27.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 250/23 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 10 maggio 2011
sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2009, sezione II — Consiglio
(2011/549/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2009 (1),
visti i conti annuali definitivi dell’Unione europea per l’esercizio 2009 [SEC(2010) 963 — C7-0213/2010] (2),
vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2009, presentata all’autorità competente per il discarico,
vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2009, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate (3),
vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (4),
visti l’articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
vista la decisione n. 190/2003 del segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio (6),
visto l’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (7),
visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,
vista la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci (A7-0088/2011),
1. |
rinvia la propria decisione sulla concessione del discarico al segretario generale del Consiglio per l’esecuzione del bilancio del Consiglio per l’esercizio 2009; |
2. |
esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso; |
3. |
incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L). |
Il presidente
Jerzy BUZEK
Il segretario generale
Klaus WELLE
(2) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 1.
(3) GU C 303 del 9.11.2010, pag. 1.
(4) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 129.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) Decisione emanante dal regolamento del Consiglio del 22 luglio 2002 (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 7).
(7) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
27.9.2011 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 250/25 |
RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 10 maggio 2011
recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2009, sezione II — Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2009 (1),
visti i conti annuali definitivi dell’Unione europea per l’esercizio 2009 [SEC(2010) 963 — C7-0213/2010] (2),
vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2009, presentata all’autorità competente per il discarico,
vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2009, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate (3),
vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (4),
visti l’articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
vista la decisione n. 190/2003 del segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio (6),
visto l’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (7) (AII),
visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,
vista la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci (A7-0088/2011),
A. |
considerando che «i cittadini hanno il diritto di sapere come vengono spese le somme versate al fisco e come gli organi politici gestiscono le competenze loro attribuite» (8), |
B. |
considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 intendevano dare capacità operative al Consiglio nel campo di una rafforzata politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa, |
C. |
considerando che con la decisione 2004/197/PESC del Consiglio (9) si è istituito un meccanismo per gestire il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea con implicazioni militari o difensive, denominato ATHENA, e che tale decisione, unitamente alla decisione 2004/582/CE adottata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il 28 aprile 2004, sui privilegi e le immunità riconosciuti ad ATHENA (10), concede a quest’ultima privilegi e immunità e attribuisce competenze operative al Consiglio, |
D. |
considerando che la decisione 2000/178/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2000, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali in campo militare distaccati presso il segretariato generale del Consiglio nel periodo interinale (11), e la decisione 2001/80/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce lo Stato maggiore dell’Unione europea (12), precisano che le spese imputabili al distacco di esperti militari sono a carico del bilancio del Consiglio, |
1. |
osserva che nel 2009 il Consiglio disponeva di stanziamenti d’impegno per un importo totale di 642 000 000 EUR (a fronte di 743 000 000 EUR nel 2008), con un tasso di utilizzo del 92,33 %, quasi pari a quello del 2007 (93,31 %) ma ancora inferiore alla media delle altre istituzioni (97,69 %); |
2. |
ritiene che, poiché l’articolo 335 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riconosce che le istituzioni dell’Unione godono di una certa autonomia amministrativa per le questioni legate al loro funzionamento, tale autonomia implichi un grado equivalente di responsabilità e di obbligo di rendere conto; considerando che il Parlamento è l’unico organo direttamente eletto ed uno dei suoi compiti consiste, agendo su raccomandazione del Consiglio, nel concedere il discarico per l’attuazione del bilancio generale dell’Unione, il Parlamento decide di tenere conto di tale autonomia nella procedura di discarico e di separare le sezioni del bilancio generale che sono amministrate in modo autonomo dalle altre istituzioni dell’Unione e di concedere il discarico a ciascuna di queste istituzioni; |
3. |
si rammarica per le difficoltà incontrate nelle procedure di discarico per gli esercizi 2007 e 2008 e ribadisce la sua posizione espressa nella risoluzione del 16 giugno 2010 (13) sul discarico relativo al Consiglio per l’esercizio 2008, nonché l’invito rivolto al Consiglio di istituire, insieme al Parlamento, una procedura annuale nell’ambito della procedura di discarico, con l’obiettivo di fornire tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio del Consiglio; |
4. |
ribadisce che le spese del Consiglio dovrebbero essere soggette alla stessa verifica cui sono sottoposte le spese delle altre istituzioni dell’Unione e suggerisce che l’approccio maggiormente adeguato sarebbe quello indicato nella risoluzione del 16 giugno 2010, dove si dichiara in particolare che «detta verifica è basata sui seguenti documenti scritti presentati da tutte le istituzioni:
nonché su una presentazione orale, in occasione della riunione della commissione competente per la procedura di discarico»; |
5. |
deplora profondamente il fatto che la presidenza del Consiglio abbia declinato l’invito ad assistere alla riunione della commissione responsabile della procedura di discarico, durante la quale si prevedeva di discutere la posizione della presidenza del Consiglio sulla procedura proposta e delle possibili modalità di cooperazione per quanto riguarda il discarico, ed anche il fatto che il segretario generale del Consiglio abbia declinato l’invito a partecipare alla riunione della commissione responsabile della procedura di discarico e a partecipare ad uno scambio di opinioni sulla procedura di discarico del Consiglio; |
6. |
prende atto del proposto memorandum d’intesa tra il Parlamento e il Consiglio sulla loro cooperazione nel corso della procedura annuale di discarico, allegato alla lettera del segretario generale del Consiglio del 4 marzo 2011, e prende atto della disponibilità del Consiglio a trattare la procedura di discarico separatamente dalla procedura di bilancio, ma ribadisce che si deve mantenere una distinzione per quanto riguarda i diversi ruoli del Parlamento e del Consiglio nell’ambito della procedura di discarico e che, in nessun momento e in nessun caso, il Consiglio può esimersi dalla propria piena responsabilità dinanzi ai cittadini relativamente ai fondi ad esso affidati; deplora profondamente il fatto che la presidenza del Consiglio e il segretario generale del Consiglio abbiano declinato l’invito a partecipare alla riunione della commissione responsabile della procedura di discarico per fornire informazioni e risposte alle domande sul discarico relativo al Consiglio per l’esercizio 2009, e abbiano altresì rifiutato di fornire risposte scritte al questionario presentato dal relatore; |
7. |
nota la buona volontà della presidenza ungherese e i progressi compiuti; propone, al fine di migliorare lo scambio di informazioni nell’ambito della procedura di discarico, e seguire lo stesso approccio delle altre istituzioni, una procedura annuale i cui elementi fondamentali dovrebbero essere i seguenti:
ritiene così che l’idea di concludere un accordo interistituzionale con il Consiglio sulla procedura di discarico del Consiglio sia superflua; |
8. |
sollecita la Corte dei conti ad eseguire una valutazione approfondita dei sistemi di supervisione e controllo presso il Consiglio, sul modello della valutazione effettuata presso la Corte di giustizia, il Mediatore europeo e il Garante europeo della protezione dei dati nel quadro della preparazione della relazione annuale della Corte dei conti concernente l’esercizio 2009; |
Ragioni del rinvio della decisione sul discarico
9. |
precisa che il rinvio è motivato dalle seguenti ragioni:
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Ulteriori azioni da intraprendere da parte del Consiglio
10. |
invita il segretario generale del Consiglio a fornire alla commissione del Parlamento competente per la procedura di discarico, entro il 15 giugno 2011, delle risposte scritte esaurienti alle seguenti domande:
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Documenti da presentare al Parlamento
11. |
invita il segretario generale del Consiglio a fornire alla commissione del Parlamento competente per la procedura di discarico, entro il 15 giugno 2011:
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(2) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 1.
(3) GU C 303 del 9.11.2010, pag. 1.
(4) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 129.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) Decisione emanante dal regolamento del Consiglio del 22 luglio 2002 (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 7).
(7) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(8) L’iniziativa europea per la trasparenza.
(9) GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.
(10) GU L 261 del 6.8.2004, pag. 125.
(11) GU L 57 del 2.3.2000, pag. 1.
(12) GU L 27 del 30.1.2001, pag. 7.