12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/64


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2123 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettere a) ed e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati al fine di verificare la conformità alla normativa in materia di filiera agroalimentare dell’Unione. Tale quadro comprende i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione da paesi terzi.

(2)

Al riguardo, per garantire un’esecuzione efficace dei controlli ufficiali e un adeguato controllo dei rischi, è opportuno che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero possano consentire, a determinate condizioni, l’esecuzione di controlli di identità e fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero.

(3)

Per gli stessi motivi ciò dovrebbe valere anche per le partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), di tale regolamento.

(4)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 (3) della Commissione stabiliscono, tra l’altro, norme relative all’esecuzione di controlli di identità e fisici sulle partite di animali e mangimi di origine non animale oggetto di tali regolamenti presso un punto di controllo diverso dal punto di entrata designato. In particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 stabilisce condizioni per l’autorizzazione del trasferimento della partita a un punto designato per l’importazione ai fini dell’esecuzione di controlli di identità e fisici, norme relative ai documenti che devono accompagnare la partita al punto designato per l’importazione, informazioni sugli obblighi che incombono alle autorità competenti presso i punti di entrata designati e agli operatori responsabili della partita e norme applicabili nel caso in cui l’operatore decida di cambiare il punto designato per l’importazione dopo che la partita ha lasciato il punto di entrata designato. Tali regolamenti sono abrogati con effetto dal 14 dicembre 2019 e le summenzionate disposizioni dovrebbero essere sostituite dal presente regolamento. Al fine di garantire un’esecuzione efficace dei controlli ufficiali e un’adeguata tracciabilità delle partite, è opportuno che le norme stabilite nel presente regolamento consentano anche di avvalersi appieno delle possibilità di scambio delle informazioni sui controlli ufficiali e sulla tracciabilità delle partite offerte dal sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali ("’IMSOC») o dai sistemi nazionali esistenti.

(5)

Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero dovrebbero autorizzare, a determinate condizioni, su richiesta dell’operatore, il trasferimento di una partita di merci a un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero designato per tale categoria di merci. In tal caso è opportuno che l’operatore fornisca alle autorità competenti il nome e il codice del sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) del punto di controllo al quale la partita dovrebbe essere trasferita.

(6)

Nella misura necessaria per eseguire controlli di identità e fisici efficaci, è opportuno che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero possano chiedere all’operatore di trasferire le merci a un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero. In tali casi le autorità competenti del posto di controllo frontaliero dovrebbero ottenere il consenso dell’operatore prima di autorizzare il trasferimento al punto di controllo. Il consenso dell’operatore dovrebbe essere necessario in considerazione dei costi di trasporto sostenuti dall’operatore o per evitare situazioni in cui le partite contenenti merci deperibili siano trasferite al punto di controllo che non è situato a una distanza adeguata dal posto di controllo frontaliero.

(7)

Al fine di limitare i rischi per la sanità delle piante o la salute pubblica, il trasferimento delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e di alimenti e mangimi di origine non animale al punto di controllo dovrebbe essere autorizzato in base ai risultati soddisfacenti dei controlli documentali presso il posto di controllo frontaliero.

(8)

Al fine di garantire la tracciabilità delle partite, è opportuno che le autorità competenti del punto di controllo informino le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in merito all’arrivo della partita. In assenza di tali informazioni, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero dovrebbero verificare con le autorità competenti del punto di controllo se la partita è arrivata al punto di controllo e, qualora da tale verifica emerga che la partita non è arrivata, dovrebbero informare le autorità doganali e le altre autorità di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 ed avviare ulteriori indagini per determinare l’ubicazione effettiva della partita.

(9)

Affinché le autorità competenti siano in grado di effettuare controlli di identità e fisici efficaci sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, tali partite dovrebbero essere trasferite dal posto di controllo frontaliero al punto di controllo. Il trasferimento dovrebbe avvenire in modo tale da non causare un’infestazione o un’infezione ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti. Per tale motivo gli operatori dovrebbero assicurarsi che l’imballaggio o il mezzo di trasporto siano chiusi o sigillati durante il trasferimento al punto di controllo. In casi specifici, le autorità competenti dovrebbero poter consentire che l’imballaggio o il mezzo di trasporto delle partite di legno di conifere non sia chiuso o sigillato durante il loro trasporto dal posto di controllo frontaliero al punto di controllo, se sono soddisfatte condizioni specifiche. In tali casi, il legno di conifere contenuto in tali partite dovrebbe essere stato coltivato o prodotto in una zona geografica di un paese terzo che condivide una frontiera terrestre con lo Stato membro per il quale l’autorità competente è responsabile e vi sono informazioni attestanti che il legno possiede lo stesso status fitosanitario in tale paese terzo e in tale Stato membro.

(10)

Al fine di organizzare controlli ufficiali efficaci, è opportuno che le autorità competenti, comprese le autorità doganali cui lo Stato membro ha conferito la responsabilità di eseguire controlli ufficiali o le autorità competenti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero, possano eseguire controlli documentali a distanza dal posto di controllo frontaliero.

(11)

Nell’intento di garantire un’esecuzione efficace dei controlli ufficiali presso il punto di entrata nell’Unione diverso dal posto di controllo frontaliero, è opportuno che le autorità competenti, comprese le autorità doganali cui lo Stato membro ha conferito la responsabilità di eseguire controlli ufficiali, possano eseguire controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggette a controlli con frequenza ridotta, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione (4).

(12)

La decisione 2010/313/UE della Commissione (5) autorizza controlli fisici a titolo del regolamento (CE) n. 669/2009 da effettuare presso i locali approvati di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti a Cipro. Analogamente, la decisione 2010/458/UE della Commissione (6) autorizza controlli fisici a titolo del regolamento (CE) n. 669/2009 da effettuare presso i locali approvati di operatori del settore degli alimenti e dei mangimi a Malta. Poiché il presente regolamento si applica ai settori disciplinati da tali decisioni, è opportuno abrogare le decisioni 2010/313/UE e 2010/458/UE con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.

(13)

Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, per ragioni di coerenza e di certezza del diritto anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. Tuttavia, in conformità all’articolo 165, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, per quanto riguarda le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, le norme stabilite all’articolo 53, paragrafo 1, lettera e), possono diventare applicabili solo almeno 12 mesi dalla loro adozione. Per questo motivo le misure transitorie concernenti le corrispondenti disposizioni della direttiva 2000/29/CE (7) sarebbero necessarie fino al 13 dicembre 2020. Tale periodo di un anno è necessario per concedere agli operatori e alle autorità competenti più tempo per attuare prescrizioni specifiche.

(14)

Poiché il presente regolamento si applica ai settori disciplinati dalla direttiva 2004/103/CE della Commissione (8) per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è opportuno abrogare tale direttiva a decorrere dal 14 dicembre 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce norme per i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono eseguire:

a)

controlli di identità e controlli fisici presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero sulle:

i)

partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza prevista negli atti adottati conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031;

ii)

partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625;

b)

controlli documentali a distanza da un posto di controllo frontaliero sulle partite di piante, prodotti vegetale e altri oggetti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

2.   Le autorità competenti situate a distanza dal posto di controllo frontaliero, compreso presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero e presso un punto di entrata nell’Unione, svolgono operazioni durante e dopo i controlli documentali, di identità e fisici in conformità al regolamento di esecuzione 2019/2130 della Commissione (10).

Capo I

Controlli di identità e controlli fisici eseguiti presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri

Articolo 2

Condizioni per l’esecuzione dei controlli di identità e fisici presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero

1.   I controlli di identità e fisici possono essere eseguiti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero se si verificano le seguenti condizioni:

a)

quando ha effettuato la notifica preventiva in conformità all’articolo 56, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, l’operatore o l’autorità competente del posto di controllo frontaliero ha indicato nel documento sanitario comune di entrata («DSCE») il punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici;

b)

i risultati dei controlli documentali eseguiti dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero sono soddisfacenti;

c)

le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno registrato nel DSCE la loro autorizzazione a trasferire la partita al punto di controllo;

d)

prima che la partita lasci il posto di controllo frontaliero, l’operatore ha notificato alle autorità competenti del punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici l’ora prevista di arrivo della partita e il mezzo di trasporto compilando e inserendo un DSCE distinto nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali («IMSOC»);

e)

l’operatore ha trasportato la partita dal posto di controllo frontaliero al punto di controllo in regime di sorveglianza doganale, senza scarico delle merci durante il trasporto;

f)

l’operatore si è assicurato che una copia del DSCE di cui alla lettera c), in formato cartaceo o elettronico, accompagni la partita al punto di controllo;

g)

l’operatore si è assicurato che:

i)

le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza prevista negli atti adottati conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 e le partite di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 siano accompagnate al punto di controllo da una copia autenticata dei certificati ufficiali di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, rilasciata conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, di tale regolamento;

ii)

le partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste negli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 siano accompagnate al punto di controllo da una copia autenticata dei risultati delle analisi di laboratorio effettuate dalle autorità competenti del paese terzo, rilasciata conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, di tale regolamento;

h)

l’operatore ha indicato il numero di riferimento del DSCE di cui alla lettera c) nella dichiarazione doganale presentata alle autorità doganali ai fini del trasferimento della partita al punto di controllo e ha conservato una copia di tale DSCE a disposizione delle autorità doganali come indicato all’articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

2.   La prescrizione che la copia autenticata di cui al paragrafo 1, lettera g), punti i) e ii), accompagni la partita non si applica nel caso in cui i rispettivi certificati ufficiali o i risultati delle analisi di laboratorio siano stati inseriti nell’IMSOC dalle autorità competenti del paese terzo o caricati nell’IMSOC dall’operatore e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero abbiano verificato che essi corrispondono agli originali dei certificati o dei risultati delle analisi di laboratorio.

3.   Se l’autorità competente di uno Stato membro gestisce un sistema nazionale esistente che registra i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici, il paragrafo 1, lettere d) e h), non si applica alle partite che lasciano il posto di controllo frontaliero verso il punto di controllo all’interno dello stesso Stato membro, purché siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

le informazioni sull’ora prevista di arrivo della partita al punto di controllo e sul tipo di mezzo di trasporto sono disponibili nel sistema nazionale esistente;

b)

il sistema nazionale esistente rispetta le seguenti condizioni:

i)

garantisce l’informazione tempestiva delle autorità doganali e dell’operatore in merito all’autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera c), e delle autorità competenti del posto di controllo frontaliero in merito all’arrivo della partita al punto di controllo;

ii)

scambia con l’IMSOC dati elettronici, comprese le informazioni sui respingimenti di partite e informazioni che consentono di identificare chiaramente ciascuna partita, ad esempio mediante un numero di riferimento unico;

iii)

garantisce che la finalizzazione del DSCE di cui al paragrafo 1, lettera c), possa aver luogo solo dopo lo scambio elettronico di dati e la conferma dell’IMSOC.

Articolo 3

Controlli di identità e fisici sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale eseguiti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero

1.   I controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste negli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 possono essere eseguiti dalle autorità competenti presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero, se si verifica una delle seguenti condizioni:

a)

l’operatore responsabile della partita ha chiesto alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero che i controlli di identità e i controlli fisici siano eseguiti presso il punto di controllo che è stato designato per la categoria di merci di tale partita e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero autorizzano il trasferimento della partita a tale punto di controllo;

b)

le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno deciso che i controlli di identità e i controlli fisici siano eseguiti presso il punto di controllo che è stato designato per la categoria di merci di tale partita e l’operatore non solleva obiezioni a tale decisione.

2.   I controlli di identità e i controlli fisici di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero se si verifica una delle seguenti condizioni:

a)

non vi è autorizzazione da parte dell’autorità competente del posto di controllo frontaliero di cui al paragrafo 1, lettera a);

b)

l’operatore solleva obiezioni alla decisione di trasferire la partita al punto di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 4

Controlli di identità e fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti eseguiti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero

1.   I controlli di identità e i controlli fisici possono essere eseguiti dalle autorità competenti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero sulle partite di:

a)

piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

b)

piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza prevista negli atti adottati conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.

2.   I controlli di identità e i controlli fisici di cui al paragrafo 1 possono essere eseguiti dalle autorità competenti presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero se si verifica una delle seguenti condizioni:

a)

l’operatore responsabile della partita ha chiesto alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero che i controlli di identità e i controlli fisici siano eseguiti presso un punto di controllo che è stato designato per la categoria di merci di tale partita e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero autorizzano il trasferimento della partita al punto di controllo;

b)

le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno deciso che i controlli di identità e i controlli fisici siano eseguiti presso un punto di controllo che è stato designato per la categoria di merci di tale partita e l’operatore non solleva obiezioni a tale decisione.

3.   I controlli di identità e i controlli fisici di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero se si verifica una delle seguenti condizioni:

a)

non vi è autorizzazione da parte dell’autorità competente del posto di controllo frontaliero di cui al paragrafo 2, lettera a);

b)

l’operatore solleva obiezioni alla decisione di trasferire la partita al punto di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b).

Articolo 5

Condizioni specifiche per i controlli di identità e i controlli fisici di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero

1.   Per le partite di cui all’articolo 4, paragrafo 1, i controlli di identità e i controlli fisici possono essere eseguiti presso un punto di controllo, purché l’operatore si sia assicurato che l’imballaggio o il mezzo di trasporto delle partite sia chiuso o sigillato in modo tale che, durante il loro trasferimento al punto di controllo, esse non possano causare un’infestazione o un’infezione ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti con gli organismi nocivi elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e, nel caso delle zone protette, con i rispettivi organismi nocivi figuranti nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, di tale regolamento.

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di entrata possono consentire che l’imballaggio o il mezzo di trasporto delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti non sia chiuso o sigillato, se si verificano le seguenti condizioni:

a)

la partita è costituita da legno di conifere coltivato o prodotto in una zona geografica di un paese terzo che condivide una frontiera terrestre con lo Stato membro per il quale l’autorità competente è responsabile e vi sono informazioni attestanti che il legno possiede lo stesso status fitosanitario in tale paese terzo e in tale Stato membro;

b)

le partite di legno di conifere sono trasportate a un punto di controllo situato nello stesso Stato membro del posto di controllo frontaliero di entrata;

c)

le partite di legno di conifere non comportano, durante il trasporto al punto di controllo, un rischio specifico di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o di organismi nocivi oggetto delle misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

d)

prima di lasciare il territorio di tale Stato membro, l’autorità competente si assicura che tale legno sia trasformato in modo tale che non rappresenti un rischio fitosanitario.

3.   Gli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni di cui al paragrafo 2:

a)

informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla zona del paese terzo interessato e allo status fitosanitario di tale zona;

b)

presentano ogni anno una relazione indicante il volume e i risultati dei controlli ufficiali eseguiti sul legno di conifere in questione.

Articolo 6

Operazioni durante e dopo i controlli di identità e fisici presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero

1.   Dopo che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno autorizzato o deciso il trasferimento della partita al punto di controllo indicato nel DSCE, l’operatore responsabile della partita non la presenta, per i controlli di identità e fisici, a un punto di controllo diverso da quello indicato nel DSCE, a meno che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero non autorizzino il trasferimento della partita a un altro punto di controllo in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

2.   Le autorità competenti del punto di controllo confermano l’arrivo della partita alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero compilando nell’IMSOC il DSCE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

3.   Le autorità competenti del punto di controllo finalizzano il DSCE distinto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), o, qualora si applichi l’articolo 2, paragrafo 3, il DSCE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), registrandovi i risultati dei controlli di identità e dei controlli fisici ed ogni decisione sulla partita adottata conformemente all’articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625.

4.   L’operatore indica il numero di riferimento del DSCE finalizzato di cui al paragrafo 3 nella dichiarazione doganale presentata per la partita alle autorità doganali e conserva una copia di tale DSCE a disposizione delle autorità doganali quale documento di accompagnamento, come indicato all’articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013.

5.   Se le autorità competenti del posto di controllo frontaliero non hanno ricevuto, entro 15 giorni dal giorno in cui è stato autorizzato il trasferimento di una partita al punto di controllo, la conferma dell’arrivo della partita dalle autorità competenti del punto di controllo, esse:

a)

verificano con le autorità competenti del punto di controllo se la partita è arrivata al punto di controllo;

b)

qualora dalla verifica di cui alla lettera a) risulti che la partita non è arrivata al punto di controllo, informano le autorità doganali e le altre autorità di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 di non aver ricevuto la conferma dell’arrivo a destinazione della partita;

c)

avviano ulteriori indagini per determinare l’ubicazione effettiva delle merci in collaborazione con le autorità doganali e le altre autorità di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

Capo II

Controlli documentali eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero

Articolo 7

Controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero

I controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, che entrano nell’Unione, possono essere eseguiti dalle seguenti autorità:

a)

se le partite arrivano in un posto di controllo frontaliero, dalle autorità competenti situate a distanza dal posto di controllo frontaliero o presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero, purché siano situate nello stesso Stato membro del posto di controllo frontaliero di arrivo della partita;

b)

se le partite sono soggette a controlli con frequenza ridotta, come stabilito nelle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625 e arrivano in un punto di entrata diverso dal posto di controllo frontaliero, dalle autorità competenti del punto di entrata nell’Unione.

Articolo 8

Condizioni per l’esecuzione di controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero

1.   L’esecuzione dei controlli documentali di cui all’articolo 7 è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

a)

le autorità competenti di cui all’articolo 7 eseguono controlli documentali:

i)

sui certificati ufficiali e sui risultati delle prove di laboratorio caricati nell’IMSOC dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di arrivo della partita;

ii)

sui certificati ufficiali e sui risultati delle prove di laboratorio caricati nell’IMSOC dall’operatore, se le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno verificato che corrispondono agli originali dei certificati o dei risultati delle prove di laboratorio;

iii)

sui certificati ufficiali e sui risultati delle prove di laboratorio presentati nell’IMSOC dalle autorità competenti di paesi terzi; o

iv)

certificati ufficiali originali, se le autorità competenti di cui all’articolo 7 fanno parte del posto di controllo frontaliero designato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1012 della Commissione (12);

b)

la partita non è trasportata dall’operatore dal posto di controllo frontaliero al punto di controllo per i controlli di identità e fisici finché le autorità competenti di cui all’articolo 7 non abbiano informato le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in merito ai risultati soddisfacenti dei controlli documentali.

2.   Se la partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti deve essere trasportata dall’operatore a un punto di controllo per l’esecuzione dei controlli di identità e dei controlli fisici, si applicano gli articoli 2, 4 e 5.

3.   Una partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti può essere trasportata dall’operatore dal posto di controllo frontaliero a un punto di controllo per l’esecuzione dei controlli documentali, purché il punto di controllo si trovi in regime di sorveglianza della stessa autorità competente del posto di controllo frontaliero.

Capo III

Disposizioni finali

Articolo 9

Abrogazioni

1.   La direttiva 2004/103/CE della Commissione è abrogata con effetto dal 14 dicembre 2020.

2.   Le decisioni 2010/313/UE e 2010/458/UE della Commissione sono abrogate con effetto dal 14 dicembre 2019.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e gli articoli 7 e 8 si applicano a decorrere dal 14 dicembre 2020.

L’articolo 2, paragrafo 3, si applica fino al 13 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 4).

(4)  Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell’11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 6).

(5)  Decisione 2010/313/UE della Commissione, del 7 giugno 2010, che autorizza controlli fisici a titolo del regolamento (CE) n. 669/2009 da effettuare presso i locali approvati di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti a Cipro (GU L 140 dell’8.6.2010, pag. 28).

(6)  Decisione 2010/458/UE della Commissione, del 18 agosto 2010, che autorizza controlli fisici a titolo del regolamento (CE) n. 669/2009 da effettuare presso i locali approvati di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti a Malta (GU L 218 del 19.8.2010, pag. 26).

(7)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(8)  Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).

(9)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(10)  Regolamento di esescuzione 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate per le operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri (cfr. pag. 128 della presente Gazzetta ufficiale).

(11)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(12)  Regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 4).