European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/101

31.1.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/101 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2024

che adegua i contributi al finanziamento del Fondo speciale per la disoccupazione di cui agli articoli 28 bis e 96 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (1), in particolare l’articolo 112 dello statuto e gli articoli 28 bis e 96 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea,

previa consultazione del comitato dello statuto,

previa consultazione dei rappresentanti del personale delle istituzioni e degli altri organismi dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 28 bis, paragrafo 11, e dell’articolo 96, paragrafo 11, del regime applicabile agli altri agenti, la Commissione ha presentato una relazione (2) sulla situazione finanziaria del regime di assicurazione contro la disoccupazione a favore degli ex agenti temporanei o contrattuali e degli assistenti parlamentari che si trovino senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso un’istituzione dell’Unione europea.

(2)

Da tale relazione risulta che, considerando il saldo cumulato degli esercizi annuali del Fondo nel periodo esaminato, è necessario un adeguamento dei contributi versati al Fondo dagli agenti temporanei, dagli agenti contrattuali e dagli assistenti parlamentari accreditati nell’interesse dell’equilibrio del regime.

(3)

L’adeguamento dei contributi al regime di assicurazione contro la disoccupazione comporta la valutazione di complessi fattori di politica economica e delle risorse umane.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 28 bis, paragrafo 7, e l’articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contributi di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 7, e all’articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea sono adeguati allo 0,51 % modificando tali disposizioni come segue:

1)

all’articolo 28 bis, paragrafo 7, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tale contributo è fissato allo 0,51 % dello stipendio base dell’interessato, applicando una detrazione forfettaria di 1 585,45 EUR, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall’articolo 64 dello statuto.»;

2)

all’articolo 96, paragrafo 7, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tale contributo è fissato allo 0,51 % dello stipendio base dell’interessato, applicando una detrazione forfettaria di 1 189,08 EUR, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall’articolo 64 dello statuto.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj.

(2)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Relazione 2017-2022 sulla situazione finanziaria del regime di assicurazione contro la disoccupazione a favore degli ex agenti temporanei o contrattuali e degli assistenti parlamentari che si trovino senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso un’istituzione dell’Unione europea», COM(2024) 54 del 6 febbraio 2024.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/101/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)