Regolamento (CEE) n. 1894/81 della Commissione, del 9 luglio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all' acrilonitrile della voce ex 29.27 della tariffa doganale comune, originario del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 188 del 10/07/1981 pag. 0010 - 0010
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1894/81 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 1981 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all ' acrilonitrile della voce ex 29.27 della tariffa doganale comune , originario del Brasile , beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione , per il 1981 , a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 10 , visto il regolamento ( CEE , Euratom ) n . 3308/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla sostituzione dell ' ECU all ' unità di conto europea negli atti comunitari ( 2 ) , considerando che , ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento , è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell ' allegato C , diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell ' allegato A , nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che , ai sensi dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , del suddetto regolamento , non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario , la Commissione , di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro , ripristina la riscossione dei dazi doganali all ' importazione dei prodotti in questione ; considerando che per l ' acrilonitrile , il massimale individuale è fissato a 245 000 ECU ; che , in data 2 luglio 1981 l ' importazione dei suddetti prodotti nella Comunità , originari del Brasile , hanno raggiunto , per imputazione , il massimale in questione ; che il Regno Unito ha chiesto il ripristino della riscossione dei dazi doganali ; che è necessario , pertanto , ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 A decorrere dal 13 luglio 1981 , la riscossione dei dazi doganali , sospesa ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti , originari del Brasile . N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * ex 29.27 ( codice Nimexe : 29.27-10 ) * Acrilonitrile * Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 9 luglio 1981 . Per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 354 del 29 . 12 . 1980 , pag . 114 . ( 2 ) GU n . L 345 del 20 . 12 . 1980 , pag . 1 .