporanei del SEAE di cui all’articolo 2, lettera e), del presente regime.

Articolo 50 quater

1.  Gli articoli 37, 38 e 39 dello statuto si applicano per analogia. Il distacco non si prolunga oltre la scadenza del contratto.

▼M131 —————

▼M131



CAPO 11

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AGLI AGENTI TEMPORANEI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA F)

Articolo 51

L'articolo 37, a eccezione del primo comma, lettera b), e l'articolo 38 dello statuto si applicano per analogia agli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f).

Articolo 52

In deroga all'articolo 17, terzo comma, gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f), con un contratto a durata indeterminata possono ottenere, indipendentemente dall'anzianità, un'aspettativa senza assegni per periodi non superiori a un anno.

La durata totale di tale aspettativa non può superare 12 anni sull'insieme della carriera dell'agente.

L'agente temporaneo può essere sostituito nel suo impiego.

Allo scadere dell'aspettativa, l'agente temporaneo è obbligatoriamente reintegrato, non appena un posto si renda vacante in un impiego corrispondente al suo grado nel suo gruppo di funzioni, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti per tale impiego. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, l'agente temporaneo conserva, alle stesse condizioni, i propri diritti alla reintegrazione per il successivo posto che si renda vacante in un impiego corrispondente al suo grado nel suo gruppo di funzioni; in caso di secondo rifiuto, l'istituzione può risolvere il contratto senza preavviso. Fino alla data della reintegrazione effettiva o del comando, l'agente temporaneo rimane in aspettativa senza assegni per motivi personali.

Articolo 53

Gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f), sono assunti sulla base di una procedura di selezione organizzata da una o più agenzie. Su richiesta, l'Ufficio europeo per la selezione del personale fornisce assistenza all'agenzia o alle agenzie interessate, in particolare mediante la definizione dei contenuti delle prove e l'organizzazione delle selezioni. L'Ufficio europeo per la selezione del personale garantisce la trasparenza delle procedure di selezione.

In caso di procedura di selezione esterna, gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f), sono assunti unicamente nei gradi da SC1 a SC2, da AST 1 a AST 4 o da AD 5 a AD 8. Tuttavia, all'occorrenza e in casi debitamente giustificati, l'agenzia può autorizzare l'assunzione nei gradi AD 9, AD 10, AD 11 o, in via eccezionale, nel grado AD 12 per impieghi caratterizzati da responsabilità corrispondenti e nei limiti della tabella dell'organico autorizzata. Il numero totale delle assunzioni nei gradi da AD 9 a AD 12 in un'agenzia non deve superare il 20 % del numero totale di assunzioni di agenti temporanei nel gruppo di funzioni AD, calcolato su un periodo continuativo di cinque anni.

Articolo 54

Nel caso degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f), la promozione al grado immediatamente superiore avviene esclusivamente a scelta, tra gli agenti che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo di tali agenti ed esame dei rapporti di cui sono stati oggetto. L'articolo 45, paragrafo 1, ultima frase, e l'articolo 45, paragrafo 2, dello statuto si applicano per analogia. Non possono essere superati i tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie stabiliti per i funzionari all'allegato I, sezione B, dello statuto.

Ai sensi dell'articolo 110 dello statuto, ciascuna agenzia adotta disposizioni generali di esecuzione del presente articolo.

Articolo 55

Se un agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera f), in seguito alla pubblicazione interna di un posto, cambia impiego rimanendo nello stesso gruppo di funzioni, egli non può essere inquadrato in un grado o a uno scatto inferiori a quelli del posto precedente, sempreché il suo grado sia uno di quelli che figurano nell'avviso di posto vacante.

Le stesse disposizioni si applicano per analogia nel caso in cui l'agente temporaneo stipuli con un'agenzia un nuovo contratto immediatamente consecutivo a un precedente contratto di agente temporaneo con un'altra agenzia.

Articolo 56

Ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto, ciascuna agenzia adotta disposizioni generali concernenti le procedure che disciplinano l'assunzione e l'impiego degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f).";

▼M131 —————

▼M112



TITOLO IV

DEGLI AGENTI CONTRATTUALI



CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 79

1.  Gli agenti contrattuali sono retribuiti con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nella sezione del bilancio relativa all'istituzione.

2.  Se necessario, ►M131  l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, ◄ adotta a norma dell'articolo 110 dello statuto disposizioni generali di esecuzione sull'utilizzazione degli agenti contrattuali.

3.  La Commissione presenta una relazione annuale sull'utilizzazione degli agenti contrattuali da cui risultino, tra l'altro, il numero, il grado ed il tipo di impiego, l'equilibrio geografico e le risorse di bilancio per gruppo di funzioni.

4.  Le istituzioni, agenzie ed altri organismi che utilizzano agenti contrattuali presentano annualmente preventivi di utilizzazione di agenti contrattuali, per gruppo di funzioni, nell'ambito della procedura di bilancio.

Articolo 80

1.  Gli agenti contrattuali sono ripartiti in quattro gruppi di funzioni, corrispondenti alle mansioni che essi devono espletare. Ciascun gruppo di funzioni è diviso in gradi e scatti

2.  La corrispondenza tra i tipi di mansioni e i gruppi di funzioni è indicata nella seguente tabella:



Gruppi di funzioni

Gradi

Funzioni

IV

13-18

Mansioni amministrative, consultive, linguistiche ed altre mansioni tecniche equivalenti, svolte sotto la supervisione di funzionari o di agenti temporanei.

III

8-12

Mansioni esecutive, redazionali, contabili ed altre mansioni tecniche equivalenti, svolte sotto la supervisione di funzionari o di agenti temporanei.

II

4-7

Lavori d'ufficio e di segreteria, direzione di un ufficio e altre mansioni equivalenti, svolte sotto la supervisione di funzionari o di agenti temporanei.

I

1-3

Mansioni manuali o di servizio di sostegno amministrativo, svolte sotto la supervisione di funzionari o di agenti temporanei.

▼M131

3.  Sulla base di questa tabella, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, di ciascuna istituzione, agenzia o ente di cui all'articolo 3 bis può definire in maggiore dettaglio, previo parere del comitato dello statuto, le attribuzioni connesse a ciascun tipo di mansione.

4.  Gli articoli 1 quinquies e 1 sexies dello statuto si applicano per analogia.

▼M128

5.  Gli articoli 95, 96 e 99 dello statuto si applicano per analogia.

▼M112



CAPITOLO 2

DIRITTI E DOVERI

Articolo 81

L'articolo 11 si applica per analogia.



CAPITOLO 3

CONDIZIONI DI ASSUNZIONE

Articolo 82

1.  Gli agenti contrattuali sono assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri senza distinzione di origine razziale o etnica, di credo politico, filosofico o religioso, di età o di disabilità, di sesso o di orientamento sessuale ed indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.

2.  I requisiti minimi per l'assunzione di un agente contrattuale sono:

a) per il gruppo di funzioni I, il completamento della scuola dell'obbligo;

b) per i gruppi di funzioni II e III:

i) un livello di studi superiori attestato da un diploma, o

ii) un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o

iii) se l'interesse del servizio lo giustifica, un'esperienza professionale di livello equivalente;

c) per il gruppo di funzioni IV:

i) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma, o

ii) se l'interesse del servizio lo giustifica, un'esperienza professionale di livello equivalente.

3.  Per essere assunto come agente contrattuale occorre inoltre:

a) essere cittadino di uno degli Stati membri salvo deroga concessa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, e godere dei diritti politici;

b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;

d) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni; e

e) provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingua ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

4.  All'atto del primo contratto, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può rinunciare a pretendere dall'interessato la presentazione di documenti comprovanti che egli risponde alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, lettere a), b) e c), se il suo impiego non deve superare i tre mesi.

5.   ►M128   ►C12  L'Ufficio europeo di selezione del personale ◄  ◄ fornisce, su richiesta delle singole istituzioni, assistenza per la selezione degli agenti contrattuali, in particolare mediante la definizione dei contenuti delle prove e l'organizzazione delle selezioni. L'Ufficio garantisce la trasparenza delle procedure di selezione degli agenti contrattuali.

6.  Se necessario, ►M131  l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, ◄ adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto, disposizioni generali di esecuzione sulle procedure di assunzione degli agenti contrattuali.

▼M131

7.  Gli agenti contrattuali dei gruppi di funzioni II, III e IV possono essere autorizzati a partecipare a concorsi interni solamente dopo aver completato tre anni di servizio presso l'istituzione. Gli agenti contrattuali del gruppo di funzione II possono partecipare unicamente a concorsi ai gradi SC 1 e 2, quelli del gruppo di funzione III a concorsi ai gradi AST 1 e 2 e quelli del gruppo di funzione IV a concorsi ai gradi da AST 1 ad AST 4 o ai gradi da AD 5 ad AD 6. Il numero totale di candidati che sono agenti contrattuali e vengono assegnati a posti vacanti in uno qualsiasi dei gradi in questione non può mai superare il 5 % del numero totale annuo di nomine a tali gruppi di funzioni effettuate ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, dello statuto.

▼M112

Articolo 83

Prima di essere assunto, l'agente contrattuale è sottoposto a una visita del medico di fiducia dell'istituzione per accertare che soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 82, paragrafo 3, lettera d).

L'articolo 33, secondo comma, dello statuto si applica per analogia.

▼M131

Articolo 84

1.  L'agente contrattuale assunto con un contratto di almeno un anno effettua un periodo di prova nei primi sei mesi di servizio se appartiene al gruppo di funzioni I e nei primi nove mesi se appartiene a qualsiasi altro gruppo di funzioni.

Se, durante il periodo di prova, l'agente è impossibilitato, in seguito a malattia o al congedo di maternità di cui all'articolo 58 dello statuto o a infortunio, a svolgere le proprie mansioni per un periodo continuativo di almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente. La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare i 15 mesi.

2.  In caso di manifesta inidoneità dell'agente contrattuale, un rapporto può essere preparato in qualsiasi momento prima dello scadere del periodo di prova.

Tale rapporto è comunicato all'interessato, che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente contrattuale all'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. Sulla base del rapporto, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere di licenziare l'agente contrattuale prima dello scadere del periodo di prova dandogli un preavviso di un mese, oppure di assegnare l'agente contrattuale in questione a un altro servizio per il resto del periodo di prova.

3.  Al più tardi un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene preparato un rapporto sulle capacità dell'agente contrattuale di svolgere le mansioni corrispondenti al suo impiego, nonché sulla sua efficienza e sulla sua condotta in servizio. Tale rapporto è comunicato all'agente contrattuale, che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi.

Se nel rapporto si raccomanda il licenziamento o, in casi eccezionali, il prolungamento del periodo di prova ai sensi del paragrafo 1, il rapporto stesso e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente contrattuale all'autorità di cui all'articolo 6, primo comma.

L'agente contrattuale che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti o di una condotta adeguata per essere nominato in ruolo è licenziato.

La decisione definitiva è adottata sulla base del rapporto di cui al presente paragrafo, nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, circa la condotta dell'agente contrattuale in relazione al titolo II dello statuto.

4.  L'agente contrattuale in prova licenziato ha diritto a un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.

▼M112



CAPITOLO 4

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AGLI AGENTI CONTRATTUALI ADDETTI A MANSIONI NON ESSENZIALI

Articolo 85

1.  Il contratto di un agente contrattuale di cui all'articolo 3 bis è concluso a tempo determinato per un periodo compreso fra tre mesi e cinque anni. Il contratto può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata non superiore a cinque anni. Il contratto iniziale e il primo rinnovo devono avere una durata complessiva minima di sei mesi per il gruppo di funzioni I e di nove mesi per gli altri gruppi di funzioni. I rinnovi successivi devono avere durata indeterminata.

I periodi coperti da un contratto di agente contrattuale di cui all'articolo 3 ter non vengono contabilizzati per la conclusione o il rinnovo dei contratti ai sensi del presente articolo.

2.  In deroga al paragrafo 1, primo comma, ultima frase, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere che solo il quarto rinnovo del contratto di un membro di un gruppo di funzioni 1 debba avere durata indeterminata, sempreché la durata totale della sua nomina a tempo determinato non superi i dieci anni.

3.  Prima del rinnovo del contratto per una durata indeterminata, l'agente contrattuale del gruppo di funzioni IV deve dimostrare la sua capacità di lavorare in una terza lingua tra quelle menzionate all' ►M131  articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea ◄ . La regolamentazione per l'accesso alla formazione e le procedure di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 3, dello statuto si applicano per analogia.

4.  Prima del rinnovo del contratto per una durata indeterminata, l'agente contrattuale deve aver compiuto un periodo di prova conformemente all'articolo 84.

Articolo 86

1.  Gli agenti contrattuali di cui all'articolo 3 bis vengono assunti unicamente

i) ai gradi 13, 14 o 16 per il gruppo di funzioni IV;

ii) ai gradi 8, 9 o 10 per il gruppo di funzioni III;

iii) ai gradi 4 o 5 per il gruppo di funzioni II;

iv) al grado 1 per il gruppo di funzioni I.

L'inquadramento degli agenti contrattuali in ciascun gruppo di funzioni viene operato in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza professionale. Per soddisfare esigenze specifiche delle istituzioni, può essere tenuto ugualmente conto della situazione del mercato del lavoro ►M128   ►C12  nell'Unione ◄  ◄ . L'agente contrattuale assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado. ►M131  Tuttavia, agli agenti contrattuali assunti al grado 1 si applica per analogia l'articolo 32, paragrafo 2, dello statuto. ◄

▼M131

Sono adottate norme generali di applicazione del presente paragrafo, ai sensi dell'articolo 110 dello statuto.

▼M112

2.  Se un agente contrattuale di cui all'articolo 3 bis cambia impiego rimanendo nello stesso gruppo di funzioni, egli non può essere inquadrato in un grado o ad uno scatto inferiori a quelli del posto precedente.

Se un agente contrattuale passa ad un gruppo di funzioni superiore, egli è inquadrato in un grado e ad uno scatto che gli conferiscano una retribuzione almeno uguale a quella percepita in forza del contratto precedente.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui l'agente stipuli con un'istituzione o un organismo un nuovo contratto immediatamente consecutivo ad un precedente contratto con un'altra istituzione o un altro organismo.

Articolo 87

1.  L'articolo 43, primo comma dello statuto riguardante i rapporti informativi si applica per analogia agli agenti contrattuali di cui all'articolo 3 bis assunti per un periodo non inferiore a un anno.

2.  L'agente contrattuale di cui all'articolo 3 bis che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto superiore dello stesso grado.

3.  Nel caso dell'agente contrattuale di cui all'articolo 3 bis, la promozione al grado superiore dello stesso gruppo di funzioni è conferita con decisione dell'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. Essa comporta per l'agente contrattuale l'inquadramento nel primo scatto del grado superiore. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra gli agenti contrattuali di cui all'articolo 3 bis assunti per una durata minima di tre anni che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo degli agenti contrattuali che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto. L'articolo 41, paragrafo 1, ultima frase dello statuto si applica per analogia.

4.  Un agente contrattuale di cui all'articolo 3 bis può accedere ad un gruppo di funzioni superiore soltanto partecipando ad una procedura generale di selezione.



CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AGLI AGENTI CONTRATTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 TER

Articolo 88

Nel caso di un agente contrattuale di cui all'articolo 3 ter:

a) i contratti vengono conclusi per un periodo determinato e non sono rinnovabili;

b) la durata effettiva del contratto, compresa la durata dell'eventuale rinnovo del contratto stesso, non può superare i ►M131  sei anni ◄ .

I periodi coperti da un contratto di agente contrattuale di cui all'articolo 3 bis non vengono contabilizzati per la conclusione o il rinnovo dei contratti ai sensi del presente articolo.

Articolo 89

1.  L'agente contrattuale di cui all'articolo 3 ter può essere assunto in qualsiasi grado dei gruppi di funzioni II, III e IV ai sensi dell'articolo 80, tenendo conto delle loro qualifiche e della loro esperienza professionale. Per soddisfare esigenze specifiche delle istituzioni, può essere tenuto ugualmente conto della situazione del mercato del lavoro ►M128   ►C12  nell'Unione ◄  ◄ . L'agente contrattuale assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado.

2.  L'agente contrattuale di cui all'articolo 3 ter che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto superiore dello stesso grado.

Articolo 90

In deroga alle disposizioni del presente titolo, agli interpreti di conferenza assunti dal Parlamento europeo o dalla Commissione per conto delle istituzioni o degli organismi ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ si applicano le condizioni previste dall'accordo del 28 luglio 1999 tra il Parlamento europeo, la Commissione e la Corte di Giustizia, per conto delle istituzioni, da una parte, e le associazioni rappresentative della professione, dall'altra.

Le modifiche a detto accordo, rese necessarie dall'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 ( 17 ), sono adottate entro il 31 dicembre 2006 secondo la procedura prevista all'articolo 78. Le modifiche successive al 31 dicembre 2006 sono adottate di comune accordo tra le istituzioni.



CAPITOLO 6

CONDIZIONI DI LAVORO

▼M131

Articolo 91

Gli articoli da 16 a 18 si applicano per analogia.

Agli agenti contrattuali non si applica per analogia l'articolo 55, paragrafo 4, seconda frase, dello statuto.

Le ore di lavoro straordinario prestate dagli agenti contrattuali nei gruppi di funzione III e IV non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.

Alle condizioni fissate dall'allegato VI dello statuto, le ore di lavoro straordinario prestate degli agenti contrattuali nei gruppi di funzione I e II danno diritto alla concessione di un riposo compensativo ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo nei due mesi successivi a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.

▼M112



CAPITOLO 7

RETRIBUZIONE E RIMBORSO SPESE

Articolo 92

Fatte salve le modifiche previste agli articoli 90 e 94, gli articoli da 19 a 27 si applicano per analogia.

Articolo 93

Gli stipendi base sono fissati conformemente alla seguente tabella:

▼M136



FUNZIONI GRUPPO

1/7/2012

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 879,08

6 001,34

6 126,14

6 253,54

6 383,59

6 516,34

6 651,85

17

5 196,08

5 304,14

5 414,44

5 527,04

5 641,98

5 759,31

5 879,08

16

4 592,43

4 687,93

4 785,42

4 884,94

4 986,53

5 090,23

5 196,08

15

4 058,91

4 143,32

4 229,48

4 317,44

4 407,22

4 498,87

4 592,43

14

3 587,37

3 661,97

3 738,13

3 815,86

3 895,22

3 976,22

4 058,91

13

3 170,61

3 236,55

3 303,85

3 372,56

3 442,69

3 514,29

3 587,37

III

12

4 058,85

4 143,25

4 229,41

4 317,36

4 407,13

4 498,78

4 592,33

11

3 587,34

3 661,93

3 738,08

3 815,81

3 895,16

3 976,16

4 058,85

10

3 170,60

3 236,53

3 303,83

3 372,54

3 442,67

3 514,26

3 587,34

9

2 802,28

2 860,55

2 920,03

2 980,75

3 042,74

3 106,01

3 170,60

8

2 476,74

2 528,24

2 580,82

2 634,48

2 689,27

2 745,19

2 802,28

II

7

2 802,21

2 860,50

2 919,99

2 980,72

3 042,72

3 106,01

3 170,61

6

2 476,62

2 528,13

2 580,71

2 634,39

2 689,18

2 745,12

2 802,21

5

2 188,86

2 234,38

2 280,86

2 328,30

2 376,72

2 426,16

2 476,62

4

1 934,53

1 974,77

2 015,84

2 057,77

2 100,57

2 144,26

2 188,86

I

3

2 383,19

2 432,65

2 483,14

2 534,68

2 587,28

2 640,98

2 695,79

2

2 106,84

2 150,57

2 195,20

2 240,76

2 287,27

2 334,74

2 383,19

1

1 862,54

1 901,20

1 940,65

1 980,93

2 022,04

2 064,01

2 106,84

▼M112

Articolo 94

In deroga all'articolo 24, paragrafo 3, l'indennità di prima sistemazione di cui al paragrafo 1 e l'indennità di nuova sistemazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo non possono essere inferiori:

▼M136

 845,37 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

 501,20 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

▼M112



CAPITOLO 8

SICUREZZA SOCIALE



Sezione A

Copertura dei rischi di malattia e infortunio, indennità di carattere sociale

Articolo 95

L'articolo 28 si applica per analogia. L'articolo 72, paragrafi 2 e 2 bis dello statuto si applica tuttavia agli agenti contrattuali rimasti in servizio presso ►M128   ►C12  l'Unione ◄  ◄ fino all' ►M131  età pensionabile ◄ solo se hanno lavorato per oltre 3 anni come agenti contrattuali.

Articolo 96

1.  L'ex agente contrattuale che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso un'istituzione ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ :

a) che non è titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità d'invalidità a carico ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ ,

b) la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione del contratto per motivi disciplinari,

c) che ha prestato servizio per un periodo di almeno sei mesi,

d) e che risiede in uno Stato membro

beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione alle condizioni stabilite in appresso.

Qualora possa aver diritto ad un'indennità di disoccupazione in forza di un regime nazionale, è tenuto a farne la dichiarazione presso l'istituzione a cui apparteneva, la quale ne informa immediatamente la Commissione. In tal caso l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a norma del paragrafo 3.

2.  Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione, l'ex agente contrattuale:

a) deve iscriversi come disoccupato presso i servizi di collocamento competenti dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza;

b) deve ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione di tale Stato membro che incombono al titolare delle prestazioni di disoccupazione a norma di detta legislazione;

c) deve far pervenire ogni mese all'istituzione a cui apparteneva, che immediatamente lo trasmette alla Commissione, un attestato rilasciato dal competente servizio nazionale in cui si precisi se abbia adempiuto o meno gli obblighi prescritti alle lettere a) e b).

►M128   ►C12  L'Unione ◄  ◄ può concedere o mantenere la prestazione, anche se gli obblighi nazionali di cui alla lettera b) non sono soddisfatti, in caso di malattia, infortunio, maternità, invalidità o situazione riconosciuta come analoga oppure in caso di dispensa da parte della competente autorità nazionale dall'adempimento di tali obblighi.

La Commissione, previo parere di un comitato di esperti, stabilisce le disposizioni considerate necessarie per l'applicazione del presente articolo.

3.  L'indennità di disoccupazione è fissata in riferimento allo stipendio base raggiunto dall'agente contrattuale al momento della cessazione dal servizio. Tale indennità di disoccupazione è fissata:

a) al 60 % dello stipendio base per un periodo iniziale di dodici mesi;

b) al 45 % dello stipendio base dal 13o al 24o mese;

c) al 30 % dello stipendio base dal 25o al 36o mese.

Eccetto nei primi sei mesi, durante i quali si applica il limite inferiore di seguito definito ma non si applica il limite superiore, gli importi così fissati non possono essere inferiori a ►M136  1 010,92 EUR ◄ né superiori a ►M136  2 021,83 EUR ◄ . Questi limiti sono ►M131  attualizzati ◄ nello stesso modo della tabella degli stipendi di cui all'articolo 66 dello statuto, conformemente all'articolo 65 dello statuto.

4.  L'indennità di disoccupazione viene corrisposta all'ex agente contrattuale a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio, per un periodo massimo di 36 mesi e comunque non superiore ad un terzo della durata effettiva del servizio prestato. Tuttavia, se durante questo periodo l'ex agente contrattuale cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità viene interrotto. L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima del termine di tale periodo, l'ex agente contrattuale soddisfa nuovamente le condizioni, senza aver acquisito il diritto ad un'indennità di disoccupazione nazionale.

5.  L'ex agente contrattuale beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto agli assegni familiari previsti dall'articolo 67 dello statuto. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità di disoccupazione alle condizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato VII dello statuto.

L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni dello stesso tipo corrisposti altrove a lui oppure al coniuge; tali assegni sono dedotti da quelli versati ai sensi del presente articolo.

L'ex agente contrattuale beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto, alle condizioni previste dall'articolo 72 dello statuto, alla copertura dei rischi di malattia senza contributi a suo carico.

6.  L'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari sono pagati dalla Commissione in euro. Non si applica alcun coefficiente correttore.

7.  L'agente contrattuale contribuisce per un terzo al finanziamento del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Tale contributo è fissato allo 0,81 % dello stipendio base dell'interessato, applicando una detrazione forfettaria di ►M136  919,02 EUR ◄ , senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall'articolo 64 dello statuto. Detto contributo, dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato, è versato, insieme ai due terzi a carico dell'istituzione, su un Fondo speciale per la disoccupazione. Questo Fondo è comune a tutte le istituzioni, che versano alla Commissione il loro contributo ogni mese, al più tardi otto giorni dopo il pagamento delle retribuzioni. I versamenti da operare a norma del presente articolo sono autorizzati ed effettuati dalla Commissione secondo le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

8.  L'indennità di disoccupazione corrisposta all'ex agente contrattuale rimasto senza impiego è soggetta al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68.

9.  I servizi nazionali competenti in materia di lavoro e di disoccupazione, operanti nell'ambito della loro legislazione nazionale, e la Commissione assicurano un'efficace cooperazione per la corretta applicazione del presente articolo.

10.  Le modalità di applicazione adottate a norma dell'articolo 28 bis, paragrafo 10, si applicano anche al presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, terzo comma del presente articolo.

▼M131

11.  Ogni due anni la Commissione presenta una relazione sulla situazione finanziaria del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Indipendentemente dalla relazione, la Commissione può, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112 dello statuto, adeguare i contributi di cui al paragrafo 7 nell'interesse dell'equilibrio del regime.

▼M112

Articolo 97

Le disposizioni dell'articolo 74 dello statuto relative all'assegno per la nascita di un figlio e quelle dell'articolo 75 dello statuto relative all'onere a carico dell'istituzione per le spese previste in detto articolo si applicano per analogia.

Articolo 98

Le disposizioni dell'articolo 76 dello statuto relative alla concessione di doni, prestiti o anticipazioni si applicano per analogia all'agente contrattuale per la durata del suo contratto o dopo la scadenza del contratto quando l'agente sia inabile al lavoro in seguito a malattia grave o prolungata, a disabilità o ad infortunio sopravvenuti nel corso del suo impiego e dimostri di non essere iscritto ad un altro regime di sicurezza sociale.



Sezione B

Copertura dei rischi d'invalidità e di decesso

Articolo 99

L'agente contrattuale è coperto, alle condizioni di seguito specificate, contro i rischi di decesso e di invalidità che possono sopravvenire nel corso del suo impiego.

Le prestazioni e le garanzie previste nella presente sezione sono sospese quando siano temporaneamente interrotti gli effetti pecuniari del contratto dell'agente, a norma delle disposizioni del presente regime.

Articolo 100

Qualora la visita medica precedente l'assunzione dell'agente riveli che quest'ultimo è affetto da malattia o da infermità, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'istituzione.

L'agente può presentare ricorso contro tale decisione alla commissione d'invalidità prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dello statuto.

Articolo 101

1.  L'agente colpito da invalidità considerata totale e che deve perciò cessare il suo servizio presso l'istituzione beneficia, per tutta la durata di tale incapacità, di un'indennità d'invalidità il cui importo è fissato come segue.

L'articolo 52 si applica per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità. Se il beneficiario di un'indennità di invalidità va in pensione prima dell' ►M131  età di 66 anni ◄ senza aver raggiunto la percentuale massima dei diritti a pensione, si applicano le norme generali relative alla pensione di anzianità. La pensione di anzianità concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, del funzionario al momento in cui è stato messo in invalidità.

2.  L'indennità d'invalidità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base dell'agente contrattuale. Essa non può tuttavia essere inferiore allo stipendio base di un agente contrattuale del gruppo I, grado 1, primo scatto. L'indennità di invalidità è assoggettata ai contributi al regime delle pensioni, calcolati sulla base della suddetta indennità.

3.  Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità d'invalidità non può essere inferiore al 120 % dello stipendio base di un agente contrattuale del gruppo di funzioni I, grado 1, primo scatto. In questo caso, inoltre, il contributo al regime delle pensioni è a carico del bilancio dell'istituzione.

4.  Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere che l'agente percepirà soltanto l'indennità prevista all'articolo 109.

5.  Il beneficiario di un'indennità d'invalidità ha diritto, alle condizioni previste dall'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto; l'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità del beneficiario.

Articolo 102

1.  Lo stato di invalidità è determinato dalla commissione di invalidità prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) dello statuto.

2.  Il diritto all'indennità d'invalidità decorre dal giorno seguente a quello in cui è stato risolto il contratto dell'agente in applicazione degli articoli 47 e 48, applicabili per analogia.

3.  L'istituzione di cui all'articolo 40 dell'allegato VIII dello statuto può sottoporre a periodici esami il titolare di un'indennità d'invalidità per accertare che egli continui a soddisfare le condizioni richieste per beneficiare di detta indennità. Se la commissione d'invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, l'agente riprende il servizio presso l'istituzione che lo impiega, sempre che il suo contratto non sia scaduto.

Tuttavia, se l'interessato non può essere reintegrato in servizio presso ►M128   ►C12  l'Unione ◄  ◄ , il suo contratto può essere risolto previo versamento di un'indennità di importo corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso e, se del caso, all'indennità di risoluzione del contratto prevista all'articolo 47. Egli beneficia inoltre dell'applicazione dell'articolo 109.

Articolo 103

1.  Gli aventi diritto di un agente deceduto, quali definiti nel capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 104 a 107.

▼M131

2.  In caso di decesso di un ex agente contrattuale titolare di un'indennità d'invalidità o di una pensione di anzianità, oppure di un ex agente contrattuale che abbia cessato il servizio prima dell'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, gli aventi diritto dell'ex agente contrattuale deceduto, quali definiti nel capo 4 dell'allegato VIII dello statuto, hanno diritto a una pensione di reversibilità alle condizioni previste da tale allegato.

3.  Laddove, per un periodo superiore a un anno, non si abbiano notizie dell'esistenza in vita di un agente contrattuale o di un ex agente contrattuale titolare di un'indennità di invalidità o di una pensione di anzianità, oppure di un ex agente contrattuale che abbia cessato il servizio prima dell'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, le disposizioni dei capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto relative alle pensioni provvisorie si applicano per analogia anche al coniuge e alle persone riconosciute come a carico dello scomparso.

▼M112

Articolo 104

Il diritto a pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso o, eventualmente, dal primo giorno del mese che segue il periodo in cui il coniuge superstite, gli orfani o le persone a carico dell'agente deceduto beneficiano della sua retribuzione in applicazione dell'articolo 70 dello statuto.

Articolo 105

Il coniuge superstite di un agente beneficia, alle condizioni previste dal capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, di una pensione di reversibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 35 % dell'ultimo stipendio base mensile percepito dall'agente né ad un importo pari allo stipendio base di un agente contrattuale del gruppo di funzioni I, grado 1, primo scatto. In caso di decesso di un agente, l'ammontare della pensione di reversibilità è maggiorato fino al 60 % della pensione di anzianità che sarebbe stata versata all'agente se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalle condizioni di durata di servizio e di età, al momento del decesso.

Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto. Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico è pari al doppio dell'importo dell'assegno previsto all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto.

Articolo 106

1.  Qualora un agente o il titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge con diritto a una pensione di reversibilità, i figli considerati a suo carico al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 80 dello statuto.

2.  Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio di un coniuge titolare di una pensione di reversibilità.

3.  Qualora un agente o il titolare di una pensione d'anzianità o di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 80, terzo comma, dello statuto.

4.  In caso di decesso di un ex agente contrattuale che abbia cessato dal servizio prima dell' ►M131  età pensionabile ◄ e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto i 63 anni, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto hanno diritto ad una pensione di orfano alle stesse condizioni di quelle rispettivamente previste dai paragrafi precedenti.

5.  Per quanto riguarda le persone equiparate ai figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 dell'allegato VII dello statuto, la pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico. Il diritto alla pensione, tuttavia, si estingue se il mantenimento è a carico di un terzo a norma del diritto nazionale applicabile.

6.  In caso di adozione, il decesso di uno dei genitori naturali, al quale è subentrato il genitore adottivo, non può dare luogo al versamento di una pensione di orfano.

7.  L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato VII dello statuto.

Articolo 107

In caso di divorzio o di coesistenza di più gruppi di superstiti che possano pretendere a una pensione di reversibilità, quest'ultima viene ripartita secondo le modalità previste dal capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto.

Articolo 108

Le norme in materia di massimali e di ripartizione previste dall'articolo 81 bis dello statuto si applicano per analogia.



Sezione C

Pensione di anzianità ed indennità una tantum

Articolo 109

1.  All'atto della cessazione dal servizio, l'agente contrattuale ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell'equivalente attuariale o all'indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, capitolo 3, dello statuto e dell'allegato VIII dello statuto. Se l'agente ha diritto alla pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione non coprono i periodi corrispondenti ai versamenti effettuati a norma dell'articolo 112 del regime applicabile agli altri agenti.

2.  L'articolo 11, paragrafi 2 e 3 dell'allegato VIII dello statuto si applica per analogia agli agenti contrattuali.

3.  Il titolare di una pensione di anzianità ha diritto, se è stato impiegato per più di tre anni in qualità di agente contrattuale, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto; l'assegno di famiglia viene calcolato sulla base della pensione del beneficiario.

Articolo 110

1.  Se l'agente contrattuale è nominato funzionario o agente temporaneo ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , non beneficia dell'indennità di cui all'articolo 109, paragrafo 1.

Il periodo di servizio prestato in qualità di agente contrattuale presso ►M128   ►C12  l'Unione ◄  ◄ viene preso in considerazione per il computo delle annualità della pensione di anzianità, alle condizioni previste dall'allegato VIII dello statuto.

2.  Se l'agente si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 112, i suoi diritti alla pensione di anzianità sono proporzionalmente ridotti per il periodo corrispondente a questi prelievi.

3.  La disposizione del paragrafo precedente non si applica all'agente che, nei tre mesi successivi alla sua ammissione al beneficio dello statuto, abbia chiesto di riversare queste somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del ►M123  3,1 % ◄ , rivedibile secondo la procedura di cui all'articolo 12 dell'allegato XII dello statuto.



Sezione D

Finanziamento del regime di copertura dei rischi d'invalidità e di decesso nonché del regime delle pensioni

Articolo 111

Per quanto concerne il finanziamento del regime di sicurezza sociale previsto dalle sezioni B e C, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 83 e 83 bis dello statuto, nonché degli articoli 36 e 38 dell'allegato VIII dello statuto stesso.

Articolo 112

Alle condizioni che saranno stabilite dall'istituzione, l'agente contrattuale ha facoltà di chiedere che l'istituzione effettui i versamenti che egli deve eventualmente eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione, l'assicurazione contro la disoccupazione, l'indennità d'invalidità, l'assicurazione vita e l'assicurazione malattia nel paese dove ha fruito da ultimo di questi regimi. Durante il periodo di questi versamenti, l'agente non beneficia del regime ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ di assicurazione malattia. Inoltre, per il periodo corrispondente a questi versamenti, l'agente contrattuale non è coperto dai regimi ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ di assicurazione vita e assicurazione invalidità e non acquisisce diritti nel regime ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ di assicurazione contro la disoccupazione e nel regime ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ di pensione.

Il periodo effettivo di questi versamenti per un qualsiasi agente contrattuale è limitato a 6 mesi. Tuttavia, l'istituzione può decidere di portarlo a un anno. I versamenti sono posti a carico del bilancio ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ . I versamenti necessari per costituire o mantenere i diritti a pensione non possono superare il doppio del tasso di cui all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto.



Sezione E

Liquidazione delle pensioni degli agenti contrattuali

Articolo 113

Le disposizioni degli articoli da 40 a 44 dell'allegato VIII dello statuto si applicano per analogia.



Sezione F

Pagamento delle prestazioni

Articolo 114

1.  Le disposizioni degli articoli 81 bis e 82 dello statuto e dell'articolo 45 dell'allegato VIII dello statuto concernenti il pagamento delle prestazioni si applicano per analogia.

2.  Tutte le somme dovute ►M128   ►C12  all'Unione ◄  ◄ da un agente contrattuale a norma del presente regime di previdenza alla data da cui decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono, nel modo determinato dall'istituzione di cui all'articolo 45 dell'allegato VIII dello statuto, dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato in vari mesi.



Sezione G

Surrogazione ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄

Articolo 115

Le disposizioni dell'articolo 85 bis dello statuto concernenti la surrogazione ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ si applicano per analogia.



CAPITOLO 9

RIPETIZIONE DELL'INDEBITO

Articolo 116

Si applica per analogia l'articolo 85 dello statuto concernente la ripetizione dell'indebito.



CAPITOLO 10

MEZZI DI RICORSO

Articolo 117

Si applicano per analogia le disposizioni del titolo VII dello statuto concernenti i mezzi di ricorso.



CAPITOLO 11

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E DEROGATORIE APPLICABILI AGLI AGENTI CONTRATTUALI CON SEDE DI SERVIZIO IN UN PAESE TERZO

▼M128

Artikel 118

L’allegato X dello statuto si applica per analogia agli agenti contrattuali che prestano servizio nei paesi terzi. Tuttavia, l’articolo 21 di detto allegato si applica solo se la durata del contratto è per un periodo non inferiore a un anno.

▼M112



CAPITOLO 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 119

Gli articoli da 47 a 50 bis si applicano per analogia agli agenti contrattuali.

Qualora venga avviato un procedimento disciplinare nei confronti di un agente contrattuale, la commissione di disciplina di cui all'allegato IX dello statuto e all'articolo 49 del presente regime si riunisce con due membri supplementari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado dell'agente contrattuale oggetto del procedimento disciplinare. I due membri supplementari vengono nominati secondo una procedura ad hoc stabilita di comune accordo dall'autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regime e dal comitato del personale.

▼B



TITOLO ►M112  V ◄

DEGLI AGENTI LOCALI

Articolo ►M112  120 ◄

Fatte salve le disposizioni del presente titolo, le condizioni d'impiego degli agenti locali, segnatamente per quanto riguarda:

a) le modalità della loro assunzione e della risoluzione del loro contratto,

b) i congedi,

c) la loro retribuzione,

sono stabilite ►M131  dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, ◄ in base alla regolamentazione e agli usi esistenti nella località in cui l'agente deve esercitare le proprie funzioni.

▼M128

Artikel 121

In materia di sicurezza sociale, l’istituzione si accolla i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in base alla legislazione vigente nella sede in cui l’agente svolge le sue mansioni, sempreché gli accordi relativi a quella sede non dispongano altrimenti. L’istituzione pone in essere un sistema autonomo o complementare di sicurezza sociale per paesi nei quali manca un regime locale o la sua copertura è carente.

▼M112

Articolo 122

Le controversie fra l'istituzione e l'agente locale in servizio in un paese terzo sono sottoposte ad un organo arbitrale alle condizioni definite nella clausola compromissoria che figura nel contratto dell'agente.

▼B



TITOLO ►M112  VI ◄

DEI CONSIGLIERI SPECIALI

Articolo ►M112  123 ◄

1.  La retribuzione del consigliere speciale è stabilita mediante intesa diretta tra l'interessato e l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. La durata del contratto di un consigliere speciale non può superare i due anni. Il contratto è rinnovabile.

2.  Allorchè un'istituzione intende assumere un consigliere speciale o rinnovarne il contratto, essa ne informa l'autorità competente in materia di bilancio precisando l'ammontare della retribuzione prevista per l'interessato.

Prima della conclusione definitiva del contratto, la retribuzione è oggetto di uno scambio di vedute con l'autorità competente in materia di bilancio qualora, entro il termine di un mese a decorrere dalla comunicazione sopra prevista, un membro di tale autorità o l'istituzione interessata ne esprimano il desiderio.

▼M112

Articolo 124

Si applicano per analogia gli articoli 1 quater, 1 quinquies, 11, 11 bis, 12, 12 bis, l'articolo 16, primo comma, gli articoli 17, 17 bis, 19, 22, 22 bis e 22 ter, ►M128  l'articolo 23 ◄ e l'articolo 25, secondo comma, dello statuto, relative ai doveri e diritti del funzionario, nonché gli articoli 90 e 91 dello statuto, relative ai mezzi di ricorso.

▼M112 —————

▼M124



TITOLO VII

ASSISTENTI PARLAMENTARI



CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 125

1.  Il Parlamento europeo adotta, con decisione interna, le misure di applicazione ai fini dell'applicazione del presente titolo.

2.  Gli assistenti parlamentari accreditati non sono assegnati a posti rientranti nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo. La loro retribuzione è finanziata a titolo della pertinente linea di bilancio ed essi sono retribuiti con gli stanziamenti destinati alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

Articolo 126

1.  Gli assistenti parlamentari accreditati sono inquadrati per gradi in base all'indicazione fornita dal deputato o dai deputati che l'assistente coadiuverà, in conformità delle misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1. Per l'inquadramento ai gradi da 14 a 19 come previsto all'articolo 133, gli assistenti parlamentari accreditati devono essere almeno in possesso di un diploma universitario o possedere un'esperienza professionale equivalente.

2.  Le disposizioni dell'articolo 1 sexies dello statuto, concernenti le misure a carattere sociale e le condizioni di lavoro, si applicano per analogia a condizione che tali misure siano compatibili con la natura particolare delle mansioni e delle responsabilità assunte dagli assistenti parlamentari accreditati.

In deroga all'articolo 7, le disposizioni relative alla rappresentanza autonoma degli assistenti parlamentari accreditati sono fissate dalle misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, tenuto conto che un legame formale dovrà essere stabilito tra la rappresentanza statutaria del personale e quella autonoma degli assistenti.



CAPITOLO 2

Diritti e doveri

Articolo 127

Gli articoli da 11 a 26 bis dello statuto si applicano per analogia. Facendo stretto riferimento, in particolare, alla natura specifica delle funzioni e delle mansioni degli assistenti parlamentari accreditati e alla fiducia reciproca che deve caratterizzare il rapporto professionale fra questi ed il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui prestano assistenza, le misure di applicazione relative a tali profili, ed adottate a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, tengono conto della specifica natura del rapporto professionale tra il deputato e i loro assistenti parlamentari accreditati.



CAPITOLO 3

Condizioni di assunzione

Articolo 128

1.  L'articolo 1 quinquies dello statuto si applica per analogia, tenuto conto del rapporto di reciproca fiducia che sussiste tra il deputato al Parlamento europeo e il suo o i suoi assistenti parlamentari accreditati, fermo restando che i deputati al Parlamento europeo possono basare la scelta dei loro assistenti parlamentari accreditati anche sull'affinità politica.

2.  L'assistente parlamentare accreditato è scelto dal deputato o dai deputati al Parlamento europeo che sarà chiamato ad assistere. Fatti salvi gli ulteriori criteri che possono essere imposti nelle misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, per essere assunti in qualità di assistente parlamentare, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno degli Stati membri ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ , salvo deroga concessa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, e godere dei diritti civili;

b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

c) offrire le garanzie idonee di moralità richieste per le funzioni da svolgere;

d) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni;

e) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ nella misura necessaria all'espletamento delle sue funzioni, e

f) aver raggiunto:

i) un livello di studi superiori attestato da un diploma;

ii) un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni; o

iii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale o un'esperienza professionale di livello equivalente.

Articolo 129

1.  L'assistente parlamentare accreditato è sottoposto a una visita presso il servizio medico del Parlamento europeo per accertare che soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 128, paragrafo 2, lettera d).

2.  Quando la visita medica di cui al paragrafo 1 ha dato luogo a un parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro venti giorni dalla notifica fattagli dall'istituzione, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta da tre medici scelti dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, fra i medici di fiducia delle istituzioni. Il medico di fiducia che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica. Il candidato può presentare alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta. Quando il parere della commissione medica conferma le conclusioni dell'esame medico di cui al paragrafo 1, gli onorari e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candidato.

Articolo 130

1.  Il contratto di un assistente parlamentare accreditato è concluso a tempo determinato e precisa il grado in cui l'assistente è inquadrato. Un contratto a tempo determinato non può essere prorogato più di due volte nel corso di una legislatura. Salvo disposizioni contrarie derivanti dal contratto stesso ed impregiudicate le disposizioni dell'articolo 139, paragrafo 1, lettera c), il contratto si estingue al termine della legislatura durante la quale è stato concluso.

2.  Le misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, stabiliscono un regime di inquadramento trasparente, tenuto conto dell'articolo 128, paragrafo 2, lettera f).

3.  Quando un assistente parlamentare accreditato conclude un nuovo contratto, occorre adottare una nuova decisione in merito al suo inquadramento in un determinato grado.



CAPITOLO 4

Condizioni di lavoro

Articolo 131

1.  Gli assistenti parlamentari accreditati sono assunti per svolgere la loro attività a tempo pieno o a tempo parziale.

2.  Il deputato stabilisce la durata settimanale del lavoro di un assistente parlamentare accreditato, che in condizioni normali non può tuttavia superare le 42 ore settimanali.

3.  L'assistente parlamentare accreditato può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro. L'articolo 56, primo comma dello statuto del personale si applica per analogia. Le misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1 possono stabilire regole al riguardo.

4.  Tuttavia, le ore di straordinario effettuate dagli assistenti parlamentari accreditati non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.

5.  Gli articoli 42 bis, 42 ter, 55 bis, e da 57 a 61 dello statuto, concernenti i congedi, la durata del lavoro e i giorni festivi, come pure l'articolo 16, commi dal secondo al quarto, e l'articolo 18 del presente regime, si applicano per analogia. Il congedo straordinario, il congedo parentale e il congedo per motivi familiari non possono estendersi oltre la durata del contratto.



CAPITOLO 5

Retribuzione e rimborso spese

Articolo 132

Salvo disposizioni contrarie degli articoli 133 e 134, l'articolo 19, l'articolo 20, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 21 del presente regime e l'articolo 16 dell'allegato VII dello statuto, concernenti le modalità di retribuzione e rimborso spese, si applicano per analogia. Le modalità di rimborso delle spese di missione sono fissate nelle misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1.

▼M131

Articolo 132 bis

Conformemente alle misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, e su esplicita richiesta del deputato o dei deputati che essi coadiuvano, agli assistenti parlamentari accreditati può essere corrisposta, una sola volta, un'indennità di prima sistemazione o un'indennità di nuova sistemazione a valere sull''indennità di assistenza parlamentare del rispettivo deputato, previa dimostrazione della necessità di un cambio di residenza. L'importo dell'indennità non è superiore a un mese di stipendio base dell'assistente.

▼M124

Articolo 133

Gli stipendi base sono fissati conformemente alla seguente tabella:

▼M136



Grado

1

2

3

4

5

6

7

Stipendio base a tempo pieno

1 694,21

1 973,74

2 139,95

2 320,16

2 515,54

2 727,38

2 957,06

Grado

8

9

10

11

12

13

14

Stipendio base a tempo pieno

3 206,08

3 476,07

3 768,79

4 086,15

4 430,25

4 803,32

5 207,82

Grado

15

16

17

18

19

 

 

Stipendio base a tempo pieno

5 646,37

6 121,87

6 637,39

7 196,32

7 802,33

 

 

▼M124

Articolo 134

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'indennità di dislocazione non può essere inferiore a ►M136  366,22 EUR ◄ .



CAPITOLO 6

Sicurezza sociale

Articolo 135

Salvo disposizioni contrarie dell'articolo 136, gli articoli da 95 a 115, concernenti la sicurezza sociale, si applicano per analogia.

Articolo 136

1.  In deroga all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le altre disposizioni di tale articolo, gli importi calcolati in virtù del medesimo non possono essere inferiori a ►M136  889,39 EUR ◄ né superiori a ►M136  2 092,68 EUR ◄ .

2.  In deroga agli articoli 77 e 80 dello statuto e agli articoli 101 e 105 del presente regime, gli importi minimi utilizzati per il calcolo della pensione e dell'indennità di invalidità corrispondono allo stipendio base di un assistente parlamentare accreditato inquadrato al grado 1.

3.  L'articolo 112 si applica esclusivamente ai contratti conclusi per un periodo non superiore a un anno.



CAPITOLO 7

Ripetizione dell'indebito

Articolo 137

Sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 85 dello statuto relative alla ripetizione dell'indebito.



CAPITOLO 8

Mezzi di ricorso

Articolo 138

Si applicano per analogia le disposizioni del titolo VII dello statuto concernenti i mezzi di ricorso. Le misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1 possono prevedere norme complementari sul regolamento.



CAPITOLO 9

Risoluzione del contratto

Articolo 139

1.  Il contratto dell'assistente parlamentare accreditato si risolve, oltre che per decesso:

a) alla data stabilita nel contratto, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1;

▼M131

b) alla fine del mese in cui l'assistente parlamentare accreditato raggiunge l'età di 66 anni o, in via eccezionale, alla data stabilita ai sensi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, dello statuto;

▼M124

c) nel caso di un assistente assunto per assistere un solo deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 2, alla fine del mese in cui si conclude il mandato del deputato, a prescindere dalla causa (decesso, dimissioni o qualsiasi altra ragione);

▼M131

d) tenuto conto del fatto che la fiducia costituisce la base del rapporto professionale tra il deputato e il suo assistente parlamentare accreditato, alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'assistente parlamentare accreditato o al Parlamento europeo, previa richiesta del deputato o dei deputati al Parlamento europeo per coadiuvare i quali l'assistente parlamentare accreditato è stato assunto, il diritto di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese e un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante una gravidanza se attestata da un certificato medico, un congedo di maternità o di malattia, purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso durante una gravidanza, se attestata da un certificato medico, nonché durante il congedo di maternità e di malattia, nei limiti suddetti;

▼M124

e) nel caso in cui l'assistente parlamentare accreditato cessi di soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 128, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il termine di preavviso previsto alla lettera d).

2.  In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo 1, lettera c), l'assistente parlamentare accreditato ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto, fatto salvo tuttavia un massimo di tre mesi di stipendio base.

3.  Fatti salvi gli articoli 48 e 50, che sono applicabili per analogia, il contratto di assistente parlamentare accreditato può essere risolto senza preavviso in caso di grave mancanza alle obbligazioni cui l'assistente è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma; l'interessato viene posto precedentemente in grado di presentare la propria difesa.

Disposizioni specifiche concernenti la procedura disciplinare sono previste nelle misure di applicazione di cui all' articolo 125, paragrafo 1.

▼M131

3 bis.  Le misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, prevedono una procedura di conciliazione che si applica prima della risoluzione del contratto dell'assistente parlamentare accreditato, su richiesta del deputato o dei deputati al Parlamento europeo per coadiuvare i quali l'assistente parlamentare accreditato è stato assunto o dell'assistente parlamentare stesso, a norma del paragrafo 1, lettera d), e del paragrafo 3.

▼M124

4.  I periodi di impiego in qualità di assistente parlamentare accreditato non sono contabilizzati come «anni di servizio» ai fini dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, dello statuto.

▼B



TITOLO ►M124  VIII ◄

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

▼M112 —————

▼M112

Articolo ►M124  140 ◄

Fatte salve le altre disposizioni del regime, l'allegato reca disposizioni transitorie applicabili agli agenti assunti con contratto previsto dal presente regime.

▼B



TITOLO ►M124  IX ◄

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo ►M124  141 ◄

►M124  Fatte salve le disposizioni dell'articolo 142 ◄ , le disposizioni generali d'esecuzione del presente regime sono adottate ►M131  dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, ◄ previa consultazione dei rispettivi comitati del personale e previo parere del comitato dello statuto previsto dall'articolo 10 dello statuto.

Le amministrazioni delle istituzioni ►M128   ►C12  dell'Unione ◄  ◄ si consultano al fine di assicurare un'applicazione uniforme del presente regime.

Articolo ►M124  142 ◄

Le disposizioni generali d'esecuzione previste dall'articolo 110 dello statuto si applicano agli agenti considerati dal presente regime, nella misura in cui le disposizioni dello statuto siano rese applicabili, mediante il presente regime, a questi agenti.

▼M131

Articolo 142 bis

Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione del funzionamento del presente regime applicabile agli altri agenti.

▼M112




ALLEGATO

Misure transitorie applicabili agli agenti coperti dal regime applicabile agli altri agenti

Articolo 1

1.  Le disposizioni dell'allegato XIII dello statuto si applicano per analogia al regime applicabile agli altri agenti, per quanto concerne gli agenti impiegati al 30 aprile 2004. ►M131  L'articolo 21, l'articolo 22, a eccezione del paragrafo 4, l'articolo 23, l'articolo 24 bis e l'articolo 31, paragrafi 6 e 7, di tale allegato si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013. L'articolo 30 e l'articolo 31, paragrafi 1, 2, 3 e 5 di tale allegato si applicano per analogia agli agenti temporanei impiegati al 31 dicembre 2013. Per gli agenti in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, i termini «età di 66» all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 47, lettera a), all'articolo 101, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 139, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti si leggano «età di 65». ◄

2.  Durante il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2006, nel regime applicabile agli altri agenti:

a) all'articolo 3, lettera b), primo trattino, i termini «del gruppo di funzioni degli assistenti (AST)» sono sostituiti dai termini «delle categorie B e C»;

b) all'articolo 3, lettera b), secondo trattino, i termini «del gruppo di funzioni degli amministratori (AD)» sono sostituiti dai termini «della categoria A», i termini «AD 16 o AD 15» sono sostituiti da «A*16 o A*15» e i termini «AD 15 o AD 14» sono sostituiti da «A*15 o A*14».

Articolo 2

1.  Conformemente al regime applicabile agli altri agenti, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, di detto regime propone un contratto di agente contrattuale ad ogni agente impiegato ►M128   ►C12  dall'Unione ◄  ◄ il 1o maggio 2004 con un contratto a tempo indeterminato in qualità di agente locale nell'Unione europea o in virtù della legislazione nazionale presso una delle agenzie o uno degli organismi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), del regime. L'offerta di impiego si basa su una valutazione delle funzioni che dovrà svolgere l'agente contrattuale. Il contratto entra in vigore al più tardi il 1o maggio 2005. L'articolo 84 del regime non si applica a questo tipo di contratti.

2.  Qualora l'inquadramento dell'agente che abbia accettato il contratto offertogli comporti una diminuzione della sua retribuzione, l'istituzione può versare un importo supplementare tenendo conto della differenza attuale tra la legislazione dello Stato membro di occupazione in materia di fiscalità, sicurezza sociale e pensioni e le disposizioni pertinenti applicabili all'agente contrattuale.

3.  Se necessario, ciascuna istituzione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto, disposizioni generali di esecuzione dei paragrafi 1 e 2.

4.  L'agente che non accetti l'offerta di cui al paragrafo 1 può mantenere il rapporto contrattuale preesistente con l'istituzione.

Articolo 3

Durante cinque anni a decorrere dal 1o maggio 2004, gli agenti locali o contrattuali del Segretariato generale del Consiglio che avevano lo status di agenti locali di tale Segretariato generale prima del 1o maggio 2004 sono ammessi a partecipare alle prove dei concorsi interni del Consiglio alle stesse condizioni dei funzionari e degli agenti temporanei dell'istituzione.

Articolo 4

Al 1o maggio 2004, i contratti in corso degli agenti temporanei cui si applica l'articolo 2, lettera d), del regime, assunti a tempo determinato, possono essere rinnovati. Se si tratta di un secondo rinnovo, il contratto è stipulato a tempo indeterminato. I contratti in corso degli agenti temporanei cui si applica l'articolo 2, lettera d), del regime, assunti a tempo indeterminato, rimangono invariati.

Articolo 5

1.  Gli ex agenti temporanei disoccupati al 1o maggio 2004 e a cui l'articolo 28 bis del presente regime si applicava prima del 1o maggio 2004 rimangono soggetti a queste disposizioni fino al termine del loro periodo di disoccupazione.

2.  Gli agenti temporanei il cui contratto è in corso il 1o maggio 2004 possono essere assoggettati, su richiesta, all'articolo 28 bis del presente regime applicabile prima del 1o maggio 2004. La richiesta va presentata al più tardi 30 giorni di calendario prima della data in cui termina il loro contratto di agenti temporanei.

▼M131

Articolo 6

Con effetto al 1o gennaio 2014, i contratti degli agenti temporanei a cui si applica l'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti e che sono in servizio al 31 dicembre 2013 presso un'agenzia sono convertiti, senza procedura di selezione, in contratti a norma dell'articolo 2, lettera f), di tale regime. Le altre condizioni del contratto rimangono invariate. Il presente articolo non si applica ai contratti degli agenti temporanei assunti come direttori o vicedirettori di agenzie di cui all'atto dell'Unione che istituisce l'agenzia, né ai funzionari distaccati presso un'agenzia nell'interesse del servizio.



( 1 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

( 4 ) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

( 5 ) Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 del Consiglio, del 4 dicembre 1972, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in conseguenza dell'adesione di nuovi Stati membri nonché per la cessazione definitiva dal servizio per taluni funzionari di queste Comunità (GU L 272 del 5.12. 1972, pag. 1).

( 6 ) Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 del Consiglio, del 4 giugno 1973, che istituisce misure particolari applicabili temporaneamente ai funzionari delle Comunità europee retribuiti con gli stanziamenti per le ricerche e gli investimenti (GU L 155 dell'11.6.1973, pag. 1).";

( 7 ) GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

( 8 ) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2458/98 (GU L 307 del 17.11.1998, pag. 1).

( 9 ) GU L 264 del 2.10.2002, pag. 1.

( 10 ) GU L 264 del 2.10.2002, pag. 5.

( 11 ) GU L 264 del 2.10.2002, pag. 9.

( 12 ) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pagg. 164).

( 13 ) Regolamento (UE) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15)

( 14 ) GU L 280 del 23.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2458/98 (GU L 307 del 17.11.1998, pag. 1).

( 15 ) GU L 280 del 23.11.1995, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2458/98.

( 16 ) GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1.

( 17 ) GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.