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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1110

23.5.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1110 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2024

che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’aeronavigabilità iniziale dei sistemi aeromobili senza equipaggio soggetti a certificazione e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda le norme e le procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 57 e l’articolo 62, paragrafo 14, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Un sistema aeromobile senza equipaggio (unmanned aircraft system - UAS) comprende l’unità di controllo e monitoraggio (control and monitoring unit - CMU) e i suoi componenti che dovrebbero essere oggetto del sistema di analisi delle informazioni in materia di sicurezza attuato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») affinché l’autorità pertinente degli Stati membri e la Commissione ricevano informazioni, comprese raccomandazioni o azioni correttive da adottare, per reagire a un problema di sicurezza e a un inconveniente o a una vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea.

(2)

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione operativa richiesta in conformità all’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione (2), l’autorità competente dovrebbe prendere in considerazione i termini e le condizioni di cui alle condizioni di volo stabilite e approvate in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (3) qualora un aeromobile senza equipaggio (unmanned aircraft - UA) il cui progetto sia certificato non soddisfi i requisiti di aeronavigabilità applicabili o qualora non sia stato dimostrato che li soddisfi.

(3)

Al fine di garantire un’attuazione uniforme dei requisiti di aeronavigabilità per le operazioni di un UAS e la conformità rispetto a tali requisiti, qualora il rischio di operazioni con un UAS che opera nella categoria «specifica», come stabilito all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, possa essere attenuato soltanto impiegando un UAS per il quale è stato rilasciato un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto per la progettazione, dovrebbe essere richiesto un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità per l’UA. Inoltre dovrebbe anche essere richiesto un certificato acustico nei casi in cui l’Agenzia abbia stabilito requisiti di protezione ambientale.

(4)

Ai fini dello scambio di informazioni in materia di sicurezza conformemente all’articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, l’operatore UAS di un UA il cui progetto è stato certificato dovrebbe segnalare al titolare dell’approvazione del progetto dell’UAS o del componente qualsiasi evento o condizione relativi alla sicurezza dell’UAS o del componente individuati dall’organizzazione in conformità al regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del COnsiglio (4).

(5)

Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza, l’operatore UAS di un UA il cui progetto è certificato o che impiega un componente di UAS certificato dovrebbe attuare tutte le misure di sicurezza prescritte dall’autorità competente o dalle pertinenti informazioni in materia di sicurezza obbligatorie rilasciate dall’Agenzia, comprese le direttive di aeronavigabilità in conformità ai requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità degli UAS di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione (5).

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.

(7)

Al fine di fornire ai portatori di interessi il tempo sufficiente per garantire la conformità rispetto al nuovo quadro normativo per l’aeronavigabilità iniziale degli UAS certificati, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o maggio 2025.

(8)

L’Agenzia ha elaborato un progetto di regole di attuazione e lo ha presentato unitamente al parere n. 03/2023 (6), in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 748/2012

L’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

« Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di sistemi aeromobili senza equipaggio »;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

i)

il primo comma è soppresso;

ii)

al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:»;

iii)

il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

“sistema aeromobile senza equipaggio” (unmanned aircraft system, “UAS”): un aeromobile senza equipaggio, quale definito all’articolo 3, punto 30), del regolamento (UE) 2018/1139, e la sua unità di controllo e monitoraggio;»;

iv)

i punti 26) e 27) sono sostituiti dai seguenti:

«26)

“unità di controllo e monitoraggio” (control and monitoring unit, “CMU”): il dispositivo di controllo e monitoraggio remoto di aeromobili senza equipaggio, quale definito all’articolo 3, punto 32, del regolamento (UE) 2018/1139;

27)

“collegamento C2”: il collegamento dati tra l’aeromobile senza equipaggio e la CMU ai fini della gestione del volo;»;

v)

è aggiunto il seguente nuovo punto 35):

«35)

“componente di UAS”: qualsiasi motore, elica o parte di un aeromobile senza equipaggio o qualsiasi elemento dell’unità di controllo e monitoraggio (CMU).»;

3)

all’articolo 7 è così inserito un nuovo paragrafo 2 bis:

«2 bis)   L’operatore di un UAS che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 40, punto 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/945 deve ottenere i seguenti certificati:

i)

un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21), capitolo H, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (*1);

ii)

un certificato acustico rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21), capitolo I, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione quando l’aeromobile senza equipaggio è soggetto ai requisiti di protezione ambientale di cui al punto 21.B.85 del regolamento (UE) n. 748/2012.»;

(*1)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012 , che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj).» "

4)

l’articolo 12 è così modificato:

i)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’autorità competente rilascia un’autorizzazione operativa quando:

a)

la valutazione effettuata a norma del paragrafo 1 conclude che:

i)

gli obiettivi di sicurezza operativa tengono conto dei rischi dell’operazione;

ii)

la combinazione di misure di attenuazione riguardanti le condizioni operative per lo svolgimento dell’operazione, la competenza del personale coinvolto e le caratteristiche tecniche degli aeromobili senza equipaggio sono adeguate e sufficientemente solide da mantenere la sicurezza dell’operazione in considerazione dei rischi a terra e in volo individuati;

b)

per gli UAS che sono o saranno certificati a norma dell’articolo 40, punto 1), lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/945, gli UAS dispongono di:

i)

un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità valido e, se l’aeromobile senza equipaggio è soggetto ai requisiti di protezione ambientale di cui al punto 21.B.85 del regolamento (UE) n. 748/2012, un certificato acustico valido; oppure

ii)

se l’aeromobile senza equipaggio non soddisfa i requisiti di aeronavigabilità applicabili, o se non è stato dimostrato che li soddisfi, condizioni di volo approvate conformemente all’allegato I (parte 21), capitolo P, del regolamento (UE) n. 748/2012;

c)

l’operatore UAS ha fornito all’autorità competente una dichiarazione in cui si conferma che l’operazione prevista è conforme alle norme nazionali e dell’Unione applicabili, in particolare per quanto riguarda la tutela della riservatezza, la protezione dei dati, la responsabilità civile, l’assicurazione, la sicurezza e la protezione dell’ambiente.»

;

ii)

al paragrafo 4, lettera c), sono aggiunti i seguenti punti vii e viii:

«vii)

il certificato di aeronavigabilità o il certificato ristretto di aeronavigabilità e il certificato acustico, qualora tali certificati siano stati rilasciati;

viii)

le condizioni di volo approvate in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 se l’UAS soddisfa le condizioni di cui all’articolo 40, punto 1), lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/945 e l’aeromobile senza equipaggio non soddisfa i requisiti di aeronavigabilità applicabili, o non è stato dimostrato che li soddisfi.»;

5)

all’articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   Fatto salvo il regolamento (UE) n. 376/2014, l’operatore UAS di un aeromobile senza equipaggio il cui progetto è stato certificato segnala al titolare dell’approvazione del progetto dell’UAS o del componente di UAS qualsiasi evento o condizione relativi alla sicurezza dell’UAS o del componente di UAS individuati dall’organizzazione. In particolare l’operatore UAS segnala qualsiasi incidente o inconveniente grave riguardante l’UAS o il componente di UAS che metta in pericolo o che, se non debitamente corretto o risolto, possa mettere in pericolo la sicurezza dell’UAS o di qualsiasi persona fisica o giuridica.»

;

(6)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2025.

Tuttavia l’allegato I, punto 2, si applica a decorrere dal 22 febbraio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/947/oj).

(3)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj).

(4)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/oj).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti (OJ L, 2024/1107, 17.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1107/oj).

(6)   Opinion No 03/2023 - Introduction of a regulatory framework for the operation of drones — Enabling innovative air mobility with MVCA, the initial airworthiness of UAS subject to certification, and the continuing airworthiness of those UAS operated in the 'specific' category |AESA (europa.eu).


ALLEGATO I

L’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione è così modificato:

1)

al punto 21.B.20, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

L’Agenzia deve attuare un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni ricevute riguardanti la sicurezza e trasmettere senza indebito ritardo alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni necessarie, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, affinché possano reagire tempestivamente a un problema di sicurezza concernente i prodotti, le parti, le pertinenze, le unità di controllo e monitoraggio (CMU), i componenti di CMU e le persone o le organizzazioni (imprese) soggetti al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.»;

2)

al punto 21.B.20 A (1), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

L’Agenzia deve attuare un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza ricevute conformemente al punto 21.B.15, lettera c), e trasmettere senza indebito ritardo agli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni necessarie, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, affinché possano reagire tempestivamente a un inconveniente o a una vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea concernente i prodotti, le parti, le unità di controllo e monitoraggio (CMU), i componenti di CMU, gli equipaggiamenti non installati, le persone o le organizzazioni (imprese) soggetti al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.»;

3)

al punto 21.B.120, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Al ricevimento di una domanda di rilascio di un’autorizzazione a procedere ai fini della dimostrazione della conformità dei singoli prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio (CMU) e componenti di CMU, l’autorità competente deve verificare la conformità del richiedente ai requisiti applicabili.»;

4)

al punto 21.B.125, lettera d), il comma introduttivo è sostituito dal seguente:

«d)

Qualora sia riscontrata una non conformità nel corso della sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo l’autorità competente, fatte salve eventuali azioni ulteriori previste dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione, deve comunicare per iscritto la non conformità all’impresa e chiedere un’azione correttiva per la o le non conformità individuate. Se una non conformità di livello 1 riguarda direttamente un aeromobile o un’unità di controllo e monitoraggio (CMU), l’autorità competente deve informare l’autorità competente dello Stato membro nel quale l’aeromobile o l’aeromobile senza equipaggio controllato mediante tale CMU è registrato.»;

5)

il punto 21.B.135 è così modificato:

a)

la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal testo seguente:

«L’autorità competente deve considerare valida l’autorizzazione a procedere fintantoché:

a)

il fabbricante utilizza correttamente il modulo 52 AESA (cfr. l’appendice VIII) come dichiarazione di conformità per gli aeromobili completi, ed il modulo 1 AESA (cfr. l’appendice I) per prodotti diversi da aeromobili completi, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio (CMU) e componenti di CMU; e»;

b)

alla lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

l’autorizzazione riguardi il prodotto, la parte, la pertinenza, l’unità di controllo e monitoraggio (CMU) o il componente di CMU da verificare, e rimanga valida;»;

6)

al punto 21.B.222, lettera b), punto 1), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

audit dei prodotti di un campione pertinente di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio (CMU) e componenti di CMU che rientrano nell’ambito di competenza dell’impresa;».


(1)  Applicabile dal 22 febbraio 2026 — regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le regole per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi alla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le organizzazioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011 e (UE) 2015/340 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e per le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011, (UE) 2015/340 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 748/2012, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 139/2014, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/340 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/203/oj).


ALLEGATO II

L’allegato (OPERAZIONI UAS NELLE CATEGORIE «APERTA» E «SPECIFICA») del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 è così modificato:

(1)

nella PARTE B (OPERAZIONI UAS NELLA CATEGORIA «SPECIFICA»), il punto UAS.SPEC.100 è sostituito dal seguente:

« UAS.SPEC.100 Uso di apparecchiature certificate e di aeromobili senza equipaggio certificati

1)

Se utilizza un aeromobile senza equipaggio per il quale è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità, l’operatore UAS deve garantire che il sistema aeromobile senza equipaggio sia conforme al regolamento delegato (UE) 2024/1107;

2)

Se l’operatore UAS utilizza apparecchiature certificate su un aeromobile senza equipaggio per il quale non sono stati rilasciati né un certificato di aeronavigabilità né un certificato ristretto di aeronavigabilità, l’operatore UAS deve svolgere tutti i compiti seguenti:

i)

registrare l’operazione o il tempo di servizio in conformità alle istruzioni e alle procedure applicabili alle apparecchiature certificate;

ii)

seguire le istruzioni di cui al certificato delle apparecchiature e rispettare inoltre le direttive di aeronavigabilità applicabili emesse dall’Agenzia;

iii)

attuare le misure di sicurezza imposte dall’autorità competente conformemente all’articolo 19, paragrafo 4;

iv)

utilizzare tutte le pertinenti informazioni in materia di sicurezza obbligatorie rilasciate dall’Agenzia.»;

2)

l’appendice 1 è così modificata:

a)

al punto UAS.STS-01.040, punto 2), la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

non deve cedere il controllo dell’aeromobile senza equipaggio ad un’altra CMU;»;

b)

al punto UAS.STS-02.040, punto 2), la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

non deve cedere il controllo dell’aeromobile senza equipaggio ad un’altra CMU;».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1110/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)