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8.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 287/86 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2121 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2022
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ESMA in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per garantire che le autorità competenti e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) siano in grado di cooperare e scambiare informazioni in modo efficiente e tempestivo ai fini del regolamento (UE) 2020/1503, è opportuno stabilire formulari, modelli e procedure standard che le autorità competenti e l’ESMA devono utilizzare per tale cooperazione e tale scambio di informazioni, in particolare per la presentazione delle pertinenti richieste, l’avviso di ricevimento di tali richieste e le risposte alle stesse, nonché per la trasmissione spontanea di informazioni. |
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(2) |
Al fine di agevolare la comunicazione, le autorità competenti e l’ESMA dovrebbero designare un punto di contatto incaricato di gestire la cooperazione e lo scambio di informazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503. |
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(3) |
Per garantire che le autorità competenti trattino le richieste di cooperazione o di informazioni in modo efficiente e rapido, è opportuno che ciascuna richiesta indichi chiaramente i motivi della richiesta stessa. Le procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni dovrebbero agevolare l’interazione tra le autorità competenti e l’ESMA durante l’intero processo. |
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(4) |
Poiché le autorità competenti possono chiedere all’ESMA di coordinare un’ispezione in loco o un’indagine con effetti transfrontalieri, è opportuno stabilire un formulario standard che le autorità competenti devono utilizzare quando presentano simili richieste. |
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(5) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione. |
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(6) |
Le prescrizioni del presente regolamento riguardano le autorità competenti e l’ESMA, e non i partecipanti al mercato. L’ESMA ha pertanto ritenuto decisamente sproporzionato, rispetto alla portata e all’impatto del progetto di norme di attuazione del presente regolamento, procedere a consultazioni pubbliche su tali norme e/o analizzare i potenziali costi e benefici. |
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(7) |
L’ESMA ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(8) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1o giugno 2022, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Punti di contatto
1. Le autorità competenti e l’ESMA designano ciascuna un punto di contatto ai fini della comunicazione delle richieste di cooperazione e di scambio di informazioni presentate a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2020/1503.
2. Le autorità competenti comunicano all’ESMA i recapiti del punto di contatto di cui al paragrafo 1 e la informano di eventuali modifiche di tali recapiti.
3. L’ESMA tiene e aggiorna un elenco di tutti i punti di contatto designati in conformità del paragrafo 1.
Articolo 2
Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
1. Quando l’ESMA o un’autorità competente presenta una richiesta di cooperazione e di scambio di informazioni a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2020/1503, l’autorità competente richiedente e l’ESMA utilizzano il formulario standard di cui all’allegato I del presente regolamento. La parte richiedente rivolge la richiesta al punto di contatto dell’autorità competente interpellata o all’ESMA, a seconda dei casi.
2. Quando presenta una richiesta di informazioni, l’autorità competente richiedente o l’ESMA specifica i dettagli delle informazioni pertinenti richieste e individua, se del caso, le questioni relative alla riservatezza delle informazioni richieste.
3. In caso di urgenza, l’autorità competente richiedente o l’ESMA può presentare la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni oralmente, purché la richiesta sia successivamente confermata per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole, a meno che l’autorità competente interpellata o l’ESMA convenga altrimenti.
Articolo 3
Avviso di ricevimento delle richieste
1. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta presentata a norma dell’articolo 2, l’autorità competente interpellata o l’ESMA, a seconda dei casi, invia un avviso di ricevimento all’autorità competente richiedente o all’ESMA, a seconda dei casi, utilizzando il formulario di cui all’allegato II e, se possibile, indica una data prevista per la risposta.
2. Qualora nutra dubbi in merito al contenuto della cooperazione o delle informazioni richieste a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, ai fini del regolamento (UE) n. 1095/2010 e in conformità dello stesso, un’autorità competente interpellata o l’ESMA, a seconda dei casi, chiede ulteriori chiarimenti il prima possibile utilizzando qualsiasi mezzo appropriato, orale o scritto. L’autorità cui è rivolta tale richiesta fornisce una risposta tempestiva.
Articolo 4
Risposta alle richieste
1. Nel rispondere a una richiesta presentata a norma dell’articolo 2, l’autorità competente interpellata o l’ESMA, a seconda dei casi:
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a) |
utilizza il formulario standard di cui all’allegato III; |
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b) |
prende tutte le misure ragionevoli di sua competenza per fornire la cooperazione o le informazioni richieste; |
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c) |
agisce senza indebito ritardo, tenendo conto della complessità della richiesta e dell’eventuale necessità di coinvolgere terzi. |
2. In caso di urgenza, l’autorità competente interpellata o l’ESMA, a seconda dei casi, può rispondere a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni oralmente, purché la risposta sia successivamente fornita per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole utilizzando il formulario di cui all’allegato III, a meno che l’autorità competente richiedente o l’ESMA, a seconda dei casi, convenga altrimenti.
Articolo 5
Mezzi di comunicazione
1. Fatti salvi l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 4, paragrafo 2, i formulari standard sono trasmessi per iscritto.
2. Nel determinare il mezzo di comunicazione più idoneo, è tenuto debito conto delle questioni legate alla riservatezza, dei tempi di trasmissione necessari, del volume della documentazione da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell’autorità competente richiedente o dell’ESMA, a seconda dei casi.
3. I mezzi di comunicazione assicurano che la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni oggetto dello scambio siano mantenute durante la trasmissione.
Articolo 6
Procedure per il trattamento di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
1. L’autorità interpellata informa l’autorità competente richiedente o l’ESMA, a seconda dei casi, qualora venga a conoscenza di circostanze che possono comportare un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi rispetto alla data prevista per la risposta specificata in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1.
2. Qualora l’autorità competente richiedente o l’ESMA, a seconda dei casi, consideri la richiesta urgente, l’autorità competente interpellata o l’ESMA, a seconda dei casi, concorda la frequenza con cui si impegna ad aggiornare la parte richiedente in merito ai progressi compiuti nel trattamento della richiesta e alla data prevista per la risposta.
3. Le autorità competenti e l’ESMA collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nel trattamento di una richiesta.
4. Se del caso, le autorità competenti e l’ESMA si forniscono reciprocamente un riscontro sull’utilità dell’assistenza ricevuta, sull’esito del caso in relazione al quale è stata richiesta l’assistenza e sugli eventuali problemi riscontrati nel prestare l’assistenza.
Articolo 7
Richiesta all’ESMA di coordinare un’ispezione in loco o un’indagine con effetti transfrontalieri
1. Quando chiedono all’ESMA di coordinare un’ispezione in loco o un’indagine con effetti transfrontalieri in conformità dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, le autorità competenti utilizzano il formulario standard di cui all’allegato IV del presente regolamento.
2. Le autorità competenti forniscono senza indugio all’ESMA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti.
3. Laddove è chiesto all’ESMA, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, di coordinare un’ispezione in loco o un’indagine con effetti transfrontalieri, l’ESMA può istituire un gruppo temporaneo ad hoc per includere le autorità competenti degli Stati membri interessati da tale ispezione o indagine.
Articolo 8
Trasmissione spontanea di informazioni
1. Un’autorità competente o l’ESMA, qualora disponga di informazioni che ritiene possano essere utili rispettivamente all’ESMA o a un’autorità competente nell’espletamento dei loro compiti a norma del regolamento (UE) 2020/1503, trasmette tali informazioni utilizzando il formulario standard di cui all’allegato III del presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, se ritiene che le informazioni debbano essere inviate con urgenza, l’autorità competente che invia le informazioni o l’ESMA può inizialmente comunicarle oralmente. In tal caso, la successiva trasmissione delle informazioni è effettuata utilizzando il formulario standard di cui all’allegato III, a meno che l’autorità competente che riceve le informazioni o l’ESMA convenga altrimenti.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO I
Formulario per la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2020/1503
Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
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Numero di riferimento: Data: Informazioni di carattere generale MITTENTE:
(Recapiti del punto di contatto): Nome: Telefono: E-mail: DESTINATARIO: Stato membro (se pertinente): Destinatario: Indirizzo: (Recapiti del punto di contatto) Nome: Telefono: E-mail: Gentile signor/signora [inserire il nome], ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2020/1503, si chiede il Suo contributo in relazione alla questione/alle questioni illustrata/e in dettaglio di seguito. Le sarei grato/a di farmi pervenire una risposta alla richiesta di cui sopra entro [inserire il termine indicativo per la risposta o, nel caso di una richiesta urgente, inserire il termine per fornire le informazioni] o, qualora ciò non sia possibile, di indicare quando si prevede di essere in grado di fornire l’assistenza richiesta. Tipo di richiesta Contrassegnare la/le casella/e pertinente/i:
Se la risposta è «Altro», precisare: … … … Motivi della richiesta … … … [Inserire la/le disposizione/i della normativa settoriale in base alla/e quale/i l’autorità richiedente è competente a trattare la questione] La richiesta riguarda la cooperazione o lo scambio di informazioni in relazione a: … … … … … … [Inserire la descrizione dell’oggetto della richiesta, lo scopo per il quale si chiede la cooperazione o lo scambio di informazioni, i fatti all’origine dell’eventuale indagine che costituiscono la base della richiesta e una spiegazione della sua utilità] A seguito di … … … … [Se del caso, inserire i dettagli della richiesta precedente su cui è basata la presente richiesta] In caso di richieste urgenti con la fissazione di eventuali scadenze, fornire spiegazioni dettagliate circa l’urgenza della richiesta e la spiegazione di eventuali termini entro i quali l’autorità richiedente abbia chiesto di fornire le informazioni: … … … … … Informazioni supplementari: … … … … … Sarà garantita la riservatezza delle informazioni incluse nella presente richiesta ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2020/1503. I dati personali forniti sono trattati dall’ESMA in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle pertinenti autorità competenti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, tanto l’ESMA quanto le autorità competenti garantiscono che tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell’interessato», sezione 2 «Informazioni e accesso ai dati personali», dei suddetti regolamenti. Distinti saluti. [firma] |
ALLEGATO II
Formulario per l’avviso di ricevimento
Avviso di ricevimento
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Numero di riferimento: Data:
(Recapiti del punto di contatto) Nome: Telefono: E-mail: DESTINATARIO: Stato membro (se pertinente): Destinatario: Indirizzo: (Recapiti del punto di contatto) Nome: Telefono: E-mail: Gentile signor/signora [inserire il nome], a seguito della Sua richiesta [inserire il riferimento alla richiesta] con la presente confermiamo il ricevimento della stessa in data [inserire la data in cui è stata ricevuta la richiesta di cooperazione o la richiesta di informazioni]. Data prevista per la risposta: … I dati personali forniti sono trattati dall’ESMA in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle pertinenti autorità competenti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, tanto l’ESMA quanto le autorità competenti garantiscono che tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell’interessato», sezione 2 «Informazioni e accesso ai dati personali», dei suddetti regolamenti. Distinti saluti. [firma] |
ALLEGATO III
Formulario per la risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni e per lo scambio spontaneo di informazioni
Risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
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Numero di riferimento: Data: Informazioni di carattere generale
(Recapiti del punto di contatto) Nome: Telefono: E-mail: DESTINATARIO: Stato membro: Destinatario: Indirizzo: (Recapiti del punto di contatto) Nome: Telefono: E-mail: Gentile signor/signora [inserire il nome], confermiamo che la Sua richiesta datata [gg.mm.aaaa] avente numero di riferimento [inserire il riferimento] è stata da noi trattata [non applicabile nel caso di uno scambio spontaneo di informazioni]. Informazioni raccolte … … … … … [Se le informazioni sono state raccolte, riportarle qui di seguito o spiegare come saranno fornite]. [Nel caso di uno scambio spontaneo di informazioni, riportare le informazioni che sono fornite spontaneamente]. [Le informazioni fornite sono riservate e sono comunicate a [inserire il nome dell’autorità richiedente] ai sensi del [inserire la disposizione del regolamento (UE) 2020/1503] e in base al presupposto che le informazioni rimarranno riservate ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2020/1503.] [oppure] [Le informazioni fornite possono essere comunicate ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.] Se pertinente, indicare qualsiasi chiarimento ritenuto necessario in relazione alle specifiche informazioni richieste: … … … … Fornire, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali che possano agevolare ulteriormente la cooperazione o lo scambio di informazioni ai fini della richiesta: … … … … … I dati personali forniti sono trattati dall’ESMA in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle pertinenti autorità competenti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, tanto l’ESMA quanto le autorità competenti garantiscono che tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell’interessato», sezione 2 «Informazioni e accesso ai dati personali», dei suddetti regolamenti. Distinti saluti. [firma] |
ALLEGATO IV
Formulario per la richiesta all’ESMA di coordinare un’ispezione in loco o un’indagine con effetti transfrontalieri ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503
Richiesta di coordinamento di un’ispezione in loco o di un’indagine con effetti transfrontalieri
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Numero di riferimento: Data: Informazioni di carattere generale MITTENTE: Stato membro: Autorità competente richiedente: Indirizzo: (Recapiti del punto di contatto) Nome: Telefono: E-mail: DESTINATARIO: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (Recapiti del punto di contatto) Nome: Telefono: E-mail: Informazioni sulla richiesta di coordinamento Motivi della richiesta … … … [Inserire la/le disposizione/i della normativa settoriale in base alla/e quale/i l’autorità richiedente è competente a trattare la questione] La richiesta riguarda il coordinamento di un’ispezione in loco o di un’indagine con effetti transfrontalieri su … … … … … [Inserire la descrizione dell’oggetto della richiesta, lo scopo per il quale si chiede il coordinamento di un’ispezione in loco o di un’indagine con effetti transfrontalieri, i fatti all’origine dell’indagine che costituiscono la base della richiesta e la spiegazione della sua utilità] A seguito di … … … … [Se del caso, inserire i dettagli della richiesta precedente su cui è basata la presente richiesta] In caso di richieste urgenti con la fissazione di eventuali scadenze, fornire spiegazioni dettagliate circa l’urgenza della richiesta e la spiegazione di eventuali termini entro i quali l’autorità richiedente abbia chiesto di fornire le informazioni: … … … … … Informazioni supplementari: … … … … … Sarà garantita la riservatezza delle informazioni incluse nella presente richiesta ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2020/1503. I dati personali forniti sono trattati dall’ESMA in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle pertinenti autorità competenti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, tanto l’ESMA quanto le autorità competenti garantiscono che tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell’interessato», sezione 2 «Informazioni e accesso ai dati personali», dei suddetti regolamenti. Distinti saluti. [firma] |