26.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1081 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2019

che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell'esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri su animali e merci che entrano nell'Unione al fine di verificare il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare.

(2)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 tutto il personale che esegue controlli ufficiali e altre attività ufficiali deve ricevere una formazione adeguata per il suo ambito di competenza. L'allegato II, capo I, del regolamento (UE) 2017/625 definisce i temi per la formazione del personale che esegue controlli ufficiali e altre attività ufficiali.

(3)

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali sugli animali presentati ai posti di controllo frontalieri per verificare la conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali e in particolare alle norme applicabili al loro trasporto nell'Unione. Tali controlli ufficiali comprendono controlli sull'idoneità degli animali al trasporto e sul mezzo di trasporto.

(4)

A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, durante l'esecuzione dei controlli ufficiali le autorità competenti adottano le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo il ritardo tra il carico degli animali e la loro partenza. Se gli animali devono essere trattenuti durante il trasporto per più di due ore, le autorità competenti assicurano che siano adottate disposizioni appropriate per la loro cura e, ove necessario, per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e alloggiarli. È pertanto opportuno che il personale che assiste il veterinario ufficiale nell'esecuzione dei controlli fisici sugli animali ai posti di controllo frontalieri abbia una formazione specifica.

(5)

L'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 prevede che determinate categorie di animali e merci provenienti da paesi terzi siano sottoposte a controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione. A norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, tali controlli ufficiali comprendono tra l'altro controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici.

(6)

L'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 prevede che i controlli fisici siano effettuati da un veterinario ufficiale se tali controlli riguardano animali, ad eccezione degli animali acquatici, o carni e frattaglie commestibili. Il veterinario ufficiale può essere assistito da personale formato in ambito veterinario conformemente alle prescrizioni stabilite a norma di tale regolamento e designato dalle autorità competenti a tal fine. L'articolo 49, paragrafo 2, dispone inoltre che i controlli fisici siano effettuati da un veterinario ufficiale o da personale formato conformemente alle prescrizioni stabilite a norma di detto regolamento e designato dalle autorità competenti a tal fine qualora tali controlli riguardino animali acquatici, prodotti di origine animale diversi dalle carni e dalle frattaglie commestibili, materiale germinale o sottoprodotti di origine animale.

(7)

Il personale che esegue controlli fisici nell'ambito dei controlli ufficiali sugli animali e su determinate categorie di merci ai posti di controllo frontalieri deve essere pertanto più specificamente formato a tale scopo. La formazione dovrebbe garantire che tali controlli fisici siano effettuati con lo stesso grado di competenza presso tutti i posti di controllo frontalieri.

(8)

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) definisce un programma di studi dettagliato per i veterinari. Tale programma di studi comprende materie quali patologia, parassitologia, patologia speciale medica, polizia sanitaria, legislazione veterinaria, produzione animale e igiene alimentare (ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale, igiene e tecnologia alimentare e lavori pratici, compresi i lavori pratici nei luoghi di macellazione di lavorazione dei prodotti alimentari). La conoscenza di tali materie è necessaria per eseguire con competenza controlli fisici su animali, prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni specifiche in materia di formazione affinché il personale diverso dai veterinari ufficiali possa raggiungere il livello di esecuzione richiesto. Per i responsabili fitosanitari ufficiali non risulta attualmente necessario introdurre prescrizioni specifiche in materia di formazione che vadano oltre le prescrizioni vigenti. Non è pertanto necessario che i veterinari ufficiali e i responsabili fitosanitari ufficiali rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero poter designare personale che, pur non avendo seguito il programma di formazione previsto dal presente regolamento, ha completato le attività di formazione o i programmi per lo scambio di personale di cui all'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625, a condizione che tali attività o programmi riguardino le stesse materie contemplate dal presente regolamento.

(10)

La decisione 93/352/CEE della Commissione (3) stabilisce norme relative alla designazione di un agente ufficiale, in possesso di una formazione specifica per l'esecuzione di controlli sul pesce nei posti d'ispezione frontalieri situati nei porti in cui il pesce è sbarcato. Poiché l'ambito di applicazione di tale decisione è disciplinato dal regolamento (UE) 2017/625 e le prescrizioni in materia di formazione sono stabilite dal presente regolamento, essa dovrebbe essere abrogata.

(11)

Il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Di conseguenza, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione per il personale seguente di cui all'articolo 49, paragrafo 2, lettera a), e lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che esegue controlli fisici ai posti di controllo frontalieri:

a)

personale che assiste un veterinario ufficiale nell'esecuzione di controlli fisici sugli animali, ad eccezione degli animali acquatici, o sulle carni e frattaglie commestibili;

b)

personale che esegue controlli fisici sugli animali acquatici, sui prodotti di origine animale diversi da quelli di cui alla lettera a), sul materiale germinale o sui sottoprodotti di origine animale.

2.   Il presente regolamento non si applica ai veterinari ufficiali e ai responsabili fitosanitari ufficiali.

Articolo 2

Obblighi generali delle autorità competenti relativi alla formazione

1.   Il personale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), può assistere il veterinario ufficiale nell'esecuzione di controlli fisici o eseguire controlli fisici ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 solo se ha completato con successo un programma di formazione conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento (il programma di formazione).

2.   Le autorità competenti elaborano e organizzano il programma di formazione per garantire che i controlli fisici di cui all'articolo 1 siano eseguiti con il necessario livello di competenza e conoscenza tecnica. Il programma di formazione è sia teorico che pratico.

3.   Le autorità competenti conservano su supporto cartaceo o elettronico la documentazione relativa al programma di formazione di ogni persona comprendente date, durata, descrizione del programma e, se del caso, certificati che attestano il completamento con esito positivo del programma di formazione da parte del personale. Le autorità competenti di uno Stato membro provvedono affinché ciascun posto di controllo frontaliero all'interno di tale Stato membro abbia accesso alla documentazione relativa alla formazione conservata su supporto cartaceo o in formato elettronico.

Articolo 3

Prescrizioni riguardo alle materie del programma di formazione

1.   Il contenuto del programma di formazione è determinato in base agli animali e alle merci per i quali sono designati i posti di controllo frontalieri, nonché in funzione dei compiti e delle responsabilità del personale.

2.   Il programma di formazione verte sulle seguenti materie:

a)

normativa applicabile dell'Unione relativa all'ingresso nell'Unione di animali e merci, comprese le procedure e le attività da svolgere durante e dopo i controlli fisici;

b)

principi generali dell'esame degli animali;

c)

esame dell'idoneità degli animali al trasporto;

d)

aspetti pratici della manipolazione degli animali in linea con la normativa dell'Unione, comprese le disposizioni adottate per prevenire o ridurre i ritardi ai posti di controllo frontalieri e, ove necessario, per nutrire, abbeverare, scaricare e alloggiare gli animali;

e)

esame sensoriale delle merci;

f)

esame del mezzo di trasporto e delle condizioni di trasporto, compresa la gestione delle merci sensibili alla temperatura (catena del freddo) e del trasporto degli animali;

g)

identificazione delle specie animali compresa, se del caso, l'identificazione delle specie esotiche invasive quali definite all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), introdotte tramite animali e merci;

h)

procedure di controllo riguardanti:

i)

l'uso delle attrezzature;

ii)

l'attuazione di piani di monitoraggio;

iii)

le procedure di campionamento e le analisi di laboratorio per quanto riguarda gli aspetti relativi agli animali e alla salute pubblica e animale;

i)

metodi per l'interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio e relative decisioni in conformità alle prescrizioni della normativa applicabile dell'Unione;

j)

valutazione dei rischi, compresa la raccolta di dati relativi alla salute animale e pubblica al fine di effettuare controlli fisici opportunamente mirati;

k)

prevenzione della contaminazione incrociata e rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza;

l)

prescrizioni in materia di etichettatura per le merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;

m)

indagini e tecniche di controllo volte a individuare pratiche fraudolente o ingannevoli nel commercio.

Articolo 4

Attività di formazione e programmi per lo scambio di personale organizzati a norma dell'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, il personale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), può assistere il veterinario ufficiale nell'esecuzione di controlli fisici o eseguire controlli fisici a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 se è stato formato nell'ambito di attività di formazione o di programmi per lo scambio di personale organizzati a norma dell'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625, purché tali attività o programmi riguardino il contenuto e le materie del programma di formazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 5

Abrogazione

La decisione 93/352/CEE è abrogata.

Articolo 6

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(3)  Decisione 93/352/CEE della Commissione, del 1o giugno 1993, recante deroghe alle condizioni di riconoscimento dei posti di ispezione frontalieri situati nei porti in cui viene sbarcato pesce proveniente dai paesi terzi (GU L 144 del 16.6.1993, pag. 25).

(4)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).