Regolamento (CEE) n. 128/91 della Commissione del 18 gennaio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3792/90 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 19/01/1991 pag. 0029 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0093
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0093
REGOLAMENTO (CEE) N. 128/91 DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3792/90 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 7, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 3792/90 della Commissione (3) ha istituito aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine; che l'elenco dei prodotti ammessi a beneficiare degli aiuti figura nell'allegato del citato regolamento; considerando che in tale elenco non figurano alcuni tagli di corrente commercializzazione; che occorre pertanto completare l'elenco per una maggiore efficacia della misura di intervento considerata; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 3792/90 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica alle domande di aiuto presentate a partire dal 21 gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12. (3) GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 5. ALLEGATO (in ECU/t) Codice NC Prodotti per i quali sono concessi aiuti Importi degli aiuti per un periodo d'ammasso di Supplementi o detrazioni 4 mesi 5 mesi 6 mesi 7 mesi per mese per giorno 1 2 3 4 5 6 7 8 ex 0203 Carni di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate: ex 0203 11 10 Mezzene, presentate senza testa, sugna, rognone, piede anteriore, coda, diaframma e midollo spinale (1) 261 292 323 354 31 1,03 ex 0203 12 11 Prosciutti 314 349 384 419 35 1,17 ex 0203 12 19 Spalle 314 349 384 419 35 1,17 ex 0203 19 11 Parti anteriori 314 349 384 419 35 1,17 ex 0203 19 13 Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, (2) (3) 314 349 384 419 35 1,17 ex 0203 19 15 Pancette, tali quali o in taglio rettangolare 163 190 217 244 27 0,90 ex 0203 19 55 Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole 163 190 217 244 27 0,90 ex 0203 19 55 Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, disossati (2) (3) 314 349 384 419 35 1,17 ex 0203 19 55 Tagli corrispondenti a « middles » (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, disossati (4) 240 269 298 327 29 0,97 ex 0203 19 59 Tagli corrispondenti a « middles » (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, non disossati (4) 240 269 298 327 29 0,97 (1) Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene, presentate secondo il taglio « Wiltshire », cioè senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma. (2) Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore. (3) La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati. (4) La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.