32001D0079

2001/79/PESC: Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce il comitato militare dell'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 027 del 30/01/2001 pag. 0004 - 0006


Decisione del Consiglio

del 22 gennaio 2001

che istituisce il comitato militare dell'Unione europea

(2001/79/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207,

ricordando l'articolo 25 del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito del rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e, in particolare, della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa di cui all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, riunitosi a Nizza il 7-11 dicembre 2000, ha raggiunto un accordo sull'istituzione del comitato militare dell'Unione europea e ne ha stabilito la missione e le funzioni, comprese quelle del suo presidente.

(2) In osservanza degli orientamenti del Consiglio europeo, il comitato dovrebbe essere messo in grado di avviare i suoi lavori,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un comitato militare dell'Unione europea (EUMC), in seguito denominato "il comitato", composto dei capi di Stato maggiore della difesa, rappresentati dai loro delegati militari.

Esso si riunisce a livello di capi di Stato maggiore della difesa se e quando necessario.

Articolo 2

La missione e le funzioni del comitato sono definite nell'allegato IV della relazione della presidenza approvata dal Consiglio europeo di Nizza e che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

1. Il presidente del comitato (in seguito denominato "il presidente") è nominato dal Consiglio su raccomandazione del comitato riunito a livello di capi di Stato maggiore della difesa.

2. Il mandato del presidente è triennale, salvo decisione contraria del Consiglio. La sua missione e le sue funzioni sono parimenti definite nell'allegato di cui sopra.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Articolo 5

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, la presente decisione si applica a decorrere dalla data di nomina del primo presidente, entro la data di applicazione della decisione relativa all'istituzione dello Stato maggiore dell'Unione europea(1) e, in linea di massima, prima della fine del giugno 2001.

2. L'organo militare ad interim istituito dalla decisione 2000/144/PESC(2) continuerà a svolgere le proprie funzioni sino alla data di applicazione della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Lindh

(1) Decisione 2001/80/PESC del Consiglio (cfr. pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale).

(2) Decisione 2000/144/PESC del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce l'organo militare ad interim (GU L 49 del 22.2.2000, pag. 2).

ALLEGATO

COMITATO MILITARE DELL'UNIONE EUROPEA (CMUE)

1. Introduzione

Ad Helsinki il Consiglio europeo ha deciso di istituire, nell'ambito del Consiglio, nuovi organi politici e militari permanenti che consentano all'Unione di assumersi le proprie responsabilità per quanto riguarda la gamma completa di compiti in materia di prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi definiti nel trattato sull'Unione europea, i cosiddetti compiti di Petersberg.

Come previsto nella relazione di Helsinki il comitato militare dell'Unione europea (CMUE), istituito in seno al Consiglio, è composto dai capi di Stato maggiore della difesa (capi SMD) rappresentati dai loro delegati militari (MILREP). Il CMUE si riunisce a livello di capi SMD se e quando necessario; esso offre consulenze militari e formula raccomandazioni al comitato politico e di sicurezza (CPS), oltre ad assicurare la direzione militare dello Stato maggiore dell'Unione europea (SMUE). Il presidente del CMUE partecipa alle riunioni del Consiglio quando si devono adottare decisioni con implicazioni in materia di difesa.

Il CMUE è l'organo militare superiore in seno al Consiglio.

A tal fine il mandato del CMUE è così definito.

2. Missione

Il CMUE è competente per fornire al CPS consulenze e raccomandazioni militari su tutte le questioni militari all'interno dell'Unione europea (UE). Esso assicura la direzione militare di tutte le attività militari nell'ambito dell'Unione europea.

3. Funzioni

Il CMUE è la fonte di consulenze militari basate sul consenso.

Esso rappresenta la sede istituzionale delle consultazioni e della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea in ordine alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi.

Offre consulenze militari e formula raccomandazioni al CPS, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa, attenendosi agli orientamenti trasmessi dal CPS stesso con particolare riguardo a:

- sviluppo del concetto generale di gestione delle crisi sotto il profilo militare,

- aspetti militari relativi al controllo politico e alla direzione strategica delle operazioni e situazioni di gestione delle crisi,

- valutazione del rischio di potenziali crisi,

- dimensione militare della situazione di crisi e relative implicazioni, soprattutto durante la gestione successiva; a tale scopo riceve le informazioni raccolte dal Centro di situazione,

- elaborazione, valutazione e riesame degli obiettivi di capacità secondo procedure approvate,

- relazione militare dell'UE con i membri europei della NATO non appartenenti all'UE, gli altri paesi candidati all'UE, altri Stati e organizzazioni tra cui la NATO,

- stima finanziaria delle operazioni ed esercitazioni.

a) Situazioni di gestione delle crisi

In tali situazioni, su richiesta del CPS, esso fornisce una direttiva iniziale al direttore generale dello SMUE per consentire di elaborare e illustrare opzioni strategiche militari.

Esso valuta le opzioni strategiche militari definite dallo SMUE e le inoltra al CPS corredate della sua valutazione e del suo parere militare.

In base all'opzione militare scelta dal Consiglio dà il suo avallo alla direttiva di pianificazione iniziale che utilizzerà il comandante dell'operazione.

Sulla scorta della valutazione effettuata dallo SMUE esso fornisce consulenze e raccomandazioni al CPS riguardo a:

- concetto operativo elaborato dal comandante dell'operazione,

- progetto di piano operativo elaborato dal comandante dell'operazione.

Offre al CPS la sua consulenza riguardo alla scelta di porre termine ad un'operazione.

b) Operazioni in corso

Il CMUE controlla la corretta esecuzione delle operazioni militari guidate dal comandante delle operazioni.

I membri del CMUE partecipano al comitato dei contributori o sono in esso rappresentati.

4. Presidente del CMUE

Il CMUE ha un presidente permanente le cui funzioni sono descritte qui di seguito.

Il presidente, preferibilmente un ex capo di Stato maggiore della difesa di uno Stato membro dell'UE, è di nomina generale o ammiraglio a quattro stelle.

È selezionato dai capi SMD degli Stati membri secondo procedure approvate e nominato dal Consiglio su raccomandazione del CMUE riunito a livello di capi SMD.

Il suo mandato è in linea di massima triennale, salvo circostanze eccezionali.

Il presidente agisce su autorizzazione del CMUE e risponde ad esso. Nell'azione a livello internazionale egli rappresenta il CMUE in sede di CPS e di Consiglio come opportuno.

In qualità di presidente del CMUE:

- presiede le riunioni del CMUE a livello di MILREP o di capi SMD,

- è il portavoce del CMUE e, in quanto tale:

- partecipa ove opportuno al CPS con il diritto di contribuire alle discussioni e assiste alle sessioni del Consiglio quando si devono adottare decisioni con implicazioni in materia di difesa,

- ha il ruolo di consulente militare dell'SG/AR per tutte le questioni militari, in particolare per assicurare la coerenza all'interno della struttura dell'UE preposta alla gestione delle crisi,

- conduce i lavori del CMUE con imparzialità e in modo da riflettere il consenso,

- agisce per conto del CMUE allorché emana direttive e formula orientamenti per il direttore generale dello Stato maggiore dell'Unione europea,

- è il punto di contatto principale del comandante dell'operazione durante le operazioni militari dell'UE,

- mantiene i collegamenti con la presidenza nella definizione e nella realizzazione del suo programma di lavoro.

Nelle sue funzioni il presidente del CMUE è coadiuvato da collaboratori personali e assistito dallo SMUE, soprattutto per quanto riguarda il supporto amministrativo all'interno del Segretariato generale del Consiglio.

Se assente il presidente è sostituito:

- dal vicepresidente, qualora il posto sia creato e assegnato, o

- dal rappresentante della presidenza, ovvero

- dal decano ("Dean").

5. Varie

Le relazioni tra il CMUE e le autorità militari NATO sono definite nel documento relativo agli accordi permanenti UE/NATO. Le relazioni tra il CMUE e i membri NATO europei che non appartengono all'UE e gli altri paesi candidati all'adesione all'UE sono definite nel documento sulle relazioni dell'UE con i paesi terzi.

Il CMUE è assistito dal gruppo di lavoro "CMUE", dallo SMUE e da altri dipartimenti e servizi a seconda delle esigenze.