31982L0806

Direttiva 82/806/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1982, recante seconda modifica (benzene) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 339 del 01/12/1982 pag. 0055 - 0056
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 12 pag. 0285
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0285
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0139
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0139


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1982

recante seconda modifica (benzene) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(82/806/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il benzene è una sostanza riconosciuta come altamente tossica, che può colpire il sistema nervoso centrale e quello ematopoietico, nonché provocare l'apparizione di vari tipi di cancro, in particolare della leucemia;

considerando che il benzene è usato tra l'altro come componente per la fabbricazione di taluni giocattoli che rendono possibili l'inalazione, l'ingestione o l'assorbimento cutaneo di benzene, esponendo in tal modo i bambini ai rischi indicati;

considerando che la fissazione di un limite di concentrazione di benzene libero permette di escludere questi rischi;

considerando che il benzene forma oggetto di normativa in alcuni Stati membri; che queste normative presentano divergenze rispetto alle condizioni di immissione sul mercato e di uso; che queste divergenze costituiscono un ostacolo agli scambi e influiscono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che per sopprimere queste divergenze occorre completare l'allegato della direttiva 76/769/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 79/663/CEE (5);

considerando che il comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità ed ecotossicità dei composti chimici ha emesso un parere in materia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il testo seguente:

1.2 // « 5. Benzene Cas No 71-43-2 (Chemical Abstract Service Number) // Non è ammesso nei giocattoli o parti di giocattoli immessi sul mercato laddove la concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/kg del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo ».

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN

(1) GU n. C 285 del 4. 11. 1981, pag. 2.

(2) GU n. C 346 del 31. 12. 1980, pag. 95.

(3) GU n. C 353 del 31. 12. 1980, pag. 31.

(4) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

(5) GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 37.