12.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 321/111 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2127 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2019
che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di alcune disposizioni delle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 149, paragrafo 2, e l’articolo 165, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati al fine di verificare la corretta applicazione della normativa in materia di filiera agroalimentare dell’Unione. Tale quadro comprende i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione da paesi terzi. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2017/625 abroga le direttive 91/496/CEE (2) e 97/78/CE (3) del Consiglio con effetto dal 14 dicembre 2019. Esso modifica inoltre il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per abrogare la direttiva 2000/29/CE del Consiglio (5). |
(3) |
Al fine di evitare lacune legislative in attesa dell’adozione di atti di esecuzione e delegati che riguardano le questioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, all’articolo 48, all’articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 54, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 58, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, il regolamento (UE) 2017/625 prevede che le disposizioni pertinenti delle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE del Consiglio debbano continuare ad applicarsi fino al 14 dicembre 2022 o a una data anteriore da determinare a cura della Commissione. Per quanto riguarda la direttiva 2000/29/CE, tale data anteriore deve essere successiva alla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625. |
(4) |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 è stato adottato un atto delegato che disciplina i controlli ufficiali presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri. Tale atto si applicherà a decorrere dal 14 dicembre 2019. Tuttavia, per quanto concerne le categorie di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, diventerà applicabile solo a decorrere dal 14 dicembre 2020. Pertanto le disposizioni corrispondenti della direttiva 2000/29/CE dovrebbero continuare ad applicarsi fino al 13 dicembre 2020. |
(5) |
A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 è stato adottato un atto di esecuzione che disciplina la frequenza dei controlli di identità e fisici all’entrata nell’Unione di animali e merci. Tale atto si applicherà a decorrere dal 14 dicembre 2019. Tuttavia, per quanto concerne le categorie di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, diventerà applicabile solo a decorrere dal 14 dicembre 2022. Pertanto le disposizioni corrispondenti della direttiva 2000/29/CE dovrebbero continuare ad applicarsi fino al 13 dicembre 2022. |
(6) |
A norma dell’articolo 47, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 è stato inoltre adottato un atto di esecuzione che stabilisce un elenco di animali e merci da sottoporre a controlli ufficiali sistematici al loro ingresso nell’Unione. Con il regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione (6), i prodotti compositi sono stati aggiunti alle categorie che devono figurare in tale elenco. Tuttavia le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti, stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (7) si applicheranno solo a decorrere dal 21 aprile 2021. Le prescrizioni vigenti per i prodotti compositi continueranno ad applicarsi fino al 20 aprile 2021. Sono pertanto necessarie misure transitorie riguardo alle disposizioni della direttiva 97/78/CE che disciplinano le questioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 in relazione ai prodotti compositi. |
(7) |
A norma dell’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 58, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 sono stati adottati atti di esecuzione che disciplinano, rispettivamente, la fissazione di un elenco di merci soggette a un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata nell’Unione e il formato del documento sanitario comune di entrata (DSCE). Tali atti si applicheranno a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625. |
(8) |
A norma dell’articolo 48 e dell’articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2017/625 sono stati adottati atti delegati che disciplinano le esenzioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e la fissazione di norme specifiche sul transito e il trasbordo. Tali atti si applicheranno a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/625. |
(10) |
Poiché le norme fissate nel presente atto sono interconnesse e si applicheranno insieme, è opportuno che siano stabilite in un unico atto anziché in atti diversi con numerosi riferimenti incrociati e il rischio di duplicazione. |
(11) |
Dal momento che il regolamento (UE) 2017/625 e i regolamenti delegati e di esecuzione di cui sopra si applicano a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2017/625
Il regolamento (UE) 2017/625 è così modificato:
1. |
all’articolo 149, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
2. |
all’articolo 165, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione del presente regolamento
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).
(3) Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).
(4) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
(5) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).
(6) Regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 4).
(7) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).