31989R1434

REGOLAMENTO (CEE) N. 1434/89 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 1989 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera dell' Irlanda -

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 26/05/1989 pag. 0011 - 0011


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1434/89 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1989

relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4194/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1989 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 295/89 (4), prevede dei contingenti di sogliola per il 1989;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM VII a, f, g da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda hanno esaurito i contingenti assegnati per il 1989,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM VII a, f, g eseguite da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda hanno esaurito i contingenti assegnati all'Irlanda per il 1989.

La pesca della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM VII a, f, g eseguita da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1989.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

(3) GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 3.

(4) GU n. L 33 del 4. 2. 1989, pag. 38.