1987A1522 — IT — 01.01.2007 — 001.003


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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CONVENZIONE

relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

(GU L 134 dell'22.5.1987, pag. 2)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

DECISIONE n. 1/89 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE-EFTA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ del 3 maggio 1989

  L 200

3

13.7.1989

 M2

DECISIONE N. 2/95 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI del 26 ottobre 1995

  L 117

18

14.5.1996

►M3

DECISIONE n. 1/2000 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA «SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI» del 20 dicembre 2000

  L 9

108

12.1.2001

►M4

DECISIONE n. 1/2006 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI del 25 ottobre 2006

  L 357

1

15.12.2006




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CONVENZIONE

relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci



LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

qui di seguito denominata «Comunità», e

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, LA REPUBBLICA D’ISLANDA, IL REGNO DI NORVEGIA, IL REGNO DI SVEZIA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

qui di seguito denominati «paesi dell’EFTA»,

CONSIDERANDO gli accordi di libero scambio tra la Comunità e ciascun paese dell’EFTA;

CONSIDERANDO la dichiarazione comune sulla creazione di uno spazio economico europeo, adottata dai ministri dei paesi dell’EFTA e dagli Stati membri della Comunità e dalla Commissione delle Comunità europee il 9 aprile 1984 a Lussemburgo, in particolare per quanto riguarda la semplificazione delle formalità alle frontiere e delle regole sull’origine;

CONSIDERANDO che, nel quadro delle iniziative di potenziamento del mercato interno, la Comunità ha deciso di introdurre, con effetto dal 1o gennaio 1988, un documento amministrativo unico da usarsi negli scambi intracomunitari;

CONSIDERANDO che è inoltre opportuno semplificare le formalità degli scambi di merci tra la Comunità e i paesi dell’EFTA, nonché tra questi stessi paesi, in particolare introducendo un documento amministrativo unico;

CONSIDERANDO che nessuna disposizione della presente convenzione può interpretarsi nel senso che dispensi le parti contraenti dagli obblighi che ad esse incombono ai sensi di altri accordi internazionali,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE LA SEGUENTE CONVENZIONE:



Disposizioni generali

Articolo 1

1.  La presente convenzione stabilisce talune misure volte a semplificare le formalità negli scambi di merci tra le parti contraenti, principalmente con l'introduzione di un documento amministrativo unico (in appresso denominato «documento unico») da utilizzare per qualsiasi regime all'esportazione e all'importazione nonché per un regime di transito comune (in appresso denominato «transito») applicabile agli scambi tra le parti contraenti, indipendentemente dal tipo e dall'origine delle merci.

2.  Ai fini della presente convenzione, con il termine «paese terzo» s'intende qualsiasi paese che non sia parte contraente della presente convenzione.

3.  A decorrere dalla data in cui, a norma dell'articolo 11 bis, un paese aderisce alla convenzione come nuova parte contraente, tutti i riferimenti ai paesi EFTA contenuti nella presente convenzione si applicano mutatis mutandis a questo paese, unicamente ai fini della convenzione stessa.

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Articolo 2

Quando delle merci formano oggetto di scambi tra parti contraenti, le formalità relative a detti scambi sono espletate mediante un documento unico, rilasciato in base ad una dichiarazione stabilita su un formulario, i cui modelli figurano nell’allegato I della presente convenzione. A seconda dei casi, il documento unico vale come dichiarazione o documento di esportazione, di transito o d’importazione.

Articolo 3

Una parte contraente può richiedere, oltre al documento unico, altri documenti amministrativi soltanto quando questi sono:

 esplicitamente richiesti per l’applicazione di norme vigenti in una parte contraente, per cui il documento unico non sarebbe di per sé sufficiente;

 previsti da convenzioni internazionali alle quali aderisca la parte contraente;

 richiesti agli operatori per farli beneficiare, dietro loro richiesta, di un vantaggio o di una agevolazione particolare.

Articolo 4

1.  La presente convenzione non impedisce alle parti contraenti di applicare procedure semplificate, fondate o no sull’impiego dell’informatica, per consentire agli operatori l’ulteriore snellimento delle formalità.

2.  In particolare, le procedure semplificate possono consistere nel dispensare gli operatori dal presentare all’ufficio doganale le merci in questione e la relativa dichiarazione, oppure nel consentire loro di redigere una dichiarazione incompleta. In tali casi, una dichiarazione che, con l’accordo delle autorità competenti, può essere una dichiarazione globale periodica, dovrà essere presentata successivamente, nei termini fissati da tali autorità.

Nei casi previsti al paragrafo 1, gli operatori possono essere autorizzati a utilizzare documenti commerciali in sostituzione del documento unico.

Quando, nell’espletamento delle formalità riguardanti le procedure d’esportazione e di importazione, si utilizzi il documento unico, gli interessati possono allegarvi, su autorizzazione delle autorità competenti, le distinte commerciali contenenti la designazione delle merci, invece dei fogli aggiuntivi del documento unico.

3.  La presente convenzione non osta alla facoltà delle parti contraenti di:

 dispensare dal documento unico per le spedizioni postali di lettere e pacchi;

 dispensare dalle dichiarazioni scritte;

 concludere tra di loro convenzioni o accordi ai fini di una maggiore semplificazione delle formalità relative alla totalità o a parte dei loro interscambi;

 consentire l’uso di distinte di carico per l’espletamento delle formalità di transito relativo a spedizioni che comportano più tipi di merci, invece dei fogli aggiuntivi del documento unico;

 consentire la stesura di dichiarazioni, eventualmente su carta vergine, con mezzi informatici pubblici o privati, alle condizioni fissate dalle autorità competenti;

 consentire alle autorità competenti di esigere che i dati necessari all’espletamento delle formalità in questione siano introdotti nel loro sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni, eventualmente senza esigere una dichiarazione scritta;

 permettere alle autorità competenti, in caso di ricorso ad un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni, di prevedere che la dichiarazione di esportazione, importazione o transito sia costituita o dal documento unico edito da detto sistema o, qualora tale documento non sia edito, dalla computerizzazione dei dati;

 applicare ogni agevolazione adottata mediante decisione del comitato congiunto previsto dall’articolo 11, paragrafo 3.



Formalità

Articolo 5

1.  Le disposizioni relative all’espletamento, mediante il documento unico, delle formalità richieste per l’esportazione, il transito e l’importazione di merci sono stabilite nell’allegato II della presente convenzione.

2.  I codici da impiegare nei moduli riprodotti nell’allegato I figurano nell’allegato III della presente convenzione.

Articolo 6

1.  La dichiarazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti, ammessa dalle autorità competenti del paese in cui vengono espletate le formalità d’esportazione o di transito. Le autorità doganali del paese di destinazione o di transito possono eventualmente richiedere al dichiarante o al suo rappresentante in tale paese una traduzione della dichiarazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese stesso.

2.  In deroga al paragrafo 1, la dichiarazione verrà compilata in una delle lingue ufficiali del paese d’importazione in tutti i casi in cui la dichiarazione sia compilata in tale paese su esemplari del formulario di dichiarazione diversi da quelli presentati alle autorità doganali del paese d’esportazione o di partenza.

Articolo 7

1.  Per ogni fase di un’operazione di scambio di merci tra le parti contraenti, il dichiarante o il suo rappresentante possono utilizzare gli esemplari di dichiarazione necessari all’espletamento delle formalità relative alla singola fase in questione, cui possono essere uniti, se del caso, gli esemplari necessari all’espletamento delle formalità relative ad una delle fasi successive dell’operazione stessa.

2.  Il beneficio delle disposizioni previste dal paragrafo 1 non è subordinato ad alcuna condizione particolare stabilita dalle autorità competenti.

Tuttavia, fatte salve le disposizioni specifiche concernenti il traffico di collettame, le autorità di cui sopra possono prevedere che le formalità relative alle operazioni di esportazione e di transito siano espletate su di un unico formulario, mediante gli esemplari corrispondenti a dette formalità.

Articolo 8

Nei casi contemplati all’articolo 7, le autorità competenti accertano, nella misura del possibile, la concordanza delle indicazioni riportate sugli esemplari di dichiarazione compilati durante le varie fasi delle operazioni in questione.



Assistenza amministrativa

Articolo 9

1.  Per garantire il corretto funzionamento degli scambi commerciali tra le parti contraenti e per facilitare l’accertamento di eventuali irregolarità o infrazioni, le autorità doganali dei paesi interessati, su richiesta oppure d’ufficio, quando ritengano di farlo nell’interesse di un’altra parte contraente, si comunicheranno tutte le informazioni disponibili (comprese le constatazioni e gli accertamenti amministrativi) che attengano alla corretta attuazione della presente convenzione.

2.  L’assistenza può essere sospesa o rifiutata, totalmente o parzialmente, se il paese al quale viene richiesta ritiene che essa possa pregiudicare la propria sicurezza, il proprio ordine pubblico o altri interessi fondamentali oppure possa costituire violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

3.  Se l’assistenza è sospesa o rifiutata, la decisione e i relativi motivi devono senza indugio essere notificati al paese richiedente.

4.  Se le autorità doganali di un paese chiedono un tipo di di assistenza che a loro volta non potrebbero fornire devono porre in rilievo tale impossibilità nella loro richiesta. Le autorità doganali interpellate hanno la facoltà di accogliere o respingere la richiesta.

5.  Le informazioni ottenute in conformità del paragrafo 1 saranno utilizzate unicamente per gli scopi della presente convenzione e ad esse verrà riconosciuta dal paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso tipo a norma delle leggi di detto paese. Tali informazioni possono essere utilizzate per altri scopi soltanto con il consenso scritto dell’autorità doganale che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da tale autorità.



Comitato congiunto

Articolo 10

1.  È istituito un comitato congiunto nel quale sono rappresentate le parti contraenti della presente convenzione.

2.  Il comitato congiunto delibera di comune accordo.

3.  Il comitato congiunto si riunisce in caso di necessità e almeno una volta all’anno. Ciascuna parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.

4.  Il comitato congiunto stabilisce il proprio regolamento interno, che conterrà, tra l’altro, disposizioni riguardanti l’organizzazione delle riunioni nonché la nomina e la durata in carica del presidente.

5.  Il comitato congiunto può decidere di istituire qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro che possa assisterlo nell’assolvimento delle proprie funzioni.

Articolo 11

1.  Compito del comitato congiunto è di gestire la presente convenzione e di garantirne la corretta applicazione. A tal fine, esso deve regolarmente essere informato dalle parti contraenti sulle esperienze nell’applicazione della convenzione, formulare raccomandazioni e prendere decisioni nei casi di cui al paragrafo 3.

2.  In particolare, il comitato congiunto raccomanda:

a) modifiche della presente convenzione;

b) ogni altra misura utile all’applicazione della stessa.

3.  Il comitato congiunto adotta, mediante decisione, le eventuali modifiche agli allegati della presente convenzione, le agevolazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ultimo trattino e l'invito a paesi terzi, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, ad aderire alla presente convenzione secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis. Ad eccezione delle decisioni relative all'invito a dei paesi terzi, le parti contraenti applicano tali decisioni conformemente alle rispettive legislazioni.

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4.  Se il rappresentante di una parte contraente nel comitato congiunto accetta una decisione con riserva dell’osservanza delle proprie norme costituzionali, la decisione entra in vigore, qualora non precisi la data, il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dello scioglimento della riserva.

5.  La decisione del comitato congiunto di cui al paragrafo 3, che invita un paese terzo ad aderire alla presente convenzione, è trasmessa al segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che la comunica al paese terzo interessato unitamente al testo della convenzione in vigore a quella data.

6.  A decorrere dalla data di cui al paragrafo 5, il paese terzo in questione può essere rappresentato da osservatori nel comitato congiunto, nei sottocomitati o nei gruppi di lavoro.



Adesione dei paesi terzi

Articolo 11 bis

1.  Qualsiasi paese terzo a cui, previa decisione del comitato congiunto, il depositario della convenzione rivolga un invito in tal senso può diventare parte contraente della convenzione.

2.  Il paese terzo invitato diventa parte contraente della presente convenzione depositando uno strumento di adesione presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Allo strumento è acclusa una traduzione della convenzione nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del paese terzo che aderisce.

3.  L'adesione ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.

4.  Il depositario notifica a tutte le parti contraenti la data di deposito dello strumento di adesione e la data in cui entra in vigore l'adesione.

5.  Le raccomandazioni e decisioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, adottate dal comitato congiunto tra la data di cui al paragrafo 1 di tale articolo e la data di entrata in vigore di un'adesione, vengono comunicate anche al paese terzo invitato tramite il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.

L'accettazione di questi atti viene dichiarata nello strumento di adesione o in uno strumento a parte, depositato presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee entro sei mesi dalla comunicazione. Qualora la dichiarazione non venga presentata entro questo termine, l'adesione viene considerata non valida.

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Disposizioni finali

Articolo 12

Ciascuna parte contraente adotta le misure atte a garantire che le disposizioni della presente convenzione vengano effettivamente e armoniosamente applicate, tenendo presente la necessità di ridurre per quanto possibile formalità imposte negli scambi e l’esigenza di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle difficoltà che insorgono nell’applicazione delle suddette disposizioni.

Articolo 13

Le parti contraenti si tengono reciprocamente informate delle disposizioni che esse adottano per l’attuazione della presente convenzione.

Articolo 14

Gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 15

1.  La presente convenzione si applica, da un lato, ai territori ai quali è applicabile il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in conformità delle disposizioni di detto trattato, e, dall’altro, ai territori dei paesi dell’EFTA.

2.  La presente convenzione si applica anche al Principato di Liechtenstein, finché esso rimanga vincolato alla Confederazione svizzera da un trattato di unione doganale.

Articolo 16

Ogni parte contraente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di dodici mesi comunicato al depositario, di cui all’articolo 17, il quale provvede a informarne tutte le parti contraenti.

Articolo 17

1.  La presente convenzione entra in vigore il 1o gennaio 1988, sempreché le parti contraenti abbiano depositato, entro il 1o novembre 1987, i rispettivi atti di ratifica presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che agisce in qualità di depositario.

2.  Se la presente convenzione non è posta in vigore al 1o gennaio 1988, essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo atto di ratifica.

3.  Il depositario notifica alle parti contraenti la data del deposito dell’atto di ratifica di ciascuna parte contraente e la data di entrata in vigore della convenzione.

Articolo 18

La presente convenzione, redatta in esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, norvegese, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne rimette copia certificata conforme a ciascuna parte contraente.

ALLEGATO I

MODELLI DI FORMULARI CITATI NELL'ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE ( 1 )

Il presente allegato contiene:

 appendice 1: modello di formulario del documento unico di cui all'allegato II, articolo 1, paragrafo 1, lettera a);

 appendice 2: modello di formulario del documento unico di cui all'allegato II, articolo 1, paragrafo 1, lettera b);

 appendice 3: modello di foglio aggiuntivo di cui all'allegato II, articolo 1, paragrafo 2, lettera a);

 appendice 4: modello di foglio aggiuntivo di cui all'allegato II, articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

Appendice 1

MODELLO DI FORMULARIO DEL DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL'ALLEGATO II, ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA a) ( 2 )

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Appendice 2

MODELLO DI FORMULARIO DEL DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL'ALLEGATO II, ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA b) ( 3 )

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Appendice 3

MODELLO DI FOGLIO AGGIUNTIVO DI CUI ALL’ALLEGATO II, ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA a)

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Appendice 4

MODELLO DI FOGLIO AGGIUNTIVO DI CUI ALL’ALLEGATO II, ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA b)

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▼B

ALLEGATO II

STAMPA, COMPILAZIONE ED USO DEL DOCUMENTO UNICO



Stampa del documento unico

Articolo 1

1.  Fatta salva la possibilità di uso frazionato prevista dall’appendice 3 del presente allegato, i formulari del documento unico consistono di otto esemplari, sotto forma di:

a) un fascicolo di otto fogli consecutivi, conforme al modello figurante nell’appendice 1 dell’allegato I, oppure

b) in particolare quando la stampa avviene mediante un sistema computerizzato di elaborazione delle dichiarazioni, due fascicoli di quattro fogli consecutivi, in conformità del modello figurante nell’appendice 2 dell’allegato I.

2.  Il documento unico può essere completato, ove occorra, da fogli aggiuntivi sotto forma di:

a) un fascicolo di otto fogli consecutivi, conforme al modello figurante nell’appendice 3 dell’allegato I, oppure

b) due fascicoli di quattro fogli consecutivi, in conformità del modello figurante nell’appendice 4 dell’allegato I.

3.  In deroga al paragrafo 2, le parti contraenti hanno la facoltà di non autorizzare l’uso di formulari aggiuntivi qualora sia usato un sistema informatizzato per la stampa e l’elaborazione di tali dichiarazioni.

4.  Gli utenti potranno utilizzare formulari prestampati, comprendenti soltanto gli esemplari del modello di cui all’allegato I richiesti per completare le loro dichiarazioni.

5.  Nell’angolo superiore sinistro del formulario, le parti contraenti possono stampare un contrassegno d’identificazione della parte contraente interessata. Quando tali documenti sono presentati in un altro paese contraente, tale contrassegno non osta all’accettazione della dichiarazione.

Articolo 2

1.  I formulári sono stampati su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 grammi al metro quadro. L’opacità di questa carta deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni sull’altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni e sgualciture. La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari. ►M3  Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito (1, 4 e 5), le caselle n. 1 (esclusa la sottocasella centrale), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (per quanto riguarda la prima sottocasella posta a sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno fondo verde. ◄ I caratteri dei formulari sono stampati in verde.

▼M1

1 bis.  Gli esemplari dei formulari sono contraddistinti da un margine differentemente colorato, predisposto come segue:

a) sui formulari conformi ai modelli di cui alle appendici 1 e 3 dell'allegato I:

 gli esemplari 1, 2, 3 e 5 recano sul bordo destro un margine continuo, rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu;

 gli esemplari 4, 6, 7 e 8 recano sul bordo destro un margine discontinuo, rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo;

b) sui formulari conformi ai modelli di cui alle appendici 2 e 4 dell'allegato I, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 recano sul bordo destro un margine continuo e, a destra di questo, un margine discontinuo, rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu.

La larghezza di tali margini è di circa 3 millimetri. Il margine discontinuo è costituito da una successione di quadrati di 3 millimetri di lato, distanziati l'uno dall'altro di 3 millimetri.

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2.  L’appendice 1 specifica quali sono gli esemplari sui quali devono risultare a ricalco i-dati figuranti nei formulari. Nell’appendice 2 è specificato in quali esemplari devono risultare a ricalco i dati figuranti nei fogli aggiuntivi.

3.  Il formato dei formulari è di 210 per 297 millimetri, con una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in più nel senso della lunghezza.

4.  Le parti contraenti possono esigere che i formulari rechino anche il nome e l’indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l’identificazione.



Compilazione del documento unico

Articolo 3

1.  I formulari sono compilati conformemente alle istruzioni date nell’appendice 3.

2.  Quando le formalità sono espletate mediante sistemi informatizzati pubblici o privati, le autorità competenti autorizzano gli interessati che ne facciano richiesta a sostituire la firma manoscritta con un procedimento tecnico di identificazione che, ove occorra, può fondarsi sull’uso di codici e ha le stesse conseguenze giuridiche della firma manoscritta. Tale agevolazione è concessa solo qualora siano soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative fissate dalle autorità competenti.

3.  Qualora per l’espletamento delle formalità ci si avvalga di sistemi informatizzati pubblici o privati che permettano anche la stampa automatica delle dichiarazioni, le autorità competenti possono disporre che le dichiarazioni stesse siano direttamente autenticate da tali sistemi, anziché procedere all’apposizione manuale o meccanica del timbro dell’ufficio doganale e della firma del funzionario competente.



Uso del documento unico

Articolo 4

Le disposizioni relative all’uso del documento unico figurano nell’appendice 3.

Articolo 5

1.  Quando per l’espletamento delle formalità di esportazione, transito e/o importazione venga utilizzato il fascicolo del documento unico in fasi successive, ogni persona che intervenga nell’operazione è tenuta a rispondere soltanto dei dati relativi alla procedura da esso richiesta in veste di dichiarante, di obbligato principale o di rappresentante di uno di questi.

2.  Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’interessato, quando faccia uso di un documento unico rilasciato in una fase anteriore dell’operazione in corso, è tenuto, prima di presentare la dichiarazione, a verificare, per le caselle che lo riguardano, l’esattezza dei dati citati, la loro rispondenza alle merci alle quali si riferiscono ed alla procedura richiesta e, se necessario, è tenuto a completarli.

3.  Nei casi previsti al paragrafo 2, l’interessato deve immediatamente informare l’amministrazione doganale qualora constati divergenze fra le merci di cui si tratta e i dati indicati dal documento.

Articolo 6

1.  Per l’esportazione di merci dal territorio di una parte contraente sono richiesti gli esemplari 1, 2 e 3, conformi ai modelli riportati nell’appendice 1 dell’allegato I, oppure gli esemplari l/6, 2/7 e 3/8, conformi ai modelli riportati nell’appendice 2 dell’allegato I.

2.   ►M3  Ai fini del transito, devono essere utilizzati gli esemplari n. 1, 4 e 5 conformi al modello figurante nell'appendice 1 dell'allegato I o gli esemplari n. 1/6 e 4/5 (due volte) conformi al modello figurante nell'appendice 2 dell'allegato I. ◄

3.  Per l’importazione di merci nel territorio di una parte contraente, sono richiesti gli esemplari 6, 7 e 8, conformi ai modelli contenuti nell’appendice 1 dell’allegato I, oppure gli esemplari 1/6, 2/7 e 3/8, conformi ai modelli contenuti nell’appendice 2 dell’allegato I.



Deposito della dichiarazione

Articolo 7

1.  Le dichiarazioni devono essere corredate, nei limiti stabiliti dall’articolo 3 della convenzione, dei documenti necessari affinché le merci alle quali si riferiscono siano vincolate al regime richiesto.

2.  La presentazione presso l’ufficio doganale della dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante indica la volontà dell’interessato di dichiarare le relative merci per il regime richiesto e, fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni repressive, impe gna la responsabilità del richiedente, conformemente alle disposizioni in vigore nelle parti contraenti, per quanto riguarda:

 l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,

 l’autenticità dei documenti allegati e

 l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime considerato.

Articolo 8

Nei casi in cui si richiedano esemplari supplementari del documento unico o della dichiarazione, gli interessati possono avvalersi a tal fine e per quanto necessario di fogli aggiuntivi o di fotocopie del documento o della dichiarazione di cui si tratta. Le autorità competenti accettano tali esemplari supplementari al pari dei documenti originali, purché li ritengano di qualità e leggibilità soddisfacenti.

Appendice 1

Indicazione degli esemplari dei formulari di cui alle appendici 1 e 3 dell’allegato I nei quali i dati annotati devono risultare a ricalco

(a partire dall’esemplare n. 1)



Numero della casella

Numero degli esemplari

Numero della casella

Numero degli esemplari



I.  CASELLE PER GLI OPERATORI

1

da 1 a 8

29

da 1 a 3

 

salvo la sottocasella centrale:

30

da 1 a 3

 

da 1 a 3

31

da 1 a 8

2

da l a 5 (1)

32

da 1 a 8

3

da 1 a 8

33

La sottocasella a

4

da 1 a 8

 

sinistra:

5

da 1 a 8

 

da 1 a 8

6

da 1 a 8

 

Altre sottocaselle:

7

da 1 a 3

 

da 1 a 3

8

da l a 5 (1)

34a

da 1 a 3

9

da 1 a 3

34b

da 1 a 3

10

da 1 a 3

35

da 1 a 8

11

da 1 a 3

36

12

37

da 1 a 3

13

da 1 a 3

38

da 1 a 8

14

da 1 a 4

39

da 1 a 3

15

da 1 a 8

40

da 1 a 5 (1)

15a

da 1 a 3

41

da 1 a 3

15b

da 1 a 3

42

16

1,2, 3,6, 7 e 8

43

17

da 1 a 8

44

da l a 5 (1)

17a

da 1 a 3

45

17b

da 1 a 3

46

da 1 a 3

18

da l a 5 (1)

47

da 1 a 3

19

da l a 5 (1)

48

da 1 a 3

20

da 1 a 3

49

da 1 a 3

21

da l a 5 (1)

50

da 1 a 8

22

da 1 a 3

51

da 1 a 8

23

da l a 3

52

da 1 a 8

24

da 1 a 3

53

da 1 a 8

25

da 1 a 5 (1)

54

da 1 a 4

26

da 1 a 3

55

27

da 1 a 5 (1)

56

28

da 1 a 3

 

 

(1)   Gli interessati non possono essere obbligati in nessun caso a completare tali caselle sugli esemplari n. 5e n. 7 quando si tratti di operazioni di transito.



II.  CASELLE RISERVATE ALL’AMMINISTRAZIONE

A

da 1 a 4 (1)

F

B

da 1 a 3

G

C

da 1 a 8 (1)

H

D

da 1 a 4

I

E

J

(1)   Il paese di esportazione può stabilire se tali dati debbano figurare o no sugli esemplari citati.

Appendice 2

Indicazione degli esemplari dei formulari di cui alle appendici 2 e 4 dell’allegato I nei quali i dati annotati devono risultare a ricalco

(a partire dall’esemplare n. 1)



Numero della casella

Numero degli esemplari

Numero della casella

Numero degli esemplari



I.  CASELLE PER GLI OPERATORI

1

da l a 4

29

da 1 a 3

 

salvo la sottocasella centrale:

30

da 1 a 3

 

da 1 a 3

31

da 1 a 4

2

da 1 a 4

32

da 1 a 4

3

da 1 a 4

33

La sottocasella a

4

da 1 a 4

 

sinistra:

5

da 1 a 4

 

da 1 a 4

6

da 1 a 4

 

Altre sottocaselle:

7

da 1 a 3

 

da 1 a 3

8

da 1 a 4

34a

da 1 a 3

9

‘da 1 a 3

34b

da 1 a 3

10

da 1 a 3

35

da 1 a 4

11

da 1 a 3

36

da 1 a 3

12

da 1 a 3

37

da 1 a 3

13

da 1 a 3

38

da 1 a 4

14

da 1 a 4

39

da 1 a 3

15

da 1 a 4

40

da 1 a 4

15a

da 1 a 3

41

da l a 3

15b

da 1 a 3

42

da 1 a 3

16

da 1 a 3

43

da 1 a 3

17

da 1 a 4

44

da 1 a 4

17a

da 1 a 3

45

da 1 a 3

17b

da 1 a 3

46

da 1 a 3

18

da 1 a 4

47

da 1 a 3

19

da 1 a 4

48

da 1 a 3

20

da 1 a 3

49

da 1 a 3

21

da 1 a 4

50

da 1 a 4

22

da 1 a 3

51

da 1 a 4

23

da 1 a 3

52

da 1 a 4

24

da 1 a 3

53

da 1 a 4

25

da 1 a 4

54

da 1 a 4

26

da 1 a 3

55

27

da 1 a 4

56

28

da 1 a 3

 

 



II.  CASELLE RISERVATE ALL’AMMINISTRAZIONE

A

da l a 4 (1)

F

B

da 1 a 3

G

C

da 1 a 4

H

D/J

da 1 a 4

I

E/J

 

 

(1)   Il paese di esportazione può stabilire se tali dati debbano figurare o no sugli esemplari citati.

Appendice 3

ISTRUZIONI PER L’USO DEI FORMULARI DEL DOCUMENTO UNICO

TITOLO I

A.    Presentazione generale

Vi sono vari modi di usare i formulari; tali possibilità possono essere distinte in due categorie:

 uso completo, o

 uso frazionato.

1.    Uso completo

Si tratta dei casi in cui l’interessato ricorre, nel momento in cui espleta le formalità di esportazione, al formulario che comprende gli esemplari occorrenti per le formalità di esportazione e di transito nonché per quelle da espletare nel paese di destinazione.

Il formulario usato a tal fine è costituito da otto esemplari:

 esemplare n. 1, che viene trattenuto dalle autorità del paese di esportazione (formalità di esportazione e di transito);

 esemplare n. 2, usato per le statistiche del paese di esportazione;

 esemplare n. 3, che è restituito all’esportatore dopo essere stato timbrato dall’ufficio doganale;

 esemplare n. 4, per le operazioni di transito, che deve essere conservato dall’ufficio di destinazione;

 esemplare n. 5, da rinviare nelle operazioni di transito;

 esemplare n. 6, che deve essere trattenuto dalle autorità dello Stato membro di destinazione (per le formalità di importazione);

▼M3

 l'esemplare n. 7, che sarà utilizzato per la statistica del paese di destinazione (formalità d'importazione);

▼B

 esemplare n. 8, che ritorna al destinatario dopo essere stato timbrato dall’ufficio doganale.

(Gli esemplari n. 2 e n. 7 possono essere destinati ad altri scopi amministrativi, secondo le esigenze delle parti contraenti).

Pertanto, il formulario è costituito da un fascicolo di otto esemplari, i cui primi tre si riferiscono alle formalità da espletare nel paese di esportazione mentre i restanti cinque riguardano le formalità da espletare nel paese di destinazione.

Ogni fascicolo di otto esemplari è concepito in modo che, quando le caselle devono contenere una informazione identica nei paesi interessati, tale informazione viene annotata direttamente dall’esportatore o dall’obbligato principale sull’esemplare n. 1 e, grazie al trattamento chimico della carta, risulta su tutti gli esemplari. Quando invece, per motivi vari (per esempio, tutela del segreto commerciale, contenuto dell’informazione diverso secondo che si tratti del paese di esportazione o di quello di destinazione) l’informazione non deve essere trasmessa da uno Stato all’altro, la desensibilizzazione della carta a ricalco limita la copia agli esemplari destinati al paese di esportazione.

Qualora occorra usare la stessa casella per contenuti diversi nel paese di destinazione, si dovrà ricorrere alla carta carbone per riprodurre questi nuovi dati sugli esemplari dal n. 6 al n. 8.

Tuttavia, soprattutto qualora si ricorra ad un sistema informatico per il trattamento delle dichiarazioni, è possibile, anziché ricorrere al succitato fascicolo di otto esemplari, utilizzare due fascicoli di quattro esemplari aventi ciascuno una doppia funzione: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5; il primo fascicolo corrisponde, per quanto riguarda i dati da riportarvi, agli esemplari dal n. 1 al n. 4, mentre il secondo fascicolo corrisponde agli esemplari dal n. 5 al n. 8. In tale ipotesi, per ogni fascicolo deve essere evidenziata la numerazione degli esemplari utilizzati, cancellando, a margine di ogni esemplare, la numerazione che riguarda quelli non utilizzati.

Ogni fascicolo di quattro esemplari cosi presentato è concepito in modo che le informazioni da riprodurre sui vari esemplari risultino trascritte grazie al trattamento chimico della carta.

2.    Uso frazionato

Si tratta dei casi in cui l’interessato non voglia usare il fascicolo completo descritto al precedente punto 1. Egli può quindi ricorrere, in ogni fase (esportazione, transito o importazione) dell’operazione di scambio di merci fra parti contraenti, agli esemplari di dichiarazione occorrenti all’espletamento delle formalità rigruardanti una singola fase. Inoltre, egli può, se lo desidera, allegare a tali esemplari quelli necessari all’espletamento delle formalità relative alla fase o alle fasi successive dell’operazione.

L’uso frazionato consente pertanto varie combinazioni, ed i numeri degli esemplari sono identici a quelli già citati nel precedente punto 1.

A titolo di esempio, sono possibili le seguenti combinazioni:

 sola esportazione: esemplari nn. 1, 2 e 3,

▼M3

 esportazione + transito: esemplari n. 1, 2, 3, 4 e 5,

▼B

 esportazione + importazione: esemplari nn. 1, 2, 3, 6, 7 e 8,

▼M3

 solo transito: esemplari n. 1, 4 e 5,

▼B

 transito + importazione: esemplari nn. 1, 4, 5, 6, 7 e 8,

 sola importazione: esemplari nn. 6, 7 e 8.

Oltre ai casi presentati, esistono circostanze in cui è necessario attestare a destinazione il carattere comunitario delle merci in questione senza che si sia fatto ricorso alla procedura di transito. In casi del genere, si dovrà ricorrere all’esemplare previsto a tal fine (esemplare n. 4), separatamente, oppure unitamente ad uno dei fascicoli precedentemente descritti. Qualora, ai sensi della regolamentazione comunitaria, il documento che giustifica il carattere comunitario delle merci debba essere redatto in tre esemplari, è necessario presentare esemplari supplementari o fotocopie dell’esemplare n. 4.

B.    Informazioni richieste

I formulari in questione contengono tutti i dati che possono essere richiesti dalle parti contraenti. Alcune caselle devono essere compilate obbligatoriamente, mentre altre lo saranno soltanto su richiesta dello Stato in cui sono espletate le formalità. In proposito, occorre osservare Strettamente la parte di queste istruzioni che riguarda l’uso delle varie caselle.

Comunque, fatta salva l’applicazione delle procedure semplificate, i rispettivi elenchi completi delle caselle che possono essere completate in ogni fase di un’operazione di scambio tra le parti contraenti, comprese quelle richieste soltanto in caso di applicazione di regolamentazioni specifiche, sono i seguenti:

▼M4

 formalità di esportazione: caselle nn. 1 (prima e seconda sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 54,

▼M3

 formalità di transito: caselle n. 1 (terza suddivisione), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima sottocasella), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 (caselle con fondo verde),

▼B

 formalità di importazione: caselle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54,

 per il documento che attesta il carattere comunitario delle merci (T 2 L): caselle nn. 1 (eccettuata la seconda sottacasella), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 54.

C.    Modalità di uso del formulario

Ogniqualvolta si ricorra ad un fascicolo che comprende almeno un esemplare utilizzabile in un paese diverso da quello in cui esso è stato inizialmente redatto, occorre compilare i formulari con la macchina da scrivere o mediante procedimento meccanografico o simile. Per facilitare la compilazione a macchina è necessario introdurre il formulario in modo tale che la prima lettera del dato da scrivere nella casella n. 2 venga apposta nella piccola casella di posizionamento che figura nell’angolo superiore sinistro.

Qualora tutti gli esemplari facenti parte del fascicolo siano destinati ad essere usati nel medesimo paese, essi possono essere anche compilati a mano in modo leggibile, con lettere a stampatello, scritte con inchiostro a condizione che tale facoltà sia prevista in questo Stato. Lo stesso vale per le informazioni che potrebbero apparire sugli esemplari utilizzati nel regime del transito.

I formulari non possono recare alcuna raschiatura, cancellatura, aggiunta o interlinea. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate, ed aggiungendovi eventualmente quelle desiderate. Qualsiasi modifica in tal modo effettuata deve essere siglata dalla persona che l’ha apportata ed espressamente convalidata dalle autorità competenti le quali, se del caso, possono esigere la presentazione di una nuova dichiarazione.

Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione invece di essere compilati con i sistemi sopraccitati. Possono inoltre essere editi e compilati con un procedimento tecnico di riproduzione a condizione che le disposizioni relative ai modelli, alla carta, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, alla proibizione di raschiature e aggiunte, modifiche o interlinee o altre, siano strettamente osservate.

Devono essere riempite, se richieste, unicamente le caselle recanti un numero d’ordine. Le altre, indicate con una lettera maiuscola, sono riservate esclusivamente all’uso interno delle amministrazioni.

Gli esemplari destinati ad essere custoditi presso l’ufficio di esportazione e/o di partenza devono recare la firma originale degli interessati. La firma dell’obbligato principale o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato, impegna il medesimo per tutto quanto riguarda l’operazione di transito quale risulta dall’applicazione delle relative disposizioni, comprese quelle descritte nella precedente sezione B.

Gli esemplari destinati ad essere custoditi presso l’ufficio di destinazione devono recare la firma originale degli interessati. Si ricorda che, per le formalità d’esportazione e d’importazione, la firma dell’interessato lo impegna, conformemente alle normative vigenti nelle parti contraenti, per quanto riguarda:

 l’esattezza degli elementi citati nella dichiarazione e che riguardano le formalità di cui è responsabile,

 l’autenticità dei documenti allegati, e

 l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti all’assegnazione delle merci in questione al regime designato.

Per quanto riguarda le formalità di transito e d’importazione, si richiama l’attenzione sull’interesse, per ogni operatore, di verificare il contenuto della propria dichiarazione. In particolare, ogni differenza constatata dall’interessato tra le merci che egli deve dichiarare e i dati figuranti eventualmente sui formulari da utilizzare deve essere immediatamente comunicata da quest’ultimo al servizio delle dogane. In tal caso, occorre compilare la dichiarazione utilizzando nuovi formulari.

Fatta eccezione per quanto previsto al titolo III, qualora una casella non venga usata, essa deve restare priva di indicazioni o segni.

TITOLO II

INFORMAZIONI CONCERNENTI LE VARIE CASELLE

I.    Formalità da espletare nello Stato di esportazione

Casella n. 1:    Dichiarazione

Nella prima suddivisione indicare il codice citato nell’allegato III.

L’indicazione del tipo di dichiarazione (seconda sottocasella) è facoltativa per le parti contraenti.

In caso di transito, occorre riportare il simbolo idoneo nella sottocasella di destra (la terza).

▼M4

Casella n. 2:    Esportatore

L’uso di questa casella è facoltativo per la parti contraenti. Indicare il cognome e nome e la ragione sociale nonché l’indirizzo completo della persona o della società interessata. Per quanto riguarda il numero d’identificazione, le istruzioni potranno essere completate dalle parti contraenti (numero d’identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).

In caso di trasporto di collettame, le parti contraenti possono prevedere che la menzione «Vari» sia indicata in questa casella, accludendo alla dichiarazione l’elenco degli speditori.

Per quanto riguarda il transito, l’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti.

▼B

Casella n. 3:    Formulari

Indicare il numero d’ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli di formulari e di fogli aggiuntivi utilizzati (per esempio, qualora si presentino un formulario e due fogli aggiuntivi, indicare sul formulario 1/3, sul primo foglio aggiuntivo 2/3 e sul secondo foglio aggiuntivo 3/3).

Qualora sulla dichiarazione venga dichiarato un articolo soltanto (per esempio quando viene compilata una sola casella «Designazione delle merci»), non indicare nulla in questa casella n. 3, ma indicare soltanto la cifra 1 nella casella n. 5.

Qualora, in luogo di un fasciolo di otto esemplari Vengano utilizzati due fascicoli di quattro esemplari, questi ultimi sono ritenuti costituire un solo fascicolo.

Casella n. 4:    Distinte di carico

Indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di indole commerciale autorizzati dall’autorità competente. Casella facoltativa per le parti contraenti per quanto concerne le formalità di esportazione.

Casella n. 5:    Articoli

Indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall’interessato in tutti i formulari e fogli aggiuntivi (o distinte di carico o elenchi di indole commerciale) usati. Il numero degli articoli corrisponde al numero di caselle «Designazione delle merci» da riempire.

Casella n. 6:    Totale dei colli

Casella facoltativa per le parti contraenti. Indicare il numero totale dei colli componenti la spedizione di cui trattasi.

Casella n. 7:    Numero di riferimento

Trattandosi del riferimento assegnato dall’interessato alla spedizione di cui trattasi, è facoltativo indicarlo.

Casella n. 8:    Destinatario

Indicare il nome o la ragione sociale nonché l’indirizzo completo della o delle persone a cui le merci devono essere consegnate.

▼M1

Casella facoltativa per le parti contraenti quando trattasi di formalità all'esportazione. Casella obbligatoria in caso di transito ; tuttavia, le parti contraenti possono consentire che tale casella non venga compilata quando il destinatario è stabilito fuori del territorio delle parti contraenti. A questo stadio non è obbligatorio indicare il numero d'identificazione.

▼B

Casella n. 9:    Responsabile finanziario

Casella facoltativa per le parti contraenti (persona responsabile del trasferimento o rimpatrio della valuta relativa all’operazione considerata).

Casella n. 10:    Paese di prima destinazione

Casella facoltativa per le parti contraenti, da usarsi secondo le esigenze delle stesse.

Casella n. 11:    Paese di transazione

Casella facoltativa per le parti contraenti, da usarsi secondo le esigenze delle stesse.

Casella n. 13:    Politica agricola comune (PAC)

Casella facoltativa per le parti contraenti (informazioni relative all’applicazione della politica agricola).

▼M4

Casella n. 14:    Dichiarante o rappresentante dell'esportatore

L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare il cognome e nome e la ragione sociale nonché l’indirizzo completo della persona o della società interessata conformemente alle norme in vigore. In caso d’identità tra il dichiarante e l’esportatore, menzionare «Esportatore». Per quanto riguarda il numero di identificazione, le istruzioni potranno essere completate dalle parti contraenti (numero d’identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).

Casella n. 15:    Paese d’esportazione

L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti per quanto riguarda le formalità d’esportazione ma obbligatoria ai fini del transito.

Indicare il nome del paese dal quale sono esportate le merci.

Nella casella n. 15a, indicare il codice di tale paese.

La casella n. 15b è facoltativa per le parti contraenti (indicare la regione da cui sono esportate le merci).

La casella n. 15b non deve essere utilizzata ai fini della procedura di transito.

▼B

Casella n. 16:    Paese d’origine

Casella facoltativa per le parti contraenti. Qualora la dichiarazione comporti numerosi articoli di diversa origine, la casella in questione deve recare la menzione «Vari».

▼M4

Casella n. 17:    Paese di destinazione

Indicare il nome del paese interessato. Nella casella n. 17a, indicare il codice corrispondente a tale paese. In questa fase degli scambi, la casella n. 17b deve restare vuota.

La casella n. 17b non deve essere utilizzata ai fini della procedura di transito.

▼B

Casella n. 18:    Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

Casella facoltativa per le parti contraenti per quanto riguarda le formalità di esportazione, obbligatoria però qualora si applichi il regime di transito. Indicare l’identità, per esempio il numero o i numeri d’immatricolazione del mezzo o dei mezzi di trasporto (camion, nave, vagone, aereo) sul quale o sui quali le merci sono direttamente caricate al momento della presentazione dall’ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità di esportazione o di transito, nonché la nazionalità di tale mezzo di trasporto (oppure quella del mezzo di propulsione del complesso, qualora i mezzi di trasporto siano più di uno), conformemente ai codici all’uopo previsti. (Per esempio, qualora la motrice o il rimorchio abbiano targa diversa, indicare il numero di targa della motrice e quello del rimorchio, nonché la nazionalità della motrice).

Per spedizioni a mezzo posta o installazioni fisse non indicare nulla che riguardi numero d’immatricolazione e nazionalità.

In caso di trasporto ferroviario, non indicare la nazionalità.

Negli altri casi, la nazionalità è dato facoltativo per le parti contraenti.

Casella n. 19:    Contenitori (Ctr)

Indicare conformemente ai codici all’uopo previsti nell’allegato III la situazione presupposta al passaggio della frontiera dello Stato di esportazione, come conosciuta al momento dell’espletamento delle formalità di esportazione o di transito.

Per quanto concerne il transito, casella facoltativa per le parti contraenti.

Casella n. 20:    Condizioni di consegna

Casella facoltativa per le parti contraenti (dato da cui risultano determinate clausole del contratto commerciale).

Casella n. 21:    Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti per quanto riguarda l’identità.

Casella d’uso obbligatorio per quanto concerne la nazionalità.

Tuttavia, in caso d’invii tramite posta, trasporto ferroviario o installazioni fisse, non indicare nulla circa il numero d’immatricolazione e la nazionalità.

Indicare il tipo (camion, nave, vagone, aereo), seguito dall’identità, precisando ad esempio il numero d’immatricolazione oppure il nome del mezzo di trasporto attivo (motrice) del quale si presuppone l’utilizzo al momento del passaggio della frontiera del paese d’esportazione, poi la nazionalità di tale mezzo di trasporto attivo che risulta conosciuto al momento dell’espletamento delle formalità di esportazione o di transito, conformemente al codice all’uopo previsto.

Si precisa che nel caso di trasporto combinato, o quando vi sono più mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che assicura la movimentazione del tutto (esempio: se si tratta di automezzo su battello marino, il mezzo di trasporto attivo è il battello marino; tra trattore e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è il trattore).

Casella n. 22:    Moneta di fatturazione ed importo totale fatturato

Casella facoltativa per le parti contraenti (informazioni contigue concernenti la moneta in cui è redatto il contratto commerciale, conformemente al codice all’uopo previsto, nonché l’importo fatturato globale di tutte le merci dichiarate).

Casella n. 23:    Tasso di cambio

Casella facoltativa per le parti contraenti (tasso di cambio in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato di cui trattasi).

Casella n. 24:    Natura della transazione

Casella facoltativa per le parti contraenti (dato da cui risultano determinate clausole del contratto commerciale).

▼M4

Casella n. 25:    Modo di trasporto fino alla frontiera

Indicare, conformemente al codice previsto nell’allegato III, il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci lascino il territorio della parte contraente di esportazione.

Per quanto concerne il transito, l’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti.

▼B

Casella n. 26:    Modo di trasporto interno

Casella facoltativa per le parti contraenti (indicazione, conformemente al codice previsto nell’allegato III, della natura del modo di trasporto impiegato all’interno dello Stato interessato).

Casella n. 27:    Luogo di carico

Casella facoltativa per le parti contraenti. Indicare il luogo di carico delle merci come è conosciuto al momento dell’espletamento delle formalità di esportazione o di transito, se del caso sotto forma di codice quando ciò sia previsto, sul mezzo di trasporto attivo mediante il quale esse devono passare la frontiera dello Stato d’esportazione.

Casella n. 28:    Dati finanziari e bancari

Casella facoltativa per le parti contraenti (trasferimento di valute relativo all’operazione in questione; elementi relativi alle formalità e modalità finanziarie nonché riferimenti bancari).

▼M4

Casella n. 29:    Ufficio d’uscita

L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti (indicazione dell’ufficio doganale attraverso il quale si prevede che le merci lasceranno il territorio della parte contraente interessata).

▼B

Casella n. 30:    Localizzazione delle merci

Casella facoltativa per le parti contraenti (indicazione del luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate).

Casella n. 31:    Colli e designazione delle merci, marchi e numeri — Numero contenitori — Quantità e natura

▼M1

Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, quando trattasi di merci non imballate, il numero degli articoli che formano oggetto della dichiarazione oppure la menzione «alla rinfusa», secondo il caso; indicare in ogni caso la denominazione commerciale abituale delle merci; per quanto concerne le formalità all'esportazione, questa denominazione deve comprendere gli enunciati necessari all'identificazione delle merci ; quando deve essere compilata la casella 33, Codice delle merci, tale denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. In questa casella vanno iscritte anche le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche (accise, ecc.). In caso di impiego di contenitori, in questa casella vanno indicati anche i rispettivi marchi di identificazione.

▼B

Se nella casella n. 16 (paese d’origine) l’interessato ha indicato «Vari», le parti contraenti possono prevedere che sia menzionato, senza tuttavia che si tratti di un obbligo, il nome del paese d’origine delle merci di cui trattasi.

Casella n. 32:    Numero dell’articolo

Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari utilizzati secondo quanto precisato alla casella n. 5.

Qualora la dichiarazione si riferisca ad un solo articolo, le parti contraenti possono prevedere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che la cifra 1 deve figurare, in questo caso, nella casella n. 5.

▼M3

Casella n. 33:    Codice delle merci

Indicare il numero di codice corrispondente all'articolo dichiarato.

Per quanto riguarda il transito e la giustificazione del carattere comunitario delle merci, questo dato è facoltativo per le parti contraenti, tranne quando la convenzione relativa a un regime comune di transito del 20 maggio 1987 ne prevede l'uso obbligatorio.

▼B

Casella n. 34:    Codice del paese d’origine

Facoltativo per le parti contraenti:

 casella n. 34a (indicazione del codice corrispondente al paese menzionato nella casella n. 16. Qualora nella casella n. 16 venga apposta la menzione «Vari», indicare il codice corrispondente al paese d’origine dell’articolo in questione);

 casella n. 34b (indicazione della regione di produzione delle merci in questione).

Casella n. 35:    Massa lorda

Casella facoltativa per le parti contraenti per quanto concerne le formalità di esportazione ma obbligatoria ai fini del transito. Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci con i relativi imballaggi, esclusi i contenitori ed altre attrezzature per il trasporto.

Casella n. 37:    Regime

Indicare il regime per il quale le merci sono dichiarate all’esportazione, conformemente ai codici all’uopo previsti.

Casella n. 38:    Massa netta

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci dichiarate nella casella n. 31. Tale massa corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Per quanto concerne il transito, tale dato è facoltativo per le parti contraenti.

Casella n. 39:    Contingenti

Casella facoltativa per le parti contraenti (applicazione della normativa sui contingenti).

Casella n. 40:    Dichiarazione sommaria/documento precedente

Casella facoltativa per le parti contraenti (riferimenti ai documenti riguardanti il regime amministrativo che ha preceduto l’esportazione in un altro Stato).

▼M3

Per quanto riguarda il transito e la giustificazione del carattere comunitario delle merci, questo dato è facoltativo per le parti contraenti, tranne quando la convenzione relativa a un regime comune di transito del 20 maggio 1987 ne prevede l'uso obbligatorio.

▼B

Casella n. 41:    Unita supplementari

Da riempire all’occorrenza, conformemente alla nomenclatura delle merci. Indicare, per l’articolo corrispondente, la quantità espressa nell’unità prevista nella nomenclatura delle merci.

Casella n. 44:    Menzioni speciali; documenti presentati; certificati e autorizzazioni

Dare le informazioni richieste a norma delle regolamentazioni specifiche applicabili nel paese di esportazione e citare i riferimenti ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione (ivi compresi, se del caso, i numeri di serie degli esemplari di controllo T n. 5; numero di licenza o permesso d’esportazione; dati riguardanti la regolamentazione veterinaria e fitosanitaria; numero della distinta di carico, ecc.). Nella sottocasella «codice menzioni speciali (MS)» indicare, ove occorra, il numero di codice corrispondente alle menzioni speciali che possono essere richieste ai fini del regime di transito. Tale sottocasella dovrà essere utilizzata solo quando entrerà in applicazione un sistema di appuramento delle operazioni di transito con procedura informatizzata.

Casella n. 46:    Valore statistico

Indicare l’importo, nella valuta prevista dalle parti contraenti, del valore statistico, conformemente alle norme in vigore.

Casella n. 47:    Calcolo delle imposizioni

Le parti contraenti possono esigere che i seguenti dati risultino su ogni riga, ricorrendo, se del caso, al codice all’uopo previsto:

 tipo di tributo (dazi d’esportazione),

 base imponibile,

 aliquota del tributo applicabile,

 importo dei tributi dovuti,

 modo di pagamento prescelto (MP).

Casella n. 48:    Dilazione di pagamento

Casella facoltativa per le parti contraenti (riferimento alla specifica autorizzazione).

Casella n. 49:    Identificazione del deposito

Casella facoltativa per le parti contraenti.

▼M4

Casella n. 50:    Obbligato principale oppure rappresentante autorizzato; luogo, data e firma

Indicare il cognome e il nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’obbligato principale nonché, se del caso, il numero di identificazione attribuito dalle autorità competenti. Indicare, se del caso, il cognome e il nome o la ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per l’obbligato principale.

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia di informatica, l’originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull’esemplare destinato ad essere conservato dall’ufficio di partenza. Qualora l’interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla firma il cognome, il nome e la sua qualifica.

In caso di esportazione, il dichiarante o il rappresentante del medesimo può indicare il nome e l’indirizzo di un intermediario stabilito nella circoscrizione dell’ufficio di uscita, cui può essere restituito l’esemplare n. 3 vistato dall’ufficio di uscita.

Casella n. 51:    Uffici di passaggio previsti (e paesi)

Menzionare l’ufficio di entrata previsto in ogni parte contraente di cui si prevede di attraversare il territorio e, allorché il trasporto deve attraversare un territorio diverso da quello delle parti contraenti, l’ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascerà il territorio delle parti contraenti. Gli uffici di passaggio figurano negli elenchi degli «uffici doganali competenti per le operazioni di transito». Indicare inoltre il paese mediante i codici all’uopo previsti.

▼B

Casella n. 52:    Garanzia

Dare le idonee informazioni in merito al tipo di garanzia utilizzata per l’operazione considerata.

Casella n. 53:    Ufficio di destinazione (e paese)

Indicare l’ufficio in cui le merci devono essere ripresentate per porre termine all’operazione di transito. Gli uffici di destinazione figurano nell’elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito.

Indicare in seguito il codice del paese in questione.

Casella n. 54:    Luogo e data, firma, cognome e nome del dichiarante o del suo rappresentante

Fatte salve le disposizioni specifiche da adottare in materia di ricorso all’informatica, l’originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal suo nome e cognome deve figurare sull’esemplare destinato ad essere custodito dall’ufficio di spedizione. Qualora l’interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla firma il cognome, il nome e la sua qualifica, se richiesti dalle parti contraenti.

II.    Formalità durante il percorso

Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio d’esportazione e/o di partenza, e quello in cui arrivano all’ufficio di destinazione, può accadere che si renda necessario aggiungere alcune menzioni sugli esemplari del documento unico che accompagnano le merci. Tali menzioni riguardano le operazioni di trasporto e devono essere annotate sul documento del trasportatore, responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci si trovano direttamente caricate, man mano che ciò si rende necessario. Queste menzioni possono essere annotate a mano, in modo leggibile; in tal caso, i formulari devono essere completati ad inchiostro ed in lettere a stampatello.

Tali menzioni riguardano soltanto le seguenti caselle (exemplari nn. 4 e 5):

 Trasbordi: riempire la casella n. 55

 Casella n. 55 (Trasbordi):

▼M3

 Casella che serve conformemente alle disposizioni della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito.

▼B

 Altri incidenti di percorso: riempire la casella n. 56

 Casella n. 56 (altri incidenti durante il trasporto):

 

La casella deve essere completata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.

Inoltre, qualora le merci siano state caricate su semirimorchio, e durante il trasporto venga cambiata solo la motrice (senza che ci siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità del nuovo veicolo trattore. In tal caso, il visto delle autorità competenti non è necessario.

III.    Formalità da espletare nel paese di destinazione

Casella n. 1:    Dichiarazione

Indicare i codici all’uopo previsti nell’allegato III.

Per quanto concerne il tipo di dichiarazione (seconda suddivisione) casella facoltativa per le parti contraenti.

La sottocasella a destra (terza) non deve essere utilizzata ai fini della formalità d’importazione.

Casella n. 2:    Esportatore

Casella facoltativa per le parti contraenti. Indicare il nome o la ragione sociale nonché l’indirizzo completo dell’esportatore o del venditore delle merci.

Casella n. 3:    Formulari

Indicare il numero d’ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli di formulari e di fogli aggiuntivi utilizzati (per esempio, qualora si presentino un formulario e due fogli aggiuntivi, indicare sul formulario 1/3, sul primo foglio aggiuntivo 2/3 e sul secondo foglio aggiuntivo 3/3).

Qualora la dichiarazione riguardi un solo articolo (per esempio nel caso in cui viene compilata una sola casella «designazione delle merci», non indicare nulla in questa casella n. 3 ma indicare soltanto la cifra 1 nella casella n. 5.

Casella n. 4:    Distinte di carico

Casella facoltativa per le parti contraenti.

Indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di indole commerciale che siano autorizzati dall’autorità competente.

Casella n. 5:    Articoli

Indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall’interessato in tutti i formulari e fogli aggiuntivi (o distinte di carico ed elenchi di natura commerciale) usati. Il numero degli articoli corrisponde al numero di caselle «designazione delle merci» da riempire.

Casella n. 6:    Totale colli

Casella facoltativa per le parti contraenti. Indicare il numero totale dei colli componenti la spedizione di cui trattasi.

Casella n. 7:    Numero di riferimento

Trattandosi del riferimento assegnato dall’interessato alla spedizione di cui trattasi, è facoltativo indicarlo.

▼M4

Casella n. 8:    Destinatario

L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare il cognome, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo delle medesime. In caso di collettame di pertinenza di vari destinatari, le parti contraenti possono prevedere che la menzione «Vari» sia indicata in questa casella; l’elenco dei destinatari deve essere allegato alla dichiarazione. Per quanto riguarda il numero di identificazione, le istruzioni potranno essere completate dalle parti contraenti (numero d’identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).

▼B

Casella n. 9:    Responsabile finanziario

Casella facoltativa per le parti contraenti (persona responsabile del trasferimento o rimpatrio della valuta relativo all’operazione considerata).

Casella n. 10:    Paese di ultima provenienza

Casella facoltativa per le parti contraenti, da usare secondo le loro esigenze.

Casella n. 11:    Paese di transazione/produzione

Casella facoltativa per le parti contraenti, da usare secondo le loro esigenze.

Casella n. 12:    Elementi del valore

Facoltativi per le parti contraenti (dati necessari alla determinazione del valore ai fini doganali, statistici o fiscali).

Casella n. 13:    Politica agricola comune (PAC)

Facoltativa per le parti contraenti (dati relativi all’applicazione della politica agricola).

▼M4

Casella n. 14:    Dichiarante o rappresentante del destinatario

L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare il cognome, il nome o la ragione sociale nonché l’indirizzo completo dell’interessato conformemente alle norme in vigore. In caso di identità tra il dichiarante e il destinatario, menzionare «destinatario».

Per quanto riguarda il numero d’identificazione, le istruzioni potranno essere completate dalle parti contraenti (numero d’identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).

▼B

Casella n. 15:    Paese di esportazione

Casella facoltativa per le parti contraenti. Indicare il nome del paese dal quale le merci sono esportate. Nella casella n. 15a indicare il codice che si riferisce a detto paese.

La casella n. 15b non deve essere riempita.

Casella n. 16:    Paese d’origine

Dato facoltativo per le parti contraenti. Qualora la dichiarazione comporti numerosi articoli di diversa origine, la casella in questione deve recare la menzione «Vari».

Casella n. 17:    Paese di destinazione

Dato facoltativo per le parti contraenti. Indicare il nome del paese considerato.

Nella casella n. 17a, indicare il codice che si riferisce a detto paese.

Nella casella n. 17b, indicare la regione di destinazione delle merci.

Casella n. 18:    Identità e nazionalità del mezzo di trasporto all’arrivo

Casella facoltativa per le parti contraenti. Indicare l’identità, per esempio il numero o numeri d’immatricolazione o il nome del mezzo o dei mezzi di trasporto (camion, nave, vagone, aereo) sul quale o sui quali le merci sono direttamente caricate al momento della loro presentazione all’ufficio doganale ove sono espletate le formalità d’importazione, nonché la nazionalità di tale mezzo di trasporto (oppure quella del mezzo di propulsione del complesso qualora i mezzi di trasporto siano più di uno), conformemente ai codici all’uopo previsti. Per esempio, qualora la motrice ed il rimorchio abbiano targa diversa, indicare il numero di targa della motrice e quello del rimorchio, nonché la nazionalità della motrice.

In caso di invii tramite posta o installazioni fisse, non indicare nulla per quanto concerne il numero di immatricolazione e la nazionalità.

In caso di trasporto ferroviario non indicare la nazionalità.

Casella n. 19:    Contenitori (Ctr)

Fornire le informazioni occorrenti conformemente ai codici previsti nell’allegato III.

Casella n. 20:    Condizioni di consegna

Casella facoltativa per le parti contraenti (dato da cui risultano determinate clausole del contratto commerciale).

Casella n. 21:    Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Casella ad uso facoltativo per le parti contraenti per quanto concerne l’identità. Casella ad uso obbligatorio per quanto concerne la nazionalità.

Tuttavia, in caso d’invii tramite posta, trasporto ferroviario o installazioni fisse, non indicare nulla circa il numero di immatricolazione e la nazionalità.

Indicare il tipo (per esempio, camion, nave, vagone, aereo) seguito dall’identità, per esempio indicando il numero d’immatricolazione del mezzo di trasporto attivo (motrice) utilizzato per attraversare la frontiera del paese di destinazione oppure il nome e la nazionalità di tale mezzo di trasporto attivo, conformemente al codice all’uopo previsto.

Si precisa che nel caso di trasporto combinato, come pure quando vi è più di un mezzo di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che determina il movimento dell’insieme dei mezzi di trasporto (per esempio, per un camion imbarcato su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; per trattore e rimorchio il mezzo di trasporto attivo è il trattore).

Casella n. 22:    Moneta di fatturazione ed importo totale fattura

Casella facoltativa per le parti contraenti (informazioni contigue concernenti la moneta in cui è redatto il contratto commerciale, conformemente al codice all’uopo previsto, nonché l’importo fatturato globale di tutte le merci dichiarate).

Casella n. 23:    Tasso di cambio

Casella facoltativa per le parti contraenti (tasso in vigore di cambio della moneta di fatturazione nella moneta del paese di cui trattasi).

Casella n. 24:    Natura della transazione

Casella facoltativa per le parti contraenti (dati da cui risultano determinate clausole del contratto commerciale).

▼M4

Casella n. 25:    Modo di trasporto alla frontiera

Indicare, conformemente ai codici all’uopo previsti nell’allegato III, il modo di trasporto che corrisponde al mezzo di trasporto attivo con il quale le merci sono entrate nel territorio della parte contraente di destinazione.

▼B

Casella n. 26:    Modo di trasporto interno

Casella facoltativa per le parti contraenti (indicazione conformemente ai codici all’uopo previsti nell’allegato III, del modo di trasporto impiegato all’interno del paese interessato).

Casella n. 27:    Luogo di scarico

Casella ad uso facoltativo per le parti contraenti. Indicare il luogo di scarico delle merci, eventualmente sotto forma di codice ove ciò sia previsto, dal mezzo di trasporto attivo mediante il quale esse hanno attraversato la frontiera del paese di destinazione.

Casella n. 28:    Dati finanziari e bancari

Casella facoltativa per le parti contraenti (trasferimento di valute relativo all’operazione in questione — elementi relativi alle formalità e modalità finanziarie nonché riferimenti bancari).

▼M4

Casella n. 29:    Ufficio d’entrata

L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti (indicazione dell’ufficio doganale attraverso il quale le merci sono entrate nel territorio della parte contraente interessata).

▼B

Casella n. 30:    Localizzazione delle merci

Casella facoltativa per le parti contraenti (indicazione del luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate).

Casella n. 31:    Colli e designazione delle merci, marchi e numeri — Numero contenitori — Quantità e natura

Indicare marchi, numeri, quantità e natura dei colli, oppure, nel caso particolare di merci non imballate, indicare il numero degli articoli oggetto della dichiarazione o la menzione «Alla rinfusa», secondo il caso, nonché in entrambi i casi, i riferimenti necessari all’identificazione di dette merci. Per designazione delle merci si intende la denominazione commerciale abituale delle stesse, espressa in termini sufficientemente precisi che ne permettano l’identificazione e la classificazione. In questa casella devono risultare anche informazioni richieste da eventuali regolamentazioni specifiche (quali IVA, accise). In caso di impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche gli elementi di identificazione dei medesimi.

Se nella casella n. 16 (paese d’origine), l’interessato ha indicato «Vari», le parti contraenti possono prevedere che sia menzionato il nome del paese d’origine delle merci in questione.

Casella n. 32:    Numero dell’articolo

Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari usati secondo quanto precisato alla casella n. 5.

Qualora la dichiarazione si riferisca ad un solo articolo, le parti contraenti possono prevedere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che la cifra 1 deve figurare, in questo caso, nella casella n. 5.

Casella n. 33:    Codice delle merci

Indicare il numero di codice corrispondente all’articolo in oggetto. Nella seconda e nelle successive suddivisioni, le parti contraenti possono prevedere l’uso di una nomenclatura specifica.

▼M4

Casella n. 34:    Codice del paese d’origine

Casella facoltativa per le parti contraenti (indicare nella casella n. 34a il codice corrispondente al paese di origine eventualmente menzionato nella casella n. 16). Qualora nella casella n. 16 sia stata apposta la menzione «Vari», indicare il codice corrispondente al paese di origine dell’articolo in questione (la casella n. 34b non deve essere compilata).

▼B

Casella n. 35:    Massa lorda

Dato facoltativo per le parti contraenti (indicare la massa lorda espressa in chilogrammi delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori ed altre attrezzature di trasporto).

Casella n. 36:    Preferenze

Casella facoltativa per le parti contraenti (riferimento ad aliquote daziarie preferenziali eventualmente applicabili).

Casella n. 37:    Regime

Indicare il regime per il quale sono dichiarate le merci a destinazione, conformemente ai codici all’uopo previsti.

Casella n. 38:    Massa netta

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci dichiarate nella casella n. 31. Tale massa corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Casella n. 39:    Contingenti

Casella facoltativa per le parti contraenti (all’occorrenza, per l’applicazione della regolamentazione sui contingenti).

Casella n. 40:    Dichiarazione sommaria/documento precedente

Casella facoltativa per le parti contraenti (riferimenti alla dichiarazione sommaria eventualmente usata nel paese di destinazione o ai documenti riguardanti l’eventuale regime amministrativo precedente).

Casella n. 41:    Unità supplementari

Da riempire all’occorrenza, conformemente alle indicazioni della nomenclatura delle merci (indicare, per l’articolo corrispondente, la quantità espressa nell’unità prevista nella nomenclatura delle merci).

▼M4

Casella n. 42:    Prezzo dell’articolo

L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti (indicare la quota dell’importo eventualmente indicato nella casella n. 22, che costituisce il prezzo di tale articolo).

▼B

Casella n. 43:    Metodo di valutazione

Casella facoltativa per le parti contraenti (informazioni necessarie alla determinazione del valore a fini doganali, statistici o fiscali).

Casella n. 44:    Menzioni speciali; documenti presentati; certificati e autorizzazione

Indicare tanto le menzioni richieste ai sensi di regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili nel paese di destinazione quanto i riferimenti ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione (numeri di serie degli esemplari di controllo T n. 5; numero della licenza o della licenza d’importazione; riferimenti alla regolamentazione veterinaria o fitosanitaria; numero della distinta di carico). La sottocasella «codice menzioni speciali (MS)» non deve essere riempita.

Casella n. 45:    Aggiustamento

Casella facoltativa per le parti contraenti (informazioni necessarie alla determinazione del valore a fini doganali, statistici o fiscali).

Casella n. 46:    Valore statistico

Indicare l’importo del valore statistico conformemente alle norme in vigore, nella valuta prevista dal paese di destinazione.

Casella n. 47:    Calcolo dei tributi

Le parti contraenti possono esigere che i seguenti dati risultino su ogni riga, ricorrendo, se del caso, ai codici all’uopo previsti:

 tipo di tributo (dazi d’importazione),

 base imponibile,

 aliquota del tributo applicabile,

 importo dei tributi dovuti,

 modo di pagamento prescelto (MP).

Casella n. 48:    Dilazione di pagamento

Casella facoltativa per le parti contraenti (riferimento alla specifica autorizzazione).

Casella n. 49:    Identificazione del deposito

Casella facoltativa per le parti contraenti.

Casella n. 50:    Luogo e data, firma, cognome e nome del dichiarante o del suo rappresentante

Fatte salve le disposizioni specifiche da adottare in materia di ricorso all’informatica, l’originale della firma manoscritta della persona interessata seguita dal suo nome e cognome deve figurare sull’esemplare destinato ad essere custodito dall’ufficio di destinazione. Qualora l’interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma il cognome e il nome e la sua qualifica, se richiesti dalle parti contraenti.

TITOLO III

Note relative ai fogli aggiuntivi

A. I fogli aggiuntivi devono essere utilizzati unicamente quando la dichiarazione comprenda numerosi articoli (vedi casella n. 5). Essi devono essere presentati congiuntamente al formulario.

B. Le note di cui ai precedenti titoli I e II si applicano anche ai fogli aggiuntivi.

Tuttavia:

 la casella n. 2/8 è facoltativa per le parti contraenti e deve recare soltanto il nome e l’eventuale numero di identificazione della persona interessata;

 la parte «riepilogo» della casella n. 47 riguarda il riepilogo finale di tutti gli articoli oggetto dei formulari utilizzati. Essa deve dunque essere compilata soltanto nell’ultimo foglio aggiuntivo allegato ad un formulario di documento unico per mettere in evidenza da una parte il totale per tipo d’importazione e d’altra parte il totale generale (TG) dei tributi dovuti.

C. In caso di ricorso ai fogli aggiuntivi, le caselle «designazione delle merci» non utilizzate devono essere annullate in modo da impedirne qualsiasi ulteriore impiego.

ALLEGATO III

CODICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO

Casella n. 1:    Dichiarazione

Prima suddivisione:

La sigla EU deve essere usata nei seguenti casi:

 dichiarazione d’esportazione in un’altra parte contraente;

 dichiarazione d’importazione da un’altra parte contraente.

Terza suddivisione:

Questa suddivisione deve essere compilata soltanto nel caso di utilizzazione del formulario ai fini del regime di transito.

Casella n. 19:    Contenitori

I codici adottati sono i seguenti:

0: merci non trasportate in contenitori;

1: merci trasportate in contenitori.

Casella n. 2S:    Modo di trasporto alla frontiera

La lista dei codici adottati è qui di seguito riportata:

Codice dei modi di trasporto, posta ed altre spedizioni

A. Codice di una cifra (obbligatorio)

B. Codice di due cifre (la seconda è facoltativa per le parti contraenti)



A

B

Denominazione

1

10

Trasporto marittimo

 

12

Carro ferroviario trasportato su nave marittima

 

16

Autoveicolo trasportato su nave marittima

 

17

Rimorchio o semirimorchio trasportato su nave marittima

 

18

Chiatta trasportata su nave marittima

2

20

Trasporto per ferrovia

 

23

Autoveicolo trasportato per ferrovia

3

30

Trasporto su strada

4

40

Trasporto aereo

5

50

Spedizioni postali

7

70

Installazioni fisse di trasporto

8

80

Trasporto per via navigabile interna

9

90

Propulsione propria

Casella n. 26:    Modo di trasporto interno

Sono applicabili i codici adottati per la casella 25.

Casella n. 33:    Codice delle merci

▼M3

Prima suddivisione:

Nella Comunità, indicare le otto cifre della nomenclatura combinata. Nei paesi dell'EFTA, indicare, nella parte sinistra di questa suddivisione, le sei cifre del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

Per quanto riguarda il transito e qualora lo preveda la convenzione relativa a un regime comune di transito del 20 maggio 1987, indicare il codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

▼B

Altre suddivisioni

Da completare conformemente ad eventuali altri codici specifici delle parti contraenti (da riportare iniziando immediatamente dopo la prima suddivisione).



( 1 ) In tutti i formulari del presente allegato possono essere utilizzati tanto i termini «transito comunitario» quanto i termini «transito comune».

( 2 ) Nello spazio sotto le caselle 15 e 17 dell'esemplare 5 può essere inserita una traduzione dei termini «Rinviare a:» in lingua finlandese, islandese, norvegese e svedese.

( 3 ) Nello spazio sotto le caselle 15 e 17 dell'esemplare 4/5 può essere inserita una traduzione dei termini «Rinviare a:» in lingua finlandese, islandese, norvegese e svedese.