4.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/42


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/346 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2015

che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2015) 542]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quelli indicati nell'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e alla lettera a) del medesimo comma della direttiva 91/676/CEE, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento di azoto.

(2)

Il 14 dicembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/863/CE (2) che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, in virtù della quale l'Irlanda del Nord era autorizzata ad applicare ogni anno fino a 250 kg di azoto per ettaro di terreno, a determinate condizioni, in aziende in cui almeno l'80 % del terreno è destinato alla praticoltura.

(3)

Il 24 febbraio 2011, la Commissione ha adottato la decisione 2011/128/UE (3), che modifica la decisione 2007/863/CE e proroga la deroga fino al 31 dicembre 2014.

(4)

La deroga concessa con la decisione 2007/863/CE, modificata dalla decisione 2011/128/UE, nel 2013 ha interessato 145 aziende agricole, che corrispondono a circa 0,59 % del totale delle aziende e 0,42 % della superficie agricola totale netta.

(5)

Il 10 ottobre 2014, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda di deroga per l'Irlanda del Nord a norma dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.

(6)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, il Regno Unito applica un programma d'azione a tutto il territorio della regione dell'Irlanda del Nord.

(7)

Dalla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, basata sulle relazioni degli Stati membri per il periodo 2008-2011, emerge che nel Regno Unito per la regione dell'Irlanda del Nord, relativamente alle acque sotterranee, tutte le stazioni di monitoraggio presentano una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 93 % delle stazioni di monitoraggio presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 25 mg/l. Per quanto riguarda le acque superficiali, tutte le stazioni di monitoraggio presentano una concentrazione media di nitrati inferiore a 25 mg/l.

(8)

Il numero dei capi di bestiame e l'uso di fertilizzanti chimici sono diminuiti negli ultimi anni. Rispetto al periodo 2004-2007, nel periodo 2008-2011 i bovini e il pollame sono diminuiti entrambi del 5 %, gli ovini del 10 %, mentre i capi di suini sono aumentati del 4 %. Il carico medio di azoto da effluenti di allevamento nel periodo 2008-2011 è stato di 117 kg/ha, con un calo del 6,4 % rispetto al 2004-2007. L'eccesso medio di fosforo nel periodo 2008-2011 è stato di 13,6 kg/ha, con un calo del 30,1 % rispetto al periodo 2004-2007. L'uso medio di fertilizzanti chimici azotati è diminuito del 18,4 % nel periodo 2008-2011 rispetto al periodo 2004-2007. L'uso medio di fertilizzanti chimici fosfatici è diminuito del 53 % nel periodo 2008-2011 rispetto al periodo 2004-2007.

(9)

In Irlanda del Nord, il 93 % delle superfici agricole è prativo. Complessivamente, nelle aziende agricole il 42 % della superficie è sfruttato in modo estensivo e presenta un fattore di densità inferiore a 1 unità di bestiame per ettaro e un basso apporto di fertilizzanti; il 37 % è sfruttato nel quadro di programmi agroambientali e solo il 24 % è sfruttato in modo più intensivo, con una densità pari o superiore a 2 unità di bestiame per ettaro. Il 5 % della superficie è impiegato per attività agricole seminative. Nelle superfici prative, il quantitativo medio di fertilizzanti chimici impiegato è pari a 79 kg/ha di azoto e 5 kg/ha di fosforo.

(10)

L'Irlanda del Nord è caratterizzata da un elevato livello di precipitazioni e della prevalenza di suoli con scarso drenaggio. Poiché il drenaggio è difficoltoso, il potenziale di denitrificazione della maggior parte dei terreni in Irlanda del Nord è relativamente elevato, per cui la concentrazione di nitrati nel suolo è ridotta e, di conseguenza, sono ridotti anche i quantitativi di nitrati che possono essere liscivati.

(11)

Il clima dell'Irlanda del Nord, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell'arco dell'anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una stagione vegetativa prolungata delle specie erbose, in cui i terreni sono attivamente gestiti e sfruttati, di durata variabile da 270 giorni all'anno nella regione costiera orientale a circa 260 giorni all'anno nelle regioni centrali.

(12)

La Commissione, dopo aver esaminato la richiesta del Regno Unito per la regione dell'Irlanda del Nord, e aver considerato il programma di azione, alla luce dell'esperienza fornita dalla deroga di cui alla decisione 2007/863/CE modificata dalla decisione 2011/128/UE, ritiene che il quantitativo di effluente di allevamento proposto dall'Irlanda del Nord, pari a 250 kg di azoto per ettaro all'anno, non metterà a repentaglio la realizzazione degli obiettivi di cui alla direttiva 91/676/CEE se saranno rigorosamente rispettate determinate condizioni.

(13)

Dalle informazioni supplementari trasmesse dall'Irlanda del Nord risulta che il quantitativo annuale di 250 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro proposto per le aziende aventi almeno l'80 % di superficie prativa è giustificato in base a criteri oggettivi quali la presenza di stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento di azoto.

(14)

La decisione 2007/863/CE, modificata dalla decisione 2011/128/UE rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire che gli agricoltori interessati possano continuare ad avvalersi della deroga, è opportuno adottare la presente decisione.

(15)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato Nitrati istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La deroga concernente l'Irlanda del Nord, chiesta dal Regno Unito con lettera del 10 ottobre 2014, intesa a consentire l'applicazione di un quantitativo di effluenti d'allevamento superiore a quello previsto dall'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e alla lettera a) del medesimo comma della direttiva 91/676/CEE, è concessa alle condizioni stabilite nella presente decisione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«azienda agricola a superficie prativa» un'azienda in cui l'80 % o più della superficie agricola disponibile per l'applicazione di effluente è costituita da prato;

2)

«bestiame erbivoro» bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;

3)

«superficie prativa» una superficie a coltura prativa permanente o temporanea (intendendosi in quest'ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni);

4)

«parcella», un singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione.

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente decisione si applica su base individuale alle aziende agricole a superficie prativa alle condizioni stabilite agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4

Domanda annuale e impegno

1.   Gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga di cui alla presente decisione presentano ogni anno una domanda all'autorità competente.

2.   La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5 e 6.

Articolo 5

Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

1.   Il quantitativo di effluente prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8.

2.   L'apporto complessivo di azoto non supera il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata e tiene conto dell'apporto di azoto dal terreno. L'applicazione complessiva di azoto varia in funzione della distribuzione del bestiame e della produttività delle superfici prative.

3.   Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando la rotazione delle colture sulla superficie agricola nonché le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti. Il piano è disponibile ogni anno presso l'azienda entro il 1o marzo. Il piano di fertilizzazione include almeno i dati seguenti:

a)

il piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie delle parcelle adibita alla praticoltura e delle parcelle coltivate con altre colture, nonché una mappa schematica dell'ubicazione delle singole parcelle;

b)

il numero dei capi di bestiame e la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti;

c)

il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell'azienda;

d)

la quantità, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

e)

il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture per ciascuna parcella;

f)

i risultati di analisi del suolo, se disponibili, per verificare il tenore di azoto e fosforo;

g)

la natura del fertilizzante da utilizzare;

h)

il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente su ciascuna parcella;

i)

il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascuna parcella.

Il piano di fertilizzazione è aggiornato entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole per garantirne la coerenza con le pratiche agricole effettivamente adottate.

4.   Ogni agricoltore tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, in cui vengono riportate anche informazioni sulla gestione degli apporti di azoto e fosforo e sulla gestione delle acque reflue. Tale registro è presentato all'autorità competente ogni anno civile.

5.   Per ogni azienda a superficie prativa che beneficia di una deroga l'agricoltore accetta che la domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli.

6.   Ogni agricoltore che beneficia di una deroga effettua analisi periodiche del contenuto di azoto e fosforo nel suolo al fine di garantire una fertilizzazione accurata.

Per ogni area dell'azienda omogenea sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture, i campionamenti e le analisi sono effettuati almeno a cadenza quadriennale.

Si esegue almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

L'azienda beneficiaria di una deroga mette a disposizione i risultati dell'analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo.

7.   Non si applica effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

8.   Per ogni azienda agricola che beneficia di una deroga, l'agricoltore garantisce che la percentuale di fosforo, calcolata in base alla metodologia stabilita dall'autorità competente non superi un quantitativo di fosforo in eccesso pari a 10 kg per ettaro all'anno.

Articolo 6

Gestione dei terreni

1.   Una quota pari ad almeno l'80 % della superficie aziendale cui è applicabile l'effluente è adibita a praticoltura.

2.   Gli agricoltori che beneficiano di una deroga individuale rispettano le disposizioni che seguono:

a)

le superfici prative temporanee sono arate in primavera;

b)

indifferentemente dal tipo di suolo, l'aratura delle superfici prative è immediatamente seguita da una coltura a elevato fabbisogno di azoto;

c)

la rotazione delle colture non prevede leguminose o altre colture che fissano l'azoto atmosferico.

3.   La lettera c) del secondo paragrafo non si applica tuttavia al trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e alle colture intercalari di altre leguminose.

Articolo 7

Altre misure

L'applicazione della presente deroga non pregiudica l'attuazione delle misure necessarie per ottemperare ad altre disposizioni normative dell'Unione europea in materia ambientale.

Articolo 8

Monitoraggio

1.   L'autorità competente garantisce che le mappe che indicano per ciascun distretto le percentuali di aziende agricole a superficie prativa, di bestiame e di superficie agricola oggetto della deroga individuale, nonché le mappe sull'uso locale del terreno, siano stilate e aggiornate ogni anno.

2.   Il monitoraggio è effettuato sul suolo, sulle acque superficiali e sulle acque sotterranee, al fine di fornire dati sulle concentrazioni di azoto e fosforo nelle acque contenute nel suolo, sull'azoto minerale nel profilo del suolo e sulle concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale. Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola e nell'ambito del controllo dei bacini di drenaggio agricoli. I siti monitorati sono rappresentativi dei principali tipi di suoli, dei livelli di intensità dello sfruttamento, delle pratiche di fertilizzazione e delle colture.

3.   Il monitoraggio delle acque è intensificato nei comprensori agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili.

4.   Nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale si effettuano indagini sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole. Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e dal monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità delle perdite di nitrati e di fosforo dalle aziende agricole che beneficiano di una deroga.

Articolo 9

Controlli

1.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 non sono rispettate, il richiedente ne è informato. In tale caso, la domanda si considera respinta.

2.   È predisposto un programma di ispezioni in loco basato sull'analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull'esito dei controlli casuali a carattere generale relativi all'applicazione della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni in loco intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite dagli articoli 5 e 6 della presente decisione interessano almeno il 5 % delle aziende agricole che beneficiano di una deroga individuale. Qualora la verifica evidenzi un mancato rispetto, l'agricoltore ne è informato. Tali informazioni sono tenute in considerazione nel decidere in merito alla domanda di deroga per l'anno successivo.

3.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto di una deroga concessa a norma della presente decisione.

Articolo 10

Rendicontazione

Ogni anno, entro giugno, le autorità competenti presentano una relazione contenente le informazioni seguenti:

1)

le mappe con l'indicazione per ciascun distretto delle percentuali di aziende agricole, di bestiame e di superficie agricola oggetto della deroga individuale, nonché le mappe sull'uso locale del terreno, di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

2)

i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l'impatto della deroga sulla qualità delle acque, di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

3)

i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque presenti nel suolo e dell'azoto minerale nel profilo del suolo, sia in regime di deroga sia in regime normale, di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

4)

sintesi e valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio intensificato dell'acqua di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

5)

i risultati delle indagini sull'uso locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole, di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

6)

i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità delle perdite di nitrati e fosforo dalle aziende che beneficiano di una deroga individuale, di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

7)

la valutazione dell'attuazione del regime di deroga, sulla base di controlli presso l'azienda agricola e di informazioni sulle aziende agricole non inadempienti, nonché dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco, di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2.

Articolo 11

Applicazione

La presente decisione si applica nel contesto dell'SR 2014 No 307Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2014.

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.

Articolo 12

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2015

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)   GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/863/CE della Commissione, del 14 dicembre 2007, che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 122).

(3)  Decisione 2011/128/UE della Commissione, del 24 febbraio 2011, recante modifica della decisione 2007/863/CE che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 21).