Regolamento (CEE) n. 867/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 090 del 01/04/1984 pag. 0029 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0101
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0101
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 867/84 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1984 recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 986/68 , che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all ' alimentazione degli animali IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercanti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 856/84 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 10 , paragrafo 2 , vista la proposta della Commissione , considerando che l ' articolo 2 bis , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1187/82 ( 4 ) , prevede una forcella entro cui possono essere fissati gli aiuti per il latte scremato in polvere ; che , tenuto conto dei criteri enunciati al paragrafo 1 di detto articolo , è, opportuno adattare tale forcella , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 All ' articolo 2 bis , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente : « 3 . L ' aiuto per il latte scremato in polvere non può essere inferiore a 54 nù superiore a 85 ECU per 100 kg . » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 31 marzo 1984 . Per il Consiglio Il Presidente M . ROCARD ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 2 ) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale . ( 3 ) GU n . L 169 del 18 . 7 . 1968 , pag . 4 . ( 4 ) GU n . L 140 del 20 . 5 . 1982 , pag . 6 .