12.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 76/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/393 DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2020

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Russia nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione alla malattia di Newcastle

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo capoverso, e punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che devono essere soddisfatte perché un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento sia considerato indenne da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e da malattia di Newcastle.

(3)

La Russia figura nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati, da tutto il territorio, le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame. Tuttavia, dal 17 novembre 2016 l’autorizzazione della Russia per l’importazione o il transito nell’Unione di carni di pollame destinate al consumo umano è stata sospesa, a causa della conferma di focolai HPAI del sottotipo H5N8 in aziende di pollame ubicate sul suo territorio.

(4)

Il 28 gennaio 2019 la Russia ha confermato la presenza della malattia di Newcastle in un’azienda di pollame ubicata sul suo territorio. Da allora la Russia ha confermato la presenza di vari focolai della malattia di Newcastle in aziende di pollame ubicate sul suo territorio.

(5)

Nell’agosto 2019 le autorità veterinarie della Russia hanno trasmesso alla Commissione informazioni sulla presenza di focolai della malattia di Newcastle sul suo territorio dal gennaio 2019.

(6)

A causa di questi focolai della malattia di Newcastle confermati, la Russia non può essere considerata indenne da tale malattia e le autorità veterinarie della Russia non sono in grado di certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l’importazione o il transito nell’Unione.

(7)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, la voce relativa alla Russia nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere modificata per tenere conto della situazione epidemiologica in tale paese terzo e indicare la data di chiusura a partire dalla quale tale paese terzo non può essere considerato indenne da malattia di Newcastle.

(8)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa alla Russia è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell’influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l’influenzaaviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella(6)

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura(1)

Data di apertura(2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«RU — Russia

RU-0

L’intero paese

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4»

POU

 

P2

17.11.2016

 

 

 

 

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28.1.2019