6.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 316/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2074 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 77, paragrafo 1, lettera h),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente al regolamento (UE) 2017/625 la Commissione è tenuta ad adottare norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici sulle partite di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo.

(2)

Gli animali e le merci che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo dovrebbero essere sottoposti a controlli documentali, controlli di identità e, se del caso, controlli fisici presso il posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni della normativa dell’Unione. Tali controlli dovrebbero garantire, in particolare, che gli animali siano idonei all’ulteriore trasporto verso il luogo di destinazione e che vengano rispettate le prescrizioni in materia di benessere degli animali.

(3)

L’articolo 15 della direttiva 97/78/CE del Consiglio (2) definisce le norme concernenti i controlli veterinari da eseguire al fine di autorizzare la reimportazione delle partite di prodotti che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto respinte da un paese terzo. Il regolamento (UE) 2017/625 abroga e sostituisce la direttiva 97/78/CE con effetto dal 14 dicembre 2019.

(4)

Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica e degli animali, è opportuno che le prescrizioni stabilite all’articolo 15 della direttiva 97/78/CE siano mantenute con alcuni adeguamenti che tengano conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione delle prescrizioni di detto articolo nonché del nuovo quadro giuridico istituito dal regolamento (UE) 2017/625.

(5)

In particolare, al fine di garantire che non vi sia alcun rischio di introduzione e diffusione nell’Unione di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le partite che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno siano conformi alle prescrizioni pertinenti per il reingresso nell’Unione di tali partite fissate, a seconda dei casi, nelle norme sulla salute degli animali, sui sottoprodotti di origine animale o sulla sanità delle piante.

(6)

Le partite di prodotti di origine animale e di prodotti composti che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo possono presentare un rischio per la salute pubblica. Al fine di garantire che tali partite siano conformi alle norme in materia di alimenti e di sicurezza alimentare di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, è opportuno chiedere alle autorità competenti dei posti di controllo frontalieri di arrivo nell’Unione di autorizzare il reingresso dei prodotti di origine animale elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione (3) e dei prodotti composti soggetti a controlli veterinari ai posti di controllo frontalieri a norma della decisione 2007/275/CE della Commissione (4), purché tali prodotti siano conformi a prescrizioni specifiche aggiuntive.

(7)

È necessario garantire che le partite di prodotti di origine animale e di prodotti composti che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo arrivino al loro luogo di destinazione. Per questo motivo gli obblighi procedurali stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione (5) dovrebbero applicarsi al controllo del trasporto e dell’arrivo delle partite di merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione fino allo stabilimento nel luogo di destinazione.

(8)

Il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Di conseguenza anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici presso i posti di controllo frontalieri sulle partite delle categorie di animali e merci indicate all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/625, che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo.

Articolo 2

Controlli ufficiali specifici sulle partite di animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo

1.   L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione effettua controlli documentali e di identità sulle partite di animali e merci indicate all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/625 che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo.

2.   L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione effettua controlli fisici sulle seguenti partite che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo:

a)

le partite di animali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;

b)

le partite di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/625, in caso di sospetta non conformità di tali merci alle norme stabilite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, per confermare tale sospetto o dimostrarne l’infondatezza.

3.   L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione verifica la conformità delle partite di animali e merci alle seguenti prescrizioni:

a)

per gli animali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e per il materiale germinale di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, le prescrizioni, a seconda dei casi, in materia di salute e benessere degli animali, fissate nelle norme stabilite all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) e f), del regolamento (UE) 2017/625;

b)

per i prodotti di origine animale e i prodotti composti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625:

i)

le prescrizioni in materia di salute animale fissate nelle norme stabilite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625;

ii)

le prescrizioni aggiuntive fissate all’articolo 3 del presente regolamento;

c)

per i sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 e per i prodotti derivati, le prescrizioni fissate nelle norme stabilite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625;

d)

per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, le prescrizioni in materia di sanità delle piante fissate nelle norme stabilite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625.

4.   L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione informa l’autorità competente del luogo di destinazione mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, del fatto che è stato ammesso l’ingresso nell’Unione della partita, con uno specifico luogo di destinazione indicato nel documento sanitario comune di entrata (DSCE).

Articolo 3

Norme aggiuntive in merito ai controlli ufficiali specifici sulle partite di prodotti di origine animale e di prodotti composti

1.   L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione autorizza l’ingresso nell’Unione delle seguenti partite di prodotti che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo, purché siano conformi alle prescrizioni fissate al paragrafo 2:

a)

i prodotti di origine animale elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007;

b)

i prodotti composti elencati nell’allegato I, capitoli da 16 a 22, della decisione 2007/275/CE che sono soggetti a controlli veterinari presso i posti di controllo frontalieri di arrivo nell’Unione in conformità all’articolo 4 di detta decisione.

2.   Le partite di prodotti di cui al paragrafo 1 sono accompagnate dai seguenti documenti:

a)

il certificato ufficiale originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro del quale le merci sono originarie e dal quale sono state spedite in un paese terzo («Stato membro di origine») o il suo equivalente elettronico presentato utilizzando il sistema IMSOC oppure una sua copia autenticata;

b)

la dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di altre autorità pubbliche del paese terzo che indichi il motivo del rifiuto dell’ammissione, il luogo e la data di scarico e di ricarico nel paese terzo e che confermi quanto segue:

i)

la partita non ha subito alcuna manipolazione, a parte lo scarico, il magazzinaggio e il ricarico;

ii)

lo scarico e il ricarico dei prodotti di origine animale e dei prodotti composti sono stati effettuati nel rispetto delle norme igieniche per evitare la contaminazione incrociata;

iii)

i prodotti di origine animale e i prodotti composti sono stati immagazzinati in condizioni igieniche e alla temperatura richiesta per i tipi di merci in questione;

c)

la dichiarazione dell’autorità competente del luogo di destinazione nell’Unione con la quale quest’ultima accetta di ricevere la spedizione; tale dichiarazione non è tuttavia richiesta qualora la partita faccia ritorno allo stabilimento di origine situato nello stesso Stato membro del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione.

3.   In deroga al paragrafo 2, lettera a), qualora non sia possibile fornire i documenti ivi indicati, l’origine della partita può essere autenticata in altro modo in base a prove documentali presentate dall’operatore responsabile della partita.

4.   L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione può concedere esenzioni dalle prescrizioni fissate al paragrafo 2, lettera b), per le partite sigillate con un sigillo di origine intatto, purché l’operatore responsabile della partita presenti una dichiarazione che indichi il motivo del rifiuto dell’ammissione da parte del paese terzo e confermi che il trasporto è avvenuto in condizioni adeguate per il tipo di prodotti di origine animale e di prodotti composti in questione.

5.   L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo controlla il trasporto e l’arrivo al luogo di destinazione della partita in conformità al regolamento delegato (UE) 2019/1666, qualora l’autorità competente del luogo di destinazione abbia rilasciato la dichiarazione di cui al paragrafo 2, lettera c).

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia oggetto di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1).

(4)  Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).