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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2023/2576 |
14.11.2023 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2576 DEL CONSIGLIO
del 13 novembre 2023
che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 5, e l'articolo 47 bis,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509. |
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(2) |
A norma dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509, il Consiglio ha riesaminato gli elenchi delle persone ed entità designate di cui agli allegati XV, XVI, XVII e XVIII di tale regolamento. |
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(3) |
È opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le persone ed entità che figurano negli elenchi di cui agli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509, fatta eccezione per una persona deceduta designata nell'allegato XV di tale regolamento, la cui voce dovrebbe essere cancellata. È opportuno aggiornare le voci per 16 persone e quattro entità in tali allegati. |
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(4) |
Il 29 giugno 2023 e il 16 agosto 2023 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha aggiornato le informazioni relative a 23 persone e un'entità figuranti nell'elenco di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509. È opportuno aggiornare le voci per 23 persone e un’entità nell’allegato XIII. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati XIII, XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
ALLEGATO
1)
L'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:|
a) |
nella rubrica «Elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3», sottorubrica «a) Persone fisiche», le voci 2, 3, 4, 8, 12, 19, 20, 25, 26, 36, 43, 50, 51, 53, 55, 58, 63, 64, 65, 68, 74, 77 e 79 sono sostituite dalle seguenti:
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b) |
nella rubrica «Elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3», sottorubrica «b) Persone giuridiche, entità e organismi», la voce 28 è sostituita dalla seguente:
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2)
L'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:|
a) |
nella rubrica «Elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3», sottorubrica «a) Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)», la voce 3 è soppressa e le voci 4, 7, 10, 11, 17, 28, 29 e 31 sono sostituite dalle seguenti:
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b) |
nella rubrica «Elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3», sottorubrica «b) Persone giuridiche, entità e organismi designati in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)», la voce 4 è sostituita dalla seguente:
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3)
L'allegato XVI del regolamento (UE) 1509/2017 è così modificato:|
a) |
nella rubrica «Elenco delle persone, entità o organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3», sottorubrica «a) Persone fisiche», le voci 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 31 sono sostituite dalle seguenti:
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b) |
nella rubrica «Elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3», sottorubrica «b) Persone giuridiche, entità e organismi», le voci 4, 5 e 6 sono sostituite dalle seguenti:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2576/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)