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dell'Unione europea

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Serie L


2023/2831

15.12.2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2023

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis »

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell’articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono dispensate dall’obbligo di notifica. In conformità dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Nel regolamento (UE) 2015/1588, il Consiglio ha deciso, a norma dell’articolo 109 del trattato, che potevano rientrare in una di queste categorie gli aiuti «de minimis» (ossia gli aiuti concessi alla stessa impresa nell’arco di uno specifico periodo di tempo che non superano un importo prestabilito). Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis» non soddisfino tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica.

(2)

La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ha inoltre espresso la propria politica in merito ai massimali «de minimis» al di sotto dei quali l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato è considerato inapplicabile, prima nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis (2) e quindi nei regolamenti (CE) n. 69/2001 (3), (CE) n. 1998/2006 (4) e (UE) n. 1407/2013 (5) della Commissione. Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1407/2013 alla sua scadenza.

(3)

Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, è opportuno aumentare a 300 000 EUR il massimale per gli aiuti «de minimis» che un’unica impresa può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro. Questo massimale tiene conto dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e degli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento. Questo massimale è necessario per far sì che le misure di cui al presente regolamento siano considerate tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

(4)

Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (6). La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell’attività economica» svolta dall’impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un’impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato (7). La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica (8).

(5)

Per garantire la certezza del diritto e al fine di ridurre l’onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco chiaro ed esauriente di criteri per stabilire quando due o più imprese nello stesso Stato membro debbano essere considerate un’impresa unica. La Commissione ha selezionato criteri adeguati ai fini del presente regolamento tra i criteri consolidati utilizzati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (9) e all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (10). Dato l’ambito di applicazione del presente regolamento, i criteri dovrebbero essere applicabili sia alle PMI che alle grandi imprese e dovrebbero garantire che un gruppo di imprese collegate sia considerato un’unica impresa ai fini dell’applicazione della norma «de minimis». Tuttavia le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso o gli stessi organismi pubblici non dovrebbero essere considerate imprese collegate. Si dovrebbe pertanto tenere conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso o dagli stessi organismi pubblici, in cui le imprese possono avere un potere decisionale indipendente.

(6)

Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria, segnatamente di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti d’importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(7)

In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, se sono soddisfatte determinate condizioni. Le attività agricole necessarie per preparare un prodotto alla prima vendita (ad esempio, la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali oppure l’imballaggio delle uova) o la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione non dovrebbero essere considerate trasformazione o commercializzazione e pertanto il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a tali attività.

(8)

Allo stesso modo, in considerazione della natura delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e delle analogie tra tali attività e altre attività di trasformazione e commercializzazione, tale regolamento dovrebbe applicarsi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Né le attività in azienda o a bordo necessarie per preparare un animale o una pianta per la prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione dovrebbero essere considerate trasformazione o commercializzazione e pertanto il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a tali attività.

(9)

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che, una volta che l’Unione ha istituito un’organizzazione comune di mercato in un dato settore dell’agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione (11). Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti per importi fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati nel settore agricolo né agli aiuti connessi all’obbligo di condivisione dell’aiuto con i produttori agricoli primari. Tali principi si applicano anche al settore della pesca e dell’acquacoltura.

(10)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a beni importati. In particolare, esso non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il regolamento n. 1998/2006 «non esclude qualsiasi aiuto che potrebbe incidere sulle esportazioni, ma soltanto quelli che hanno lo scopo diretto, in qualsiasi forma, di sostenere le vendite in un altro Stato» e che «un aiuto agli investimenti, a condizione che esso non sia, in una forma o nell’altra, determinato nel suo principio e nel suo importo dal quantitativo di prodotti esportati, non rientra tra gli «aiuti ad attività connesse all’esportazione», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1998/2006 e quindi non rientra nell’ambito d’applicazione di tale disposizione, sebbene gli investimenti in tal modo sostenuti consentano lo sviluppo di prodotti destinati all’esportazione» (12). Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per lanciare nuovi prodotti o prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.

(11)

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti.

(12)

Se un’impresa è attiva in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e opera anche in altri settori o svolge altre attività, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tali altri settori o attività, se lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti. Se un’impresa non può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i massimali «de minimis» ridotti ricevano solo aiuti «de minimis» che non superano tali massimali, a tutte le attività dell’impresa interessata dovrebbero applicarsi i massimali più bassi.

(13)

Devono essere stabilite norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste nei pertinenti regolamenti o decisioni della Commissione. È inoltre opportuno stabilire norme chiare in materia di cumulo.

(14)

Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato per motivi diversi da quelli in esso indicati, ad esempio perché la misura è conforme al principio dell’operatore in un’economia di mercato o non comporta un trasferimento di risorse statali. In particolare, i finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se il massimale stabilito in questo regolamento è rispettato.

(15)

Il presente regolamento non contempla tutte le situazioni in cui è possibile che una misura non incida sugli scambi tra Stati membri e non falsi o minacci di falsare la concorrenza, Nelle situazioni in cui un beneficiario fornisce beni o presta servizi in una zona limitata (ad esempio, in una regione insulare o ultraperiferica) di uno Stato membro, è poco probabile che il beneficiario attragga clienti da altri Stati membri, per cui è impossibile prevedere che la misura abbia un’incidenza più che marginale sulle condizioni di investimento o di stabilimento transfrontaliero. Le misure di questo tipo dovrebbero essere valutate caso per caso.

(16)

A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti de minimis trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato. L’introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l’importo preciso dell’aiuto, lo Stato membro deve supporre che l’aiuto sia pari al limite per la misura, per evitare che l’insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e per applicare le norme sul cumulo.

(17)

A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», tutti gli Stati membri dovrebbero applicare lo stesso metodo di calcolo per calcolare l’importo complessivo degli aiuti concessi. Per facilitare il calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l’equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per agevolare un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (13).

(18)

Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi d’interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell’aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è necessario stabilire norme chiare, di facile applicazione e che tengano conto sia dell’importo che della durata del prestito. Per i prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito e non superiori a 1 500 000 EUR e un periodo di cinque anni o a 750 000 EUR e un periodo di dieci anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Ciò si basa sull’esperienza della Commissione e tiene conto dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell’andamento dell’inflazione previsto durante il periodo di applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare il prestito (ad esempio perché sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei loro creditori), è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

(19)

Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico non superi il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio (14), non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitale non superiori al massimale «de minimis».

(20)

Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate (15). È opportuno che il presente regolamento stabilisca norme chiare, che tengano conto sia dell’importo del prestito sotteso che della durata della garanzia. Fissare norme chiare dovrebbe semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino a un massimo dell’80 %, in cui le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante e i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante. Tali norme non dovrebbero applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. In base all’esperienza della Commissione e tenuto conto dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell’andamento dell’inflazione previsto durante il periodo di validità del presente regolamento, Si dovrebbe considerare che la garanzia abbia un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis» se: i) la garanzia non supera l’80 % del prestito sotteso; ii) l’importo garantito non supera 2 250 000 EUR; e iii) la durata della garanzia non supera 5 anni. Lo stesso vale se: i) la garanzia non supera l’80 % del prestito sotteso, ii) l’importo garantito non supera 1 125 000 EUR; e iii) la durata della garanzia non supera 10 anni.

(21)

Inoltre, gli Stati membri possono ricorrere a un metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo delle garanzie che è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento in vigore all’epoca nel settore degli aiuti di Stato e che è stato approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie (16) o a comunicazioni successive. Gli Stati membri vi ricorrono soltanto se il metodo approvato riguarda esplicitamente il tipo di garanzie e il tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento.

(22)

Nel caso in cui gli aiuti «de minimis» siano attuati tramite intermediari finanziari, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, i) chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o ii) di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o iii) facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento al livello degli intermediari. Per semplificare il trattamento degli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis», nei casi in cui gli Stati membri si avvalgano dell’opzione iii), è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto dell’importo complessivo dei prestiti che comportano aiuti «de minimis» emessi dall’intermediario finanziario nell’arco di tre anni. In base all’esperienza acquisita, la Commissione ritiene che gli intermediari finanziari che concedono prestiti garantiti e che utilizzano un meccanismo volto a trasferire i vantaggi ai beneficiari finali ricevano un equivalente sovvenzione lordo che non supera il massimale «de minimis» se l’importo totale del portafoglio dei prestiti «de minimis» garantiti è inferiore a 10 milioni di EUR o se l’importo totale del portafoglio dei prestiti «de minimis» garantiti è inferiore a 40 milioni di EUR ed è composto da prestiti «de minimis» individuali di importo inferiore a 100 000 EUR, a condizione che il regime «de minimis» sia disponibile, a parità di condizioni, a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato membro interessato.

(23)

Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale, una misura per il finanziamento del rischio sotto forma di investimento in equity o quasi-equity, esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite comporti un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis» e possa pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(24)

La Commissione ha il dovere di garantire che le norme in materia di aiuti di Stato siano rispettate e che siano conformi al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero agevolare l’adempimento di tale compito istituendo gli strumenti necessari per garantire che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un’unica impresa in virtù della norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. Gli Stati membri dovrebbero verificare che gli aiuti concessi non superino il massimale stabilito dal presente regolamento e che siano applicate le norme sul cumulo. Per adempiere a tale obbligo, entro il 1o gennaio 2026 gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi inserendole in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione e verificare che ogni nuova concessione di aiuti non superi il massimale pertinente. Il registro centrale contribuirà a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese. Le imprese non saranno più tenute, a norma del presente regolamento, a tenere traccia di eventuali altri aiuti «de minimis» ricevuti e a dichiararli, una volta che il registro centrale contenga dati relativi a un periodo di 3 anni. Ai fini del presente regolamento, il controllo del rispetto del massimale stabilito dal presente regolamento si basa, in linea di principio, sulle informazioni contenute nel registro centrale.

(25)

Ciascuno Stato membro può istituire un registro centrale nazionale. I registri centrali nazionali esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento possono continuare ad essere utilizzati. La Commissione istituirà un registro centrale a livello dell’Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1o gennaio 2026.

(26)

Considerando che gli oneri amministrativi e gli ostacoli normativi costituiscono un problema per la maggior parte delle PMI e che la Commissione si prefigge di ridurre del 25 % gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione (17), tutti i registri centrali dovrebbero essere istituiti in modo da ridurre gli oneri amministrativi. Le buone pratiche amministrative, come quelle stabilite nel regolamento sullo sportello digitale unico (18), possono essere utilizzate come riferimento per l’istituzione e il funzionamento del registro centrale a livello dell’Unione e dei registri centrali nazionali.

(27)

Le norme di trasparenza mirano ad assicurare un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. La pubblicazione, in un registro centrale, del nome del beneficiario dell’aiuto risponde al legittimo interesse di garantire trasparenza fornendo al pubblico informazioni in merito all’utilizzo dei fondi degli Stati membri. Non ostacola indebitamente l’esercizio del diritto dei beneficiari alla protezione dei loro dati personali, purché la pubblicazione nel registro centrale dei dati personali sia conforme alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati (19). Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di servirsi di pseudonimi per alcune voci specifiche ove necessario per conformarsi alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati.

(28)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire una serie di condizioni in base alle quali qualsiasi misura che rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento non sia ritenuta tale da incidere sugli scambi tra Stati membri o falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Per questo motivo il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore, se risultano soddisfatte tutte le condizioni ivi stabilite. Analogamente, anche gli aiuti che soddisfano i criteri del regolamento (UE) n. 1407/2013 concessi tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 dovrebbero essere considerati esenti dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(29)

Alla luce della frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento.

(30)

Nel caso in cui il periodo di applicazione del presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri dovrebbero disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per gli aiuti «de minimis» contemplati dal regolamento stesso.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a)

aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

b)

aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;

c)

aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

d)

aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:

i)

qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii)

qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

e)

aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

f)

aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

2.   Se un’impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

b)

«produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

c)

«trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

d)

«commercializzazione di un prodotto agricolo»: detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

e)

«prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: i prodotti di cui all’articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;

f)

«produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: l’intera serie di operazioni connesse alla pesca, all’allevamento o alla coltivazione di organismi acquatici, nonché le attività svolte in azienda o a bordo, necessarie per preparare un animale o una pianta alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o trasformatori;

g)

«trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: l’intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate dopo lo sbarco o durante la raccolta nel caso dell’acquacoltura, che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione;

h)

«intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, che opera a scopo di lucro; le banche o gli istituti di promozione pubblici non rientrano in tale definizione se agiscono in qualità di amministrazioni erogatrici e non vi sono sovvenzioni incrociate delle attività intraprese a proprio rischio e per proprio conto.

2.    «impresa unica»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

a)

un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b)

un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c)

un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d)

un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Articolo 3

Aiuti «de minimis»

1.   Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto non sono soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2.   L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non supera 300 000 EUR nell’arco di tre anni.

3.   Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.

4.   Il massimale di cui al paragrafo 2 si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione.

5.   Ai fini del massimale di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo.

6.   Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d’interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto.

7.   Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2, i nuovi aiuti non beneficiano del presente regolamento.

8.   In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superano il massimale di cui al paragrafo 2, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

9.   In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4

Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo

1.   Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2.   Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.

3.   Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a)

il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-», e uno dei due seguenti valori:

b)

il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e ammonta a 1 500 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 750 000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento; o

c)

l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

4.   Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

5.   Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un’impresa unica non supera il massimale «de minimis» di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

6.   Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a)

il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-", e uno dei due seguenti valori:

b)

la garanzia non supera in alcun momento l’80 % del prestito sotteso, le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante, i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante e l’importo garantito è di 2 250 000 EUR con una durata della garanzia di cinque anni o l’importo garantito è di 1 125 000 EUR con una durata della garanzia di dieci anni; se l’importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2; o

c)

l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; o

d)

prima dell’attuazione dell’aiuto,

i)

il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive; e

ii)

tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento.

7.   Gli aiuti conservati da un intermediario finanziario che attua uno o più regimi di aiuti «de minimis» che siano disponibili a parità di condizioni a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato membro interessato sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a)

l’intermediario finanziario trasferisce ai beneficiari il vantaggio ricevuto attraverso le garanzie statali fornendo ai beneficiari prestiti senior con tassi di interesse o requisiti di garanzia inferiori e ciascuna garanzia non supera l’80 % del prestito sotteso; e

b)

i prestiti «de minimis» garantiti sono concessi a beneficiari che si trovano in una situazione comparabile ad un rating di credito di almeno «B-" e l’importo totale di tali prestiti è:

i)

inferiore a10 milioni di EUR oppure

ii)

inferiore a 40 milioni di EUR e ciascun prestito «de minimis» individuale garantito non supera i 100 000 EUR.

Se un intermediario finanziario detiene un importo inferiore a 10 milioni di EUR di prestiti «de minimis», a norma della lettera b), punto i), o a 40 milioni di EUR, a norma della lettera b), punto ii), l’equivalente sovvenzione lordo attribuibile a ciascun importo viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

8.   Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se lo strumento prevede un limite finalizzato a far sì che non sia superato il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 5

Cumulo

1.   Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione (21).

2.   Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (22) e del regolamento (UE) n. 717/2014 (23) della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

3.   Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 6

Monitoraggio e comunicazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l’identificazione del beneficiario, l’importo dell’aiuto, la data di concessione, l’autorità che concede l’aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione («classificazione NACE»). Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle informazioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, anche mediante l’utilizzo di pseudonimi per alcune voci specifiche, se necessario.

2.   Gli Stati membri inseriscono le informazioni di cui al paragrafo 1 nel registro centrale sugli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell’aiuto. Tali informazioni sugli aiuti «de minimis» ricevuti dagli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis» sono registrate entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire l’esattezza dei dati contenuti nel registro centrale.

3.   Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti «de minimis» per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti.

4.   Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver verificato che i nuovi aiuti «de minimis» non portino l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all’impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.

5.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, gli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis» comunicano allo Stato membro a cadenza trimestrale l’importo totale degli aiuti «de minimis» da essi ricevuti su base trimestrale entro dieci giorni dalla fine di un determinato trimestre. La data di concessione è l’ultimo giorno di un trimestre.

6.   Gli Stati membri che utilizzano un registro centrale a livello nazionale presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati aggregati sugli aiuti «de minimis» concessi l’anno precedente. I dati aggregati contengono il numero di beneficiari, l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi e l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi per settore, utilizzando la «classificazione NACE». La prima trasmissione di dati riguarda gli aiuti «de minimis» concessi dal 1o gennaio al 31 dicembre 2026. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione le informazioni relative a periodi precedenti per i quali siano disponibili i dati aggregati.

7.   Su richiesta scritta della Commissione lo Stato membro interessato trasmette, entro 20 giorni lavorativi o un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

2.   Gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 e conformi alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 sono considerati aiuti che non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e sono pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

3.   Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, è possibile concedere legittimamente per un ulteriore periodo di sei mesi gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

4.   In attesa che il registro centrale sia istituito e copra un periodo di tre anni, quando intende concedere a un’impresa aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa in forma scritta o elettronica comunicandole l’importo dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, il servizio di interesse economico generale per il quale viene concesso e il suo carattere «de minimis», facendo direttamente riferimento al presente regolamento. Se un aiuto «de minimis» è concesso a più imprese a norma del presente regolamento nell’ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo segnalando alle imprese un importo che corrisponda all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tali casi, la somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento è rispettato. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» per ogni periodo di tre anni.

Articolo 8

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2030.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(2)  Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).

(3)  Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

(4)  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

(5)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(6)  Sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, ministero dell’Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107.

(7)  Ibidem, punti 112 e 113.

(8)  Sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2002, Paesi Bassi/Commissione, C-382/99, ECLI:EU:C:2002:363.

(9)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(10)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(11)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2002, Francia/Commissione, C-456/00, ECLI:EU:C:2002:753, punto 31.

(12)  Sentenza della Corte di giustizia del 28 febbraio 2018, ZPT AD/Narodno sabranie na Republika Bulgaria e altri, C-518/16, ECLI:EU:C:2018:126, punti 55 e 56.

(13)  Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

(14)  Comunicazione della Commissione, «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1).

(15)  Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

(16)  Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

(17)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Pacchetto di aiuti per le PMI» [COM(2023) 535 final].

(18)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(19)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(20)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1j).

(21)  Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale – (GU L 2023/2832, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).

(22)  Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

(23)  Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)