32003D0172

2003/172/CE: Decisione della Commissione, del 12 marzo 2003, recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 820]

Gazzetta ufficiale n. L 069 del 13/03/2003 pag. 0027 - 0028


Decisione della Commissione

del 12 marzo 2003

recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2003) 820]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/172/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di focolai di influenza aviaria altamente patogeni, che sono stati confermati ufficialmente il 4 marzo 2003.

(2) L'infezione d'influenza aviaria di sottotipo H7N7 ha colpito vari allevamenti avicoli nella provincia del Gelderland.

(3) L'influenza aviaria è una malattia dei volatili molto contagiosa, che può costituire una grave minaccia per l'avicoltura.

(4) Data l'elevata mortalità causata dall'infezione e la rapida diffusione di quest'ultima, i Paesi Bassi hanno adottato immediatamente le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE(3) che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, modificata dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, prima che la malattia venisse confermata ufficialmente. Hanno inoltre vietato i movimenti di volatili vivi e di uova da cova all'interno dei Paesi Bassi, come pure la loro spedizione in altri Stati membri.

(5) Gli stessi divieti dovrebbero applicarsi alle esportazioni verso i paesi terzi, al fine di tutelare il loro stato sanitario e prevenire il rischio che queste spedizioni siano reintrodotte in un altro Stato membro.

(6) Per motivi di chiarezza e di trasparenza, la Commissione ha adottato, in cooperazione con le autorità olandesi, la decisione 2003/153/CE(4) che rinforza le misure adottate dai Paesi Bassi e concede deroghe specifiche per i movimenti di volatili destinati alla macellazione e di pulcini di un giorno all'interno dei Paesi Bassi.

(7) La decisione 2003/157/CE ha prorogato queste misure protettive, che sono applicabili fino al 13 marzo 2003.

(8) L'evoluzione della malattia richiede l'adozione di una nuova proroga.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le misure adottate dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio(5) all'interno delle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie olandesi provvedono a che:

a) non si spediscano volatili vivi o uova da cova dai Paesi Bassi a destinazione di altri Stati membri o di paesi terzi;

b) non si trasportino all'interno dei Paesi Bassi volatili vivi o uova da cova.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), e previa adozione di tutte le misure di biosicurezza intese ad evitare la diffusione della malattia, le autorità veterinarie competenti possono autorizzare il trasporto di:

a) volatili destinati alla macellazione immediata fino ad un macello designato dall'autorità competente;

b) pulcini di un giorno fino ad un'azienda sotto controllo ufficiale.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino alle ore 24 del 14 marzo 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

(3) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

(4) GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32.

(5) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.