8.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 78/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/384 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2022

che modifica l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l’adeguamento degli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, e l’articolo 42, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva e lettere a) e b), e secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce le misure di attuazione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, anche per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

(2)

Più precisamente l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 fa riferimento agli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di taluni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, in particolare mediante riferimenti incrociati agli elenchi di paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano stabiliti in altri atti della Commissione.

(3)

A seguito di un’importante revisione della legislazione dell’Unione in materia di sanità animale da parte del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e in materia di controlli ufficiali da parte del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), una serie di atti della Commissione che stabiliscono elenchi di paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, di cui all’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, sono stati abrogati e sostituiti, in particolare da atti adottati a norma dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (5) è stato adottato a norma del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (6) è stato adottato a norma del regolamento (UE) 2017/625 e istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano. Tuttavia i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati non rientrano nell’ambito di applicazione di questi due regolamenti.

(5)

È opportuno aggiornare di conseguenza gli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, in particolare sostituendo i riferimenti agli elenchi dei paesi terzi stabiliti negli atti abrogati della Commissione con gli opportuni riferimenti ai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).


ALLEGATO

L’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

1.

nel capo I, sezione 1, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

N.

Prodotto

Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)

Condizioni di importazione e transito

Elenchi dei paesi terzi

Certificati/documenti modello

1

Proteine animali trasformate, comprese le miscele e i prodotti diversi da alimenti per animali domestici contenenti tali proteine, e i mangimi composti contenenti tali proteine come definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 767/2009

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) e m).

a)

Le proteine animali trasformate devono essere prodotte conformemente all’allegato X, capo II, sezione 1; e

b)

le proteine animali trasformate devono essere conformi alle prescrizioni supplementari di cui alla sezione 2 del presente capo.

a)

Nel caso di proteine animali trasformate, esclusa la farina di pesce:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (*) e i seguenti paesi terzi:

 

(AL) Albania,

 

(DZ) Algeria,

 

(SV) El Salvador.

b)

Nel caso della farina di pesce:

paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (**).

a)

Nel caso di proteine animali trasformate diverse da quelle derivate da insetti d’allevamento:

allegato XV, capo 1.

b)

Nel caso di proteine animali trasformate derivate da insetti d’allevamento:

allegato XV, capo 1 bis.

2

Prodotti sanguigni da utilizzare per i mangimi

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera a) e lettera b), punto i).

I prodotti sanguigni devono essere prodotti conformemente all’allegato X, capo II, sezione 2, e all’allegato XIV, capo I, sezione 5.

a)

Nel caso di prodotti sanguigni derivati da ungulati:

paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, dai quali è autorizzata l’importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.

b)

Nel caso di prodotti sanguigni derivati da altre specie:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Allegato XV, capo 4, lettera B.

3

Grassi fusi e olio di pesce

a)

Nel caso dei grassi fusi, escluso l’olio di pesce:

materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere a), b), d), e), f), g), h), i), j) e k).

b)

Nel caso di olio di pesce:

materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere e), f), i) e j).

a)

I grassi fusi e l’olio di pesce devono essere prodotti conformemente all’allegato X, capo II, sezione 3; e

b)

i grassi fusi devono essere conformi alle prescrizioni supplementari di cui alla sezione 3 del presente capo.

a)

Nel caso dei grassi fusi, escluso l’olio di pesce:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi:

 

(AL) Albania,

 

(DZ) Algeria,

 

(SV) El Salvador.

b)

Nel caso di olio di pesce:

paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

a)

Nel caso dei grassi fusi, escluso l’olio di pesce:

allegato XV, capo 10, lettera A.

b)

Nel caso di olio di pesce:

allegato XV, capo 9.

4

Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte, colostro, prodotti a base di colostro

a)

Latte e prodotti a base di latte: materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere e), f) e h).

b)

Colostro e prodotti a base di colostro: materiali di categoria 3 provenienti da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso il colostro.

Il latte, i prodotti a base di latte, il colostro e i prodotti a base di colostro devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 4 del presente capo.

a)

Nel caso di latte e di prodotti a base di latte:

i paesi terzi elencati nell’allegato XVII, parte 1, o nell’allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le importazioni di latte di ungulati o nell’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per le importazioni di latte di solipedi.

b)

Nel caso del colostro e dei prodotti a base di colostro:

i paesi terzi elencati tra i paesi autorizzati nell’allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le importazioni di latte di ungulati o nell’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per le importazioni di latte di solipedi.

a)

Nel caso del latte, dei prodotti a base di latte e dei prodotti derivati dal latte:

allegato XV, capo 2, lettera A.

b)

Nel caso del colostro e dei prodotti a base di colostro:

allegato XV, capo 2, lettera B.

5

Gelatina e proteine idrolizzate

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere a), b), e), f), g), i) e j), e nel caso di proteine idrolizzate: materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere d), h) e k).

La gelatina e le proteine idrolizzate devono essere prodotte conformemente all’allegato X, capo II, sezione 5.

a)

Paesi terzi elencati nell’allegato XII o XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e i seguenti paesi terzi:

(EG) Egitto.

b)

Nel caso di gelatina e proteine idrolizzate ottenute da pesci:

paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

a)

Nel caso della gelatina:

allegato XV, capo 11.

b)

Nel caso delle proteine idrolizzate:

allegato XV, capo 12.

6

Fosfato bicalcico

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere a), b), d), e), f), g), h), i), j) e k).

Il fosfato bicalcico deve essere prodotto conformemente all’allegato X, capo II, sezione 6.

Paesi terzi elencati nell’allegato XII o XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Allegato XV, capo 12.

7

Fosfato tricalcico

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e k).

Il fosfato tricalcico deve essere prodotto conformemente all’allegato X, capo II, sezione 7.

Paesi terzi elencati nell’allegato XII o XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Allegato XV, capo 12.

8

Collagene

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere a), b), e), f), g), i) e j).

Il collagene deve essere prodotto conformemente all’allegato X, capo II, sezione 8.

Paesi terzi elencati nell’allegato XII o XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Allegato XV, capo 11.

9

Prodotti a base di uova

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere e) e f) e lettera k), punto ii).

I prodotti a base di uova devono essere prodotti conformemente all’allegato X, capo II, sezione 9.

Paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, paesi terzi elencati nell’allegato XIV, parte 1, o paesi terzi elencati nell’allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Allegato XV, capo 15.

2.

nel capo II, sezione 1, la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

N.

Prodotto

Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)

Condizioni di importazione e transito

Elenchi dei paesi terzi

Certificati/documenti modello

1

Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato, frass e guano di pipistrelli

Materiali di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettera a).

Lo stallatico trasformato, i prodotti derivati da stallatico trasformato e il guano di pipistrelli devono essere prodotti conformemente all’allegato XI, capo I, sezione 2.

Paesi terzi di cui:

a)

all’allegato XIII, parte 1, o all’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo stallatico trasformato di ungulati, il frass o il guano di pipistrelli e i seguenti paesi terzi:

 

(AL) Albania,

 

(DZ) Algeria,

 

(SV) El Salvador.

b)

all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo stallatico trasformato di solipedi; oppure

c)

all’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo stallatico trasformato di pollame.

Allegato XV, capo 17.

2

Sangue e prodotti sanguigni, esclusi quelli di equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento

Materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettere c) e d), e materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere a), b), d) e h).

I prodotti sanguigni devono essere prodotti conformemente alla sezione 2.

I seguenti paesi terzi:

a)

nel caso di prodotti sanguigni non trattati ottenuti da ungulati:

paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche di tutte le specie di ungulati domestici e solo per il periodo indicato nelle colonne 7 e 8 di tale parte;

b)

nel caso di prodotti sanguigni non trattati ottenuti da pollame e altre specie aviarie:

paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;

c)

nel caso di prodotti sanguigni non trattati ottenuti da altri animali:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell’allegato V o VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione;

d)

nel caso di prodotti sanguigni trattati ottenuti da animali di qualsiasi specie:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, nell’allegato XV, parte 1, sezione A, o nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e i seguenti paesi terzi:

 

(AL) Albania,

 

(DZ) Algeria,

 

(SV) El Salvador.

a)

Nel caso di prodotti sanguigni non trattati:

allegato XV, capo 4, lettera C.

b)

Nel caso di prodotti sanguigni trattati:

allegato XV, capo 4, lettera D.

3

Sangue e prodotti sanguigni di equidi

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere a), b), d) e h).

Il sangue e i prodotti sanguigni devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 3.

I seguenti paesi terzi:

a)

nel caso di sangue raccolto conformemente all’allegato XIII, capo IV, punto 1, o di prodotti sanguigni prodotti conformemente al punto 2, lettera b), punto i), del suddetto capo:

paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, in provenienza dai quali è consentita l’importazione di cavalli registrati o di equidi registrati, o nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405;

b)

nel caso di prodotti sanguigni trattati conformemente all’allegato XIII, capo IV, punto 2, lettera b), punto ii):

paesi terzi elencati nell’allegato IV, parte 1, o nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, in provenienza dai quali è consentita l’importazione di cavalli registrati o di equidi registrati, o nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Allegato XV, capo 4, lettera A.

4

Pelli di ungulati fresche o refrigerate

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera a) e lettera b), punto iii).

Le pelli devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 4, punti 1 e 4.

Le pelli provengono da un paese terzo o, nel caso di regionalizzazione conformemente alla legislazione dell’Unione, da una parte di un paese terzo di cui all’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 in provenienza dal quale gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche della stessa specie.

Allegato XV, capo 5, lettera A.

5

Pelli di ungulati trattate

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera a), lettera b), punti i) e iii), e lettera n).

Le pelli devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 4, punti 2, 3 e 4.

a)

Nel caso di pelli di ungulati trattate:

paesi terzi elencati nell’allegato IV, parte 1, nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi:

 

(AL) Albania,

 

(DZ) Algeria,

 

(SV) El Salvador.

b)

Nel caso di pelli di ruminanti trattate destinate alla spedizione nell’Unione e che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell’importazione nell’Unione:

qualsiasi paese terzo.

a)

Nel caso di pelli di ungulati trattate, diverse da quelle conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 4, punto 2:

allegato XV, capo 5, lettera B.

b)

Nel caso di pelli di ruminanti e di equidi trattate destinate alla spedizione nell’Unione e che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell’importazione nell’Unione:

la dichiarazione ufficiale di cui all’allegato XV, capo 5, lettera C.

c)

Nel caso di pelli di ungulati trattate conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 4, punto 2:

nessun certificato richiesto.

6

Trofei di caccia e altre preparazioni di animali

Materiali di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettera f), ottenuti da animali selvatici che non presentano sospetti di infezione da una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali e materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera a), lettera b), punti i), iii) e v), e lettera n).

I trofei di caccia e le altre preparazioni devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 5.

a)

Nel caso di trofei di caccia e di altre preparazioni di cui alla sezione 5, punto 2:

qualsiasi paese terzo.

b)

Nel caso di trofei di caccia e di altre preparazioni di cui alla sezione 5, punto 3:

i)

trofei di caccia di volatili:

paesi terzi elencati nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche di pollame, e i seguenti paesi e territori:

 

(GL) Groenlandia,

 

(TN) Tunisia;

ii)

trofei di caccia di ungulati:

paesi terzi elencati nelle pertinenti colonne relative alle carni fresche di ungulati dell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, tenendo conto anche delle eventuali restrizioni previste nella colonna relativa alle condizioni specifiche sulle carni fresche, o nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 nel caso di solipedi.

a)

Nel caso di trofei di caccia di cui alla sezione 5, punto 2:

allegato XV, capo 6, lettera A.

b)

Nel caso di trofei di caccia di cui alla sezione 5, punto 3:

allegato XV, capo 6, lettera B.

c)

Nel caso di trofei di caccia di cui alla sezione 5, punto 1:

nessun certificato richiesto.

7

Setole di suino

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera b), punto iv).

Le setole di suino sono state ottenute da suini provenienti da e macellati in un macello sito nel paese terzo d’origine.

a)

Nel caso di setole di suino non trattate:

paesi terzi, o, nel caso di regionalizzazione, parti di paesi terzi, di cui all’allegato XIII, parte 1, o all’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi che sono stati indenni da peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data di importazione nell’Unione:

 

(AL) Albania,

 

(DZ) Algeria,

 

(SV) El Salvador.

b)

Nel caso di setole di suino trattate:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi anche se non sono stati indenni da peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data d’importazione nell’Unione:

 

(AL) Albania,

 

(DZ) Algeria,

 

(SV) El Salvador.

a)

Se non si è verificato alcun caso di peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data d’importazione nell’Unione:

allegato XV, capo 7, lettera A.

b)

Se si sono verificati uno o più casi di peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data d’importazione nell’Unione:

allegato XV, capo 7, lettera B.

8

Lana e peli non trattati ottenuti da animali diversi da quelli della specie suina

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere h) e n).

1)

La lana e i peli asciutti e non trattati devono essere:

a)

saldamente chiusi in imballaggi; nonché

b)

inviati direttamente a un impianto che produce prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi o a un impianto che effettua le operazioni intermedie, in condizioni da impedire la diffusione di agenti patogeni.

2)

Per lana e peli si intendono lana e peli di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera e).

1)

Qualsiasi paese terzo.

2)

Paese terzo o sua regione:

a)

elencati nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e autorizzati per le importazioni nell’Unione di carni fresche di ruminanti non soggette a garanzie supplementari; e

b)

indenni dall’afta epizootica e, nel caso di lana e peli di animali delle specie ovina e caprina, dal vaiolo degli ovini e dei caprini conformemente all’allegato IV, parte A, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (*).

1)

Per l’importazione di lana e peli non trattati non è richiesto alcun certificato.

2)

È richiesta una dichiarazione dell’importatore conformemente all’allegato XV, capo 21.

9

Piume, parti di piume e piumino trattati

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera b), punto v), e lettere h) e n).

Le piume o le parti di piume devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 6.

Qualsiasi paese terzo.

Per le importazioni di piume, parti di piume e piumino non è richiesto alcun certificato.

10

Sottoprodotti apicoli

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera e).

a)

Nel caso di sottoprodotti apicoli, diversi dalla cera d’api sotto forma di favi, destinati ad essere utilizzati nell’apicoltura:

i)

i sottoprodotti apicoli devono essere sottoposti a una temperatura di - 12 °C o inferiore per almeno 24 ore; oppure

ii)

nel caso della cera d’api, il materiale è stato trasformato conformemente a uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7, di cui all’allegato IV, capo III, e raffinato prima dell’importazione nell’Unione;

b)

nel caso della cera d’api, diversa dalla cera d’api sotto forma di favi, destinata a fini diversi dall’alimentazione di animali di allevamento, la cera d’api è stata raffinata o trasformata conformemente a uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7, di cui all’allegato IV, capo III, prima dell’importazione nell’Unione.

a)

Nel caso di sottoprodotti apicoli destinati all’uso nell’apicoltura:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi:

 

(AL) Albania,

 

(CM) Camerun,

 

(DZ) Algeria,

 

(SV) El Salvador.

b)

nel caso di cera d’api destinata a usi diversi dall’alimentazione di animali d’allevamento:

qualsiasi paese terzo.

a)

Nel caso di sottoprodotti apicoli destinati all’uso nell’apicoltura:

allegato XV, capo 13.

b)

Nel caso di cera d’api destinata a usi diversi dall’alimentazione di animali d’allevamento:

un documento commerciale che attesti la raffinazione o la trasformazione.

11

Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina d’ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) destinati a usi diversi dalle materie prime per mangimi, dai fertilizzanti organici o dagli ammendanti

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera a), lettera b), punti i) e iii), e lettere e) e h).

I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 7.

Qualsiasi paese terzo.

I prodotti sono corredati di:

a)

un documento commerciale conforme al modello di cui alla sezione 7, punto 2; e

b)

una dichiarazione dell’importatore conformemente all’allegato XV, capo 16, redatta almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di primo ingresso nell’Unione e almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.

12

Alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare

a)

Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia e di articoli da masticare: materiali di cui all’articolo 35, lettera a), punti i) e ii).

b)

Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: materiali di cui all’articolo 35, lettera a), punto iii).

Gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare devono essere prodotti conformemente alle disposizioni dell’allegato XIII, capo II.

a)

Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate carni non disossate.

Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

b)

Nel caso di articoli da masticare e alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, nell’allegato XIV, parte 1, o nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi:

(AL) Albania,

(EC) Ecuador,

(DZ) Algeria,

(GE) Georgia (solo alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva),

(LK) Sri Lanka,

(SA) Arabia Saudita (solo alimenti trasformati di origine avicola per animali da compagnia),

(SV) El Salvador,

(TW) Taiwan.

Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia a base di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

a)

Nel caso di alimenti in conserva per animali da compagnia:

allegato XV, capo 3, lettera A.

b)

Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva:

allegato XV, capo 3, lettera B.

c)

Nel caso di articoli da masticare:

allegato XV, capo 3, lettera C.

d)

Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia:

allegato XV, capo 3, lettera D.

13

Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Materiali di cui all’articolo 35, lettera a).

Le interiora aromatizzanti devono essere prodotte conformemente alle disposizioni dell’allegato XIII, capo III.

Paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.

Nel caso di interiora aromatizzanti a base di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Nel caso di interiora aromatizzanti di origine avicola, i paesi terzi elencati nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche di pollame.

Nel caso di interiora aromatizzanti ottenute da alcuni mammiferi terrestri selvatici e leporidi, i paesi terzi elencati nell’allegato V o VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche delle stesse specie.

Allegato XV, capo 3, lettera E.

14

Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, e di prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi

a)

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere da a) a m).

b)

Nel caso di materiali per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera c).

c)

Nel caso di pelliccia destinata alla fabbricazione di prodotti derivati, materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera n).

I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 8.

a)

Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia:

i)

nel caso di sottoprodotti di origine animale ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini allevati o selvatici:

paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche destinate al consumo umano;

ii)

Nel caso di materie prime ottenute da volatili da cortile e da ratiti:

paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche di pollame;

iii)

Nel caso di materie prime ottenute da pesci:

paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405;

iv)

Nel caso di materie prime ottenute da altri mammiferi terrestri selvatici e da leporidi:

paesi terzi elencati nell’allegato V o VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

b)

Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di medicinali:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, nell’allegato XIV, parte 1, o nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell’allegato I, V o VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e i seguenti paesi terzi:

 

(AL) Albania,

 

(DZ) Algeria,

 

(PH) Filippine,

 

(SV) El Salvador,

 

(TW) Taiwan.

c)

Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento, diversi dai medicinali:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, o nell’allegato I, V o VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

d)

Nel caso di pelliccia destinata alla fabbricazione di prodotti derivati:

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione in provenienza dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di ungulati.

a)

Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia trasformati:

allegato XV, capo 3, lettera F.

b)

Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento:

allegato XV, capo 8.

15

Sottoprodotti di origine animale destinati agli alimenti greggi per animali da compagnia

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera a) e lettera b), punti i) e ii).

I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 8.

Paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate carni non disossate.

Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Allegato XV, capo 3, lettera D.

16

Sottoprodotti di origine animale destinati all’uso negli alimenti per animali da pelliccia

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere da a) a m).

I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 8.

Paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate carni non disossate.

Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Allegato XV, capo 3, lettera D.

17

Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento

a)

Nel caso di materiali destinati alla produzione di biodiesel, di prodotti oleochimici o di combustibili rinnovabili di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera L:

materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui agli articoli 8, 9 e 10.

b)

Nel caso di materiali destinati alla produzione di combustibili rinnovabili di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera J:

materiali di categoria 2 e 3 di cui agli articoli 9 e 10.

c)

Nel caso di materiali destinati a fertilizzanti organici e ammendanti:

materiali di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettere c) e d) e lettera f), punto i), e materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, diversi da quelli indicati alle lettere c) e p).

d)

Nel caso di materiali destinati ad altri fini: materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettere b), c) e d);

materiali di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettere c) e d) e lettera f), punto i), e materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, diversi da quelli indicati alle lettere c) e p).

I grassi fusi devono essere conformi alle prescrizioni indicate nella sezione 9.

paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, o nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi:

 

(AL) Albania,

 

(DZ) Algeria,

 

(SV) El Salvador.

Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Allegato XV, capo 10, lettera B.

18

Derivati lipidici

a)

Nel caso di derivati lipidici destinati a usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento:

materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettere b), c) e d), materiali di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettere c) e d) e lettera f), punto i), e materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10.

b)

Nel caso di derivati lipidici destinati all’uso come mangimi:

materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p).

I derivati lipidici devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 10.

Qualsiasi paese terzo.

a)

Nel caso di derivati lipidici destinati a usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento:

allegato XV, capo 14, lettera A.

b)

Nel caso di derivati lipidici destinati all’uso come mangimi:

allegato XV, capo 14, lettera B.

19

Gelatina fotografica

Materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera b), e materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10.

La gelatina fotografica deve essere conforme alle prescrizioni di cui alla sezione 11.

La gelatina fotografica può essere importata unicamente da stabilimenti ubicati negli Stati Uniti e in Giappone che sono autorizzati a norma della sezione 11.

Allegato XV, capo 19.

20

Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti

Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere a), b), h) e n).

I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 12.

Qualsiasi paese terzo.

Allegato XV, capo 18.


(*)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(**)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).»;

(*)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).»