Regolamento (CEE) n. 541/85 della Commissione del 28 febbraio 1985 recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell' equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 062 del 01/03/1985 pag. 0057 - 0058
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 33 pag. 0221
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 33 pag. 0221
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 541/85 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1985 recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3093/81 (4), ha riconosciuto l'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato da taluni paesi terzi e stabilito l'elenco dei servizi di questi paesi autorizzati a rilasciare gli attestati di equivalenza; considerando che la Nuova Zelanda ha comunicato alla Commissione il nome di un secondo servizio autorizzato a rilasciare gli attestati di equivalenza; che è necessario aggiungere il nome di tale servizio nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78; considerando che nella Repubblica popolare cinese, a seguito di recenti riforme linguistiche ed amministrative, è mutata la denominazione dei due organismi ufficiali abilitati finora a rilasciare attestati di equivalenza; che la Repubblica popolare cinese ha altresì notificato alla Commissione un terzo servizio abilitato a rilasciare attestati di equivalenza; che occorre pertanto, per questo paese, modificare in tal senso l'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78 viene modificato come segue: 1. Le indicazioni concernenti la Nuova Zelanda sono sostituite dal seguente testo: 1.2.3.4 // // // // // Paese d'origine // Servizi autorizzati a rilasciare gli attestati // Prodotti // Numero della tariffa doganale comune // // // // // NUOVA ZELANDA // 1. Cawthron Institute, Nelson, South Island 2. Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington // Luppolo in coni Polvere di luppolo Succhi ed estratti di luppolo // ex 12.06 ex 12.06 13.03 A VI // // // // 2. Le indicazioni concernenti la Repubblica popolare cinese sono sostituite dal testo seguente: 1.2.3.4 // // // // // Paese d'origine // Servizi autorizzati a rilasciare gli attestati // Prodotti // Numero della tariffa doganale comune // // // // // REPUBBLICA POPOLARE CINESE // 1. Tianjin Import and Export Commodity Inspection Bureau 2. Xinjiang Import and Export Commodity Inspection Bureau 3. Neimonggol Import and Export Commodity Inspection Bureau // Luppolo in coni Polvere di luppolo Succhi ed estratti di luppolo // ex 12.06 ex 12.06 28. (4) GU n. L 310 del 30. 10. 1981, pag. 17. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente 13.03 A VI // // // // (1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 77. (3) GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag.