02016R0399 — IT — 10.07.2024 — 005.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2016/399 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 077 del 23.3.2016, pag. 1) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
REGOLAMENTO (UE) 2016/1624 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 settembre 2016 |
L 251 |
1 |
16.9.2016 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2017/458 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 |
L 74 |
1 |
18.3.2017 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2017/2225 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2017 |
L 327 |
1 |
9.12.2017 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2019/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 |
L 135 |
27 |
22.5.2019 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2021/1134 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2021 |
L 248 |
11 |
13.7.2021 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2024/1717 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2024 |
L 1717 |
1 |
20.6.2024 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2016/399 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2016
che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
(codificazione)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e principi
Il presente regolamento prevede l’assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dell’Unione.
Esso stabilisce le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) |
«frontiere interne»
a)
le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli Stati membri;
b)
gli aeroporti degli Stati membri adibiti ai voli interni;
c)
i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari interni effettuati da traghetti; |
2) |
«frontiere esterne»le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne; |
3) |
«volo interno»qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori degli Stati membri o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di un paese terzo; |
4) |
«collegamento regolare interno effettuato da traghetto»qualunque collegamento effettuato da traghetto tra gli stessi due o più porti situati sul territorio degli Stati membri, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori e comportante il trasporto di persone e veicoli in base ad un orario pubblicato; |
5) |
«beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale»
a)
i cittadini dell’Unione ai sensi dell’ articolo 20, paragrafo 1, TFUE, nonché i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione sul territorio dell’Unione europea, ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
b)
i cittadini di paesi terzi e i loro familiari, qualunque sia la loro nazionalità, che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione; |
6) |
«cittadino di paese terzo»chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’ articolo 20, paragrafo 1, TFUE e non è contemplato dal punto 5 del presente articolo; |
7) |
«persona segnalata ai fini della non ammissione»qualsiasi cittadino di paese terzo segnalato nel sistema d’informazione Schengen (SIS) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 e 26 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ); |
8) |
«valico di frontiera»ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne; |
9) |
«valico di frontiera condiviso»qualsiasi valico di frontiera situato sul territorio di uno Stato membro o su quello di un paese terzo, in cui guardie di frontiera dello Stato membro e guardie di frontiera del paese terzo effettuano verifiche in uscita e in entrata gli uni dopo gli altri conformemente al relativo diritto nazionale e ai sensi di un accordo bilaterale; |
10) |
«controllo di frontiera»l’attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente regolamento, in risposta esclusivamente all’intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera; |
11) |
«verifiche di frontiera»le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati membri o autorizzati a lasciarlo; |
12) |
«sorveglianza di frontiera»la sorveglianza delle frontiere tra valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, comprese le misure preventive, per impedire o individuare l’attraversamento non autorizzato della frontiera o che siano eluse le verifiche di frontiera, contribuire ad accrescere la conoscenza situazionale, contrastare la criminalità transfrontaliera e adottare misure contro le persone entrate illegalmente; |
13) |
«verifica in seconda linea»una verifica supplementare che può essere effettuata in un luogo specifico, diverso da quello in cui sono effettuate le verifiche su tutte le persone (prima linea); |
14) |
«guardia di frontiera»il pubblico ufficiale assegnato, conformemente alla legislazione nazionale, ad un valico di frontiera oppure lungo la frontiera o nelle immediate vicinanze di quest’ultima, che assolve, in conformità del presente regolamento e della legislazione nazionale, compiti di controllo di frontiera; |
15) |
«vettore»;ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale |
16) |
«permesso di soggiorno»:
a)
tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio ( 3 ), e le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE;
b)
qualsiasi altro documento rilasciato da uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a soggiornare sul suo territorio, che sia stato oggetto di una comunicazione e di una successiva pubblicazione ai sensi dell'articolo 39, a eccezione:
i)
dei permessi temporanei rilasciati in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della lettera a) o di una domanda d’asilo, e
ii)
dei visti rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio ( 4 ). |
17) |
«nave da crociera»una nave che effettua un viaggio secondo un programma prestabilito, che comprende un programma di escursioni turistiche nei vari porti e durante il quale di norma non vi è né imbarco né sbarco di passeggeri; |
18) |
«navigazione da diporto»l’uso di imbarcazioni da diporto a fini sportivi o turistici; |
19) |
«pesca costiera»le attività di pesca effettuate mediante navi che rientrano quotidianamente o entro 36 ore in un porto situato nel territorio degli Stati membri senza fare scalo in un porto situato in un paese terzo; |
20) |
«lavoratore offshore»una persona che svolge la propria attività su un'installazione offshore situata nelle acque territoriali degli Stati membri o in una loro zona di sfruttamento economico esclusivo delle risorse marine, quale definita dal diritto marittimo internazionale, e che torna periodicamente per via marittima o aerea nel territorio degli Stati membri; |
21) |
«minaccia per la salute pubblica»qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità e altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri; |
22) |
«sistema di ingressi/uscite»(Entry/Exit System - EES) il sistema istituito con regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ); |
23) |
«sistema self-service»un sistema automatizzato che effettua tutte le verifiche di frontiera applicabili a una persona, o una parte di esse, e che può essere utilizzato per il preinserimento dei dati nell’EES; |
24) |
«varco automatico»un’infrastruttura elettronica in cui una frontiera esterna o una frontiera interna presso cui i controlli non sono ancora stati eliminati è effettivamente attraversata; |
25) |
«sistema di controllo di frontiera automatizzato»un sistema che consente l’attraversamento automatizzato della frontiera, e che si compone di un sistema self-service e di un varco automatico; |
26) |
«conferma dell’autenticità e dell’integrità dei dati memorizzati nel chip»il processo con cui si verifica, mediante certificati, che i dati memorizzati nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) provengano dall’autorità emittente e non siano stati modificati; |
27) |
«emergenza di sanità pubblica su vasta scala»un’emergenza di sanità pubblica, riconosciuta a livello di Unione dalla Commissione, tenuto conto delle informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti, in cui una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero potrebbe avere ripercussioni su vasta scala sull’esercizio del diritto alla libera circolazione; |
28) |
«viaggi essenziali»i viaggi di una persona esentata da restrizioni all’ingresso a norma dell’articolo 21 bis, paragrafo 4 o 5, dettati da funzioni o necessità essenziali, tenuto conto degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri applicabili; |
29) |
«viaggi non essenziali»i viaggi dettati da finalità diverse dai viaggi essenziali; |
30) |
«poli di trasporto»aeroporti, porti marittimi o fluviali, stazioni ferroviarie o autostazioni come anche terminali merci. |
Articolo 3
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, senza pregiudizio:
dei diritti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale;
dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.
Articolo 4
Diritti fondamentali
In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), del pertinente diritto internazionale, compresa la convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 («convenzione di Ginevra»), degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali. Conformemente ai principi generali del diritto unionale, le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate su base individuale.
TITOLO II
FRONTIERE ESTERNE
CAPO I
Attraversamento delle frontiere esterne e condizioni d’ingresso
Articolo 5
Attraversamento delle frontiere esterne
Gli Stati membri notificano l’elenco dei loro valichi di frontiera alla Commissione a norma dell’articolo 39.
In deroga al paragrafo 1, possono essere previste eccezioni all’obbligo di attraversare le frontiere esterne ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura:
per persone o gruppi di persone, in presenza di una necessità di carattere particolare di attraversamento occasionale delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera o al di fuori degli orari di apertura stabiliti, purché siano in possesso delle autorizzazioni richieste dal diritto nazionale e purché non ostino ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna degli Stati membri. Gli Stati membri possono stabilire regimi specifici in accordi bilaterali. Le eccezioni generali previste dal diritto nazionale e dagli accordi bilaterali sono comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 39;
per persone o gruppi di persone in caso di un’imprevista situazione d’emergenza;
conformemente alle norme specifiche di cui agli articoli 19 e 20 in combinato disposto con gli allegati VI e VII.
Qualora un gran numero di migranti cerchi di attraversare le loro frontiere esterne in modo non autorizzato, in massa e usando la forza, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per preservare la sicurezza e l’ordine pubblico.
Le misure di cui al primo comma del presente paragrafo e al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo sono attuate in modo proporzionato e tengono pienamente conto dei diritti:
dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione;
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE del Consiglio ( 7 ) e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altri strumenti del diritto dell’UE o nazionale, o che siano in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari; e
dei cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale.
Articolo 6
Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi
Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:
essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera che soddisfi i seguenti criteri:
la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. In casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;
è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti;
essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio ( 8 ), salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità;
giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione;
non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi;
fornire dati biometrici, laddove richiesti per:
la costituzione del fascicolo individuale nell’EES conformemente agli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2017/2226;
l’effettuazione di verifiche di frontiera a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto i), e lettera g), punto i), del presente regolamento, dell’articolo 23, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ).
Gli importi di riferimento fissati dagli Stati membri sono notificati alla Commissione a norma dell’articolo 39.
La valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso di contanti, assegni turistici e carte di credito da parte del cittadino di paese terzo. Le dichiarazioni di presa a carico, qualora siano previste dalle legislazioni nazionali, e, nel caso di cittadini di paesi terzi che vengano ospitati, le lettere di garanzia delle persone ospitanti, quali definite dalle legislazioni nazionali, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.
In deroga al paragrafo 1:
i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, ma che sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata, sono ammessi a entrare nel territorio degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, a meno che non figurino nell’elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito;
i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la lettera b), e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nel territorio degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ).
Gli Stati membri compilano statistiche sui visti rilasciati alle frontiere conformemente all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 810/2009 e al relativo allegato XII.
Se non è possibile apporre un visto sul documento, esso è apposto, in via eccezionale, su un foglio separato inserito nel documento. In tal caso viene utilizzato il modello uniforme di foglio per l’apposizione di un visto istituito dal regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio ( 11 );
i cittadini di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Qualora il cittadino di paese terzo interessato sia oggetto di una segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera d), lo Stato membro che ne autorizza l’ingresso nel suo territorio ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 6 bis
Cittadini di paesi terzi i cui dati devono essere inseriti nell’EES
I dati all’ ingresso e all’uscita delle seguenti categorie di persone sono inseriti nell’EES conformemente agli articoli 16, 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2017/2226:
cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento;
cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che non sono in possesso della carta di soggiorno di cui a tale direttiva;
cittadini di paesi terzi che:
sono familiari di un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra; e
non sono in possesso della carta di soggiorno a norma della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002.
Non sono inseriti nell’EES i dati delle seguenti categorie di persone:
cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che sono in possesso della carta di soggiorno a norma di tale direttiva che accompagnino o raggiungano, o meno, tale cittadino dell’Unione;
cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino di paese terzo, che accompagnino o raggiungano, o meno, tale cittadino dell’Unione, qualora:
tale cittadino di paese terzo benefici di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra; e
tali cittadini di paesi terzi siano in possesso della carta di soggiorno a norma della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002;
titolari di permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, ad eccezione di coloro che sono contemplati alle precedenti lettere a) e b);
titolari di visti per soggiorni di lunga durata;
cittadini di Andorra, Monaco e San Marino ►C1 e titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano o Santa Sede; ◄
persone o categorie di persone esenti dalle verifiche di frontiera o che beneficiano di specifiche norme relative alle verifiche di frontiera, vale a dire:
capi di Stato, capi di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri delle loro delegazioni ufficiali, e sovrani e altri membri di rilievo di una famiglia reale, ai sensi del punto 1 dell’allegato VII;
piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio ai sensi del punto 2 dell’allegato VII;
marittimi ai sensi del punto 3 dell’allegato VII e marittimi presenti all’interno del territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo;
lavoratori frontalieri ai sensi del punto 5 dell’allegato VII;
servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco che intervengono in una situazione d’emergenza e guardie di frontiera ai sensi del punto 7 dell’allegato VII;
lavoratori off-shore ai sensi del punto 8 dell’allegato VII;
membri dell’equipaggio e passeggeri di navi da crociera ai sensi dei punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 dell’allegato VI;
persone che si trovano a bordo di un’imbarcazione da diporto che non sono soggette alle verifiche di frontiera ai sensi dei punti 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.6 dell’allegato VI;
persone che beneficiano di una deroga all’obbligo di attraversare le frontiere esterne soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2;
persone che, per l’attraversamento della frontiera, presentano un valido lasciapassare per traffico frontaliero in conformità del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 );
membri dell’equipaggio di treni passeggeri e treni merci che effettuano collegamenti internazionali;
persone che, per l’attraversamento della frontiera, presentano:
un documento di transito ferroviario agevolato rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio ( *4 ); o
un documento di transito agevolato valido rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003, a condizione che transitino via treno e che non scendano sul territorio di uno Stato membro.
CAPO II
Controllo delle frontiere esterne e respingimento
Articolo 7
Effettuazione delle verifiche di frontiera
Tutte le misure adottate nell’esercizio delle loro funzioni sono proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure.
Articolo 8
Verifiche di frontiera sulle persone
Le verifiche possono riguardare anche i mezzi di trasporto e gli oggetti di cui sono in possesso le persone che attraversano la frontiera. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.
All’ingresso e all’uscita, i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione sono sottoposti alle seguenti verifiche:
l’accertamento dell’identità e della cittadinanza della persona nonché dell’autenticità e della validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:
il SIS;
la banca dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD);
le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.
Se il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l’autenticità e l’integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia tecnicamente impossibile, o, nel caso di un documento di viaggio rilasciato da un paese terzo, impossibile per indisponibilità di certificati validi.
l’accertamento che il beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione non sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, anche tramite consultazione del SIS e delle altre pertinenti banche dati dell’Unione. Ciò non pregiudica la consultazione delle banche dati nazionali e dell’Interpol.
In caso di dubbi quanto all’autenticità del documento di viaggio o all’identità del titolare, è verificato almeno uno degli identificatori biometrici integrati nei passaporti e nei documenti di viaggio rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 2252/2004. Ove possibile, tale accertamento è effettuato anche in relazione a documenti di viaggio non contemplati da tale regolamento.
Per le persone il cui ingresso è oggetto di registrazione nell’EES ai sensi dell’articolo 6 bis del presente regolamento, si procede a una verifica della loro identità ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, a un’identificazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, di tale regolamento.
Qualora le verifiche nelle banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possano avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico, uno Stato membro può decidere di effettuare tali verifiche in modo mirato a specifici valichi di frontiera, a seguito di una valutazione dei rischi connessi con l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.
L’estensione e la durata della riduzione temporanea delle verifiche mirate nelle banche dati non eccedono quanto strettamente necessario e sono definite conformemente a una valutazione dei rischi effettuata dallo Stato membro interessato. La valutazione dei rischi illustra i motivi della riduzione temporanea delle verifiche mirate nelle banche dati, tiene conto, tra l’altro, dell’impatto sproporzionato sul flusso di traffico e fornisce statistiche sui passeggeri e sugli incidenti connessi alla criminalità transnazionale. Essa è regolarmente aggiornata.
Le persone che non sono, in linea di principio, soggette a verifiche mirate nelle banche dati, sono sottoposte, come minimo, a una verifica al fine di stabilirne l’identità dietro produzione o esibizione dei documenti di viaggio. Tale verifica consiste nel rapido e semplice accertamento della validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera, e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, se del caso servendosi di dispositivi tecnici, e, in caso di dubbi in merito al documento di viaggio o qualora vi siano indicazioni che la persona in questione potrebbe rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali degli Stati membri, la guardia di frontiera consulta le banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).
Lo Stato membro interessato trasmette la propria valutazione dei rischi e i relativi aggiornamenti all’Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea («Agenzia»), istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), senza indugio e riferisce ogni sei mesi alla Commissione e all’Agenzia in merito all’applicazione delle verifiche effettuate in modo mirato nelle banche dati. Lo Stato membro interessato può decidere di classificare la valutazione dei rischi, o parti di essa, come riservata.
Qualora uno Stato membro intenda effettuare verifiche mirate nelle banche dati ai sensi del paragrafo 2 bis, lo notifica di conseguenza senza indugio agli altri Stati membri, all’Agenzia e alla Commissione. Lo Stato membro interessato può decidere di classificare la notifica, o parti di essa, come riservata.
Qualora gli Stati membri, l’Agenzia o la Commissione nutrano preoccupazioni sull’intenzione di effettuare verifiche mirate nelle banche dati, notificano senza indugio allo Stato membro in questione tali preoccupazioni. Lo Stato membro in questione tiene conto di tali preoccupazioni.
Per quanto riguarda le frontiere aeree, i paragrafi 2 bis e 2 ter si applicano per un periodo transitorio massimo di sei mesi a decorrere dal 7 aprile 2017.
In casi eccezionali, qualora, in un determinato aeroporto, vi siano difficoltà infrastrutturali specifiche che richiedono un periodo di tempo più lungo per gli adeguamenti al fine di poter effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati senza avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico, il periodo transitorio di sei mesi di cui al primo comma può essere prorogato per tale determinato aeroporto fino a un massimo di 18 mesi conformemente alla procedura indicata nel terzo comma.
A tale scopo, lo Stato membro, al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo transitorio di cui al primo comma, notifica alla Commissione, all’Agenzia e agli altri Stati membri le difficoltà infrastrutturali specifiche nell’aeroporto interessato, le misure previste per porvi rimedio e il periodo di tempo necessario per la loro attuazione.
Qualora sussistano difficoltà infrastrutturali specifiche che richiedono un periodo di tempo più lungo per gli adeguamenti, la Commissione, entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al terzo comma e dopo aver consultato l’Agenzia, autorizza lo Stato membro interessato a prorogare il periodo transitorio per l’aeroporto interessato e, se del caso, stabilisce la durata di tale proroga.
Le verifiche nelle banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri ricevuti conformemente alla direttiva 2004/82/CE del Consiglio ( 13 ) o ad altra normativa dell’Unione o nazionale.
Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo sulla base di tali dati dei passeggeri, i dati ricevuti anticipatamente sono verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio. Anche l’identità e la cittadinanza dell’interessato, così come l’autenticità e la validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera, sono verificate.
All’ingresso e all’uscita, i cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite come segue:
La verifica approfondita all’ingresso comporta la verifica delle condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno e l’esercizio di un’attività professionale. Tale verifica comprende un esame dettagliato articolato nei seguenti elementi:
l’accertamento dell’identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo nonché dell’autenticità e della validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:
il SIS;
la banca dati dell’Interpol SLTD;
le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.
Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l’autenticità e l’integrità dei dati ivi memorizzati sono verificate, a condizione che siano disponibili certificati validi.
Ad eccezione dei cittadini di paesi terzi per i quali un fascicolo individuale è già registrato nell’EES, qualora il documento di viaggio contenga un’immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) e a tale immagine del volto è possibile avere accesso in termini tecnici, tale accertamento include una verifica di tale immagine del volto comparandola elettronicamente all’immagine del volto del cittadino di paese terzo interessato. Se tecnicamente e giuridicamente possibile, l’accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel supporto di memorizzazione elettronica (chip);
l’accertamento che, all’occorrenza, il documento di viaggio sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno richiesto;
per le persone il cui ingresso o il cui respingimento sono oggetto di registrazione nell’EES ai sensi dell’articolo 6 bis del presente regolamento, si procede a una verifica della loro identità ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, a un’identificazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, di tale regolamento;
per le persone il cui ingresso o il cui respingimento è oggetto di registrazione nell’EES ai sensi dell’articolo 6 bis del presente regolamento, l’accertamento che il cittadino di paese terzo non abbia raggiunto o superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri e, per i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per rilasciato per uno o due ingressi, la verifica del rispetto del numero massimo di ingressi autorizzati, tramite consultazione dell’EES conformemente all’articolo 23 del regolamento (UE) 2017/2226;
gli accertamenti relativi al luogo di partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo interessato nonché lo scopo del soggiorno previsto e, se necessario, la verifica dei documenti giustificativi corrispondenti;
l’accertamento che il cittadino di paese terzo interessato disponga di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata e lo scopo del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale è sicuro di essere ammesso, ovvero che sia in grado di acquisire legalmente detti mezzi;
l’accertamento che il cittadino di paese terzo interessato, i suoi mezzi di trasporto e gli oggetti da esso trasportati non costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tale accertamento comporta la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relativi alle persone e, se necessario, agli oggetti inclusi nel SIS e nelle altre pertinenti banche dati dell’Unione nonché, se del caso, l’attuazione della condotta da adottare per effetto di una segnalazione. Ciò non pregiudica la consultazione delle banche dati nazionali e dell’Interpol;
Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), il controllo approfondito all’ingresso comprende anche l'accertamento dell'identità del titolare del visto e dell'autenticità del visto tramite consultazione del sistema di informazione visti (VIS), conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008;
Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, le verifiche approfondite all’ingresso comprendono l’accertamento dell’identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata e del permesso di soggiorno e della loro autenticità e validità, tramite consultazione del VIS, conformemente all’articolo 22 octies del regolamento (CE) n. 767/2008.
Qualora la verifica dell’identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o la verifica e dell’autenticità e validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l’identità del titolare o l’autenticità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato di quelle autorità competenti procede alla verifica del supporto di memorizzazione del documento;
▼M5 —————
La verifica approfondita all’uscita comporta:
la verifica dell’identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo, e dell’autenticità e della validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:
del SIS;
della banca dati SLTD di Interpol;
delle banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.
Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l’autenticità e l’integrità dei dati ivi memorizzati sono verificate, a condizione che siano disponibili certificati validi.
Ad eccezione dei cittadini di paesi terzi per il quali un fascicolo individuale è già registrato nell’EES, qualora il documento di viaggio contenga un’immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) e a tale immagine del volto è possibile avere accesso in termini tecnici, tale accertamento include la verifica di tale immagine del volto comparandola elettronicamente all’immagine del volto del cittadino di paese terzo interessato rilevata sul posto. Se tecnicamente e giuridicamente possibile, detto accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel supporto di memorizzazione digitale (chip);
l’accertamento che il cittadino di paese terzo non sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, anche tramite consultazione del SIS e delle altre pertinenti banche dati dell’Unione. Ciò non pregiudica la consultazione delle banche dati nazionali e dell’Interpol;
per le persone la cui uscita è oggetto di registrazione nell’EES ai sensi dell’articolo 6 bis del presente regolamento, la verifica della loro identità ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, un’identificazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, di tale regolamento;
per le persone la cui uscita è oggetto di registrazione nell’EES ai sensi dell’articolo 6 bis del presente regolamento, l’accertamento che il cittadino di paese terzo non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, tramite consultazione dell’EES conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226;
in aggiunta alle verifiche di cui alla lettera g), la verifica approfondita all’uscita può inoltre comportare:
l’accertamento che la persona sia in possesso di un visto valido, qualora richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, tranne nel caso in cui sia titolare di un permesso di soggiorno valido; tale accertamento può comprendere la consultazione del VIS, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008;
▼M3 —————
▼M2 —————
Ai fini dell’identificazione delle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri, può essere consultato il VIS conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008, e può essere consultato l’EES conformemente all’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2226.
le verifiche nelle banche dati di cui alla lettera a), punti i) e vi), e alla lettera g) possono essere effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri ricevuti conformemente alla direttiva 2004/82/CE o ad altra normativa dell’Unione o nazionale.
Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri, i dati ricevuti anticipatamente sono verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio. Anche l’identità e la cittadinanza dell’interessato, nonché l’autenticità e la validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera sono verificate;
in caso di dubbi quanto all’autenticità del documento di viaggio o all’identità del cittadino di paese terzo, le verifiche comprendono, se possibile, l’accertamento di almeno uno degli identificatori biometrici integrati nei documenti di viaggio.
Conformemente all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817, il presente paragrafo si applica esclusivamente a partire dall'entrata in funzione del rilevatore di identità multiple ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 4, di tale regolamento.
Tali informazioni sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e nella o nelle lingue del o dei paesi limitrofi allo Stato membro interessato e indicano la possibilità per il cittadino di paese terzo di chiedere il nome o il numero di matricola delle guardie di frontiera che effettuano la verifica approfondita in seconda linea nonché il nome del valico di frontiera e la data dell’attraversamento della frontiera.
Articolo 8 bis
Uso dei sistemi self-service per il preinserimento dei dati nell’EES
Le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell’EES conformemente all’articolo 6 bis possono utilizzare sistemi self-service per preinserire nell’EES i dati di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l’autenticità e l’integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
il documento di viaggio contiene un’immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip), tecnicamente accessibile al sistema self-service in modo da permettere di accertare l’identità del titolare del documento di viaggio comparando l’immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) a quella rilevata sul posto; se tecnicamente e giuridicamente possibile, tale accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) del documento di viaggio.
Inoltre, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, quando è effettuata un’identificazione nell’EES
per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto ai fini dell’attraversamento delle frontiere esterne, se l’interrogazione nel VIS con i dati di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 indica che la persona è registrata nel VIS, è effettuata una verifica delle impronte digitali nei dati del VIS ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008. Qualora la verifica sulla persona ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo non abbia dato esito, si dovrebbe accedere ai dati del VIS a fini di identificazione ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008;
per i cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto ai fini dell’attraversamento delle frontiere esterne e che non risultano registrati nell’EES a seguito dell’identificazione effettuata ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2226, è consultato il VIS conformemente all’articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.
Nel caso in cui i dati relativi alla persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano registrati nell’EES ai sensi dei paragrafi 2 e 3:
i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto ai fini dell’attraversamento delle frontiere esterne procedono a preinserire nell’EES, tramite il sistema self-service, i dati elencati all’articolo 16, paragrafo 1 e all’articolo 16, paragrafo 2, lettere da c), a f) del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 6, di tale regolamento, e i cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto ai fini dell’attraversamento delle frontiere esterne procedono a preinserire nell’EES, tramite il sistema self-service, i dati elencati all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c) di tale regolamento e, se del caso, i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento;
la persona è in seguito indirizzata verso una guardia di frontiera che:
procede al preinserimento dei dati interessati, qualora non sia stato possibile raccogliere tutti i dati necessari tramite il sistema self-service;
verifica:
una volta presa la decisione di autorizzare l’ingresso della persona o di respingerla, conferma i dati di cui alla lettera a) del presente paragrafo e inserisce nell’EES i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b) e all’articolo 18, paragrafo 6, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) 2017/2226.
Qualora la valutazione di cui al paragrafo 5 riveli che la persona di cui al paragrafo 1 ha un fascicolo individuale registrato nell’EES ma che i suoi dati devono essere aggiornati, la persona:
aggiorna i dati nell’EES preinserendoli tramite il sistema self-service;
viene indirizzata verso una guardia di frontiera, che verifica la correttezza dell’aggiornamento ai sensi della lettera a) del presente paragrafo e, una volta presa la decisione di autorizzare l’ingresso della persona o respingerla, aggiorna il fascicolo individuale conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226.
Articolo 8 ter
Uso di sistemi self-service e di varchi automatici per l’attraversamento della frontiera da parte di persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell’EES
Le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell’EES conformemente all’articolo 6 bis possono essere autorizzate a usare un sistema self-service per effettuare le verifiche di frontiera qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l’autenticità e l’integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
il documento di viaggio contiene un’immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip), tecnicamente accessibile al sistema self-service in modo da permettere di verificare l’identità del titolare del documento di viaggio comparando tale immagine del volto con quella rilevata sul posto; e
la persona è già registrata o i suoi dati sono stati preinseriti nell’EES.
Qualora una persona sia ammessa a un programma nazionale di facilitazione istituito da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 8 quinquies, le verifiche di frontiera effettuate attraverso un sistema self-service all’ingresso possono omettere l’esame degli aspetti previsti all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punti iv) e v), quando tale persona attraversa le frontiere esterne di tale Stato membro o le frontiere esterne di un altro Stato membro che abbia concluso un accordo con lo Stato membro che ha concesso l’accesso di cui all’articolo 8 quinquies, paragrafo 9.
La persona in questione è indirizzata verso una guardia di frontiera a norma del paragrafo 3 in ciascuna delle seguenti situazioni:
qualora una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatte;
qualora dalle verifiche all’ingresso o all’uscita previste al paragrafo 2 emerge che non siano soddisfatte una o più delle condizioni di ingresso o di uscita;
qualora i risultati delle verifiche all’ingresso o all’uscita previste al paragrafo 2 mettano in dubbio l’identità della persona, o quando rivelino che la persona è considerata una minaccia per la sicurezza interna, l’ordine pubblico, le relazioni internazionali di ogni gli Stato membro, oppure per la salute pubblica;
in caso di dubbi;
qualora non siano disponibili varchi automatici.
Articolo 8 quater
Norme relative ai sistemi di controllo di frontiera automatizzato
I sistemi di controllo di frontiera automatizzato sono progettati, nella misura del possibile, in modo tale da poter essere utilizzati da qualsiasi persona, a eccezione dei minori di età inferiore a 12 anni. Sono altresì progettati in modo da garantire il pieno rispetto della dignità umana, in particolare nei casi concernenti persone vulnerabili. Allorché gli Stati membri decidono di avvalersi di sistemi di controllo di frontiera automatizzato, essi garantiscono la presenza di personale in numero sufficiente per assistere le persone nell’utilizzo di tali sistemi.
Articolo 8 quinquies
Programmi nazionali di facilitazione
Tali cittadini di paesi terzi sono sottoposti al controllo preliminare di sicurezza da parte delle guardie di frontiera, delle autorità competenti per i visti quali definite all’articolo 4, punto 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 o delle autorità competenti per l’immigrazione quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) 2017/2226.
Le autorità di cui al paragrafo 3 accordano a una persona l’accesso al programma nazionale di facilitazione solo qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
il richiedente soddisfa le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6, paragrafo 1;
il documento di viaggio del richiedente e, se applicabile, il visto, il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno sono validi e non sono falsi, contraffatti o alterati;
il richiedente dimostra la necessità di viaggiare frequentemente o regolarmente o giustifica la propria intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente;
il richiedente dimostra la propria integrità e affidabilità, in particolare, se del caso, dimostra di aver utilizzato in maniera lecita i precedenti visti o visti con validità territoriale limitata, dimostra la propria situazione economica nel paese d’origine e l’effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima del termine del periodo di soggiorno autorizzato. Conformemente all’articolo 25 del regolamento (UE) 2017/2226, le autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo hanno accesso all’EES per verificare che il richiedente non abbia precedentemente superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri;
il richiedente giustifica lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto;
il richiedente dispone di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata dei soggiorni previsti sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o è in grado di ottenere lecitamente detti mezzi;
viene consultato il SIS.
In caso di proroga, ogni anno lo Stato membro valuta nuovamente la situazione di ciascun cittadino di paese terzo ammesso al programma nazionale di facilitazione per garantire che, in base alle informazioni aggiornate, tale cittadino di paese terzo interessato continui a soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 4. Tale nuova valutazione può essere effettuata quando sono effettuate le verifiche di frontiera.
Le guardie di frontiera possono effettuare la verifica sul cittadino di paese terzo che beneficia del programma nazionale di facilitazione all’ingresso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a) e lettera b), e all’uscita ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera g), senza comparare elettronicamente i dati biometrici, ma confrontando l’immagine del volto ricavata dal supporto di memorizzazione elettronica (chip) e l’immagine del volto contenuta nel fascicolo individuale EES del cittadino di paese terzo con tale faccia del cittadino di paese terzo. La verifica completa è effettuata in modo casuale e in base a un’analisi dei rischi.
La valutazione dei mezzi di sussistenza per i soggiorni previsti si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno o dei soggiorni previsti e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello Stato membro o negli Stati membri interessati per vitto e alloggio in sistemazione economica, in base agli importi di riferimento fissati dagli Stati membri conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, lettera c). Una dichiarazione di garanzia, di alloggio da parte di un privato, o entrambe, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.
L’esame di una domanda si fonda, in particolare, sull’autenticità e l’affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità e l’affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente. In caso di dubbi sul richiedente, sulle sue dichiarazioni o sui documenti giustificativi presentati, lo Stato membro competente per l’esame di una domanda può consultare altri Stati membri prima di decidere in merito alla stessa.
Articolo 9
Snellimento delle verifiche di frontiera
La decisione di snellire le verifiche è presa dalla guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera.
Tale snellimento è temporaneo, adattato alle circostanze che lo giustificano e attuato progressivamente.
Qualora sia impossibile tecnicamente inserire i dati nel sistema centrale dell’EES o in caso di guasto del sistema centrale dell’EES, si applicano tutte le seguenti disposizioni:
in deroga all’articolo 6 bis del presente regolamento, i dati di cui agli articoli da 16 a 20 del regolamento (UE) 2017/2226 sono temporaneamente conservati nell’interfaccia uniforme nazionale definita all’articolo 7 di tale regolamento. Qualora ciò non sia possibile, i dati sono temporaneamente conservati localmente in un formato elettronico. In entrambi i casi, i dati sono inseriti nel sistema centrale dell’EES non appena l’impossibilità tecnica o il guasto siano stati risolti. Gli Stati membri adottano le misure appropriate e predispongono le infrastrutture, le attrezzature e le risorse necessarie per garantire che si possa procedere a tale conservazione locale temporanea in ogni momento e per ciascuno dei loro valichi di frontiera.
Fatto salvo l’obbligo di procedere alle verifiche di frontiera ai sensi del presente regolamento, nel caso eccezionale in cui sia tecnicamente impossibile inserire i dati nel sistema centrale dell’EES e nell’interfaccia uniforme nazionale e sia tecnicamente impossibile conservare temporaneamente i dati localmente in un formato elettronico, la guardia di frontiera conserva manualmente i dati di ingresso/uscita in conformità degli articoli da 16 a 20 del regolamento (UE) 2017/2226, a eccezione dei dati biometrici, e appone un timbro d’ingresso o di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo. Tali dati sono inseriti nel sistema centrale dell’EES non appena tecnicamente possibile.
Gli Stati membri informano la Commissione, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, in merito all’apposizione di timbri sui documenti di viaggio qualora si verifichino casi eccezionali di cui al secondo comma del presente punto;
in deroga all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto iii), e lettera g), punto iv), del presente regolamento per i cittadini di paesi terzi in possesso di un visto di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), qualora ciò sia tecnicamente possibile, l’accertamento dell’identità del titolare del visto è effettuato consultando direttamente il VIS conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008.
Articolo 10
Allestimento di corsie separate e segnaletica
Gli Stati membri possono allestire corsie separate ai valichi delle loro frontiere marittime e terrestri e alle frontiere tra gli Stati membri che non applicano l’articolo 22 alle loro frontiere comuni. Se gli Stati membri allestiscono corsie separate a tali frontiere, utilizzano una segnaletica recante le indicazioni di cui all’allegato III.
Gli Stati membri assicurano che tali corsie siano indicate con una segnaletica chiara, anche in caso di sospensione delle norme relative all’utilizzo delle corsie separate a norma del paragrafo 4, al fine di garantire il flusso ottimale delle persone che attraversano la frontiera.
I cittadini di paesi terzi non tenuti a possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001, e i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata in corso di validità possono servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B1 («visto non richiesto») dell'allegato III del presente regolamento. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B2 («tutti i passaporti») dell'allegato III del presente regolamento.
Tutte le altre persone si servono delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B2 («tutti i passaporti») dell’allegato III.
Le indicazioni sui pannelli di cui al primo, secondo e terzo comma possono figurare nella o nelle lingue ritenute appropriate da ciascuno Stato membro.
L'allestimento di corsie separate indicate dal pannello di cui alla parte B1 («visto non richiesto») dell'allegato III non è obbligatorio. Gli Stati membri decidono se utilizzarla o meno e a quali valichi di frontiera in base alle esigenze pratiche.
Gli Stati membri possono, se del caso, modificare le indicazioni figuranti su tali pannelli in base alle circostanze locali.
Articolo 11
Apposizione di timbri sui documenti di viaggio
Articolo 12
Presunzione in ordine al soddisfacimento delle condizioni relative alla durata del soggiorno di breve durata
In caso di confutazione, le autorità competenti costituiscono un fascicolo individuale nell’EES, se necessario, o indicano nell’EES la data e il luogo in cui il cittadino di paese terzo ha attraversato la frontiera esterna di uno degli Stati membri o la frontiera interna di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l’acquis di Schengen ma in cui l’EES è operativo, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2017/2226.
Un cittadino di paese terzo che beneficia del diritto alla libera circolazione a norma del diritto dell’Unione può essere rimpatriato solo conformemente alla direttiva 2004/38/CE.
Articolo 12 bis
Periodo transitorio e misure transitorie
Articolo 13
Sorveglianza di frontiera
Articolo 14
Respingimento
Il provvedimento motivato indicante le ragioni precise del respingimento è notificato a mezzo del modello uniforme di cui all’allegato V, parte B, compilato dall’autorità che, secondo la legislazione nazionale, è competente a disporre il respingimento. Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento a mezzo del medesimo modello uniforme.
I dati relativi ai cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l’ingresso per un soggiorno di breve durata sono registrati nell’EES conformemente all’articolo 6 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, e all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226.
L’avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo sul provvedimento di respingimento.
Fatto salvo qualsiasi indennizzo concesso a norma del diritto nazionale, il cittadino di paese terzo interessato ha diritto a che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi i dati inseriti nell’EES o il timbro di ingresso annullato, o entrambi, e tutti gli altri annullamenti o aggiunte effettuati, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta infondato.
CAPO III
Personale e risorse per il controllo di frontiera e cooperazione tra gli Stati membri
Articolo 15
Personale e risorse per il controllo di frontiera
Gli Stati membri predispongono personale e risorse appropriati e sufficienti per effettuare il controllo di frontiera alle frontiere esterne a norma degli articoli da 7 a 14 in modo da garantire un livello efficace, elevato ed uniforme di controllo alle frontiere esterne.
Articolo 16
Esecuzione del controllo
Nell’esecuzione di tale controllo di frontiera le guardie di frontiera conservano il potere di avviare azioni penali conferito loro dalla legislazione nazionale e che esula dal campo di applicazione del presente regolamento.
Gli Stati membri assicurano che le guardie di frontiera siano professionisti specializzati e debitamente formati, tenendo conto della base comune per la formazione delle guardie di frontiera stabilita e sviluppata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri («l'Agenzia»), istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004. I programmi comprendono una formazione specializzata ai fini dell'individuazione e della gestione di situazioni che coinvolgono persone vulnerabili quali minori non accompagnati e vittime della tratta di esseri umani. Gli Stati membri, con il sostegno dell'Agenzia, incoraggiano le guardie di frontiera ad apprendere le lingue necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 17
Cooperazione tra gli Stati membri
Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell’Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.
Gli Stati membri riferiscono all’Agenzia su tale cooperazione operativa di cui al primo comma.
Articolo 18
Controllo congiunto
A tal fine, gli Stati membri possono concludere tra loro accordi bilaterali.
CAPO IV
Norme specifiche relative alle verifiche di frontiera
Articolo 19
Norme specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento delle frontiere esterne
Le norme specifiche di cui all’allegato VI si applicano alla verifica effettuata nei diversi tipi di frontiera e sui diversi mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento dei valichi di frontiera.
Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli articoli 5 e 6 e agli articoli da 8 a 14.
Articolo 20
Norme specifiche relative alle verifiche su talune categorie di persone
Le norme specifiche di cui all’allegato VII si applicano alle verifiche relative alle seguenti categorie di persone:
capi di Stato, capi di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri delle loro delegazioni ufficiali, e sovrani e altri membri di rilievo di una famiglia reale;
piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio;
marittimi;
titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali;
lavoratori transfrontalieri;
minori;
servizi di soccorso, polizia e vigili del fuoco e guardie di frontiera;
lavoratori off-shore.
Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli articoli 5 e 6 e agli articoli da 8 a 14.
CAPO V
Misure specifiche relative alle frontiere esterne
Articolo 21
Misure alle frontiere esterne e sostegno dell'Agenzia
Qualora una relazione di valutazione, redatta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1053/2013, individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne e per garantire l'osservanza delle raccomandazioni di cui all'articolo 15 di detto regolamento, la Commissione può raccomandare, mediante un atto di esecuzione, che lo Stato membro valutato adotti misure specifiche, che possono comprendere una o entrambi delle seguenti opzioni:
avvio dell'operazione di invio di squadre europee di guardie di frontiera conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2004;
presentazione all'Agenzia, per un suo parere, dei suoi piani strategici basati su una valutazione dei rischi, comprese informazioni sull'invio di personale e delle attrezzature.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2.
Essa ne informa altresì il Parlamento europeo e il Consiglio.
Articolo 21 bis
Restrizioni temporanee dei viaggi verso l’Unione
Le restrizioni temporanee di viaggio possono includere restrizioni temporanee all’ingresso negli Stati membri e altre misure temporanee di carattere sanitario che sono necessarie per la tutela della salute pubblica nello spazio senza controllo alle frontiere interne. Tali restrizioni temporanee di carattere sanitario possono comprendere test, quarantena e autoisolamento.
Le restrizioni temporanee di viaggio verso l’Unione sono proporzionate e non discriminatorie. Qualora uno Stato membro adotti restrizioni più rigorose di quelle stabilite nell’atto di esecuzione, tali restrizioni non hanno un impatto negativo sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. Le restrizioni temporanee di carattere sanitario nei confronti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione sono sempre conformi alla direttiva 2004/38/CE.
Sono esentate dalle restrizioni all’ingresso, a prescindere dallo scopo del viaggio, le categorie di persone seguenti:
beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione;
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altri strumenti del diritto dell’UE o nazionale, tra cui i beneficiari di protezione internazionale o persone che siano in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari.
Il regolamento di esecuzione di cui al paragrafo 2 deve, a seconda dei casi:
identificare, ove richiesto dalla natura dell’emergenza di sanità pubblica su vasta scala, le categorie di persone che effettuano viaggi essenziali elencate nell’allegato XI, parte B, da esentare dalle restrizioni all’ingresso;
determinare le aree geografiche o i paesi terzi da cui i viaggi possano essere soggetti a restrizioni o esenti da restrizioni e stabilire una procedura per sottoporre a un riesame periodico la situazione di tali aree o paesi e delle restrizioni di viaggio imposte, sulla base di metodologia oggettiva e criteri oggettivi, tra cui in particolare la situazione epidemiologica;
stabilire a quali condizioni i viaggi non essenziali possano essere soggetti a restrizioni o essere esentati da restrizioni, compresa la prova da esibire per l’esenzione e le condizioni relative alla durata e alla natura del soggiorno nelle aree o nei paesi di cui alla lettera b);
fare riferimento a restrizioni minime temporanee di carattere sanitario cui possono essere soggette le persone di cui al paragrafo 3, lettere a) e b);
in deroga ai paragrafi 4 e 5, stabilire a quali condizioni possano essere imposte restrizioni di viaggio alle persone che effettuano viaggi essenziali.
TITOLO III
FRONTIERE INTERNE
CAPO I
Assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne
Articolo 22
Attraversamento delle frontiere interne
Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità.
Articolo 23
Verifiche all’interno del territorio
L’assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:
l’esercizio delle competenze di polizia o di altri pubblici poteri da parte delle autorità competenti degli Stati membri nei rispettivi territori, comprese le zone di frontiera interne, in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di detti poteri non sia di effetto equivalente alle verifiche di frontiera. L’esercizio di tali competenze può comprendere, se del caso, l’uso di tecnologie di monitoraggio e sorveglianza generalmente utilizzate nel territorio per far fronte a minacce alla sicurezza pubblica o all’ordine pubblico. L’esercizio da parte delle autorità competenti delle loro competenze non è considerato equivalente, in particolare, all’esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure soddisfano ciascuna delle condizioni seguenti:
non hanno come obiettivo il controllo di frontiera;
si basano su informazioni di polizia generali o, se l’obiettivo è contenere il diffondersi di una malattia infettiva, su informazioni della sanità pubblica e sull’esperienza delle autorità competenti quanto a possibili minacce per la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico e sono volte, in particolare, a:
sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne, ivi compreso nei poli di trasporto o direttamente a bordo dei servizi di trasporto passeggeri e purché siano basate su una valutazione del rischio;
la possibilità per le autorità competenti di uno Stato membro o per i vettori di far eseguire il controllo di sicurezza sulle persone nei poli di trasporto in conformità della legislazione di ciascuno Stato membro, sempreché tale controllo sia eseguito anche sulle persone che viaggiano all’interno di detto Stato membro;
la possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti d’identità;
la possibilità per uno Stato membro di prevedere nel diritto nazionale l’obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza sul suo territorio e l’obbligo per i gestori delle strutture che forniscono alloggio di provvedere che i cittadini di paesi terzi completino e firmino i moduli di registrazione, ad accezione dei coniugi o dei minorenni che li accompagnano o dei membri di un gruppo, ai sensi degli articoli 22 e 45, rispettivamente, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni («convenzione di Schengen»).
Articolo 23 bis
Procedura per il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne
Fatto salvo l’articolo 22, il presente articolo stabilisce la procedura per il trasferimento di un cittadino di paese terzo rintracciato in zone di frontiera di cui all’articolo 23, ove ricorrano le condizioni seguenti:
il cittadino di paese terzo è rintracciato durante i controlli che coinvolgono le autorità competenti di entrambi gli Stati membri nel quadro della cooperazione bilaterale, che può comprendere, in particolare, pattugliamenti congiunti di polizia, a condizione che gli Stati membri abbiano convenuto di ricorrere a tale procedura nell’ambito di tale cooperazione bilaterale; e
sussistono chiare indicazioni, sulla base di informazioni messe immediatamente a disposizione delle autorità che hanno rintracciato il cittadino di paese terzo, tra cui sue dichiarazioni e documenti di identità, viaggio o altri documenti trovati addosso al medesimo, o dei risultati di ricerche svolte nelle pertinenti banche dati nazionali e dell’Unione, che il cittadino di paese terzo sia arrivato direttamente da un altro Stato membro ed è sia accertato che il cittadino di paese terzo non ha il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato membro in cui è arrivato.
La procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica ai richiedenti quali definiti all’articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) o ai beneficiari quali definiti all’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ).
In caso di trasferimento di un cittadino di paese terzo che è ritenuto essere un minore dallo Stato membro che provvede al trasferimento, detto Stato membro informa di tale presunzione lo Stato membro ricevente ed entrambi gli Stati membri provvedono affinché siano adottate tutte le misure nell’interesse superiore del minore e conformemente alle rispettive normative nazionali.
Articolo 24
Eliminazione degli ostacoli al traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne
Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne, in particolare gli eventuali limiti di velocità non dettati esclusivamente da considerazioni in materia di sicurezza stradale o prescritti per l’uso delle tecnologie di cui all’articolo 23, lettera a).
Al tempo stesso gli Stati membri sono pronti a predisporre strutture destinate alle verifiche, qualora siano ripristinati i controlli alle frontiere interne.
CAPO II
Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne
Articolo 25
Quadro generale per il ripristino temporaneo o la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne
Una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna può considerarsi derivare in particolare da:
attentati o minacce di tipo terroristico, e minacce apportate da forme gravi di criminalità organizzata;
emergenze di sanità pubblica su vasta scala;
una situazione eccezionale caratterizzata da spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra Stati membri, che mette a dura prova le risorse e le capacità complessive di autorità competenti ben preparate e che potrebbe mettere a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne, come dimostrato dall’analisi delle informazioni e da tutti i dati disponibili, anche provenienti dalle agenzie dell’Unione competenti;
eventi internazionali di ampia portata o alto profilo;
Il controllo di frontiera può essere ripristinato o prorogato a norma degli articoli 25 bis e 28 solo se lo Stato membro interessato ha stabilito che la misura è necessaria e proporzionata alla luce dei criteri di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e, in caso di proroga del controllo, tenendo conto anche della valutazione del rischio di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Il controllo di frontiera può essere ripristinato anche a norma dell’articolo 29 alla luce dei criteri di cui all’articolo 30.
La stessa grave minaccia è considerata perdurare se la giustificazione addotta dallo Stato membro per la proroga del controllo di frontiera è fondata sugli stessi motivi che avevano giustificato il ripristino iniziale del controllo di frontiera.
Articolo 25 bis
Procedura per casi che richiedono un intervento a causa di eventi imprevedibili o prevedibili
Lo Stato membro che ritenga sussista una grave situazione eccezionale in relazione a una grave minaccia persistente che giustifichi il necessario mantenimento del controllo di frontiera alle frontiere interne oltre il periodo massimo di cui al paragrafo 5 del presente articolo notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri la sua intenzione di prorogare il controllo alle frontiere interne, almeno quattro settimane prima della proroga prevista, per un periodo supplementare che non superi i sei mesi. Tale notifica deve essere eseguita almeno quattro settimane prima della proroga prevista, tenendo conto del parere emesso dalla Commissione a norma dell’articolo 27 bis, paragrafo 3, include una valutazione del rischio di cui all’articolo 26, paragrafo 2, che:
motiva il perdurare della minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna;
dimostra che le misure alternative per rispondere alla minaccia sono ritenute inefficaci o si sono rivelate tali al momento della notifica;
presenta le misure di attenuazione prese in considerazione per accompagnare il controllo di frontiera alle frontiere interne;
include, ove opportuno, una presentazione dei mezzi, delle azioni, delle condizioni e del calendario contemplati per la revoca del controllo di frontiera alle frontiere interne.
Entro tre mesi dalla notifica di cui al primo comma, la Commissione emette un nuovo parere sulla necessità e sulla proporzionalità della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. Dopo il ricevimento di tale notifica, la Commissione può stabilire di propria iniziativa o stabilisce su richiesta dello Stato membro direttamente coinvolto un processo di consultazione, conformemente all’articolo 27 bis, paragrafo 1.
Se, in una grave circostanza eccezionale, la continuazione della necessità del controllo di frontiera alle frontiere interne è confermata a seguito della procedura di cui al presente paragrafo e il periodo supplementare di sei mesi di cui al primo comma non è sufficiente a garantire la disponibilità di misure alternative efficaci per far fronte alla minaccia persistente, uno Stato membro può decidere di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per un ulteriore e definitivo periodo massimo di sei mesi, in linea con la valutazione del rischio di cui al secondo comma. Se decide in tal senso, lo Stato membro notifica senza ritardo alla Commissione la sua intenzione di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne. La Commissione adotta senza ritardo una raccomandazione sulla compatibilità di tale proroga finale con i trattati, in particolare con i principi di necessità e proporzionalità. Tale raccomandazione individua inoltre, se del caso con altri Stati membri, le efficaci misure compensative da attuare.
Articolo 26
Criteri per il ripristino temporaneo e la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne
Per appurare se il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sia necessario e proporzionato a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, uno Stato membro valuta in particolare:
se ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne sia una misura opportuna, vista la natura della minaccia grave individuata, e in particolare fino a che punto tale misura può rispondere in modo adeguato alla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna e se gli obiettivi perseguiti da tale ripristino possano essere raggiunti attraverso:
il ricorso a misure alternative, come verifiche proporzionate svolte nel contesto di controlli all’interno del territorio come previsto all’articolo 23, lettera a);
il ricorso alla procedura di cui all’articolo 23 bis;
altre forme di cooperazione di polizia previste dal diritto dell’Unione;
misure comuni in materia di restrizioni temporanee di viaggio verso gli Stati membri di cui all’articolo 21 bis, paragrafo 2;
l’impatto probabile di una tale misura:
sulla circolazione delle persone all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne; e
sul funzionamento delle regioni transfrontaliere, considerati i forti legami sociali ed economici che le uniscono.
Articolo 27
Notifica del ripristino temporaneo o proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne e valutazione del rischio
Le notifiche del ripristino o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne inviate dagli Stati membri contengono le informazioni seguenti:
i motivi del ripristino o della proroga, compresi tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave per il proprio ordine pubblico o la propria sicurezza interna;
l’estensione del ripristino o della proroga, precisando la parte o le parti delle frontiere interne alle quali sarà ripristinato o prorogato il controllo di frontiera;
la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;
la data e la durata del ripristino o della proroga;
la valutazione della necessità e della proporzionalità alla luce dei criteri di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e paragrafo 2 in caso di proroga;
eventualmente, le misure che devono essere adottate da altri Stati membri.
La notifica può essere presentata anche congiuntamente da due o più Stati membri.
Gli Stati membri trasmettono la notifica usando il modello stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 6.
Articolo 27 bis
Consultazione tra Stati membri e parere della Commissione
La consultazione ha lo scopo di esaminare in particolare la minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, la necessità e la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne tenendo conto dell’opportunità di misure alternative, l’impatto di tale controllo di frontiera qualora sia già stato ripristinato, e le modalità per garantire l’attuazione della cooperazione reciproca tra gli Stati membri in relazione al ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne.
Lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne tiene in considerazione i risultati di tale consultazione nel decidere se ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne e nell’eseguire detto controllo.
Il parere della Commissione include almeno:
una valutazione della conformità del ripristino o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai principi di necessità e proporzionalità;
una valutazione volta a stabilire se siano state esaminate a sufficienza misure alternative per rispondere alla minaccia grave.
Qualora il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sia stato valutato e sia stato ritenuto conforme ai principi di necessità e proporzionalità, il parere contiene, se del caso, raccomandazioni sul miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri al fine di limitare l’impatto del controllo di frontiera alle frontiere interne e contribuire a ridurre la minaccia persistente.
Articolo 28
Meccanismo specifico in caso di emergenza di sanità pubblica su vasta scala che mette a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne
Articolo 29
Procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne
Nella sua raccomandazione, il Consiglio indica almeno le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere da a) a e).
Il Consiglio può raccomandare una proroga secondo le condizioni e la procedura di cui al presente articolo.
Prima che uno Stato membro ripristini il controllo di frontiera in tutte le sue frontiere interne o in parti specifiche delle stesse ai sensi del presente paragrafo, esso ne informa gli altri Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione.
In tal caso la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta i motivi indicati dallo Stato membro interessato e le conseguenze per quanto riguarda la protezione degli interessi comuni nello spazio senza controllo alle frontiere interne.
Articolo 30
Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne
Allorché il Consiglio raccomanda come extrema ratio in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, il ripristino temporaneo del controllo di frontiera in una o più frontiere interne o in parti delle stesse, esso valuta in quale misura tale provvedimento possa costituire una risposta adeguata alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne e valuta la proporzionalità del provvedimento rispetto a tale minaccia. Tale valutazione si basa sulle informazioni dettagliate fornite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati e dalla Commissione e su ogni altra informazione pertinente, comprese le eventuali informazioni ottenute ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Nell'effettuare tale valutazione si tiene conto, in particolare, delle seguenti considerazioni:
la disponibilità di misure di sostegno tecnico o finanziario che potrebbero essere o che sono state disposte a livello nazionale o di Unione, o ad entrambi i livelli, compresa l’assistenza di organi o organismi dell’Unione come l'Agenzia, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 ) o l'Ufficio europeo di polizia (Europol), istituito dalla decisione 2009/371/GAI, e la misura in cui tali azioni possano costituire una risposta adeguata alle minacce per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne;
l’impatto attuale e probabile per il futuro delle carenze gravi nel controllo alle frontiere esterne individuate dalle relazioni di valutazione adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1053/2013 e la misura in cui tali carenze gravi costituiscano una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne;
l’impatto probabile del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sulla libera circolazione delle persone all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.
Prima di adottare una proposta di raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, la Commissione può:
chiedere agli Stati membri, all'Agenzia, a Europol o ad altri organi o organismi dell'Unione di fornirle ulteriori informazioni;
effettuare visite in loco, con il sostegno di esperti degli Stati membri e dell'Agenzia, di Europol o di qualunque altro organo o organismo dell'Unione competente, per ottenere o verificare informazioni rilevanti ai fini della detta raccomandazione.
Articolo 31
Informazione del Parlamento europeo e al Consiglio
La Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio di qualunque motivo che possa determinare l'applicazione dell'articolo 21 e degli articoli da 25 a 30.
Articolo 32
Disposizioni in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne
In caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo II.
Articolo 33
Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne
Articolo 34
Informazione del pubblico
La Commissione e lo Stato membro interessato informano in maniera coordinata il pubblico di qualunque decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne e indicano, in particolare, le date in cui tale misura ha inizio e fine, salvo che lo impediscano imprescindibili motivi di sicurezza.
Articolo 35
Riservatezza
Su richiesta dello Stato membro interessato, gli altri Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione rispettano il carattere riservato delle informazioni fornite nell’ambito del ripristino e della proroga del controllo di frontiera, nonché della relazione redatta a norma dell’articolo 33.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 36
Modifiche degli allegati
Articolo 37
Esercizio della delega
Articolo 37 bis
Procedura d’urgenza
Articolo 38
Procedura di comitato
Articolo 39
Comunicazioni
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
l'elenco dei permessi di soggiorno, distinguendo fra quelli contemplati dall'articolo 2, punto 16, lettera a) e quelli contemplati dall'articolo 2, punto 16, lettera b) e corredati di un facsimile per i permessi di cui all'articolo 2, punto 16, lettera b). Le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE sono appositamente specificate come tali e per le carte di soggiorno che non sono state rilasciate secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 sono forniti dei facsimile;
l’elenco dei rispettivi valichi di frontiera;
gli importi di riferimento richiesti per l’attraversamento delle loro frontiere esterne fissati ogni anno dalle autorità nazionali;
l’elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera;
il facsimile dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri;
le eccezioni alle norme concernenti l'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a);
le statistiche di cui all'articolo 11, paragrafo 3;
le zone considerate regioni transfrontaliere e eventuali successive modifiche.
Articolo 40
Traffico frontaliero locale
Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme dell'Unione e gli accordi bilaterali vigenti in materia di traffico frontaliero locale.
Articolo 41
Ceuta e Melilla
Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il regime specifico che si applica a Ceuta e Melilla, quale definito nella dichiarazione del Regno di Spagna relativa alle città di Ceuta e Melilla di cui all’atto finale dell’accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ( 21 ).
Articolo 42
Notifica di informazioni da parte degli Stati membri
Gli Stati membri notificano alla Commissione le loro disposizioni interne relative all’articolo 23, lettere c) e d), le sanzioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, e gli accordi bilaterali autorizzati dal presente regolamento. Le ulteriori modifiche di tali disposizioni sono notificate entro cinque giorni lavorativi.
Le informazioni comunicate dagli Stati membri sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Articolo 42 bis
Misure transitorie per gli Stati membri in cui l’EES non è ancora operativo
I documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento che attraversano le frontiere degli Stati membri di cui all’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 sono timbrati all’ingresso e all’uscita.
Tali obblighi di apposizione del timbro si applicano anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera in conformità dell’articolo 9 del presente regolamento.
Articolo 42 ter
Notifica delle regioni transfrontaliere
Entro l'11 gennaio 2025, tutti gli Stati membri con frontiere interne comuni determinano, in stretta cooperazione, le zone del loro territorio che considerano regioni transfrontaliere, tenuto conto dei forti legami sociali ed economici che le uniscono, e ne danno notifica alla Commissione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni successiva modifica.
Articolo 43
Meccanismo di valutazione
Le valutazioni possono consistere in visite in loco con o senza preavviso alle frontiere esterne o interne.
In base a tale meccanismo di valutazione, la Commissione è responsabile dell'adozione dei programmi di valutazione annuali e pluriennali e delle relazioni di valutazione.
Qualora una relazione di valutazione adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1053/2013 individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne, si applicano gli articoli 21 e 29 del presente regolamento.
Articolo 44
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 562/2006 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato X.
Articolo 45
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO I
Documenti giustificativi atti a verificare il rispetto delle condizioni d’ingresso
I giustificativi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, possono comprendere:
in caso di viaggi d’affari:
l’invito da parte di un’impresa o di un’autorità a partecipare a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale, industriale o professionale;
altri documenti dai quali risulta chiaramente che si tratta di rapporti d’affari o professionali;
in caso di partecipazione a fiere e congressi, il relativo biglietto d’ingresso;
in caso di viaggi per motivi di studio o di formazione di altro tipo:
il certificato d’iscrizione presso un istituto scolastico al fine di partecipare a corsi teorici o pratici di formazione e di perfezionamento;
la tessera studente e i certificati relativi ai corsi seguiti;
in caso di viaggi turistici o privati:
documenti giustificativi per l’alloggio:
documenti giustificativi per l’itinerario:
documenti giustificativi per il ritorno:
in caso di viaggi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altri motivi:
gli inviti, i biglietti d’ingresso, le iscrizioni o i programmi che indichino ove possibile il nome dell’organismo ospitante e la durata del soggiorno, o qualunque altro documento appropriato da cui risulti lo scopo della visita.
ALLEGATO II
Registrazioni delle informazioni
A tutti i valichi di frontiera devono essere registrate manualmente o elettronicamente tutte le informazioni di servizio e ogni altra informazione particolarmente importante. Le informazioni da registrare comprendono in particolare:
il nome della guardia di frontiera responsabile localmente delle verifiche di frontiera e quello degli altri agenti di ogni squadra;
gli snellimenti delle verifiche sulle persone applicati a norma dell’articolo 9;
il rilascio di documenti sostitutivi del passaporto e del visto alla frontiera;
i fermi per accertamenti e denunce (infrazioni penali ed amministrative);
persone respinte a norma dell’articolo 14 (motivo della non ammissione e cittadinanza);
i codici di sicurezza dei timbri d’ingresso e di uscita, l’identità delle guardie di frontiera alle quali è assegnato ciascun timbro per ogni data o per ogni turno, nonché le informazioni riguardanti timbri smarriti o rubati;
i reclami delle persone sottoposte a verifica;
altre misure di polizia o giudiziarie particolarmente importanti;
eventi particolari.
ALLEGATO III
Modelli di segnaletica esposti nelle diverse corsie ai valichi di frontiera
PARTE A
( 22 )
PARTE B1: «visto non richiesto»;
PARTE B2: «tutti i passaporti».
PARTE C
PARTE D
Parte D1: corsie di controllo di frontiera automatizzato riservate ai cittadini UE, SEE, CH
Le stelle non sono applicabili per la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l’Islanda.
Parte D2: corsie di controllo di frontiera automatizzato riservate ai cittadini di paesi terzi
Parte D3: corsie di controllo di frontiera automatizzato per tutti i passaporti
Parte E: corsie riservate ai viaggiatori registrati
ALLEGATO IV
Modalità per l’apposizione dei timbri
1. Il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo che è in possesso di un documento di transito ferroviario agevolato rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 è stampato al momento di ingresso e di uscita. Il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo che è in possesso di un documento di transito agevolato valido rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 e il cui transito avviene via treno e che non scende sul territorio di uno Stato membro è timbrato anche all’ingresso e all’uscita. Inoltre, qualora espressamente previsto dal diritto nazionale, uno Stato membro può apporre un timbro all’ingresso e all’uscita sul documento di viaggio di un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da quello Stato membro conformemente all’articolo 11 del presente regolamento.
I documenti di viaggio di un cittadino di paese terzo che entra nel territorio di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l’acquis di Schengen ma in cui l’EES è operativo, o esce dallo stesso, sulla base di un visto nazionale per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi sono timbrati all’ingresso e all’uscita.
1 bis. Le specifiche di tali timbri sono contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen SCH/COM-EX (94) 16 rev e nel documento SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIAL).
2. I codici di sicurezza sui timbri sono modificati ad intervalli regolari non superiori a un mese.
2 bis. All’ingresso e all’uscita di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto e dell’apposizione del timbro, il timbro è apposto sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto. Tuttavia, se tale pagina non è utilizzabile, il timbro è apposto sulla pagina seguente. Nella zona riservata alla lettura ottica non è apposto alcun timbro.
▼M3 —————
4. Gli Stati membri designano i punti di contatto nazionali responsabili dello scambio d’informazioni sui codici di sicurezza dei timbri d’ingresso e d’uscita utilizzati ai valichi di frontiera e ne informano gli altri Stati membri, il segretariato generale del Consiglio e la Commissione. Tali punti di contatto hanno accesso senza indugio alle informazioni relative ai timbri comuni d’ingresso e di uscita utilizzati alla frontiera esterna dello Stato membro interessato e, in particolare, alle informazioni relative:
al valico di frontiera cui è attribuito un determinato timbro;
all’identità della guardia di frontiera cui è attribuito un determinato timbro in un determinato momento;
al codice di sicurezza di cui è provvisto ciascun timbro in ogni momento.
Le domande d’informazioni relative ai timbri comuni d’ingresso e di uscita sono inoltrate attraverso i summenzionati punti di contatto nazionali.
I punti di contatto nazionali trasmettono inoltre immediatamente agli altri punti di contatto, al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione le informazioni sulle modifiche concernenti i punti di contatto, nonché sui timbri smarriti o rubati.
ALLEGATO V
PARTE A
Modalità per il respingimento alla frontiera
1. In caso di respingimento, la competente guardia di frontiera:
completa il modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera, quale figura nella parte B. Il cittadino del paese terzo lo firma e riceve un esemplare del modello firmato. Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare, la guardia di frontiera segnala tale rifiuto nella rubrica «commenti» del modello;
per i cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l’ingresso per un soggiorno di breve durata, registra nell’EES i dati relativi al respingimento conformemente all’articolo 6 bis, paragrafo 2, del presente regolamento e all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226;
procederà all’annullamento o alla revoca dei visti, se del caso, in conformità delle condizioni di cui all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
per i cittadini di paesi terzi il cui respingimento non è registrato nell’EES, appone sul passaporto un timbro d’ingresso e lo barra, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, la lettera o le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento come figura nella parte B del presente allegato. Inoltre, per queste categorie di persone, la guardia di frontiera annota ogni respingimento su un registro o in un elenco con indicazione dell’identità e della cittadinanza del cittadino del paese terzo interessato, degli estremi del documento che gli consente di attraversare la frontiera, nonché del motivo e della data del respingimento.
Le modalità pratiche dell’apposizione del timbro sono stabilite nell’allegato IV.
2. Tuttavia, se il cittadino di un paese terzo colpito da un provvedimento di respingimento è stato condotto alla frontiera da un vettore, l’autorità localmente responsabile:
ordina al vettore di riprendere a proprio carico il cittadino del paese terzo in questione e trasferirlo immediatamente nel paese terzo dal quale è stato trasportato, o nel paese terzo che ha rilasciato il documento che consente di attraversare la frontiera o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione, oppure di trovare il modo per ricondurlo, conformemente all’articolo 26 della convenzione di Schengen e alla direttiva 2001/51/CE del Consiglio ( 23 );
fino al momento della riconduzione, adotta le misure necessarie, nel rispetto del diritto nazionale e tenendo conto delle circostanze locali, allo scopo di impedire l’ingresso illecito dei cittadini di paesi terzi respinti.
3. Qualora vi siano motivi che giustificano il respingimento e l’arresto di un cittadino di un paese terzo, la guardia di frontiera contatta le autorità competenti per decidere la condotta da tenere ai sensi del diritto nazionale.
PARTE B
Modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera
ALLEGATO VI
Norme specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri
1. Frontiere terrestri
1.1. Verifiche sul traffico stradale
1.1.1. |
Per garantire verifiche efficaci sulle persone e assicurare, nel contempo, che il traffico stradale sia scorrevole e sicuro, la circolazione ai valichi di frontiera è opportunamente regolata. Se necessario, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali per canalizzare o bloccare il traffico. Essi ne informano la Commissione ai sensi dell’articolo 42. |
1.1.2. |
Alle frontiere terrestri, gli Stati membri possono, se lo ritengono appropriato e se le circostanze lo consentono, allestire od organizzare corsie separate a determinati valichi di frontiera, a norma dell’articolo 10. L’utilizzo delle corsie separate può essere sospeso in ogni momento dalle autorità competenti degli Stati membri, in circostanze eccezionali e quando la situazione del traffico e lo stato delle infrastrutture lo richiedano. Gli Stati membri possono cooperare con i paesi vicini per l’allestimento delle corsie separate ai valichi di frontiera esterni. |
1.1.3. |
Le persone che viaggiano a bordo di autoveicoli possono, di regola, rimanere nel veicolo durante la verifica. Tuttavia, se necessario, le persone possono essere invitate a scendere dall’autoveicolo. Verifiche approfondite avranno luogo, se le condizioni locali lo consentono, in apposite piazzuole. Per motivi di sicurezza del personale, le verifiche saranno effettuate, se possibile, da due guardie di frontiera. |
1.1.4. |
Valichi di frontiera condivisi 1.1.4.1. Gli Stati membri possono concludere o mantenere accordi bilaterali con paesi terzi confinanti sull'istituzione di valichi di frontiera condivisi, in cui le guardie di frontiera dello Stato membro e le guardie di frontiera del paese terzo effettuano gli uni dopo gli altri verifiche all'ingresso e all'uscita conformemente al diritto nazionale, sul territorio dell'altra parte. I valichi di frontiera condivisi possono essere situati sul territorio dello Stato membro o sul territorio del paese terzo. 1.1.4.2. Valichi di frontiera condivisi situati sul territorio dello Stato membro: gli accordi bilaterali che istituiscono valichi di frontiera condivisi situati sul territorio dello Stato membro autorizzano espressamente le guardie di frontiera del paese terzo a esercitare le loro funzioni nello Stato membro rispettando i seguenti principi:
a)
protezione internazionale: il cittadino di un paese terzo che chiede protezione internazionale sul territorio dello Stato membro ha accesso alle pertinenti procedure dello Stato membro conformemente all'acquis unionale in materia di asilo;
b)
arresto di una persona o sequestro di beni: se le guardie di frontiera del paese terzo vengono a conoscenza di fatti che giustificano l'arresto o la messa sotto protezione di una persona o il sequestro di beni, esse ne informano le autorità dello Stato membro, le quali assicurano un seguito appropriato in conformità del diritto nazionale, unionale e internazionale, a prescindere dalla cittadinanza dell'interessato;
c)
beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale che entrano nel territorio dell'Unione: le guardie di frontiera del paese terzo non impediscono ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale di entrare nel territorio dell'Unione. Se vi sono motivi che giustificano il rifiuto di uscita dal paese terzo interessato, le guardie di frontiera del paese terzo comunicano tali motivi alle autorità dello Stato membro, le quali assicurano un seguito appropriato in conformità del diritto nazionale, unionale e internazionale. 1.1.4.3. Valichi di frontiera condivisi situati sul territorio del paese terzo: gli accordi bilaterali che istituiscono valichi di frontiera condivisi situati sul territorio del paese terzo autorizzano espressamente le guardie di frontiera dello Stato membro a esercitare le loro funzioni nel paese terzo. Ai fini del presente regolamento, i controlli effettuati dalle guardie di frontiera degli Stati membri in un valico di frontiera condiviso situato sul territorio di un paese terzo sono considerati effettuati sul territorio dello Stato membro interessato. Le guardie di frontiera degli Stati membri esercitano le loro funzioni in conformità del presente regolamento e nel rispetto dei seguenti principi:
a)
protezione internazionale: il cittadino di un paese terzo che ha superato il controllo all'uscita delle guardie di frontiera del paese terzo e chiede successivamente protezione internazionale alle guardie di frontiera dello Stato membro presenti nel paese terzo è autorizzato ad accedere alle pertinenti procedure degli Stati membri conformemente all'acquis unionale in materia di asilo. Le autorità del paese terzo accettano il trasferimento dell’interessato nel territorio dello Stato membro;
b)
arresto di una persona o sequestro di beni: se le guardie di frontiera dello Stato membro vengono a conoscenza di fatti che giustificano l'arresto o la messa sotto protezione di una persona o il sequestro di beni, esse agiscono in conformità del diritto nazionale, unionale e internazionale. Le autorità del paese terzo accettano il trasferimento dell'interessato o del bene in questione nel territorio dello Stato membro;
c)
accesso ai sistemi IT: le guardie di frontiera degli Stati membri sono in grado di utilizzare sistemi di informazione che elaborano dati personali in conformità dell'articolo 8. Gli Stati membri sono autorizzati a mettere a punto le misure di sicurezza tecniche e organizzative richieste dal diritto unionale per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita ovvero da perdita accidentale, alterazione, diffusione o accesso non autorizzati, compreso l'accesso da parte delle autorità del paese terzo. 1.1.4.4. Prima di concludere o di modificare qualunque accordo bilaterale sui valichi di frontiera condivisi con paesi terzi vicini, lo Stato membro interessato consulta la Commissione sulla compatibilità dell'accordo con il pertinente diritto unionale. Gli accordi bilaterali pre-esistenti sono comunicati alla Commissione entro il 20 gennaio 2014. Se ritiene l'accordo incompatibile con il pertinente diritto unionale, la Commissione lo notifica allo Stato membro interessato. Lo Stato membro compie tutti i passi necessari per modificare l'accordo entro un lasso di tempo ragionevole in modo da eliminare le incompatibilità riscontrate. |
1.2. Verifiche sul traffico ferroviario
1.2.1. |
Le verifiche sono effettuate sia sui passeggeri che sul personale ferroviario a bordo dei treni che attraversano frontiere esterne, inclusi i treni merci o i treni vuoti. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali sulle modalità di effettuazione di tali verifiche nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4. Tali verifiche hanno luogo in uno dei modi seguenti:
—
nella prima stazione di arrivo o nell'ultima stazione di partenza nel territorio di uno Stato membro;
—
sul treno, durante il viaggio fra l'ultima stazione di partenza situata in un paese terzo e la prima stazione di arrivo sul territorio di uno Stato membro, o viceversa;
—
nell'ultima stazione di partenza o nella prima stazione di arrivo sul territorio di un paese terzo.
|
1.2.2. |
Inoltre, al fine di agevolare il traffico ferroviario di treni passeggeri ad alta velocità, gli Stati membri che si trovano lungo il percorso di tali treni in provenienza da paesi terzi possono anche decidere, di comune accordo con i paesi terzi interessati, nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4., di effettuare le verifiche all’ingresso delle persone a bordo dei treni provenienti da paesi terzi in uno dei modi seguenti:
—
nelle stazioni di un paese terzo in cui salgono persone;
—
nelle stazioni sul territorio degli Stati membri in cui scendono persone;
—
sul treno durante il percorso fra le stazioni sul territorio di un paese terzo e le stazioni sul territorio degli Stati membri, nella misura in cui le persone restano a bordo del treno.
|
1.2.3. |
Per i treni ad alta velocità provenienti da paesi terzi con più fermate nel territorio degli Stati membri, se il vettore è autorizzato ad imbarcare passeggeri esclusivamente per il resto della tratta nel territorio degli Stati membri, tali passeggeri sono sottoposti ad una verifica all’ingresso nella stazione di destinazione o a bordo del treno, salvo che la verifica sia stata effettuata ai sensi del punto 1.2.1 o del punto 1.2.2, primo trattino. Le persone che desiderano prendere il treno solo per la tratta restante del percorso nel territorio degli Stati membri, sono informati chiaramente, prima della partenza, che saranno sottoposti ad una verifica all’ingresso durante il viaggio o nella stazione di destinazione. |
1.2.4. |
Quando viaggiano nella direzione opposta le persone a bordo del treno sono sottoposte a una verifica all’uscita secondo analoghe modalità. |
1.2.5. |
La guardia di frontiera può ordinare che, se necessario con l’appoggio del capotreno, siano ispezionati i vagoni per accertare che nei loro vani non si nascondano persone od oggetti sottoposti alle verifiche di frontiera. |
1.2.6. |
Se sussistono indizi che fanno presumere che nel treno si nascondono persone segnalate o sospettate di aver commesso un’infrazione o cittadini di paesi terzi che intendono entrare illegalmente nel territorio, la guardia di frontiera, se non può intervenire conformemente alle disposizioni nazionali, informa gli Stati membri verso il territorio dei quali o attraverso il territorio dei quali viaggia il treno. |
2. Frontiere aeree
2.1. Modalità di verifica negli aeroporti internazionali
2.1.1. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché la società aeroportuale adotti le misure necessarie al fine di separare fisicamente i flussi di passeggeri a bordo di voli interni dai flussi di passeggeri a bordo di altri voli. A tal fine, sono predisposte, in tutti gli aeroporti internazionali, infrastrutture appropriate.
2.1.2. Il luogo in cui è effettuata la verifica di frontiera è determinato nel seguente modo:
i passeggeri di un volo in provenienza da un paese terzo che si imbarcano su un volo interno sono sottoposti ad una verifica all’ingresso nell’aeroporto di arrivo del volo in provenienza dal paese terzo. I passeggeri di un volo interno che si imbarcano su un volo a destinazione di un paese terzo (passeggeri in transito indiretto) sono sottoposti ad una verifica all’uscita nell’aeroporto di partenza di quest’ultimo volo;
per i voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi senza passeggeri in transito indiretto e per i voli con più scali negli aeroporti degli Stati membri senza cambio di aereo:
i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi senza transito indiretto, precedente o successivo, nel territorio degli Stati membri sono sottoposti ad una verifica all’ingresso nell’aeroporto di arrivo e ad una verifica all’uscita nell’aeroporto di partenza;
i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi con più scali nel territorio degli Stati membri senza cambio di aereo (passeggeri in transito), e purché si tratti di voli che non possono imbarcare passeggeri nella tratta situata nel territorio degli Stati membri, sono sottoposti a una verifica all’ingresso nell’aeroporto di destinazione e a una verifica all’uscita nell’aeroporto di partenza;
se il vettore è autorizzato, nel caso di voli provenienti da paesi terzi con più scali nel territorio degli Stati membri, ad imbarcare passeggeri esclusivamente per la restante tratta in tale territorio, i passeggeri sono sottoposti ad una verifica all’uscita nell’aeroporto di partenza e ad una verifica all’ingresso nell’aeroporto di arrivo.
Le verifiche sui passeggeri che, al momento degli scali, si trovano già a bordo dell’aereo e che non si sono imbarcati nel territorio degli Stati membri, si effettuano conformemente al punto ii). La procedura inversa vale per i voli di questa categoria, quando il paese di destinazione è uno Stato terzo.
2.1.3. Le verifiche di frontiera non si effettueranno di norma nell’aereo o alla porta di uscita, a meno che ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale. Al fine di assicurare che le persone siano sottoposte a verifica negli aeroporti designati quali valichi di frontiera, conformemente alle disposizioni degli articoli da 7 a 14, gli Stati membri assicurano che le autorità aeroportuali adottino le misure appropriate per canalizzare il traffico passeggeri verso le installazioni riservate alle verifiche.
Gli Stati membri provvedono affinché la società aeroportuale prenda le dovute misure per impedire l’accesso non autorizzato alle zone riservate, come per esempio l’area di transito. Le verifiche nell’area di transito non sono di norma effettuate, a meno che ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale. In quest’area la verifica può essere effettuata in particolare sulle persone soggette ad un visto di transito aeroportuale per accertare che esse siano in possesso di tale visto.
2.1.4. Se per causa di forza maggiore, per pericolo imminente o per ordine delle autorità, un aereomobile che esegue un volo da un paese terzo è costretto ad atterrare in un luogo che non è un valico di frontiera, il volo può proseguire soltanto previa autorizzazione della guardia di frontiera o delle autorità doganali. Lo stesso vale quando un aereomobile che esegue un volo da un paese terzo procede ad un atterraggio non autorizzato. In ogni caso, si applicano alle verifiche sulle persone a bordo di detto aereomobile le disposizioni degli articoli da 7 a 14.
2.2. Modalità di verifica negli aerodromi
2.2.1. Anche negli aerodromi, ossia gli aeroporti che non hanno, ai sensi del pertinente diritto nazionale, lo status di aeroporti internazionali, ma che sono tuttavia aperti d’ufficio a voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi, ai sensi delle disposizioni degli articoli da 7 a 14, occorre garantire le verifiche sulle persone.
2.2.2. In deroga al punto 2.1.1 negli aerodromi si può rinunciare a dispositivi volti ad assicurare la separazione fisica dei passeggeri dei voli interni e di altri voli, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 24 ). Inoltre, se il volume del traffico non lo richiede, non è necessaria la presenza continua delle guardie di frontiera purché sia garantito che, in caso di necessità, il personale possa essere sul posto in tempo utile.
2.2.3. Qualora le guardie di frontiera non siano presenti in permanenza in un aerodromo, il gestore dell’aerodromo informa in tempo utile la guardia di frontiera dell’atterraggio e del decollo di un aereo che effettua voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi.
2.3. Modalità di verifica sulle persone a bordo di voli privati
2.3.1. Per i voli privati in provenienza o a destinazione di paesi terzi, il comandante di bordo trasmette alla guardia di frontiera dello Stato membro di destinazione e, se del caso, dello Stato membro di primo ingresso, prima del decollo, una dichiarazione generale comportante, tra l’altro, un piano di volo conforme all’allegato 2 della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale e informazioni sull’identità dei passeggeri.
2.3.2. Se i voli privati in provenienza da un paese terzo e a destinazione di uno Stato membro effettuano scali nel territorio di altri Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di ingresso procedono alla verifica di frontiera ed appongono un timbro d’ingresso sulla dichiarazione generale prevista al punto 2.3.1.
2.3.3. Se non si può stabilire con certezza che un volo proviene da uno Stato membro o è diretto esclusivamente verso il territorio degli Stati membri senza scali nel territorio di un paese terzo, le autorità competenti procedono, negli aeroporti e negli aerodromi, ad una verifica sulle persone conformemente ai punti da 2.1 a 2.2.
2.3.4. Il regime di atterraggio e decollo di alianti, di ultraleggeri, di elicotteri, di aeromobili di fabbricazione artigianale, con i quali si possono coprire soltanto brevi distanze, nonché di aerostati, è disciplinato dalla legislazione nazionale e, se del caso, da accordi bilaterali.
3. Frontiere marittime
3.1. Modalità generali di verifica sul traffico marittimo
3.1.1. Le verifiche sulle navi sono effettuate nel porto di arrivo o di partenza, o nell’area all’uopo destinata nelle immediate adiacenze della nave o a bordo della nave nelle acque territoriali quali definite dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Gli Stati membri possono concludere accordi in virtù dei quali le verifiche possono essere effettuate anche nel corso della traversata o, all’atto dell’arrivo o della partenza della nave, nel territorio di un paese terzo, nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4.
3.1.2. Il comandante della nave, l'agente marittimo o qualsiasi altra persona debitamente abilitata dal comandante o legittimato in un modo accettabile per la pubblica autorità interessata ( in entrambi i casi, il «comandante») stila un elenco dei membri dell'equipaggio e degli eventuali passeggeri contenente le informazioni richieste nel formulario n. 5 (elenco dell'equipaggio) e n. 6 (elenco dei passeggeri) della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL), così come, se del caso, i numeri del visto o del permesso del soggiorno:
Il comandante comunica l'elenco o gli elenchi alle guardie di frontiera o, se previsto dal diritto nazionale, ad altre autorità competenti che trasmettono senza indugio tali elenchi alle guardie di frontiera.
3.1.3. Una conferma della ricezione (copia firmata degli elenchi o conferma di ricezione elettronica) è consegnata al comandante dalle guardie di frontiera o dalle autorità di cui al punto 3.1.2, che deve esibirla su richiesta, durante tutto il periodo della sosta nel porto.
3.1.4. Il comandante segnala senza indugio all’autorità competente tutte le modifiche relative alla composizione dell’equipaggio o al numero di passeggeri.
Il comandante, inoltre, comunica alle autorità competenti immediatamente, ed entro i limiti di tempo stabiliti al punto 3.1.2., la presenza a bordo di passeggeri clandestini. Questi rimangono comunque sotto la responsabilità del comandante.
In deroga agli articoli 5 e 8, le persone presenti a bordo non sono oggetto di verifiche di frontiera sistematiche. Tuttavia, le guardie di frontiera procedono a una perquisizione della nave e a verifiche sulle persone a bordo solo qualora ciò sia giustificato in base a una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale.
3.1.5. Il comandante comunica, a tempo debito e in conformità delle disposizioni vigenti nel porto in questione, la partenza della nave all'autorità competente.
3.2. Modalità specifiche di verifica per determinati tipi di navigazione marittima
3.2.1. Il comandante della nave da crociera comunica all'autorità competente l’itinerario e il programma della crociera, non appena siano stati stabiliti e comunque entro i tempi di cui al punto 3.1.2.
3.2.2. Se l’itinerario di una nave da crociera comprende unicamente porti situati nel territorio degli Stati membri, in deroga agli articoli 5 e 8 non è effettuata alcuna verifica di frontiera e la nave è autorizzata a fare scalo anche nei porti che non sono valichi di frontiera.
Tuttavia, sono effettuate verifiche sull’equipaggio e i passeggeri di tali navi soltanto qualora ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale.
3.2.3. Se l’itinerario di una nave da crociera comprende porti situati sia nel territorio degli Stati membri sia nel territorio di paesi terzi, in deroga all’articolo 8 è effettuata una verifica di frontiera come segue:
per le navi da crociera provenienti da un porto situato in un paese terzo e che fa scalo per la prima volta in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, l’equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all’ingresso sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell’equipaggio e dei passeggeri, di cui al punto 3.1.2.
I passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica all’ingresso ai sensi dell’articolo 8 a meno che da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale ciò risulti non necessario;
per le navi da crociera provenienti da un porto situato in un paese terzo e che fa nuovamente scalo in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, l’equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all’ingresso sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell’equipaggio e dei passeggeri, di cui al punto 3.1.2, qualora tali elenchi siano stati modificati dallo scalo della nave nel precedente porto situato nel territorio di uno Stato membro.
I passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica all’ingresso ai sensi dell’articolo 8 a meno che da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale ciò risulti non necessario;
per le navi da crociera provenienti da un porto situato nel territorio di uno Stato membro che fanno scalo in detto porto, i passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica d’ingresso ai sensi dell’articolo 8 se ciò risulta necessario da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale;
per le navi da crociera che lasciano un porto situato nel territorio di uno Stato membro in direzione di un porto situato in un paese terzo, l’equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all’uscita sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell’equipaggio e dei passeggeri.
Se risulta necessario da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale, i passeggeri che imbarcano sono sottoposti a una verifica all’uscita ai sensi dell’articolo 8;
per le navi da crociera che lasciano un porto situato nel territorio di uno Stato membro in direzione di detto porto, non è effettuata alcuna verifica all’uscita.
Tuttavia, sono effettuate verifiche sull’equipaggio e i passeggeri di tali navi soltanto qualora ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale.
3.2.4. In deroga agli articoli 5 e 8 le persone che si trovano a bordo di un’imbarcazione da diporto proveniente da o dirette verso un porto situato in uno Stato membro non sono sottoposte a verifiche di frontiera e possono entrare in qualsiasi porto che non sia un valico di frontiera.
Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale e, in particolare, se le coste di un paese terzo sono situate in prossimità immediata del territorio dello Stato membro interessato, sono effettuate verifiche su tali persone e/o un’ispezione dell’imbarcazione.
3.2.5. In deroga all’articolo 5 un’imbarcazione da diporto proveniente da un paese terzo può entrare eccezionalmente in un porto che non è un valico di frontiera. In tal caso le persone a bordo avvisano le autorità portuali di modo da essere autorizzate ad entrare in porto. Le autorità portuali contattano le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera al fine di riferire dell’arrivo dell’imbarcazione. La dichiarazione riguardante i passeggeri è effettuata presso le autorità portuali con il deposito dell’elenco delle persone a bordo. Tale elenco è messo a disposizione della guardia di frontiera, al più tardi al momento dell’arrivo.
Allo stesso modo, se per motivi di forza maggiore l’imbarcazione da diporto proveniente da un paese terzo è obbligata ad accostare in un porto che non è un valico di frontiera, le autorità portuali contattano le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera per segnalare la presenza dell’imbarcazione.
3.2.6. All’atto delle verifiche, deve essere consegnato un documento contenente tutte le caratteristiche tecniche dell’imbarcazione nonché il nome delle persone che si trovano a bordo. Un esemplare di tale documento è consegnato alle autorità dei porti d’ingresso e di uscita. Un esemplare di tale documento è conservato con i documenti di bordo finché la nave resta nelle acque territoriali di uno Stato membro.
3.2.7. In deroga agli articoli 5 e 8, l’equipaggio a bordo di navi che esercitano la pesca costiera e che ritornano quotidianamente o entro 36 ore nel porto di immatricolazione della nave stessa o in un altro porto situato nel territorio degli Stati membri, senza approdare in un porto situato nel territorio di paesi terzi, non è sottoposto sistematicamente a verifica. Tuttavia, in particolare se le coste di un paese terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio di uno Stato membro, si tiene conto della valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale per determinare la frequenza delle verifiche da effettuare. A seconda di tali rischi, sono effettuate verifiche sulle persone e/o un’ispezione della nave.
3.2.8. L’equipaggio a bordo di una nave che esercita la pesca costiera e che non è immatricolata in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, è sottoposto a verifiche conformemente alle disposizioni relative ai marittimi.
3.2.9. Sono sottoposte a verifica le persone a bordo dei traghetti che effettuano collegamenti con porti situati in paesi terzi. Si applicano le seguenti disposizioni:
ove possibile, gli Stati membri predispongono banchine separate ai sensi dell’articolo 10;
sui passeggeri a piedi sono effettuate verifiche individuali;
le verifiche sugli occupanti di un veicolo avvengono nel veicolo stesso;
i passeggeri di autobus sono trattati allo stesso modo dei passeggeri a piedi. Essi devono lasciare l’autobus al fine di sottoporsi alle verifiche;
gli autisti di autocarri e i loro eventuali accompagnatori sono sottoposti a verifica nel veicolo stesso. In linea di principio, tale verifica sarà organizzata separatamente dalle verifiche sugli altri passeggeri;
al fine di assicurare la scorrevolezza delle verifiche è necessario prevedere un numero adeguato di postazioni;
ai fini, in particolare, dell’intercettazione di immigrati clandestini, i mezzi di trasporto utilizzati dai passeggeri e, se del caso, il loro carico, nonché altri oggetti trasportati, sono sottoposti a ispezioni a campione;
i membri dell’equipaggio di traghetti sono trattati come i membri dell’equipaggio di navi mercantili;
il punto 3.1.2. (obbligo di presentare gli elenchi dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio) non si applica. Se deve essere stilato un elenco delle persone a bordo conformemente alla direttiva 98/41/CE del Consiglio ( 25 ), il comandante ne trasmette copia all'autorità competente del porto di arrivo nel territorio degli Stati membri entro 30 minuti dalla partenza dal porto di un paese terzo.
3.2.10. Se un traghetto proveniente da un paese terzo, che effettua più scali nel territorio degli Stati membri, imbarca passeggeri esclusivamente per la restante tratta in tale territorio, i passeggeri sono sottoposti a una verifica all'uscita nel porto di partenza e a una verifica all'ingresso nel porto di arrivo.
Le verifiche sulle persone che, al momento degli scali, si trovano già a bordo del traghetto e che non si sono imbarcati nel territorio degli Stati membri, si effettuano nel porto di arrivo. La procedura inversa si applica quando il paese di destinazione è un paese terzo.
3.2.11. In deroga all'articolo 8, non è effettuata alcuna verifica di frontiera sui collegamenti merci tra gli stessi due o più porti situati nel territorio degli Stati membri senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori consistenti nel trasporto di merci.
Tuttavia, sono effettuate verifiche sull’equipaggio e sui passeggeri di tali navi soltanto se giustificate sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale.
4. Navigazione interna
4.1. Per «navigazione interna con attraversamento di una frontiera esterna», si intende l’utilizzazione a titolo professionale, nonché per diporto, di qualsiasi tipo di imbarcazione e di natante su fiumi, canali e laghi.
4.2. Sulle navi utilizzate per scopi professionali, sono considerati membri dell’equipaggio o persone a essi equiparate il capitano e le persone arruolate a bordo e che figurano nell’elenco dell’equipaggio, nonché i loro familiari purché risiedano a bordo.
4.3. Alle verifiche sulla navigazione interna, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni pertinenti dei punti da 3.1 a 3.2.
ALLEGATO VII
Norme specifiche per determinate categorie di persone
1. Capi di Stato
Capi di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati da consorti, e membri delle loro delegazioni ufficiali, e sovrani e altri membri di rilievo di una famiglia reale.
In deroga all’articolo 6 e agli articoli da 8 a 14, i capi di Stato, i capi di governo e i membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e i membri delle loro delegazioni ufficiali, e i sovrani e altri membri di rilievo di una famiglia reale, invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale e il cui arrivo e la cui partenza sono stati ufficialmente comunicati per via diplomatica non sono soggetti alle verifiche di frontiera.
2. Piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio
2.1. In deroga all’articolo 6, i titolari di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio («crew member certificate»), previsti all’allegato 9 della convenzione sull’aviazione civile del 7 dicembre 1944, possono, nell’esercizio delle loro funzioni e sulla base di tali documenti:
imbarcarsi e sbarcare nell’aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato membro;
entrare nel territorio del comune ove si trova l’aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato membro;
raggiungere, con ogni mezzo di trasporto, un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro al fine di imbarcarsi su un aereomobile in partenza da tale aeroporto.
In tutti gli altri casi si applicano i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
2.2. Alle verifiche sugli equipaggi di aeromobili si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 14. Per quanto possibile, le verifiche sui membri dell’equipaggio sono effettuate prioritariamente. Ciò significa che tali verifiche saranno effettuate prima di quelle sui passeggeri oppure in aree riservate a tal fine. In deroga all’articolo 8, l’equipaggio, conosciuto dal personale responsabile delle verifiche di frontiera nell’esercizio delle sue funzioni, può essere oggetto solo di verifiche a campione.
3. Marittimi
In deroga agli articoli 5 e 8, gli Stati membri possono autorizzare i marittimi in possesso di un documento di identità dei marittimi, rilasciato ai sensi delle convenzioni n. 108 (1958) o n. 185 (2003) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui documenti d'identità dei marittimi e della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL), nonché in base alle pertinenti disposizioni nazionali, a entrare nel territorio degli Stati membri recandosi a terra per soggiornare nella località del porto ove la loro nave fa scalo o nei comuni limitrofi, o a uscire dal territorio degli Stati membri ritornando a bordo della loro nave senza presentarsi a un valico di frontiera, a condizione che essi figurino nell’elenco dell’equipaggio, precedentemente sottoposto a verifica da parte delle autorità competenti, della nave di appartenenza.
Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi di sicurezza interna e di immigrazione illegale, i marittimi sono soggetti a una verifica a norma dell’articolo 8 da parte delle guardie di frontiera prima del loro sbarco.
4. Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali
4.1. In considerazione dei particolari privilegi o immunità di cui beneficiano, ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, rilasciati da paesi terzi o dai loro governi riconosciuti dagli Stati membri, nonché ai titolari di documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali indicate al punto 4.4, che viaggiano nell’esercizio delle loro funzioni, può essere data la precedenza, ai valichi di frontiera, rispetto agli altri viaggiatori, fermo restando l’obbligo del visto, qualora richiesto.
In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), i titolari di detti documenti sono dispensati dall’accertamento della disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza.
4.2. Se una persona che si presenta alla frontiera esterna invoca privilegi, immunità ed esenzioni, la guardia di frontiera può esigere dall’interessato la prova della sua qualità mediante l’esibizione degli opportuni documenti, in particolare degli attestati rilasciati dallo Stato accreditante o del passaporto diplomatico, oppure con altri mezzi. Se nutre dei dubbi, la guardia di frontiera può, in caso di urgenza, rivolgersi direttamente al ministero degli Affari esteri.
4.3. I membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e le loro famiglie possono entrare nel territorio degli Stati membri su presentazione della tessera di cui all’articolo 20, paragrafo 2, accompagnata dal documento che consente di attraversare la frontiera. Inoltre, in deroga all’articolo 14, la guardia di frontiera non può rifiutare ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio l’ingresso nel territorio degli Stati membri senza aver preliminarmente consultato le autorità nazionali competenti, anche quando l’interessato è oggetto di una segnalazione nel SIS.
4.4. I documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali ai fini specificati al punto 4.1 sono in particolare i seguenti:
5. Lavoratori frontalieri
5.1. Le modalità della verifica sui lavoratori frontalieri sono disciplinate dalle disposizioni generali relative al controllo di frontiera, in particolare gli articoli 8 e 14.
5.2. In deroga all’articolo 8, i lavoratori frontalieri che sono ben conosciuti dalle guardie di frontiera perché attraversano spesso la frontiera al medesimo valico di frontiera e che, dopo una verifica iniziale, non risultano segnalati né nel SIS, né negli archivi nazionali di ricerca, sono sottoposti soltanto a verifiche a campione, onde verificare che siano in possesso di un documento valido che consente loro di attraversare la frontiera e soddisfino le necessarie condizioni d’ingresso. Queste persone sono sottoposte di tanto in tanto, senza preavviso ed ad intervalli irregolari, ad una verifica approfondita.
5.3. Le disposizioni del punto 5.2. possono essere estese ad altre categorie di pendolari frontalieri.
6. Minori
6.1. La guardia di frontiera presta particolare attenzione ai minori che viaggino accompagnati o non accompagnati. I minori che attraversano le frontiere esterne sono sottoposti alle stesse verifiche all’ingresso e all’uscita degli adulti, secondo le disposizioni del presente regolamento.
6.2. In caso di minori accompagnati, la guardia di frontiera verifica la sussistenza della potestà genitoriale o della tutela legale nei confronti del minore, soprattutto nel caso in cui il minore sia accompagnato da un adulto soltanto e vi siano seri motivi di ritenere che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale o la tutela legale nei suoi confronti. In tale ultimo caso, la guardia di frontiera svolge ulteriori indagini, al fine di individuare incoerenze o contraddizioni nelle informazioni fornite.
6.3. In caso di minori che viaggiano non accompagnati, la guardia di frontiera deve assicurarsi, mediante verifiche approfondite dei documenti di viaggio e dei giustificativi, che il minore non lasci il territorio contro la volontà della persona o delle persone che esercitano la potestà genitoriale o la tutela legale nei suoi confronti.
6.4. Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori e ne informano la Commissione. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di tali punti di contatto nazionali.
6.5. In caso di dubbi quanto a una delle circostanze di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3, le guardie di frontiera ricorrono all’elenco dei punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori.
6.6. Gli Stati membri provvedono affinché le guardie di frontiera che verificano i dati biometrici dei minori o utilizzano tali dati per identificare un minore siano specificamente formate per effettuare tali operazioni con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, nel pieno rispetto dell’interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Se il minore è accompagnato da un genitore o da un tutore legale, tale persona è presente al momento della verifica dei dati biometrici o del loro utilizzo a fini di identificazione. Non è esercitata alcuna forza. Gli Stati membri provvedono, ove necessario, affinché le infrastrutture ai valichi di frontiera siano adattate all’uso di dati biometrici dei minori.
7. Servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco e guardie di frontiera
I regimi di ingresso e uscita dei membri dei servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco che intervengono in situazioni d'emergenza, nonché delle guardie di frontiera che attraversano la frontiera nello svolgimento dei loro compiti professionali, sono disciplinati dal diritto nazionale. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali con paesi terzi sull'ingresso e sull'uscita di tali categorie di persone. Tali regimi e accordi bilaterali possono prevedere deroghe agli articoli 5, 6 e 8.
8. Lavoratori off-shore
In deroga agli articoli 5 e 8, i lavoratori off-shore che ritornano regolarmente per via marittima o aerea nel territorio degli Stati membri senza aver soggiornato nel territorio di paesi terzi non sono sottoposti sistematicamente a verifica.
Tuttavia, in particolare se le coste di un paese terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio di un sito off-shore, si tiene conto di una valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale per determinare la frequenza delle verifiche da effettuare.
ALLEGATO VIII
ALLEGATO IX
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1) |
|
Regolamento (CE) n. 296/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 60) |
|
Regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 56) |
|
Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1) |
limitatamente all'art. 55 |
Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1) |
limitatamente all'art. 2 |
Punto 9 dell'allegato V dell'atto di adesione del 2011 |
|
Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1) |
limitatamente all'art. 1 |
Regolamento (UE) n. 1051/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1) |
|
ALLEGATO X
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 562/2006 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, frase introduttiva |
Articolo 2, frase introduttiva |
Articolo 2, punti da 1 a 8 |
Articolo 2, punti da 1 a 8 |
Articolo 2, punto 8 bis |
Articolo 2, punto 9 |
Articolo 2, punto 9 |
Articolo 2, punto 10 |
Articolo 2, punto 10 |
Articolo 2, punto 11 |
Articolo 2, punto 11 |
Articolo 2, punto 12 |
Articolo 2, punto 12 |
Articolo 2, punto 13 |
Articolo 2, punto 13 |
Articolo 2, punto 14 |
Articolo 2, punto 14 |
Articolo 2, punto 15 |
Articolo 2, punto 15 |
Articolo 2, punto 16 |
Articolo 2, punto 16 |
Articolo 2, punto 17 |
Articolo 2, punto 17 |
Articolo 2, punto 18 |
Articolo 2, punto 18 |
Articolo 2, punto 19 |
Articolo 2, punto 18 bis |
Articolo 2, punto 20 |
Articolo 2, punto 19 |
Articolo 2, punto 21 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 3 bis |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 5 paragrafo 1 bis |
Article 6, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 8, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 7, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 8, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 7, paragrafo 3, lettera a bis |
Articolo 8, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 7, paragrafo 3, lettera a ter |
Articolo 8, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 7, paragrafo 3, lettera a quater |
Articolo 8, paragrafo 3, lettera d) |
Articolo 7, paragrafo 3, lettera a quinquies |
Articolo 8, paragrafo 3, lettera e) |
Articolo 7, paragrafo 3, lettera a sexies |
Articolo 8, paragrafo 3, lettera f) |
Articolo 7, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 8, paragrafo 3, lettera g) |
Articolo 7, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 8, paragrafo 3, lettera h) |
Articolo 7, paragrafo 3, lettera d) |
Articolo 8, paragrafo 3, punto i) |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera a) |
Articolo 10, paragrafo 2, primo e secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |
Articolo 10, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 10, paragrafo 2, quarto comma |
Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 10, paragrafo 2, quinto comma |
Articolo 9, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 10, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 10, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 11 paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 10, paragrafo 6 |
— |
Articolo 11 |
Articolo 12 |
Articolo 12 |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
Articolo 15 |
Articolo 15 |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
Articolo 17 |
Articolo 17 |
Articolo 18 |
Articolo 18 |
Articolo 19 |
Articolo 19 |
Articolo 20 |
Articolo 19 bis (capo IV) |
— |
Articolo 19 bis (capo IV bis) |
Articolo 21 |
Articolo 20 |
Articolo 22 |
Articolo 21 |
Articolo 23 |
Articolo 22 |
Articolo 24 |
Articolo 23 |
Articolo 25 |
Articolo 23 bis |
Articolo 26 |
Articolo 24 |
Articolo 27 |
Articolo 25 |
Articolo 28 |
Articolo 26 |
Articolo 29 |
Articolo 26 bis |
Articolo 30 |
Articolo 27 |
Articolo 31 |
Articolo 28 |
Articolo 32 |
Articolo 29 |
Articolo 33 |
Articolo 30 |
Articolo 34 |
Articolo 31 |
Articolo 35 |
Articolo 32 |
Articolo 36 |
Articolo 33 |
Articolo 37 |
Articolo 33 bis |
Articolo 38 |
Articolo 34 |
Articolo 39 |
Articolo 35 |
Articolo 40 |
Articolo 36 |
Articolo 41 |
Articolo 37 |
Articolo 42 |
Articolo 37 bis |
Articolo 43 |
Articolo 38 |
— |
Articolo 39 |
Articolo 44 |
Articolo 40 |
Articolo 45 |
Allegati da I a VIII |
Allegati da I a VIII |
— |
Allegato IX |
— |
Allegato X |
ALLEGATO XI
VIAGGI ESSENZIALI
Parte A
Categorie di persone di cui all’articolo 21 bis, paragrafo 4:
operatori sanitari, ricercatori in ambito sanitario e professionisti dell’assistenza agli anziani;
lavoratori frontalieri;
personale del settore dei trasporti;
diplomatici, personale delle organizzazioni internazionali e persone invitate da organizzazioni internazionali la cui presenza fisica è necessaria per il buon funzionamento di tali organizzazioni, personale militare, operatori umanitari e della protezione civile nell’esercizio delle proprie funzioni;
passeggeri in transito;
passeggeri in viaggio per motivi familiari imperativi;
marittimi;
persone che necessitano di protezione internazionale o necessitano l’ingresso per altri motivi umanitari.
Parte B
Categorie di persone di cui all’articolo 21 bis, paragrafo 5:
bambini in età di educazione e cura della prima infanzia e alunni che frequentano corsi di istruzione in un paese limitrofo e i loro tutori che li accompagnano, che attraversano la frontiera affinché ricevano tale istruzione, nonché studenti o persone che viaggiano a fini educativi;
lavoratori stagionali, compresi quelli nel settore della produzione alimentare;
persone che viaggiano per validi motivi di cura degli animali o per misure necessarie all’agricoltura e alla silvicoltura in singoli casi;
lavoratori altamente qualificati e personale cruciale e scientifico il cui impiego è necessario dal punto di vista economico, sociale e della sicurezza e il cui lavoro non può essere rinviato o svolto all’estero;
personale delle autorità pubbliche per la difesa, l’ordine pubblico, la sanità pubblica e la sicurezza nazionale, ossia personale della polizia, della polizia di frontiera, delle autorità dell’immigrazione, della sanità pubblica, della protezione civile ecc., o rappresentanti delle autorità di contrasto, se il viaggio è connesso all’esercizio di funzioni ufficiali, compreso il personale responsabile del funzionamento e della manutenzione delle infrastrutture critiche;
pescatori e persone che svolgono un lavoro o prestano servizi su navi o piattaforme minerarie e di trivellazione offshore sulla base di un rapporto lavorativo diverso da un contratto di lavoro marittimo;
persone che entrano nello Stato membro per ricevere servizi medici essenziali, compresi gli occupanti dei veicoli di emergenza;
coniugi (uniti in matrimonio, unione civile o partner conviventi) e figli di chi effettua viaggi essenziali, compresi i cittadini di paesi terzi che viaggiano per il ricongiungimento familiare;
cittadini di paesi terzi che si recano nello Stato membro per rispondere a una citazione da parte di un’autorità giudiziaria;
persone in possesso di una tessera stampa internazionale rilasciata dalla Federazione internazionale dei giornalisti;
persone non autosufficienti che viaggiano per raggiungere i loro prestatori di assistenza.
ALLEGATO XII
Parte A
Procedura per il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne
1. I provvedimenti di trasferimento a norma dell’articolo 23 bis, paragrafo 2, sono notificati utilizzando il modello uniforme di cui alla parte B del presente allegato, compilato dall’autorità nazionale competente. Hanno effetto immediato.
2. Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento di trasferimento firmando il medesimo modello e riceve un esemplare del modello firmato.
Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare il modello uniforme, l’autorità competente segnala tale rifiuto nella rubrica «commenti» del modello.
3. Le autorità nazionali che dispongono un provvedimento di trasferimento registrano i dati nel modulo uniforme che figura nella parte B del presente allegato.
4. Le autorità nazionali che dispongono un provvedimento di trasferimento comunicano annualmente alla Commissione il numero di persone trasferite in altri Stati membri, indicando lo Stato membro o gli Stati membri in cui le persone sono state trasferite, i motivi per cui è stato stabilito che esse non avevano diritto di soggiornare nello Stato membro e, se disponibile, la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi rintracciati.
5. I cittadini di paesi terzi rintracciati nelle zone di frontiera e trasferiti in virtù della presente procedura hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi avverso il provvedimento di trasferimento sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Ai cittadini di paesi terzi è garantito un ricorso effettivo conformemente all’articolo 47 della Carta. Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per suo conto a norma della legislazione nazionale in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire. L’avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo.
6. Le autorità nazionali competenti provvedono affinché il cittadino di paese terzo colpito da provvedimento di trasferimento sia trasferito, nel quadro della cooperazione bilaterale di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 1, lettera a), alle autorità competenti dello Stato membro ricevente. Il trasferimento ha luogo immediatamente ed entro 24 ore. Trascorso tale arco di tempo, la procedura di trasferimento non può avere luogo e si applicano, se del caso, le pertinenti disposizioni della direttiva 2008/115/CE. Le autorità nazionali competenti dello Stato membro ricevente cooperano a tal fine con le autorità nazionali competenti dello Stato membro che procede al trasferimento.
Parte B
Modulo uniforme per il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne
( 1 ) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).
( 3 ) Regolamento (CE) n 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).
( 6 ) Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj).
( 7 ) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).
( 8 ) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
( 9 ) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
( 10 ) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
( 11 ) Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4).
( *1 ) Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).
( *2 ) Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).
( *3 ) Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1).
( *4 ) Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l’istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).
( 12 ) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
( 13 ) Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).
( 14 ) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
( *5 ) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
( 15 ) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
( 16 ) Regolamento (CE) n. 862/2007, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).
( 17 ) Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).
( 18 ) Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).
( 19 ) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
( 20 ) Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).
( 21 ) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 73.
( 22 ) Nessun logo è richiesto per la Norvegia e l’Islanda.
( 23 ) Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45).
( 24 ) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).
( 25 ) Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35).