25.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/478 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2019

che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (1), in particolare 'articolo 47, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per verificare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione sugli alimenti e sui mangimi. In tale quadro sono compresi i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi.

(2)

Il regolamento (UE) 2017/625 dispone per alcune categorie di animali e merci che ciascuna partita sia sottoposta a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri designati di primo ingresso nell'Unione, a causa del rischio che tali categorie di animali e merci possono comportare per la sanità pubblica e la salute animale.

(3)

Oltre alle categorie di partite già elencate nel regolamento (UE) 2017/625, i prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale (prodotti compositi), come pure il fieno e la paglia dovrebbero essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, poiché possono comportare anch'essi un rischio per la sanità pubblica e la salute degli animali.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/625.

(5)

Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale (“prodotti compositi”)»;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.