24.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/470 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2022

relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di carni suine e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2, e l’articolo 223, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il settore delle carni suine versa in gravi difficoltà da diversi mesi. Il forte rallentamento delle esportazioni verso la Cina, l’ulteriore diffusione della peste suina africana in un numero maggiore di Stati membri e il perdurante impatto delle restrizioni legate alla COVID-19 stanno esercitando pressioni sul mercato dei suini da macello dell’Unione.

(2)

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha creato ulteriori turbative del mercato con gravi ripercussioni sulle esportazioni di carni suine dell’Unione. Di conseguenza si è verificato un netto calo della domanda di esportazioni di taluni prodotti del settore delle carni suine.

(3)

Al fine di ridurre l’attuale squilibrio tra domanda e offerta, è pertanto opportuno concedere aiuti all’ammasso privato di carni suine e fissarne anticipatamente l’importo.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione (3) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione (4), che stabiliscono norme specifiche di applicazione dell’aiuto all’ammasso privato, dovrebbero applicarsi all’aiuto all’ammasso privato di carni suine, salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento.

(5)

È opportuno fissare in anticipo l’importo dell’aiuto così da mettere in atto un sistema operativo rapido e flessibile per gli operatori. A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013, l’importo dell’aiuto deve essere fissato in base alle spese di ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un tasso di aiuto fisso.

(6)

Affinché sia efficace e abbia un impatto reale sul mercato, l’aiuto all’ammasso privato dovrebbe essere concesso soltanto per i prodotti che non sono stati ancora conferiti all’ammasso.

(7)

Per agevolare la gestione della misura, i prodotti del settore delle carni suine dovrebbero essere classificati in categorie in funzione delle analogie nel livello delle spese di ammasso di ammasso.

(8)

A fini di efficienza amministrativa e di semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti oggetto di ciascuna domanda.

(9)

È opportuno fissare una cauzione per garantire che gli operatori rispettino i loro obblighi contrattuali e che la misura abbia l’effetto desiderato sul mercato.

(10)

L’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dispone che gli Stati membri comunichino alla Commissione le domande ammissibili una volta alla settimana. Al fine di garantire la trasparenza, il monitoraggio e la corretta gestione degli importi messi a disposizione per l’aiuto e assicurare la gestione efficace del regime sono necessarie comunicazioni più frequenti. È pertanto opportuno prevedere una deroga alla frequenza delle comunicazioni.

(11)

Per avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un aiuto all’ammasso privato di carni suine in conformità all’articolo 17, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

Articolo 2

Prodotti ammissibili

1.   Nell’allegato figurano l’elenco delle categorie di prodotti ammissibili all’aiuto e i relativi importi dell’aiuto per periodo di ammasso.

2.   L’aiuto è concesso soltanto per quantitativi di carni fresche o refrigerate che non sono stati ancora conferiti all’ammasso.

Articolo 3

Presentazione delle domande

1.   Le domande di aiuto all’ammasso privato per le categorie di prodotti ammissibili all’aiuto di cui all’allegato possono essere presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 29 aprile 2022.

2.   Le domande si riferiscono ad un periodo di ammasso di 60, 90, 120 o 150 giorni.

3.   Ogni domanda è riferita a una sola delle categorie di prodotti elencate nell’allegato e indica il codice NC pertinente all’interno di ciascuna categoria.

4.   Ogni domanda riguarda un quantitativo minimo di 10 tonnellate per i prodotti disossati e di 15 tonnellate per gli altri prodotti.

Articolo 4

Cauzione

L’importo della cauzione richiesta a norma dell’articolo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/1238 all’atto della presentazione di una domanda di aiuto all’ammasso privato è pari al 20 % degli importi dell’aiuto indicati nelle colonne da 3 a 6 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 5

Frequenza delle comunicazioni dei quantitativi richiesti

In deroga alla frequenza stabilita all’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, gli Stati membri comunicano alla Commissione due volte alla settimana i quantitativi per i quali sono state presentate domande di conclusione di contratti, come segue:

a)

ogni lunedì entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) i quantitativi per i quali sono state presentate domande il giovedì e il venerdì della settimana precedente;

b)

ogni giovedì entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles), i quantitativi per i quali sono state presentate domande il lunedì, il martedì e il mercoledì della stessa settimana.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).


ALLEGATO

Categorie di prodotti

Prodotti per i quali è concesso l’aiuto

Importo dell’aiuto per un periodo di ammasso di (EUR/tonnellata)

60 giorni

90 giorni

120 giorni

150 giorni

1

2

3

4

5

6

Categoria 1

ex 0203 11 10

Mezzene, presentate senza piede anteriore, coda, rognoni, diaframma e midollo spinale (1)

Carcasse intere di animali fino a 20 kg

270

286

301

317

Categoria 2

ex 0203 12 11

ex 0203 12 19

ex 0203 19 11

ex 0203 19 13

Prosciutti

Spalle

Parti anteriori

Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone (2)  (3)

326

341

357

372

Categoria 3

ex 0203 19 55

Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, disossati (2)  (3)

377

392

407

423

Categoria 4

ex 0203 19 15

Pancette, tali quali o in taglio rettangolare

282

297

313

327

Categoria 5

ex 0203 19 55

Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole

348

361

375

389

Categoria 6

ex 0203 19 55

Tagli corrispondenti a «middles» (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, disossati (4)

279

293

306

320

Categoria 7

ex 0209 10 11

Lardo con o senza cotenna (5)

157

168

180

190


(1)  Possono inoltre beneficiare dell’aiuto le mezzene presentate secondo il taglio «Wiltshire», cioè senza testa, guancia, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

(2)  Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

(3)  La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

(4)  La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.

(5)  Tessuto adiposo fresco situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; nel caso si presenti con la cotenna, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.