02002L0055 — IT — 24.12.2024 — 011.001
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DIRETTIVA 2002/55/CE DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 165 |
23 |
3.7.2003 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1829/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2003 |
L 268 |
1 |
18.10.2003 |
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L 14 |
18 |
18.1.2005 |
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L 339 |
12 |
6.12.2006 |
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L 166 |
40 |
27.6.2009 |
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DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2013/45/UE DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 2013 |
L 213 |
20 |
8.8.2013 |
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DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/317 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2016 |
L 60 |
72 |
5.3.2016 |
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DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/990 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2019 |
L 160 |
14 |
18.6.2019 |
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DIRETTIVA DI ESECUZIONE (Ue) 2020/177 DELLA COMMISSIONE dell’11 febbraio 2020 |
L 41 |
1 |
13.2.2020 |
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DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2020/432 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2020 |
L 88 |
3 |
24.3.2020 |
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DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/971 DELLA COMMISSION del 16 giugno 2021 |
L 214 |
62 |
17.6.2021 |
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DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2024/3010 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2024 |
L 3010 |
1 |
4.12.2024 |
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Rettificata da:
DIRETTIVA 2002/55/CE DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2002
relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi
Articolo 1
La presente direttiva riguarda la produzione a fini di commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di ortaggi all'interno della Comunità.
Essa non si applica alle sementi di ortaggi per le quali sia provata la destinazione alla esportazione in paesi terzi.
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva si intende per:
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a) |
«commercializzazione» : la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso. Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:
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la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione,
—
la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.
Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite. Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2; |
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b) |
«ortaggi» : le piante delle specie seguenti destinate alla produzione agricola od orticola, ad esclusione degli usi ornamentali: Allium cepa L.
—
gruppo cepa [cipolla, anche di tipo lungo (echalion)]
—
gruppo aggregatum (scalogno)
Allium fistulosum L. (cipolletta)
—
tutte le varietà
Allium porrum L. (porro)
—
tutte le varietà
Allium sativum L. (aglio)
—
tutte le varietà
Allium schoenoprasum L. (erba cipollina)
—
tutte le varietà
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfoglio)
—
tutte le varietà
Apium graveolens L.
—
gruppo sedano
—
gruppo sedano rapa
Asparagus officinalis L. (asparago)
—
tutte le varietà
Beta vulgaris L.
—
gruppo barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet)
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gruppo bietola da foglia (bietola bianca o bietola da costa)
Brassica oleracea L.
—
gruppo cavolo laciniato
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gruppo cavolfiore
—
gruppo capitata (cavolo cappuccio rosso e cavolo cappuccio bianco)
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gruppo cavoletto di Bruxelles
—
gruppo cavolo rapa
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gruppo cavolo verza
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gruppo broccolo (tipo calabrese e tipo a getti)
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gruppo cavolo palmizio
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gruppo tronchuda (cavolo portoghese)
Brassica rapa L.
—
gruppo cavolo cinese
—
gruppo rapa
Capsicum annuum L. (peperoncino rosso o peperone)
—
tutte le varietà
Cichorium endivia L. (indivia)
—
tutte le varietà
Cichorium intybus L.
—
gruppo cicoria di tipo Witloof
—
gruppo cicoria da foglia (cicoria a foglia larga o cicoria di tipo italiano)
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gruppo cicoria industriale (radici)
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (cocomero)
—
tutte le varietà
Cucumis melo L. (melone)
—
tutte le varietà
Cucumis sativus L.
—
gruppo cetriolo
—
gruppo cetriolino
Cucurbita maxima Duchesne (zucca)
—
tutte le varietà
Cucurbita pepo L. (zucca, comprese la zucca comune e la zucchina pâtisson mature, o zucchina, compresa la zucchina pâtisson immatura)
—
tutte le varietà
Cynara cardunculus L.
—
gruppo carciofo
—
gruppo cardo
Daucus carota L. (carota e carota da foraggio)
—
tutte le varietà
Foeniculum vulgare Mill. (finocchio)
—
gruppo azoricum
Lactuca sativa L. (lattuga)
—
tutte le varietà
Solanum lycopersicum L. (pomodoro)
—
tutte le varietà
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
—
gruppo prezzemolo riccio
—
gruppo prezzemolo da radici
Phaseolus coccineus L. (fagiolo di Spagna)
—
tutte le varietà
Phaseolus vulgaris L.
—
gruppo fagiolo nano
—
gruppo fagiolo rampicante
Pisum sativum L.
—
gruppo pisello rotondo
—
gruppo pisello rugoso
—
gruppo pisello dolce
Raphanus sativus L.
—
gruppo ravanello
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gruppo ramolaccio
Rheum rhabarbarum L. (rabarbaro)
—
tutte le varietà
Scorzonera hispanica L. (scorzonera)
—
tutte le varietà
Solanum melongena L. (melanzana)
—
tutte le varietà
Spinacia oleracea L. (spinacio)
—
tutte le varietà
Valerianella locusta (L.) Laterr. (valerianella o lattughella)
—
tutte le varietà
Vicia faba L. (fava)
—
tutte le varietà
Zea mays L.
—
gruppo mais dolce
—
gruppo mais da popcorn
Tutti gli ibridi delle specie e dei gruppi sopraindicati; |
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c) |
«sementi di base» : le sementi:
i)
prodotte sotto la responsabilità del costitutore o del selezionatore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;
ii)
previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;
iii)
conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 22, alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base; e
iv)
per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii); |
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d) |
«sementi certificate» : le sementi:
i)
provenienti direttamente da sementi di base o a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possano soddisfare e abbiano soddisfatto, all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base;
ii)
previste soprattutto per la produzione di ortaggi;
iii)
conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 22, lettera b), alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi certificate;
iv)
per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii);
v)
sottoposte a posteriori a controllo ufficiale mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà; |
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e) |
«sementi standard» : le sementi:
i)
che presentano sufficiente identità e purezza della varietà;
ii)
che sono soprattutto previste per la produzione di ortaggi;
iii)
conformi alle condizioni dell'allegato II; e
iv)
sottoposte a posteriori a controllo ufficiale mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà; |
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f) |
«disposizioni ufficiali» : le disposizioni che sono adottate:
i)
dalle autorità di uno Stato; o
ii)
sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato; o
iii)
per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento a condizione che le persone di cui alle lettere sub ii) e iii) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni; |
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g) |
«piccoli imballaggi CE» : imballaggi aventi un peso netto massimo di sementi di:
i)
5 kg per le leguminose;
ii)
500 g per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, zucca, gli zucchini, le carote, i ravanelli, la scorzonera, gli spinaci e la valeriana;
iii)
100 g per tutte le altre specie di ortaggi. |
Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iv) e lettera d, punto iv), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Ispezione in campo
L’ispettore:
possiede le necessarie qualifiche tecniche;
non trae alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
è ufficialmente autorizzato dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d’impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
svolge le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;
la coltura da seme da ispezionare è ottenuta da sementi sottoposte con risultati soddisfacenti a controlli ufficiali a posteriori;
una parte delle colture da seme è controllata da ispettori ufficiali. Tale parte è almeno del 5 %;
una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;
gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
Controlli delle sementi
I controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato, alle condizioni di cui alle lettere da b) a d);
i laboratori dispongono di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi.
Le persone incaricate dell'analisi delle sementi possiedono le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.
I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità competente per la certificazione delle sementi.
I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
i laboratori sono:
indipendenti
oppure
appartenenti a una società sementiera.
Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società stessa, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi.
la prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi;
ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %;
gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
Articolo 3
Ogni Stato membro compila uno o più cataloghi delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione al controllo in quanto sementi standard ed alla commercializzazione sul suo territorio. I cataloghi sono suddivisi:
secondo le varietà le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi standard»; e
secondo le varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi standard.
Tali cataloghi possono essere consultati da chiunque.
Articolo 4
Per la cicoria industriale, la varietà deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.
Articolo 5
I caratteri di una varietà si debbono poter riconoscere con precisione e descrivere con altrettanta precisione.
Una varietà nota nella Comunità è qualsiasi varietà che, al momento in cui la richiesta di ammissione della varietà da giudicare è presentata nei debiti modi:
a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta d'ammissione della varietà da giudicare, non siano più soddisfatti in tutti gli Stati membri interessati i requisiti sopra indicati.
Articolo 6
Gli Stati membri vigilano a che le varietà provenienti da altri Stati membri siano soggette, in particolare per quanto concerne la procedura d'ammissione, alle stesse condizioni applicate alle varietà nazionali.
Articolo 7
Può tuttavia essere prescritto, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, che, a partire da date determinate, le varietà di talune specie di ortaggi possano essere ammesse soltanto sulla base di esami ufficiali.
Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si provvede a fissare, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche:
i caratteri minimi su cui devono vertere gli esami per le varie specie;
le condizioni minime cui devono soddisfare gli esami.
Nel caso di una varietà geneticamente modificata di cui all'articolo 4, paragrafo 4, deve essere effettuata una valutazione del rischio per l'ambiente analoga a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE.
Le procedure atte a garantire che la valutazione del rischio per l'ambiente e di altri elementi pertinenti siano equivalenti a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE sono stabilite su proposta della Commissione con regolamento del Consiglio fondato sulla pertinente base giuridica del trattato. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, le varietà geneticamente modificate sono accettate ai fini dell'inclusione in un catalogo nazionale soltanto dopo essere state ammesse alla commercializzazione conformemente alla direttiva 90/220/CEE.
Gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE cessano di applicarsi alle varietà geneticamente modificate a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui alla precedente lettera b).
I dati tecnico-scientifici per l'attuazione della valutazione del rischio ambientale sono adottati con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
Articolo 8
Gli Stati membri prescrivono che il richiedente, all'atto del deposito della domanda d'ammissione di una varietà, indichi se per questa ultima è già stata introdotta domanda in un altro Stato membro, di quale Stato membro si tratta ed il risultato di tale domanda.
Articolo 9
Ove si sappia che delle sementi o materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzate in altro paese sotto una denominazione differente, quest'ultima dovrà figurare anch'essa nel catalogo.
Nel caso di varietà derivate da varietà la cui ammissione ufficiale è stata determinata conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, secondo e terzo comma, e ammesse in uno o più Stati membri a seguito delle misure ufficiali contemplate di tale disposizione, si può decidere, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, che tutti gli Stati membri che hanno proceduto a tale ammissione assicurino che le varietà abbiano denominazioni determinate secondo la stessa procedura e conformi ai principi enunciati sopra.
Gli Stati membri, tenendo conto delle informazioni disponibili, provvedono inoltre affinché una varietà che non si distingue nettamente
porti la denominazione di tale varietà. Tale disposizione non si applica se la denominazione può indurre in errore o dare adito a confusione per quanto concerne la varietà oppure se altri fatti si oppongono al suo impiego in base alle disposizioni dello Stato membro interessato in materia di denominazioni varietali ovvero se un diritto di un terzo ostacola il libero impiego di tale denominazione in relazione con la varietà.
Le disposizioni di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità di denominazioni di varietà possono essere adottate con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
L'ammissione delle varietà accordata dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione tedesca resta valida al più tardi sino alla fine del decimo anno civile che segue l'iscrizione di tali varietà nel catalogo compilato dalla Repubblica federale di Germania a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.
Nel caso di varietà per le quali l'ammissione è stata concessa anteriormente al 1o luglio 1972, o, per quanto riguarda la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito, anteriormente al 1o gennaio 1973, la scadenza di cui al paragrafo 1, primo comma, può essere prorogata, conformemente alla procedura prevista all'articolo 46, paragrafo 2, fino al 30 giugno 1990 al massimo soltanto per varietà individuali, qualora misure ufficiali organizzate a livello comunitario siano state adottate anteriormente al 1o luglio 1982 al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rinnovo della loro ammissione o per l'ammissione di varietà da esse derivate.
Per quanto riguarda la Grecia, la Spagna e il Portogallo, la scadenza del periodo di ammissione per talune varietà ammesse in detti Stati membri anteriormente al 1o gennaio 1986 può essere parimenti fissata, a richiesta di questi stessi Stati membri, al 30 giugno 1990, conformemente alla procedura prevista all'articolo 46, paragrafo 2, e le varietà di cui trattasi possono essere incluse nelle misure ufficiali di cui al secondo comma.
Articolo 13
Con quest'altra decisione la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, con effetto a partire dal momento della sua ammissione iniziale.
Articolo 14
Gli Stati membri provvedono a che l'ammissione di una varietà venga revocata:
qualora, in sede d'esame, risulti che una varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;
qualora il responsabile o i responsabili della varietà ne facciano richiesta e purché resti assicurata la selezione conservatrice.
Gli Stati membri possono revocare l'ammissione di una varietà:
in caso di mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione della presente direttiva;
qualora, all'atto dell'inoltro della domanda di ammissione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'ammissione.
Articolo 15
Per le varietà che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, sono state comprese nel catalogo comune delle varietà di cui all'articolo 17, il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri di ammissione a norma del primo comma si applica alla commercializzazione in tutti gli Stati membri quando le sementi della varietà in questione non sono state sottoposte a nessuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà.
Articolo 16
Uno Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ovvero all'articolo 46, paragrafo 3, nel caso di varietà geneticamente modificate, a vietare l'impiego, in tutto o in parte del suo territorio, della varietà in questione o a prescrivere condizioni appropriate di coltivazione della varietà e, nel caso di cui alla lettera b), di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione:
qualora sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie; oppure
qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle già indicate o che possono esserlo nel caso della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per ritenere che la varietà presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente.
Articolo 17
Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, sotto la designazione «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi», tutte le varietà le cui sementi, in forza dell'articolo 16, non sono soggette, ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà, nonché le indicazioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, circa il responsabile o i responsabili della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli Stati membri che hanno beneficiato di una autorizzazione secondo l'articolo 16, paragrafo 2, o l'articolo 18.
Tale pubblicazione comprende le varietà per le quali si applica un periodo transitorio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma. Vi si indica inoltre la durata del periodo transitorio e, eventualmente, gli Stati membri nei quali quest'ultimo non è previsto.
La pubblicazione indica chiaramente le varietà geneticamente modificate.
Articolo 18
Se è accertato che, in uno Stato membro, la coltivazione di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà potrebbe nuocere dal punto di vista fitosanitario alla coltivazione di altre varietà o specie oppure presentare un rischio per l'ambiente o per la salute umana, il suddetto Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ovvero all'articolo 46, paragrafo 3, nel caso di una varietà geneticamente modificata, a vietare in tutto o in parte del suo territorio la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi oppure di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, tale divieto può essere fissato dallo Stato membro interessato a partire dal deposito della richiesta fino al momento della decisione definitiva, che è adottata entro tre mesi secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ovvero all'articolo 46, paragrafo 3, se si tratta di una varietà geneticamente modificata.
Articolo 19
Quando una varietà non è più ammessa in uno Stato membro in cui era stata ammessa inizialmente, uno o più altri Stati membri possono mantenere l'ammissione di tale varietà qualora perdurino le condizioni dell'ammissione. Se si tratta di una varietà per la quale è richiesta la selezione conservatrice, questa deve restare assicurata.
Articolo 20
Articolo 21
In deroga all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:
Articolo 22
Gli Stati membri possono autorizzare, in deroga all'articolo 20:
la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. All'uopo sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo, nonché il numero di riferimento del lotto;
nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale e la commercializzazione sino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base» o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria delle sementi e che sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate tutte le disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.
Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti all'articolo 36 per la riproduzione al di fuori della Comunità.
Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alla lettera a) o b) si garantiscono reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.
Articolo 23
In deroga all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare
i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o di selezione;
i costitutori e i loro rappresentanti insediati nel proprio territorio a commercializzare, per un periodo limitato, sementi di varietà per le quali è stata presentata una domanda di ammissione nel catalogo nazionale almeno in uno Stato membro e per la quale sono state presentate informazioni tecniche specifiche.
Articolo 24
Gli Stati membri, per la propria produzione, possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione.
Articolo 25
Tali disposizioni si applicano anche qualora i campioni di sementi standard siano prelevati per controlli a posteriori.
Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);
i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.
Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
i campionatori sono:
persone fisiche indipendenti,
alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione di sementi o il commercio di sementi,
o
alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi.
Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità competente per la certificazione delle sementi;
la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità competente per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;
ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %. Il campionamento ai fini del contratto non riguarda il campionamento automatico.
Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;
gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
Articolo 26
Articolo 27
Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.
Le misure di cui al secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.
Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.
Articolo 28
Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, purché le sementi di quest'ultima categoria non si presentino sotto forma di piccoli imballaggi:
siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV, parte A, e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Nel caso degli imballaggi trasparenti l'etichetta può figurare all'interno quando essa è leggibile attraverso l'imballaggio. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Nel caso previsto all'articolo 22, se sementi di base non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte;
contengano un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A, lettera a), punti da 4 a 7. L'attestato deve presentarsi in modo da non poter essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando tali indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o quando, conformemente alla lettera a), l'etichetta figura all'interno di un imballaggio trasparente o è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.
Tranne per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte o autorizzate dal presente paragrafo sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sull'etichetta o sull'imballaggio, comprese quelle previste all'articolo 30.
Successivemente al 30 giugno 1992 si può decidere, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare questa norma o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualsiasi altro modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva è espressamente dichiarata in quanto tale sull'etichetta o sull'imballaggio.
La data di riferimento è:
Tale riferimento segue la denominazione varietale, dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino. Esso non prevale sulla denominazione varietale.
Articolo 29
Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune per permettere che il controllo dell'identità delle sementi sia assicurato nel caso di piccoli imballaggi di sementi certificate, in particolare durante il frazionamento dei lotti di sementi. A tale scopo essi possono prevedere che i piccoli imballaggi, frazionati nel loro territorio, devono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale.
Articolo 30
Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
Articolo 31
Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.
Articolo 32
Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base, di sementi certificate o di sementi standard sia menzionato sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso. Per i piccoli imballaggi, queste menzioni possono figurare direttamente sull'imballaggio o all'interno dello stesso.
Articolo 33
Al fine di trovare migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni stabilite dalla presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
Nell'ambito di tali esperimenti gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata dell'esenzione sarà definita facendo riferimento alle pertinenti disposizioni. La durata di un esperimento non può essere superiore a sette anni.
Articolo 34
Articolo 35
Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 21, primo trattino, a condizione che:
siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;
siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva; e
tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
L'etichetta è di colore bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.
Articolo 36
Gli Stati membri prescrivono che le sementi di ortaggi:
devono, a richiesta e fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.
Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
Le sementi di ortaggi raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:
Le disposizioni di cui al primo comma, relativa all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.
Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di ortaggi
devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.
Articolo 37
Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto:
che gli esami ufficiale delle varietà, effetuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri conformemente all'articolo 7;
che i controlli delle selezioni conservative, effettuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri;
nei casi previsti all'articolo 36, che le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfano alle condizioni dell'allegato I,
che le sementi di ortaggi raccolte in un paese terzo e che offrono le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche ed alle disposizioni adottate per il loro esame, onde assicurarne l'identità, per il contrassegno e per il controllo, sono per questi aspetti equivalenti alle sementi di base, alle sementi certificate o alle sementi standard raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 38
Articolo 39
Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importati da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:
specie;
varietà;
categoria;
paese di produzione e servizio di controllo ufficiale;
paese speditore;
importatore;
quantitativo di sementi.
Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
Articolo 40
Gli Stati membri provvedono a che le sementi delle categorie «sementi certificate» e «sementi standard» vengano sottoposte a un controllo ufficiale a posteriori su pianta mediante sondaggi per quanto attiene all'identità ed alla purezza della varietà rispetto a campioni testimoni.
Articolo 41
Gli Stati membri provvedono affinché i responsabili dell'apposizione delle etichette relative alle sementi standard destinate alla commercializzazione:
li tengano informati dell'inizio e della fine delle loro attività;
tengano una contabilità relativa a tutte le partite di sementi standard e la mettano a loro disposizione per almeno tre anni;
tengano a loro disposizione, per almeno due anni, un campione testimone delle sementi delle varietà per le quali non è richiesta una selezione conservatrice; e
prelevino campioni di ciascuna partita destinata alla commercializzazione e li tengano a loro disposizione per almeno due anni.
Le operazioni di cui alle lettere b) e d) sono sottoposte a vigilanza ufficiale effettuata mediante sondaggi. L'obbligo di cui alla lettera c) è applicabile solo ai responsabili che sono nel contempo produttori.
Articolo 42
Articolo 43
All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, prelevati mediante sondaggi, per il controllo a posteriore di sementi di ortaggi immesse sul mercato a norma delle disposizioni, della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:
Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.
Articolo 44
Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, sono stabilite condizioni specifiche per tener conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di:
ecotipi e varietà tradizionalmente coltivate in località e regioni particolari e minacciati da erosione genetica, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura ( 4 );
varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 2 includono in particolare i seguenti punti:
nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), gli ecotipi e le varietà vengono accettati conformemente alle disposizioni della presente direttiva. In particolare si tiene conto dei risultati di valutazioni non ufficiali e delle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego nonché delle descrizioni dettagliate della varietà e delle loro rispettive denominazioni, così come sono notificate agli Stati membri interessati, elementi che, se sufficienti, danno luogo all'esenzione dall'obbligo dell'esame ufficiale. Tali ecotipi o varietà, in seguito alla loro accettazione, sono indicati come «varietà da conservazione» nel catalogo comune;
nel caso di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), adeguate restrizioni quantitative.
Articolo 45
Articolo 46
Il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
Il periodo stabilito dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 47
Con riserva delle disposizioni dell'articolo 18 e degli allegati I e II, la presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.
Articolo 48
Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:
le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;
le condizioni di commercializzazione delle sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 2002/53/CE ( 6 ), associate a specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate da erosione genetica;
le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.
Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), comprendono in particolare i seguenti punti:
le sementi di questi specie devono essere di provenienza nota e approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;
pertinenti restrizioni quantitative.
Articolo 49
Lo Stato membro che ne faccia richiesta può ottenere, previo esame di tale richiesta in base alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, di essere dispensato totalmente o parzialmente dall'obbligo di applicare la presente direttiva a specie che non vengono correntemente riprodotte o commercializzate sul suo territorio, purché ciò non sia in contrasto con l'articolo 16, paragrafo 1, e con l'articolo 34, paragrafo 1.
Articolo 50
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 51
Articolo 52
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 53
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
CONDIZIONI PER LA CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA COLTURA
|
1. |
La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. |
|
2. |
Per le sementi di base, si deve procedere ad almeno un'ispezione ufficiale in campo. Per le sementi certificate, si deve procedere ad almeno un'ispezione sul posto, controllata ufficialmente mediante sondaggi, su non meno del 20 % delle colture di ogni singola specie. |
|
3. |
Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza varietali, nonché dello stato sanitario. |
|
3 bis |
Nel caso in cui, a seguito dell’attuazione dei punti 1, 2 e 3, permangano dubbi circa l’identità varietale delle sementi, l’autorità di certificazione può utilizzare, per l’esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili. |
|
4. |
Le distanze minime fra colture vicine che possano determinare un'impollinazione estranea indesiderabile sono di:
A.
Beta vulgaris
I gruppi di varietà di cui ai punti 2 e 3 sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
B.
Specie di Brassica
C.
Cicoria industriale
D.
Altre specie
Queste distanze possono non essere osservate, se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile. |
|
5. |
La coltura è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione. La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena («ORNQ») previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031 ( 7 ), nonché le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento. |
ALLEGATO II
CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI
|
1. |
Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. |
|
2. |
Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione. Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento. |
|
3. |
Le sementi devono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:
a)
Norme
b)
La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle sementi di ortaggi non supera, almeno all’ispezione visiva, le rispettive soglie specificate nella tabella seguente:
c)
Altre norme o condizioni applicabili se vi si fa riferimento nella tabella figurante al punto a): Nel caso delle varietà di Zea mays (granoturco dolce — tipi super dolci) la facoltà germinativa minima richiesta è ridotta all’80 % delle sementi pure. L’etichetta ufficiale o l’etichetta del fornitore, secondo il caso, reca la dicitura «Facoltà germinativa minima 80 %». |
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ALLEGATO III
PESI PREVISTI ALL'ARTICOLO 25, PARAGRAFO 2
|
1. |
Peso massimo di un lotto:
Il peso massimo di un lotto non può eccedere di oltre il 5 % il peso massimo prescritto. |
||||||||||
|
2. |
Pesi minimi di un campione
Por le varietà ibride F-1 delle specie succitate, il peso minimo del campione può essere ridotto fino ad un quarto del peso fissato. Tuttavia il campione deve avere almeno il peso di 5 g e contenere almeno 400 semi. |
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ALLEGATO IV
ETICHETTA
A. Etichetta ufficiale (sementi di base e sementi certificate, ad esclusione dei piccoli imballaggi)
I. Indicazioni prescritte
«Normativa CE».
Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi.
Numero d'ordine attribuito ufficialmente.
Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso … (mese, anno)» o
mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato … (mese, anno)».
Numero di riferimento del lotto.
Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi.
Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
Categoria.
Paese di produzione.
Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri.
In caso di indicazione del peso o di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale.
Nel caso di varietà ibride o linee inbred:
In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, può essere inserita l'indicazione: «rianalizzato … (mese, anno)».
II. Dimensioni minime
110 × 67 mm.
B. Etichetta del fornitore o diciture sull'imballaggio (sementi standard e piccoli imballaggi della categoria «sementi certificate»)
I. Indicazioni prescritte
«Normativa CE».
Nome e indirizzo del responsabile dell'apposizione delle etichette o suo marchio di identificazione.
Campagna della chiusura o dell'ultimo esame della facoltà germinativa. Può essere indicata la fine della campagna.
Specie, indicata almeno in caratteri latini.
Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
Categoria per i piccoli imballaggi, le sementi certificate possono essere contrassegnate dalle lettere «C» o «Z» e le sementi standard dalle lettere «St».
Numero di riferimento dato dal responsabile dell'apposizione delle etichette, per le sementi standard.
Numero di riferimento che consente di identificare un lotto certificato, per le sementi certificate.
Peso netto o lordo dichiarato di semi puri, ad eccezione dei piccoli imballaggi fino a 500 g.
In caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale.
II. Dimensioni minime dell'etichetta (ad esclusione dei piccoli imballaggi)
110 × 67 mm.
ALLEGATO V
ETICHETTA E DOCUMENTI PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO
A. Indicazioni prescritte per l'etichetta
B. Colore dell'etichetta
L'etichetta è di colore grigio.
C. Indicazioni prescritte per il documento
ALLEGATO VI
PARTE A
DIRETTIVA ABROGATA E MODIFICAZIONI SUCCESSIVE
(previste all'articolo 51)
|
Direttiva 70/458/CEE (GU L 225 del 12.10.1970, pag. 7) |
|
|
Direttiva 71/162/CEE del Consiglio (GU L 87 del 17.4.1971, pag. 24) |
unicamente l'articolo 6 |
|
Direttiva 72/274/CEE del Consiglio (GU L 171 del 29.7.1972, pag. 37) |
unicamente per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della direttiva 70/458/CEE di cui agli articoli 1 e 2 |
|
Direttiva 72/418/CEE del Consiglio (GU L 287 del 26.12.1972, pag. 22) |
unicamente l'articolo 6 |
|
Direttiva 73/438/CEE del Consiglio (GU L 356 del 27.12.1973, pag. 79) |
unicamente l'articolo 6 |
|
Direttiva 76/307/CEE del Consiglio (GU L 72 del 18.3.1976, pag. 16) |
unicamente l'articolo 2 |
|
Direttiva 78/55/CEE del Consiglio (GU L 16 del 20.1.1978, pag. 23) |
unicamente l'articolo 7 |
|
Direttiva 78/692/CEE del Consiglio (GU L 236 del 26.8.1978, pag. 13) |
unicamente l'articolo 7 |
|
Direttiva 79/641/CEE della Commissione (GU L 183 del 19.7.1979, pag. 13) |
unicamente l'articolo 4 |
|
Direttiva 79/692/CEE del Consiglio (GU L 205 del 13.8.1979, pag. 1) |
unicamente l'articolo 4 |
|
Direttiva 79/967/CEE del Consiglio (GU L 293 del 20.11.1979, pag. 16) |
unicamente l'articolo 3 |
|
Direttiva 80/1141/CEE del Consiglio (GU L 341 del 16.12.1980, pag. 27) |
unicamente l'articolo 2 |
|
Direttiva 86/155/CEE del Consiglio (GU L 118 del 7.5.1986, pag. 23) |
unicamente l'articolo 6 |
|
Direttiva 87/120/CEE della Commissione (GU L 49 del 18.2.1987, pag. 39) |
unicamente l'articolo 5 |
|
Direttiva 87/481/CEE della Commissione (GU L 273 del 26.9.1987, pag. 45) |
|
|
Direttiva 88/332/CEE del Consiglio (GU L 151 del 17.6.1988, pag. 82) |
unicamente l'articolo 8 |
|
Direttiva 88/380/CEE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 31) |
unicamente l'articolo 7 |
|
Direttiva 90/654/CEE del Consiglio (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48) |
unicamente per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della direttiva 70/458/CEE di cui all'articolo 2 e all'allegato II.I.7 |
|
Direttiva 96/18/CE della Commissione (GU L 76 del 26.3.1996, pag. 21) |
unicamente l'articolo 3 |
|
Direttiva 96/72/CE della Commissione (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10) |
unicamente l'articolo 1, punto 6 |
|
Direttiva 98/95/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1) |
unicamente l'articolo 7 |
|
Direttiva 98/96/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27) |
unicamente l'articolo 7 |
PARTE B
TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE
(previsti all'articolo 51)
|
Direttiva |
Termini di attuazione |
|
70/458/CEE |
|
|
71/162/CEE |
1o luglio 1972 |
|
72/274/CEE |
1o luglio 1972 (articolo 1) |
|
1o gennaio 1973 (articolo 2) |
|
|
72/418/CEE |
1o gennaio 1973 (articolo 6, paragrafi 13 e 18) |
|
1o luglio 1972 (altre disposizioni) |
|
|
73/438/CEE |
1o gennaio 1974 (articolo 6, paragrafo 4) |
|
1o luglio 1974 (altre disposizioni) |
|
|
76/307/CEE |
1o luglio 1975 |
|
78/55/CEE |
1o luglio 1977 (articolo 7, paragrafo 5) |
|
1o luglio 1979 (altre disposizioni) |
|
|
78/692/CEE |
1o luglio 1977 (articolo 7) |
|
1o luglio 1979 (altre disposizioni) |
|
|
79/641/CEE |
1o luglio 1980 |
|
79/692/CEE |
1o luglio 1977 |
|
79/967/CEE |
1o luglio 1982 |
|
80/1141/CEE |
1o luglio 1980 |
|
86/155/CEE |
1o marzo 1986 (articolo 6, paragrafi 3 e 8) |
|
1o luglio 1987 (altre disposizioni) |
|
|
87/120/CEE |
1o luglio 1988 |
|
87/481/CEE |
1o luglio 1989 |
|
88/332/CEE |
|
|
88/380/CEE |
1o luglio 1982 (articolo 7, paragrafo 9) |
|
1o gennaio 1986 (articolo 7, paragrafi 6 e 10) |
|
|
1o luglio 1992 (articolo 7, paragrafo 18) |
|
|
1o luglio 1990 (altre disposizioni) |
|
|
90/654/CEE |
|
|
96/18/CE |
1o luglio 1996 |
|
96/72/CE |
1o luglio 1997 (3) |
|
98/95/CE |
1o febbraio 2000 (rettifica GU L 126 del 20.5.1999, pag. 23) |
|
98/96/CE |
1o febbraio 2000 |
|
(1)
Per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito il 1o luglio 1973, per la Grecia il 1o gennaio 1986, per la Spagna il 1o marzo 1986 e per il Portogallo il 1o gennaio 1991.
(2)
Il 1o gennaio 1995 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia. — La Finlandia e la Svezia possono rinviare, fino al 31 dicembre 1995 al più tardi, l'applicazione nei loro territori della presente direttiva per quanto concerne la commercializzazione nei loro territori di sementi delle varietà elencate nei rispettivi cataloghi nazionali delle varietà delle specie di piante agricole e delle varietà delle specie di ortaggi che non sono state ufficialmente accettate ai sensi delle dieposizioni della suddetta direttiva. Le sementi delle suddette varietà non possono essere commercializzate nel territorio di altri Stati membri durante il suddetto periodo. — Le varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi che, alla data dell'adesione o successivamente, sono elencate sia nei rispettivi cataloghi nazionali della Finlandia e della Svezia sia nei cataloghi comuni non sono soggette ad alcuna restrizione di commercializzaione relativamente alle varietà. — Durante il periodo indicato nel primo trattino, le varietà ripertate nei rispettivi cataloghi nazionali della Finlandia e della Svezia che siano state ufficialmente accettate ai sensi delle disposizioni della suddetta direttiva sono inserite, rispettivamente, nei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi.
(3)
Le scorte residue di etichette recanti l'abbreviazione «CEE» possono continuare ad essere utilizzate sino al 31 dicembre 2001. |
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ALLEGATO VII
TAVOLA DI CONCORDANZA
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Direttiva 70/458/CEE |
Presente direttiva |
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Articolo 1 |
Articolo 1, primo comma |
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Articolo 34 |
Articolo 1, secondo comma |
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Articolo 1 bis |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera A |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera B a) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i) |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera B b) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii) |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera B c) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iii) |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera B d) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv) |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera C a) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i) |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera C b) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto ii) |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera C c) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii) |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera C d) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iv) |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera C e) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto v) |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera D a) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i) |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera D b) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii) |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera D c) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto iii) |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera D d) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto iv) |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera E a) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto i) |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera E b) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto ii) |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera E c) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto iii) |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera F a) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto i) |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera F b) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto ii) |
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Articolo 2, paragrafo 1, lettera F c) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto iii) |
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Articolo 2, paragrafo 1 bis |
Articolo 2, paragrafo 2 |
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Articolo 2, paragrafo 1 ter |
Articolo 2, paragrafo 3 |
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Articolo 3 a 8 |
Articolo 3 a 8 |
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Articolo 9 |
— |
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Articolo 10 |
Articolo 9 |
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Articolo 11 |
Articolo 10 |
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Articolo 12 |
Articolo 11 |
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Articolo 13 |
Articolo 12 |
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Articolo 13 bis |
Articolo 13 |
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Articolo 14 |
Articolo 14 |
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Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
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Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
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Articolo 15, paragrafo 3 |
— |
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Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
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Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
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Articolo 16, paragrafo 3 a 5 |
— |
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Articolo 17 a 19 |
Articolo17 a 19 |
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Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
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Articolo 20, paragrafo 1 bis |
Articolo 20, paragrafo 2 |
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Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 3 |
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Articolo 20, paragrafo 3 |
Articolo 20, paragrafo 4 |
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Articolo 20, paragrafo 5 |
— |
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Articolo 20 bis |
Articolo 21 |
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Articolo 21 |
Articolo 22 |
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Articolo 21 bis |
Articolo 23 |
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Articolo 22 |
Articolo 24 |
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Articolo 23 |
Articolo 25 |
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Articolo 24 |
Articolo 26 |
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Articolo 25 |
Articolo 27 |
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Articolo 26, paragrafo 1 |
Articolo 28, paragrafo 1 |
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Articolo 26, paragrafo 1 bis |
Articolo 28, paragrafo 2 |
|
Articolo 26, paragrafo 1 ter |
Articolo 28, paragrafo 3 |
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Articolo 26, paragrafo 2, da primo a terzo comma |
Articolo 28, paragrafo 4, da primo a terzo comma |
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Articolo 26, paragrafo 2, quarto comma |
— |
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Articolo 27 |
Articolo 29 |
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Articolo 28 |
Articolo 30 |
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Articolo 28 bis |
Articolo 31 |
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Articolo 29 |
Articolo 32 |
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Articolo 29 bis |
Articolo 33 |
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Articolo 30 |
Articolo 34 |
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Articolo 30 bis |
Articolo 35 |
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Articolo 31 |
Articolo 36 |
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Articolo 32, paragrafo 1 |
Articolo 32, paragrafo 1 |
|
Articolo 32, paragrafo 3 |
Articolo 37, paragrafo 2 |
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Articolo 33 |
Articolo 38 |
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Articolo 35 |
Articolo 39 |
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Articolo 36 |
Articolo 40 |
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Articolo 37 |
Articolo 41 |
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Articolo 38 |
Articolo 42 |
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Articolo 39 |
Articolo 43 |
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Articolo 39 bis, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 44, paragrafi 1 e 2 |
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Articolo 39 bis, paragrafo 3, punto i) |
Articolo 44, paragrafo 3, lettera a) |
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Articolo 39 bis, paragrafo 3, punto ii) |
Articolo 44, paragrafo 3, lettera b) |
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Articolo 40 ter |
Articolo 45 |
|
Articolo 40 |
Articolo 46, paragrafi 1, 2 e 4 |
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Articolo 40 bis |
Articolo 46, paragrafi 1, 3 e 4 |
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Articolo 41 |
Articolo 47 |
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Articolo 41 bis, paragrafo 1 |
Articolo 48, paragrafo 1 |
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Articolo 41 bis, paragrafo 2, punto i) |
Articolo 48, paragrafo 2, lettera a) |
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Articolo 41 bis, paragrafo 2, punto ii) |
Articolo 48, paragrafo 2, lettera b) |
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Articolo 42 |
Articolo 49 |
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Articolo 50 (1) |
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Articolo 51 |
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— |
Articolo 52 |
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Articolo 53 |
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ALLEGATO I, parte 1 |
ALLEGATO I, parte 1 |
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ALLEGATO I, parte 2 |
ALLEGATO I, parte 2 |
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ALLEGATO I, parte 3 |
ALLEGATO I, parte 3 |
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ALLEGATO I, parte 4, lettera A |
ALLEGATO I, parte 4, lettera A |
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ALLEGATO I, parte 4, lettera A bis |
ALLEGATO I, parte 4, lettera B |
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ALLEGATO I, parte 4, lettera A ter |
ALLEGATO I, parte 4, lettera C |
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ALLEGATO I, parte 4, lettera B |
ALLEGATO I, parte 4, lettera D |
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ALLEGATO I, parte 5 |
ALLEGATO I, parte 5 |
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ALLEGATO II |
ALLEGATO II |
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ALLEGATO III |
ALLEGATO III |
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ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 1 |
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 1 |
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ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 2 |
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 2 |
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ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 3 |
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 3 |
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ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 4 |
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 4 |
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ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 5 |
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 5 |
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ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 6 |
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 6 |
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ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 7 |
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 7 |
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ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 8 |
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 8 |
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ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 9 |
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 9 |
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ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 10 |
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 10 |
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ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 10 bis |
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 11 |
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ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 11 |
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 12 |
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ALLEGATO IV, parte A, lettera b) |
ALLEGATO IV, parte A, lettera b) |
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ALLEGATO IV, parte B |
ALLEGATO IV, parte B |
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ALLEGATO V |
ALLEGATO V |
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ALLEGATO VI |
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ALLEGATO VII |
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(1)
98/95 CE, articolo 9, paragrafo 2 e 98/95 CE, articolo 8, paragrafo 2. |
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( 1 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
( 2 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
( 3 ) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 (GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3).
( 4 ) GU L 159 del 28.6.1994, pag. 1.
( 5 ) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66.
( 6 ) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
( 7 ) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).