28.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 280/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2074 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2022
recante modifica del regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la definizione di SNOWTAM
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 139/2014 (2) della Commissione stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti, comprese le disposizioni relative alla segnalazione delle condizioni della superficie della pista e alla creazione di un avviso che notifica la presenza o la rimozione di condizioni di pericolo dovute a neve, ghiaccio, neve mista ad acqua o acqua stagnante (SNOWTAM), nell’ambito del formato globale per la segnalazione. |
(2) |
Lo SNOWTAM dovrebbe essere creato in presenza di determinate condizioni, conformemente alle disposizioni dell’annesso 15 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago») e alle disposizioni delle procedure ICAO per i servizi di navigazione aerea — gestione delle informazioni aeronautiche (PANS-AIM, documento 10066), adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). |
(3) |
È opportuno modificare la definizione di SNOWTAM di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014 affinché risulti in linea con quella dell’annesso 15 della convenzione di Chicago e coerente con quella di altri atti giuridici dell’Unione in materia, come il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (3). |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 139/2014. |
(5) |
In conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato e presentato alla Commissione il parere n. 03/2022 (4) per quanto riguarda il progetto di norme di attuazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014, il punto 41 ter) è sostituito dal seguente:
«41 ter) |
“SNOWTAM”: una serie speciale di NOTAM emessi in un formato standard, che forniscono un riporto delle condizioni della superficie notificando la presenza o la cessazione di condizioni di pericolo dovute a neve, ghiaccio, neve mista ad acqua, brina, acqua stagnante o acqua associata a neve, neve mista ad acqua, ghiaccio o brina nell’area di movimento;». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1).
(4) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions