23.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/1 |
REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2016/2030 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 ottobre 2016
recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda il segretariato del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 325,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Corte dei conti (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (l'«Ufficio») ha il compito di monitorare periodicamente l'attuazione, da parte dell'Ufficio, delle sue funzioni d'indagine, al fine di rafforzarne l'indipendenza. |
(2) |
Il quadro di esecuzione degli stanziamenti di bilancio relativi ai membri del comitato di vigilanza dovrebbe essere istituito in modo tale da dissipare ogni dubbio di eventuali interferenze dell'Ufficio nello svolgimento delle loro funzioni. È opportuno modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per istituire tale quadro, garantendo nel contempo che gli stanziamenti per il funzionamento del comitato di vigilanza continuino a essere trasparenti come prima. |
(3) |
Per garantire l'efficace ed efficiente funzionamento del comitato di vigilanza, il suo segretariato dovrebbe essere assicurato direttamente dalla Commissione, indipendentemente dall'Ufficio, e la Commissione dovrebbe fornire al segretariato mezzi adeguati per lo svolgimento delle sue funzioni. Al fine di salvaguardare l'indipendenza del comitato stesso, è opportuno che la Commissione si astenga dall'interferire con le funzioni di controllo del comitato di vigilanza. |
(4) |
Qualora l'Ufficio nomini un responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, il responsabile della protezione dei dati dovrebbe continuare a occuparsi del trattamento dei dati da parte del segretariato del comitato di vigilanza. |
(5) |
È opportuno che gli obblighi di riservatezza del personale del segretariato del comitato di vigilanza continuino ad applicarsi. |
(6) |
A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e, il 18 marzo 2016, ha deciso di non esprimere alcun parere, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 è così modificato:
1) |
L'articolo 10 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 15, il paragrafo 8, è sostituito dal seguente: «8. Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno che è sottoposto per conoscenza, prima dell'adozione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Garante europeo della protezione dati. Le riunioni del comitato di vigilanza sono convocate su iniziativa del suo presidente o del direttore generale. Il comitato di vigilanza si riunisce almeno dieci volte l'anno. Il comitato di vigilanza adotta le proprie decisioni con la maggioranza dei membri che lo compongono. Il suo segretariato è assicurato dalla Commissione, indipendentemente dall'Ufficio, in stretta collaborazione con il comitato di vigilanza. Prima di nominare i membri del personale del segretariato, il comitato di vigilanza è consultato e si tiene conto delle sue osservazioni. Il segretariato agisce su istruzione del comitato di vigilanza e in modo indipendente dalla Commissione. Fatto salvo il controllo sul bilancio del comitato di vigilanza e sul relativo segretariato, la Commissione non interferisce con le funzioni di controllo del comitato di vigilanza. I funzionari assegnati al segretariato del comitato di vigilanza non richiedono né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo, organismo o agenzia per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di controllo del comitato di vigilanza.»; |
3) |
L'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Finanziamento Gli stanziamenti complessivi dell'Ufficio sono iscritti in una linea di bilancio specifica all'interno della sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione e figurano in dettaglio in un allegato di detta sezione. Gli stanziamenti relativi al comitato di vigilanza e al suo segretariato sono iscritti nella sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione. La tabella dell'organico dell'Ufficio è allegata alla tabella dell'organico della Commissione. La tabella dell'organico della Commissione comprende il segretariato del comitato di vigilanza.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 26 ottobre 2016
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
I. LESAY
(1) GU C 150 del 27.4.2016, pag. 1.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 settembre 2016.
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).