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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1110 |
23.5.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1110 DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2024
che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’aeronavigabilità iniziale dei sistemi aeromobili senza equipaggio soggetti a certificazione e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda le norme e le procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 57 e l’articolo 62, paragrafo 14, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Un sistema aeromobile senza equipaggio (unmanned aircraft system - UAS) comprende l’unità di controllo e monitoraggio (control and monitoring unit - CMU) e i suoi componenti che dovrebbero essere oggetto del sistema di analisi delle informazioni in materia di sicurezza attuato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») affinché l’autorità pertinente degli Stati membri e la Commissione ricevano informazioni, comprese raccomandazioni o azioni correttive da adottare, per reagire a un problema di sicurezza e a un inconveniente o a una vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea. |
(2) |
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione operativa richiesta in conformità all’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione (2), l’autorità competente dovrebbe prendere in considerazione i termini e le condizioni di cui alle condizioni di volo stabilite e approvate in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (3) qualora un aeromobile senza equipaggio (unmanned aircraft - UA) il cui progetto sia certificato non soddisfi i requisiti di aeronavigabilità applicabili o qualora non sia stato dimostrato che li soddisfi. |
(3) |
Al fine di garantire un’attuazione uniforme dei requisiti di aeronavigabilità per le operazioni di un UAS e la conformità rispetto a tali requisiti, qualora il rischio di operazioni con un UAS che opera nella categoria «specifica», come stabilito all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, possa essere attenuato soltanto impiegando un UAS per il quale è stato rilasciato un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto per la progettazione, dovrebbe essere richiesto un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità per l’UA. Inoltre dovrebbe anche essere richiesto un certificato acustico nei casi in cui l’Agenzia abbia stabilito requisiti di protezione ambientale. |
(4) |
Ai fini dello scambio di informazioni in materia di sicurezza conformemente all’articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, l’operatore UAS di un UA il cui progetto è stato certificato dovrebbe segnalare al titolare dell’approvazione del progetto dell’UAS o del componente qualsiasi evento o condizione relativi alla sicurezza dell’UAS o del componente individuati dall’organizzazione in conformità al regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del COnsiglio (4). |
(5) |
Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza, l’operatore UAS di un UA il cui progetto è certificato o che impiega un componente di UAS certificato dovrebbe attuare tutte le misure di sicurezza prescritte dall’autorità competente o dalle pertinenti informazioni in materia di sicurezza obbligatorie rilasciate dall’Agenzia, comprese le direttive di aeronavigabilità in conformità ai requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità degli UAS di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione (5). |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. |
(7) |
Al fine di fornire ai portatori di interessi il tempo sufficiente per garantire la conformità rispetto al nuovo quadro normativo per l’aeronavigabilità iniziale degli UAS certificati, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o maggio 2025. |
(8) |
L’Agenzia ha elaborato un progetto di regole di attuazione e lo ha presentato unitamente al parere n. 03/2023 (6), in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 748/2012
L’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: « Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di sistemi aeromobili senza equipaggio »; |
2) |
l’articolo 2 è così modificato:
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3) |
all’articolo 7 è così inserito un nuovo paragrafo 2 bis: «2 bis) L’operatore di un UAS che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 40, punto 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/945 deve ottenere i seguenti certificati:
(*1) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012 , che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj).» " |
4) |
l’articolo 12 è così modificato:
|
5) |
all’articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 376/2014, l’operatore UAS di un aeromobile senza equipaggio il cui progetto è stato certificato segnala al titolare dell’approvazione del progetto dell’UAS o del componente di UAS qualsiasi evento o condizione relativi alla sicurezza dell’UAS o del componente di UAS individuati dall’organizzazione. In particolare l’operatore UAS segnala qualsiasi incidente o inconveniente grave riguardante l’UAS o il componente di UAS che metta in pericolo o che, se non debitamente corretto o risolto, possa mettere in pericolo la sicurezza dell’UAS o di qualsiasi persona fisica o giuridica.» |
(6) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2025.
Tuttavia l’allegato I, punto 2, si applica a decorrere dal 22 febbraio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/947/oj).
(3) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj).
(4) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/oj).
(5) Regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti (OJ L, 2024/1107, 17.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1107/oj).
(6) Opinion No 03/2023 - Introduction of a regulatory framework for the operation of drones — Enabling innovative air mobility with MVCA, the initial airworthiness of UAS subject to certification, and the continuing airworthiness of those UAS operated in the 'specific' category |AESA (europa.eu).
ALLEGATO I
L’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione è così modificato:
1) |
al punto 21.B.20, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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2) |
al punto 21.B.20 A (1), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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3) |
al punto 21.B.120, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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4) |
al punto 21.B.125, lettera d), il comma introduttivo è sostituito dal seguente:
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5) |
il punto 21.B.135 è così modificato:
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6) |
al punto 21.B.222, lettera b), punto 1), il punto ii) è sostituito dal seguente:
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(1) Applicabile dal 22 febbraio 2026 — regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le regole per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi alla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le organizzazioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011 e (UE) 2015/340 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e per le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011, (UE) 2015/340 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 748/2012, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 139/2014, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/340 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/203/oj).
ALLEGATO II
L’allegato (OPERAZIONI UAS NELLE CATEGORIE «APERTA» E «SPECIFICA») del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 è così modificato:
(1) |
nella PARTE B (OPERAZIONI UAS NELLA CATEGORIA «SPECIFICA»), il punto UAS.SPEC.100 è sostituito dal seguente: « UAS.SPEC.100 Uso di apparecchiature certificate e di aeromobili senza equipaggio certificati
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2) |
l’appendice 1 è così modificata:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1110/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)