12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/73


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2124 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 4, l’articolo 51, paragrafo 1, lettere da a) a d), l’articolo 77, paragrafo 1, lettere c) e j) e l’articolo 77, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati al fine di verificare la conformità alla normativa in materia di filiera agroalimentare dell’Unione. Tale quadro comprende i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione da paesi terzi attraverso posti di controllo frontalieri designati.

(2)

L’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme riguardo ai casi e alle condizioni in cui è obbligatorio che il documento sanitario comune di entrata (DSCE) accompagni le partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 fino al luogo di destinazione, in transito attraverso l’Unione.

(3)

L’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 prevede che la Commissione debba stabilire i casi e le condizioni in cui le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri dovrebbero poter autorizzare il successivo trasporto al loro luogo di destinazione finale di partite di alimenti e mangimi di origine non animale, piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento prima che siano disponibili i risultati dei controlli fisici.

(4)

L’articolo 51, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici delle partite trasbordate, e di animali che arrivano per via aerea o marittima e che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto per il proseguimento del viaggio, possono essere effettuati presso un posto di controllo frontaliero diverso da quello di primo arrivo nell’Unione. Ai fini dei controlli efficaci delle partite trasbordate, è necessario stabilire i periodi temporali e le modalità in base a cui le autorità competenti del posto di controllo frontaliero dovrebbero effettuare controlli documentali, di identità e fisici.

(5)

L’articolo 51, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625 prevede che la Commissione debba stabilire i casi e le condizioni in cui può essere autorizzato il transito attraverso l’Unione di partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. Prevede inoltre che la Commissione stabilisca norme relative a determinati controlli ufficiali da effettuare ai posti di controllo frontalieri su tali partite, compresi i casi e le condizioni per il magazzinaggio temporaneo di merci in depositi doganali, depositi in zone franche, strutture di deposito per la custodia temporanea e depositi specializzati per l’approvvigionamento di basi militari NATO o USA.

(6)

Le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri dovrebbero avere la facoltà di autorizzare il successivo trasporto al luogo di destinazione finale prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio delle partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 e delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), di tale regolamento. Gli alimenti e i mangimi che compongono tali partite possono figurare nell’elenco delle merci soggette a un incremento temporaneo dei controlli ufficiali al punto di entrata nell’Unione stabilito a norma dell’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 o possono essere oggetto di una misura urgente prevista in atti adottati conformemente all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), o essere soggette a condizioni supplementari per l’entrata nell’Unione previste in atti adottati conformemente all’articolo 126 del regolamento (UE) 2017/625 o a misure speciali relative al loro ingresso nell’Unione previste in atti adottati conformemente all’articolo 128 del regolamento (UE) 2017/625.

(7)

L’autorizzazione al successivo trasporto dovrebbe essere soggetta a condizioni al fine di garantire un adeguato controllo dei rischi. In particolare, al fine di contenere i potenziali rischi per la salute dell’uomo o la sanità delle piante, le partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 e le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), dovrebbero essere trasportate e immagazzinate in strutture per il successivo trasporto nel luogo di destinazione finale designate dagli Stati membri prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio.

(8)

Le strutture per il successivo trasporto dovrebbero consistere in depositi doganali o strutture di deposito per la custodia temporanea autorizzati, designati o approvati in conformità al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e al fine di garantire l’igiene dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali esse dovrebbero essere registrate presso le autorità competenti come previsto, rispettivamente, dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dal regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

I rischi per la salute degli animali associati alle partite di animali provenienti da paesi terzi che arrivano per via aerea o marittima e che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto per il proseguimento del viaggio verso il paese terzo o un altro Stato membro, destinate ad essere immesse sul mercato nell’Unione o a transitare attraverso l’Unione, sono inferiori a quelli associati ad altre partite di animali, comprese le partite trasbordate in porti o aeroporti. Pertanto, a meno che non si sospetti la non conformità alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, i controlli di identità e fisici di tali animali dovrebbero essere effettuati al posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione. Dovrebbero inoltre essere effettuati controlli documentali ai posti di controllo frontalieri, compreso il posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione in cui gli animali sono presentati per i controlli ufficiali e attraverso il quale entrano nell’Unione per la successiva immissione sul mercato o per il transito attraverso il territorio dell’Unione.

(10)

Lunghi viaggi effettuati sullo stesso mezzo di trasporto possono avere ripercussioni negative sul benessere degli animali. Al fine di rispettare le prescrizioni in materia di benessere degli animali durante il trasporto, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (6) dovrebbero applicarsi fino al momento in cui la partita di animali raggiunge il posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione.

(11)

Al fine di evitare l’introduzione di malattie animali nell’Unione è necessario effettuare controlli documentali, di identità e fisici sulle partite trasbordate di animali nei porti o negli aeroporti al posto di controllo frontaliero in cui avviene il primo trasbordo.

(12)

Tenendo conto dei rischi per la salute dell’uomo e degli animali associati alle partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, e della necessità di garantire un funzionamento efficace dei controlli ufficiali su tali partite, è opportuno stabilire periodi temporali durante i quali le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo dovrebbero effettuare i controlli documentali. Il calcolo del tempo per il periodo di trasbordo dovrebbe iniziare nel momento in cui la partita arriva nel porto o nell’aeroporto dello Stato membro. Qualora si sospetti la non conformità alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo dovrebbero effettuare controlli documentali, di identità e fisici.

(13)

Al fine di garantire un funzionamento efficace dei controlli ufficiali, e tenendo conto dei rischi per la sanità delle piante associati alle partite trasbordate di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, è opportuno stabilire limiti temporali trascorsi i quali le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo possano effettuare i controlli documentali. Il calcolo del tempo per il periodo di trasbordo dovrebbe iniziare nel momento in cui la partita arriva nel porto o nell’aeroporto dello Stato membro. Qualora si sospetti la non conformità alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo dovrebbero effettuare controlli documentali, di identità e fisici.

(14)

È opportuno prevedere che, salvo nel caso in cui tutti i controlli sulle partite trasbordate di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 destinate a essere immesse sul mercato nell’Unione siano stati effettuati al posto di controllo frontaliero di trasbordo in base al sospetto di non conformità alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione dovrebbero effettuare controlli documentali, di identità e fisici.

(15)

Al fine di ridurre l’onere amministrativo, gli operatori responsabili delle partite trasbordate dovrebbero poter trasmettere alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo informazioni sull’identificazione e l’ubicazione delle merci nel porto o nell’aeroporto, l’ora stimata di arrivo, l’ora stimata di partenza e la destinazione della loro partita. In tali casi gli Stati membri dovrebbero essere dotati di un sistema informatico che consenta loro di consultare le informazioni fornite dagli operatori e di verificare che i limiti temporali per l’esecuzione dei controlli documentali non siano stati superati.

(16)

I rischi per la salute pubblica e degli animali sono bassi nel caso degli alimenti e dei mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure o degli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625, che sono trasbordati da una nave o da un aeromobile in regime di sorveglianza doganale a un’altra nave o a un altro aeromobile nello stesso porto o aeroporto. È pertanto opportuno prevedere che in questo caso i controlli documentali, di identità e fisici debbano avere luogo non al posto di controllo frontaliero di trasbordo, ma in una fase successiva al posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione. Di conseguenza, l’operatore responsabile della partita dovrebbe effettuare la notifica preventiva dell’arrivo delle partite compilando e presentando la parte pertinente del DSCE nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) affinché pervenga alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione.

(17)

Al fine di proteggere la salute e il benessere degli animali, le partite di animali in transito da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell’Unione in regime di sorveglianza doganale dovrebbero essere soggette a controlli documentali, di identità e fisici al posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione, e tale transito dovrebbe essere autorizzato solo a condizione che detti controlli abbiano risultati favorevoli.

(18)

Al fine di proteggere la salute dell’uomo e degli animali, le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi in transito da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell’Unione dovrebbero essere soggette a controlli documentali e di identità al posto di controllo frontaliero. Tale transito dovrebbe essere autorizzato a determinate condizioni, tra cui i risultati favorevoli dei controlli al posto di controllo frontaliero, al fine di garantire un adeguato controllo dei rischi alla frontiera e durante il transito e, in ultima analisi, di assicurarsi che tali merci lascino il territorio dell’Unione.

(19)

Al fine di proteggere la sanità delle piante, le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 in transito da un paese terzo a un altro paese terzo e attraverso il territorio dell’Unione dovrebbero essere soggette a controlli documentali e fisici in base al rischio al posto di controllo frontaliero. Tale transito dovrebbe essere autorizzato a determinate condizioni, tra cui i risultati favorevoli dei controlli al posto di controllo frontaliero.

(20)

In alcuni casi le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi in transito da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell’Unione possono essere immagazzinate temporaneamente in depositi. Al fine di garantire la tracciabilità delle summenzionate partite, tale magazzinaggio temporaneo dovrebbe avvenire solo in depositi riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri e dovrebbe essere conforme ai requisiti in materia di igiene stabiliti e richiamati al regolamento (CE) n. 852/2004 e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (7).

(21)

Nell’interesse della trasparenza, gli Stati membri dovrebbero mantenere e tenere aggiornato nell’IMSOC un elenco di tutti i depositi riconosciuti, con l’indicazione del nome e dell’indirizzo, della categoria di prodotti per cui sono riconosciuti e del numero di riconoscimento. I depositi riconosciuti dovrebbero essere sottoposti a controlli ufficiali regolari effettuati dalle autorità competenti al fine di garantire che siano mantenute le condizioni del loro riconoscimento.

(22)

Al fine di garantire che le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi siano effettivamente consegnate a bordo delle navi, comprese le navi militari, in uscita dall’Unione, al completamento della consegna l’autorità competente del porto di destinazione o il rappresentante del comandante della nave dovrebbe confermare la consegna alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o del deposito in cui tali merci sono state temporaneamente immagazzinate. Tale conferma dovrebbe essere data controfirmando il certificato ufficiale o per via elettronica. Se le partite non sono consegnate alla nave perché non hanno raggiunto in tempo la nave nel porto o a causa di problemi logistici, l’autorità competente del deposito o del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione dovrebbe poter autorizzare il ritorno della partita al luogo di spedizione.

(23)

In alcuni Stati membri, per via della situazione geografica, il transito di animali e merci avviene a condizioni specifiche stabilite dalle norme per l’entrata nell’Unione di determinati animali, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti di origine animale. Sono pertanto necessarie procedure e condizioni di controllo specifiche a sostegno del rispetto di tali prescrizioni.

(24)

È necessario stabilire condizioni alle quali le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi per cui il transito attraverso il territorio dell’Unione era stato autorizzato, ma che sono state respinte dal paese terzo di destinazione, dovrebbero poter rientrare direttamente al posto di controllo frontaliero che ne ha autorizzato il transito attraverso l’Unione o ai depositi in cui tali merci sono state immagazzinate sul territorio dell’Unione prima di essere respinte dal paese terzo.

(25)

Considerati i rischi per la salute dell’uomo e degli animali e il benessere degli animali, le partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi che sono spostate da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione attraverso il territorio di un paese terzo dovrebbero essere soggette a controlli documentali e di identità, prima di essere reintrodotte nell’Unione, da parte delle autorità competenti dei posti di controllo frontalieri. Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti adeguatamente imballati e trasportati di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) non dovrebbero essere soggetti a controlli al posto di controllo frontaliero di reintroduzione, visto il basso rischio di introduzione di organismi nocivi.

(26)

Al fine di garantire l’adeguata comunicazione e la ripartizione delle responsabilità tra le diverse autorità e i diversi operatori, ciascuno dovrebbe compilare la parte di propria pertinenza del DSCE. La parte I dovrebbe essere compilata dal responsabile della partita e trasmessa alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero prima dell’arrivo della partita. La parte II dovrebbe essere compilata dalle autorità competenti non appena i controlli di cui al presente regolamento sono stati effettuati ed è adottata e registrata in tale parte una decisione sulla spedizione. La parte III dovrebbe essere compilata dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di uscita o di destinazione finale o dall’autorità competente locale non appena sono stati effettuati i controlli di cui al presente regolamento.

(27)

Al fine di assicurarsi che le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi provenienti dal territorio della Croazia e in transito attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum («corridoio di Neum») siano intatte prima dell’ingresso nel territorio della Croazia attraverso i punti di entrata di Klek o Zaton Doli, l’autorità competente dovrebbe effettuare controlli sui sigilli dei veicoli o dei contenitori di trasporto e registrare la data e l’ora di partenza e di arrivo dei veicoli che trasportano le merci.

(28)

Se le partite di determinate merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 sono destinate a essere immesse sul mercato nell’Unione o a transitare attraverso l’Unione, in alcuni casi la legislazione dell’Unione prevede che ne siano monitorati il trasporto dal posto di controllo frontaliero di arrivo allo stabilimento nel luogo di destinazione o al posto di controllo frontaliero di uscita e l’arrivo al luogo di destinazione. Al fine di prevenire qualsiasi rischio per la salute pubblica e degli animali, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione dovrebbero controllare che le partite arrivino alla destinazione entro 15 giorni.

(29)

Uno degli obiettivi del regolamento (UE) 2017/625 è disporre di norme stabilite in un atto unico piuttosto che disperse in diversi atti, in modo che siano più semplici da comprendere e da applicare. Il presente regolamento segue lo stesso approccio ed evita la necessità di ricorrere a più riferimenti incrociati tra atti diversi, aumentando così la trasparenza. Varie norme integrative stabilite nel presente progetto di atto sono interconnesse e sono destinate ad essere applicate in parallelo. Ciò vale in particolare per le norme sul transito, e queste norme si applicheranno a decorrere dalla stessa data. Il fatto che le norme di integrazione siano contenute in un unico atto evita inoltre il rischio di duplicazione delle norme.

(30)

La decisione 2000/208/CE della Commissione (9) la decisione di esecuzione 2000/571/CE della Commissione (10) e la decisione di esecuzione 2011/215/UE della Commissione (11) stabiliscono norme relative ai settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Al fine di evitare una duplicazione delle norme è pertanto opportuno abrogare tali atti.

(31)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (12), il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (13), il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (14), il regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (15), il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (16), il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (17), il regolamento (UE) n. 142/2011, il regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (18) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione (19) dovrebbero essere modificati al fine di garantire che le norme stabilite in tali atti siano coerenti con quelle stabilite nel presente regolamento.

(32)

Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce:

a)

norme che disciplinano i casi e le condizioni in cui le autorità competenti di un posto di controllo frontaliero possono autorizzare il successivo trasporto di partite delle seguenti categorie di merci al luogo di destinazione finale nell’Unione prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio effettuate nell’ambito dei controlli fisici di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625:

i)

piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli elenchi stabiliti a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, e dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

ii)

piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625;

iii)

alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625;

b)

norme che disciplinano i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici degli animali che arrivano per via aerea o marittima e che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto per il proseguimento del viaggio possono essere effettuati presso un posto di controllo frontaliero diverso da quello di primo arrivo nell’Unione;

c)

norme specifiche per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di partite trasbordate di animali e delle seguenti categorie di merci:

i)

prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi;

ii)

piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli elenchi stabiliti a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, e dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

iii)

piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza prevista dagli articoli del regolamento (UE) 2016/2031 di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2017/625;

iv)

alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure o degli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625;

d)

norme specifiche per i controlli delle partite in transito di animali e delle seguenti categorie di merci:

i)

prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi;

ii)

piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli elenchi stabiliti a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, e dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

iii)

piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza prevista all’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625.

2.   Il presente regolamento si applica agli animali vertebrati e invertebrati, ad esclusione:

a)

degli animali da compagnia come definiti all’articolo 4, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (20); e

b)

degli animali invertebrati destinati a scopi scientifici di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 (21).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«documento sanitario comune di entrata» o «DSCE»: il documento sanitario comune di entrata utilizzato per la notifica preventiva dell’arrivo delle partite al posto di controllo frontaliero e per registrare i risultati dei controlli ufficiali effettuati e delle decisioni adottate dalle autorità competenti in relazione alla partita accompagnata da tale documento;

2)

«partite trasbordate»: le partite di animali o merci che entrano nell’Unione per via aerea o marittima da un paese terzo, qualora tali animali o merci siano stati scaricati da una nave o da un aeromobile e trasportati in regime di sorveglianza doganale a un’altra nave o a un altro aeromobile nello stesso porto o aeroporto in preparazione del proseguimento del viaggio;

3)

«deposito»:

a)

un deposito doganale, un deposito in una zona franca, una struttura di deposito per la custodia temporanea approvato, autorizzato o designato in conformità, rispettivamente, all’articolo 147, paragrafo 1, all’articolo 240, paragrafo 1, e all’articolo 243, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013; o

b)

un deposito specializzato per la fornitura di merci a basi militari NATO o USA;

4)

«successivo trasporto»: lo spostamento di partite di merci da un posto di controllo frontaliero al loro luogo di destinazione finale nell’Unione prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio;

5)

«struttura per il successivo trasporto»: la struttura nel luogo di destinazione finale nell’Unione, o in un luogo situato sotto la giurisdizione della stessa autorità competente del luogo di destinazione finale, designata dallo Stato membro di destinazione per il magazzinaggio di partite di merci soggette a successivo trasporto prima dell’immissione in libera pratica di tali partite;

6)

«sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali» o «IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625;

7)

«posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione»: il posto di controllo frontaliero in cui animali e merci sono presentati per i controlli ufficiali e attraverso cui entrano nell’Unione ai fini della successiva immissione sul mercato o del transito attraverso il territorio dell’Unione e che può essere il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione;

8)

«organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione»: un organismo nocivo che soddisfa tutte le condizioni di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2016/2031;

9)

«deposito riconosciuto»: un deposito riconosciuto dalle autorità competenti come previsto all’articolo 23 del presente regolamento;

10)

«uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova ottenute da allevamenti di polli esenti da organismi patogeni specifici secondo quanto descritto nella Farmacopea europea (22), e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici.

Capo II

Successivo trasporto delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

Sezione 1

Condizioni per il successivo trasporto

Articolo 3

Obblighi degli operatori prima dell’autorizzazione al successivo trasporto

1.   Le domande di autorizzazione al successivo trasporto sono presentate dall’operatore responsabile delle partite di merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione prima dell’arrivo della partita al posto di controllo frontaliero. Tale domanda è presentata effettuando la notifica di cui all’articolo 56, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 compilando la parte I del DSCE.

2.   Per le partite di merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), selezionate per il campionamento e le analisi di laboratorio al posto di controllo frontaliero, l’operatore responsabile delle partite può presentare una domanda di autorizzazione al successivo trasporto alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione compilando la parte I del DSCE.

Articolo 4

Autorizzazione al successivo trasporto

Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione possono autorizzare il successivo trasporto delle partite di merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

i risultati dei controlli documentali, dei controlli di identità e dei controlli fisici, diversi dalle analisi e dalle prove di laboratorio svolte nell’ambito di tali controlli fisici, effettuati al posto di controllo frontaliero, siano soddisfacenti;

b)

l’operatore responsabile della partita abbia presentato domanda per il successivo trasporto come previsto all’articolo 3.

Articolo 5

Obblighi degli operatori dopo l’autorizzazione al successivo trasporto

Quando le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione autorizzano il successivo trasporto delle partite di merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l’operatore responsabile della partita:

a)

compila per la stessa partita la parte I di un DSCE distinto, collegato nell’IMSOC al DSCE di cui all’articolo 3 dichiarandovi il mezzo di trasporto e la data di arrivo della partita alla struttura per il successivo trasporto selezionata;

b)

presenta il DSCE di cui alla lettera a) nell’IMSOC affinché pervenga alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero che hanno autorizzato il successivo trasporto.

Articolo 6

Condizioni per il trasporto e il magazzinaggio di partite soggette a successivo trasporto

1.   L’operatore responsabile della partita autorizzata al trasporto successivo a norma dell’articolo 4 si assicura che:

a)

durante il trasporto verso la struttura per il successivo trasporto e durante il magazzinaggio in tale struttura la partita non venga manomessa in alcun modo;

b)

la partita non sia soggetta ad alterazione, trasformazione, sostituzione o modifica dell’imballaggio;

c)

la partita non lasci la struttura per il successivo trasporto prima che sia stata presa una decisione in merito alla partita dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero in conformità all’articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625.

2.   L’operatore responsabile della partita trasporta la partita in regime di sorveglianza doganale direttamente dal posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione alla struttura per il successivo trasporto, senza scarico delle merci durante il trasporto, e la immagazzina nella struttura per il successivo trasporto.

3.   L’operatore responsabile della partita si assicura che l’imballaggio o il mezzo di trasporto della partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), siano stati chiusi o sigillati in modo tale che durante il trasporto verso la struttura per il successivo trasporto e durante il magazzinaggio in tale struttura:

a)

non causino un’infestazione o un’infezione ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti con gli organismi nocivi elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione;

b)

non subiscano l’infestazione o l’infezione di organismi nocivi non da quarantena.

4.   L’operatore responsabile della partita si assicura che una copia in formato cartaceo o elettronico del DSCE di cui all’articolo 3 accompagni la partita dal posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione alla struttura per il successivo trasporto.

5.   L’operatore responsabile della partita notifica alle autorità competenti nel luogo di destinazione finale l’arrivo della partita alla struttura per il successivo trasporto.

6.   Dopo che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione hanno autorizzato il successivo trasporto della partita alla struttura per il successivo trasporto, l’operatore responsabile della partita non trasporta la partita a una struttura per il successivo trasporto diversa da quella indicata nel DSCE, salvo che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione non autorizzino la modifica in conformità all’articolo 4 e purché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

Articolo 7

Operazioni da svolgere a cura delle autorità competenti del posto di controllo frontaliero dopo l’autorizzazione al successivo trasporto

1.   Quando autorizzano il successivo trasporto di una partita in conformità all’articolo 4, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione notificano alle autorità competenti nel luogo di destinazione finale il trasporto della partita inserendo nell’IMSOC il DSCE di cui all’articolo 3.

2.   Dopo aver finalizzato il DSCE di cui all’articolo 5 del presente regolamento in conformità all’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione ne danno immediatamente notifica alle autorità competenti nel luogo di destinazione finale mediante l’IMSOC.

3.   Se la partita non è conforme alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione adottano le misure di cui all’articolo 66, paragrafi da 3 a 6, di tale regolamento.

4.   Se le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione non hanno ricevuto la conferma da parte delle autorità competenti del luogo di destinazione dell’arrivo di una partita entro un periodo di 15 giorni dalla data in cui la partita ha ricevuto l’autorizzazione al successivo trasporto verso la struttura per il successivo trasporto, esse:

a)

verificano con le autorità competenti nel luogo di destinazione se la partita sia arrivata o meno alla struttura per il successivo trasporto;

b)

informano le autorità doganali del mancato arrivo della partita;

c)

avviano ulteriori indagini per determinare l’ubicazione effettiva della partita in collaborazione con le autorità doganali e le altre autorità in conformità all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 8

Operazioni da svolgere a cura delle autorità competenti nel luogo di destinazione finale

1.   Le autorità competenti nel luogo di destinazione finale confermano l’arrivo della partita alla struttura per il successivo trasporto compilando nell’IMSOC la parte III del DSCE di cui all’articolo 3.

2.   Le autorità competenti nel luogo di destinazione finale dispongono il blocco ufficiale delle partite non conformi alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 in conformità all’articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per l’attuazione delle misure imposte dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero a norma dell’articolo 66, paragrafi 3 e 4, dello stesso regolamento.

Sezione 2

Strutture per il successivo trasporto

Articolo 9

Condizioni per la designazione delle strutture per il successivo trasporto

1.   Gli Stati membri possono designare strutture per il successivo trasporto per le partite di una o più categorie di merci come indicate all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), a condizione che tali strutture soddisfino le seguenti prescrizioni:

a)

sono depositi doganali o strutture di deposito per la custodia temporanea di cui, rispettivamente, all’articolo 240, paragrafo 1, e all’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;

b)

se la designazione riguarda:

i)

gli alimenti di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente regolamento, le strutture per il successivo trasporto sono registrate presso l’autorità competente a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004;

ii)

i mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente regolamento, le strutture per il successivo trasporto sono registrate presso l’autorità competente a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 183/2005;

c)

dispongono della tecnologia necessaria e delle attrezzature per il funzionamento efficace dell’IMSOC.

2.   Qualora le strutture per il successivo trasporto cessino di rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro:

a)

sospende temporaneamente la designazione in attesa dell’attuazione di azioni correttive o ritira definitivamente la designazione per tutte le categorie di merci per le quali è stata effettuata la designazione o per alcune di esse;

b)

si assicura che le informazioni sulle strutture per il successivo trasporto di cui all’articolo 10 siano aggiornate di conseguenza.

Articolo 10

Registrazione nell’IMSOC delle strutture per il successivo trasporto designate

Gli Stati membri mantengono e tengono aggiornato nell’IMSOC l’elenco delle strutture per il successivo trasporto designate in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, e forniscono le seguenti informazioni:

a)

il nome e l’indirizzo della struttura per il successivo trasporto designata;

b)

la categoria di merci per cui tale struttura è designata.

Capo III

Proseguimento del viaggio di animali che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto e partite trasbordate di animali e merci

Articolo 11

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici delle partite di animali che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto

1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero effettuano controlli documentali degli originali o delle copie dei certificati o dei documenti ufficiali che devono accompagnare le partite di animali che arrivano per via aerea o marittima e che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto per il proseguimento del viaggio, qualora tali animali siano destinati ad essere immessi sul mercato nell’Unione o a transitare attraverso l’Unione.

2.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 restituiscono all’operatore responsabile della partita i certificati o i documenti ufficiali sui quali hanno effettuato i controlli documentali affinché tali certificati o documenti ufficiali possano accompagnare la partita per il successivo trasporto.

3.   Qualora si sospetti la non conformità alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici sulla partita.

I controlli documentali sono effettuati sui certificati o sui documenti ufficiali originali che devono accompagnare la partita di animali come previsto dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625.

4.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione effettuano i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici, tranne nel caso in cui i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici siano stati effettuati presso un altro posto di controllo frontaliero in conformità al paragrafo 3.

Articolo 12

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite trasbordate di animali

Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici delle partite trasbordate di animali.

Articolo 13

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo effettuano controlli documentali sugli originali o sulle copie dei certificati o documenti ufficiali che devono accompagnare le partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi nei seguenti casi:

a)

per le merci soggette alle prescrizioni in materia di salute degli animali e alle norme per la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi per la salute dell’uomo e degli animali derivanti dai sottoprodotti di origine animale e dai prodotti derivati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, se il periodo di trasbordo:

i)

nell’aeroporto supera i 3 giorni;

ii)

nel porto supera i 30 giorni;

b)

per le merci diverse da quelle di cui alla lettera a), se il periodo di trasbordo supera i 90 giorni.

2.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 restituiscono all’operatore responsabile della partita i certificati o i documenti ufficiali sui quali hanno effettuato i controlli documentali affinché tali certificati o documenti ufficiali possano accompagnare la partita per il successivo trasporto.

3.   Qualora le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo sospettino la non conformità alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, esse effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici sulla partita.

Tali controlli documentali sono effettuati sui certificati o sui documenti ufficiali originali nei casi in cui tali certificati o documenti devono accompagnare la partita come previsto dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

4.   Se una partita destinata alla spedizione verso paesi terzi supera il periodo temporale di cui al paragrafo 1 e se non è conforme alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero ordinano all’operatore di distruggere la partita o di assicurarsi che essa lasci senza indugio il territorio dell’Unione.

5.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione effettuano i controlli documentali, di identità e fisici di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 delle merci destinate all’immissione sul mercato dell’Unione, tranne nel caso in cui i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici siano stati effettuati presso un altro posto di controllo frontaliero in conformità al paragrafo 3.

6.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione effettuano i controlli di cui all’articolo 19 delle merci destinate a transitare attraverso il territorio dell’Unione, tranne nel caso in cui i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici siano stati effettuati presso un altro posto di controllo frontaliero in conformità al paragrafo 3.

Articolo 14

Magazzinaggio delle partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

Gli operatori si assicurano che le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi siano immagazzinate durante il periodo di trasbordo solo:

i)

nella zona doganale o zona franca dello stesso porto o aeroporto in contenitori sigillati; o

ii)

in strutture di magazzinaggio commerciali sotto il controllo dello stesso posto di controllo frontaliero, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 11 e 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione (23).

Articolo 15

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite trasbordate di piante, prodotti vegetali e altri oggetti

1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo effettuano controlli documentali in base al rischio delle partite trasbordate di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), se il periodo di trasbordo supera i 3 giorni nell’aeroporto o i 30 giorni nel porto.

2.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 restituiscono all’operatore responsabile della partita i certificati o i documenti ufficiali sui quali hanno effettuato i controlli documentali affinché i certificati o documenti ufficiali possano accompagnare la partita per il successivo trasporto.

3.   Qualora si sospetti la non conformità alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici sulla partita.

4.   I controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sono effettuati al posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione, tranne nel caso in cui i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici siano stati effettuati presso un altro posto di controllo frontaliero in conformità al paragrafo 3.

Articolo 16

Notifica di informazione prima dello scadere del periodo di trasbordo

1.   Per le partite destinate al trasbordo entro i periodi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 1, l’operatore responsabile delle partite trasmette una notifica, prima dell’arrivo delle partite, alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo mediante l’IMSOC o un altro sistema informatico designato dalle autorità competenti a tal fine, indicando:

a)

le informazioni necessarie per l’identificazione e l’ubicazione della partita nell’aeroporto o nel porto;

b)

l’identificazione del mezzo di trasporto;

c)

l’ora stimata di arrivo e di partenza della partita;

d)

la destinazione della partita.

2.   Ai fini della notifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente designa un sistema informatico che consenta alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo di:

a)

consultare le informazioni fornite dagli operatori;

b)

verificare per ciascuna spedizione che i periodi di trasbordo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 1, non siano stati superati.

3.   In aggiunta alla notifica preventiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’operatore responsabile della partita dà notifica alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo compilando e presentando la parte pertinente del DSCE nell’IMSOC come indicato all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 anche nei seguenti casi:

a)

il periodo di trasbordo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 1, è scaduto; o

b)

le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo informano l’operatore responsabile della partita in merito alla loro decisione di effettuare i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sulla base di un sospetto di non conformità come indicato all’articolo 13, paragrafo 3, o all’articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 17

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite trasbordate di alimenti e mangimi di origine non animale

1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici sulle partite trasbordate di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625.

2.   L’operatore responsabile della partita effettua la notifica preventiva dell’arrivo della partita di merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo, come previsto all’articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione.

Capo IV

Transito di animali e merci da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell’Unione

Sezione 1

Controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione

Articolo 18

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite di animali in transito

Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione autorizzano il transito di partite di animali da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell’Unione solo se i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sono stati favorevoli.

Articolo 19

Condizioni per l’autorizzazione al transito di partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione autorizzano il transito di partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi solo se soddisfano le seguenti condizioni:

a)

le merci sono conformi alle prescrizioni applicabili stabilite nelle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625;

b)

la partita è stata sottoposta a controlli documentali e di identità al posto di controllo frontaliero con risultati favorevoli;

c)

la partita è stata sottoposta a controlli fisici al posto di controllo frontaliero nel caso in cui si sospettasse l’inosservanza delle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;

d)

la partita è accompagnata dal DSCE e lascia il posto di controllo frontaliero in veicoli o contenitori di trasporto sigillati dall’autorità presso il posto di controllo frontaliero;

e)

la partita deve essere trasportata direttamente in regime di sorveglianza doganale, senza scarico o frazionamento delle merci, entro un periodo massimo di 15 giorni, dal posto di controllo frontaliero a una delle destinazioni seguenti:

i)

un posto di controllo frontaliero al fine di lasciare il territorio dell’Unione;

ii)

un deposito riconosciuto;

iii)

una base militare NATO o USA situata nel territorio dell’Unione;

iv)

una nave in uscita dall’Unione nel caso in cui la partita sia destinata all’approvvigionamento della nave.

Articolo 20

Misure di follow-up da parte delle autorità competenti

Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione che non hanno ricevuto, entro un periodo di 15 giorni dalla data in cui è stato autorizzato il transito presso il posto di controllo frontaliero, la conferma dell’arrivo di partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi a una delle destinazioni di cui all’articolo 19, lettera e), punti da i) a iv):

a)

verificano con le autorità competenti nel luogo di destinazione se la partita sia arrivata o meno al luogo di destinazione;

b)

informano le autorità doganali del mancato arrivo della partita;

c)

avviano ulteriori indagini per determinare l’ubicazione effettiva della partita in collaborazione con le autorità doganali e le altre autorità in conformità all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 21

Trasporto di partite verso una nave in uscita dal territorio dell’Unione

1.   Se una partita di merci di cui all’articolo 19 è destinata a una nave in uscita dal territorio dell’Unione, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione rilasciano, oltre al DSCE, un certificato ufficiale conforme al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione (24) che accompagna la partita alla nave.

2.   Nel caso in cui più partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi siano consegnate simultaneamente alla stessa nave, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione possono rilasciare un unico certificato ufficiale di cui al paragrafo 1 che accompagna tali partite alla nave, a condizione che vi sia indicato il riferimento del DSCE per ogni partita.

Articolo 22

Controlli documentali e controlli fisici di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in transito

1.   Se le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), punti ii) e iii), sono presentate per il transito presso un posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione, le autorità competenti di tale posto di controllo frontaliero possono autorizzare il transito di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, a condizione che le partite siano trasportate in regime di sorveglianza doganale.

2.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di cui al paragrafo 1 eseguono i seguenti controlli in base al rischio:

a)

controlli documentali della dichiarazione firmata di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031;

b)

controlli fisici delle partite per assicurarsi che siano adeguatamente imballate e trasportate secondo quanto disposto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/2031.

3.   Quando sono effettuati controlli ufficiali, le autorità competenti autorizzano il transito delle merci di cui al paragrafo 1 a condizione che le partite:

a)

siano conformi all’articolo 47 del regolamento (UE) 2016/2031;

b)

siano trasportate al punto di uscita dall’Unione in regime di sorveglianza doganale.

4.   L’operatore responsabile delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 1 si assicura che l’imballaggio o il mezzo di trasporto delle partite sia chiuso o sigillato in modo tale che durante il loro trasporto verso i depositi e durante il magazzinaggio in tali depositi:

a)

le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti non possano causare un’infestazione o un’infezione ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti con gli organismi nocivi elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione di cui, rispettivamente, all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, e all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e, nel caso delle zone protette, con i rispettivi organismi nocivi figuranti in elenchi stabiliti a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, del medesimo regolamento;

b)

le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti non possano subire l’infestazione o l’infezione degli organismi nocivi di cui alla lettera a).

Sezione 2

Condizioni per il magazzinaggio di partite in transito in depositi riconosciuti

Articolo 23

Condizioni per il riconoscimento dei depositi

1.   Le autorità competenti procedono al riconoscimento dei depositi per il magazzinaggio delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi per le quali è stato autorizzato il transito a norma dell’articolo 19.

2.   Le autorità competenti procedono al riconoscimento solo dei depositi di cui al paragrafo 1 che soddisfano le seguenti prescrizioni:

a)

i depositi in cui sono immagazzinati prodotti di origine animale, prodotti compositi, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati devono conformarsi:

i)

ai requisiti in materia di igiene di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004; o

ii)

alle prescrizioni di cui all’articolo 19, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 142/2011;

b)

devono essere stati autorizzati, approvati o designati dalle autorità doganali in conformità all’articolo 147, paragrafo 1, all’articolo 240, paragrafo 1, e all’articolo 243, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;

c)

i depositi devono consistere in uno spazio chiuso con le entrate e le uscite soggette al controllo permanente degli operatori;

d)

i depositi devono disporre di locali di magazzinaggio o di refrigerazione che consentano di immagazzinare separatamente le merci di cui al paragrafo 1;

e)

i depositi devono disporre di modalità di registrazione giornaliera di tutte le partite in entrata o in uscita dalle strutture, con indicazione della natura e della quantità delle merci, del nome e dell’indirizzo dei destinatari e con copie dei DSCE e dei certificati che accompagnano le partite; i depositi devono conservare tali dati per un periodo di almeno tre anni;

f)

tutte le merci di cui al paragrafo 1 devono essere identificate mediante etichettatura o per via elettronica con il numero di riferimento del DSCE che accompagna la partita; tali merci non devono essere soggette ad alterazione, trasformazione, sostituzione o modifica dell’imballaggio;

g)

i depositi devono disporre della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficace dell’IMSOC;

h)

gli operatori dei depositi forniscono i locali e i mezzi di comunicazione necessari per svolgere efficacemente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta dell’autorità competente.

3.   Quando i depositi non soddisfano più le prescrizioni stabilite al paragrafo 2, l’autorità competente revoca o sospende temporaneamente il riconoscimento del deposito.

Articolo 24

Trasporto di merci dai depositi

L’operatore responsabile della partita trasporta le partite di merci di cui all’articolo 23, paragrafo 1, dai depositi riconosciuti a una delle seguenti destinazioni:

a)

un posto di controllo frontaliero al fine di lasciare il territorio dell’Unione per dirigersi verso:

i)

una base militare NATO o USA; o

ii)

qualsiasi altra destinazione;

b)

un altro deposito riconosciuto;

c)

una base militare NATO o USA situata nel territorio dell’Unione;

d)

una nave in uscita dall’Unione nel caso in cui le partite siano destinate all’approvvigionamento della nave;

e)

un luogo in cui le partite sono da smaltire conformemente al titolo I, capo II, del regolamento (CE) n. 1069/2009 (25).

Articolo 25

Mantenimento e aggiornamento dell’elenco dei depositi riconosciuti

Gli Stati membri mantengono e tengono aggiornato nell’IMSOC l’elenco dei depositi riconosciuti e forniscono le seguenti informazioni:

a)

il nome e l’indirizzo di ciascun deposito;

b)

le categorie di merci per cui è riconosciuto.

Articolo 26

Controlli ufficiali nei depositi

1.   Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali periodici nei depositi riconosciuti per verificare la conformità alle prescrizioni per il riconoscimento di cui all’articolo 23.

2.   Le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali nei depositi riconosciuti verificano l’efficacia dei sistemi posti in essere per garantire la tracciabilità delle partite, anche confrontando i quantitativi di merci in entrata e in uscita dai depositi.

3.   Le autorità competenti verificano che le partite spostate verso depositi o immagazzinate in depositi siano accompagnate dal pertinente DSCE e da una copia cartacea o elettronica autenticata del certificato ufficiale di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

4.   Quando le partite arrivano al deposito riconosciuto, le autorità competenti:

a)

effettuano un controllo di identità per confermare che la partita corrisponde alle informazioni pertinenti riportate nel DSCE di accompagnamento;

b)

verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto, conformemente all’articolo 19, lettera d), o all’articolo 28, lettera d), siano ancora intatti;

c)

registrano i risultati dei controlli di identità nella parte III del DSCE e comunicano tali informazioni mediante l’IMSOC.

Articolo 27

Obblighi degli operatori ai depositi

1.   L’operatore responsabile della partita informa le autorità competenti in merito all’arrivo della partita al deposito riconosciuto.

2.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può esentare l’operatore responsabile del deposito riconosciuto dall’obbligo di informare le autorità competenti in merito all’arrivo della partita al deposito, a condizione che l’operatore sia riconosciuto dalle autorità doganali come operatore economico autorizzato ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013.

3.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può esentare le partite dai controlli di identità, a condizione che l’operatore responsabile della partita sia riconosciuto dalle autorità doganali come operatore economico autorizzato ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013.

4.   L’operatore responsabile della partita si assicura che le merci di cui al paragrafo 1 spostate verso depositi o immagazzinate in depositi siano accompagnate dal pertinente DSCE e da una copia cartacea o elettronica autenticata del certificato ufficiale di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 28

Condizioni per il trasporto di merci da depositi a paesi terzi, altri depositi e luoghi di smaltimento

L’operatore responsabile della partita trasporta le merci di cui all’articolo 23, paragrafo 1, dal deposito riconosciuto a una delle destinazioni di cui all’articolo 24, lettera a), punto ii), e lettere b) ed e), a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

l’operatore responsabile della partita presenta il DSCE mediante l’IMSOC per l’intera partita e vi dichiara il mezzo di trasporto e il luogo di destinazione; se la partita iniziale è frazionata al deposito, l’operatore responsabile della partita deve presentare il DSCE mediante l’IMSOC per ciascuna parte della partita frazionata e dichiararvi la quantità, il mezzo di trasporto e il luogo di destinazione per la parte pertinente della partita frazionata;

b)

le autorità competenti devono autorizzare lo spostamento e completare il DSCE per:

i)

l’intera partita, o

ii)

singole parti della partita frazionata, a condizione che la somma totale dei quantitativi dichiarati nei DSCE emessi per le singole parti non superi la quantità totale indicata nel DSCE per l’intera partita;

c)

l’operatore responsabile della partita deve garantire che, oltre al DSCE che accompagna la partita, una copia autenticata del certificato ufficiale di cui all’articolo 27, paragrafo 4, che ha accompagnato la partita al deposito, prosegua il viaggio con la partita, a meno che una copia elettronica del certificato ufficiale non sia stata caricata nell’IMSOC e verificata dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione; se la partita iniziale è frazionata e la copia del certificato ufficiale non è stata caricata nell’IMSOC dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione, le autorità competenti rilasciano all’operatore responsabile della partita copie autenticate del certificato ufficiale affinché accompagnino le parti della partita frazionata verso le rispettive destinazioni;

d)

l’operatore responsabile della partita trasporta le merci, in regime di sorveglianza doganale, dai depositi in veicoli o contenitori di trasporto sigillati dalle autorità competenti;

e)

l’operatore responsabile della partita trasporta le merci direttamente dal deposito al luogo di destinazione, senza scarico o frazionamento delle merci, entro un periodo massimo di 15 giorni dalla data dell’autorizzazione al trasporto.

Articolo 29

Condizioni per il trasporto di merci da depositi a basi militari NATO o USA e a navi in uscita dall’Unione

L’operatore responsabile della partita trasporta le merci di cui all’articolo 23, paragrafo 1, dai depositi riconosciuti a una delle destinazioni di cui all’articolo 24, lettera a), punto i), e all’articolo 24, lettere c) e d), a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

l’operatore responsabile del deposito dichiara lo spostamento delle merci alle autorità competenti compilando la parte I del certificato ufficiale di cui alla lettera c);

b)

l’autorità competente autorizza lo spostamento delle merci e rilascia all’operatore responsabile della partita un certificato ufficiale finalizzato di cui alla lettera c), che può essere utilizzato per la consegna della partita contenente merci provenienti da più di una partita di origine o categoria di prodotti;

c)

l’operatore responsabile della partita si assicura che un certificato ufficiale conforme al modello stabilito all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 accompagni la partita al suo luogo di destinazione;

d)

l’operatore responsabile della partita trasporta le merci in regime di sorveglianza doganale;

e)

l’operatore responsabile della partita trasporta le merci dai depositi in veicoli o contenitori di trasporto che sono stati sigillati sotto la supervisione delle autorità competenti.

Articolo 30

Misure di follow-up da parte delle autorità competenti

Le autorità competenti di un deposito che non hanno ricevuto, entro un periodo di 15 giorni dalla data in cui è stato autorizzato il transito dal deposito, la conferma dell’arrivo di partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi a una delle destinazioni di cui all’articolo 24:

a)

verificano con le autorità competenti nei luoghi di destinazione se la partita sia arrivata o meno;

b)

informano le autorità doganali del mancato arrivo delle partite;

c)

avviano ulteriori indagini per determinare l’ubicazione effettiva delle merci in collaborazione con le autorità doganali e le altre autorità in conformità all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 31

Monitoraggio della consegna di merci a una nave in uscita dal territorio dell’Unione

1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o del deposito notificano mediante l’IMSOC la spedizione delle partite di merci di cui all’articolo 19 e all’articolo 23, paragrafo 1, e il loro luogo di destinazione all’autorità competente del porto di destinazione.

2.   L’operatore può scaricare le partite di merci di cui all’articolo 19 e all’articolo 23, paragrafo 1, nel porto di destinazione prima della consegna delle partite alla nave in uscita dal territorio dell’Unione, a condizione che l’operazione sia autorizzata dall’autorità doganale e avvenga sotto la supervisione della stessa e le condizioni di consegna indicate nella notifica di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte.

3.   Una volta completata la consegna a bordo della nave delle partite di merci di cui al paragrafo 1, l’autorità competente del porto di destinazione o il rappresentante del comandante della nave conferma la consegna alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o del deposito:

a)

controfirmando il certificato ufficiale di cui all’articolo 29, lettera c), o

b)

utilizzando mezzi elettronici, compreso mediante l’IMSOC o i sistemi nazionali esistenti.

4.   Il rappresentante di cui al paragrafo 3 o l’operatore responsabile della consegna della partita alla nave in uscita dal territorio dell’Unione restituisce, entro un periodo di 15 giorni dalla data di consegna della partita, il certificato ufficiale controfirmato di cui al paragrafo 3, lettera a), alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o del deposito.

5.   L’autorità competente del porto di destinazione, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o l’autorità competente del deposito verificano che la conferma della consegna di cui al paragrafo 3 sia registrata nell’IMSOC o che i documenti controfirmati di cui al paragrafo 3, lettera a), siano restituiti alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o all’autorità competente del deposito.

Sezione 3

Controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l’Unione

Articolo 32

Obblighi dell’operatore di presentare per i controlli ufficiali le merci che lasciano il territorio dell’Unione

1.   Gli operatori presentano, per i controlli ufficiali, i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati, il fieno e la paglia e i prodotti compositi che lasciano il territorio dell’Unione per essere trasportati verso un paese terzo, alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero indicato nel DSCE, in un luogo indicato da tali autorità competenti del posto di controllo frontaliero.

2.   Gli operatori presentano, per i controlli ufficiali, le merci di cui al paragrafo 1 che lasciano il territorio dell’Unione per essere spedite a una base militare NATO o USA situata in un paese terzo, alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero indicato nel certificato ufficiale conforme al modello stabilito all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128.

Articolo 33

Controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l’Unione

1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in cui il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, il fieno e la paglia e i prodotti compositi lasciano il territorio dell’Unione effettuano un controllo di identità per assicurarsi che la partita presentata corrisponda alla partita indicata nel DSCE o nel certificato ufficiale di cui all’articolo 29, lettera c), che accompagna la partita. In particolare, esse verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto, conformemente all’articolo 19, lettera d), all’articolo 28, lettera d), o all’articolo 29, lettera e), siano ancora intatti.

2.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in cui le merci di cui al paragrafo 1 lasciano il territorio dell’Unione registrano l’esito dei controlli ufficiali nella parte III del DSCE o nella parte III del certificato ufficiale conforme al modello stabilito all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli di cui al paragrafo 1 registrano i risultati di tali controlli nell’IMSOC.

Sezione 4

Deroghe per le partite in transito

Articolo 34

Transito di determinati animali e determinate merci

1.   In deroga agli articoli 18 e 19, le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri di introduzione nell’Unione possono autorizzare il transito delle partite seguenti attraverso il territorio dell’Unione, purché rispettino le condizioni di cui al paragrafo 2:

a)

transito su strada attraverso la Lituania di partite di bovini destinati all’allevamento e alla produzione, provenienti dalla regione russa di Kaliningrad e spedite a una destinazione al di fuori dell’Unione, in entrata e in uscita dai posti di controllo frontalieri designati della Lituania;

b)

transito su strada o ferrovia attraverso l’Unione di partite di animali di acquacoltura, tra posti di controllo frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia, provenienti dalla Russia e ad essa destinate, direttamente o attraverso un altro paese terzo;

c)

transito su strada o ferrovia attraverso l’Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti compositi, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati e materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini e uova esenti da organismi patogeni specifici, tra posti di controllo frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia, provenienti dalla Russia e ad essa destinate, direttamente o attraverso un altro paese terzo;

d)

transito su strada o ferrovia di partite di uova, ovoprodotti e carni di pollame tra posti di controllo frontalieri in Lituania, provenienti dalla Bielorussia e destinate alla regione russa di Kaliningrad;

e)

transito su strada attraverso la Croazia di partite di animali di acquacoltura, prodotti di origine animale, prodotti compositi, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati e materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini e uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, che entrano al posto di controllo frontaliero stradale di Nova Sela ed escono dal posto di controllo frontaliero portuale di Ploče.

2.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

a)

le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione:

i)

effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici per le partite di animali come indicato all’articolo 18;

ii)

effettuano controlli documentali e controlli di identità per le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi come indicato all’articolo 19;

iii)

appongono sui certificati ufficiali che accompagnano le partite destinate al paese terzo di destinazione la dicitura «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE»;

iv)

conservano le copie o gli equivalenti in formato elettronico dei certificati di cui al punto iii) presso il posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione;

v)

sigillano i veicoli o i contenitori di trasporto che trasportano le partite;

b)

l’operatore responsabile della partita si assicura che le partite siano trasportate in regime di sorveglianza doganale, senza essere scaricate, direttamente al posto di controllo frontaliero in cui le partite devono lasciare il territorio dell’Unione;

c)

le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l’Unione:

i)

effettuano un controllo di identità per confermare che la partita oggetto del DSCE di accompagnamento lasci effettivamente il territorio dell’Unione. In particolare, esse verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto siano ancora intatti;

ii)

registrano nell’IMSOC i risultati dei controlli ufficiali di cui al punto i);

d)

le autorità competenti degli Stati membri effettuano controlli in base al rischio per assicurarsi che il numero delle partite e le quantità di animali e merci in uscita dal territorio dell’Unione corrispondano al numero e alle quantità in entrata nel territorio dell’Unione.

Articolo 35

Transito di merci verso una base militare NATO o USA situata nel territorio dell’Unione

1.   I prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati, il fieno e la paglia e i prodotti compositi destinati a una base militare NATO o USA situata nel territorio dell’Unione sono presentati dall’operatore responsabile della partita per i controlli ufficiali alla base militare NATO o USA indicata nel DSCE o nel certificato ufficiale di accompagnamento conforme al modello stabilito all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128.

2.   L’autorità competente responsabile dei controlli alla base militare NATO o USA nel luogo di destinazione effettua un controllo di identità per confermare che la partita corrisponde a quella oggetto del DSCE o del certificato ufficiale di accompagnamento conforme al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128. In particolare, essa verifica che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto, conformemente all’articolo 19, lettera d), e all’articolo 29, lettera e), siano ancora intatti. L’autorità competente responsabile dei controlli alla base militare NATO o USA registra nell’IMSOC i risultati di tali controlli.

Articolo 36

Transito di merci di cui sia rifiutata l’entrata in un paese terzo dopo il transito attraverso l’Unione

1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero stradale o ferroviario di introduzione nell’Unione possono autorizzare l’ulteriore transito attraverso il territorio dell’Unione di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

un paese terzo abbia rifiutato l’entrata della partita di merci immediatamente dopo il suo transito attraverso l’Unione o i sigilli apposti dalle autorità competenti di cui all’articolo 19, lettera d), all’articolo 28, lettera d), o all’articolo 29, lettera e), sul veicolo o sul contenitore di trasporto siano ancora intatti;

b)

la partita sia conforme alle norme stabilite all’articolo 19, lettere a), b) e c).

2.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero stradale o ferroviario di introduzione nell’Unione risigillano la partita dopo i controlli di cui all’articolo 19, lettere b) e c).

3.   Gli operatori trasportano la partita direttamente a una delle seguenti destinazioni:

a)

il posto di controllo frontaliero che ha autorizzato il transito attraverso l’Unione; o

b)

il deposito in cui è stata immagazzinata prima del rifiuto da parte di un paese terzo.

Capo V

Transito di animali e merci da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione e attraverso il territorio di un paese terzo

Articolo 37

Transito di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

1.   Le autorità competenti degli Stati membri si assicurano che le partite di animali e prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, che sono spostate da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione attraverso il territorio di un paese terzo, siano trasportate in regime di sorveglianza doganale.

2.   Gli operatori responsabili delle partite di cui al paragrafo 1, che sono transitate attraverso il territorio di un paese terzo, presentano le partite, quando queste sono reintrodotte nel territorio dell’Unione:

a)

alle autorità competenti di un posto di controllo frontaliero designato per qualsiasi categoria di animali e merci di cui al paragrafo 1; o

b)

in un luogo indicato dalle autorità competenti di cui alla lettera a), che si trova in prossimità del posto di controllo frontaliero.

3.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di reintroduzione nell’Unione:

a)

effettuano un controllo documentale per verificare l’origine degli animali e delle merci incluse nella partita;

b)

se previsto dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, verificano la situazione zoosanitaria dei paesi terzi attraverso i quali le partite sono transitate e i pertinenti certificati e documenti ufficiali che accompagnano la partita;

c)

se previsto dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, effettuano un controllo di identità per verificare che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto siano ancora intatti.

4.   Qualora si sospetti la non conformità alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di reintroduzione nell’Unione effettuano inoltre controlli di identità e controlli fisici, oltre a quelli previsti al paragrafo 3.

5.   Gli operatori presentano, per i controlli ufficiali, le partite di animali che si spostano da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione e attraversano il territorio di un paese terzo, al punto di uscita dal territorio dell’Unione.

6.   L’autorità competente al punto di uscita dall’Unione:

a)

effettua i controlli ove previsto dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625.

b)

appone sul certificato ufficiale che accompagna la partita la seguente dicitura: «SOLO PER IL TRANSITO TRA PARTI DIVERSE DELL’UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO [nome del paese terzo]».

Articolo 38

Corridoio di Neum

1.   Quando le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi provengono dal territorio della Croazia per il transito attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina lungo il corridoio di Neum, e prima che tali partite lascino il territorio della Croazia attraverso i punti di entrata di Klek o Zaton Doli, le autorità competenti della Croazia:

a)

sigillano i veicoli o i contenitori di trasporto prima che la partita transiti nel corridoio di Neum;

b)

registrano la data e l’ora di partenza dei veicoli che trasportano le partite.

2.   Quando le partite di cui al paragrafo 1 rientrano nel territorio della Croazia ai punti di entrata di Klek o Zaton Doli, le autorità competenti della Croazia:

a)

verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto siano ancora intatti;

b)

registrano la data e l’ora di arrivo dei veicoli che trasportano le partite.

3.   Le autorità competenti della Croazia adottano misure opportune in conformità all’articolo 65 del regolamento (UE) 2017/625 se:

a)

il sigillo di cui al paragrafo 1 è stato infranto durante il transito attraverso il corridoio di Neum; o

b)

il tempo di transito supera il tempo necessario per viaggiare tra i punti di entrata di Klek e Zaton Doli.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 39

Abrogazioni

Le decisioni 2000/208/CE e 2000/571/CE e la decisione di esecuzione 2011/215/UE sono abrogate a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Articolo 40

Modifiche della decisione 2007/777/CE

La decisione 2007/777/CE è così modificata:

1)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

2)

l’articolo 6 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 41

Modifiche del regolamento (CE) n. 798/2008

L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

2)

al paragrafo 2, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

3)

i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 42

Modifiche del regolamento (CE) n. 1251/2008

L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificato:

1)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

2)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 43

Modifiche del regolamento (CE) n. 119/2009

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 119/2009 è così modificato:

1)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

2)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 44

Modifiche del regolamento (UE) n. 206/2010

Il regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

1)

l’articolo 12 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere d) ed e) sono soppresse;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

c)

il paragrafo 4 è soppresso;

2)

l’articolo 17 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

3)

l’articolo 17 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 45

Modifiche del regolamento (UE) n. 605/2010

Il regolamento (UE) n. 605/2010 è così modificato:

1)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

2)

all’articolo 7 bis, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 46

Modifiche del regolamento (UE) n. 142/2011

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

1)

l’articolo 29 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

2)

l’articolo 29 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 47

Modifiche del regolamento (UE) n. 28/2012

Il regolamento (UE) n. 28/2012 è così modificato:

1)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

2)

l’articolo 5 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 48

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759

L’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 è così modificato:

1)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

2)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 49

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(9)  Decisione 2000/208/CE della Commissione, del 24 febbraio 2000, recante modalità d’applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il transito di prodotti di origine animale da un paese terzo verso un altro paese terzo, unicamente su strada, attraverso la Comunità europea (GU L 64 dell’11.3.2000, pag. 20).

(10)  Decisione 2000/571/CE della Commissione, dell’8 settembre 2000, che fissa le modalità dei controlli veterinari di prodotti provenienti da paesi terzi destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali o presso operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 14).

(11)  Decisione di esecuzione 2011/215/UE della Commissione, del 4 aprile 2011, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il trasbordo presso i posti d’ispezione frontalieri di partite di prodotti destinate all’importazione nell’Unione o ai paesi terzi (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 50).

(12)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(13)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

(15)  Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).

(16)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell’11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell’Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1).

(19)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l’introduzione nell’Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13).

(20)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(21)  Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 (Cfr. pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale).

(22)  http://www.edqm.eu (ultima edizione).

(23)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d’ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l’inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10).

(24)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme relative al rilascio dei certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall’Unione e destinate all’approvvigionamento della nave o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri, o a una base militare NATO o USA (Cfr. pagina 114 della presente Gazzetta ufficiale).

(25)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).