02020R1001 — IT — 01.01.2024 — 001.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1001 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2020 (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 107) |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2606 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2023 |
L |
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23.11.2023 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1001 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2020
recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del Fondo per la modernizzazione che sostiene gli investimenti finalizzati a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l’efficienza energetica di determinati Stati membri
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del Fondo per la modernizzazione per quanto riguarda:
la presentazione delle proposte di finanziamento di investimenti;
la valutazione degli investimenti prioritari e degli investimenti non prioritari;
la gestione, l’esborso e il pagamento delle risorse provenienti dal Fondo per la modernizzazione;
la composizione e il funzionamento del comitato per gli investimenti del Fondo per la modernizzazione («comitato per gli investimenti»);
il monitoraggio, la comunicazione, la valutazione e l’audit;
l’informazione e la trasparenza.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«Stato membro beneficiario», uno Stato membro elencato nell’allegato II ter della direttiva 2003/87/CE;
«investimento non prioritario», l’investimento che non rientra in alcuno dei settori elencati all’articolo 10 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;
«progetto non prioritario su scala ridotta», l’investimento non prioritario che riceve aiuti di Stato il cui importo totale soddisfa i criteri degli aiuti de minimis in conformità dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione ( 1 );
«investimento prioritario», l’investimento che rientra almeno in uno dei settori elencati all’articolo 10 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;
«regime», la proposta di investimento che è conforme ai seguenti criteri:
comprende una serie logica di priorità coerenti con gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione e, in ragione delle caratteristiche dei progetti nell’ambito del regime, può essere considerato un investimento prioritario o non prioritario;
ha una durata superiore a un anno;
ha una portata nazionale o regionale; e
mira a sostenere più di una persona o entità pubblica o privata responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione dei progetti nell’ambito del regime;
«regime su larga scala», il regime per il quale il sostegno totale richiesto nell’ambito del Fondo per la modernizzazione è superiore a 100 000 000 EUR;
«progetto su larga scala», l’investimento, diverso da un regime, per il quale il sostegno totale richiesto nell’ambito del Fondo per la modernizzazione è superiore a 70 000 000 EUR;
«categoria di fondi», una delle seguenti categorie di fondi a disposizione di uno Stato membro beneficiario:
fondi generati dalla messa all’asta delle quote a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE;
fondi generati dalla messa all’asta delle quote a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE;
fondi generati dalla messa all’asta delle quote trasferite al Fondo per la modernizzazione a norma dell’articolo 10 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE;
«sottocategoria di fondi», una delle seguenti sottocategorie di fondi generati dalla messa all’asta delle quote trasferite al Fondo per la modernizzazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE:
fondi generati prima del 31 dicembre 2027;
fondi generati tra il 31 dicembre 2027 e il 30 dicembre 2028;
fondi generati dopo il 30 dicembre 2028.
CAPO II
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
▼M1 —————
Articolo 4
Presentazione delle proposte di investimento
Nel presentare le proposte di investimento, gli Stati membri beneficiari forniscono le informazioni di cui all’allegato I.
Lo Stato membro beneficiario indica se la proposta riguarda un investimento prioritario o un investimento non prioritario.
Dopo che la Commissione ha deciso in merito al primo esborso a favore del regime in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, ogni esborso successivo richiede una proposta distinta dello Stato membro beneficiario, che specifica l’importo da esborsare e contiene le informazioni aggiornate sul regime, secondo il caso.
Nel presentare la proposta, lo Stato membro beneficiario specifica l’importo richiesto come primo esborso a favore del progetto su larga scala e presenta un calendario di attuazione del progetto e un calendario di esborso corrispondente.
Dopo che la Commissione ha deciso in merito al primo esborso a favore del progetto su larga scala in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, ogni esborso successivo richiede una proposta distinta dello Stato membro beneficiario, che specifica l’importo da esborsare e contiene le informazioni aggiornate sul progetto, secondo il caso. Lo Stato membro beneficiario fornisce inoltre informazioni sull’attuazione del progetto rispetto al calendario di attuazione presentato.
Articolo 5
Fondi disponibili
Il rendiconto dei fondi disponibili specifica le categorie e sottocategorie di fondi a disposizione dello Stato membro beneficiario, secondo il caso.
►M1 Per ciascuna categoria e sottocategoria di fondi, il rendiconto dei fondi disponibili specifica: ◄
l’importo presso la BEI, esclusi gli importi già esborsati ma non ancora pagati allo Stato membro conformemente all’articolo 9, ed esclusi i costi della BEI specificati nell’accordo di cui all’articolo 12, paragrafo 3;
gli eventuali importi esborsati per gli investimenti interrotti che aumentano le risorse nel Fondo per la modernizzazione a disposizione dello Stato membro beneficiario conformemente alla decisione della Commissione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
Articolo 6
Conferma degli investimenti prioritari
Se presentate con meno di sei settimane di anticipo rispetto alla prima delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, ma almeno sei settimane prima della sua seconda riunione, le proposte sono valutate nel secondo dei due cicli annuali di esborso dell’anno civile.
Se presentate con meno di sei settimane di anticipo rispetto alla seconda delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, le proposte sono valutate nel primo dei due cicli annuali di esborso dell’anno civile successivo.
La BEI può confermare che la proposta costituisce un investimento prioritario purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
lo Stato membro beneficiario ha dimostrato che l’investimento è conforme agli obblighi di cui all’articolo 10 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e che rientra in almeno uno dei settori elencati all’articolo 10 quinquies, paragrafo 2, di tale direttiva;
lo Stato membro beneficiario dispone di fondi sufficienti nella pertinente categoria o sottocategoria di fondi in base al rendiconto dei fondi disponibili di cui all’articolo 5, paragrafo 1, previa deduzione degli importi da esborsare per gli investimenti già confermati in conformità del paragrafo 9 del presente articolo;
lo Stato membro beneficiario ha fornito elementi comprovanti che la proposta di investimento soddisfa uno dei seguenti obblighi:
lo Stato membro beneficiario ha dimostrato che l’investimento è conforme all’articolo 10 septies della direttiva 2003/87/CE, se necessario;
lo Stato membro beneficiario ha confermato per iscritto che l’investimento è conforme a eventuali altri obblighi applicabili del diritto dell’Unione e nazionale;
in base alle informazioni fornite dallo Stato membro beneficiario riguardo ai contributi di altri strumenti dell’Unione e nazionali, gli importi richiesti del Fondo per la modernizzazione non sono destinati a coprire gli stessi costi dell’investimento finanziati da un altro strumento dell’Unione o nazionale;
se la proposta riguarda un regime, la durata dello stesso non supera i cinque anni. Questa condizione non impedisce allo Stato membro di presentare una nuova proposta di investimento per la prosecuzione del regime in conformità dell’articolo 4.
Se la proposta riguarda un esborso successivo per un regime o un progetto su larga scala confermato dalla BEI in conformità del paragrafo 9 precedentemente al primo esborso e il regime o il progetto su larga scala non sono stati modificati, la BEI può confermare che la proposta costituisce un investimento prioritario, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
l’investimento soddisfa gli obblighi precisati al paragrafo 7, lettere b) e c);
l’investimento soddisfa l’obbligo precisato al paragrafo 7, lettera c bis), ad eccezione dei regimi confermati dalla BEI in conformità del paragrafo 9 prima del 5 giugno 2023;
lo Stato membro beneficiario fornisce informazioni sull’attuazione del regime o del progetto su larga scala conformemente all’allegato I, punto 4.2.
La BEI informa immediatamente lo Stato membro beneficiario interessato e la Commissione in merito alla decisione di cui al primo comma.
Articolo 7
Raccomandazioni sugli investimenti non prioritari
Se presentate con meno di dieci settimane di anticipo rispetto alla prima delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, ma almeno dieci settimane prima della sua seconda riunione, le proposte sono valutate nel secondo dei due cicli annuali di esborso dell’anno civile.
Se presentate con meno di dieci settimane di anticipo rispetto alla seconda delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, le proposte sono valutate nel primo dei due cicli annuali di esborso dell’anno civile successivo.
Il comitato per gli investimenti può formulare una raccomandazione sul finanziamento della proposta di investimento purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
lo Stato membro beneficiario ha dimostrato che l’investimento è conforme agli obblighi di cui all’articolo 10 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;
lo Stato membro beneficiario dispone di fondi sufficienti nella pertinente categoria o sottocategoria di fondi in base al rendiconto dei fondi disponibili di cui all’articolo 5, paragrafo 1, previa deduzione degli importi da esborsare in base alle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 10, e sulla base delle raccomandazioni già formulate in conformità del paragrafo 9 del presente articolo;
►M1 se l’investimento proposto deve essere finanziato con le entrate derivanti dalla messa all’asta delle quote di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE o delle quote trasferite al Fondo per la modernizzazione a norma dell’articolo 10 quinquies, paragrafo 4, di detta direttiva, la quota dei fondi stanziati per gli investimenti prioritari è pari ad almeno l’80 % delle entrate derivanti dalle quote di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, e dalle quote trasferite al Fondo per la modernizzazione a norma dell’articolo 10 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE utilizzate dallo Stato membro beneficiario, compresi i seguenti fondi: ◄
se l’investimento proposto deve essere finanziato con le entrate derivanti dalla messa all’asta delle quote di cui all’articolo 10, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE, la quota dei fondi stanziati per gli investimenti prioritari è pari ad almeno il 90 % delle entrate derivanti dalle quote di cui all’articolo 10, paragrafo 1, quarto comma utilizzate dallo Stato membro beneficiario, compresi i seguenti fondi:
il finanziamento è conforme all’articolo 10 quinquies, paragrafo 6, secondo comma, quarta frase, della direttiva 2003/87/CE;
lo Stato membro beneficiario ha fornito elementi comprovanti che la proposta di investimento soddisfa uno dei seguenti obblighi:
lo Stato membro beneficiario ha dimostrato che l’investimento è conforme all’articolo 10 septies della direttiva 2003/87/CE, se necessario;
lo Stato membro beneficiario ha confermato per iscritto che l’investimento è conforme a eventuali altri obblighi applicabili del diritto dell’Unione e nazionale;
in base alle informazioni fornite dallo Stato membro beneficiario riguardo ai contributi di altri strumenti dell’Unione e nazionali, gli importi richiesti del Fondo per la modernizzazione non sono destinati a coprire gli stessi costi dell’investimento finanziati da un altro strumento dell’Unione o nazionale;
se la proposta riguarda un regime, la durata dello stesso non supera i cinque anni. Questa condizione non impedisce allo Stato membro di presentare una nuova proposta di investimento per la prosecuzione del regime.
Se la proposta riguarda un esborso successivo per un regime o un progetto su larga scala di cui il comitato per gli investimenti ha raccomandato il finanziamento in conformità del paragrafo 9 precedentemente al primo esborso e il regime o il progetto su larga scala non sono stati modificati, il comitato per gli investimenti può raccomandare di finanziare la proposta, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
l’investimento soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 7, lettere da b) a e);
l’investimento soddisfa l’obbligo di cui al paragrafo 7, lettera e bis), ad eccezione dei regimi di cui il comitato per gli investimenti ha raccomandato il finanziamento in conformità del paragrafo 9 prima del 5 giugno 2023;
lo Stato membro beneficiario fornisce informazioni sull’attuazione del regime o del progetto su larga scala conformemente all’allegato I, punto 4.2.
Articolo 8
Decisione di esborso della Commissione
La decisione relativa all’esborso delle risorse provenienti dal Fondo per la modernizzazione a favore di un regime specifica l’importo del primo o, se del caso, di qualsiasi esborso successivo.
Articolo 9
Pagamenti
Entro 30 giorni dalla data della decisione di esborso la BEI trasmette allo Stato membro beneficiario il pertinente importo del sostegno del Fondo per la modernizzazione.
Articolo 10
Investimenti interrotti
Fatta salva la relazione annuale presentata dallo Stato membro beneficiario a norma dell’articolo 13, un investimento è considerato interrotto qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
lo Stato membro beneficiario o l’autorità di gestione del regime non ha sottoscritto, entro due anni dall’ultima trasmissione dei fondi da parte della BEI a norma dell’articolo 9, un impegno giuridico a finanziare l’investimento con il promotore del progetto o con uno dei destinatari finali del regime;
lo Stato membro beneficiario o l’autorità di gestione del regime non ha concesso alcun sostegno all’investimento per più di due anni dall’assunzione dell’impegno giuridico a finanziare l’investimento con il promotore del progetto o con uno dei destinatari finali del regime, a meno che lo Stato membro beneficiario non possa dimostrare che l’investimento è in corso di attuazione e che il sostegno sarà concesso entro un termine ragionevole.
Il paragrafo 2 si applica alla modifica della decisione di esborso, all’aumento delle risorse nel Fondo per la modernizzazione a disposizione dello Stato membro interessato e alla compensazione dell’importo restituito al Fondo con qualsiasi pagamento futuro da parte della BEI allo Stato membro.
Articolo 11
Funzionamento del comitato per gli investimenti
Su proposta del servizio competente della Commissione, il comitato per gli investimenti adotta il proprio regolamento interno che stabilisce in particolare le procedure per:
la nomina di membri e osservatori del comitato per gli investimenti, e dei loro supplenti;
l’organizzazione delle riunioni del comitato per gli investimenti;
le norme dettagliate riguardanti il conflitto di interessi, compreso il modello di dichiarazione di interessi.
Articolo 12
Orientamenti di gestione delle attività e accordo con la BEI
Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione conclude con la BEI un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici in base ai quali la BEI svolge i propri compiti in relazione all’attuazione del Fondo per la modernizzazione. Tali termini e condizioni riguardano i seguenti compiti:
vendita all’asta e monetizzazione delle quote di emissioni destinate al Fondo per la modernizzazione, in conformità al regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione ( 2 );
gestione delle entrate del Fondo per la modernizzazione;
conferma delle proposte di investimento prioritario a norma dell’articolo 6 e valutazione di dovuta diligenza delle proposte di investimento non prioritario a norma dell’articolo 7;
segretariato del comitato per gli investimenti, compresa la gestione di un sito web dedicato al Fondo per la modernizzazione;
elaborazione dei progetti di relazione del comitato per gli investimenti a norma dell’articolo 14.
CAPO III
MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE, VALUTAZIONE E AUDIT
Articolo 13
Monitoraggio, comunicazione e pianificazione a cura degli Stati membri
Articolo 13 bis
Monitoraggio e comunicazione a cura degli Stati membri non beneficiari in merito agli investimenti che interessano le regioni frontaliere limitrofe dell’Unione
Se lo Stato membro beneficiario usa le risorse assegnategli per finanziare investimenti che interessano una regione frontaliera limitrofa dell’Unione, lo Stato membro non beneficiario in cui è situata tale regione fornisce allo Stato membro beneficiario tutte le informazioni e prove documentali necessarie affinché lo Stato membro beneficiario si conformi all’articolo 13.
Articolo 14
Comunicazione a cura del comitato per gli investimenti
La relazione annuale del comitato per gli investimenti di cui all’articolo 10 quinquies, paragrafo 11, prima frase, della direttiva 2003/87/CE contiene le seguenti informazioni:
il numero di proposte di investimento ricevute e il numero di quelle confermate, compresa l’indicazione del settore di investimento e gli importi corrispondenti;
il numero di raccomandazioni formulate, le conclusioni sintetiche di ciascuna raccomandazione e gli importi assegnati agli investimenti raccomandati;
una panoramica delle principali conclusioni riguardanti gli investimenti proposti a seguito della valutazione tecnica e finanziaria di dovuta diligenza effettuata dalla BEI;
l’esperienza pratica riguardante gli aspetti procedurali della formulazione delle raccomandazioni;
i principali dati e conclusioni riguardanti le relazioni annuali presentate dagli Stati membri beneficiari a norma dell’articolo 13, paragrafo 1.
Articolo 15
Riesame e valutazione del Fondo
Nel riesame di cui all’articolo 10 quinquies, paragrafo 11, seconda frase, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione tratta i seguenti elementi:
conferma degli investimenti prioritari da parte della BEI;
valutazione degli investimenti non prioritari da parte del comitato per gli investimenti;
finanziamento e monitoraggio degli investimenti da parte degli Stati membri beneficiari;
ogni aspetto procedurale pertinente in merito all’attuazione del Fondo per la modernizzazione.
▼M1 —————
Articolo 16
Audit e protezione degli interessi finanziari del Fondo
La BEI trasmette alla Commissione i seguenti rendiconti:
entro il 31 marzo, i rendiconti finanziari non sottoposti ad audit del Fondo per la modernizzazione relativi all’esercizio precedente;
entro il 30 aprile, i rendiconti finanziari sottoposti ad audit del Fondo per la modernizzazione relativi all’esercizio precedente.
Per qualsiasi importo recuperato, lo Stato membro beneficiario chiede la modifica della decisione di esborso in conformità dell’articolo 10, paragrafo 3.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
Informazione, comunicazione e pubblicità
▼M1 —————
Articolo 18
Trasparenza
Fatto salvo il paragrafo 2, il segretariato del comitato per gli investimenti provvede alla pubblicazione delle seguenti informazioni nel sito web del Fondo per la modernizzazione:
nomi di membri e osservatori del comitato per gli investimenti, e loro affiliazione;
il curriculum vitae e la dichiarazione di interessi dei membri del comitato per gli investimenti;
le conferme della BEI in merito agli investimenti prioritari;
le raccomandazioni del comitato per gli investimenti in merito agli investimenti non prioritari;
le decisioni di esborso della Commissione;
le relazioni annuali presentate dagli Stati membri beneficiari a norma dell’articolo 13;
le relazioni annuali presentate dal comitato per gli investimenti a norma dell’articolo 14;
il riesame e la valutazione, da parte della Commissione, del Fondo per la modernizzazione a norma dell’articolo 15.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Informazioni sulle proposte di investimento da presentare alla BEI e al comitato per gli investimenti
1. Tutte le proposte di investimento
indicazione del settore di investimento conformemente all’articolo 10 quinquies, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2003/87/CE, secondo il caso;
descrizione generale dell’investimento, compresi gli obiettivi e il o i beneficiari interessati, la tecnologia (ove pertinente), la capacità (ove pertinente) e la durata stimata dell’investimento;
informazioni sull’eventuale attribuzione all’investimento di un marchio di qualità previsto dal diritto dell’Unione dopo una valutazione positiva in un programma di finanziamento a gestione diretta;
giustificazione del sostegno del Fondo per la modernizzazione, compresa la conferma della conformità dell’investimento con l’articolo 10 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;
specificazione dei costi che il Fondo per la modernizzazione deve coprire e conferma del fatto che essi sono necessari per conseguire gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione;
descrizione dello o degli strumenti di sostegno utilizzati;
importo richiesto del finanziamento del Fondo per la modernizzazione, compresa l’indicazione della o delle categorie o sottocategorie di fondi destinati al finanziamento dell’investimento proposto, secondo il caso;
contributo o contributi di altri strumenti dell’Unione e nazionali;
esistenza di aiuti di Stato (ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e indicazione dei seguenti elementi, secondo il caso:
riferimento alla decisione della Commissione che autorizza la misura di aiuto nazionale;
riferimento con il quale la misura oggetto di esenzione per categoria è stata registrata (numero dell’aiuto di Stato attribuito dal sistema di notifica elettronica della Commissione);
data prevista per la notifica alla Commissione della misura di aiuto;
dichiarazione dello Stato membro di conformità della normativa applicabile dell’Unione e nazionale;
se l’investimento riguarda la transizione giusta nelle regioni dipendenti dal carbonio nello Stato membro beneficiario, informazioni sulla coerenza con le azioni pertinenti previste dallo Stato membro nel suo piano territoriale per una transizione giusta in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera k), del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e sul contributo a tali azioni, ove opportuno;
stima della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, espressa in tCO2, e le ipotesi alla base della stima;
stima dei costi di abbattimento, espressa in EUR/tCO2, e le ipotesi alla base della stima;
informazioni sull’eventuale inclusione dell’investimento in una precedente panoramica degli investimenti a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e in caso affermativo, indicazione di tale panoramica;
per i progetti su larga scala e i regimi su larga scala: informazioni sull’esito della consultazione dei portatori di interessi;
dal 1o gennaio 2025, dimostrazione da parte dello Stato membro che l’investimento è conforme all’articolo 10 septies della direttiva 2003/87/CE, ove necessario.
2. Informazioni aggiuntive sui regimi
nome dell’autorità di gestione;
indicazione se la proposta riguarda un regime esistente;
volume totale del regime.
3. Informazioni aggiuntive su proposte diverse dai regimi
nome del promotore del progetto;
ubicazione del progetto;
totale dei costi di investimento;
fase di sviluppo del progetto (dalla fattibilità al funzionamento);
calendario e descrizione delle tappe intermedie previste fino al completamento del progetto;
elenco dei permessi obbligatori ottenuti o da ottenere;
data prevista di entrata in esercizio del progetto.
4. Informazioni aggiuntive sui progetti su larga scala o sui regimi esistenti
prima presentazione di un progetto su larga scala: calendario di attuazione e relativo calendario di esborso;
esborsi successivi – informazioni sullo stato di attuazione:
per i regimi: informazioni sugli aspetti seguenti, secondo i casi: inviti a presentare proposte, selezione dei progetti, accordi conclusi con i destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione, trasferimenti effettuati ai destinatari finali. In assenza di progressi, o in caso di ritardi significativi rispetto alla precedente decisione di esborso, informazioni sui motivi della mancanza di progressi o dei ritardi significativi nonché sul calendario delle eventuali azioni correttive e di attuazione;
per i progetti su larga scala: informazioni sulle tappe intermedie raggiunte dalla precedente decisione di esborso. Se pertinente: cambiamenti individuati o previsti dei costi ammissibili, della tecnologia applicata o dei risultati dell’investimento. In assenza di progressi, o in caso di ritardi significativi rispetto alla precedente decisione di esborso, informazioni sui motivi della mancanza di progressi o dei ritardi significativi nonché sul calendario delle eventuali azioni correttive e di attuazione.
5. Informazioni aggiuntive sulle proposte non prioritarie
dati quantitativi sulle fasi di costruzione e funzionamento, compreso il contributo della proposta agli obiettivi del Fondo per la modernizzazione, del quadro dell’Unione per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030 e dell’accordo di Parigi;
previsioni finanziarie certificate, compreso il contributo finanziario previsto da fonti private;
descrizione di ogni altro indicatore specifico di prestazione, come richiesto dalla BEI;
altre informazioni pertinenti relative al promotore del progetto, all’investimento, alle condizioni generali del mercato e alle questioni ambientali;
per i regimi: informazioni su un progetto rappresentativo del regime;
studio di fattibilità.
ALLEGATO II
Informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro beneficiario nella relazione annuale alla Commissione
1. Panoramica degli investimenti
numero di investimenti finanziati dal Fondo per la modernizzazione alla data di riferimento;
numero di investimenti in corso, completati e interrotti;
rapporto complessivo tra i finanziamenti concessi agli investimenti prioritari e quelli concessi agli eventuali investimenti non prioritari nello Stato membro beneficiario.
2. Informazioni su ogni investimento
costi totali di investimento/volume totale del regime (IVA inclusa ed esclusa) (EUR);
sostegno totale dal Fondo per la modernizzazione previsto per l’investimento (EUR);
sostegno totale dal Fondo per la modernizzazione confermato/raccomandato per l’investimento (EUR);
importo totale oggetto di un impegno giuridico tra lo Stato membro beneficiario/l’autorità di gestione e il promotore del progetto/i destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione (data limite: 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della relazione) (per i regimi: dati aggregati);
importo totale pagato dallo Stato membro beneficiario/dall’autorità di gestione del regime al promotore del progetto/ai destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione (data limite: 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della relazione) (per i regimi: dati aggregati);
eventuali importi che lo Stato membro beneficiario ha recuperato dal promotore del progetto o dall’autorità di gestione del regime e relative date di recupero;
valutazione del valore aggiunto dell’investimento in termini di efficienza energetica e modernizzazione del sistema energetico, comprese informazioni sui seguenti aspetti (per i regimi: dati aggregati):
risparmio di energia (in MWh):
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (in tCO2):
capacità aggiuntiva di energia da fonti rinnovabili installata, ove applicabile:
costi di abbattimento (in EUR/tCO2) (se applicabile data la natura dell’investimento):
conferma del fatto che l’investimento è stato menzionato in una precedente panoramica degli investimenti a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, e in caso affermativo, indicazione di tale panoramica.
3. Informazioni aggiuntive sull’attuazione degli investimenti
tappe intermedie raggiunte dalla precedente relazione annuale; (per i regimi, esse possono includere, ad esempio, informazioni sugli inviti a presentare proposte, sulla selezione dei progetti, sugli accordi conclusi con i destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione);
per gli investimenti diversi dai regimi: entrata in funzionamento prevista;
ritardi di attuazione individuati o previsti;
per gli investimenti diversi dai regimi: cambiamenti individuati o previsti dei costi ammissibili, della tecnologia applicata o dei risultati dell’investimento.
4. Informazioni aggiuntive sugli investimenti non prioritari
conferma del cofinanziamento da fonti private.
5. Informazioni aggiuntive sull’audit e sulla tutela degli interessi finanziari del Fondo per la modernizzazione
sintesi dei risultati degli audit effettuati a livello nazionale.
6. Informazioni aggiuntive sul coinvolgimento dei portatori di interessi
per i progetti su larga scala e i regimi su larga scala, nella prima relazione in merito al progetto o al regime: panoramica delle consultazioni svolte.
ALLEGATO III
Informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro beneficiario nella panoramica degli investimenti previsti nei due anni civili successivi e, ove possibile, nelle previsioni fino al 2030
1. Informazioni su ogni investimento:
il nome del promotore del progetto o dell’autorità di gestione del regime;
l’ubicazione specifica dell’investimento o la portata geografica del regime;
una stima del costo totale dell’investimento;
il settore di investimento e una descrizione sintetica dell’investimento;
lo stato di qualsiasi valutazione degli aiuti di Stato riguardante l’investimento, se del caso;
una stima del finanziamento proveniente dal Fondo per la modernizzazione e una descrizione delle proposte di finanziamento previste;
informazioni sulla relazione tra l’investimento e il piano nazionale integrato per l’energia e il clima notificato a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi, i traguardi, le politiche e le misure e l’investimento necessario come specificato all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c) di detto regolamento;
informazioni sull’eventuale attribuzione all’investimento di un marchio di qualità previsto dal diritto dell’Unione dopo una valutazione positiva in un programma di finanziamento a gestione diretta.
2. Informazioni sull’esito della consultazione dei portatori di interessi sulla prima stesura della panoramica degli investimenti a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, comprese informazioni sulle date e la forma in cui è stata effettuata la consultazione, sui tipi di portatori di interessi consultati, sul numero di risposte ricevute e una sintesi delle risposte.
( 1 ) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).