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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1019 |
8.5.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1019 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2026
relativo all’autorizzazione dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: Evonik Operations GmbH)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione per l’uso nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio, con la richiesta che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici». |
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(4) |
Nel parere del 18 novembre 2025 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che l’acido guanidinoacetico e il preparato di acido guanidinoacetico sono sicuri per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente se utilizzati fino al livello massimo d’uso di acido guanidinoacetico proposto pari a 1 200 mg/kg di mangime completo e a 600 mg/l di acqua di abbeveraggio, nell’ipotesi che il mangime contenga quantità sufficienti di agenti metilanti (diversi dalla metionina, ad esempio colina, betaina e acido folico) e di vitamina B12. Tuttavia, tenuto conto dell’assunzione variabile di acqua e del fatto che non è stato individuato alcun margine di sicurezza per i polli da ingrasso, l’Autorità ha ritenuto che l’esposizione attraverso l’acqua di abbeveraggio non dovrebbe superare il livello massimo di sicurezza dell’additivo se somministrato solo attraverso il mangime. L’Autorità ha inoltre concluso che l’acido guanidinoacetico e il preparato di acido guanidinoacetico non destano preoccupazioni in materia di sicurezza per l’utilizzatore. Essa ha altresì concluso che l’acido guanidinoacetico e il preparato di acido guanidinoacetico sono efficaci nelle specie bersaglio se utilizzati al livello minimo d’uso di 600 mg/kg di mangime completo o di 300 mg/l di acqua. Essa non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. L’Autorità ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l’acido guanidinoacetico e il preparato di acido guanidinoacetico soddisfino le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso dell’acido guanidinoacetico e del preparato di acido guanidinoacetico per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione. Poiché tali additivi devono essere autorizzati per l’uso sia nei mangimi che nell’acqua di abbeveraggio, al fine di evitare il rischio di superamento dei livelli d’uso di sicurezza per le specie bersaglio è tuttavia opportuno stabilire che non sia consentito l’uso simultaneo degli additivi nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio. È inoltre opportuno garantire che nell’uso di tali additivi si presti attenzione all’integrazione di vitamina B12 e agenti metilanti diversi dalla metionina nell’alimentazione dell’animale, e che la quantità di acido guanidinoacetico somministrata nell’acqua di abbeveraggio non sia superiore a quella che si somministrerebbe nei mangimi al tenore massimo di 1 200 mg/kg di mangime completo, tenuto conto dell’effettiva assunzione, da parte degli animali, di acqua di abbeveraggio rispetto ai mangimi. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza e il preparato specificati nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», sono autorizzati come additivi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) EFSA Journal. 2025;23:e9784, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9784.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Nome dell’additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi. |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di acido guanidinoacetico/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
mg di acido guanidinoacetico/l di acqua di abbeveraggio |
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Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento). |
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4d32 |
Evonik Operations GmbH |
Acido guanidinoacetico |
Composizione dell’additivo Acido guanidinoacetico ≥ 98 % sulla sostanza secca Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Acido guanidinoacetico prodotto mediante sintesi chimica Formula chimica: C3H7N3O2 Numero CAS: 352-97-6 Purezza: ≥ 98 % Impurità:
Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell’acido guanidinoacetico nell’additivo per mangimi, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio: cromatografia ionica con rivelazione spettrofotometrica (IC-UV). |
Polli da ingrasso Polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione Tacchini da ingrasso Tacchini allevati per la riproduzione |
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600 |
1 200 |
300 |
600 |
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28 maggio 2036 |
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it. |
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Nome dell’additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi. |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di acido guanidinoacetico/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
mg di acido guanidinoacetico/l di acqua di abbeveraggio |
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Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento). |
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4d32i |
Evonik Operations GmbH |
Acido guanidinoacetico |
Composizione dell’additivo Preparato con un tenore minimo di acido guanidinoacetico del 96 % Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Acido guanidinoacetico prodotto mediante sintesi chimica Formula chimica: C3H7N3O2 Numero CAS: 352-97-6 Purezza: ≥ 98 % Impurità:
Metodo di analisi (2) Per la determinazione dell’acido guanidinoacetico nell’additivo per mangimi, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio: cromatografia ionica con rivelazione spettrofotometrica (IC-UV). |
Polli da ingrasso Polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione Tacchini da ingrasso Tacchini allevati per la riproduzione |
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600 |
1 200 |
300 |
600 |
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28 maggio 2036 |
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(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it. |
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1019/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)