18.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1557 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli indici di riferimento svolgono un ruolo importante nella determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari e nella misurazione della performance di molti fondi di investimento. La contribuzione agli indici di riferimento e la loro amministrazione sono in molti casi vulnerabili alla manipolazione e le persone interessate si trovano spesso esposte a conflitti di interessi.

(2)

Al fine di adempiere al loro ruolo economico, è necessario che gli indici di riferimento siano rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica che riflettono. Qualora un indice di riferimento non sia più rappresentativo del mercato sottostante, ad esempio i tassi interbancari lettera, vi è il rischio di effetti negativi, tra l'altro, sull'integrità del mercato, sul finanziamento delle famiglie (prestiti e mutui) e delle imprese dell'Unione.

(3)

I rischi per gli utenti, i mercati e l'economia dell'Unione aumentano in generale se il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento collegati a uno specifico indice di riferimento è elevato. Il regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce pertanto diverse categorie di indici di riferimento e prevede ulteriori requisiti per garantire l'integrità e la solidità di alcuni indici di riferimento ritenuti critici; in particolare conferisce alle autorità competenti il potere di richiedere, a determinate condizioni, contribuzioni obbligatorie per un indice di riferimento critico o di imporne l'amministrazione.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 (2) della Commissione ha stabilito un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011.

(5)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di redigere e rivedere almeno ogni due anni un elenco degli indici di riferimento critici.

(6)

Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011, un indice di riferimento può essere inserito nell'elenco degli indici di riferimento critici se tale indice di riferimento, tra l'altro, è trasmesso da fornitori di dati che sono per la maggior parte ubicati in uno Stato membro ed è riconosciuto quale indice di riferimento critico in tale Stato membro.

(7)

Il 22 gennaio 2018 l'autorità svedese competente («Finansinspektionen») ha informato l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (di seguito «ESMA») in merito alla propria proposta di riconoscere il tasso interbancario lettera di Stoccolma («STIBOR») quale indice di riferimento critico, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011, in quanto tale tasso è fondamentale in Svezia e si basa sulle trasmissioni di dati effettuate dai fornitori di dati che sono per la maggior parte ubicati in Svezia.

(8)

Lo STIBOR è un tasso di riferimento basato su una media dei tassi di interesse ai quali alcune banche che operano sul mercato monetario svedese sono disposte a concedersi a vicenda prestiti non garantiti a diverse scadenze. Il 22 gennaio 2018 il panel STIBOR comprendeva sette banche, sei delle quali ubicate in Svezia e una in Danimarca.

(9)

Nella valutazione trasmessa all'ESMA, la Finansinspektionen ha concluso che la cessazione dello STIBOR, o la sua elaborazione sulla base di dati o di un panel di fornitori di dati non più rappresentativi del mercato o della realtà economica sottostanti, potrebbe avere un forte impatto negativo sul funzionamento dei mercati finanziari in Svezia.

(10)

Dalla valutazione presentata dalla Finansinspektionen emerge che lo STIBOR è utilizzato come riferimento per determinare i prezzi dei derivati su tassi di interesse negoziati fuori borsa («OTC») denominati in corone svedesi («SEK») per un importo nozionale di 3 500 miliardi di EUR. Quasi un quarto delle obbligazioni denominate in SEK fanno riferimento allo STIBOR, che è utilizzato per determinare il prezzo del 75 % del totale dei prestiti accordati alle famiglie e agli istituti non finanziari svedesi. Il valore totale degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari che fanno riferimento allo STIBOR è circa otto volte superiore al prodotto nazionale lordo della Svezia. Lo STIBOR è pertanto di vitale importanza per la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato in Svezia. La valutazione conclude che la cessazione o la non affidabilità dello STIBOR potrebbero avere un importante impatto negativo sul funzionamento dei mercati finanziari in Svezia, sulle imprese e sui consumatori in quanto lo STIBOR è utilizzato per i prestiti, i prodotti di credito al consumo e i fondi di investimento.

(11)

Il 23 febbraio 2018 l'ESMA ha trasmesso alla Commissione il suo parere nel quale precisa che la Finansinspektionen svedese ha tenuto conto di tutti gli elementi e i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 e ha fornito sia dati quantitativi a sostegno del riconoscimento dello STIBOR quale indice di riferimento critico, sia una motivazione analitica che evidenzia il ruolo fondamentale dello STIBOR per l'economia svedese.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368.

(13)

Considerata l'importanza cruciale dello STIBOR, la sua diffusione e il suo ruolo nell'allocazione del capitale in Svezia, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 1).


ALLEGATO

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ALLEGATO

Elenco degli indici di riferimento critici a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011

N.

Indice di riferimento

Amministratore

Ubicazione

1

Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR®)

European Money Markets Institute (EMMI)

Bruxelles, Belgio

2

Euro Overnight Index Average (EONIA®)

European Money Markets Institute (EMMI)

Bruxelles, Belgio

3

London Interbank Offered Rate (LIBOR)

ICE Benchmark Administration (IBA)

Londra, Regno Unito

4

Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR)

Associazione dei banchieri svedesi (Svenska Bankföreningen)

Stoccolma, Svezia

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