5.2.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2004

relativa all'effettuazione nel 2004 di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri

[notificata con il numero C(2004) 134]

(2004/111/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (2), non prevede una sorveglianza regolare dei branchi di pollame e dei volatili selvatici al fine di individuare la possibile presenza della malattia in queste popolazioni.

(2)

L'esperienza ha dimostrato che alcuni ceppi del virus dell'influenza aviaria, ai quali le misure di lotta della direttiva non si applicano attualmente, hanno la capacità di mutare in ceppi altamente patogeni dopo aver circolato per qualche tempo nella popolazione di pollame.

(3)

Questa situazione è suscettibile di causare un'elevata mortalità del pollame e gravi perdite economiche all'industria avicola. Tali conseguenze negative potrebbero essere ridotte attuando negli Stati membri un sistema di screening che consenta un'individuazione e un trattamento precoci dei ceppi precursori.

(4)

Il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha formulato un parere sulla definizione dell'influenza aviaria e l'uso del relativo vaccino. Nella relazione si raccomanda di modificare la definizione di influenza aviaria al fine di includervi altri ceppi del virus che richiedono misure di eradicazione. In essa si consiglia inoltre di effettuare indagini per determinare la prevalenza di tali ceppi in differenti popolazioni di pollame. Questo dovrebbe consentire di stimare i costi delle misure di lotta rese necessarie dalla suddetta modifica.

(5)

Nel novembre 2001 la Commissione ha organizzato un simposio sulla preparazione a pandemie di influenza nell'uomo, nell'ambito del quale è stata sottolineata la necessità di effettuare indagini in diverse popolazioni animali per meglio valutare l'impatto zoonotico di tali infezioni.

(6)

Sia per l'aspetto zoonotico che per le implicazioni sulla salute degli animali sono necessarie indagini intese a individuare la presenza dell'influenza nelle popolazioni animali.

(7)

Nel 2002/2003 tutti gli Stati membri hanno effettuato indagini sull'influenza aviaria nel pollame e la maggior parte di essi ha anche proceduto a uno screening nei volatili selvatici conformemente alla decisione 2002/649/CE della Commissione (3).

(8)

I singoli programmi e il contributo finanziario della Comunità per ciascuno di essi sono stati approvati con la decisione 2002/673/CE della Commissione (4).

(9)

Tali indagini hanno consentito di rilevare la presenza di diversi sottotipi dei virus H5 e H7 dell'influenza aviaria nel pollame in numerosi Stati membri. Nonostante l'attuale prevalenza dei virus dell'influenza aviaria possa essere considerata piuttosto scarsa, è importante dare seguito a tali risultanze positive e continuare la sorveglianza nel 2004 per meglio comprendere l'epidemiologia dei virus dell'influenza aviaria.

(10)

Per ottenere l'assistenza finanziaria della Comunità gli Stati membri devono presentare i loro programmi alla Commissione per approvazione.

(11)

L'articolo 32 dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che i nuovi Stati membri ricevono lo stesso trattamento degli Stati membri attuali per quanto riguarda le spese a titolo dei fondi veterinari.

(12)

Nessun impegno finanziario può tuttavia essere preso per alcun programma prima dell'adesione del nuovo Stato membro di cui trattasi. Inoltre, la sorveglianza di talune malattie negli Stati membri aderenti può essere cofinanziata anche nell'ambito di altri strumenti comunitari.

(13)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri presentano alla Commissione per approvazione entro il 15 marzo 2004 i programmi relativi all'effettuazione di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici.

Articolo 2

Il contributo finanziario della Comunità per le misure di cui all'articolo 1 è pari al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per il campionamento e l'analisi dei campioni, fino ad un massimale di 600 000 EUR per l'insieme degli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

(3)  GU L 213 del 9.8.2002, pag. 38.

(4)  GU L 228 del 24.8.2002, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2003/21/CE (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 37).