02018L1673 — IT — 19.05.2024 — 001.001


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DIRETTIVA (UE) 2018/1673 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2018

sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

(GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA (UE) 2024/1226 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 24 aprile 2024

  L 1226

1

29.4.2024




▼B

DIRETTIVA (UE) 2018/1673 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2018

sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  
La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.
2.  
La presente direttiva non si applica al riciclaggio riguardante beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, che è soggetto alle norme specifiche stabilite dalla direttiva (UE) 2017/1371.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)

«attività criminosa» : qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, di un qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi. In ogni caso, i reati che rientrano nelle categorie seguenti sono considerati un’attività criminosa:
a) 

partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI;

b) 

terrorismo, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

c) 

tratta di esseri umani e traffico di migranti, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e alla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio ( 3 );

d) 

sfruttamento sessuale, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );

e) 

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio ( 5 );

f) 

traffico illecito di armi;

g) 

traffico illecito di beni rubati e altri beni;

h) 

corruzione, compreso qualsiasi reato di cui alla convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea ( 6 ) e alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio ( 7 );

i) 

frode, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio ( 8 );

j) 

falsificazione di moneta, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 );

k) 

contraffazione e pirateria di prodotti;

l) 

reati ambientali, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) o alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 );

m) 

omicidio, lesioni fisiche gravi;

n) 

rapimento, sequestro di persona e presa di ostaggi;

o) 

rapina o furto;

p) 

contrabbando;

q) 

reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, conformemente al diritto nazionale;

r) 

estorsione;

s) 

contraffazione;

t) 

pirateria;

u) 

abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 );

v) 

criminalità informatica, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 );

▼M1

w) 

violazione delle misure restrittive dell'Unione.

▼B

2)

«beni» : i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

3)

«persona giuridica» : soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 3

Reati di riciclaggio

1.  

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le condotte seguenti, qualora poste in atto intenzionalmente, siano punibili come reati:

a) 

la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;

b) 

l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell’ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa;

c) 

l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni provengono da un’attività criminosa.

2.  
Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che le condotte di cui al paragrafo 1 siano punibili come reato se l’autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un’attività criminosa.
3.  

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

a) 

l’esistenza di una condanna precedente o simultanea per l’attività criminosa da cui provengono i beni non sia un requisito essenziale per una condanna per i reati di cui ai paragrafi 1 e 2;

b) 

una condanna per i reati di cui ai paragrafi 1 e 2 sia possibile qualora si accerti che i beni provengono da un’attività criminosa, senza che sia necessario determinare tutti gli elementi fattuali o tutte le circostanze relative a tale attività criminosa, compresa l’identità dell’autore;

c) 

i reati di cui ai paragrafi 1 e 2 si estendano ai beni provenienti da una condotta che ha avuto luogo nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, qualora tale condotta costituisca un’attività criminosa se posta in atto nel territorio nazionale.

4.  
Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, gli Stati membri possono altresì esigere che la condotta in questione costituisca reato ai sensi del diritto nazionale dell’altro Stato membro o del paese terzo in cui la condotta è posta in atto, tranne nel caso in cui tale condotta rientri fra i reati di cui all’articolo 2, punto 1), lettere da a) ad e) e h), e definiti dal diritto applicabile dell’Unione.
5.  
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la condotta di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sia punibile come reato qualora sia posta in atto da persone che hanno commesso l’attività criminosa da cui provengono i beni o che vi hanno partecipato.

Articolo 4

Concorso, istigazione e tentativo

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il concorso, l’istigazione e il tentativo in relazione a uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, siano punibili come reati.

Articolo 5

Sanzioni per le persone fisiche

1.  
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2.  
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni.
3.  
Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano, se del caso, sottoposte a sanzioni o misure addizionali.

Articolo 6

Circostanze aggravanti

1.  

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in relazione ai reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 4, le circostanze seguenti siano considerate aggravanti:

a) 

il reato è stato commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI; o

b) 

l’autore del reato è un soggetto obbligato ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849, e ha commesso il reato nell’esercizio della sua attività professionale.

2.  

Gli Stati membri possono stabilire che, in relazione ai reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 4, le circostanze seguenti siano considerate aggravanti:

a) 

i beni riciclati hanno un valore considerevole; o

b) 

i beni riciclati provengono da uno dei reati di cui all’articolo 2, punto 1), lettere da a) ad e) e h).

Articolo 7

Responsabilità delle persone giuridiche

1.  

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per i reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica stessa, su qualsiasi delle seguenti basi:

a) 

un potere di rappresentanza della persona giuridica;

b) 

la facoltà di adottare decisioni per conto della persona giuridica; o

c) 

la facoltà di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica.

2.  
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 4 a vantaggio di tale persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3.  
La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non preclude la possibilità di avviare procedimenti penali nei confronti delle persone fisiche che sono autori, istigatori o complici di uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 4.

Articolo 8

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona giuridica ritenuta responsabile a norma dell’articolo 7 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, quali:

a) 

esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

b) 

esclusione temporanea o permanente dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

c) 

interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale;

d) 

assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

e) 

provvedimenti giudiziari di liquidazione;

f) 

chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

Articolo 9

Confisca

Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che, se del caso, le loro autorità competenti congelino o confischino, in conformità della direttiva 2014/42/UE, i proventi derivati dall’atto di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.

Articolo 10

Giurisdizione

1.  

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei seguenti casi:

a) 

il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel suo territorio;

b) 

l’autore del reato è un suo cittadino.

2.  

Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del suo territorio quando:

a) 

l’autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio;

b) 

il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita nel suo territorio.

3.  
Se un reato di cui agli articoli 3 e 4 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali sia legittimato a esercitare l’azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà l’autore del reato, al fine di accentrare l’azione penale in un unico Stato membro.

Si deve tenere conto dei seguenti fattori:

a) 

il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato;

b) 

la cittadinanza o la residenza dell’autore del reato;

c) 

il paese d’origine della vittima o delle vittime; e

d) 

il territorio in cui è stato rinvenuto l’autore del reato.

Se del caso, e conformemente all’articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI, la questione è deferita a Eurojust.

Articolo 11

Strumenti investigativi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell’azione penale per i reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 4 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

Articolo 12

Sostituzione di talune disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI

L’articolo 1, lettera b), e l’articolo 2 della decisione quadro 2001/500/GAI sono sostituiti in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alle disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI di cui al primo comma si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 13

Recepimento

1.  
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 dicembre 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Relazione

Entro il 3 dicembre 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Entro il 3 dicembre 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva per quanto riguarda la lotta al riciclaggio, come anche il suo impatto sui diritti e le libertà fondamentali. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se necessario, una proposta legislativa volta a modificare la presente direttiva. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.



( 1 ) Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

( 2 ) Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

( 3 ) Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1).

( 4 ) Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

( 5 ) Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell’11.11.2004, pag. 8).

( 6 ) Atto del Consiglio del 26 maggio 1997 che stabilisce, sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull’Unione europea la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1).

( 7 ) Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

( 8 ) Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).

( 9 ) Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

( 10 ) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

( 11 ) Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 52).

( 12 ) Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

( 13 ) Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).