REGOLAMENTO (CEE) N. 2357/91 DEL CONSIGLIO del 29 luglio 1991 recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3309/85 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati -
Gazzetta ufficiale n. L 216 del 03/08/1991 pag. 0002 - 0002
REGOLAMENTO (CEE) N. 2357/91 DEL CONSIGLIO del 29 luglio 1991 recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3309/85 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (2), in particolare l'articolo 72, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, considerando che le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3309/85 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/89 (4); considerando che è opportuno vietare l'impiego di capsule o fogli contenenti piombo per rivestire i dispositivi di chiusura dei recipienti nei quali vengono messi in commercio vini spumanti onde evitare sia il rischio di contaminazione, segnatamente per contatto fortuito con tali capsule o fogli, che il rischio di inquinamento ambientale causato dai rifiuti contenenti piombo provenienti da tali capsule o fogli; che conviene tuttavia consentire ai fabbricanti ed agli utilizzatori di tali capsule un periodo di adeguamento e, a tale scopo, applicare il divieto solo a decorrere dal 1o gennaio 1993, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3309/85 è inserito il seguente secondo comma: « Il dispositivo di chiusura di cui al primo comma, lettera a), primo e secondo trattino, non può essere rivestito da una capsula o da un foglio contenente piombo. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN DEN BROEK (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 9. (4) GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 12.