20.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/92


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/140 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2023

recante trecentotrentaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(2)

Il 16 gennaio 2023 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) di tale Consiglio di sicurezza ha aggiunto una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«ABDUL REHMAN MAKKI [alias certi: a) Abdur Rehman Makki; b) Abdur Rahman Makki; c) Abdul Rahman Makki; d) Hafiz Abdul Rahman Makki; e) Hafiz Abdul Rehman Makki; f) Hafiz Abdul Rehman]. Data di nascita: 10.12.1954. Luogo di nascita: Bahawalpur, provincia del Punjab (Pakistan). Cittadinanza: pakistana. Passaporto n.: a) CG9153881 (passaporto pakistano emesso il 2.11.2007); b) A5199819 (passaporto pakistano). Numero di identificazione nazionale: a) 6110111883885 (pakistano); b) 34454009709 (pakistano). Indirizzo: Tayyiba Markaz, Muridke, provincia del Punjab (Pakistan). Altre informazioni: Vice amir/capo di LASHKAR-E-TAYYIBA (LET) alias JAMAAT-UD-DAWA (JUD) e Capo dell'ala politica di JUD/LET. Già capo del dipartimento Relazioni esterne di LET e membro della Shura (organo direttivo). Cognato del capo di JUD/LET Hafiz Muhammad Saeed. Nome del padre: Hafiz Abdullah Bahwalpuri. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 16.1.2023.».