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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/1949

30.9.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1949 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Prunus cerasus e Prunus canescens originarie dell’Ucraina e alcune piante da impianto di Prunus armeniaca, Prunus cerasifera, Prunus domestica, Prunus incisa e Prunus persica originarie del Regno Unito, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di tali piante originarie del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, primo e terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)

A seguito di una valutazione preliminare 34 generi e una specie di piante da impianto originari di paesi terzi sono stati provvisoriamente inseriti nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale elenco comprende il genere Prunus L.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (3) stabilisce le misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, ma di cui non sono stati ancora interamente valutati i rischi fitosanitari. Ciò è dovuto al fatto che uno o più organismi nocivi ospitati da tali piante, che ancora non figurano nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (4), potrebbero soddisfare le condizioni per essere inseriti in tale elenco a seguito di una valutazione dei rischi completa.

(4)

Il 22 giugno 2023 l’Ucraina ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell’Unione di piante da impianto di ibridi di Prunus cerasus e Prunus canescens di massimo due anni, prive di foglie e non innestate («piante in questione originarie dell’Ucraina»). La domanda era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.

(5)

Il 22 ottobre 2024 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante da impianto in questione originarie dell’Ucraina (5). Essa non ha individuato organismi nocivi pertinenti per tali piante.

(6)

Il 28 febbraio 2024 il Regno Unito (6) ha presentato alla Commissione tre domande di esportazione nell’Unione di marze di Prunus armeniaca, Prunus cerasifera, Prunus domestica, Prunus incisa e Prunus persica di massimo due anni con un diametro massimo di 12 mm; piante da impianto di Prunus armeniaca, Prunus cerasifera, Prunus domestica, Prunus incisa e Prunus persica di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, con un diametro massimo di 40 mm; e piante da impianto di Prunus armeniaca, Prunus cerasifera, Prunus domestica, Prunus incisa e Prunus persica di massimo 15 anni, innestate, in substrato colturale, con un diametro massimo di 40 mm («piante in questione originarie del Regno Unito»). Le domande erano avallate dai rispettivi fascicoli tecnici.

(7)

Il 26 febbraio 2025 l’Autorità ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante in questione originarie del Regno Unito (7). L’Autorità ha individuato Bemisia tabaci (popolazione europea), i ceppi correlati a Candidatus Phytoplasma aurantifolia, Colletotrichum aenigma, Erwinia amylovora, Eulecanium excrescens e Scirtothrips dorsalis quali organismi nocivi pertinenti per dette piante, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nei fascicoli tecnici e ha stimato la probabilità che le piante in questione siano indenni da tali organismi nocivi.

(8)

In base al relativo parere dell’Autorità, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione originarie dell’Ucraina è ritenuto accettabile, purché siano rispettate le corrispondenti prescrizioni per l’importazione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(9)

Poiché non è stato individuato alcun organismo nocivo pertinente per le piante in questione originarie dell’Ucraina, è giustificato concludere che il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione di tali piante è accettabile, purché siano rispettate le corrispondenti prescrizioni per l’importazione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(10)

In base al relativo parere dell’Autorità, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione originarie del Regno Unito si considera ridotto a un livello accettabile, purché siano applicate misure adeguate per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante.

(11)

Inoltre, poiché il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione di vecchi alberi di Prunus armeniaca, Prunus cerasifera, Prunus domestica, Prunus incisa e Prunus persica di 15 anni originari del Regno Unito, ossia la merce che potrebbe comportare il rischio fitosanitario più elevato, si considera ridotto a un livello accettabile, è giustificato concludere che il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione di tutte le piante da impianto di tali specie di Prunus originarie del Regno Unito, indipendentemente dalla loro dimensione o età e dal fatto che siano a radice nuda o in substrato colturale, innestate o meno, è accettabile, purché siano applicate misure adeguate per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante.

(12)

Di conseguenza le piante da impianto di Prunus cerasus e Prunus canescens e gli ibridi delle due specie di massimo due anni originari dell’Ucraina e le piante da impianto di Prunus armeniaca, Prunus cerasifera, Prunus domestica, Prunus incisa e Prunus persica originarie del Regno Unito non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio. Dette piante dovrebbero quindi essere rimosse dall’elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(14)

Le misure descritte dal Regno Unito nei fascicoli sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione originarie del Regno Unito. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione.

(15)

Scirtothrips dorsalis e i ceppi correlati a Candidatus Phytoplasma aurantifolia figurano nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e Bemisia tabaci (popolazione europea) ed Erwinia amylovora figurano nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette di cui all’allegato III di tale regolamento.

(16)

Colletotrichum aenigma ed Eulecanium excrescens non figurano ancora nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Occorre una valutazione completa dei rischi rappresentati da tali organismi nocivi al fine di accertare se debbano essere inseriti nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e se di conseguenza le piante in questione originarie del Regno Unito debbano figurare, unitamente alle pertinenti prescrizioni specifiche, nell’elenco di cui all’allegato VII del medesimo regolamento.

(17)

È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 affinché anche le piante da impianto di Prunus armeniaca, Prunus cerasifera, Prunus domestica, Prunus incisa e Prunus persica originarie del Regno Unito siano soggette alle corrispondenti misure relative a Colletotrichum aenigma ed Eulecanium excrescens.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1213/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

(5)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali, 2024. «Commodity risk assessment of Prunus cerasus × Prunus canescens hybrid plants from Ukraine». EFSA Journal, 22(11), e9089. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9089.

(6)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente regolamento i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

(7)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali, 2025. «Commodity risk assessment of Prunus spp. plants from United Kingdom». EFSA Journal, 23(4), e9306. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9306.


ALLEGATO I

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, punto 1, tabella, seconda colonna denominata «Descrizione», la voce relativa a Prunus L. è sostituita dalla seguente:

« Prunus L., escluse:

le piante da impianto di Prunus domestica a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di Prunus cerasifera e originarie dell'Ucraina;

le talee senza radici di Prunus persica e Prunus dulcis di massimo due anni, in riposo vegetativo e prive di foglie, originarie della Turchia;

le piante da impianto di Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca e Prunus davidiana di massimo due anni, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, originarie della Turchia;

le piante da impianto di Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus e Prunus pseudocerasus originarie del Regno Unito;

gli occhi/le marze di massimo un anno di Prunus spinosa, con un diametro massimo di 12 mm, originari del Regno Unito;

le piante da impianto di massimo sette anni, non innestate, di Prunus spinosa, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito;

le piante da impianto di Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasifera, Prunus cerasus, Prunus davidiana, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus fontanesiana, Prunus persica, Prunus salicina e Prunus tomentosa e gli ibridi tra tali specie di massimo due anni, a radice nuda, privi di foglie e con un diametro massimo di 17 mm alla base del fusto, originari della Moldova;

le piante da impianto di Prunus cerasus e Prunus canescens di massimo due anni, non innestate e prive di foglie, originarie dell'Ucraina, e gli ibridi di tali specie; e

le piante da impianto di Prunus armeniaca, Prunus cerasifera, Prunus domestica, Prunus incisa e Prunus persica originarie del Regno Unito.».


ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, tabella, prima colonna denominata «Piante, prodotti vegetali o altri oggetti», la voce «Piante da impianto di Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus e Prunus pseudocerasus » è sostituita dalla seguente:

«Piante da impianto di Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasifera, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus incisa, Prunus persica e Prunus pseudocerasus ».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1949/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)