21.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 244/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/1621 DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014 (2), per attuare alcune misure di cui alla decisione 2013/798/PESC del Consiglio.

(2)

Il 29 luglio 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2648 (2022). Tale risoluzione proroga le misure e modifica le deroghe all’embargo sulle armi.

(3)

Il 20 settembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1626 (3), che modifica la decisione 2013/798/PESC conformemente alla risoluzione UNSC 2648 (2022).

(4)

Poiché alcune di tali modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è necessaria un’azione normativa a livello dell’Unione per attuarle e procedere ad adeguamenti tecnici alla luce delle risoluzioni UNSC precedenti, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 3 del regolamento (UE) n. 224/2014 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

In deroga all’articolo 2, i divieti ivi stabiliti non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria o servizi di intermediazione:

a)

destinati unicamente al sostegno o all’uso da parte della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica centrafricana (MINUSCA), delle missioni dell’Unione e delle forze francesi dispiegate nella Repubblica centrafricana, nonché delle altre forze di Stati membri delle Nazioni Unite che forniscono formazione e assistenza, come notificato in conformità della lettera b);

b)

relativi alla fornitura di attrezzature non letali e alla prestazione di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, comprese le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della legge, destinate unicamente al sostegno o all’uso nel processo di riforma del settore della sicurezza («SSR») della Repubblica centrafricana, in coordinamento con la MINUSCA, a condizione che la fornitura di assistenza e servizi sia stata preventivamente notificata al comitato delle sanzioni;

c)

relativi alla fornitura di materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, a condizione che la fornitura di tale assistenza o servizi sia stata preventivamente notificata al comitato delle sanzioni;

d)

relativi all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica centrafricana da personale delle Nazioni Unite, personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, operatori dei media e operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

e)

relativi alla fornitura di armi e munizioni, veicoli militari e componenti alle forze di sicurezza della Rca, comprese le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della legge, ove tali armi, munizioni, componenti e veicoli siano destinati unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della Rca, a condizione che la fornitura di tale assistenza o servizi sia stata preventivamente notificata al comitato delle sanzioni.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.

(2)  Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2022/1626 del Consiglio, del 20 settembre 2022, che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (GU L 244 del 21.9.2022, pag. 17).