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23.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 699/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice CN) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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3824 90 97 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3824 , 3824 90 e 3824 90 97 . Il prodotto è il risultato di una miscela in quanto alla bentonite vengono aggiunti un agente antibatterico e carbone attivo. È pertanto esclusa la classificazione fra le altre argille della voce 2508 (nota 1 del capitolo 25). L’aggiunta di un agente antibatterico e di carbone attivo non modifica la forma o il carattere della materia di base. È pertanto esclusa anche la classificazione del prodotto nella voce 6815 fra i lavori di pietre o di altre materie minerali non nominati né compresi altrove (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato al capitolo 68, considerazioni generali, terzo paragrafo). Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 3824 90 97 fra i prodotti chimici e le preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse non nominati né compresi altrove. |
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3824 90 97 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3824 , 3824 90 e 3824 90 97 . Il colore blu è aggiunto soltanto per motivi commerciali o promozionali, ma non allo scopo di identificare il diossido di silicio. Inoltre il diossido di silicio in forma granulare non pone rischi per la sicurezza. È pertanto esclusa la classificazione alla voce 2811 [nota 1, lettera e), del capitolo 28]. Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 3824 90 97 fra i prodotti chimici e le preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse non nominati né compresi altrove. |