1.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 258/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 913/2009 DEL CONSIGLIO
del 24 settembre 2009
che chiude il riesame, concernente un nuovo esportatore, del regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, istituisce nuovamente il dazio sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. MISURE IN VIGORE
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1174/2005 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese. Per le quattro società cui sono applicate aliquote di dazio individuali le aliquote in vigore variano dal 7,6 % al 39,9 %. L’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società è del 46,7 %. Il regolamento (CE) n. 684/2008 (3) ha precisato l’ambito d’applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005. |
2. INCHIESTA ATTUALE
2.1. Domanda di riesame
(2) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame, concernente un nuovo esportatore, del regolamento (CE) n. 1174/2005, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, presentata da un produttore esportatore di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese. |
(3) |
La domanda è stata presentata dalla Crown Equipment (Suzhou) Company Limited («Crown Suzhou» o «il richiedente»). |
(4) |
Il richiedente afferma di aver operato in condizioni di economia di mercato e di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità europea durante il periodo dell’inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («periodo dell’inchiesta iniziale»), e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping. Inoltre, ha affermato di aver iniziato ad esportare transpallet manuali e le relative componenti essenziali verso la Comunità dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. |
2.2. Avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori
(5) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame relativo ad un nuovo esportatore in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e dopo aver fornito all’industria comunitaria interessata la possibilità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 52/2009 (4), un riesame del regolamento (CE) n. 1174/2005 per quanto riguarda il richiedente («il riesame»). |
(6) |
A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 52/2009, è stato abrogato il dazio antidumping del 46,7 % istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali fabbricati dal richiedente. Contemporaneamente, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni. |
2.3. Prodotto in esame
(7) |
Il prodotto in esame è identico a quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1174/2005, modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008, ovvero transpallet manuali e le loro componenti essenziali, ossia il telaio ed il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, di cui attualmente ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00. Per transpallet manuali si intendono i carrelli a ruote muniti di forche mobili destinati alla movimentazione dei pallet, concepiti per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una sbarra articolata. I transpallet manuali sono destinati a sollevare carichi, azionando la barra fino ad un’altezza tale da permettere il trasporto e non hanno altre funzioni o usi, quali, ad esempio: i) spostare e sollevare i carichi per collocarli in posizione più elevata o partecipare allo stoccaggio di carichi (sollevatori); ii) impilare un pallet sull’altro (impilatori); iii) sollevare un carico a un livello che ne permetta la lavorazione (elevatori a forbice); ovvero iv) sollevare e pesare i carichi (pesatori). |
2.4. Parti interessate
(8) |
La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del riesame il richiedente, i rappresentanti dell’industria comunitaria e i rappresentanti del paese esportatore. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento (CE) n. 52/2009. |
(9) |
I servizi della Commissione hanno inoltre inviato al richiedente un modulo di richiesta del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («MET») e un questionario, ricevendo le risposte entro i termini stabiliti. |
2.5. Periodo dell’inchiesta di riesame
(10) |
L’inchiesta concernente il dumping ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. |
3. RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME RELATIVO AI NUOVI ESPORTATORI
(11) |
Con lettera in data 22 maggio 2009 indirizzata alla Commissione, la società Crown Suzhou ha formalmente ritirato la sua domanda di riesame nuovi esportatori di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(12) |
È stato valutato se fosse giustificata la continuazione d’ufficio del riesame. La Commissione ha ritenuto che la chiusura dell’inchiesta non avrebbe inciso sulla misura antidumping in vigore, che l’aliquota applicabile a tutte le altre società sarebbe stata nuovamente applicata retroattivamente alla Crown Suzhou e che tale chiusura non sarebbe stata contraria all’interesse delle Comunità. L’inchiesta deve pertanto essere chiusa. |
(13) |
Le parti interessate sono state informate dell’intenzione di chiudere l’inchiesta e di istituire nuovamente il dazio antidumping definitivo alle importazioni del prodotto in esame, fabbricato e venduto all’esportazione verso la Comunità dalla società Crown Suzhou ed è stata fornita loro la possibilità di presentare osservazioni. Non è però pervenuto alcun commento tale da giustificare una modifica di questa decisione. |
(14) |
Si è pertanto concluso che le importazioni nella Comunità dei transpallet manuali e delle loro componenti essenziali, ovvero telaio e sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, di cui attualmente ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00, fabbricati e venduti all’esportazione verso la Comunità dalla Crown Suzhou devono essere soggette al dazio nazionale applicabile a tutte le altre società (46,7 %) istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 e che tale aliquota del dazio deve pertanto essere nuovamente istituita. |
4. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING
(15) |
In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping applicabile alla Crown Suzhou dovrebbe essere riscosso con effetto retroattivo, dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 52/2009, sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell’articolo 3 del medesimo regolamento. |
5. DURATA DELLE MISURE
(16) |
Il riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È chiuso il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato con il regolamento (CE) n. 52/2009 e sulle importazioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 52/2009 è istituito il dazio antidumping applicabile, in conformità dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005, a tutte le altre società (codice supplementare TARIC A999) della Repubblica popolare cinese.
2. Il dazio antidumping applicabile, a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005, a tutte le altre società della Repubblica popolare cinese è riscosso con effetto dal23 gennaio 2009 sulle importazioni di transpallet manuali e delle loro componenti essenziali registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 52/2009.
3. Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 52/2009.
4. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.
(3) GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1.
(4) GU L 17 del 22.1.2009, pag. 19.