21998D0709(19)

Decisione del comitato misto SEE n. 102/97 del 15 dicembre 1997 che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE, sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 09/07/1998 pag. 0062 - 0063


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 102/97 del 15 dicembre 1997 che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE, sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che il protocollo 47 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 46/97 del Comitato misto SEE (1);

considerando che occorre integrare nell'accordo diversi atti comunitari concernenti l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino,

DECIDE:

Articolo 1

L'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1128/96 e (CE) n. 1915/96 e dei regolamenti (CE) n. 1426/96, (CE) n. 1427/96, (CE) n. 1428/96, (CE) n. 1429/96 e (CE) n. 1592/96 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 dicembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(1) GU L 290 del 23. 10. 1997, pag. 32.

ALLEGATO

L'appendice 1 del protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino, dell'accordo SEE è modificata come segue:

1. Il seguente trattino è aggiunto al punto 15 (regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio):

«- 396 R 1592: Regolamento (CE) n. 1592/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31).»

2. Il seguente trattino è aggiunto al punto 16 (regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio):

«- 396 R 1426: Regolamento (CE) n. 1426/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24. 7. 1996, pag. 1).»

3. Il seguente trattino è aggiunto al punto 19 (regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio):

«- 396 R 1594: Regolamento (CE) n. 1594/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 35).»

4. Il seguente trattino è aggiunto al punto 22 (regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio):

«- 396 R 1427: Regolamento (CE) n. 1427/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24. 7. 1996, pag. 3).»

5. I seguenti trattini sono aggiunti al punto 38 (regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio):

«- 396 R 1428: Regolamento (CEE) n. 1428/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24. 7. 1996, pag. 7).

- 396 R 1429: Regolamento (CEE) n. 1429/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24. 7. 1996, pag. 9).

- 396 R 1594: Regolamento (CEE) n. 1594/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 35).»

6. Il seguente trattino è aggiunto al punto 42c (regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione):

«- 396 R 1915: Regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione (GU L 252 del 4. 10. 1996, pag. 10).»

7. Il seguente trattino è aggiunto dopo il punto 42c (regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione):

«42d. 396 R 1128: Regolamento (CE) n. 1128/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, che stabilisce le modalità d'applicazione per il taglio dei vini da tavola in Spagna (GU L 150 del 25. 6. 1996, pag. 13).»