31997D0811

97/811/CE: Decisione della Commissione del 9 aprile 1997 relativa agli aiuti concessi dalla Francia ai settori del tessile, dell'abbigliamento, del cuoio e delle calzature (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 334 del 05/12/1997 pag. 0025 - 0036


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 1997 relativa agli aiuti concessi dalla Francia ai settori del tessile, dell'abbigliamento, del cuoio e delle calzature (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/811/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detti articoli,

considerando quanto segue:

I

Con lettera della sua rappresentanza permanente presso l'Unione europea, in data 26 marzo 1996, la Francia ha notificato alla Commissione le «misure sperimentali di riduzione degli oneri sociali a favore dei settori tessile, dell'abbigliamento, del cuoio e delle calzature».

Oltre alle misure di generale alleggerimento degli oneri adottate nel giugno 1995, la Francia ha deciso di applicare ai summenzionati settori industriali l'esenzione totale dagli oneri sociali a carico del datore di lavoro per i salari corrispondenti allo SMIC (salario minimo garantito, il cui livello è fissato dallo Stato), nonché uno sgravio decrescente per i salari che vanno fino a 1,5 volte lo SMIC.

Con lettera del 31 maggio 1996 (1), la Commissione ha informato la Francia dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato riguardo alle succitate misure.

Nella notificazione, l'obiettivo perseguito dallo sgravio degli oneri era la creazione di posti di lavoro e, in particolare, l'assunzione di giovani nei quattro settori interessati. Detto obiettivo doveva essere inoltre perseguito mediante impegni, sottoscritti dai settori professionali interessati, in materia di riduzione del tempo di lavoro e di incoraggiamento all'orario ridotto. Nessuna precisazione veniva data sul contenuto di tali impegni.

Per i quattro settori interessati nel loro complesso, lo sgravio degli oneri sociali mira ad incoraggiare l'assunzione di 7 000 giovani disoccupati e la conservazione di 35 000 posti di lavoro.

I 7 000 posti summenzionati costituiscono una creazione netta di occupazione, mentre gli altri 35 000 sono posti che verrebbero soppressi nell'arco dei due anni successivi all'entrata in vigore della misura. Non è fuor di luogo ricordare che, in mancanza di detta misura, i settori coinvolti prevedono una perdita di 60 000 posti di lavoro nello stesso arco di tempo. Si tratta quindi in realtà di un rallentamento del numero dei licenziamenti.

I motivi per i quali è stato deciso l'avvio del procedimento sono i seguenti:

- dato che lo sgravio degli oneri sociali non viene accordato a tutte le imprese nazionali, si tratta di aiuti settoriali. Com'è noto, la Commissione solleva sistematicamente dei dubbi su questo tipo di aiuti, a causa delle loro ripercussioni sul piano economico e concorrenziale, soprattutto quando si tratta di settori che originano vasti flussi di scambi intracomunitari;

- anche nel settore degli aiuti alla creazione di posti di lavoro, la Commissione deve assumere un atteggiamento rigoroso nei confronti degli aiuti settoriali, onde prevenire tempestivamente un aumento incontrollato degli aiuti in materia, evitando inoltre che venga messo in questione il concetto stesso di mercato interno in seno alla Comunità. A tale riguardo, gli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione (2) permettono di autorizzare aiuti settoriali per la conservazione o la creazione netta di posti di lavoro solo in un numero limitato di circostanze particolari che non sembravano sussistere nelle misure proposte;

- a causa dell'incompletezza delle informazioni fornite dalla Francia, la Commissione non disponeva di elementi precisi che dimostrassero la necessità di un trattamento preferenziale per questi settori rispetto ad altri dell'economia francese, come pure rispetto ai settori concorrenti negli altri Stati membri.

La risposta della Francia alla lettera della Commissione è pervenuta il 16 luglio 1996. Esaminando tale risposta, è apparso chiaro che la misura di alleggerimento degli oneri, pur essendo destinata alla creazione di posti di lavoro, mirava di fatto a compensare, parzialmente o totalmente a seconda dei casi, i costi aggiuntivi connessi con la ristrutturazione e la riduzione degli orari di lavoro, conseguenti agli accordi collettivi nei settori summenzionati. Secondo la Francia, la misura così concepita sarebbe finanziariamente neutra in quanto non comporterebbe vantaggi per le imprese.

Tali considerazioni hanno indotto la Commissione ad ampliare, con decisione del 2 ottobre 1996 (3), l'oggetto del procedimento, onde tener conto delle ulteriori e più complete informazioni che la Francia le aveva trasmesso. La Commissione ha informato la Francia di questa nuova decisione con lettera del 15 ottobre 1996.

I motivi che hanno indotto la Commissione ad adottare la seconda decisione possono essere riassunti come segue:

- gli oneri che gravano sulle imprese a causa degli accordi conclusi con le parti sociali di un determinato settore, sia ai fini della ristrutturazione del tempo di lavoro sia per scopi diversi e che si traducono in maggiorazioni salariali o in ferie retribuite non previste dalla regolamentazione comune, costituiscono oneri che dovrebbero essere normalmente sostenuti dai loro propri bilanci. Di conseguenza, qualsiasi sgravio diretto o indiretto di questi oneri, concesso dalle autorità pubbliche, potrebbe costituire un aiuto di Stato vietato in via di principio dall'articolo 92, paragrafo 1;

- inoltre, da una giurisprudenza costante risulta che l'articolo 92, paragrafo 1 non distingue a seconda delle cause o degli obiettivi degli interventi pubblici, bensì definisce gli aiuti in funzione dei loro effetti. Nel caso presente, non è da escludere che lo sgravio degli oneri sociali ponga le imprese di questi settori in una situazione più favorevole di quella dei concorrenti che abbiano realizzato la ristrutturazione del tempo di lavoro o che abbiano adottato misure consimili senza il sostegno dello Stato. In via di principio, il carattere compensativo dei vantaggi concessi alle imprese, in ordine agli accordi da loro conclusi, non è tale da escludere a priori il carattere di aiuto di detti vantaggi;

- la neutralità della misura in oggetto, sostenuta dalla Francia, non è chiaramente dimostrata. Da una parte, taluni elementi di calcolo dell'aiuto e del costo aggiuntivo suscitano interrogativi tali da modificare il risultato finale ottenuto. Dall'altra, il calcolo dell'impatto della misura non tiene conto di altri effetti indotti come, ad esempio, il miglioramento della redditività delle imprese dovuto ad un più adeguato adattamento del tempo di lavoro alle esigenze del settore, e specialmente al carattere stagionale e ciclico della sua produzione.

Le osservazioni della Francia sono pervenute alla Commissione rispettivamente il 16 luglio 1996, per quelle relative all'avvio del procedimento, e il 5 dicembre 1996, per quel che riguarda la decisione del 2 ottobre 1996. Ulteriori informazioni sono giunte alla Commissione il 17 febbraio 1997. Queste ultime rispondono in particolar modo alla lettera che la Commissione ha spedito il 30 gennaio 1997 in relazione al metodo di valutazione dell'impatto netto della figura di sgravio.

Riunioni tecniche fra la Commissione e i ministeri francesi interessati si sono svolte, d'altra parte, il 1° agosto 1996 a Bruxelles e il 21 gennaio 1997 a Parigi.

Le comunicazioni della Commissione relative alle due succitate decisioni, che invitano gli altri Stati membri ed i terzi a presentare le loro osservazioni al riguardo, sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee rispettivamente il 17 luglio 1996 (4) e il 26 novembre 1996 (5),

In seguito alla prima pubblicazione, sette associazioni di industriali del settore tessile e dell'abbigliamento hanno inviato le loro osservazioni alla Commissione. Hanno inoltre risposto i governi della Germania, dei Paesi Bassi e del Regno Unito, come pure le autorità della regione fiamminga del Belgio.

In seguito alla seconda pubblicazione, altre due associazioni professionali hanno fatto pervenire le loro osservazioni alla Commissione. Anche i governi dell'Austria e dei Paesi Bassi hanno trasmesso osservazioni.

Conformemente alla procedura, le osservazioni dei terzi (tutte contrarie alla misura in oggetto) sono state trasmesse con richiesta di commento alla Francia, rispettivamente il 16 ottobre 1996 e il 24 gennaio 1997. Le risposte della Francia sono pervenute alla Commissione il 21 novembre 1996 e il 17 febbraio 1997.

II

Le osservazioni della Francia sull'avvio del procedimento sono riportate nella decisione del 2 ottobre 1996. La posizione che la Francia ha assunto in seguito a questa decisione può essere riassunta come segue:

- In primo luogo, la Francia contesta la posizione della Commissione secondo la quale la natura della misura ventilata è stata modificata tra il momento della notificazione, il 27 marzo 1996, e quello in cui la Francia ha risposto all'avvio del procedimento da parte della Commissione. L'obiettivo perseguito dalle misure sperimentali in oggetto è sempre stato, e resta, quello di difendere l'occupazione mediante la ristrutturazione del tempo di lavoro.

L'obiettivo finale della misura non è stato mai cambiato; solo le modalità di applicazione sono state precisate, tenendo conto del risultato delle trattative fra le parti sociali e, quindi, degli impegni assunti dalle imprese in materia di ristrutturazione del tempo di lavoro.

- La Francia contesta anche il fatto che qualsiasi sgravio degli oneri sociali possa essere qualificato come aiuto di Stato. Infatti, i contratti collettivi conclusi tra il padronato ed i sindacati hanno imposto alle imprese di andare al di là degli obblighi di legge in materia di retribuzione degli straordinari. La firma di tali contratti non prova che numerose imprese non siano ostili al fatto di dover sopportare nuovi obblighi.

La Francia ritiene che le attività svolte per assecondare gli sforzi delle imprese nel quadro della lotta alla disoccupazione non possono essere qualificate tutte e senz'altro come aiuti di Stato che falsano la concorrenza, nella misura in cui tali sforzi possono tradursi, malgrado le misure di accompagnamento, in un costo aggiuntivo per le imprese rispetto alla situazione in cui queste si troverebbero se si attenessero rigorosamente ai loro obblighi di legge.

Rispondendo ad un'obiezione fatta dalla Commissione in tal senso, la Francia afferma di non conoscere casi in cui altri Stati membri abbiano svolto un'analoga politica di ristrutturazione del tempo di lavoro senza l'appoggio dello Stato.

- La Francia ha fornito un certo numero di precisazioni tecniche sulle modalità di calcolo dell'impatto netto della misura (sgravio degli oneri a fronte dei costi aggiuntivi connessi con la ristrutturazione del tempo di lavoro). Alla luce di queste precisazioni, essa ribadisce la neutralità finanziaria della misura: in definitiva, le grandi imprese non beneficiano dello sgravio degli oneri, essendo maggiori nel loro caso i costi sostenuti per ristrutturare il tempo di lavoro. Le altre imprese che hanno da 50 a 500 lavoratori beneficiano di uno sgravio «netto» che resta al di sotto della cosiddetta soglia «de minimis», cioè 100 000 ECU su tre anni (circa 650 000 FRF).

In base al suo metodo di calcolo, la Francia valuta come segue l'impatto netto della misura istituita:

1) per l'industria tessile e dell'abbigliamento (6):

>SPAZIO PER TABELLA>

2) per l'industria del cuoio e delle calzature (7):

>SPAZIO PER TABELLA>

Come mostrano le due tabelle di cui sopra, la Francia ha corretto il costo teorico della ristrutturazione del tempo di lavoro in funzione dell'organico addetto alla produzione: 77,9 % per l'industria tessile e 80,8 % per quelle del cuoio e dell'abbigliamento. Ebbene, ragionando in termini di costo del lavoro, la Commissione ha osservato che occorreva prendere in considerazione non già il numero dei lavoratori interessati dal dispositivo, bensì la massa salariale corrispondente. La Francia ha quindi presentato dei nuovi risultati sulla base del criterio della massa salariale relativa al personale interessato dalla ristrutturazione ed ha concluso affermando che tale cifra non dovrebbe differire notevolmente da quella degli addetti alla produzione, pur dichiarando che non può essere realizzata una valutazione precisa della massa salariale.

- La Francia sottolinea infine che il meccanismo previsto non comporta necessariamente vantaggi di competitività per le imprese ed insiste sul carattere potenziale e difficilmente misurabile del guadagno eventuale, che potrebbe profilarsi solo a medio o a lungo termine, mentre il dispositivo opera solo per 18 mesi.

Le cifre indicate dalla Commissione (guadagno di competitività compreso tra il 12 e il 13 %, grazie al dispositivo) sono frutto di una valutazione sommaria, anteriore all'elaborazione definitiva del dispositivo e corrispondente ad una ipotesi di lungo termine per piccolissime imprese, con un organico rientrante nella totalità nella fascia retributiva che non supera 1,5 volte lo SMIC.

III

Nell'ambito del procedimento, la Commissione ha ricevuto quindici risposte, tutte negative, provenienti tanto dagli Stati membri quanto dalle associazioni settoriali di imprenditori. Undici risposte sono giunte alla Commissione in seguito alla pubblicazione della lettera che informa la Francia dell'inizio del procedimento.

A prescindere dal sostegno generale alla posizione assunta dalla Commissione, le osservazioni insistono sul fatto che, in tutti gli Stati membri, i quattro settori interessati attraversano lo stesso tipo di difficoltà; taluni hanno dovuto anzi sopportare riduzioni di personale nettamente più gravi che in Francia. Praticamente in tutti gli Stati membri questi settori hanno dovuto procedere a dolorose ristrutturazioni per ritrovare una certa competitività, e ciò è stato fatto senza aiuti pubblici settoriali specifici.

Un gran numero di commenti insiste sul fatto che la maggior parte delle imprese interessate - quelle con meno di 50 lavoratori - beneficiano comunque di un aiuto inferiore alla soglia «de minimis» e che, in industrie formate nella stragrande maggioranza da imprese di piccolissime dimensioni, anche un aiuto inferiore a tale soglia può avere effetti devastanti per i concorrenti. Le imprese degli altri Stati membri non hanno infatti i mezzi finanziari necessari per controbilanciare l'aiuto francese.

Quattro sono le reazioni ricevute dalla Commissione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della lettera inviata alla Francia in merito alla decisione del 2 ottobre 1996.

Il governo olandese si limita a ribadire la posizione negativa che aveva già assunto all'avvio del procedimento. Il governo austriaco informa, da parte sua, la Commissione dell'applicazione di un'analoga misura di ristrutturazione del tempo di lavoro, negoziata fra organizzazioni padronali e sindacali del settore tessile, che è stata però realizzata senza l'aiuto delle autorità pubbliche, dato che il guadagno di produttività derivante dalla ristrutturazione del tempo di lavoro è stato sufficientemente alto da compensare i costi connessi all'introduzione di orari più flessibili.

Un'associazione greca del settore dell'abbigliamento ritiene che il guadagno medio dell'aiuto in percentuale della massa salariale sia nettamente superiore a quanto afferma la Francia. Come prova, tale associazione ha fatto pervenire alla Commissione un articolo («Journal du textile» n. 1472 del 28 ottobre 1996) in cui un'impresa che conta oltre 100 dipendenti afferma che, grazie allo sgravio degli oneri introdotto in Francia, ha potuto risparmiare l'8 % del volume della massa salariale, diminuendo così i costi di produzione.

Infine, un'associazione italiana del settore del tessile e dell'abbigliamento stima che i costi di ristrutturazione del tempo di lavoro siano frutto di una trattativa libera ed autonoma, avviata e conclusa dagli imprenditori del settore, e che quindi non debbano essere compensati.

Come si è detto più sopra, la Francia è stata invitata a commentare tutte le osservazioni ricevute. Per quel che riguarda la prima serie di undici osservazioni, nella sua lettera del 19 novembre 1996 la Francia ha spiegato che le precisazioni che essa ha fornito durante l'estate in ordine alla misura che è oggetto del procedimento 93.2 modificano in gran parte il fondamento di tali osservazioni. Pertanto, tenuto conto del fatto che detto procedimento è stato modificato sulla base di queste precisazioni e che sarà tra breve pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, le autorità francesi ritengono di non dover formulare commenti su tali osservazioni.

Per quel che riguarda i commenti alla seconda serie di quattro osservazioni di terzi, la Francia ribadisce che la misura prevista è originale e neutra e che non pregiudica quindi la concorrenza. Essa ribatte che gli sgravi degli oneri hanno consentito di rilanciare una dinamica di negoziati collettivi (fino ad allora bloccati) in cui lo Stato abbia un ruolo di orientamento ed incoraggiamento.

Quanto all'eventuale sottovalutazione del guadagno medio apportato dall'aiuto in percentuale della massa salariale, la Francia ricorda che, per valutare l'impatto della misura di sgravio degli oneri, è indispensabile considerare simultaneamente il vantaggio trattone e il suo costo. Mentre i guadagni reali a lungo termine sono difficilmente quantificabili, i vantaggi diretti della misura sono facilmente calcolati e anticipati dalle imprese. I costi, invece, anche se immediati, sono meno percettibili.

La Francia sostiene infine che non si possa fare un paragone tra la misura francese e quelle che sono state applicate in Austria senza l'aiuto di Stato, poiché i guadagni di competitività che ne derivano compensano ampiamente i costi della ristrutturazione. La misura francese è infatti massiccia e di breve durata, mentre quella austriaca è ripartita nel tempo ed è applicata a titolo volontario. Inoltre, il piano francese comporta un trattamento molto vantaggioso per i lavoratori.

IV

Pur essendo diversi per dimensioni, i quattro settori interessati - tessile, abbigliamento, cuoio e calzature, dei quali il tessile e l'abbigliamento rappresentano l'86 % della produzione totale, le calzature il 9 % e il cuoio il 5 % - hanno caratteristiche simili ed hanno conosciuto un'evoluzione comparabile nel corso degli ultimi anni. Dette caratteristiche e l'evoluzione dei settori restano abbastanza simili anche quando si esamina la situazione dei vari Stati membri.

I settori suddetti sono tutti formati, per la maggior parte, da piccole e medie imprese, tutti devono fronteggiare una forte pressione concorrenziale sia all'interno della Comunità sia da parte dei paesi a basso costo salariale, specialmente del Sud-est asiatico. La concorrenza si fa sentire essenzialmente al livello dei prodotti di bassa e media qualità, i paesi asiatici, e al livello dei prodotti di alta qualità tra gli Stati membri.

I quattro settori sono concentrati in un certo numero di Stati membri, quasi sempre gli stessi. La ripartizione in base al volume della produzione fra i principali Stati membri produttori era la seguente nel 1993:

>SPAZIO PER TABELLA>

Nel settore del cuoio il criterio del fatturato classifica la Francia in quinta posizione con una quota del 5,24 %.

In tutti questi settori si è avuta negli ultimi dieci anni, nel complesso degli Stati membri, una riduzione sensibile o addirittura drastica dell'occupazione specialmente nell'industria tessile e in quella del cuoio, in conseguenza sia dei miglioramenti di produttività intervenuti in questo periodo, che della cattiva congiuntura economica e della pressione concorrenziale dei paesi terzi.

Per la Comunità nel suo complesso la produzione (a prezzi correnti) è fortemente aumentata nel tessile e nelle calzature, mentre negli altri due settori è progredita fino alla metà degli anni ottanta per diminuire in seguito. La produzione a prezzi costanti mostra invece una diminuzione in tutti i settori.

Cuoio e tessile a parte (e in quest'ultimo caso solo se la misura è espressa in valore), tutti gli altri settori presentano, da un numero più o meno grande di anni, in tutti gli Stati membri un deficit commerciale crescente con il resto del mondo.

Per quel che riguarda gli scambi comunitari (in valore), la quota della Francia nel totale di detti scambi può essere calcolata come segue (8):

>SPAZIO PER TABELLA>

Nel corso del procedimento, la Commissione ha raccolto altri dati. Secondo un'associazione professionale francese del settore tessile, nel 1995 i cinque maggiori clienti dell'industria tessile francese sono rappresentati da altri Stati membri, che insieme hanno assorbito il 51 % delle esportazioni francesi in questo settore (9).

Nel primo semestre 1996, la Comunità era destinataria del 62 % delle esportazioni francesi di tessile-abbigliamento e ha fornito il 52 % delle importazioni (10).

V

La Commissione ritiene che la lotta per l'occupazione sia una priorità fondamentale nella Comunità e che il suo successo presupponga necessariamente una migliore integrazione delle politiche macroeconomiche e delle politiche industriali degli Stati membri, i quali insieme alla Commissione devono dimostrare immaginazione ed audacia nella ricerca delle nuove soluzioni necessarie per debellare il flagello della disoccupazione.

L'adozione del Libro bianco su crescita, competitività e occupazione, nel 1993, si inquadra in tale contesto e conferma il carattere assolutamente prioritario di questi obiettivi per la Commissione.

A varie riprese la Commissione ha preso iniziative concrete a favore dell'occupazione. Essa ha adottato in particolare una disciplina degli aiuti ai quartieri urbani sfavoriti (11), orientamenti in materia di aiuti all'occupazione e una comunicazione sull'occupazione ed il controllo degli aiuti pubblici (12), che spiegano chiaramente quali tipi di intervento pubblico siano accettabili per creare o mantenere posti di lavoro senza falsare la concorrenza tra gli Stati membri. La Commissione ritiene che, vigilando in maniera permanente affinché gli Stati membri non risolvano i loro problemi occupazionali aggravando quelli degli altri Stati membri, dimostri il carattere prioritario che riconosce alla creazione netta di posti di lavoro e alla salvaguardia durevole dell'occupazione in seno alla Comunità.

Le osservazioni della Commissione sulla misura in oggetto non riguardano d'altronde gli obiettivi perseguiti dalla Francia in materia di creazione di posti di lavoro (specialmente dei giovani), bensì le modalità con le quali si cerca di raggiungere tali obiettivi e gli effetti di queste scelte. D'altro canto, non è fuor di luogo ricordare che, se i recenti Consigli europei hanno raccomandato al tempo stesso lo sgravio degli oneri sui bassi salari e la ripartizione del lavoro per creare nuova occupazione, ciò non può farsi secondo modalità incompatibili col trattato.

VI

È bene osservare che, all'atto dell'avvio del procedimento, la Commissione aveva ricordato alla Francia l'effetto sospensivo dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, attirando la sua attenzione sulla comunicazione della Commissione del 24 novembre 1983, come pure sulle lettere inviate a tutti gli Stati membri il 4 marzo 1991, il 22 febbraio e il 30 maggio 1995, in cui viene ribadito che qualsiasi aiuto concesso illegalmente può essere oggetto di una domanda di rimborso.

La Commissione aveva inoltre chiesto alla Francia di informare quanto prima le imprese interessate dell'avvio del procedimento e del fatto che esse avrebbero eventualmente dovuto rimborsare ogni aiuto illegalmente percepito.

La Commissione constata invece che, malgrado l'effetto sospensivo di cui sopra, la Francia ha messo in atto la misura di sgravio degli oneri sociali. Essa è entrata in vigore il 1° giugno 1996 per il settore del tessile-abbigliamento ed il 1° luglio per il settore del cuoio-calzature. Così facendo, la Francia ha reso illegali gli aiuti in oggetto ed ha esposto le imprese beneficiarie ad un obbligo di rimborso in caso di dichiarazione di incompatibilità.

Quanto alla misura stessa, in sede di notificazione gli interventi pubblici contemplati venivano presentati come una «misura con obiettivo orizzontale, temporaneo nella fase di sperimentazione nei settori del tessile, dell'abbigliamento, del cuoio e delle calzature». Veniva inoltre precisato che si trattava di una misura a favore della creazione di posti di lavoro e della riduzione degli orari di lavoro.

Per beneficiare dello sgravio, era necessario che i settori professionali firmassero degli accordi collettivi in termini di creazione di posti di lavoro, o direttamente (assunzione di giovani), o indirettamente (trattative sulla riduzione del tempo di lavoro), nonché in termini di rallentamento del ritmo dei licenziamenti. Le imprese con più di 50 lavoratori avrebbero inoltre sottoscritto impegni specifici con lo Stato.

Esaminando la risposta della Francia alla lettera della Commissione che annunciava l'avvio del procedimento, è risultato evidente che lo sgravio degli oneri previsto per questi quattro settori mirava soprattutto a compensare, parzialmente o totalmente secondo il caso, i costi aggiuntivi connessi con la ristrutturazione e la riduzione del tempo di lavoro, causati dagli accordi collettivi nei settori summenzionati. Tale constatazione ha indotto la Commissione ad allargare, con decisione del 2 ottobre 1996, l'oggetto del procedimento.

Nella sua risposta a questa seconda decisione, la Francia, pur riconoscendo la necessità di informare i terzi dei nuovi elementi comunicati alla Commissione, ha contestato il rilievo che la natura della misura notificata fosse stata modificata. Secondo la Francia, l'obiettivo finale della misura non è stato mai modificato e, malgrado le nuove precisazioni, lo scopo perseguito con queste misure sperimentali resta quello della difesa dell'occupazione mediante la ristrutturazione del tempo di lavoro.

Alla luce delle informazioni che le sono state comunicate dalla Francia e, in particolare, delle convenzioni quadro firmate tra lo Stato e i settori professionali interessati, la Commissione può convenire che l'obiettivo principale della misura sia la difesa dell'occupazione. Tuttavia, essa non può accettare i mezzi scelti per raggiungerlo.

VII

Occorre ricordare che l'articolo 92, paragrafo 1 del trattato dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Le misure di sgravio in oggetto sono destinate ad esonere parzialmente le imprese di quattro settori industriali specifici dagli oneri finanziari derivanti dalla normale applicazione del sistema di previdenza sociale.

Secondo il parere della Commissione, gli oneri che gravano sulle imprese a causa di accordi che sono conclusi con le parti sociali di un determinato settore, sia per la ristrutturazione del tempo di lavoro sia per altri fini, e che si traducono in maggiorazioni salariali o in ferie retribuite non imposte dalla normativa comune, costituiscono oneri che dovrebbero essere normalmente sostenuti dai bilanci aziendali. Che questi oneri derivino dal fatto che gli accordi conclusi tra le parti sociali impongono alle imprese obblighi che vanno oltre quanto sia previsto dalla legge non modifica tale impostazione. La Commissione ritiene quindi che sia l'intervento stesso dello Stato in tale contesto a costituire per la sua stessa natura e nella sua totalità un aiuto di Stato.

Infatti, secondo la prassi costante della Commissione, che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha richiamato in una recente sentenza (13), sono qualificati come aiuti gli interventi pubblici a favore di talune imprese o produzioni, anche se tali interventi servono a finanziarie costi volontariamente assunti dall'impresa interessata (14).

Nel quadro della procedura e rispondendo ad osservazioni simili a quelle su esposte, fatte da paesi di terzi, la Francia ha osservato che occorreva rilanciare il processo di dialogo e di negoziato collettivo che si trovava bloccato, e che la posta in gioco, rappresentata dalla politica di ristrutturazione del tempo di lavoro e dalle sue ripercussioni sull'occupazione, era sufficientemente importante da giustificare un intervento dello Stato. Sempre secondo la Francia, gli sgravi degli oneri, che vengono a compensare i costi sostenuti dalle imprese per la ristrutturazione del tempo di lavoro, hanno consentito di rilanciare la dinamica dei negoziati collettivi in cui lo Stato svolge un ruolo di orientamento e di incoraggiamento.

La Commissione non rimette quindi in questione l'obiettivo perseguito, cioè la creazione di posti di lavoro e l'assunzione dei giovani, bensì il tipo di iniziativa (erogazione di fondi pubblici) assunto per sbloccare i suddetti negoziati collettivi, quando le stesse ristrutturazioni sono operate o dovranno esserlo in altri Stati membri mediante accordi settoriali senza il sostegno pubblico.

Dato che nel concetto di aiuto rientrano i vantaggi concessi dalle pubbliche autorità che, in forme diverse, alleggeriscono gli oneri che normalmente gravano sul bilancio dell'impresa (15), la misura in oggetto costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, e ciò anche se detto alleggerimento è destinato a compensare un costo aggiuntivo accettato dalle imprese grazie al contributo dello Stato.

D'altro canto, secondo la Corte di giustizia (16) né il carattere fiscale di una misura di defiscalizzazione degli oneri sociali, né il suo eventuale scopo sociale, né il fatto che l'industria nazionale, in mancanza di defiscalizzazione, sarebbe svantaggiata rispetto ai suoi principali concorrenti bastano ad escludere l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

A più riprese la Francia ha fatto valere che lo sgravio degli oneri in oggetto è una misura generale di cui ha deciso l'attuazione a titolo sperimentale in tutti i settori industriali per i quali la percentuale dei lavoratori con retribuzione inferiore ad 1,5 volte lo SMIC supera il 70 % dell'organico. Orbene, nella pratica la misura riguarda solo i quattro settori succitati ed unicamente per una durata di 18 mesi, il che induce la Commissione a pensare che ci si trovi di fronte ad un intervento puntuale volto a risolvere problemi non meno congiunturali.

La Francia non ha dimostrato che lo sgravio degli oneri sociali nei quattro settori in oggetto è giustificato dalla natura e dall'economia del sistema generale di previdenza sociale.

Quanto alla necessità affermata dalla Francia di procedere con gradualità in questo campo, dapprima in maniera sperimentale e poi in maniera più generale, sia per verificare la validità dell'impostazione che per la limitatezza dei mezzi finanziari, la Commissione ha già espresso la sua posizione al riguardo nella decisione 80/932/CEE (17) e l'ha ribadita nella decisione 96/542/CE (18), adottata nei confronti delle «misure sperimentali di sostegno della produzione e dell'occupazione nel settore calzaturiero in Italia».

La natura sperimentale non toglie nulla al carattere settoriale della misura. Degli interventi pubblici destinati a finanziarie simili costi, volontariamente assunti dalle imprese, avrebbero potuto sfuggire alla qualifica di aiuto di Stato unicamente in assenza di ogni discriminazione, in particolare a carattere settoriale.

È giurisprudenza costante che l'articolo 92, paragrafo 1 non distingue a seconda delle cause o degli obiettivi degli interventi pubblici, ma definisce gli aiuti in base ai loro effetti. È necessario quindi verificare se la misura predisposta falsi la concorrenza e incida sugli scambi tra gli Stati membri.

Nel caso presente, lo sgravio degli oneri sociali pone le imprese dei settori beneficiari in una situazione più favorevole di quella dei loro concorrenti che realizzano o dovranno realizzare in futuro ristrutturazioni del tempo di lavoro o altre analoghe misure senza il sostegno dello Stato. In maniera più generale, queste considerazioni si applicano anche alle imprese che, in altri Stati membri, sostenessero senza aiuti pubblici sforzi di razionalizzazione della produzione per far fronte alla concorrenza internazionale.

Tenuto conto delle difficoltà di adattamento che conoscono in tutta la Comunità i settori del tessile, dell'abbigliamento, delle calzature e del cuoio, come pure della forte concorrenza sia intracomunitaria che extracomunitaria, l'aiuto può inoltre alterare le condizioni degli scambi in una misura contraria all'interesse comune. Per di più, dato che le imprese comunitarie dei settori interessati conoscono più o meno tutte problemi analoghi, è evidente il rischio che gli aiuti contribuiscono a trasferire i problemi da uno Stato membro all'altro. A conferma di ciò, valgano le molteplici reazioni negative ricevute in questo caso.

A tale riguardo basti ricordare che nel settore dell'abbigliamento il costo della manodopera può giungere fino all'80 % dei costi di produzione. È facile immaginare come una variazione dei costi della manodopera indotta dal piano applicato dalla Francia possa avere conseguenze tutt'altro che trascurabili. Uno dei terzi interessati intervenuti nell'ambito del procedimento ha fatto rilevare che l'importo annuo dell'aiuto (2,1 miliardi di FRF, di cui circa il 40 % a profitto dell'industria tessile) sarebbe superiore all'utile annuale dell'intera industria tessile tedesca.

Nella sentenza del 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione (19), la Corte di giustizia ha affermato che, siccome la fiscalizzazione degli oneri sociali sortisce l'effetto di ridurre il costo della manodopera e poiché l'industria che beneficia di tali aiuti è in concorrenza con le imprese degli altri Stati membri, la riduzione dei costi di produzione di tale industria, ottenuta con la fiscalizzazione, incide necessariamente sugli scambi tra gli Stati membri.

Questa posizione conferma l'analisi fatta nella stessa causa dalla Commissione, la quale ha osservato che in un mercato con un volume di scambi consistente ogni aiuto, a prescindere dal suo importo o dalla sua intensità, falsa o minaccia di falsare la concorrenza normale per il fatto che le società beneficiarie ricevono un aiuto di Stato di cui non fruiscono i loro concorrenti.

Deve quindi concludersi che le misure di sgravio degli oneri previste dal «Plan textile» rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Per le ragioni sopra enunciate, la Commissione ritiene che l'erogazione di fondi pubblici a favore dei settori summenzionati costituisca per la sua stessa natura e nella sua totalità un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Non è quindi il caso di esaminare dettagliatamente i calcoli presentati.

In subordine basti rilevare che, per dimostrare la neutralità della misura in oggetto, la Francia si basa su dati statistici propri e che tali dati costituiscono per lo più delle medie (20), sia al livello del settore interessato, sia al livello dell'industria francese nel suo complesso. Aggiungasi che talune informazioni relative ai settori del cuoio e dell'abbigliamento sono state comunicate alla Commissione sotto forma di dati aggregati e che mancano del tutto per il settore calzaturiero.

Affermare in tali condizioni la neutralità della misura in oggetto è cosa estremamente dubbia. Ad esempio, uno dei terzi intervenuti nel corso del procedimento ha segnalato il caso di un'impresa tessile francese (21) con oltre 100 lavoratori che, grazie allo sgravio degli oneri in oggetto, stima di aver potuto guadagnare l'8 % del volume della massa salariale, il che le avrebbe consentito di diminuire i costi di produzione.

Un'altra fonte (22) fa riferimento ad una riunione, svoltasi il 23 gennaio 1997, in cui si è proceduto, a cura dell'osservatorio predisposto in Francia per garantire la verifica del piano tessile, a un primo bilancio statistico delle misure: secondo tale fonte, le imprese partecipanti al piano avrebbero fruito di sgravi fiscali sui bassi salari equivalenti ad una riduzione media che va dal 10 al 12 % del totale della massa salariale.

Anche se guadagni medi dell'ordine del 10-12 % del totale della massa salariale possono sembrare eccessivi, tali dati rivelano una considerevole variabilità attorno alle medie indicate nelle precedenti tabelle. Ciò fa pensare che esiste un notevole numero di imprese la cui struttura salariale è molto differente dalle medie summenzionate e per le quali il vantaggio apportato dall'aiuto è nettamente più alto.

La Commissione constata inoltre che la Francia non ha incluso nei suoi calcoli, come avrebbe dovuto fare, gli effetti diretti della ristrutturazione, in particolare i guadagni di competitività.

A questo punto, è ragionevole pensare che una nuova organizzazione del lavoro nel senso di un migliore adattamento delle risorse delle imprese alle condizioni e alle caratteristiche del mercato consenta all'impresa di raggiungere una maggiore efficienza. Ciò costituisce un effetto diretto della misura, di per sé tutt'altro che criticabile, se non derivasse da un intervento pubblico che ricade nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Per esempio, in un caso di ristrutturazione di un'impresa tessile con 248 lavoratori, attualmente all'esame della Commissione (aiuto di Stato N 731/96 «la Lanière de Roubaix», la Francia afferma che l'applicazione del piano tessile consentirà guadagni di competitività del 5 % circa, grazie ad una migliore utilizzazione dello strumento di produzione (e quindi al miglioramento della produttività). Ciò sembra confermare anche i risultati dell'esperienza austriaca in cui gli aumenti di competitività compensano ampiamente i costi di ristrutturazione del tempo di lavoro.

Ad ogni modo, la Commissione ritiene che a motivo del carattere aleatorio dei dati disponibili, non sempre rappresentativi della situazione reale delle imprese, e per il fatto che non vengono presi in considerazione tutti gli elementi che incidono sulle imprese (guadagni dovuti allo sgravio degli oneri, costi di ristrutturazione del tempo di lavoro e aumenti di competitività derivanti da tale ristrutturazione), non può essere dimostrata la neutralità della misura francese.

VIII

Tenuto conto dei motivi sopra illustrati, la Commissione ritiene che lo sgravio degli oneri sociali sui salari che non superano di 1,5 volte lo SMIC, così come è applicato, costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. È opportuno esaminare quindi se tale aiuto possa beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92 del trattato stesso.

Le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 2 non si applicano nella fattispecie poiché non si tratta né di aiuti concessi ai singoli consumatori, né di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali, né infine di aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi con la divisione della Germania.

La deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) non si applica giacché la misura in oggetto è destinata alla totalità del territorio francese.

La deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) a sua volta non si applica, poiché la Francia non ha dimostrato che lo sgravio degli oneri sociali delle imprese dei settori in questione sia necessario per porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia francese.

La deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d) non può essere presa in considerazione, in quanto l'aiuto non sortisce l'effetto di promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

D'altro canto, in nessuna occasione la Francia ha invocato le deroghe summenzionate, avendo essa sempre sostenuto che la natura della misura e l'obiettivo perseguito sono la difesa dell'occupazione mediante la ristrutturazione del tempo di lavoro.

L'aiuto in oggetto è un aiuto settoriale destinato alla salvaguardia e alla creazione di posti di lavoro. Esso deve essere quindi esaminato alla luce degli orientamenti relativi agli aiuti all'occupazione (in prosieguo: «gli orientamenti»), onde stabilire se si applichi la deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

Gli aiuti al mantenimento dell'occupazione (23), che sono da assimilare ad aiuti al funzionamento, possono essere autorizzati dalla Commissione solo nel caso di calamità naturali oppure di altri eventi eccezionali nelle regioni cui si applica la deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), nel quadro del salvataggio o dell'elaborazione di un piano di ristrutturazione o di riconversione di un'impresa in difficoltà. D'altro canto aiuti al mantenimento dell'occupazione possono essere concessi mediante misure generali.

La Francia non ha mai dimostrato che gli aiuti previsti potessero corrispondere ai casi tipici qui sopra enumerati. L'aiuto non può essere quindi autorizzato sulla base degli orientamenti in materia.

Quanto agli aiuti alla creazione di occupazione, al punto 23 degli orientamenti la Commissione afferma che: «Gli aiuti alla creazione di occupazione che siano limitati ad uno o più settori sensibili, in situazione di sovraccapacità o di crisi, presentano del pari caratteristiche che, in generale, non permettono alla Commissione di esprimere nei loro confronti la valutazione generalmente favorevole riservata agli aiuti alla creazione di posti di lavoro accessibili a tutte le attività economiche.

Detti aiuti settoriali costituiscono infatti un vantaggio, a favore del settore o dei settori interessati, che ne migliora la posizione concorrenziale rispetto alle imprese degli altri Stati membri. In realtà gli aiuti che riducono i costi salariali a vantaggio di uno o di più settori produttivi hanno per effetto di diminuire i costi di produzione di questi settori, il che permette loro di migliorare la propia quota di mercato a danno dei concorrenti comunitari sia al livello dello Stato membro interessato che delle esportazioni intra ed extracomunitarie, con tutte le conseguenze che possono derivarne quanto al deterioramento dell'occupazione nei settori in questione degli altri Stati membri. L'effetto di protezione esercitato da siffatti aiuti sul settore o settori in causa, in particolare in quelli in crisi, con le corrispondenti conseguenze negative per l'occupazione nei settori concorrenti degli altri Stati membri prevale quindi generalmente sull'interesse comune legato alle misure attive di riduzione della disoccupazione, cosicché detti aiuti non potranno di norma essere oggetto di una valutazione positiva da parte della Commissione in ordine alla loro compatibilità con il mercato comune.»

Come risulta dal punto 23 degli orientamenti, anche nel settore degli aiuti alla creazione di posti di lavoro la Commissione ritiene necessario adottare un atteggiamento rigoroso nei confronti degli aiuti settoriali, onde prevenire tempestivamente ogni tipo di gara in materia, oltre che il rischio di porre in questione il concetto stesso di mercato interno.

Nel corso del procedimento, la Francia non ha fornito nessun elemento informativo atto a dimostrare che i quattro settori non rientrano fra quelli contemplati al punto 23 dei citati orientamenti. I quattro settori in questione versano in una situazione di crisi e di sovraccapacità in tutta la Comunità.

I settore suddetti devono anzi essere considerati come settori sensibili alla luce degli orientamenti. Infatti, tutti i produttori comunitari devono subire la fortissima pressione esercitata dalle importazioni dei paesi terzi; la situazione occupazionale in questi settori è difficile in tutti gli Stati membri; gli scambi intracomunitari sono consistenti e svolgono un ruolo capitale sia come fonte di approvvigionamento che come sbocco per i quattro settori francesi di cui trattasi.

Pertanto, tali aiuti non possono essere considerati idonei ad agevolare lo sviluppo dei settori in questione, dal momento che la valutazione dell'aiuto viene effettuata da un punto di vista comunitario e non dal punto di vista di un determinato Stato membro. La misura settoriale può comportare infatti una modifica dell'equilibrio esistente tra gli Stati membri, che hanno tutti problemi analoghi.

Secondo lo stesso punto 23 degli orientamenti, «la Commissione potrà ciò nondimeno manifestare un atteggiamento più favorevole nei confronti degli aiuti alla creazione di posti di lavoro supplementari quando riguardino nicchie o sottosettori in espansione, particolarmente idonei a creare nuovi posti di lavoro». Neanche a tale riguardo viene fornita alcuna informazione atta a dimostrare che i quattro settori interessati rispondano a questa descrizione. Inoltre, non si tratta di talune attività, bensì di quattro settori nella loro totalità.

Questa posizione negativa della Commissione nei confronti degli aiuti all'occupazione incentrati su taluni settori è stata rammentata d'altronde nella comunicazione relativa al controllo degli aiuti di Stato e alla riduzione del lavoro (24).

È bene ricordare che, nella comunicazione sugli aiuti «de minimis» (25), la Commissione ha ritenuto che l'importo massimo di 100 000 ECU nell'arco di un periodo di tre anni costituisca una soglia al di sotto della quale l'articolo 92, paragrafo 1 del trattato può considerarsi come inapplicabile e l'aiuto stesso non è più sottoposto all'obbligo di previa notificazione in virtù dell'articolo 93, paragrafo 3.

La Commissione ha comunque precisato le condizioni di applicazione di tale regola, come quelle riguardanti il controllo volto a garantire che il cumulo dei vari aiuti accordati ad uno stesso beneficiario a titolo della regola «de minimis» rispetti la soglia fissata, o quelle relative alla conversione in equivalente sovvenzione degli aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione. Questa regola «de minimis» interessa in via prioritaria le piccole e medie imprese, ma si applica a prescindere dalle dimensioni delle imprese beneficiarie.

Di conseguenza, gli aiuti in questione non possono beneficiare delle deroghe previste dagli orientamenti e sono pertanto incompatibili con il trattato per la parte che non rientra nell'applicazione della regola «de minimis». Inoltre concedendo questi aiuti malgrado l'effetto sospensivo dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, prima che la Commissione si pronunciasse a loro riguardo, la Francia ha reso illegali gli aiuti stessi. In definitiva, gli aiuti sono incompatibili anche con il buon funzionamento dell'accordo SEE.

La Commissione considera infine che gli aiuti illegali e incompatibili con il mercado comune debbano essere oggetto di recupero, in modo da sopprimere il loro effetto economico e ripristinare la situazione antecedente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo sgravio degli oneri sociali a carico dei datori di lavoro, disposto nel quadro del «Plan textile» dall'articolo 99 della legge n. 96/314, del 12 aprile 1996, recante varie disposizioni di carattere economico e finanziario, e dal decreto n. 96-572, del 27 giugno 1996, relativo alla riduzione decrescente di contributi di sicurezza sociale a carico delle imprese del settore del tessile, dell'abbigliamento, del cuoio e delle calzature costituisce, per la parte non coperta dalla regola «de minimis», un aiuto illegale, essendo stato attuato prima che la Commissione si pronunciasse al riguardo conformemente alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

Inoltre, per la parte non coperta dalla regola «de minimis», che ha fissato una soglia di 100 000 ECU sull'arco di tre anni, detto aiuto è incompatibile con il mercato comune conformemente alle disposizione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE e non può beneficiare di nessuna delle deroghe previste agli articoli 92, paragrafi 2 e 3 del trattato stesso ed all'articolo 31, paragrafi 2 e 3 dell'accordo SEE.

Articolo 2

La Francia prende le misure idonee a porre fine quanto prima alla concessione dello sgravio di cui all'articolo 1, nella misura in cui l'importo totale dello sgravio di cui trattasi non è coperto dalla regola «de minimis» ivi specificata.

La Francia rende tutte le misure idonee al fine del recupero degli aiuti illegalmente versati ai sensi dell'articolo 1. Il rimborso si effettua conformemente alle procedure e alle disposizioni della legge francese, con pagamento degli interessi fino alla data del rimborso effettivo, calcolati ad un tasso pari al tasso di riferimento in vigore a tale data per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali alla Francia.

Articolo 3

La Francia informa la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notificazione della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1997.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU C 206 del 17. 7. 1996, pag. 8.

(2) GU C 334 del 12. 12. 1995, pag. 4.

(3) GU C 357 del 26. 11. 1996, pag. 5.

(4) Cfr. nota 1.

(5) Cfr. nota 3.

(6) Sorprende notare che l'impresa media di ciascuna delle categorie interessate impiega un numero identico di lavoratori sia nel tessile e abbigliamento sia nel cuoio e calzature. D'altra parte, la Commissione osserva che i dati relativi al personale addetto alla produzione sono differenti nel tessile e abbigliamento, il che dovrebbe dare normalmente una stima diversa del costo di ristrutturazione del tempo di lavoro.

(7) Poiché i dati sul personale destinato alla produzione non sono disponibili per il settore delle calzature, la Commissione non comprende come il costo stimato di ristrutturazione del tempo di lavoro abbia potuto essere calcolato per tale settore.

(8) Fonte: Eurostat.

(9) Statistiche dell'«Association Textiles de France», 22 luglio 1996.

(10) Fonte: «L'industrie textile», n. 1280, ottobre 1996.

(11) GU C 146 del 14. 5. 1997, pag. 6.

(12) GU C 1 del 3. 1. 1997, pag. 10.

(13) Sentenza del 26 settembre 1996, causa Kimberly Clark Sopalin, C-241/94, Racc. 1996, pag. I-4551.

(14) Inoltre, nella decisione 80/932/CEE, del 15 settembre 1980, relativa al regime di fiscalizzazione parziale dei contributi aziendali dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro la malattia in Italia (GU L 264 dell'8. 10. 1980, pag. 28), la Commissione aveva stabilito che, se le condizioni generali alle quali le imprese esercitano la loro attività possono variare da un paese della Comunità all'altro, uno Stato membro non può tuttavia isolare un elemento particolare di queste condizioni generali e compensare con aiuti i costi aggiuntivi che a tal titolo ne risultano per le imprese rispetto ai loro concorrenti negli altri Stati membri.

(15) Sentenza del 15 marzo 1994, causa Banco Exterior de España, C-387/92, Racc. 1994 pag. I-877.

(16) Sentenza del 2 luglio 1974, causa Italia/Commissione, C-173/73, Racc. 1974, pag. 709.

(17) Cfr. nota 14.

(18) GU L 231 del 12. 9. 1996, pag. 23.

(19) Vedi nota 16.

(20) Di conseguenza, ciò attenua gli effetti delle misure descritte e non fornisce un'immagine esatta della realtà delle imprese francesi interessate.

(21) Journal du textile n. 1472 del 28 ottobre 1976.

(22) Le Monde del 25 gennaio 1997.

(23) Orientamenti, punto 22.

(24) GU C 1 del 3. 1. 1997, pag. 10.

(25) GU C 68 del 6. 3. 1996, pag. 9.