32002R1948

Regolamento (CE) n. 1948/2002 della Commissione, del 31 ottobre 2002, recante modifica del regolamento (CEE) n. 584/75 che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 01/11/2002 pag. 0018 - 0018


Regolamento (CE) n. 1948/2002 della Commissione

del 31 ottobre 2002

recante modifica del regolamento (CEE) n. 584/75 che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce dell'esperienza acquisita nelle campagne di commercializzazione precedenti, appare opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95(4).

(2) Pur garantendone l'anonimato, è opportuno identificare i diversi concorrenti con numeri, per verificare quali hanno presentato varie offerte e a che livelli.

(3) Ai fini di una gestione più precisa dei quantitativi aggiudicati è opportuno stabilire un coefficiente di attribuzione dei quantitativi per le offerte che superano la restituzione massima, consentendo al tempo stesso agli operatori di fissare una quantità minima aggiudicata al di sotto della quale l'offerta deve considerarsi non presentata.

(4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 584/75 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

"ed eventualmente

e) nel caso in cui la Commissione stabilisca un coefficiente di attribuzione dei quantitativi conformemente alla disposizione dell'articolo 5, una quantità minima in base alla quale l'offerta deve considerarsi non presentata se la quantità aggiudicata è inferiore.";

2) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Per ciascuna gara settimanale i concorrenti sono numerati singolarmente. Tale numerazione avviene in maniera aleatoria e indipendente per ciascuna gara settimanale. Le offerte sono contraddistinte dai numeri dei rispettivi concorrenti e sono quindi comunicate senza indugio alla Commissione.";

3) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:"Per le offerte che superano il livello della restituzione massima, la fissazione può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione delle quantità offerte. Tale fissazione è decisa secondo la procedura prevista al paragrafo 1.";

4) all'articolo 7, è inserito il testo seguente:

"c) quando l'offerta è considerata non presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 2;

d) quando la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione. L'importo svincolato corrisponde alla quantità che non è stata presa in considerazione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

(3) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

(4) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.