31979R1212

Regolamento (CEE) n. 1212/79 del Consiglio, del 19 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/78 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell' alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 153 del 21/06/1979 pag. 0006 - 0006
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0160


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1212/79 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1979

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1418/78 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli , le fave e le favette impiegati nell ' alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1119/78 del Consiglio , del 22 maggio 1978 , relativo a misure speciali per i piselli , le fave e le favette impiegati nell ' alimentazione degli animali ( 1 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 4 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che l ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1418/78 del Consiglio , del 19 giugno 1978 , che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli , le fave e le favette impiegati nell ' alimentazione degli animali ( 2 ) , dispone che l ' importo dell ' aiuto da concedere è quello valido il giorno in cui l ' interessato chiede all ' organismo competente di assumere il controllo dei piselli , delle fave e delle favette nella sua impresa ; che l ' esperienza ha mostrato che il sistema presenta inconvenienti per i fabbricanti di alimenti per animali che non sono in grado di conoscerne il prezzo di costo al momento della stipulazione dei contratti di acquisto ; che per ovviare a questi inconvenienti occorre riferirsi , ai fini della determinazione dell ' importo dell ' aiuto , alla data di presentazione del contratto da parte del fabbricante ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1418/78 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 6

L ' importo dell ' aiuto da concedere è quello valido il giorno in cui il fabbricante di alimenti per animali deposita il contratto di cui all ' articolo 5 , lettera a ) , presso l ' organismo designato a tale scopo nello Stato membro in cui i piselli , le fave e le favette saranno impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 19 giugno 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . MEHAIGNERIE

( 1 ) GU n . L 142 del 30 . 5 . 1978 , pag . 8 .

( 2 ) GU n . L 171 del 28 . 6 . 1978 , pag . 5 .