10.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/30


Solo i testi originali UNECE hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento vanno controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolamento n. 103 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento per i veicoli a motore [2017/1446]

Comprendente tutti i testi validi fino al:

Supplemento 4 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 10 giugno 2014

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Ambito di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Prescrizioni

6.

Modifica del tipo di dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento ed estensione dell'omologazione

7.

Conformità della produzione

8.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

9.

Cessazione definitiva della produzione

10.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

11.

Documentazione

Appendice — Scheda informativa n. … relativa all'omologazione dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento

ALLEGATI

1

Comunicazione relativa all'omologazione, all'estensione, al rifiuto o alla revoca dell'omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento a norma del regolamento n. 103

2

Esempi di configurazione dei marchi di omologazione

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento riguarda l'omologazione, come entità tecniche indipendenti, dei dispositivi di controllo dell'inquinamento destinati a essere montati su uno o più tipi di veicoli a motore delle categorie contemplate nell'ambito di applicazione della corrispondente versione del regolamento n. 83 come parti di ricambio.

I convertitori catalitici e i filtri antiparticolato sono considerati dispositivi di controllo dell'inquinamento agli effetti del presente regolamento.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

2.1.

«dispositivo originale di controllo dell'inquinamento», un dispositivo di controllo dell'inquinamento, o un insieme di tali dispositivi, che rientra nell'omologazione rilasciata per il veicolo e i cui tipi sono indicati nei documenti pertinenti dell'allegato 2 del regolamento n. 83 (1);

2.2.

«dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento», un dispositivo di controllo dell'inquinamento, o un insieme di tali dispositivi, per il quale è possibile ottenere l'omologazione a norma del presente regolamento, diversi da quelli definiti al precedente punto 2.1;

2.3.

«dispositivo di ricambio originale di controllo dell'inquinamento», un dispositivo di controllo dell'inquinamento, o un insieme di tali dispositivi, i cui tipi sono indicati sono indicati nei documenti relativi all'allegato 2 del regolamento n. 83 (1), ma che sono commercializzati come entità tecniche indipendenti dal titolare dell'omologazione del veicolo;

2.4.

«tipo di dispositivo di controllo dell'inquinamento», convertitori catalitici e filtri antiparticolato che non differiscono tra loro per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:

a)

numero di substrati, struttura e materiale;

b)

tipo di azione di ciascun substrato;

c)

volume, rapporto tra area frontale e lunghezza del substrato;

d)

contenuto di materiale catalizzatore;

e)

percentuale di materiale catalizzatore;

f)

densità delle celle;

g)

dimensioni e forma;

h)

protezione termica;

2.5.

«tipo di veicolo»,

cfr. il paragrafo 2.1 del regolamento n. 83;

2.6.

«omologazione di un dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento», l'omologazione di un dispositivo di controllo dell'inquinamento destinato ad essere montato quale pezzo di ricambio su uno o più tipi specifici di veicolo per quanto riguarda la limitazione delle emissioni di inquinanti, il livello sonoro, l'effetto sulle prestazioni del veicolo e, se del caso, il sistema diagnostico di bordo (OBD);

2.7.

«dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento deteriorato», un dispositivo di controllo dell'inquinamento invecchiato o deteriorato artificialmente in modo da ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato 11, appendice 1, punto 1, del regolamento n. 83;

2.8.

«sistema a rigenerazione periodica»: convertitori catalitici, filtri antiparticolato o altri dispositivi di controllo dell'inquinamento che richiedono un processo di rigenerazione periodica a intervalli inferiori a 4 000 km di normale funzionamento del veicolo.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione relativa a un tipo di dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento va presentata dal fabbricante o dal suo mandatario.

3.2.   Per ciascun tipo di dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento per cui si richiede l'omologazione, alla domanda di omologazione vanno allegati i seguenti documenti in triplice copia:

3.2.1.   disegni del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento che mostrino in particolare tutte le caratteristiche di cui al paragrafo 2.3 del presente regolamento;

3.2.2.   descrizione del tipo o dei tipi di veicolo cui è destinato il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento. Vanno indicati il numero e/o i simboli che caratterizzano i tipi di motore e di veicolo;

3.2.3.   descrizione e disegni che indichino la posizione del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento rispetto al collettore o ai collettori di scarico del motore;

3.2.4.   disegni che indichino l'ubicazione prevista per il marchio di omologazione;

3.2.5.   indicazione che specifichi se il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento è compatibile con le prescrizioni OBD;

3.2.6.   un modello della scheda informativa figura nell'appendice.

3.3.   Chi richiede un'omologazione deve fornire al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione quanto segue:

3.3.1.

uno o più veicoli di un tipo omologato a norma del regolamento n. 83 dotati di un dispositivo originale di controllo dell'inquinamento nuovo. Tali veicoli devono essere selezionati dal richiedente d'intesa con il servizio tecnico. I veicoli devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato 4, punto 3.1, o dell'allegato 4a, punto 3.2, del regolamento n. 83, a seconda di quale prescrizione era in vigore al momento della loro omologazione.

I veicoli di prova non devono presentare anomalie per quanto riguarda i sistemi di controllo delle emissioni; ogni parte originale connessa alle emissioni che risulti usurata o difettosa va riparata o sostituita. Prima della prova delle emissioni, i veicoli sottoposti a prova vanno messi a punto correttamente e regolati secondo le specifiche del costruttore;

3.3.2.

un campione del tipo di dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento. Tale campione deve recare in modo chiaramente leggibile e indelebile il marchio del richiedente e la sua denominazione commerciale;

3.3.3.

un ulteriore campione del tipo di dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento, nel caso dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento destinati a essere montati su veicoli muniti di sistema OBD, che rechi in modo chiaramente leggibile e indelebile il marchio del richiedente e la propria denominazione commerciale e sia stato deteriorato come indicato al precedente punto 2.7.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Se il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento presentato per ottenere l'omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa le prescrizioni del punto 5, viene concessa l'omologazione.

4.2.   I dispositivi di ricambio originali di controllo dell'inquinamento indicati nell'allegato 2 del regolamento n. 83 (2) e destinati ad essere montati su un veicolo cui fa riferimento il pertinente documento di omologazione possono non essere conformi al presente regolamento purché soddisfino le prescrizioni di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2.

4.2.1.   Marcature

I dispositivi di ricambio originali di controllo dell'inquinamento devono recare almeno le seguenti informazioni di identificazione:

4.2.1.1.   nome o marchio commerciale del costruttore del veicolo;

4.2.1.2.   marca e numero identificativo registrati nelle informazioni di cui al punto 4.2.3.

4.2.2.   Documentazione

I dispositivi di ricambio originali di controllo dell'inquinamento devono essere accompagnati dalle seguenti informazioni:

4.2.2.1.   nome o marchio commerciale del costruttore del veicolo;

4.2.2.2.   marca e numero identificativo registrati nelle informazioni di cui al punto 4.2.3;

4.2.2.3.   indicazione dei veicoli il cui dispositivo di ricambio originale di controllo dell'inquinamento è di uno dei tipi indicati nell'allegato 2 del regolamento n. 83 (3), compresa, se del caso, una marcatura che permetta di stabilire se il dispositivo di ricambio originale di controllo dell'inquinamento è adatto ad essere montato su un veicolo dotato di sistema diagnostico di bordo (OBD);

4.2.2.4.   istruzioni per il montaggio, laddove necessario.

4.2.2.5.   Tali informazioni devono essere fornite:

a)

su un foglio accluso al dispositivo di ricambio originale di controllo dell'inquinamento; oppure

b)

sull'imballaggio che contiene il dispositivo di ricambio originale di controllo dell'inquinamento messo in vendita; oppure

c)

in altro modo appropriato.

In ogni caso, tali informazioni devono figurare nel catalogo dei prodotti distribuito ai punti di vendita dal costruttore del veicolo.

4.2.3.   Il costruttore del veicolo deve fornire al servizio tecnico e/o all'autorità di omologazione le informazioni necessarie in formato elettronico, indicando il collegamento tra i numeri identificativi e i documenti di omologazione.

Tali informazioni devono comprendere:

a)

la marca o le marche del veicolo e il tipo o i tipi di veicolo;

b)

la marca o le marche del dispositivo di ricambio originale di controllo dell'inquinamento e il tipo o i tipi di dispositivo;

c)

il numero o i numeri identificativi del dispositivo di ricambio originale di controllo dell'inquinamento;

d)

il numero di omologazione del tipo o dei tipi di veicolo cui è destinato il dispositivo di ricambio originale di controllo dell'inquinamento.

4.3.   Ad ogni dispositivo di ricambio originale di controllo dell'inquinamento omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (00 per il regolamento nella versione attuale) devono indicare la serie di modifiche comprendente le principali e più recenti modifiche tecniche apportate ad esso al momento del rilascio dell'omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento. Lo stesso numero di omologazione può essere invece utilizzato per lo stesso dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento utilizzato in vari tipi di veicoli diversi.

4.4.   Se chi richiede l'omologazione è in grado di dimostrare all'autorità di omologazione o al servizio tecnico competente che il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento corrisponde a uno dei tipi indicati nell'allegato 2 della serie di modifiche 05 del regolamento n. 83, il rilascio del certificato di omologazione non è subordinato alla verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al punto 5.

4.5.   Il rilascio, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento a norma del presente regolamento vanno comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento, utilizzando a tale scopo un modulo conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.

4.6.   Sui dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento conformi a un tipo di dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e leggibile e precisato sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

4.6.1.

un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E», seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (4);

4.6.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, in prossimità del cerchio di cui al punto 4.6.1.

4.7.   Se il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento risulta conforme a un tipo di dispositivo di controllo dell'inquinamento omologato a norma di uno o più regolamenti allegati all'accordo nel paese che ha accordato l'omologazione a norma del presente regolamento, non occorre ripetere il simbolo di cui al punto 4.6.1. In tale caso, il regolamento e i numeri di omologazione, nonché i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti in virtù dei quali è stata rilasciata l'omologazione nel paese che l'ha concessa a norma del presente regolamento, devono essere riportati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.6.1.

4.8.   Il marchio di omologazione deve essere indelebile e chiaramente leggibile quando il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento è montato sotto il veicolo.

4.9.   Nell'allegato 2 del presente regolamento sono riportati alcuni esempi di marchi di omologazione.

5.   PRESCRIZIONI

5.1.   Prescrizioni generali

5.1.1.   Il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento deve essere progettato, costruito e poter essere montato in modo da consentire al veicolo di mantenere la conformità alle disposizioni dei regolamenti ai quali risultava originariamente conforme e da garantire che le emissioni di inquinanti siano efficacemente limitate lungo la durata normale del veicolo in condizioni di impiego normali.

5.1.2.   Il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento deve essere montato nell'esatta posizione del dispositivo originale e non deve essere modificata l'ubicazione degli eventuali sensori di ossigeno nel condotto di scarico.

5.1.3.   Se il dispositivo originale di controllo dell'inquinamento era dotato di protezioni termiche, il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento deve essere dotato di protezioni equivalenti.

5.1.4.   Il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento deve essere duraturo, ovvero progettato, costruito e idoneo ad essere montato in modo da offrire una ragionevole resistenza ai fenomeni di corrosione e di ossidazione ai quali è esposto, tenuto conto delle condizioni di impiego del veicolo.

5.2.   Prescrizioni relative alle emissioni

Il veicolo o i veicoli di cui al punto 3.3.1 del presente regolamento, dotati di un dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento del tipo per il quale si richiede l'omologazione, vanno sottoposti a una prova di tipo I nelle condizioni descritte nei corrispondenti allegati del regolamento n. 83 al fine di confrontarne le prestazioni con quelle del dispositivo originale conformemente alla procedura descritta di seguito.

5.2.1.   Determinazione della base per il confronto

Il veicolo o i veicoli devono essere dotati di un dispositivo originale di controllo dell'inquinamento nuovo (cfr. punto 3.3.1), che va fatto funzionare in 12 cicli extraurbani (prova di tipo I, parte 2). Dopo tale precondizionamento, i veicoli devono essere tenuti in un locale dove la temperatura rimane relativamente costante tra 293 e 303 K (20 e 30 °C). Questo condizionamento deve essere effettuato per almeno 6 ore e deve proseguire sino a che la temperatura dell'olio motore e quella dell'eventuale liquido di raffreddamento raggiungono la temperatura del locale con un'approssimazione di ± 2 K. Quindi si devono eseguire tre prove di tipo I dei gas di scarico.

5.2.2.   Prova dei gas di scarico con il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento

Il dispositivo originale di controllo dell'inquinamento del veicolo o dei veicoli di prova deve essere sostituito con il dispositivo di ricambio (cfr. il punto 3.3.2), che va rodato effettuando 12 cicli extraurbani (prova di tipo I, parte 2). Dopo tale precondizionamento, il veicolo o i veicoli devono essere tenuti in un locale dove la temperatura rimane relativamente costante tra 293 e 303 K (20 e 30 °C). Questo condizionamento deve essere effettuato per almeno 6 ore e deve proseguire sino a che la temperatura dell'olio motore e quella dell'eventuale liquido di raffreddamento raggiungono la temperatura del locale con un'approssimazione di ± 2 K. Quindi si devono eseguire tre prove di tipo I dei gas di scarico.

5.2.3.   Valutazione delle emissioni di inquinanti dei veicoli muniti di dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento

Il veicolo o i veicoli di prova dotati del dispositivo originale di controllo dell'inquinamento devono essere conformi ai valori limite stabiliti dalle relative omologazioni, inclusi, se del caso, i fattori di deterioramento applicati durante l'omologazione dei veicoli.

Le prescrizioni relative alle emissioni del veicolo o dei veicoli dotati di dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento si ritengono rispettate se per ciascun inquinante regolamentato (CO, HC, NOx, particolato e particelle) sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1)

M ≤ 0,85S + 0,4G

2)

M ≤ G

in cui

M

:

valore medio delle emissioni di un inquinante (CO, HC, NOx, particolato e particelle) o della somma di due inquinanti (HC + NOx) ottenuto dalle tre prove di tipo I effettuate con il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento.

S

:

valore medio delle emissioni di un inquinante (CO, HC, NOx, particolato e particelle) o della somma di due inquinanti (HC + NOx) ottenuto dalle tre prove di tipo I effettuate con il dispositivo originale di controllo dell'inquinamento.

G

:

valore limite delle emissioni di un inquinante (CO, HC, NOx, particolato e particelle) o della somma di due inquinanti (HC + NOx) conformemente all'omologazione del veicolo o dei veicoli.

i)

diviso, se del caso, per i fattori di deterioramento moltiplicativi determinati conformemente al punto 5.4 oppure

ii)

meno, se del caso, i fattori di deterioramento addizionali determinati conformemente al punto 5.4.

Qualora la domanda di omologazione riguardi diversi tipi di veicolo della stessa casa automobilistica, e purché tali diversi tipi di veicolo siano dotati dello stesso tipo di dispositivo originale di controllo dell'inquinamento, la prova di tipo I può limitarsi ad almeno due veicoli selezionati d'intesa con il servizio tecnico responsabile dell'omologazione.

5.2.4.   Per i dispositivi di controllo dell'inquinamento destinati a essere montati su tipi di veicolo omologati a norma della serie di modifiche 07 del regolamento n. 83, gli inquinanti regolamentati di cui al punto 5.2.3 del presente regolamento vanno intesi come tutti gli inquinanti specificati al punto 5.3.1.4 della serie di modifiche 07 del regolamento n. 83.

5.3.   Prescrizioni relative al rumore e alle prestazioni del veicolo

Il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento deve ottemperare alle prescrizioni tecniche del regolamento n. 59. In alternativa alla misurazione della contropressione, quale specificata nel regolamento n. 59, la verifica delle prestazioni del veicolo si può effettuare misurando su un banco dinamometrico la potenza massima assorbita a una velocità corrispondente alla potenza massima del motore. Il valore determinato nelle condizioni atmosferiche di riferimento di cui al regolamento n. 85 con il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento non deve risultare inferiore di più del 5 % a quello determinato con il dispositivo originale.

5.4.   Prescrizioni relative alla durata

Il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento deve ottemperare alle prescrizioni del punto 5.3.6 del regolamento n. 83.

5.4.1.   Nel caso dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento destinati a essere montati su tipi di veicolo omologati a norma della serie di modifiche 07 del regolamento n. 83, si applicano le prescrizioni relative alla durata e ai fattori di deterioramento connessi di cui al regolamento n. 83, serie di modifiche 07, punto 5.3.6.

5.5.   Prescrizioni relative alla compatibilità OBD (applicabili solo ai dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento destinati a essere montati su veicoli muniti di un sistema OBD)

La dimostrazione della compatibilità con il sistema OBD è necessaria solo se il dispositivo originale di controllo dell'inquinamento è stato monitorato nella configurazione originale.

5.5.1.   La compatibilità del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento con il sistema OBD deve essere dimostrata applicando le procedure descritte nella serie di modifiche 05, 06 o 07 (5) del regolamento n. 83, allegato 11, appendice 1.

5.5.2.   Non si applicano le disposizioni della serie di modifiche 05, 06 o 07 (5) del regolamento n. 83, allegato 11, appendice 1, relative a componenti diversi dal dispositivo di controllo dell'inquinamento.

5.5.3.   Il fabbricante dei ricambi può utilizzare lo stesso precondizionamento e la stessa procedura di prova utilizzati per l'omologazione iniziale. In tale caso, le autorità di omologazione devono fornire, su richiesta e senza discriminazioni, l'appendice della comunicazione di omologazione in cui sono indicati il numero e il tipo di cicli di precondizionamento e il tipo di ciclo di prova utilizzato dal fabbricante del dispositivo originale ai fini della prova OBD del dispositivo di controllo dell'inquinamento.

5.5.4.   Per verificare se l'installazione e il funzionamento di tutti gli altri componenti monitorati dal sistema OBD sono corretti, il sistema OBD non deve indicare malfunzionamenti né avere alcun codice di malfunzionamento memorizzato prima dell'installazione di qualunque dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento. A tale scopo può essere utilizzata una valutazione dello stato del sistema OBD al termine delle prove di cui al punto 5.2.1.

5.5.5.   La spia di malfunzionamento (MI, cfr. l'allegato 11, punto 2.5, della serie di modifiche 05 o successiva del regolamento n. 83) non deve accendersi durante il funzionamento del veicolo di cui al punto 5.2.2.

5.5.6.   Per i veicoli dotati di motore ad accensione comandata, se le emissioni di THC ed NMHC misurate nell'ambito della prova di dimostrazione di un convertitore catalitico originale nuovo a norma del punto 5.2.1 del presente regolamento sono più elevate dei valori misurati in sede di omologazione del veicolo, la differenza deve essere aggiunta ai valori limite dell'OBD. I valori limite dell'OBD sono specificati nell'allegato 11, punto 3.3.2, del regolamento n. 83.

5.5.7.   Per le prove di compatibilità con l'OBD di cui ai punti da 5.5 a 5.5.5 del presente regolamento si applicano i valori limite riveduti per l'OBD, in particolare quando si applica la percentuale di superamento ammessa di cui all'allegato 11, appendice 1, punto 1, del regolamento n. 83.

5.6.   Prescrizioni relative alla sostituzione dei sistemi a rigenerazione periodica

5.6.1.   Prescrizioni relative alle emissioni

5.6.1.1.   Il veicolo o i veicoli indicati al punto 3.3.1 del presente regolamento, dotati di un sistema a rigenerazione periodica di ricambio per il quale si richiede l'omologazione, devono essere sottoposti alle prove descritte nell'allegato 13, punto 3, del regolamento n. 83, al fine di confrontarne le prestazioni con quelle dello stesso veicolo dotato del sistema originale a rigenerazione periodica.

5.6.2.   Determinazione della base per il confronto

5.6.2.1.   Il veicolo deve essere munito di un nuovo sistema originale a rigenerazione periodica. L'efficienza del sistema in termini di emissioni va determinata applicando il procedimento di prova descritto nell'allegato 13, punto 3, del regolamento n. 83.

5.6.2.2.   Su richiesta del soggetto che presenta la domanda di omologazione del componente di ricambio, per ogni veicolo sottoposto a prova l'autorità di omologazione deve mettere a disposizione, senza discriminazioni, le informazioni di cui ai punti 3.2.12.2.1.11.1 e 3.2.12.2.6.4.1 della scheda informativa contenuta nell'allegato 1 del regolamento n. 83.

5.6.3.   Prova relativa ai gas di scarico con un sistema a rigenerazione periodica di ricambio

5.6.3.1.   Il sistema a rigenerazione periodica originale del veicolo o dei veicoli sottoposti a prova deve essere sostituito con il sistema a rigenerazione periodica di ricambio. L'efficienza del sistema in termini di emissioni va determinata applicando il procedimento di prova descritto nell'allegato 13, punto 3, del regolamento n. 83.

5.6.3.2.   Per determinare il fattore D del sistema a rigenerazione periodica di ricambio, si può utilizzare uno qualsiasi dei metodi al banco di prova per motori di cui all'allegato 13, punto 3, del regolamento n. 83.

5.6.4.   Altre prescrizioni

Le prescrizioni dei punti 5.2.3, 5.3, 5.4 e 5.5 del presente regolamento si applicano ai sistemi a rigenerazione periodica di ricambio. In tali punti, per «convertitore catalitico» si intende «sistema a rigenerazione periodica».

6.   MODIFICA DEL TIPO DI DISPOSITIVO DI RICAMBIO DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

Ogni modifica del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento va notificata all'autorità di omologazione che ha omologato tale tipo di dispositivo.

L'autorità di omologazione può quindi:

a)

ritenere che le modifiche apportate non abbiano effetti negativi rilevanti e che quindi il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento sia ancora conforme alle prescrizioni; oppure

b)

richiedere un ulteriore verbale di prova per una parte o la totalità delle prove di cui al punto 5 del presente regolamento al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove.

La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, va notificata alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al punto 4.3.

L'autorità competente che ha rilasciato l'estensione dell'omologazione deve assegnare un numero di serie a ogni scheda di notifica redatta per tale estensione.

7.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure per la verifica della conformità della produzione devono essere conformi a quelle indicate nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), nonché alle disposizioni seguenti.

7.1.   I dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento omologati a norma del presente regolamento devono essere fabbricati in modo da risultare conformi al tipo omologato nelle caratteristiche definite al punto 2.3 del presente regolamento. Essi devono altresì rispettare le prescrizioni del punto 5 e, se del caso, ottemperare alle prescrizioni delle prove specificate nel presente regolamento.

7.2.   L'autorità competente può procedere a qualsiasi prova o verifica prescritta nel presente regolamento. In particolare, possono essere effettuate le prove di cui al punto 5.2 del presente regolamento (prescrizioni relative alle emissioni). In questo caso, il titolare dell'omologazione può chiedere, in alternativa, di usare come base per la comparazione non il dispositivo originale di controllo dell'inquinamento, ma il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento utilizzato nelle prove di omologazione (o un altro campione di cui sia stata dimostrata la conformità al tipo omologato). I valori delle emissioni misurati con il campione oggetto di verifica non devono superare in media di oltre il 15 % i valori medi misurati con il campione di riferimento.

8.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.   L'omologazione rilasciata a norma del presente regolamento a un tipo di dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento può essere revocata se non sono rispettate le prescrizioni di cui al punto 7.

8.2.   Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione rilasciata in precedenza, ne deve avvisare le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

9.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se cessa completamente la produzione del tipo di dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento omologato ai sensi del presente regolamento, il titolare dell'omologazione ne deve informare le autorità che hanno concesso l'omologazione. Non appena ricevuta la relativa comunicazione, detta autorità informa a sua volta le altre parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.

10.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione nonché quelli delle autorità che rilasciano le omologazioni e alle quali devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.

11.   DOCUMENTAZIONE

11.1.   Ogni dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento deve essere contrassegnato in modo indelebile con la denominazione commerciale o il marchio del fabbricante; ad esso devono inoltre essere allegate le informazioni seguenti:

11.1.1.

i veicoli (compreso l'anno di fabbricazione) per i quali è omologato il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento, compresa, se del caso, una marcatura che permetta di stabilire se il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento è adatto ad essere montato su un veicolo dotato di sistema diagnostico di bordo (OBD);

11.1.2.

le istruzioni per il montaggio, laddove necessario.

11.2.   Tali informazioni devono essere fornite:

a)

su un foglio accluso al dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento; oppure

b)

sull'imballaggio che contiene il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento messo in vendita; oppure

c)

in altro modo appropriato.

In ogni caso, queste informazioni devono figurare nel catalogo dei prodotti distribuito ai punti vendita dal produttore del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento.


(1)  L'allegato 2 del regolamento n. 83, serie di modifiche 06, deve essere rettificato di conseguenza — punto 3.2.12.2.1 dell'allegato 1 del regolamento n. 83, serie di modifiche 07.

(2)  L'allegato 2 del regolamento n. 83, serie di modifiche 06, deve essere rettificato di conseguenza — punto 3.2.12.2.1 dell'allegato 1 del regolamento n. 83, serie di modifiche 07.

(3)  L'allegato 2 del regolamento n. 83, serie di modifiche 06, deve essere rettificato di conseguenza — punto 3.2.12.2.1 dell'allegato 1 del regolamento n. 83, serie di modifiche 07.

(4)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento TRANS/WP.29/78/Rev.2.

(5)  A seconda di quale serie di modifiche era in vigore al momento dell'omologazione del veicolo.


APPENDICE

Scheda informativa n. … relativa all'omologazione dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento

Tutti i disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in tale formato. Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

Se i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti comprendono funzioni controllate elettronicamente, vanno fornite informazioni sulle loro prestazioni.

1.   INFORMAZIONI GENERALI

1.1.   Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

1.2.   Tipo:

1.2.1.   Eventuale/i denominazione/i commerciale/i:

1.5.   Nome e indirizzo del fabbricante:

1.7.   Posizione e modalità di apposizione del marchio di omologazione ECE per i componenti e le entità tecniche indipendenti:

1.8.   Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio:

2.   DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

2.1.   Marca e tipo di dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento:

2.2.   Disegni del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento che mostrino in particolare tutte le caratteristiche menzionate ai punti da 2.3 a 2.3.2 della presente appendice:

2.3.   Descrizione del tipo o dei tipi di veicolo cui è destinato il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento:

2.3.1.

Numeri e/o simboli che contraddistinguono i tipi di motore e di veicolo:

2.3.2.

Il dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento è compatibile con le prescrizioni OBD: Sì/No (cancellare quanto non pertinente).

Descrizione e disegni che indichino la posizione del dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento rispetto al collettore o ai collettori di scarico del motore:


ALLEGATO 1

Image Testo di immagine Image Testo di immagine

ALLEGATO 2

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. punto 4.6 del presente regolamento)

Image

Questo marchio di omologazione apposto su un componente di un dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento indica che il tipo in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma del regolamento n. 103 con il numero di omologazione 001234. Le prime due cifre indicano che l'omologazione è stata rilasciata conformemente alle disposizioni della versione originale del regolamento n. 103.

MODELLO B

(cfr. punto 4.7 del presente regolamento)

Image

Questo marchio di omologazione apposto su un componente di un dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento indica che il tipo in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma dei regolamenti n. 103 e 59 (1).

Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che alla data in cui tali omologazioni sono state rilasciate i regolamenti n. 103 e 59 erano nella versione originale.


(1)  Il secondo numero è riportato solo a titolo di esempio.